CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 3 dicembre 2014
349.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
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  Mercoledì 3 dicembre 2014.

AUDIZIONI INFORMALI

Audizione dei rappresentati di KiteGen, nell'ambito della discussione della risoluzione n. 7-00281 Della Valle, riguardante le iniziative a favore del riconoscimento del vento troposferico quale fonte di energia rinnovabile.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.40 alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 3 dicembre 2014. — Presidenza del presidente Ettore Guglielmo EPIFANI.

  La seduta comincia alle 15.30.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
C. 1899 Pisano.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre scorso.

  Vinicio Giuseppe Guido PELUFFO, relatore, preannuncia che nella prossima seduta proporrà ai colleghi una proposta di parere sul provvedimento in titolo una proposta di parere.

  Nessun altro chiedendo di intervenire Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

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DL 168/2014, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.
C. 2727 Governo.
(Parere alla I Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Guido GALPERTI, relatore, illustra il provvedimento in titolo che, nel testo presentato dal Governo, si componeva di tre articoli, di cui due di natura sostanziale, volti alla proroga di termini.
  L'articolo 1, soppresso nel corso dell'esame presso la Commissione referente, disponeva il rinvio del rinnovo dei Comites, organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero. In particolare si fissava la data delle votazioni al 17 aprile 2015, posticipando ulteriormente le consultazioni programmate il 19 dicembre 2014.
  L'articolo 2, recante materia di più specifico interesse della X Commissione, differisce dal 5 novembre 2014 (data fissata dal decreto legislativo n. 121 del 2013, cosiddetto «correttivo armi») al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto paintball) devono essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova. La relazione illustrativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, allegate al provvedimento in esame, sottolineano che il differimento della scadenza dell'adempimento per le armi sceniche si rende necessario al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti interessati: i titolari delle armerie che cedono armi per uso scenico e l'industria cinematografica che le utilizza. Analoga finalità è indicata per le armi tipo paintball: si intende infatti impedire l'interruzione degli esercizi che ne prevedono l'utilizzo a fini amatoriali e sportivi. Per quanto riguarda queste ultime, il differimento del termine è anche correlato alla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno (il cui iter istruttorio è ancora in corso, come avverte la relazione illustrativa) che dovrà definire le modalità di acquisto, detenzione, trasporto, porto e utilizzo di tali armi. Il differimento del termine è volto altresì a consentire agli operatori di provvedere all'obbligo di verifica stabilito dalla legge.
  Si ricorda che il decreto legislativo n. 121 del 2013, ha apportato diverse modifiche alla disciplina delle armi, attraverso l'introduzione di disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo n. 204/2010, di attuazione della direttiva 2008/51/CE in materia di controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi. Tra le disposizioni introdotte dal decreto legislativo n. 121 del 2013, vi è la fissazione del termine del 5 novembre 2014 per la sottoposizione, a spese dell'interessato, alla verifica da parte del Banco nazionale di prova, di due particolari tipologie di armi: le armi da fuoco per uso scenico e le armi tipo paintball, ossia le armi, anche da sparo, ad aria compressa o a gas compresso destinate al lancio di capsule sferiche marcatrici. Per quanto riguarda le armi sceniche, fino al 2010 la legge si limitava a consentire la locazione e il comodato delle armi da guerra e delle armi comuni da sparo, se destinate esclusivamente all'uso scenico; le modalità di utilizzo di tali armi erano definite a livello di prassi amministrativa. Successivamente, il decreto legislativo n. 204/2010, ha introdotto alcune specifiche tecniche per le armi sceniche, prevedendo che esse debbano avere occlusa parzialmente la canna, in modo tale da impedire l'espulsione del proiettile, e che il loro impiego debba avvenire costantemente sotto il controllo dell'armaiolo che le ha in carico. A seguito di tali modifiche, il Ministero dell'interno ha fornito agli operatori del settore alcuni chiarimenti sugli adempimenti e le procedure da seguire per il corretto utilizzo di tale Pag. 88tipologia di armi, tra cui l'indicazione degli interventi tecnici da eseguire sulle armi comuni per renderle idonee all'uso scenico. È stato previsto come obbligatorio l'invio di questa tipologia di armi presso il Banco nazionale di prova di Gardone Val Trompia per la verifica delle operazioni effettuate e l'apposizione di uno specifico punzone su ogni parte essenziale dell'arma (Ministero dell'interno, circolare 7 luglio 2011, n. 50). A seguito delle difficoltà di adeguamento alle nuove disposizioni segnalate dagli operatori del settore, connesse a problematiche sia tecniche sia di natura economica, l'amministrazione dell'Interno ha disposto la proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine per il completamento degli interventi e per l'adeguamento alle nuove disposizioni (Ministero dell'interno, circolare 19 giugno 2012, n. 557). Successivamente è intervenuto il decreto correttivo n. 121/2013 che, da un lato, ha introdotto l'obbligo della verifica da parte del Banco di prova e, dall'altro, ha prorogato ulteriormente il termine di tale verifica al 5 novembre 2014. Relativamente alle armi tipo paintball, si ricorda che esse sono state riconosciute nel nostro ordinamento, in considerazione della nascita di numerose associazioni che promuovono questa pratica ludico-sportiva, con il più volte citato decreto legislativo n. 121/2013. Tale provvedimento ha definito queste armi quali strumenti ad aria compressa o gas compresso a canna liscia e a funzionamento non automatico, destinati al lancio di capsule sferiche marcatrici biodegradabili, non contenenti sostanze pericolose (infiammabili, tossiche o comunque nocive), che erogano una energia cinetica non superiore a 12,7 joule e di calibro compreso tra 12,7 e 17,27 mm. Pur non essendo considerate armi comuni da sparo, esse devono ugualmente essere controllate dal Banco nazionale di prova che ne verifica la conformità dei prototipi. Il decreto pone inoltre un vincolo all'utilizzo di queste armi: quelle che erogano energia cinetica superiore a 7,5 joule possono essere utilizzate esclusivamente per l'attività agonistica, consentendo per l'utilizzo ludico-amatoriale solamente le armi di energia inferiore. La norma demanda poi a un decreto del Ministero dell'interno (che non risulta ancora adottato) la definizione delle disposizioni relative.
  L'articolo 3, dispone infine l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

  Carlo SIBILIA (M5S) intende svolgere alcune considerazioni di carattere generale sul provvedimento in esame evidenziando l'insussistenza dei presupposti di necessità ed urgenza; segnala inoltre, che le disposizioni dell'articolo 1, sono state trasfuse nel disegno di legge di stabilità per il 2015 e conseguentemente l'articolo 1 del decreto-legge è stato infatti soppresso dalla Commissione di merito. Rileva quindi che riterrebbe opportuno che il relatore inserisse tali considerazioni, che il suo gruppo ha già svolto nel corso della discussione in Aula della questione pregiudiziale a tal fine presentata, quanto meno nelle premesse della proposta di parere favorevole che si accinge a presentare alla Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire Ettore Guglielmo EPIFANI, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.40 alle 16.