CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 4 dicembre 2014
350.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
Pag. 30

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva in relazione all'esame della proposta di legge C. 925-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato, in materia di diffamazione, di diffamazione con il mezzo della stampa o con altro mezzo di diffusione, di ingiuria e di condanna del querelante nonché di segreto professionale. Ulteriori disposizioni a tutela del soggetto diffamato.
Audizione di rappresentanti di Confindustria radio-televisioni.
(Svolgimento e conclusione).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori sarà Pag. 31assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso. Introduce, quindi, l'audizione.
  Svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione Rodolfo DE LAURENTIIS, Presidente di Confindustria Radio Televisioni.

  Donatella FERRANTI, presidente, ringrazia l'audito e dichiara conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 14.55.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.55.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.
C. 2090 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatore, osserva come l'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman, dipendenza della Corona britannica, sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012, è stato redatto sulla base del modello TIEA (Tax information Exchange agreement) predisposto dall'OCSE nell'aprile 2002, che consiste in un accordo finalizzato allo scambio di informazioni tra gli Stati che, in ragione del ridotto interscambio commerciale, non ritengono necessario stipulare una Convenzione contro le doppie imposizioni.
  La relazione tecnica che accompagna il provvedimento ricorda che la legge finanziaria per il 2008, all'articolo 1, comma 83 ha previsto una modifica delle disposizioni italiane contro l'elusione fiscale, passando dal criterio basato sull'individuazione dei cosiddetti paradisi fiscali a un nuovo sistema incentrato invece sull'individuazione degli Stati con regime fiscale conforme agli standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta white list).
  L'Accordo in esame si compone di 13 articoli.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, segnala l'articolo 11 che prevede la possibilità di avviare una procedura amichevole al fine della risoluzione di controversie tra le Parti riguardanti l'applicazione o l'interpretazione dell'Accordo, e comunque di concordare tra loro altre modalità di risoluzione.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si compone di tre articoli: il primo reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, il secondo il relativo ordine di esecuzione, e il terzo prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione per il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.
C. 2625 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michela MARZANO (PD), relatore, osserva come la scelta di sottoscrivere una Pag. 32convenzione bilaterale tra l'Italia e il Kazakhstan è stata determinata dall'assenza di accordi in materia con il Kazakhstan, che non ha peraltro aderito alla Convenzione promossa dal Consiglio d'Europa su tale oggetto, sottoscritta a Strasburgo il 21 marzo 1983 e aperta alla sottoscrizione e all'adesione anche di Stati che non fanno parte del Consiglio. Tale Convenzione costituisce infatti lo strumento giuridico maggiormente applicato in materia di trasferimenti internazionali di detenuti al fine di eseguire condanne definitive.
  Il Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013 consta di 23 articoli ed è finalizzato a consentire che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per scontarvi la pena residua.
  L'articolo 1 è dedicato alla precisazione delle definizioni: in particolare la parte di condanna è lo Stato in cui è inflitta la pena e la parte di esecuzione è lo Stato in cui il condannato è trasferito per la sua esecuzione.
  L'articolo 2 illustra i principi generali del Trattato che impegna le parti alla cooperazione reciproca in materia di trasferimento di persone condannate, affinché una persona condannata possa essere trasferita presso la parte di esecuzione per l'esecuzione della condanna stessa.
  Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia.
  L'articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino della parte di esecuzione, che lo stesso debba ancora scontare almeno un anno di pena, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge della parte di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che il trasferimento sia consensuale e infine che via sia accordo tra le due parti per il trasferimento.
  Secondo l'articolo 5 il trasferimento può essere rifiutato qualora una delle parti ritenga che esso comporti pericolo per la sua sovranità e sicurezza o qualora siano in corso procedimenti penali a carico del condannato.
  Si segnala, inoltre, l'articolo 8, che detta le modalità di effettuazione della richiesta di trasferimento.
  Ai sensi dell'articolo 11 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura.
  L'articolo 12 stabilisce le modalità di consegna della persona trasferita.
  L'articolo 13 definisce i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. Qualora poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice penale dello Stato di esecuzione, quest'ultimo procederà a comminare un'altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna, che tuttavia non potrà essere aggravata.
  L'articolo 14 stabilisce che l'eventuale revisione della sentenza di condanna è di esclusiva competenza della Parte di condanna.
  L'articolo 15 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena, cui viene dato seguito dalla Parte di esecuzione appena ricevuta comunicazione.
  Con l'articolo 16 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte della Parte di esecuzione non appena informata dalla Parte di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile.
  Ai sensi dell'articolo 21 il Trattato è applicabile all'esecuzione di condanne inflitte anche prima l'entrata in vigore del medesimo.Pag. 33
  L'articolo 22 disciplina la soluzione delle controversie che viene demandata alla consultazione tra Autorità centrali a cui, in caso negativo, deve seguire la consultazione per via diplomatica.
  Il disegno di legge reca l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione del Trattato, oltre a disposizioni di natura finanziaria. Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 15.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.

Disposizioni in materia di responsabilità civile dei magistrati.
C. 1735 Leva, C. 1850 Brunetta, C. 990 Gozi, C. 2140 Cirielli e C. 2738, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame delle proposte di legge in oggetto, rinviato nella seduta del 3 dicembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda come nella seduta di ieri il Governo abbia invitato la Commissione ad accelerare i tempi d'esame del provvedimento, in considerazione della pendenza di una procedura di infrazione europea che potrebbe determinare l'applicazione di pesanti sanzioni nei confronti dell'Italia. All'esito della riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, si è stabilito che, non essendo il provvedimento ancora inserito nel calendario dei lavori dell'Assemblea, la Commissione, per ragioni di economia procedurale, potrà procedere sin da ora all'adozione quale testo base del testo approvato dal Senato, al fine di concentrare l'esame e gli approfondimenti istruttori sulle tematiche specificamente attinenti alla formulazione di quel testo. In seguito alla calendarizzazione del provvedimento in Assemblea ed al fine di garantire il rispetto di tale calendarizzazione, l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sarà nuovamente convocato al fine di stabilire il termine per la presentazione degli emendamenti e di programmare il prosieguo dei lavori della Commissione.

  Danilo LEVA (PD), relatore, propone di adottare come testo base la proposta di legge C. 2738, approvata dal Senato.

  La Commissione adotta quale testo base la proposta di legge C. 2738, approvata dal Senato.

  Daniele FARINA (SEL) ritiene che sia necessario svolgere un ciclo di audizioni e chiede che sia sentita l'Associazione nazionale magistrati.

  Nicola MOLTENI (LNA) ritiene opportuno che siano sentite anche le Camere penali italiane.

  Donatella FERRANTI, presidente, preso atto delle richieste dei colleghi Daniele Farina e Molteni, ritiene che possa essere svolto un breve ciclo di audizioni nel corso della prossima settimana. Non essendovi obiezioni, fissa termine per proporre i nominativi dei soggetti da audire alle ore 12 di domani, venerdì 5 dicembre 2014. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.10 e dalle 15.20 alle 15.30.

Pag. 34

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 4 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 15.10.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2011/99/UE sull'ordine di protezione europeo.
Atto n. 117.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, osserva come lo schema di decreto legislativo in esame dia attuazione nel nostro ordinamento alla Direttiva 2011/99/UE, relativa al reciproco riconoscimento degli effetti di misure di protezione adottate dalle autorità giurisdizionali dei diversi Stati membri dell'Unione europea.
  La direttiva 2011/99/UE, che si fonda sul principio del mutuo riconoscimento, disciplina l'ordine di protezione europeo con l'obiettivo di garantire che le misure adottate a protezione di un soggetto da atti di rilevanza penale, che possano lederne o metterne in pericolo la vita, l'integrità fisica o psichica, la dignità, la libertà personale o l'integrità sessuale, siano mantenute anche qualora tale persona si trasferisca in un altro Stato membro (articolo 1). In particolare, l'ordine di protezione europeo può essere emesso qualora la persona che beneficia della protezione decida di risiedere o di soggiornare in un altro Stato membro (articolo 6). La direttiva (articolo 5) specifica che un ordine di protezione europeo può essere emesso solo se nello Stato di emissione è stata precedentemente adottata una misura di protezione che impone alla persona che determina il pericolo uno o più dei seguenti divieti o restrizioni: divieto di frequentare determinate località, determinati luoghi o zone definite in cui la persona protetta risiede o che frequenta; divieto o regolamentazione dei contatti con la persona protetta; divieto o regolamentazione dell'avvicinamento alla persona protetta entro un perimetro definito.
  Prima che l'ordine sia emesso, la persona che può causare il pericolo ha diritto di essere ascoltata e di contestare la misura di protezione solo nel caso in cui essa non abbia potuto esercitare questi diritti nel procedimento che ha portato all'adozione della misura di protezione (articolo 6).
  I 16 articoli dello schema di decreto legislativo sono suddivisi in 5 capi.
  Il Capo I (articoli 1-3) contiene le disposizioni generali; enuncia dunque le finalità del provvedimento (articolo 1), definisce i concetti chiave dell'attuazione della direttiva (articolo 2) e delinea il quadro delle competenze istituzionali (articolo 3).
  In particolare, per quanto riguarda le definizioni, il provvedimento individua la «misura di protezione» nella decisione con la quale vengono imposte restrizioni finalizzate alla tutela di una persona che va protetta contro atti che potrebbero avere una rilevanza penale. Tale misura può essere adottata «in materia penale da un organo giurisdizionale o da altra diversa autorità competente, che si caratterizzi per autonomia, imparzialità e indipendenza».
  Le autorità giudiziarie vengono designate come competenti per emettere o riconoscere gli ordini di protezione europei mentre il Ministero della giustizia è l'autorità centrale chiamata a fare da tramite per l'inoltro e la ricezione delle misure di protezione. L'articolo 3 dello schema consente infatti alle autorità giudiziarie di avere rapporti diretti con le autorità competenti di altri Stati membri, ma richiede che di ogni comunicazione intercorsa sia data comunque tempestiva comunicazione al Ministero della giustizia.
  Il Capo II (artt. 4-6) disciplina il procedimento per l'emissione di un ordine di protezione europeo da parte dell'autorità giudiziaria italiana.Pag. 35
  In particolare, l'articolo 4 modifica il codice di procedura penale, intervenendo sull'articolo 282-quater, che disciplina l'obbligo per l'autorità giudiziaria di comunicare all'autorità di pubblica sicurezza, ai servizi sociali e alla persona offesa l'adozione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis) e di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter).
  Lo schema di decreto aggiunge che nella stessa comunicazione la persona offesa deve altresì essere informata della possibilità di richiedere l'emissione di un ordine di protezione europeo.
  L'articolo 5 stabilisce quindi che su richiesta della persona offesa (o del suo legale rappresentante), l'ordine di protezione europeo può essere emesso dallo stesso giudice che ha adottato la misura cautelare. Il presupposto è che la persona da proteggere dichiari di voler risiedere o soggiornare in diverso Stato UE; essa dovrà infatti indicare nella richiesta – a pena d'inammissibilità – il luogo nel quale intende trasferirsi, nonché la durata e le ragioni dello spostamento.
  Il giudice emette dunque un'ordinanza – in conformità al modello allegato allo schema di decreto legislativo – contenente le informazioni prescritte dalla direttiva (v. sopra), tra le quali si ricordano in particolare, l'eventuale ammissione al gratuito patrocinio, nonché la possibilità di indicare nell'ordine di protezione l'eventuale utilizzo di un dispositivo tecnologico di controllo.
  Se il giudice non accoglie la richiesta di ordine di protezione europeo, la persona protetta può impugnare l'ordinanza di rigetto o inammissibilità in Cassazione.
  L'articolo 6 prevede quindi che l'ordine di protezione europeo sia trasmesso al Ministero della giustizia affinché lo inoltri all'autorità competente dello Stato nel quale dovrà essere eseguito. Il Ministero comunicherà all'autorità giudiziaria nazionale gli esiti della trasmissione affinché sia possibile – in caso di rifiuto del riconoscimento della misura – comunicarlo alla persona da proteggere.
  Il Capo III (artt. 7-10) disciplina invece il procedimento per riconoscere in Italia un ordine di protezione europeo emesso dall'autorità di un altro Stato membro.
  L'articolo 7 affida la competenza per il riconoscimento alla Corte d'appello nel cui distretto risiede (o ha dichiarato di voler risiedere) la persona protetta.
  L'articolo 9 elenca le ragioni che giustificano un mancato riconoscimento della misura. In particolare la direttiva prevede che in alcune circostanze l'autorità competente dello Stato di esecuzione abbia facoltà di rifiutare di riconoscere un ordine di protezione europeo: se l'ordine di protezione europeo è incompleto; se l'ordine si fonda su un atto che non costituisce reato secondo la legislazione dello Stato di esecuzione; se l'ordine si fonda sull'esecuzione di una sanzione o una misura coperta da amnistia; se la persona che determina il pericolo è coperta da immunità nello Stato di esecuzione; se l'ordine si fonda su un'azione penale prescritta ai sensi della legislazione dello Stato di esecuzione; se vi è un contrasto con il principio del ne bis in idem; se la persona che determina il pericolo non è penalmente responsabile per motivi di età; se l'ordine si fonda su una condotta commessa, anche solo per una parte importante o essenziale, all'interno dello Stato di esecuzione.
  Rispetto ai presupposti indicati dall'articolo 10 della direttiva, il Governo aggiunge che può essere respinto un ordine di protezione europeo che richieda misure di protezione diverse dall'allontanamento dalla casa familiare (articolo 282-bis) e dal divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa (articolo 282-ter). Contro la decisione della Corte d'appello può essere proposto ricorso per Cassazione, con le stesse modalità introdotte per la procedura attiva.
  Se l'ordine di protezione europeo viene riconosciuto, il Ministero della giustizia ne dà comunicazione all'autorità estera competente, ma soprattutto alla Pag. 36persona protetta e alla persona che determina il pericolo nonché alla polizia giudiziaria e ai servizi sociali del luogo ove la persona protetta ha dichiarato di volersi stabilire.
  In caso di violazione dell'ordine di protezione: la polizia informa il procuratore generale presso la Corte d'appello; il procuratore può chiedere alla Corte d'appello l'applicazione di una misura coercitiva più grave; la Corte d'appello, se ritiene che sussistano i presupposti, applica una misura coercitiva più grave, per un termine massimo di 30 giorni. Decorso tale termine, la misura perde efficacia.
  Il Governo – come risulta più chiaro dalla lettura del successivo articolo 11 dello schema – intende dunque riconoscere all'autorità giudiziaria nazionale il potere di applicare una misura cautelare, dall'efficacia temporanea, garantendo così all'autorità dello Stato che ha emesso l'ordine di protezione 30 giorni di tempo per decidere se e in che misura modificare la misura e reagire alla violazione dell'ordine. Si applicano le disposizioni del codice di procedura penale relative alle misure cautelari personali: all'interrogatorio di garanzia provvede il Presidente della Corte d'appello o un magistrato da lui delegato e ogni provvedimento adottato dovrà essere comunicato all'autorità competente dello Stato di emissione.
  Il Capo IV (artt. 11-12) disciplina la validità e l'efficacia dell'ordine di protezione europeo e soprattutto chiarisce – rispetto alla formulazione dell'articolo 10 – il riparto di competenze tra Stato di emissione e Stato di riconoscimento della misura, in relazione alla violazione dell'ordine di protezione europeo.
  In base all'articolo 11 spetta infatti all'autorità giudiziaria che ha emesso l'ordine di protezione decidere circa la sua proroga, l'eventuale riesame, l'annullamento o la sostituzione della misura, nonché eventualmente applicare più gravi misure cautelari.
  Le modifiche all'ordine di protezione decise dall'autorità di emissione dovranno essere recepite dalla Corte d'appello (articolo 12), con lo stesso procedimento previsto per il riconoscimento della misura, ivi compreso l'eventuale ricorso in Cassazione.
  Infine, il Capo V (artt. 13-16): disciplina la trasmissione delle informazioni relative all'attuazione della direttiva alla Commissione europea (articolo 13). In particolare, ogni anno, entro il 31 dicembre, il Ministero della giustizia dovrà inviare un rapporto circa il numero degli ordini di protezione emessi e riconosciuti; salvaguarda eventuali accordi diversi con Stati membri UE, rispondenti comunque agli obiettivi della direttiva, ovvero alla semplificazione delle modalità di riconoscimento reciproco delle misure di protezione (articolo 14); contiene la clausola di invarianza finanziaria (articolo 16).
  L'articolo 15 detta disposizioni sulla tutela dei dati personali, richiamando il necessario rispetto del Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) per la parte riguardante la tutela dei dati in ambito giudiziario (artt. 46-52) e stabilendo che i dati trattati a norma del provvedimento sul reciproco riconoscimento dell'ordine di protezione devono essere utilizzati esclusivamente per tali finalità. Peraltro, lo schema ritiene compatibili con tali finalità il trattamento dei dati a fini di indagine o perseguimento di reati o a fini di prevenzione di un'immediata e grave minaccia alla sicurezza pubblica. Inoltre, lo schema riconosce all'interessato il diritto a ottenere che «i dati non vengano cancellati ma solo conservati temporaneamente se vi sono fondati motivi di ritenere che la cancellazione possa compromettere un proprio legittimo interesse».

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

Pag. 37

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice penale in materia di prescrizione dei reati.
C. 1174 Colletti, C. 1528 Mazziotti Di Celso e C. 2150 Ferranti.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari del 3 dicembre 2014, a pagina 25, prima colonna, quarantaduesima, le parole: «ed un'intensa ramificazione della mafia anche nell'ambito della politica nazionale» sono sostituite dalle seguenti: «e addirittura il fenomeno della cosiddetta Mafia Capitale».