CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 27 novembre 2014
345.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Giovedì 27 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.50.

DL 168/2014: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative concernenti il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli adempimenti relativi alle armi per uso scenico, nonché ad altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e agonistica.
C. 2727 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Teresa PICCIONE (PD), relatore, fa presente che il decreto-legge si compone di tre articoli, di cui due di natura sostanziale, volti alla proroga di termini. L'articolo 1 rinvia al 17 aprile 2015 le elezioni dei Comitati degli Italiani residenti all'estero Pag. 11(COMITES), già indette per il 19 dicembre 2014. L'articolo 2 differisce dal 5 novembre 2014 al 31 dicembre 2015 il termine entro il quale le armi per uso scenico e le armi per il lancio di capsule marcatrici (cosiddetto paintball) avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova. L'articolo 3 dispone l'entrata in vigore del provvedimento il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Più nel dettaglio, fa presente che l'articolo 1 riguarda il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES), organismi rappresentativi eletti direttamente dagli italiani residenti all'estero in ciascuna circoscrizione consolare ove risiedono almeno tremila connazionali, ovvero nominati dall'autorità diplomatico-consolare nelle circoscrizioni nelle quali vivano meno di tremila cittadini italiani. A seguito delle elezioni svoltesi il 26 marzo 2004, operano ad oggi 124 COMITES diffusi in 38 Paesi. Il comma 1 dispone il rinvio della data delle votazioni al 17 aprile 2015, posticipando ulteriormente le consultazioni programmate entro il 2014, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 1 del decreto-legge n. 67 del 2012 (convertito con modificazioni dalla legge n. 118 del 2012). Conseguentemente, si rinvia al 18 marzo 2015 il termine per la presentazione della domanda di iscrizione all'elenco elettorale (termine previsto dall'articolo 1, comma 2-bis del richiamato decreto-legge). All'attuazione del disposto del comma 1, si provvede con gli stanziamenti disponibili a legislazione vigente, consentendo altresì che le somme non impegnate entro il 31 dicembre 2014 possano essere impegnate nell'esercizio finanziario 2015. Il comma 2 è volto a compensare gli effetti finanziari (pari a 1.103.191 euro per il 2015) del comma 1 sui saldi di finanza pubblica – in particolare proprio della possibilità di impegnare nel 2015 le somme non impegnate nel 2014 –: a tale scopo si provvede con utilizzo del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente e derivanti dall'attualizzazione di contributi pluriennali, fondo previsto dal comma 2 dell'articolo 6 del decreto-legge n. 154 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge n. 189 del 2008.
  Quanto all'articolo 2, segnala che lo stesso differisce al 31 dicembre 2015 il termine – fissato dall'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo n. 121 del 2013, cosiddetto «correttivo armi» e scaduto il 5 novembre 2014 – entro il quale le armi da fuoco ad uso scenico e le armi ad aria compressa o gas compresso per il lancio di capsule sferiche marcatrici (cosiddetto paintball) avrebbero dovuto essere sottoposte alla verifica del Banco nazionale di prova. La relazione illustrativa e la relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione, allegate al provvedimento in esame, sottolineano che il differimento della scadenza dell'adempimento per le armi sceniche si rende necessario al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dei soggetti interessati, quali i titolari delle armerie che cedono armi per uso scenico e l'industria cinematografica che le utilizza. Analoga finalità è indicata per le armi per il lancio delle paintball per le quali si intende impedire l'interruzione degli esercizi che svolgono attività che usano tali armi a fini amatoriali e sportivi. Per quanto riguarda queste ultime, il differimento è anche correlato alla mancata adozione del decreto del Ministro dell'interno (il cui iter istruttorio è ancora in corso come avverte la relazione illustrativa) che dovrà definire le modalità di acquisto, detenzione, trasporto, porto e utilizzo di tali armi (l'adozione del decreto ministeriale è previsto dalla legge n. 110 del 1975, articolo 2, comma 1). In entrambi i casi i soggetti fornitori avrebbero dovuto sottoporre tali tipologie di armi alla verifica del Banco nazionale di prova entro il termine, ormai scaduto, del 5 novembre 2014, fissato dal decreto legislativo n. 121 del 2013 (articolo 6). Obiettivo dell'articolo in esame è appunto di differire tale termine in modo da consentire agli operatori di provvedere all'obbligo di verifica stabilito dalla legge. Pag. 12
  Fa presente che nella premessa del decreto-legge le motivazioni di necessità e urgenza del rinvio delle elezioni dei COMITES (articolo 1) sono individuate nella necessità di garantire la più ampia partecipazione alle votazioni da parte dei cittadini residenti all'estero e di accordare un termine più ampio per esprimere la volontà di partecipare al voto secondo la disciplina recentemente introdotta. Per quanto riguarda gli adempimenti in materia di armi (articolo 2) il differimento del termine concernente la sottoposizione a verifica presso il Banco nazionale di prova delle armi da fuoco per uso scenico, nonché di altre armi ad aria compressa o gas compresso destinate all'attività amatoriale e allo specifico impiego in attività sportive, è motivato dalle difficoltà operative rilevate e dall'esigenza di consentire la prosecuzione dell'attività dei settori interessati.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni recate dal decreto-legge sono riconducibili alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in quanto rientrano nelle materie politica estera e rapporti internazionali dello Stato (articolo 1) e armi, munizioni ed esplosivi (articolo 2), di cui rispettivamente alle lettere a) e d) dell'articolo 117, secondo comma, della Costituzione.
  Ricorda, infine, che durante l'esame presso la Commissione Bilancio della Camera del disegno di stabilità per il 2015 (C. 2679-bis) è stato approvato, nella seduta del 21 novembre 2014, l'articolo aggiuntivo 27.03, proposto dal Governo, che riproduce in maniera sostanzialmente identica l'articolo 1 del decreto-legge in esame.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede se il decreto in esame sarà effettivamente convertito in legge vista l'approvazione da parte della Commissione bilancio di un emendamento al disegno di legge di stabilità che recepisce parte del provvedimento.

  Il sottosegretario Ivan SCALFAROTTO, replicando al deputato Cozzolino, fa presente che il decreto, allo stato, dovrebbe seguire il suo iter ed essere pertanto convertito in legge. A tal proposito, ricorda che il calendario dei lavori dell'Assemblea predisposto dalla Conferenza dei capigruppo per il mese di dicembre prevede l'avvio della discussione del provvedimento a partire da martedì 9 dicembre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
Testo base C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato, C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 247 cost. Scotto, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C.  399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2441 cost. Consiglio regionale dell'Emilia-Romagna, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati e C. 2499 cost. Francesco Sanna.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 novembre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che sono pervenute le Pag. 13seguenti richieste di sottoscrizione di emendamenti: Di Gioia sottoscrive gli emendamenti Plangger 30.54, 30.56, 30.57, 30.58 e 30.59, Gebhard 30.55 e Alfreider 38.34; Iacono sottoscrive gli emendamenti Lauricella 29.32, 29.33 e 29.34; Gelmini e Centemero sottoscrivono l'emendamento Famiglietti 30.66, il deputato Lauricella sottoscrive gli emendamenti Giorgis 2.117, Lattuca 8.08, Bindi 2.36, 21.24 e 30.2.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) ricorda che in sede di discussione generale ha già manifestato il suo apprezzamento sull'impianto generale della riforma, sottolineando, in particolare, che è assai utile superare il bicameralismo paritario, in quanto tale sistema ha causato inefficienze nel procedimento legislativo. Quanto alle proposte emendative presentate dal suo gruppo, segnala che non sono stati formulati emendamenti volti a modificare la formazione del nuovo Senato, in quanto la soluzione adottata nel progetto di riforma, che prevede un Senato composto da consiglieri regionali, è comunque subottimale rispetto a quella da lui preferita riguardante la presenza degli esecutivi regionali. Ricorda che alcuni emendamenti presentati dal suo gruppo sono volti a eliminare le competenze del nuovo Senato delle autonomie in materia dei diritti fondamentali sanciti dagli articoli 29 e 32 della Costituzione. Relativamente alle istituzioni di garanzia, evidenzia che il suo gruppo ha presentato emendamenti volti a estendere la platea degli elettori del Presidente della Repubblica ai delegati regionali e ai parlamentari europei.
  Quanto all'elezione dei giudici della Corte costituzionale, sottolinea che gli emendamenti del suo gruppo sono finalizzati a mantenere l'elezione degli stessi in capo al Parlamento in seduta comune. Segnala altri emendamenti mirati a introdurre un ricorso alla Corte costituzionale avverso le decisioni degli organi parlamentari in materia di incompatibilità. Fa presente, inoltre, che il suo gruppo ha presentato un emendamento volto a introdurre una norma transitoria che preveda la possibilità di sottoporre alla Corte costituzionale un ricorso preventivo in materia di legittimità costituzionale delle leggi elettorali dopo la promulgazione delle stesse. Ciò consentirebbe di sottoporre al vaglio della Corte anche la legge elettorale in discussione.
  Ricorda, quanto all'istituto del voto a data certa, le proposte emendative presentate dal suo gruppo per ampliare i termini a disposizione delle Commissioni per concludere i propri lavori fino a novanta giorni. Segnala gli emendamenti presentati all'articolo 97 della Costituzione per costituzionalizzare il principio del diritto dei cittadini a partecipare ai procedimenti amministrativi.
  Quanto alle proposte emendative riferite al Titolo V della Costituzione, evidenzia gli emendamenti volti a espungere dalla formulazione «disposizioni generali e comuni», adottata nel progetto di riforma, del termine «comuni», al fine di evitare l'insorgere di contenziosi, nonché gli emendamenti finalizzati ad eliminare dal testo i riferimenti alle Città metropolitane.
  Ricorda, inoltre, le proposte emendative volte ad attribuire allo Stato la competenza nella disciplina del collocamento e delle politiche attive di avvio al lavoro, nonché della concorrenza, della tutela della salute, della semplificazione amministrativa e dei principi generali in materia di servizi pubblici locali e società partecipate. Nel segnalare gli emendamenti del suo gruppo finalizzati a introdurre le cosiddette «leggi organiche» per leggi che intervengono su materie quali l'organizzazione dello Stato, ovvero i procedimenti legislativi speciali, ricorda altresì l'emendamento presentato dal suo gruppo per ispirare ai principi della proporzionalità della durata, dell'equità e della ragionevolezza i trattamenti pensionistici dei parlamentari e dei consiglieri regionali. Ribadisce, infine, il suo giudizio positivo sull'impianto della riforma che, a suo avviso, è suscettibile di ulteriori miglioramenti.

  Francesco SANNA (PD), facendo, innanzitutto, riferimento al suo articolo aggiuntivo 36.07, ritirato nella seduta di ieri, Pag. 14precisa che la ragione del ritiro è legata al fatto che tale proposta emendativa era volta a recare modifiche agli statuti di alcune regioni a statuto speciale, nel senso di abrogare le province, attraverso una procedura incompatibile con quella attualmente prevista dagli stessi statuti per la loro revisione.
  Pertanto, se ha ritenuto opportuno ritirare il predetto articolo aggiuntivo per evitare che fosse dichiarato inammissibile dalla presidenza della Commissione, fa presente, tuttavia, che in una fase successiva a quella della riforma della parte seconda della Costituzione, sarebbe necessario che la Commissione si dedicasse alla revisione di alcune leggi costituzionali, quali quelle concernenti gli statuti delle regioni ad autonomia differenziata.
  Passando, quindi, al merito delle proposte emendative da lui presentate o comunque sottoscritte, evidenzia che una parte di esse persegue l'obiettivo di modificare il testo approvato dal Senato con riferimento alla disciplina degli organi di garanzia. In particolare, per quanto riguarda il Presidente della Repubblica, da sostenitore di tale organo come potere neutro e contrario, quindi, ad evoluzioni in senso presidenzialista o semipresidenzialista, esprime dissenso sulle modalità previste ai fini della relativa elezione. Ritiene, infatti, che sulla base del quorum stabilito, si correrebbe il rischio per cui la maggioranza di governo verrebbe a coincidere con quella che elegge il Capo dello Stato, soprattutto se al procedimento di elezione individuato dal progetto di riforma costituzionale si accompagnerà, come sembra, una legge elettorale che preveda meccanismi di tipo maggioritario. Se così fosse, sarebbe sicuramente necessario intervenire sull'articolo 21 del testo in esame, che reca modifiche all'articolo 83 della Costituzione, nel senso di prevedere dei correttivi volti ad assicurare che il Presidente della Repubblica continui a rappresentare un organo di garanzia nel nostro sistema costituzionale.
  Al riguardo, fa presente che diverse proposte emendative sono finalizzate a modificare il quorum per l'elezione del Presidente della Repubblica ovvero ad ampliare il collegio elettorale, nel senso di prevedere che ne facciano parte anche i parlamentari europei che siano cittadini italiani. Sul punto, ricorda quanto accadde in sede di Assemblea costituente, laddove fu prevista la partecipazione dei delegati regionali all'elezione del Presidente della Repubblica, nonostante le regioni non esistessero all'epoca, essendo state istituite solo ventidue anni dopo. Analogamente, nella fase attuale si dovrebbe tenere conto del fatto che, come evidenziato da parte di alcuni studiosi, si va verso un sistema parlamentare «euronazionale», caratterizzato da un processo di integrazione tra i Parlamenti nazionali e il Parlamento europeo, implementato soprattutto a seguito del Trattato di Nizza, che ha conferito maggiori poteri al Parlamento europeo oltre che ai Parlamenti nazionali, che vengono dotati di strumenti idonei a contestare l'operato delle istituzioni comunitarie.
  Precisa, altresì, che negli emendamenti presentati si fa riferimento al coinvolgimento di parlamentari europei che abbiano il requisito della cittadinanza italiana, in quanto sulla base della legislazione vigente è possibile che siano eletti al Parlamento europeo anche candidati aventi cittadinanza diversa, ma sulla base dell'articolo 84 della Costituzione il Presidente della Repubblica deve essere cittadino italiano.
  Richiama, inoltre, le proposte emendative che perseguono l'obiettivo di restituire credibilità alle istituzioni. Ricorda, in proposito, il pensiero di Costantino Mortati, il quale proponeva – ferma restando la pronuncia definitiva della Camera di appartenenza – di prevedere l'istituzione di un tribunale elettorale, presieduto dal presidente della Corte di cassazione, competente sui ricorsi in materia di eleggibilità dei membri del Parlamento. In sede di Assemblea costituente, fu fatta la scelta dell'autodichia per evidenti ragioni storiche, in quanto la recente memoria della dittatura fascista poneva la necessità di tutelare adeguatamente le minoranze parlamentari. Pag. 15
  Nella fase attuale, tuttavia, non si può non riconoscere che il modello previsto dalla Costituzione repubblicana vada rivisto in quanto, soprattutto nel corso delle ultime legislature, si sono posti diversi problemi, concernenti soprattutto il fatto che spesso i ricorsi in materia di eleggibilità e di incompatibilità dei parlamentari sono stati definiti solo nella seconda metà della legislatura, nonché il dato per cui la Giunta delle elezioni svolge la propria attività seguendo delle regole oramai obsolete, come quella della mancanza di pubblicità.
  Al fine di porre rimedio a tali problemi, sarebbe opportuno, a suo avviso, approvare quelle proposte emendative che stabiliscono che la Giunta delle elezioni si pronunci sui ricorsi entro un certo termine, perentorio, scaduto il quale della questione viene investita la Corte costituzionale. Ribadisce, inoltre, l'importanza di modificare la disciplina vigente, nel senso di assicurare pubblicità alle sedute della Giunta, nonché di prevedere un diverso sistema di selezione dei componenti della Giunta delle elezioni, che non dovrebbero più essere nominati dal Presidente della Camera, bensì eletti dall'Assemblea, sulla base delle rispettive competenze.

  Tamara BLAZINA (PD) espone il tema della rappresentanza politica della minoranza linguistica slovena, tema nuovo per la Commissione in questa sede di esame dei progetti di riforma della seconda parte della Costituzione, ma già portato avanti in occasione dell'esame del progetto di legge elettorale.
  Ricorda che la minoranza linguistica slovena è presente in tre delle quattro province del Friuli Venezia Giulia, per un numero complessivo di 32 comuni, con una consistenza numerica tra 50.000 e 70.000 componenti.
  Osserva che fino ad oggi la rappresentanza politica in Parlamento della minoranza linguistica slovena è stata assicurata, in assenza di una legge nazionale, dalla sensibilità di alcuni partiti politici.
  Sottolinea che la tutela della minoranza linguistica slovena è assicurata, oltre che da trattati internazionali, dagli articoli 3 e 6 della Costituzione e dalla legge 23 febbraio 2001, n. 38 «Norme per la tutela della minoranza linguistica slovena della regione Friuli-Venezia Giulia» che all'articolo 26 dispone che le leggi elettorali per l'elezione del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati dettano norme per favorire l'accesso alla rappresentanza di candidati appartenenti alla minoranza slovena. Si tratta fino ad oggi di una norma non attuata e, a suo avviso, l'esame nella medesima legislatura di progetti di revisione della legge elettorale e di riforma della Costituzione rappresenta un'occasione straordinaria per risolvere, secondo le modalità che si riterranno più giuste, questa questione.
  Ricorda che nella vicina Slovenia è la Costituzione a garantire un seggio in Parlamento alla minoranza linguistica italiana. Nel disegno di legge elettorale approvato dalla Camera, e ora all'esame del Senato, è stata inserita una norma a suo avviso troppo blanda che, riferita a un collegio dei 32 comuni suddivisi nelle Province di Trieste e Gorizia, non garantisce l'elezione in Parlamento di un rappresentante della minoranza linguistica slovena. Con alcuni emendamenti presentati al disegno di legge di riforma della parte seconda della Costituzione si chiede che tale garanzia sia assicurata per il futuro Senato. È consapevole che sussiste l'obiezione che il numero di 95 senatori è un numero chiuso, ma all'interno dello stesso testo attuale del disegno di legge c’è una certa flessibilità, con riguardo alle Province di Trento e di Bolzano e alla Valle d'Aosta, ma anche ad altre realtà territoriali. È possibile, quindi, trovare una soluzione per la rappresentanza politica della minoranza linguistica slovena, fornendo così una risposta a quei cittadini italiani che, pur di una diversa madrelingua, si sentono parte di questo Paese al quale contribuiscono con il loro lavoro e pagando le tasse. Quello della rappresentanza politica è un diritto sancito a livello internazionale, garantendo il quale si porrebbe fine a una serie di norme antidiscriminatorie.Pag. 16
  Ricorda, infine, come oggi esista, al contrario del passato, un clima di convivenza tra le diverse componenti linguistiche del Friuli Venezia Giulia e anche con i paesi confinanti. Ne è dimostrazione il concerto dell'amicizia svoltosi nel luglio 2010 a Trieste alla presenza dei presidenti della Repubblica di Italia, Croazia e Slovenia.

  Danilo TONINELLI (M5S) fa presente che il suo gruppo ha deciso di partecipare attivamente alla fase emendativa del progetto di riforma in esame, pur avendo varie ragioni per fare altrimenti. Tra queste ragioni cita in particolare la natura demolitoria del testo della Costituzione contenuta nel disegno di legge in discussione, la natura illegittima del Parlamento che lo sta esaminando, nonché l'illogicità di alcune disposizioni in esso contenute. Ricorda che il suo gruppo non ha inteso affermare con gli emendamenti presentati un impianto costituzionale alternativo a quello proposto dal Governo, avendo invece mirato le proprie proposte emendative solo ad alcune questioni fondamentali. Al riguardo, sottolinea che ritiene imprescindibile la natura elettiva del nuovo Senato che dovrà occuparsi di materie fondamentali per i cittadini. Osserva, altresì, che sarebbe più logico modificare le funzioni attribuite al Senato, nonché di equilibrare il numero dei componenti delle due Camere. Sempre con riferimento al Senato, evidenzia che gli emendamenti del suo gruppo sono volti a valorizzare l'apporto del Senato stesso nella fase ascendente della legislazione comunitaria. Segnala, inoltre, gli emendamenti finalizzati a ridare ai cittadini la possibilità di esprimersi mediante referendum, nonché quelli volti a prevedere norme in materia di statuto delle opposizioni con l'intento di permettere alle minoranze di tutelare i propri diritti anche attraverso il ricorso alla Corte costituzionale. Evidenzia, altresì, le proposte emendative che ampliano le competenze delle regioni a fronte di una riforma costituzionale che accentra i poteri legislativi in capo allo Stato. Ricorda, infine, gli emendamenti volti a garantire maggiore trasparenza nelle elezioni delle istituzioni di garanzia.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.