CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 17 novembre 2014
337.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 22

SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 17 novembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2270 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alla III Commissione (Affari esteri), del disegno di legge C. 2270, approvato dal Senato, «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012».
  Da, quindi, la parola, al relatore, onorevole Miotto, per lo svolgimento della relazione, che nel percorso già avviato volto a contenere l'uso della carta verrà contestualmente inviata per e-mail.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere un parere alla III Commissione sul disegno di legge di ratifica, già approvato dal Senato nello scorso aprile, dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale.
  Ricorda che l'accordo mira ad introdurre un'effettiva parità di trattamento in materia previdenziale tra lavoratori italiani e lavoratori turchi, al di là delle rispettive nazionalità, attraverso l'adozione di una normativa uniforme e la tutela dei Pag. 23diritti acquisiti, semplificando le procedure per l'esonero contributivo dei lavoratori a seguito delle imprese.
  L'intesa semplifica le procedure amministrative per le imprese, favorendo il trasferimento dei lavoratori italiani in Turchia, mercato particolarmente significativo per l'Italia: attualmente sono circa un migliaio le imprese italiane operanti in Turchi.
  L'accordo – che è modellato sulla Convenzione europea di sicurezza sociale ed è fondato sul principio della lex loci laboris – regolamenta gli istituti in materia di invalidità, di vecchiaia, le prestazioni ai superstiti, l'infortunio sul lavoro, la malattia professionale, l'indennità di malattia, l'assicurazione contro la disoccupazione e, per la Turchia, l'indennità di decesso, mentre restano al di fuori dell'ambito applicativo dell'intesa, come richiesto dalla controparte turca, le prestazioni non contributive e tutte quelle prestazioni supplementari a garanzia del reddito.
  Per l'interesse della XII Commissione, particolare rilievo assumono le previsioni di cui alla Parte III, riguardanti l'introduzione di una serie di fondamentali istituti del diritto della previdenza sociale, incluse l'indennità di malattia, le prestazioni sanitarie e i presidi ortopedici, ma anche la Parte IV laddove dispone l'esenzione da qualsiasi onere amministrativo ed abolendo le autentiche di documenti e le legalizzazioni di atti per le domande di prestazione presentate nei due Paesi.
  In conclusione, segnala che il provvedimento non prevede oneri e non reca pertanto nessuna norma di copertura.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame da altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alla III Commissione (Affari esteri), del disegno di legge C. 2575, «Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010».
  Da, quindi, la parola, al relatore, onorevole Miotto, per lo svolgimento della relazione, che nel percorso già avviato volto a contenere l'uso della carta verrà contestualmente inviata per e-mail.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), relatore, ricorda che l'Accordo italo-israeliano sulla previdenza sociale, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ha lo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia, grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupposto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati solamente nei due diversi regimi previdenziali.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 28 articoli, di cui si limita a richiamare i più salienti: tra questi l'articolo 1, comma 1 contiene definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo del regolamento normativo. Rileva in particolare la definizione di autorità competente (il Ministero degli affari e servizi sociali israeliano, e il Ministero italiano del lavoro e delle politiche sociali), come anche quella di istituzione competente, ovvero l'ente previdenziale incaricato dell'applicazione dell'Accordo. L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e israeliane cui si applicherà l'Accordo in esame, indicando altresì le eccezioni dal campo di applicazione dell'Accordo. In base all'articolo 3, l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che Pag. 24siano o siano state soggette alla legislazione previdenziale di uno degli Stati contraenti, nonché altre persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari). L'articolo 4 stabilisce, per le persone di cui al precedente articolo 3 e per ulteriori categorie specificate che risiedano sul territorio dell'altro Stato contraente, parità di trattamento nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione.
  L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda nell'altro Stato contraente rispetto alla propria nazionalità. Si prevede quindi (articolo 6) che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato. L'articolo 12 riguarda la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a 12 mesi – pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione previdenziale –, che possono essere ricollegati dall'Istituzione competente dell'altra Parte contraente ai versamenti effettuati nell'ambito della propria giurisdizione, ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali.
  Gli articoli 13 e 14 riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o ai superstiti e di pensioni di invalidità, e in relazione a tali normative prevedono i criteri per la totalizzazione delle contribuzioni. L'articolo 15 riguarda invece l'applicazione della legislazione italiana per la totalizzazione contributiva ad entrambi i casi previsti per Israele dai precedenti due articoli, dunque sia alle pensioni di invalidità, quanto a quelle per vecchiaia e a favore dei superstiti. Il successivo articolo 16 tratta della metodologia di calcolo, da parte delle competenti autorità italiane, delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, tenendo conto dei criteri per la totalizzazione contenuti nell'Accordo in esame.
  Per quanto attiene al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo. L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
  Venendo quindi al punto di interesse per la XII Commissione, ricorda che il comma 2 dell'articolo 3, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato, dispone una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dall'INPS, che riferisce in proposito al Ministro del lavoro e delle politiche sociali e al Ministro dell'economia e delle finanze: quest'ultimo in caso di scostamenti, sentito il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, provvede con proprio decreto, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, alla riduzione anzitutto del Fondo nazionale per le politiche sociali previsto dall'articolo 20, comma 8, della legge 328/2000, ed eventualmente del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a) del decreto-legge n. 185 del 2008. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).
  Richiamando le considerazioni già da lei recentemente espresse nel corso dell'esame in sede consultiva di accordi analoghi con il Canada e il Giappone, preannuncia anche per questo disegno di legge, Pag. 25una proposta di parere favorevole, subordinato alla condizione che venga individuata una formulazione della clausola di salvaguardia che escluda la riduzione del Fondo nazionale per le politiche sociali, di cui all'articolo 20, comma 8, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e del Fondo sociale per occupazione e formazione, di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame da altra seduta.

Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro.
C. 2660 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla XI Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione inizia l'esame, in sede consultiva, per il parere alla XI Commissione (Lavoro), del disegno di legge C. 2660 «Deleghe al Governo in materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi per il lavoro e delle politiche attive, nonché in materia di riordino della disciplina dei rapporti di lavoro e dell'attività ispettiva e di tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro».
  Dà, quindi, la parola al relatore, onorevole Casati, per lo svolgimento della relazione, che nel percorso già avviato, volto a contenere l'uso della carta, verrà contestualmente inviata per e-mail.

  Ezio Primo CASATI (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge di delega in materia di lavoro, approvato dal Senato e ora all'attenzione della Camera, contiene una serie di disposizioni che incidono su materie di competenza della XII Commissione: si tratta più precisamente dei commi 8 e 9 dell'unico articolo di cui si compone il provvedimento.
  Tali disposizioni prevedono la revisione e l'aggiornamento delle misure intese a tutelare la maternità e le forme di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro.
  La delega va esercitata attraverso decreti legislativi da adottare entro sei mesi dalla sua approvazione, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto, per i profili di competenza, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione.
  Fa presente che i principi ed i criteri direttivi per l'esercizio della delega sono i seguenti: la ricognizione delle categorie di lavoratrici beneficiarie dell'indennità di maternità, nella prospettiva di estendere, eventualmente anche in modo graduale, tale prestazione a tutte le categorie di donne lavoratrici (lettera a)); l'estensione alle lavoratrici madri parasubordinate al diritto della prestazione di maternità anche in assenza del versamento dei contributi da parte del datore di lavoro (lettera b); l'introduzione di crediti di imposta intesi ad incentivare il lavoro femminile per le donne lavoratrici anche autonome con figli minori o figli disabili non autosufficienti e che si trovino sotto determinate soglie di reddito, nonché l'armonizzazione del regime delle detrazioni per il coniuge a carico (lettera c)). A tale riguardo osserva che dal tenore letterale della disposizione non appare chiara l'effettiva portata normativa della disciplina che si intende introdurre. Occorrerebbe pertanto chiarire il rapporto tra l'introduzione dell'incentivo per l'occupazione femminile e la prevista «armonizzazione» delle detrazioni per il coniuge a carico.
  Gli altri princìpi direttivi sono: l'incentivazione di accordi collettivi intesi a facilitare la flessibilità dell'orario di lavoro e dell'impiego di premi di produttività, al fine di favorire la conciliazione dei tempi di lavoro con quelli derivanti dall'esercizio Pag. 26delle responsabilità di genitore e l'assistenza alle persone non autosufficienti, anche attraverso il telelavoro (lettera d)); tale modalità di esercizio della prestazione lavorativa è stata peraltro già disciplinata da ultimo con la legge n. 183 del 2011 (Stabilità 2012), che all'articolo 22, comma 5, reca alcune misure intese a favorire il ricorso al telelavoro, anche con specifico riferimento ai disabili e ai lavoratori in mobilità; l'eventuale riconoscimento, compatibilmente con il diritto di riposo settimanale e del godimento delle ferie annuali retribuite, di cessione da parte di dipendenti, dello stesso datore di lavoro, di giornate o di frazioni di esse a lavoratori genitori i quali figli necessitino di presenza fisica o cure costanti in particolari condizioni di salute (lettera e), criterio di delega che pare ispirarsi alla legislazione di recente approvata in Francia; la promozione dell'integrazione dell'offerta di servizi per l'infanzia fornite dalle aziende o dai fondi bilaterali nel sistema pubblico privato dei servizi alla persona, anche mediante la promozione dell'impiego ottimale di tali servizi da parte dei lavoratori e dei cittadini residenti nel territorio in cui sono attivi (lettera f)); la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e paternità ai fini di poterne verificare la eventuale revisione per garantire maggiore flessibilità dei relativi congedi obbligatori e parentali con l'obbiettivo di migliorare la conciliazione del tempi di vita con quelli di lavoro tenendo conto della funzionalità organizzativa delle imprese; l'estensione dei principi e dei criteri direttivi di cui al presente comma 9, in quanto compatibili e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, con riferimento al riconoscimento della possibilità di fruizione dei congedi parentali in modo frazionato ed alle misure organizzative intese al rafforzamento degli strumenti di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro (lettera h)).
  Con riferimento alla lettera h), si fa presente che la possibilità di fruire del congedo parentale in modo frazionato è già prevista dalla normativa vigente, per tutti i dipendenti privati e pubblici (articolo 32 del decreto legislativo n. 151 del 2001, il quale rimette alla contrattazione collettiva di settore anche la definizione di modalità di fruizione del congedo su base oraria).
  Nell'esprimere sin d'ora un giudizio ampiamente favorevole sul contenuto delle norme testé illustrate, si riserva tuttavia di formulare una proposta di parere più articolata al termine del dibattito.

  Anna Margherita MIOTTO (PD), dopo aver espresso apprezzamento per la relazione del collega Casati, intende sottoporre alla sua attenzione e a quella di tutta la Commissione alcune osservazioni, che auspica possano essere recepite nel parere che proporrà il relatore.
  Si tratta innanzitutto del comma 9, lettera a), rispetto al quale propone che venga espunta la parola «eventualmente», in quanto una estensione che non sia graduale potrebbe rivelarsi inattuabile per motivi di reperimento delle necessarie risorse finanziarie.
  Alla lettera f), inoltre, che è pienamente condivisibile e ragionevole, ritiene che sia necessario rafforzare il ruolo di regia e di programmazione dell'ente locale se si vuole davvero che si raggiunga l'obiettivo prefissato della integrazione dell'offerta dei servizi aziendali per l'infanzia anche attraverso l'uso da parte dei cittadini residenti nel territorio.
  Infine, osserva che la lettera g) è formulata in modo che se ne possa dedurre una interpretazione minimalista – sulla quale non concorda – secondo cui la ricognizione delle disposizioni in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità ed una loro eventuale revisione potrebbe servire a garantire una maggiore flessibilità dei congedi obbligatori e parentali e favorire quindi la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, mentre a suo avviso le politiche di conciliazione devono rimanere ben distinte e devono essere portate avanti comunque. Appare infatti necessario investire sulla prosecuzione di tali politiche già introdotte a livello sperimentale nel nostro ordinamento ad Pag. 27opera del decreto legislativo n. 151 del 2001 e che risultano essere state molto apprezzate soprattutto dalle lavoratrici.

  Donata LENZI (PD) intende soffermarsi in particolare sul comma 2, lettera b), n. 6, che prevede l'eliminazione dello stato di disoccupazione come requisito per l'accesso a servizi di carattere assistenziale. Atteso che nella maggior parte delle regioni lo stato di disoccupazione da accesso alle prestazioni sanitarie esenti da ticket, la previsione della eliminazione di tale condizione potrebbe essere interpretata in senso restrittivo e quindi apparire eccessiva, mentre a suo avviso deve essere chiaro che la disoccupazione continuerà a dare accesso a determinate prestazioni come quelle sanitarie e che la norma deve essere quindi interpretata in senso favorevole alla persona disoccupata.

  Delia MURER (PD), nel concordare pienamente con le considerazioni della collega Miotto relative alle politiche di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, desidera richiamare l'attenzione del relatore e della Commissione sulla opportunità che sia introdotta la previsione di congedi parentali per motivi di ricongiungimento familiare per favorire i genitori immigrati, al fine di contrastare il fenomeno dei cosiddetti «orfani bianchi».

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame da altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone affette da disabilità grave prive del sostegno familiare.
C. 698 Grassi, C. 1352 Argentin, C. 2205 Miotto, C. 2456 Vargiu, C. 2578 Binetti e C. 2682 Rondini.