CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 19 novembre 2014
339.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 13

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 19 novembre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.35 alle 11.40.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO – Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 11.40.

Schema di decreto ministeriale concernente il riparto dei contributi in favore delle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno a valere sulle risorse iscritte nello stato di previsione della spesa del medesimo Ministero per l'anno 2014, nel capitolo 2309 – piano gestionale 1.
Atto n. 119.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 18 novembre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

Pag. 14

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 11.45.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che il provvedimento in esame, approvato dal Senato, era originariamente articolato in tre capi, per un totale di sei articoli; il testo originario è stato sostituito, con un emendamento sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia al Senato, da un unico articolo composto di 14 commi, contenenti cinque distinte deleghe al Governo da esercitare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge delega, al fine di intervenire su vari ambiti nel settore del lavoro.
  In particolare, i commi 1 e 2 recano una delega al Governo per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali. La delega è intesa, tra l'altro, ad assicurare, per la disoccupazione involontaria, tutele uniformi e legate alla storia contributiva dei lavoratori, a razionalizzare la normativa in materia di integrazione salariale e a favorire il coinvolgimento attivo dei soggetti espulsi dal mercato del lavoro e beneficiari di ammortizzatori sociali, semplificando le procedure amministrative e riducendo gli oneri non salariali del lavoro, tenuto conto delle peculiarità dei diversi settori produttivi.
  I commi 3 e 4 recano una delega al Governo in materia di incentivi per l'occupazione e politiche attive per il lavoro.
  I commi 5 e 6 recano innanzitutto una delega al Governo per la definizione di norme di semplificazione e di razionalizzazione delle procedure e degli adempimenti, a carico di cittadini e imprese, relativi alla costituzione e alla gestione dei rapporti di lavoro.
  Il comma 7 reca una delega al Governo per il riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e delle tipologie dei relativi contratti, nonché per la razionalizzazione e semplificazione dell'attività ispettiva. Per quanto concerne il riordino delle forme contrattuali, i principi e i criteri direttivi prevedono, innanzitutto, l'individuazione e l'analisi di tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto produttivo, nazionale ed internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali, con confluenza di tutta la normativa di settore all'interno di un testo organico semplificato.
  I commi 8 e 9 recano una delega al Governo per la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. I principi e i criteri direttivi per l'esercizio della delega prevedono la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici nonché, tra l'altro, la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione, per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali.
  I commi da 10 a 14 dettano disposizioni comuni per l'esercizio delle deleghe. A tal fine si prevede, innanzitutto, che gli schemi dei decreti legislativi, corredati di relazione tecnica, dopo la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri Pag. 15siano trasmessi alle Camere perché su di essi siano espressi i pareri da parte delle Commissioni parlamentari competenti. Dall'attuazione delle deleghe non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per cui le amministrazioni competenti provvedono a far fronte agli eventuali nuovi adempimenti attraverso una diversa allocazione delle ordinarie risorse umane, finanziarie e strumentali in dotazione.
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il provvedimento è riconducibile principalmente alle materie ordinamento civile e previdenza sociale, di competenza esclusiva statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e o), della Costituzione, nonché alla materia tutela e sicurezza del lavoro, di competenza concorrente tra Stato e regioni ex articolo 117, terzo comma, della Costituzione.
  Riguardo al rispetto degli altri princìpi costituzionali, fa presente che la giurisprudenza costituzionale ha in varie occasioni affrontato il tema delle leggi di delega in relazione a quanto previsto dall'articolo 76 della Costituzione, che ammette la delega dell'esercizio della funzione legislativa al Governo solo «con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti». Secondo la giurisprudenza della Corte costituzionale, la determinazione dei «principi e criteri direttivi» non è finalizzata ad eliminare ogni discrezionalità nell'esercizio della delega, ma soltanto a circoscriverla; le norme deleganti debbono essere comunque idonee a indirizzare concretamente ed efficacemente l'attività normativa del Governo, non potendo esaurirsi in mere enunciazioni di finalità né in disposizioni talmente generiche da essere riferibili a materie vastissime ed eterogenee (sentenza n. 156 del 1987). Nella sentenza n. 224 del 1990 la Corte costituzionale sottolinea che i «principi e criteri direttivi» presentano nella prassi una fenomenologia estremamente variegata, che oscilla da ipotesi in cui la legge delega pone finalità dai confini molto ampi e sostanzialmente lasciate alla determinazione del legislatore delegato a ipotesi in cui la stessa legge fissa «principi» a basso livello di astrattezza, finalità specifiche, indirizzi determinati e misure di coordinamento definite o, addirittura, pone principi inestricabilmente frammisti a norme di dettaglio disciplinatrici della materia o a norme concretamente attributive di precise competenze. Allo stesso tempo, la Corte ha da tempo riconosciuto, e confermato nella sentenza n. 98 del 2008, che «la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che neppure è possibile enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di «principi e criteri direttivi», quindi «il Parlamento, approvando una legge di delegazione, non è certo tenuto a rispettare regole metodologicamente rigorose» (sentenze nn. 340 del 2007; n. 250 del 1991). La considerazione per cui «il livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può in concreto essere diverso da caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide» (così ancora ordinanza n. 134 del 2003) non ha peraltro impedito alla Corte, in varie occasioni, di sollecitare una maggiore precisione da parte del legislatore delegante (ordinanza n. 134/2003, sentenza n. 53/1997, sentenza n. 49/1999). La Corte ha ammesso, poi, che i principi e criteri direttivi possano essere ricavati per implicito (sentenza n. 48 del 1986) o essere enucleati, nel silenzio della legge delega, per relationem (ossia ricavati dalla normativa vigente: sentenze nn.156 del 1987, 87 del 1989, 126 del 1996 e 383 del 1998).
  Sotto altro profilo, osserva che, riguardo a talune disposizioni di delega, non appare chiara l'effettiva portata della delega, facendo riferimento ad attività di tipo ricognitivo e di analisi quali presupposti di un eventuale intervento normativo. Tra queste, si menzionano, in particolare: il comma 7, lettera a), che delega il Governo ad « individuare e analizzare tutte le forme contrattuali esistenti, ai fini di poterne valutare l'effettiva coerenza con il tessuto occupazionale e con il contesto Pag. 16produttivo nazionale e internazionale, in funzione di interventi di semplificazione, modifica o superamento delle medesime tipologie contrattuali»; il comma 9, lettera a), che delega il Governo alla «ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici»; il comma 9, lettera g), che delega il Governo alla «ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, ai fini di poterne valutare la revisione per garantire una maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali, favorendo le opportunità di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, anche tenuto conto della funzionalità organizzativa all'interno delle imprese».
  Comunica che la XI Commissione concluderà l'esame degli emendamenti nel primo pomeriggio e che farà pervenire il nuovo testo sul quale la nostra Commissione esprimerà il parere. Riservandosi di integrare la relazione svolta alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione di merito, rinvia il seguito dell'esame alla seduta pomeridiana.

  La seduta termina alle 11.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto e il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 11.50.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, propone un'inversione dell'ordine del giorno nel senso di passare prima all'esame della proposta di legge C. 1803 Beni «Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione».

  La Commissione concorda.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
C. 1803 Beni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 6 novembre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stato presentato un emendamento (vedi allegato 1) sul quale invita il relatore ed il rappresentante del Governo ad esprimere il prescritto parere.

  Luigi FAMIGLIETTI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Cozzolino 2.1.

  Il sottosegretario all'interno Domenico MANZIONE esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Cozzolino 2.1

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che il testo risultante dall'approvazione dell'emendamento sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 Pag. 17cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 novembre 2014.

  Roberta AGOSTINI, presidente, comunica che, a seguito della richiesta di dati e informazioni inoltrata al Governo ai sensi dell'articolo 79, comma 5, del regolamento, il Ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento ha trasmesso, in data 18 novembre 2014 ulteriori elementi di documentazione (vedi allegato 2) ad integrazione delle note pervenute in data 28 ottobre 2014.

  Pino PISICCHIO (Misto) desidera porre alla Commissione alcune suggestioni derivate dalla lettura del dibattito e delle audizioni svolte.
  Ritiene prima di tutto che per comprendere l'esigenza che è sottesa alla riforma bisogna partire col chiedersi quante siano le leggi prodotte in Italia nel periodo repubblicano. C’è chi dice 50.000, chi tra i 130.000 e i 140.000, ma a suo avviso il numero reale dovrebbe essere intorno a 22.000.
  Se, quindi, si pensa che si debba cambiare il sistema del bicameralismo perfetto per velocizzare la legislazione è un approccio sbagliato, perché il problema non è di aumentare il numero delle leggi ma di legiferare bene, anche con un'opera di disboscamento della legislazione vigente. Sottolinea, inoltre, come lo stesso Governo attualmente in carica abbia ritenuto utili modificare propri provvedimenti nel passaggio da un ramo all'altro del Parlamento.
  La questione vera, invece, risiede nella scelta relativa alla forma di governo che si vuole mettere a base di questa riforma.
  Analizzando il periodo recente della costituzione materiale italiana, si nota che si è passati prima, durante il periodo dei Governi Berlusconi, a un modello di stampo inglese con l'identificazione tra capo del partito e Presidente del Consiglio, e ora, con il Governo Renzi, a un sistema più di stampo presidenzialista. Ne sono dimostrazione il tramonto della concertazione con le parti sociali, in particolare con le organizzazioni sindacali, e anche un approccio diverso verso la pubblica amministrazione, con alcuni passaggi che sembrano mettere in discussione la procedura concorsuale.
  La valutazione sul disegno di legge del Governo va fatta quindi in questo contesto e intersecandola con il progetto di legge elettorale, non a caso portato avanti contestualmente. Sommando le due riforme, ovviamente nel testo attuale, ne scaturisce un disegno di un nuovo equilibrio della forma di governo. Avremo, infatti, una Camera con una maggioranza che sarà padrona assoluta, come evidenziato da numerosi esperti intervenuti in audizione, tra cui il professor De Vergottini, con conseguenti difficoltà di bilanciamento, come nell'elezione del Presidente della Repubblica. Ricorda che il bilanciamento è costruito per dividere i poteri e non per concentrarli e per assicurare autonomia agli organi costituzionali.
  A fianco della Camera avremo un Senato i cui membri saranno per così dire «a mezzo livello», dovendo ricoprire altri incarichi negli enti locali. Si chiede se l'attività di senatore sarà tanto lieve da essere svolta nei ritagli di tempo o se l'attività di sindaco o consigliere regionali divenga residuale.Pag. 18
  Osserva che l'intento del Governo nasce da una giusta attenzione a un'istanza diffusa nell'opinione pubblica, quella della riduzione dei costi della politica, che si ritiene di ottenere togliendo l'indennità propria di senatore. Sottolinea, però, che non si può ragionare in questi termini di fronte a una riforma della Costituzione.
  Esprime inoltre preoccupazione per la previsione di un'elezione di secondo grado per il Senato, che manifesta una tendenza nella costituzione materiale al ricorso a questa modalità in alternativa all'esercizio del voto da parte del popolo. Ne è un esempio il meccanismo di elezione degli organi di Province e Città metropolitane della legge n. 56 del 2014.
  Con riguardo agli enti locali, osserva che il dibattito in atto rischia di perdere una grande occasione sul ruolo delle Regioni, oggi diventate solo organi di spesa e minuta amministrazione, mentre andrebbero riprogettate e riportate alla loro vocazione originaria. In questo senso si sarebbe aspettato dal Governo una maggiore energia, mentre il progetto è sostanzialmente timido e imperniato su un richiamo vago al Bundesrat.
   Dichiara il suo favore per una differenziazione di funzioni tra le due Camere, ma è una riflessione che va condotta con maggior rigore nel dibattito e nel processo emendativo al fine di approvare una riforma fatta bene e non in fretta, dato che si sta modificando il Senato.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) esprime prima di tutto la sua delusione per l'assenza quasi totale del Ministro alle sedute in cui si è svolta la discussione generale e il suo rammarico perché non si è seguita la strada di una discussione su temi in base alle indicazioni da parte del Governo della parti del disegno di legge rispetto alle quali lo stesso Governo è disponibile a cambiamenti.
  Passa poi ad elencare alcuni punti del progetto di riforma, in apparenza minimi e di carattere tecnico, che, a suo avviso, potrebbero essere modificati.
  Nel disegno di legge si continua a fare riferimento al censimento da svolgere ogni dieci anni e sui cui dati si continua a basare la ripartizione delle circoscrizioni elettorali. Si tratta, a suo avviso, di uno strumento desueto, costoso, da un valore statistico minimo e che potrebbe essere sostituito dai dati delle anagrafi dei Comuni sulla popolazione residente. La sua eliminazione comporterebbe un risparmio considerevole. Ricorda al proposito il dibattito svolto nel 2011 sull'opportunità o meno di tenere il previsto censimento.
  Un'altra questione che desidera evidenziare riguarda la modifica dell'articolo 68 della Costituzione, tema sul quale è primo firmatario di una proposta di legge. Allo stato attuale, con le stesse Camere che decidono sulle prerogative dei loro membri, lo strumento, nato in virtù del rispetto della separazione dei poteri, assume una valenza quasi del tutto politica. La sua proposta è di prevedere un organo terzo che decide, organo da lui individuato nel Presidente della Repubblica, che è garante della Costituzione, è titolare del potere di grazia ed è presidente del Consiglio superiore della Magistratura. Se l'obiezione è quella che si tratta di un organo monocratico, si potrebbe estendere il collegio ai presidenti dei due rami del Parlamento. È un'ipotesi da lui ritenuta più valida di quella prospettata al Senato di affidare le competenze previste dall'articolo 68 alla Corte costituzionale.
  Riguardo al Senato, osserva che quello prospettato dal disegno di legge è un Senato di secondo livello, ma senza vincolo di mandato per i suoi componenti. Senatori eletti con una modalità di secondo grado devono avere invece vincolo di mandato, in quanto portatori di proposte della propria Regione. Inoltre il sistema previsto impedisce ai Consigli regionali di riunirsi in contemporanea con il Senato, perché sarebbe alterato il rapporto numerico al suo interno e quello tra maggioranza e opposizione. Ritiene, quindi, più proficuo seguire il modello del Bundesrat con vincolo di mandato; in quel caso si potrebbe prevedere anche un numero più esiguo di senatori.
  Sulle competenze, sottolinea che il Senato dovrebbe avere quelle che attualmente Pag. 19sono in capo alla conferenza Stato-Regioni e occuparsi delle leggi di rango costituzionale, oltre a quelle riguardanti il rapporto tra Stato e Regioni.
  Riguardo alle Regioni, rileva che andrebbe rivista la loro struttura, stabilendo una soglia minima per la loro composizione, guardando altresì alla storia e alle tradizioni.
  A suo avviso va inoltre data autonomia fiscale alle Regioni, attribuendo competenze alle Regioni virtuose, secondo i principi di una vera responsabilità di governo e amministrazione e di un federalismo a geometria variabile.
  Osserva al proposito che è sbagliato affermare che il federalismo è fallito, in quanto in realtà non è mai partito, perché lo Stato ha mantenuto le sue strutture che si occupano di competenze strettamente regionali. Un vero federalismo dovrebbe prevedere, lo ribadisce, l'attribuzione di competenze alle Regioni con l'assegnazione contestuale di una competenza fiscale.
  In conclusione osserva che la riforma necessita di numerose migliorie, nell'interesse anche di chi l'ha proposta con il proposito di attribuirsi il merito di essere riuscito lì dove in tanti hanno fallito. Una riforma fatta male, su cui bisogna rimettere le mani dopo pochi anni, rischia, infatti, di essere più un titolo di demerito che di merito.
  Ribadisce il suo rammarico per come si è svolta la discussione e rileva che forse sarebbe stato più utile affrontare le questioni in una sede più adatta, quale il comitato ristretto.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, intervenendo sull'ordine dei lavori, ribadisce la disponibilità già manifestata nella seduta di ieri, a fronte della richiesta dei gruppi Movimento 5 Stelle, Lega Nord e Autonomie e Sinistra Ecologia Libertà, a svolgere incontri informali finalizzati ad approfondire le tematiche emerse nel corso del dibattito.

  Celeste COSTANTINO (SEL) condivide la richiesta formulata dal collega Bragantini in ordine all'istituzione di un comitato ristretto che prosegua l'esame del provvedimento in discussione.

  Roberta AGOSTINI, presidente, nel segnalare che il comitato ristretto può essere istituito, in via generale, sia nella fase antecedente all'adozione del testo base, sia in quella successiva e relativa all'esame delle proposte emendative, ricorda che, come stabilito dall'ufficio di presidenza integrato dai rappresentati dei gruppi, della Commissione, nella seduta odierna la Commissione medesima è chiamata ad adottare il testo base per il seguito dell'esame del provvedimento. Fa altresì presente che ogni richiesta relativa all'istituzione di un comitato ristretto nell'ambito della fase di esame degli emendamenti potrà essere esaminata in sede di ufficio di presidenza.

  Andrea MAZZIOTTI DI CELSO (SCpI) condivide quanto osservato dal collega Pisicchio in ordine alle ragioni che portano a giudicare con favore l'intervento di riforma della Costituzione. Tali ragioni, a suo avviso, non risiedono nella necessità di velocizzare la funzione legislativa ma nell'esigenza di superare un procedimento legislativo, correttamente disciplinato dai padri costituenti ma reso farraginoso a causa della presenza di due Camere aventi gli stessi poteri nelle quali, però, troppo spesso i partiti politici assumono posizioni differenti. Giudica, pertanto, positivamente l'intenzione di superare il bicameralismo perfetto. Segnala, tuttavia, che il suo gruppo avrebbe preferito, quanto alla composizione del Senato, la soluzione della rappresentanza diretta delle regioni, ritenendo invece «subottimale» la scelta adottata nel testo in discussione di prevedere la presenza dei consiglieri regionali. Relativamente ad altri aspetti specifici del progetto di riforma, sottolinea l'opportunità, già proposta dal suo gruppo durante l'esame al Senato, di prevedere nel nostro ordinamento le leggi organiche a maggioranza rafforzata, poiché troppo spesso disposizioni di carattere ordinamentale, adottate con leggi ordinarie, sono state Pag. 20superate con l'approvazione di leggi di pari rango. Esprime perplessità circa l'aumento delle sottoscrizioni richieste per la presentazione delle leggi di iniziativa popolare, poiché già oggi il numero di tali proposte appare esiguo. Ritiene necessario valutare che il sindacato della Corte costituzionale sulle leggi in materia elettorale sia esteso, per evidenti motivi di ragionevolezza, anche alla legge elettorale in corso di esame al Senato. Occorre, inoltre, ampliare la platea dei soggetti che possono eleggere il Presidente della Repubblica prevedendo nel novero anche i delegati regionali e i parlamentari europei. Non ritiene convincente la ripartizione tra Camera e Senato dell'elezione dei giudici costituzionali. Quanto al Titolo V, segnala che le modifiche apportate all'articolo 117, comporteranno senz'altro dei miglioramenti e non produrranno contenzioso, poiché la formulazione del predetto articolo è ispirata ai criteri adottati dalla Corte costituzionale. Ritiene, tuttavia, che alcune materie come quelle delle politiche per il lavoro e la formazione nonché la tutela della salute, la sicurezza alimentare e la tutela e la sicurezza del lavoro dovrebbero essere messe al riparo dal pericolo della presenza di discipline regionali differenti che, come ha dimostrato l'esperienza passata, hanno portato a svariati problemi. Nel complesso, infine, ritiene che il progetto di riforma in discussione costituisca un passo avanti, pur potendo essere in alcune parti migliorabili, poiché supera un sistema, quello del bicameralismo perfetto, da lui giudicato antistorico nel suo complesso.

  Gian Luigi GIGLI (PI) fa presente che non si avverte, purtroppo, in questa discussione il clima di un'Assemblea Costituente e certamente non si sente nei panni di un padre costituente. Eppure, a suo avviso, il tema lo avrebbe meritato. Ritiene doveroso almeno avvertire la responsabilità del fatto che, quando si tocca la Costituzione, è il caso di farlo bene, affinché le modifiche introdotte durino nel tempo. Servono di richiamo, in tal senso, gli interventi precedenti falliti, citato ieri dal collega D'Attorre la riforma del Titolo V del 2001 e le modifiche realizzate dal centrodestra bocciate, per via referendaria, nel 2006.
  Osserva che il testo in discussione ha indubbiamente alcuni meriti, almeno nelle intenzioni. Si riferisce allo snellimento dell'iniziativa legislativa del Governo, al superamento del bicameralismo perfetto, alla riforma Titolo V orientata a una maggiore distinzione delle competenze e al risparmio. Tuttavia non è, a suo avviso, riconoscibile un disegno di riforma organico, peraltro non preceduto da una riflessione ovvero un dibattito costituzionale. Si chiede quale sia l'architettura costituzionale che s'intende perseguire. Ritiene ancor meno chiaro il rapporto che lega la legge elettorale alla riforma costituzionale, tenendo conto che essa dovrebbe rispettarne la filosofia e gli equilibri e che quindi dovrebbe seguire e non precedere il testo di riforma della Costituzione. Esaminando brevemente il testo negli aspetti più significativi, lasciando da parte la questione del risparmio, che ritiene meramente propagandistica, si sofferma, innanzitutto, sullo snellimento dell'iniziativa legislativa del Governo. Al riguardo, evidenzia che, se di questo si fosse trattato, sarebbe bastata la modifica dei regolamenti parlamentari. In realtà, viene ridisegnato il rapporto Parlamento-Governo. Se si considera inoltre che la legge elettorale in discussione, per quanto emendata, si orienta verso un bipartitismo a guida leaderistica, allora ci si rende conto del fatto che l'insieme dei provvedimenti che portano ad un aumento del ruolo del Governo, a scapito del Parlamento, sta conducendo, senza dirlo esplicitamente, ad una trasformazione di fatto della Repubblica parlamentare in una Repubblica presidenziale. Quanto alla questione dell'approvazione dei disegni di legge a data certa, non capisce perché, parallelamente, resti in vigore la decretazione d'urgenza.
  Si dichiara totalmente favorevole al superamento del bicameralismo perfetto, ma desidera richiamare l'attenzione sul rischio che problemi procedurali legati al Pag. 21bicameralismo residuale possano attivare un contenzioso di legittimità costituzionale, tanto più se il processo legislativo viene dettagliatamente previsto e regolato, non già nei regolamenti delle Camere, ma nel testo costituzionale stesso. Osserva, inoltre, che è molto probabile che possano essere portate in discussione leggi a contenuto misto, dal punto di vista delle competenze delle due Camere e del loro rispettivo ruolo, in fase di approvazione del provvedimento.
  Relativamente alle regioni, evidenzia che, sarà perché vive in una regione di confine, ma anche per la sua cultura personale, si ritiene un ammiratore del sistema austriaco e tedesco, sia per quanto riguarda la forma dello Stato, che per quanto riguarda la legge elettorale. Ritiene che quello che si va a creare non sia un Senato federale, altrimenti rappresenterebbe i consigli regionali ed i governi delle regioni. Evidenzia, inoltre, che l'istituendo Senato vorrebbe essere rappresentativo delle autonomie territoriali pure in un momento in cui le competenze delle regioni vengono ridimensionate. Infatti, la parte più significativa, dal suo punto di vista, è rappresentata dal capo IV del testo del progetto di riforma, che modifica il Titolo V della parte seconda della Costituzione.
  Si tratta, infatti, dell'integrale sostituzione dell'articolo 117 della Costituzione, il quale è orientato ad un marcato rafforzamento delle competenze legislative riservate allo Stato, alla soppressione delle competenze concorrenti delle regioni, nonché alla ricognizione delle competenze che rimangono attribuite alle regioni. In particolare, sottolinea la clausola di supremazia di cui all'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, in base alla quale allo Stato è consentito di intervenire in materie non riservate alla legislazione esclusiva statale, quando lo richieda la tutela dell'unità giuridica o economica della Repubblica ovvero la tutela dell'interesse nazionale.
  Ritiene che, se davvero non si desidera procedere verso una ricentralizzazione del sistema, occorrerebbe prevedere almeno che la clausola di supremazia possa essere esercitata solo al termine di un procedimento legislativo bicamerale, richiedendo cioè il concorso del Senato quale rappresentante delle autonomie territoriali. Fa presente che tale problema è stato già rilevato nel parere reso durante l'esame al Senato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Aggiunge che la specialità è sotto attacco, come ricordato anche dalla collega Gelmini. Osserva, tuttavia, che l'autonomia speciale delle regioni non è un privilegio o un residuato della storia, come evidenziato dal presidente Ugo Rossi nell'audizione svolta nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Si tratta, invece, a suo avviso, di un esempio positivo di decentramento responsabile, che indica un obiettivo perseguibile anche per le regioni in cui è fallito. Il controllo della spesa deve essere, a suo parere, effettuato attraverso i costi standard e eliminando gli sprechi, oltre che responsabilizzando le regioni e concedendo più competenze quando il regionalismo è virtuoso. Incidentalmente vale la pena, a suo avviso, di segnalare che con l'articolo 29 che modifica l'articolo 116 della Costituzione è stato ridotto l'ambito delle materie per le quali è possibile per le regioni ordinarie un'assunzione accresciuta di deleghe, un esercizio di autonomia e di responsabilità suppletiva, tipico del regionalismo differenziato.
  Sottolinea che, fortunatamente, l'articolo 38, comma 11, del testo in esame, stabilisce che le disposizioni di cui al capo IV della legge costituzionale non si applicano alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano fino all'adeguamento dei rispettivi statuti sulla base di intese con le medesime regioni e province autonome.
  Rileva che, se per quanto concerne l'adeguamento degli statuti ai sensi del comma 11 del citato articolo 38 si può registrare positivamente la previsione della previa intesa, occorre tuttavia sottolineare che allo stato non è prevista una procedura per la conclusione della stessa; ragione per cui si potrebbe arrivare al paradosso che le disposizioni del nuovo articolo Pag. 22117 potrebbero non si applicarsi immediatamente alle regioni a statuto speciale e alle province autonome. Osserva che questo problema è stato anch'esso segnalato dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali. Occorre dunque definire il procedimento di revisione delle intese pattizie e degli statuti, meglio se nei due sensi di marcia. Sottolinea, inoltre, che il progetto di riforma non risolve l'incertezza italiana tra il modello di Stato federale e quello di Stato unitario non decentrato. Ciò, a suo avviso, si esemplifica plasticamente nell'ambigua figura del senatore che rappresenta le istituzioni territoriali, ma esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato. Fa presente, inoltre, che l'investitura regionale del senatore che non ha a che fare con il governo regionale. Segnala che al senatore sono anche attribuite funzioni che non hanno a che fare con la funzione del governo regionale, ad esempio in materia di bioetica e famiglia.
  Nel ricordare l'esistenza anche di senatori di nomina presidenziale, si chiede a chi risponda dunque il senatore. Si riferisce al tema della responsabilità politica, della cosiddetta political accountability. Segnala che se l'accountability deve essere definita, occorre che sia chiaro il meccanismo della rappresentanza. Si tratta cioè di chiarire attraverso il meccanismo di scelta dei senatori le modalità con cui le regioni e i comuni sono effettivamente rappresentati in Parlamento. Un tema, questo, che ha, a suo avviso, a che fare, come, peraltro, richiamato dalla Commissione Affari regionali del Senato, anche «con la quantità e la qualità dei poteri riconosciuti alla seconda camera sul piano della funzione legislativa». A tale proposito ricorda che la stessa Commissione ha richiamato l'opportunità che le leggi vertenti su materie di interesse regionale debbano comunque iniziare il loro iter al Senato, per valorizzarne il contributo attraverso la precedenza procedurale. Osserva, pertanto, che il Senato che si va configurando non ha nulla a che vedere con un Senato di tipo federale e non assomiglia al Bundesrat, altrimenti esso dovrebbe rappresentare i governi regionali. Segnala che, anche restando ferma l'opzione per il meccanismo di secondo livello nella identificazione dei senatori, senza dunque una elezione popolare che sarebbe stata comunque possibile indicando i candidati senatori al momento dell'elezione dei consigli regionali, certamente sono possibili soluzioni alternative che rispondano meglio al criterio della rappresentanza delle regioni. Si potrebbe, per esempio, a suo parere, prevedere la presenza obbligatoria del presidente di regione, anche se porrebbe difficoltà di partecipazione ovvero la nomina da parte dei governi regionali, sull'esempio del Bundesrat. Ritiene che ciò non necessariamente dovrebbe portare all'esclusione delle minoranze, anche se certamente dovrebbe essere previsto il voto secondo le indicazioni della regione, ponendo quindi limiti al mandato del senatore. Rileva che lo stesso può dirsi per la rappresentanza dei sindaci, la cui scelta potrebbe essere demandata alla presidenza dell'ANCI regionale. Per converso, se il Senato, camera rappresentativa delle realtà territoriali, deve tuttavia contribuire a far crescere l'unità nazionale, come ricordato dal collega Giorgis, allora non può poi essergli attribuito in materia di bilancio un potere di condizionamento dell'interesse generale. Sul problema della Conferenza Stato-regioni, si chiede se la stessa sia destinata a sopravvivere, poiché, in caso affermativo si creerebbe un'oggettiva complicazione del sistema decisionale, mentre, in caso contrario, si chiede se possano essere i senatori a rappresentare le regioni per stilare, ad esempio, il patto per la salute.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) esprime una valutazione complessivamente negativa sul progetto di legge costituzionale in esame, che reputa carente sotto molti aspetti, soprattutto perché non si occupa affatto della forma di governo. Al riguardo, ritiene che sia particolarmente grave non trattare tale tema nel momento in cui si modifica il Parlamento, a partire dalla struttura dell'organo. Fa presente, inoltre, che il modello cosiddetto «Westminster» è oramai, di fatto, recepito nel Pag. 23nostro ordinamento, in quanto il Presidente del Consiglio è il capo del partito di maggioranza relativa. Rileva, pertanto, che sarebbe stato necessario prendere atto di tale evoluzione, adeguando in tal senso il testo della Costituzione, ciò che sarà costretto a fare il Parlamento nelle prossime legislature, avviando nuovamente il processo di revisione costituzionale.
  Osserva poi che un altro punto critico del progetto di riforma costituzionale è costituito dalla configurazione del nuovo Senato, che non è un Senato federale, non ha caratteri tali da essere effettivamente rappresentativo delle autonomie locali. A suo avviso, è stata persa una grande occasione sotto quest'aspetto.
  Richiamando, inoltre, le critiche che sono state sollevate da parte di altri deputati intervenuti nel dibattito, oltre che nel corso delle audizioni, circa la stessa scrittura del progetto in esame, ritenuta lacunosa e tecnicamente poco adeguata, fa presente come sia da stigmatizzare il metodo adottato dal Governo non solo sotto il profilo della redazione del testo, ma anche sotto quello del percorso che ha portato alla predisposizione dello stesso. In proposito, rileva, infatti, che si tratta di una riforma costituzionale elaborata nella sede del partito di maggioranza, nel corso di incontri dai quali sono state completamente escluse le forze politiche di opposizione, con un grave svilimento del ruolo di queste ultime.

  La seduta sospesa alle 13.10, è ripresa alle 13.25.

  Roberta AGOSTINI (PD) rileva come complessivamente il progetto di legge approvato dal Senato rechi una modifica radicale della Costituzione del 1948, che – ricorda – fu scritta in un momento straordinario, subito dopo la fine del secondo conflitto mondiale, e che per molti aspetti risulta ancora inattuata. Fa presente, quindi, che la situazione odierna è ben diversa, pur trattandosi comunque di un momento straordinario, a causa di una crisi molto grave, non solo economica, ma anche per quanto concerne i rapporti tra istituzioni e cittadini. Le ragioni per cui è stato avviato un processo di revisione costituzionale molto ampia, pertanto, sono riconducibili alla crisi democratica e istituzionale che il Paese sta attraversando e non possono certamente essere riportate a parametri quali i «costi» e la «velocità». In tal senso, osserva, ad esempio, che per quanto riguarda il superamento del bicameralismo perfetto, la ragione fondamentale sottesa a tale riforma non è quella di ridurre i costi, bensì di garantire la reale rappresentatività dell'organo parlamentare, rilevando come a tal fine non sia opportuno avere due Camere con le medesime funzioni, nelle quali possono venire peraltro a crearsi maggioranze diverse.
  Relativamente alle caratteristiche del nuovo Senato, esprime apprezzamento per la valorizzazione delle autonomie territoriali, facendo altresì presente che un organismo eletto direttamente dai cittadini è sicuramente più democratico, ma che, al tempo stesso, esistono esempi in altri ordinamenti, come quello francese e quello tedesco, in cui vi è una Camera elettiva di secondo grado.
  Un obiettivo a suo avviso rilevante consiste nel garantire l'equilibrio tra poteri: in tal senso, occorrerebbe aumentare i quorum previsti per l'elezione del Presidente della Repubblica in quanto, attraverso una legge elettorale maggioritaria, con premio di maggioranza attribuito alla lista che prende più voti, si rischia di attribuire un potere eccessivo ad un solo partito, che potrebbe avere i voti sufficienti per eleggere gli organi di garanzia.
  Pur condividendo, inoltre, la previsione del controllo preventivo di legittimità sulle leggi elettorali, ritiene tuttavia che sia troppo elevato il quorum stabilito affinché tale controllo sia attivato.
  Un altro istituto rispetto al quale esprime alcune perplessità è il «voto a data certa», in quanto altererebbe il rapporto tra Parlamento e Governo, con un evidente sbilanciamento a favore di quest'ultimo, senza risolvere al tempo stesso i Pag. 24problemi connessi alla decretazione d'urgenza, come evidenziato da più soggetti intervenuti nel corso delle audizioni.
  Segnala poi che un'altra questione non risolta è quella inerente all'articolo 55 della Costituzione, con riferimento all'esclusione dei senatori dalla rappresentanza della nazione; si domanda, pertanto, se questi ultimi dovrebbero essere vincolati dal mandato territoriale, dal momento che il Senato rappresenta le istituzioni locali. Fa presente, inoltre, le difficoltà che si verrebbero a creare sul piano pratico, in quanto i senatori dovrebbero conciliare tale ruolo con quello di consigliere regionale o di sindaco, avendo al tempo stesso il dovere di partecipare alle sedute dell'Assemblea e ai lavori delle Commissioni, ai sensi del nuovo articolo 64 della Costituzione.
  Come già rilevato da più parti, reputa assolutamente improprio il fatto che il Senato, pur essendo configurato alla stregua di una Camera elettiva di secondo livello, abbia competenze su materie delicate come quelle contemplate dagli articoli 29 e 32 della Costituzione.
  Si sofferma, infine, su una questione cui attribuisce grande importanza, costituita dalla previsione per cui le leggi che stabiliscono le modalità di elezione delle Camere promuovono l'equilibrio tra donne e uomini nella rappresentanza, contenuta nel nuovo secondo comma dell'articolo 55 della Costituzione. Al riguardo, riscontra un'incongruenza, non essendo stata predisposta una disposizione transitoria che preveda come dare attuazione a quanto sancito dal nuovo articolo 55 della Costituzione, anche in considerazione del fatto che il nuovo Senato è composto da senatori rappresentativi delle istituzioni territoriali, eletti dai consigli regionali e tra i sindaci dei comuni dei rispettivi territori, tra i quali, come è noto, si riscontra spesso una prevalenza maschile.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo alla seduta che avrà luogo nel pomeriggio della giornata odierna, alle ore 16, nel corso della quale, dopo eventuali ulteriori interventi, si procederà all'adozione del testo base.

  La seduta termina alle 13.45.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI. – Interviene il viceministro dell'interno Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 14.05.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Danilo TONINELLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche attraverso impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-04063 Dadone e Cozzolino: Sull'attività dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.

  Fabiana DADONE (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Fabiana DADONE (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta del Governo. Osserva, infatti, che i 500 milioni di euro restituiti alla collettività sono solo una piccola parte di beni che assommano a 30 miliardi di euro, di cui tre in denaro liquido.
  Rileva come associazioni operanti nella lotta alla mafia come l'associazione «Addio Pag. 25pizzo» abbiano definito un fallimento la gestione dei beni confiscati alla mafia.
  Ritiene opportuno un maggiore coordinamento tra i vari soggetti interessati. Al riguardo, ricorda come nella Commissione parlamentare antimafia sia stato costituito un apposito comitato in materia di beni confiscati che potrebbe ascoltare le associazioni e richiedere impegni al Governo, svolgendo quella che è una funzione propria di un organo parlamentare.
  Sottolinea, infine, le difficoltà di accesso ai siti dei beni confiscati per un mancato aggiornamento delle banche dati e rileva come tutto ciò finisca col favorire la mafia.

5-04064 Gigli: Iniziative per dotare le forze dell'ordine di strumenti di deterrenza.

  Gian Luigi GIGLI (PI) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Gian Luigi GIGLI (PI), replicando, si dichiara soddisfatto e ringrazia il Governo per l'intenzione espressa di attuare un'opera di prevenzione a suo avviso molto rilevante.
  È consapevole delle nuove disposizioni emanate dal capo della Polizia, come ha avuto modo di osservare in sede di dichiarazione di voto sulla mozione di sfiducia al Ministro Alfano. Al proposito rileva l'importanza, come deterrente, dell'arresto differito e auspicano che tutte le misure indicate si combinino, così come è avvenuto per la lotta alla violenza negli stadi, al fine di prevenire azioni di violenza e per evitare una spirale degenerativa.

5-04065 Invernizzi e Bragantini: Dati relativi al numero dei nomadi e dei campi allestiti per ospitarli.

  Cristian INVERNIZZI (LNA) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Cristian INVERNIZZI (LNA), replicando, si dichiara assolutamente insoddisfatto della risposta del Governo e manifesta disappunto per il fatto che il rappresentante del Governo abbia definito spontanei insediamenti che, a suo avviso, sono del tutto abusivi. Suggerisce, inoltre, di chiedere ai prefetti di fornire i dati richiesti nella sua interrogazione senza, peraltro, concentrarsi solo sui comuni che hanno più di quindicimila abitanti. Auspica che il problema dei nomadi sia affrontato non soltanto dal punto di vista dell'integrazione sociale, ma anche e soprattutto da quello dell'ordine pubblico ben prima dell'esito dell'indagine in corso di svolgimento da parte dell'Ufficio nazionale anti discriminazioni razziali che si concluderà, come accennato dal rappresentante del Governo, solo nel 2015.

5-04066 Quaranta ed altri: Iniziative per accertare eventuali responsabilità per i fatti avvenuti durante il G8 di Genova.

  Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Stefano QUARANTA (SEL), replicando, dichiara di avere capito solo in parte la risposta data dal rappresentante del Governo. Ricorda che sui fatti del G8 si è espressa, da ultimo, la Corte di cassazione nel luglio 2012 ed evidenzia che gli episodi di Genova hanno costituito un vero e proprio caso internazionale. Ritiene, pertanto, che sia interesse del Paese promuovere una Commissione di inchiesta chiamata a verificare le responsabilità politiche dei rappresentanti pro tempore delle istituzioni e quelle giuridiche di coloro i quali gestivano l'ordine pubblico durante quei giorni.

Pag. 26

5-04062 Fiano: Iniziative sulle sanzioni per esternazioni xenofobe e razziste da parte di persone che ricoprono incarichi pubblici.

  Emanuele FIANO (PD) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Filippo BUBBICO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Emanuele FIANO (PD), replicando, nel giudicare la risposta del Governo perfettamente all'unisono con la sua domanda, chiede al Governo medesimo un ulteriore sforzo per verificare se, oltre i casi di sospensione dei consiglieri comunali previsti dal testo unico degli enti locali, non sia il caso di prevedere nuovi strumenti, anche normativi, per intervenire a fronte di palesi incitazioni all'odio e alla violenza commesse da chi ricopre incarichi istituzionali.

  Danilo TONINELLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi, i sottosegretari di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici e Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 16.15.

Revisione della parte seconda della Costituzione.
C. 8 cost. d'iniziativa popolare, C. 14 cost. d'iniziativa popolare, C. 21 cost. Vignali, C. 32 cost. Cirielli, C. 33 cost. Cirielli, C. 34 cost. Cirielli, C. 148 cost. Causi, C. 177 cost. Pisicchio, C. 178 cost. Pisicchio, C. 179 cost. Pisicchio, C. 180 cost. Pisicchio, C. 243 cost. Giachetti, C. 284 cost. Francesco Sanna, C. 355 cost. Lenzi, C. 379 cost. Bressa C. 398 cost. Caparini, C. 399 cost. Caparini, C. 466 cost. Vaccaro C. 568 cost. Laffranco, C. 579 cost. Palmizio, C. 580 cost. Palmizio, C. 581 cost. Palmizio, C. 582 cost. Palmizio, C. 757 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 758 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 839 cost. La Russa, C. 861 cost. Abrignani, C. 939 cost. Toninelli, C. 1002 cost. Gianluca Pini, C. 1319 cost. Giorgia Meloni, C. 1439 cost. Migliore, C. 1543 cost. Governo, C. 1660 cost. Bonafede, C. 1706 cost. Pierdomenico Martino, C. 1748 cost. Brambilla, C. 1925 cost. Giancarlo Giorgetti, C. 1953 cost. Cirielli, C. 2051 cost. Valiante, C. 2147 cost. Quaranta, C. 2221 cost. Lacquaniti, C. 2227 cost. Civati, C. 2293 cost. Bossi, C. 2329 cost. Lauricella, C. 2338 cost. Dadone, C. 2378 cost. Giorgis, C. 2402 cost. La Russa, C. 2423 cost. Rubinato, C. 2458 cost. Matteo Bragantini, C. 2462 cost. Civati, C. 2499 cost. Francesco Sanna, C. 2613 cost. Governo, approvato dal Senato.

(Seguito dell'esame e rinvio – Adozione del testo base).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta antimeridiana odierna.

  Giuseppe D'AMBROSIO (M5S) fa presente, relativamente al superamento del bicameralismo perfetto, che il Governo ha giustificato tale scelta con la necessità di realizzare significativi risparmi di spesa nonché l'obiettivo di semplificare e velocizzare il procedimento legislativo. Al riguardo, segnala, con riferimento al primo punto, che a fronte dei dichiarati 500 milioni di euro di risparmi di spesa conseguenti al superamento del bicameralismo perfetto, la Ragioneria generale dello Stato ha evidenziato che saranno in realtà recuperati solo 50 milioni. Aggiunge, relativamente all'asserita velocizzazione del procedimento legislativo, che in realtà già oggi la lunghezza dei tempi necessari per portare a termine l'esame di una proposta di legge è assai variabile ed è connessa alle esigenze politiche contingenti. Cita, ad esempio, la diversa tempistica che ha portato all'approvazione da un lato della cosiddetta legge anticorruzione, dall'altro del cosiddetto Lodo Alfano. Osserva, poi, Pag. 27quanto all'abolizione del CNEL, che la Ragioneria generale dello Stato ha segnalato che da tale disposizione deriverebbe un risparmio di 8,7 milioni di euro, mentre nell'ambito dell'esame della legge di stabilità è stato quantificato un risparmio di 10 milioni. Si chiede, pertanto, quali siano i dati corretti relativi ai risparmi derivanti dall'eliminazione di tale organismo.
  Passando alla questione dell'approvazione dei disegni di legge di iniziativa governativa «a data certa», segnala che tale norma è quantomeno inutile se si tiene conto dell'abuso della decretazione d'urgenza compiuto in questi anni dall'Esecutivo. Quanto all'abolizione delle province, chiede al Governo di prendere una posizione chiara anche nei confronti dei mezzi di informazione, segnalando, con onestà, che non è assolutamente vero che ad oggi le province non esistono più. Osserva poi che, secondo quanto stabilito dalla sentenza n. 1 del 2014 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del cosiddetto Porcellum, questo Parlamento non è politicamente legittimato a modificare la Costituzione. Ricorda, infatti, che la sentenza ha sancito l'illegittimità delle liste bloccate, delle preferenze e del premio di maggioranza, tutte caratteristiche che connotano il Parlamento di cui tutti i colleghi fanno parte. Sarebbe, pertanto, a suo avviso, opportuno risparmiare tempo, concludendo la legislatura per portare i cittadini a votare nuovi rappresentanti che saranno effettivamente legittimati a riformare la Costituzione.
  Conclude, segnalando che il suo gruppo si opporrà in ogni sede all'approvazione del progetto di riforma costituzionale in discussione da lui giudicato un lavoro indegno.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, osserva che sia il ciclo di audizioni svolte che il dibattito in discussione generale sono stati molto proficui e che si sono svolti in un clima di ascolto e rispetto che, se lo augura, si manterrà anche nella fase di esame degli emendamenti.
  Non entra in questa fase nel merito delle questioni sollevate ma ritiene preziose tutte le osservazioni, anche le più critiche, che sono state fatte al testo del disegno di legge.
  Gli preme solo sottolineare, a proposito della presunta illegittimità di questo Parlamento di approvare riforme costituzionali, che nessuno degli esperti intervenuti in audizione ha sostenuto tale tesi.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, rileva che il dibattito svoltosi nell'ambito dell'esame preliminare è stato molto utile, analogamente alle audizioni che hanno avuto luogo nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Al riguardo, evidenzia che da parte di tutti i soggetti auditi è stata evidenziata l'esigenza di intervenire sulla Costituzione del 1948, sia pure con sfumature e approcci differenti.
  Fa altresì presente che, una volta che si passerà all'esame delle proposte emendative, saranno affrontati in maniera puntuale i diversi aspetti.
  Con riferimento, poi, al rilievo formulato dal deputato D'Ambrosio, circa la presunta mancanza di legittimazione del Parlamento nel compiere il processo di riforma a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 1 del 2014, ricorda che analoga questione fu sollevata nel corso dell'esame della legge elettorale e che fu risolta nel senso che, come emerge chiaramente dalla citata sentenza, il Parlamento è assolutamente legittimato a legiferare in qualsiasi materia.
  Ribadisce, quindi, che in qualità di relatore terrà conto del contributo apportato dal dibattito, in attesa dell'ulteriore contributo che proverrà dagli emendamenti che la Commissione avrà modo di esaminare a partire dalla prossima settimana.

  Il ministro Maria Elena BOSCHI ricorda che il Governo ha partecipato a tutto il dibattito svolto in Commissione, nonché alle audizioni degli esperti nell'ambito dell'indagine conoscitiva. Nel giudicare molto articolato ed approfondito il predetto dibattito, ne segnala l'utilità al Pag. 28fine di conoscere le posizioni critiche avanzate da alcuni componenti la Commissione e da taluni esperti auditi. Segnala che il progetto di riforma costituisce un punto fondamentale del programma di Governo. Osserva che la scelta di presentare un disegno di legge di iniziativa governativa è stata già adottata in passato ma segnala, altresì, che il testo in discussione oggi e che auspica diventi il testo base per il prosieguo dell'esame della Commissione, è a pieno titolo un atto parlamentare essendo stato incisivamente modificato ed approvato dal Senato. Ricorda che l'ambizioso progetto di riforma in discussione rispetta le regole stabilite dall'Assemblea costituente ai sensi dell'articolo 138 della Costituzione. Evidenzia che non ritiene vi siano dubbi sulla legittimità di questo Parlamento a decidere sulla materia costituzionale e ritiene che ove singoli parlamentari nutrano dubbi sulla pienezza delle loro funzioni potrebbero scegliere la via delle dimissioni. Quanto al merito della riforma, evidenzia che gli esperti hanno proposto delle soluzioni e dei modelli alternativi e non quindi correttivi di errori presenti nel testo del Governo. Si tratta, a suo avviso, di modelli che costituiscono opinioni discrezionali che devono essere oggetto di una valutazione di opportunità politica da parte della Commissione e dello stesso Governo nel seguito dell'esame del provvedimento. Rileva, comunque, che il Governo condivide il testo approvato dal Senato che può essere migliorato su alcuni profili specifici, ma che non necessita di una riformulazione integrale. Sottolinea che l'obiettivo della riforma non è soltanto quello di ridurre i costi, ma di semplificare sia i vari livelli istituzionali della Repubblica, sia il procedimento legislativo, introducendo nuovi strumenti normativi e rafforzandone altri. Relativamente alla quantificazione della Ragioneria generale dello Stato ricordata dal collega D'Ambrosio, osserva che il Governo la condivide e ricorda che la valutazione dell'Esecutivo relativa ai costi era una valutazione complessiva, non riguardante pertanto solo i risparmi ottenuti dall'eventuale riforma del Senato. Relativamente al CNEL, evidenzia che anche in questo caso i dati della Ragioneria generale dello Stato sono corretti e segnala che il Governo valuterà gli emendamenti presentati al disegno di legge di stabilità che riducono ulteriormente le funzioni spettanti al CNEL al fine di verificare gli effettivi risparmi conseguibili.
  Nel rilevare che il confronto sui singoli temi oggetto della riforma si svolgerà soprattutto nella fase dell'esame degli emendamenti, auspica che il lavoro della Commissione prosegua con uno spirito costruttivo, come è avvenuto anche in seno all'Assemblea costituente dove, partendo da posizioni politiche diverse, si addivenne a elevate mediazioni politiche frutto del lavoro di tutte le componenti del Paese anche, quindi, dei più giovani. Si augura, infine, che il testo che risulterà dall'esame della Commissione possa costituire un documento di ampio respiro destinato a durare nel tempo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, propone, anche a nome del relatore on. Fiano, di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613 Governo, approvato dal Senato.

  La Commissione delibera di adottare come testo base per il seguito dell'esame il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613 Governo, approvato dal Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che, essendone stata fatta richiesta da parte del prescritto numero di componenti della Commissione, ai sensi dell'articolo 16-bis, comma 4, del Regolamento, il testo del disegno di legge costituzionale n. 2613, approvato dal Senato della Repubblica, recante «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione», e testé adottato come testo base dalla Commissione per il seguito dell'esame, sarà trasmesso al Comitato per Pag. 29la legislazione, al fine dell'espressione del proprio parere.
  Dopo aver ricordato, quindi, che il termine per la presentazione di emendamenti al testo base è fissato alle ore 12 di lunedì 24 novembre, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.45.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 19 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 16.45.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
Nuovo testo C. 2660, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella odierna seduta antimeridiana.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, integra l'illustrazione dei contenuti del provvedimento in esame alla luce delle modifiche apportate dalla Commissione di merito.
  Osserva che nel corso dell'esame in sede referente sono state apportate numerose modifiche al testo trasmesso dal Senato.
  Le modifiche più significative hanno riguardato i criteri di delega in materia di ammortizzatori sociali e politiche attive, di forme contrattuali flessibili, di contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti e di pari opportunità.
  Per quanto concerne la delega in materia di ammortizzatori sociali è stato previsto, in primo luogo, che l'impossibilità di concedere integrazioni salariali in caso di cessazione dell'attività aziendale o di un ramo di essa valga solo nel caso in cui la cessazione sia definitiva; inoltre è stato specificato che i meccanismi standardizzati per la concessione di ammortizzatori sociali debbano essere definiti a livello nazionale.
  Per quanto riguarda la delega per la razionalizzazione degli incentivi per l'autoimprenditorialità, è stato introdotta la possibilità di acquisizione delle imprese in crisi da parte dei dipendenti.
  Con riferimento alle politiche attive, è stato in primo luogo stabilito che l'istituzione dell'Agenzia nazionale per l'occupazione non debba avvenire, necessariamente, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo n. 300 del 1999 (che delinea procedure di costituzione, compiti generali e modalità di funzionamento delle agenzie); inoltre, sono stati puntualizzati alcuni criteri di delega al fine di valorizzare l'integrazione tra politiche attive e passive, nonché le sinergie tra operatori pubblici e privati.
  Per quanto concerne il riordino delle procedure per il collocamento obbligatorio dei disabili, è stata più puntualmente specificata l'esigenza di promuoverne l'inserimento sociale e di valorizzarne le competenze professionali.
  Con riferimento al riordino delle forme contrattuali, la modifica di maggiore rilievo ha riguardato la disciplina dei licenziamenti illegittimi nell'ambito del nuovo contratto a tempo indeterminato a tutele crescenti in relazione all'anzianità di servizio. A tal fine, in particolare, la possibilità di reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro (ferma restando la disciplina vigente per i licenziamenti nulli e discriminatori, a fronte dei quali la reintegra è sempre ammessa) è stata esclusa per i licenziamenti economici, mentre per Pag. 30quanto riguarda i licenziamenti disciplinari ingiustificati è stata limitata a «specifiche fattispecie».
  Per quanto riguarda le forme contrattuali flessibili è stato di fatto previsto, nell'ambito dell'attività di riordino, il superamento delle collaborazioni coordinate e continuative.
  Con riferimento ai controlli a distanza sui lavoratori, è stato specificato che la revisione della disciplina vigente riguarda unicamente i controlli sugli impianti e sugli strumenti di lavoro.
  È stato introdotto un nuovo criterio di delega per il rafforzamento degli strumenti volti a favorire l'alternanza tra scuola e lavoro.
  Per quanto riguarda la delega in materia di conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro, è stata prevista l'introduzione di congedi dedicati alle donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere; inoltre, è stata prevista la semplificazione e razionalizzazione degli organismi, delle competenze e dei fondi operanti in materia di parità e pari opportunità nel lavoro, con il riordino delle procedure connesse alla promozione di azioni positive di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, ferme restando le funzioni in materia di parità e pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  Infine, è stato previsto che la legge e i decreti delegati entrino in vigore il giorno successivo alla loro pubblicazione in Gazzetta ufficiale e che gli effetti degli interventi normativi adottati in attuazione della delega siano oggetto di un monitoraggio permanente, da realizzare, senza nuovi o maggiori oneri, nell'ambito del sistema di monitoraggio previsto (e già attivato) dalla legge n. 92 del 2012 (la cosiddetta legge Fornero di riforma del mercato del lavoro).
  Formula quindi una proposta di parere con osservazioni (vedi allegato 8).

  Danilo TONINELLI (M5S) chiede al Presidente una sospensione congrua della seduta per poter esaminare il parere su un provvedimento di così grande rilevanza.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che l'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ha stabilito che il parere alla XI Commissione sarebbe stato reso nella seduta odierna e chiede al collega Toninelli quanto tempo ritenga sia necessario per poter valutare il parere.

  Alfredo D'ATTORRE (PD), nel concordare con le osservazioni formulate dal presidente, propone di inserire un'ulteriore osservazione con riferimento alla nuova lettera c) del comma 7 del testo della Commissione che introduce una nuova disciplina dell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori. Si tratta di una soluzione, di cui non discute il valore politico, raggiunta nella Commissione di merito dopo una lunga discussione. Si chiede, però, se l'introduzione di due forme di tutela diverse a seconda del momento dell'assunzione, possa essere conforme al principio di uguaglianza sancito dall'articolo 3 della Costituzione.
  Propone, quindi, di chiedere alla Commissione di merito di valutare la sussistenza di tale conformità.

  Emanuele FIANO (PD) prima di tutto rileva che l'osservazione proposta dal collega D'Attorre sia attenta ed anche raffinata su un piano intellettuale. Non riscontra però la stessa esigenza di valutazione prospettata dal collega D'Attorre su un testo molto modificativo rispetto a quello uscito dal Senato e che è frutto di una lunga discussione.
  Ritiene che non sussista sul punto un vulnus costituzionale precisando che, se ci fosse stato anche solo un dubbio su profili di legittimità costituzionale del testo approvato dalla Commissione Lavoro, il gruppo del partito democratico avrebbe assunto un altro orientamento.
  Si dichiara favorevole alle osservazioni proposte dal presidente.

  Danilo TONINELLI (M5S) concorda con quanto osservato dal collega D'Attorre. Pag. 31Modificando la sua prima richiesta, chiede al presidente di dare tempo alla presidenza medesima e alla Commissione di valutare la portata dell'osservazione proposta, per evitare di votare un parere che non segnali un profilo di illegittimità costituzionale del testo.

  Alfredo D'ATTORRE (PD) precisa che la sua osservazione non attiene al merito e rileva che la formulazione raggiunta sia molto migliorativa del testo e che sia frutto di un'opera tesa anche a salvaguardare le prerogative del Parlamento.

  Francesco SANNA (PD), rileva come sia complesso sostenere un'osservazione come quella proposta dal collega D'Attorre, fondata sul richiamo all'articolo 3 della Costituzione. Tale osservazione si dovrebbe poi estendere a tutta la delega, ad iniziare dalla lettera b) del medesimo comma 7, dato che si delineano anche lì forme differenziate di trattamento. Amche se di maggior favore.
  Ricorda che la giurisprudenza costituzionale ha sempre interpretato l'articolo 3 secondo il principio di ragionevolezza, anche al fine di evitare che il legislatore sia impossibilitato a fare riforme.

  Andrea GIORGIS (PD), dopo aver definito insuperabile l'osservazione formulata dal deputato Sanna, per cui il principio di uguaglianza, come interpretato dalla giurisprudenza costituzionale, presuppone che situazioni diverse debbano essere disciplinate in modo differente, fa presente che nel caso di specie, sollevato dal deputato D'Attorre, il tema concerne il rapporto che intercorre tra lavoratori e datori di lavoro in ordine alle garanzie di stabilità. Al riguardo, ricorda che, a partire dallo Statuto dei lavoratori, è stato stabilito che il lavoratore non può essere licenziato senza giusta causa.
  Osserva, quindi, che, con la delega in esame, si tende al superamento di tale disciplina solo per alcuni lavoratori, che saranno assunti dopo l'approvazione dei decreti delegati. In proposito, rileva che in tal modo si pone il problema di una normativa che contempla diverse garanzie di stabilità nei confronti di lavoratori che svolgono la stessa attività, sulla base del medesimo contratto. Ritiene, quindi, che sarebbe opportuno compiere una scelta netta, nel senso di estendere, anche gradualmente, la nuova disciplina a tutti i lavoratori che si trovano nella medesima situazione o, al contrario, di non introdurla per nessuno.

  Giovanni CUPERLO (PD), dopo aver precisato di riconoscere e di apprezzare l'intenso e approfondito lavoro svolto presso l'XI Commissione sul provvedimento in oggetto, chiede al relatore di valutare la questione posta dal deputato D'Attorre relativamente al contenuto della lettera c) del comma 7 del testo in esame in quanto si potrebbe porre il problema di violare il criterio di ragionevolezza nel prevedere tutele diverse, in relazione all'anzianità di servizio, nei confronti di una stessa tipologia contrattuale.

  Emanuele FIANO (PD) fa presente che già allo stato attuale la disciplina lavoristica contempla divaricazioni tra lavoratori appartenenti alla medesima categoria contrattuale, sulla base dell'anzianità di servizio.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, evidenzia preliminarmente che occorre tenere conto della differenza, riconosciuta sia dalla dottrina – cita, in particolare, la professoressa Cartabia – sia dalla giurisprudenza costituzionale, tra principio di uguaglianza e principio di ragionevolezza. Precisa, quindi, che nel caso in questione occorre valutare l'osservazione formulata dal deputato D'Attorre sulla base del principio di ragionevolezza. Ciò premesso, ritiene che nel caso di specie non sussista un'evidente violazione di tale principio, per cui, se legittimamente possono essere mosse delle critiche sul merito della richiamata lettera c) del comma 7, non sussistono, invece, gli estremi per una censura sul piano della legittimità costituzionale di tale disposizione. Pag. 32
  Pone, pertanto, in votazione la proposta di parere precedentemente illustrata.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) dichiara che il suo gruppo non parteciperà alla votazione, analogamente alla scelta effettuata presso la Commissione Lavoro.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, favorevole con osservazioni.

  La seduta termina alle 17.30.

Pag. 33