CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 18 novembre 2014
338.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
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UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 18 novembre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.30 alle 13.45.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 18 novembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 14.05.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
Nuovo testo C. 1899 Pisano.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Raffaella MARIANI (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo della proposta di legge Pisano C. 1899, recante modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  La proposta in esame, che consta di quattro articoli, istituisce e disciplina i cosiddetti certificati di credito fiscale (CCF), al fine di consentire ai contribuenti di fruire delle agevolazioni tributarie per le ristrutturazioni edilizie previste dall'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi con modalità alternative al vigente meccanismo della detrazione.Pag. 108
  L'articolo 1 inserisce a tal fine il nuovo articolo 16-ter nel testo unico citato, in base al quale il contribuente che intende effettuare lavori di ristrutturazione edilizia agevolati potrebbe scegliere se usufruire della detrazione secondo le norme vigenti, previste dall'articolo 16-bis, vale a dire pagando interamente al committente l'importo pattuito con modalità tracciabili ed usufruendo dell'agevolazione solo dopo il pagamento delle somme, in dieci quote annuali, ovvero se effettuare il pagamento in parte con bonifico bancario e, in parte, con un apposito titolo, denominato certificato di credito fiscale (comma 1), emesso per ciascuna fattura relativa ai lavori da eseguire. Tale titolo viene emesso dall'Agenzia delle Entrate, previa opzione da parte del soggetto beneficiario della detrazione (comma 2), e «girato» all'impresa che ha realizzato i lavori (comma 6), la quale potrà scontare il certificato presso una banca o un istituto di credito (comma 7); quest'ultima potrà ottenerne la liquidazione esclusivamente presso l'Agenzia delle entrate.
  L'articolo 2 estende la disciplina dei certificati di credito fiscale agli interventi di riqualificazione energetica di cui all'articolo 1, commi da 344 a 347, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
  L'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'attuazione delle citate disposizioni, cui si fa fronte mediante l'aumento dell'imposta di bollo che grava sulle comunicazioni periodiche alla clientela relative a prodotti finanziari, anche non soggetti ad obbligo di deposito, ivi compresi i depositi bancari e postali, dal 2 al 2,20 per mille dal 2015.
  L'articolo 4 rende deducibile il costo sostenuto per la realizzazione di un impianto fotovoltaico per una quota annuale di ammortamento risultante dall'applicazione di un coefficiente pari al 9 per cento del costo sostenuto. È inoltre eliminato l'obbligo di dichiarazione al catasto qualora la potenza nominale dell'impianto fotovoltaico non sia superiore a 7 chilowatt per ogni unità immobiliare servita dall'impianto stesso.
  Con riferimento alle detrazioni fiscali per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, ricordo che le stesse, introdotte dall'articolo 1, comma 5, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successivamente modificate e prorogate, sono state rese permanenti dal decreto-legge n. 201 del 2011 (articolo 4, comma 1, lett. c)), che ha inserito nel TUIR il menzionato articolo 16-bis. A regime, la misura della detrazione IRPEF è del 36 per cento per le spese di ristrutturazione edilizia sostenute per un importo non superiore a 48.000 euro per ciascuna unità immobiliare.
  La legge di stabilità per il 2014 ha successivamente esteso il limite delle spese detraibili a 96.000 euro per il 2014 e il 2015, stabilendo che sino al 31 dicembre 2014 la detrazione si applica al 50 per cento. Per l'anno 2015 il medesimo provvedimento ha fissato la detrazione nella misura del 40 per cento. Segnalo inoltre che il disegno di legge di stabilità 2015 (A.C. 2679-bis), all'articolo 8, prevede la proroga delle detrazioni per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di riqualificazione energetica, mantenendo anche per il 2015 le attuali misure: 50 per cento per le ristrutturazioni e per il connesso acquisto di mobili, nonché 65 per cento per gli interventi di riqualificazione energetica, inclusi quelli relativi alle parti comuni degli edifici condominiali. Al riguardo, ricorda che la Commissione Ambiente, nella seduta del 6 novembre scorso, ha approvato l'emendamento 2679 bis/VIII/8.1 al predetto disegno di legge. Tale emendamento è volto ad estendere la proroga al 31 dicembre 2015, prevista dall'articolo 8 del disegno di legge di stabilità per il 2015 relativamente agli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, anche alla detrazione fiscale del 65 per cento per gli interventi di adeguamento antisismico, ai quali tale detrazione si applicherebbe, secondo la vigente normativa, esclusivamente sino al 31 dicembre 2014.
  Ciò premesso, si riserva di presentare una proposta di parere a seguito del Pag. 109dibattito in modo da valutare attentamente i rilievi che dovessero essere formulati.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) esprime un orientamento favorevole sul provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Nuovo testo della proposta di legge C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Serena PELLEGRINO (SEL), relatore, riferisce che, la Commissione è chiamata ad esaminare il nuovo testo della proposta di legge recante disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare C. 348, come risultante dell'esame degli emendamenti approvati in sede referente.
  Il provvedimento, che consta di 14 articoli, è finalizzato a creare un coordinamento a livello nazionale su una materia, quale quella della tutela della biodiversità agraria, perseguita a livello internazionale attraverso la Convenzione sulla biodiversità, firmata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 ed il Trattato internazionale sulle risorse fitogenetiche per l'alimentazione e l'agricoltura, adottato a Roma il 3 novembre 2001.
  Il testo istituisce il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, finalizzato alla tutela delle risorse genetiche locali dal rischio di estinzione e di erosione genetica.
  Il sistema è costituito: dall'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica; dalla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, coordinata dal suddetto Ministero, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi; dal Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, al fine di costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate, caratterizzate e presenti sul territorio nazionale, di consentire la diffusione delle informazioni sulle risorse genetiche locali al fine di ottimizzare gli interventi volti alla loro tutela e gestione e di consentire il monitoraggio dello stato di conservazione della biodiversità agraria e alimentare in Italia; dal Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il medesimo Ministero per garantire, tra l'altro, il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare.
  Aggiunge che il provvedimento istituisce inoltre, a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste del provvedimento in esame. L'utilizzo del Fondo viene consentito anche per la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti.
  Il testo interviene poi sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolar modo sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione.
  Infine, il testo demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di Pag. 110valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i consorzi di tutela e gli altri soggetti riconosciuti, promuovono inoltre l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare intesi come gli ambiti locali derivanti da accordi tra agricoltori locali, agricoltori e allevatori custodi, gruppi di acquisto solidale, istituti scolastici e universitari, centri di ricerca, associazioni per la tutela della qualità della biodiversità agraria e alimentare, mense scolastiche, ospedali, esercizi di ristorazione, esercizi commerciali, piccole e medie imprese artigiane di trasformazione agraria e alimentare, nonché enti pubblici.
  Si prevede poi l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare il 22 maggio di ogni anno (articolo 14).
  Viene, infine, stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare.
  Riservandosi di presentare una proposta di parere al termine del dibattito che dovesse seguire in modo da poter valutare attentamente i rilievi eventualmente formulati, richiama l'attenzione su due questioni. In primo luogo, fa presente che il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, istituito ai sensi dell'articolo 10, è alimentato mediante quota parte, pari al cinque per cento, oltre che dei proventi delle sanzioni comminate per il delitto di cui all'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, anche dei proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali. A tale proposito rileva che andrebbe specificato a quali reati si faccia riferimento, stante che attualmente al Senato è in corso di esame il testo unificato, approvato dalla Camera, che introduce nel codice penale i delitti contro l'ambiente.
  Aggiunge che tra le finalità del Fondo è prevista anche la corresponsione di adeguati indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito eventuali danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti ai sensi delle disposizioni vigenti. Al riguardo, sottolinea come, in considerazione dell'alimentazione del Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare solo pro quota con i proventi delle sanzioni pecuniarie relative ai reati ambientali, si finisca per far gravare sulla collettività l'indennizzo per i danni provocati da forme di contaminazione da organismi geneticamente modificati.

  Ermete REALACCI, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.15.