CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.
C. 2577 Governo.
(Parere alle Commissioni III e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ivan CATALANO, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

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  Magda CULOTTA (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2577 di autorizzazione alla ratifica dell'accordo tra Italia e USA per l'applicazione della normativa FATCA. Evidenzia che l'acronimo FATCA indica il Foreign Account Tax Compliance Act, ovvero la normativa statunitense in vigore dal 2010 e pienamente operativa dal luglio 2014, volta a contrastare l'evasione fiscale attuata da parte di cittadini e residenti negli Stati Uniti attraverso l'utilizzo di conti e intermediari offshore. In particolare, il FATCA richiede a ciascun intermediario finanziario estero di sottoscrivere un apposito accordo con l'Internal Revenue Service (IRS) degli Stati Uniti, una sorta di Agenzia delle entrate statunitense. Nell'accordo l'intermediario si impegna ad identificare la propria clientela, a fornire informazioni all'IRS sul titolare statunitense del conto e sul conto stesso e ad applicare una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui pagamenti di fonte USA corrisposti a clienti che non forniscono informazioni sulla loro residenza fiscale; la ritenuta si applica anche ai pagamenti corrisposti a intermediari esteri che sono localizzati in un Paese non firmatario di un accordo intergovernativo e che a loro volta non sottoscrivano autonomamente un apposito accordo con il governo USA.
  Evidenzia che l'Accordo Italia-USA appare quindi sostanzialmente diretto a evitare che gli intermediari finanziari italiani debbano stipulare individualmente appositi accordi in materia con gli Stati Uniti al fine di non incorrere nell'applicazione della ritenuta alla fonte del 30 per cento e a tale scopo individua un modello unico di riferimento per lo scambio di informazioni tra Italia e USA sui conti bancari e le operazioni finanziarie. L'articolo 2 dell'Accordo stabilisce quali informazioni relative ai conti debbano essere oggetto di comunicazione. Per l'Italia gli elementi informativi da fornire a regime, a decorrere dal 2016, concernono il nome, l'indirizzo e il codice fiscale USA di ciascun soggetto statunitense titolare di conto, nonché gli identificativi dell'istituzione finanziaria italiana che effettua la comunicazione, il saldo o il valore del conto. Per gli USA gli elementi da fornire, a decorrere dal 2014, sono rappresentati dal nome, l'indirizzo e il codice fiscale italiano di qualsiasi persona che sia un titolare di conto, nonché il numero di conto e gli identificativi dell'istituzione finanziaria USA che effettua la comunicazione. Tra le altre cose, viene stabilito che le informazioni siano scambiate entro nove mesi dalla fine dell'anno solare a cui esse si riferiscono. L'articolo 3 stabilisce i tempi e le modalità dello scambio di informazioni tra Italia e USA. L'articolo 4 disciplina l'applicazione della normativa FATCA alle istituzioni finanziarie italiane, al fine di evitare l'applicazione alle stesse della ritenuta del 30 per cento prevista dalla normativa USA. All'articolo 5 si precisa che un'istituzione finanziaria italiana che violi gli obblighi dell'Accordo non è automaticamente assoggettata alla ritenuta, bensì solo se non ha posto rimedio entro 18 mesi dalla notifica da parte dell'autorità competente, secondo le procedure previste nel medesimo articolo, ai sensi del quale, in caso di grave mancanza di conformità all'Accordo da parte di un'istituzione finanziaria italiana, l'Italia è tenuta ad applicare il proprio diritto interno per rimuovere tale situazione. Qualora la grave violazione perduri oltre i 18 mesi, gli USA tratteranno l'intermediario come «istituzione finanziaria non partecipante», applicando pertanto la ritenuta. L'articolo 6 contiene disposizioni per l'intensificazione della trasparenza fiscale tra Italia e USA. Tale obiettivo è perseguito attraverso la reciprocità dei livelli di scambio di informazioni e attraverso il raggiungimento di una politica comune sulla tassazione dei pagamenti passthru (sono i flussi monetari in entrata o uscita che derivano da conti o investimenti offshore che non sono già stati soggetti a tassazione). L'articolo 7 assicura all'Italia l'applicazione automatica di ogni migliore trattamento contenuto in un analogo Accordo di applicazione della normativa FATCA che gli USA dovessero sottoscrivere con altri Paesi. Pag. 85
  Passando a fornire alcune sintetiche indicazioni sui contenuti del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, segnala in primo luogo che, ai sensi dell'articolo 4, tra le istituzioni finanziarie soggette agli obblighi sono individuate espressamente le banche, le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie e le società fiduciarie, nonché la società Poste italiane Spa. L'articolo 5 del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica disciplina, in relazione agli obblighi di informazione stabiliti dall'Accordo tra Italia e USA, la tipologia di informazioni che le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, con riferimento a conti accesi da cittadini statunitensi ovunque residenti, da soggetti residenti in USA e da soggetti residenti in Stati diversi da Italia e USA.
  Sottolinea che le competenze della IX Commissione, a cui l'assegnazione in sede consultiva è probabilmente dovuta ai riferimenti a Poste italiane Spa contenuti nel disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, sono coinvolte nel provvedimento in esame, sotto un profilo sostanziale, soltanto in misura marginale. Per tale ragione, ritiene in ogni caso di formulare una valutazione positiva su un Accordo finalizzato all'attuazione di una normativa che può fornire utili strumenti per contrastare l'evasione fiscale a livello internazionale. Osserva altresì che la tempestiva ratifica dell'Accordo appare necessaria per dare certezza in ordine agli obblighi ai quali le istituzioni finanziarie, tra cui Poste italiane, sono tenute ad adempiere.
  In conclusione illustra pertanto una propria proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Paolo COPPOLA (PD) osserva che l'Accordo in esame prevede un'asimmetria tra le informazioni che l'Italia è tenuta a fornire agli Stati Uniti e le informazioni che, invece, gli Stati Uniti forniscono all'Italia. In particolare, sottolinea che l'Italia è tenuta a fornire anche i dati relativi al saldo del conto, che invece non è menzionato tra le tipologie di informazione che gli Stati Uniti non sono tenuti a comunicare. Ritiene opportuno segnalare questo aspetto alle Commissioni competenti in sede referente, anche al fine di comprendere le motivazioni da cui deriva l'asimmetria degli obblighi sopra evidenziata deriva.

  Settimo NIZZI (FI-PdL) ritiene che la questione evidenziata dal collega Coppola dimostri una scarsa fiducia degli Stati Uniti nei confronti dei cittadini italiani.

  Ivan CATALANO, presidente, precisa che gli obblighi di informazione non riguardano cittadini italiani, tranne il caso in cui siano residenti negli Stati Uniti o abbiano anche la cittadinanza degli Stati Uniti.

  Magda CULOTTA (PD), relatore, ritiene opportuna una breve sospensione della seduta per riformulare la propria proposta di parere in modo da tener conto dell'osservazione del collega Coppola.

  Ivan CATALANO, presidente, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 14.30.

  Magda CULOTTA (PD), relatore, presenta una nuova formulazione della proposta di parere che, in premessa, tiene conto anche del rilievo del collega Coppola (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

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  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giorgio BRANDOLIN (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare, in sede consultiva, il disegno di legge C. 2425 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo commerciale tra Unione europea e Stati membri, da una parte, e Perù e Colombia, dall'altra. L'Accordo potrà essere successivamente esteso agli altri due membri della Comunità andina, vale a dire Ecuador e Bolivia.
  Rileva che l'Accordo è stato sottoscritto a Bruxelles il 26 giugno 2012 e, in attesa della conclusione del processo di ratifica da parte di tutti gli Stati membri UE, è entrato in vigore in via transitoria il 1o marzo 2013 tra UE e Perù e il 1o agosto 2014 tra UE e Colombia. L'Accordo, che è composto da 337 articoli, istituisce un quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra i firmatari: sono inclusi nell'Accordo 9.745 prodotti (per il 97,2 per cento dei quali si prevede l'azzeramento completo dei dazi); tra i prodotti esclusi al momento rientrano il riso, il mais e le carni bianche e suine.
  L'Accordo potrà consentire il raggiungimento di importanti risultati relativamente all'apertura dei mercati delle Parti contraenti. In particolare l'Accordo consentirà: 1) la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori di prodotti industriali, ittici e agricoli verso Perù e Colombia; 2) l'eliminazione degli altri ostacoli al commercio di beni; 3) l'accesso al mercato degli appalti pubblici per servizi, con l'effetto di facilitare lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori, quali il settore manifatturiero, quello dei servizi, quello delle industrie estrattive e di produzione di energia; 4) la protezione in misura adeguata dei diritti di proprietà intellettuale; inclusa la protezione di oltre cento indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano; 5) una maggiore competitività e trasparenza per quanto riguarda le sovvenzioni, con l'obbligo di eliminare dalle normative nazionali e regionali delle Parti contraenti le pratiche anticompetitive, tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti; 6) la definizione di sistemi efficienti e semplificati di composizione delle controversie; 7) la promozione di modalità di sviluppo sostenibile, in particolare per quanto riguarda la tutela della sicurezza del lavoro e la salvaguardia dell'ambiente; 8) la facilitazione della cooperazione tecnica.
  Sotto un profilo economico generale si prevede, sulla base di studi indipendenti, che dall'attuazione dell'Accordo potranno derivare, per le imprese europee, nuove opportunità di commercio e di crescita e, per Colombia e Perù, un aumento del PIL stimato, rispettivamente, nell'1,3 per cento e nello 0,7 per cento, quando l'Accordo sarà applicato a pieno regime.
  Per quanto concerne gli aspetti di interesse della IX Commissione, richiama in primo luogo l'articolo 132, che definisce il perimetro dei servizi informatici al quale si applicano i princìpi di reciproca libertà di stabilimento e di prestazione transfrontaliera dei servizi previsti dall'Accordo. Rientrano in tale perimetro i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer, compresi il loro sviluppo e la loro implementazione; l'elaborazione e la memorizzazione dei dati; i servizi correlati quali i servizi di consulenza e di formazione del personale e dei clienti. L'articolo specifica che rientrano tra i servizi informatici oggetto dell'Accordo i servizi abilitanti, come ad esempio il web hosting o l’hosting di applicazioni, ma non i servizi essenziali o di contenuti forniti per via elettronica (ad esempio i servizi bancari on line).
  Segnala poi gli articoli da 133 a 138 in materia di servizi postali. In particolare, l'articolo 135 prevede l'impegno delle parti firmatarie a impedire pratiche anticoncorrenziali nel settore; l'articolo 136 precisa però che non è considerata pratica anticoncorrenziale la definizione degli obblighi di servizio universale, a condizione che tale definizione sia gestita in modo trasparente e non discriminatorio. L'articolo 137 consente poi a ciascuna delle parti di Pag. 87richiedere licenze individuali per far operare proprie imprese nel mercato dei servizi postali delle altre parti, limitatamente ai servizi che rientrano nell'ambito di applicazione del servizio universale.
  Gli articoli da 139 a 150 intervengono in materia di servizi di telecomunicazione. Anche in questo caso assume rilievo la definizione del perimetro di servizi al quale vengono applicati i princìpi di libertà di stabilimento e di prestazione transfrontaliera dei servizi. In particolare, nei servizi di telecomunicazione non è ricompresa la trasmissione radiotelevisiva (articolo 139) mentre vi sono ricomprese le infrastrutture di telecomunicazione essenziali, le interconnessioni (cioè i collegamenti con fornitori che forniscono reti o servizi pubblici di trasporto di telecomunicazioni), nonché tutti i servizi relativi alla trasmissione e alla ricezione di segnali elettromagnetici (articolo 140).
  Gli articoli 141 e 142 individuano una serie di obblighi per i fornitori principali al fine di evitare che questi pongano o mantengano in essere pratiche anticoncorrenziali, quali ad esempio la concessione di sovvenzioni incrociate anticoncorrenziali o, limitatamente alla parte UE, la compressione dei margini (articolo 141). Inoltre ai fornitori principali sono imposti obblighi di trasparenza e di non discriminazione in relazione all'interconnessione o all'accesso. Viene inoltre concessa alle parti il diritto di definire gli obblighi di servizio universale che non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali, a condizione che siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio.
  Gli articoli 160 e 161 intervengono in materia di servizi di trasporto marittimo internazionale stabilendo che le parti applichino il principio dell'accesso illimitato ai mercati marittimi internazionali e alle rotte commerciali marittime internazionali su basi non discriminatorie, accordando alle navi battenti bandiera dell'altra parte, o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi per quanto attiene all'accesso ai porti, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti, alle strutture doganali e all'assegnazione di ormeggi e di strutture logistiche per il carico e scarico. Si prevede inoltre che ciascuna delle parti si astenga dall'introdurre clausole di ripartizione dei carichi in futuri accordi bilaterali con Stati terzi riguardanti i servizi di trasporto marittimo e proceda all'abrogazione entro un termine di tempo ragionevole di clausole similari eventualmente contenute in intese pregresse. Sono inoltre consentiti lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, nel territorio di ciascuna parte, dei prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte, compresi i prestatori di servizi di agenzia marittima, applicando condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o ai prestatori di servizi di qualsiasi Paese terzo.
  D'interesse per la IX Commissione risultano infine gli articoli da 250 a 254 che intendono garantire il rispetto da parte dei prestatori intermediari (quali gli Internet provider) dei diritti di proprietà intellettuale e dei diritti connessi all'ambiente digitale. A tale proposito viene ribadito quanto già previsto dalla normativa dell'Unione europea (recepita in Italia con il decreto legislativo n. 70 del 2003). In particolare, con riferimento al semplice trasporto dei dati il prestatore del servizio non è responsabile a condizione che questi non dia origine alla trasmissione, non selezioni il destinatario delle informazioni e non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse (articolo 251). In caso di memorizzazione temporanea dei dati, il prestatore del servizio non è responsabile a condizione che questi non modifichi le informazioni, si conformi alle condizioni di accesso alle informazioni, si conformi alle norme di aggiornamento delle informazioni, non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato, o per disabilitare l'accesso, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni siano state rimosse dal luogo in cui si trovavano sulla rete (articolo 252). Nel caso più generale di servizio Pag. 88consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore di tale servizio non è responsabile delle informazioni a condizione che non sia effettivamente a conoscenza del fatto che l'attività è illecita e, non appena al corrente di tali fatti, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o disabilitare l'accesso (articolo 253).
  Nell'apprezzare il contenuto dell'Accordo, volto a promuovere l'incremento dell'interscambio commerciale tra Unione europea, da un lato, e Colombia e Perù dall'altro lato, preannuncia che intende presentare una proposta di parere favorevole.

  Paolo COPPOLA (PD) esprime perplessità sull'articolo 132 dell'Accordo, concernente i servizi informatici. Osserva, infatti, che, con l'evoluzione tecnologica e lo sviluppo della digitalizzazione, può accadere che un singolo fornitore di servizi, tramite la rete Internet, diventi monopolista a livello mondiale e, attraverso le proprie attività, ottenga profitti da un ampio numero di Paesi, che poi vengono veicolati, al fine di ridurre o annullare il carico fiscale, nel Paese a più bassa tassazione. Il fenomeno, approfonditamente studiato dall'OCSE, viene indicato comunemente con l'acronimo BEPS, che fa riferimento all'erosione della base imponibile e allo spostamento dei profitti nei Paesi a più bassa tassazione. Con riferimento all'Accordo in esame osserva che l'articolo 132, sopra richiamato, non prevede alcuna limitazione riguardo alla fornitura di servizi informatici, con il rischio che si determinino tra le parti dell'Accordo situazioni di concorrenza fiscale o comunque offrendo l'opportunità a gruppi societari che operano a livello internazionale di sfruttare i divari di tassazione.

  Giorgio BRANDOLIN (PD), relatore, riconosce la rilevanza del fenomeno evidenziato dal collega Coppola. Osserva peraltro che si tratta di una problematica di carattere generale, che si presenta in tutti i rapporti economici e commerciali internazionali, in connessione con le possibilità offerte dallo sviluppo di Internet. L'articolo 132 dell'Accordo oggetto di ratifica disciplina invece criteri e modalità con i quali può attuarsi un regime di libero scambio tra le parti contraenti per quanto attiene ai servizi informatici. Per questo, pur consapevole della rilevanza della questione evidenziata, ritiene che non possa essere individuata una specifica connessione tra tale questione e l'Accordo in esame.

  Paolo COPPOLA (PD) ribadisce l'invito a tener conto della problematica da lui richiamata nell'ambito della proposta di parere. Si tratta sicuramente di una problematica connessa allo sviluppo della digitalizzazione dell'economia e sussistente in generale negli scambi internazionali. Ritiene tuttavia che sarebbe opportuno che di tali profili si tenesse conto anche nella valutazione dell'Accordo in esame.

  Ivan CATALANO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ivan CATALANO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Audizione di rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni.
(Svolgimento e conclusione).

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  Ivan CATALANO, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Barbara APUZZO, Segretaria nazionale area produzione multimediale di SLC-CGIL, Walter D'AVACK, Operatore nazionale di FISTel-CISL, Ottavio Antonio BULLETTI, Funzionario di UILCOM-UIL, e Stefano CONTI, Segretario nazionale di UGL Telecomunicazioni, svolgono una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Interviene quindi il deputato Romina MURA (PD).

  Barbara APUZZO, Segretaria nazionale area produzione multimediale di SLC-CGIL, e Ottavio Antonio BULLETTI, Funzionario di UILCOM-UIL, rispondono ai quesiti posti, fornendo ulteriori precisazioni.

  Ivan CATALANO, presidente, ringrazia i rappresentanti di SLC-CGIL, FISTel-CISL, UILCOM-UIL e UGL Telecomunicazioni per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 12 novembre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 16 alle 16.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE REFERENTE

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.

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