CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2014
339.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
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ATTI DELL'UNIONE EUROPEA

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 10.50.

Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio – Un nuovo quadro dell'Ue per rafforzare lo Stato di diritto.
COM(2014) 158 final.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 127, comma 1, del regolamento, e conclusione – Approvazione di un documento finale).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 ottobre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente della I Commissione, avverte che sostituirà il relatore per la I Commissione, deputato Bianconi, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna. Avverte inoltre che la Commissione XIV non si è pronunciata sul documento in oggetto.

  Donatella FERRANTI (PD), relatore per la II Commissione, illustra la proposta di documento finale elaborata, in accordo con il collega Bianconi, sulla base delle considerazioni emerse nel dibattito svolto nel corso delle precedenti sedute (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, le Commissioni approvano la proposta di documento finale dei relatori.

  La seduta termina alle 10.55.

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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 10.55.

Disposizioni in materia di candidabilità, eleggibilità e ricollocamento dei magistrati in occasione di elezioni politiche e amministrative nonché di assunzione di incarichi di governo nazionale e negli enti territoriali. Modifiche alla disciplina in materia di astensione e ricusazione dei giudici.
C. 1442 Dambruoso e C. 2188, approvata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento del progetto di legge C. 1442 – Adozione del testo base).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 15 novembre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, comunica che la proposta di legge n. 1442 Dambruoso recante «Disposizioni in materia di ineleggibilità e di incompatibilità dei magistrati,» è stata abbinata, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento alla proposta di legge già all'ordine del giorno, vertendo sulla stessa materia di quest'ultima.
  Non essendoci richieste di intervento, propone di adottare il testo approvato dal Senato quale testo base per il prosieguo dell’iter del provvedimento.

  Le Commissioni deliberano di adottare come testo base per il seguito dell'esame la proposta di legge n. 2188, approvata dal Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, propone di fissare il termine per la presentazione di emendamenti al testo base a martedì 2 dicembre.

  Walter VERINI (PD), relatore per la II Commissione, ritiene che il termine proposto dal presidente Sisto sia eccessivamente ristretto, considerata anche la mole di attività che attende la Commissione Giustizia nelle prossime settimane. Fa presente, quindi, che a suo avviso sarebbe più congruo fissare il predetto termine a martedì 16 dicembre.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore per la I Commissione, in accordo con la presidente Ferranti, propone, come soluzione intermedia tra le due istanze, di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti a giovedì 11 dicembre prossimo, alle ore 12.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Norme in materia di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo e di responsabili della sicurezza dei medesimi locali.
C. 2650 Sisto.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  David ERMINI (PD), relatore per la II Commissione, fa presente che la proposta di legge in oggetto, composta di due articoli, introduce il divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo per i soggetti riconosciuti responsabili di illeciti legati al consumo o alla cessione di sostanze stupefacenti, sul modello del Daspo, che prevede il divieto di accedere alle manifestazioni sportive e istituisce, a tal fine, la figura del responsabile della sicurezza nei locali, che collabora con le forze dell'ordine e segnala i nominativi degli autori dei comportamenti illeciti all'interno dei locali.
  Per quanto concerne le competenze della Commissione Giustizia, rileva che l'articolo 1 prevede, in particolare, le diverse ipotesi di divieto di accesso alle discoteche e ai locali da ballo, che possono Pag. 6essere disposte dal questore. La disposizione modellata sull'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 sul Daspo prevede quattro ipotesi di divieto di accesso a discoteche e locali da ballo (d'ora in poi sale da ballo) e relative pertinenze (parcheggi ed altre aree destinate al transito e al servizio di tali locali), la prima obbligatoria e le altre facoltative.
  Il comma 1 stabilisce che il questore adotti obbligatoriamente il divieto di accesso alle sale da ballo nei confronti di persone di cui la polizia giudiziaria abbia accertato – all'interno delle sale da ballo o delle sue pertinenze – il consumo, la detenzione ovvero il flagrante spaccio o cessione di stupefacenti ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (Testo unico stupefacenti).
  Rileva che, oltre a coloro che consumano stupefacenti nelle sale da ballo, in relazione al luogo di commissione del reato, il rinvio all'articolo 73 del citato Testo unico sembra debba essere riferito a chi, all'interno delle stesse sale: vende, offre o mette in vendita, cede, distribuisce per qualunque scopo sostanze stupefacenti o psicotrope di cui alla tabella I dell'articolo 14 (droghe pesanti come eroina o cocaina); acquista, riceve a qualunque titolo, o illegittimamente detiene sostanze stupefacenti (sia pesanti che leggere, come hashish e marjuana) che, per modalità di presentazione, confezionamento o peso complessivo appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale (spaccio); vende, offre o mette in vendita, acquista, distribuisce, riceve, cede o detiene sostanze stupefacenti che, in relazione ai mezzi, alle modalità o alle circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, appaiano di lieve entità.
  Fa presente che dall'accertamento dei delitti di cui al comma 1 da parte della polizia giudiziaria consegue l'avvio di un procedimento penale; nel caso di consumo per uso personale, invece, dopo la contestazione all'interessato, dall'accertamento deriva un procedimento amministrativo da parte del prefetto, cui gli organi di polizia debbono riferire.
  Osserva poi che il comma 1 sanziona, comunque, con il divieto obbligatorio di accesso alle sale da ballo il solo consumo o detenzione di sostanze stupefacenti all'interno delle sale da ballo indipendentemente dalla natura dello stupefacente stesso. La violazione del divieto di accesso disposto dal questore ai sensi del comma 1 è sanzionata, a titolo di contravvenzione, con la multa da 3.000 a 10.000 euro (comma 7).
  Tre ulteriori ipotesi prevedono la discrezionalità del questore nell'adozione della misura di prevenzione. Il divieto di accesso alle sale da ballo potrà quindi essere adottato nei confronti di: persone che, negli ultimi cinque anni – oltre che per i citati reati di cui all'articolo 73 del predetto Testo unico – sono stati condannati, anche in via non definitiva, per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (articolo 74 del Testo unico) o solo denunciati per gli illeciti amministrativi di cui all'articolo 75 del Testo unico (importazione, esportazione, acquisto, ricezione a qualunque titolo e detenzione di stupefacenti per uso personale); persone che – negli ultimi cinque anni – sono stati condannati, anche in via non definitiva, o denunciati per aver partecipato a «episodi di violenza su persone o cose» all'interno di discoteche o locali da ballo (comma 2); persone che all'interno delle sale da ballo sono colti in flagranza di uno dei reati e illeciti amministrativi di cui ai commi 1 e 2 della proposta di legge e il cui comportamento, accertato dall'autorità di pubblica sicurezza, sia segnalata al questore dal responsabile della sicurezza del locale (figura istituita dall'articolo 2 della proposta di legge) (comma 3).
  Fa notare che tale ultima ipotesi – che prevede l'adozione facoltativa della misura da parte del questore – dovrebbe essere coordinata con quella prevista dal comma 1, per il quale all'accertamento delle stesse condotte illecite ai sensi dell'articolo 73 del Testo unico stupefacenti consegue l'adozione obbligatoria della misura stessa.
  Osserva come – diversamente dal comma 1 – il comma 3 faccia riferimento, Pag. 7più correttamente, all'accertamento da parte «dell'autorità di pubblica sicurezza» anziché da parte della polizia giudiziaria, organo quest'ultimo ausiliario dell'autorità giudiziaria.
  Nelle tre indicate fattispecie, la violazione del divieto di accesso costituisce un delitto sanzionato con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro (comma 8). Si tratta delle stesse sanzioni previste dall'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 per le violazioni inerenti al Daspo.
  Rileva poi che il comma 6 – come nella disciplina del Daspo – estende la disciplina sul divieto di accesso alle sale da ballo al minorenne che abbia già compiuto quattordici anni. La misura va notificata agli esercenti la potestà dei genitori.
  Segnala inoltre che, diversamente da quanto previsto dalla legge n. 401 del 1989, in riferimento al Daspo, l'articolo 1 nulla dispone in relazione alla durata del divieto di accesso alle sale da ballo disposto dal questore. All'attuale formulazione sembrerebbe conseguire un divieto permanente.
  In attuazione della nuova disciplina, il comma 4 prevede obblighi di trasmissione, in capo alle questure, dell'elenco delle persone colpite dal divieto di accesso; tale obbligo sussiste sia nei confronti delle sale da ballo della provincia (area territoriale di competenza del questore che ha emesso il provvedimento) sia nei confronti di tutte le questure sul territorio nazionale.
  Alla luce del contenuto del comma 4 – che prevede la trasmissione dell'elenco delle persone colpite dal divieto di accesso a tutte le questure sul territorio nazionale – ritiene che sarebbe utile esplicitare l'estensione territoriale della misura, ovverosia se il divieto riguardi le sole sale da ballo della provincia. Sul punto il Daspo di cui alla legge n. 401 del 1989 estende il divieto di accesso a tutti i luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive bensì soltanto a quelli ove si svolgono manifestazioni sportive «specificamente determinate».
  Il comma 5 prevede, invece, obblighi di segnalazione, entro ventiquattro ore, all'autorità di Pubblica sicurezza da parte dei responsabili della sicurezza delle sale da ballo che accertino il verificarsi di illeciti all'interno delle sale o che constatino la presenza all'interno delle stesse di persone interdette a seguito del divieto del questore.
  Il comma 9 fa salva la disciplina dell'articolo 75-bis, comma 1, lettera c) del Testo unico stupefacenti. Quest'ultima disposizione prevede che – quando in relazione alle modalità o alle circostanze dell'uso – dalla condotta di cui al comma 1 dell'articolo 75 del Testo unico (ovvero l'importazione, esportazione, acquisto, ricezione o detenzione di stupefacenti) possa derivare pericolo per la sicurezza pubblica, l'interessato che risulti già condannato, anche non definitivamente, per determinati reati (contro la persona, contro il patrimonio, in materia di stupefacenti, per violazione delle norme sulla circolazione stradale) oppure sanzionato per violazione delle altre norme dello stesso Testo unico o destinatario di misura di prevenzione o di sicurezza, può essere sottoposto dal questore al divieto di frequentare determinati locali pubblici per un periodo massimo di due anni.
  Osserva che la disciplina del divieto di cui all'articolo 75-bis, comma 1, lettera c), del Testo unico si sovrappone almeno parzialmente a quella della proposta di legge in esame.
  Il comma 10 affida, infine, al giudice di pace la competenza sui ricorsi avverso i divieti di accesso alle sale da ballo disposti dal questore.
  Ricorda altresì come il giudice di pace – ex articolo 13 del Testo unico sull'immigrazione (decreto legislativo n. 286 del 1998) – risulti attualmente competente per la convalida dei decreti di espulsione con accompagnamento alla frontiera disposti dal prefetto (provvedimenti, quindi, di natura amministrativa). L'intervento del giudice di pace pare, peraltro, qui motivato dalla limitazione della libertà personale conseguente alle modalità di espulsione dello straniero (ovvero l'accompagnamento alla frontiera da parte della forza pubblica). Osserva che, avverso il Daspo, è invece previsto il ricorso al TAR.

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  Elena CENTEMERO (FI-PdL), relatore per la I Commissione, passando all'esame dell'articolo 2, segnala che, al fine di prevenire e controllare il fenomeno dello spaccio e del consumo di sostanze stupefacenti o di altri comportamenti illeciti, la norma introduce e definisce la figura del responsabile della sicurezza all'interno delle discoteche, di cui vengono definiti i requisiti e le funzioni. Si tratta di una figura non prevista nell'attuale ordinamento, che invece disciplina gli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo (i cosiddetti ex buttafuori).
  In primo luogo, la disposizione in esame pone in capo ai proprietari di discoteche e locali di ballo l'obbligo di nominare un responsabile della sicurezza (comma 1) e di comunicare i dati identificativi del responsabile alla questura competente per territorio (comma 4).
  Per quanto concerne i requisiti per la nomina, il comma 3 prevede che i responsabili siano: individuati nell'ambito di figure riconosciute dall'ordinamento giuridico, quali le guardie giurate; formati e aggiornati (in proposito, il successivo comma 9 prevede che le regioni possano promuovere corsi di qualificazione e aggiornamento destinati ai responsabili della sicurezza, anche con riferimento ai profili sociali e sanitari del fenomeno dello spaccio e del consumo di stupefacenti); dipendenti da istituti di vigilanza o dai proprietari di discoteche e di locali da ballo, anche tra loro consorziati; muniti della licenza di cui all'articolo 134 del regio decreto n. 773 del 1931 (TULPS).
  Il comma 5 prevede la possibilità che i responsabili della sicurezza indossino segni distintivi, in conformità al modello approvato dal questore competente. Secondo quanto precisato al comma 6, nell'esercizio della loro attività, i responsabili della sicurezza rivestono la qualifica di incaricato di pubblico servizio.
  Fa presente che, più dettagliatamente, il responsabile della sicurezza, qualora riscontri comportamenti illeciti o trasgressioni alle norme che disciplinano l'accesso e la permanenza all'interno del locale intima al trasgressore di lasciare il locale stesso. In caso di inottemperanza, accerta l'identità del trasgressore attraverso un documento d'identità e provvede alla segnalazione delle infrazioni ai pubblici ufficiali e agli agenti competenti per l'accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative ex articolo 13, commi 1 e 2, della legge n. 689 del 1981. La disposizione citata attribuisce agli organi di accertamento delle violazioni punite con sanzioni amministrative il potere di assumere informazioni e procedere a ispezioni di cose e di luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici, descrittivi e fotografici e ad ogni altra operazione tecnica, nonché di procedere al sequestro cautelare delle cose che possono formare oggetto di confisca amministrativa, nei modi e con i limiti con cui il codice di procedura penale consente il sequestro alla polizia giudiziaria. Può essere inibito l'accesso al locale a persone che, sulla scorta di fatti accaduti, risulta che possano creare situazioni di pericolo per la sicurezza.
  Secondo quanto stabilito al comma 8, sempre al fine di prevenire comportamenti illeciti, nelle discoteche e nei locali da ballo possono essere installate telecamere a circuito chiuso, interne ed esterne ai locali. La norma prevede che il sistema di telecamere possa consentire un controllo a distanza da parte delle Forze di polizia. In relazione alle videoregistrazioni all'interno e all'esterno dei locali, essendo le immagini considerate dati personali, va osservata la disciplina dettata dal Codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003) e dallo specifico provvedimento del Garante dell'8 aprile 2010 (Provvedimento in materia di videosorveglianza). In particolare, i clienti della discoteca devono essere informati preventivamente dei diritti loro garantiti dalla disciplina della privacy. Nei casi di trattamenti di dati personali effettuati da soggetti privati tramite sistemi di videosorveglianza direttamente collegati con le Forze di polizia si può utilizzare un modello semplificato di informativa «minima» che normalmente, oltre ad avvisare i clienti (di solito mediante Pag. 9un cartello affisso all'interno del locale) della presenza delle telecamere, prevede l'indicazione del titolare del trattamento, la finalità perseguita ed avvisa del collegamento con le Forze di polizia. Per quanto concerne le registrazioni, il comma 8 ne prevede la distruzione decorsi trenta giorni ove non utili alle indagini.
  La disposizione finale, di cui al comma 9, reca una clausola di salvaguardia delle disposizioni contenute nel decreto ministeriale 6 ottobre 2009, relativo agli addetti ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo. In sintesi, il citato decreto ha previsto l'istituzione in ciascuna Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di un elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi anche a tutela dell'incolumità dei presenti. L'iscrizione nell'elenco è condizione per l'espletamento dei servizi di controllo. Per ottenere l'iscrizione nell'elenco occorre essere in possesso di determinati requisiti.
  Osserva che l'articolo in esame introduce, dunque, una nuova figura professionale, il responsabile della sicurezza all'interno dei locali da ballo, che si affianca a quella, già disciplinata, del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo. I requisiti necessari per l'esercizio delle rispettive professionalità sono diversi, in quanto il responsabile della sicurezza è scelto tra le guardie giurate, mentre gli addetti alla sicurezza trovano la loro disciplina nella legge n. 94 del 2009 e nel decreto ministeriale 6 ottobre 2009. Tuttavia, le due figure professionali esercitano in parte analoghe competenze: basti pensare che gli addetti ai servizi di controllo hanno il compito di verificare la presenza di eventuali sostanze illecite all'ingresso e all'interno del locale.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che le disposizioni recate in particolare dall'articolo 2 del provvedimento in esame rientrano in via prevalente nell'ambito della competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h) della Costituzione.

  Daniele FARINA (SEL) preliminarmente ricorda che il suo gruppo ha da sempre paventato il rischio che le misure eccezionali varate per gli stadi si potessero estendere ad altre situazioni, determinando anche dei gravi vulnus alla democrazia del Paese, come nel caso in cui tali misure dovessero applicarsi anche a manifestazioni politiche o sindacali. Il provvedimento in esame è la testimonianza dell'esattezza della previsione fatta dal suo gruppo, in quanto estende alle discoteche una misura finora prevista unicamente per gli stadi. Si tratta di un provvedimento che necessita di un approfondito esame sotto i profili di costituzionalità. Dopo aver preannunciato un intervento sul merito della proposta di legge nel corso dell'esame preliminare, si limita a rilevare come questa rischi di produrre degli effetti che potrebbero andare ben oltre gli obiettivi che si prefigge.

  Claudio FAVA (PD) ritiene che nell'affrontare il provvedimento in esame si debbano evitare ipocrisie, considerato che il 75 per cento delle sostanze psicotrope e delle anfetamine viene spacciato proprio nelle discoteche. Questo dato sta a significare che occorre affrontare il problema in maniera tale da evitare che le discoteche possano essere considerate «terre di nessuno».
  Ritiene, tuttavia, che l'approccio della proposta di legge in esame non sia adeguato in quanto essendo un approccio meramente vessatorio.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.25.

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