CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 12 novembre 2014
333.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE REFERENTE

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 8.40.

Disposizioni in materia di misure cautelari personali, visita a persone affette da handicap in situazione di gravità e illeciti disciplinari.
C. 631-B, approvata dalla Camera e modificata dal Senato.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'11 novembre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che nella seduta di ieri si è concluso l'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 6.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarti 7.1, Chiarelli 7.2, fatto proprio dall'onorevole Daniele Farina, Molteni 11.1 e 11.2; approva gli identici emendamenti Daniele Farina Pag. 2212.1 e Chiarelli 12.2 (vedi allegato 1); respinge gli emendamenti Molteni 12.5, 12.4, 12.3, 12.8, 12.7, 12.6, 12.9, Farina 12.10.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 12.13, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  Vittorio FERRARESI (M5S) illustra il proprio emendamento 12.12, volta a sopprimere la parte in cui, nell'ambito del riesame, si prevede che l'ordinanza decaduta per decorrenza dei termini prescritti non possa essere rinnovata, salve eccezionali esigenze cautelari specificamente motivate. Ricorda che la questione fu sollevata nel corso delle audizioni da parte di magistrati, quali Giuseppe Pignatone, Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Roma, e Franco Roberti, Procuratore nazionale antimafia, nonché da docenti universitari, come i professori Enrico Marzaduri e Daniele Negri, che hanno tutti evidenziato i rischi che comporta una norma che limita eccessivamente la possibilità di adottare la custodia cautelare in carcere nonostante che ne ricorrano i presupposti. Si chiede la ragione per la quale il Presidente della Commissione, onorevole Donatella Ferranti, abbia prima presentato un emendamento identico a quello in esame e poi lo abbia ritirato.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che il testo del Senato abbia una sua coerenza e per questo motivo ha ritirato il suo emendamento 12.11, identico all'emendamento Ferraresi 12.12. Da un lato, infatti, il Senato rende più duttile la disposizione introdotta dalla Camera, in quanto fissa dei termini maggiori per il deposito della motivazione nei casi di maggiore complessità, e, dall'altro, prevede, salvo in casi eccezionali, che, scaduto inutilmente il termine, l'ordinanza non possa essere rinnovata. Tiene a precisare che comunque non vi è un divieto assoluto di rinnovazione dell'atto.

  Daniele FARINA (SEL) preannuncia il voto contrario sull'emendamento Ferraresi 12.12., che comunque non tiene conto dell'apprezzamento dell'unione Camere penali Italiani sulla disposizione introdotta dal Senato.

  Il viceministro Enrico COSTA invita al ritiro dell'emendamento Ferraresi 12.12, riservandosi un'ulteriore riflessione in vista dell'esame in Assemblea.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, pur ritenendo il testo del Senato accettabile, dichiara la propria disponibilità ad un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea, qualora l'emendamento Ferraresi 12.12 fosse ritirato.

  David ERMINI (PD) ritiene che comunque debba rimanere fermo il principio secondo il quale l'ordinanza non può essere sempre reiterabile.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il proprio emendamento 12.12, auspicando che si possa effettuare un serio approfondimento. Ritira altresì il suo emendamento 12.14, che interviene sulla medesima questione oggetto dell'emendamento 12.12.

  Donatella FERRANTI, presidente, ritiene che l'emendamento 12.12, qualora ripresentato in Assemblea, possa essere oggetto di attenta valutazione, in quanto potrebbe coniugare le diverse esigenze che emergono dal testo del Senato e dagli emendamenti presentati dal deputato Ferraresi anche alla luce di alcune prese di posizione in merito da parte di alcuni auditi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni, 12.16 e 12.17.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore dell'emendamento 12.15, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione respinge l'emendamento Molteni 12.18.

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  Daniele FARINA (SEL) illustra il proprio emendamento 13.5, volto a ripristinare il testo dell'articolo 13 approvato dalla Camera, e ne raccomanda l'approvazione.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Daniele Farina 12.5, Molteni 13.2, 13.1, 13.4 e 13.3.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che, in considerazione dell'assenza del presentatore degli emendamenti 13.6 e 14.2, si intende che questo vi abbia rinunciato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Ferraresi 14.1 e Daniele Farina 14.2.

  Vittorio FERRARESI (M5S) ritira il suo emendamento 14.4, che tocca la medesima tematica degli altri emendamenti da lui ritirati in questa seduta, auspicando un ulteriore approfondimento in vista dell'esame in Assemblea.

  Nicola MOLTENI (LNA) ritira il suo emendamento 14.5, associandosi all'auspicio del collega Ferraresi.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 15.1 e 15.2.

  Il viceministro Enrico COSTA, intervenendo sugli emendamenti soppressivi dell'articolo 16, nel ribadire il proprio parere favorevole, ricorda come al Senato tale disposizione fosse stata introdotta nel corso dell'esame in Assemblea. In quell'occasione il Governo si è rimesso all'Aula, ritenendo che la materia non fosse pertinente al provvedimento, in quanto interviene sulla normativa che riguarda gli illeciti disciplinari, e dovesse essere affrontata in altro testo. Precisa di ritenere opportuno che tale normativa sia riesaminata nel suo complesso e non tramite singoli interventi disorganici. Fa quindi presente che il governo sta predisponendo in testo su questa materia.

  Anna ROSSOMANDO (PD), relatore, condivide, sotto il profilo metodologico, i rilievi del rappresentante del Governo. Osserva, nel merito, come la condotta prevista dall'articolo 16 sia già sanzionata dall'articolo 2 del Decreto Legislativo 23 febbraio 2006, n. 109, ricordando come l'articolo 17 del testo in esame preveda un monitoraggio sull'applicazione della nuova disciplina delle misure cautelari personali. Nel merito, fa presente che il nuovo illecito disciplinare introdotto dal Senato è in realtà superfluo in quanto è già previsto un illecito disciplinare al quale è riconducibile quest'ultimo.

  Stefano DAMBRUOSO (SCpI) condivide le critiche formulate all'articolo 16, osservando, inoltre, come la sanzione disciplinare prevista da tale disposizione possa creare una disparità di trattamento tra magistrati tenuti al deposito di atti e magistrati che non sono tenuti a tale adempimento.

  Donatella FERRANTI, presidente, premette di considerare grave il comportamento del magistrato che non deposita gli atti entro i termini perentori previsti. Tuttavia, la sanzione disciplinare introdotta dal Senato appare una superfetazione, posto che l'articolo 2, comma 1, lettera l) del decreto legislativo n. 109 del 2006 prevede quale illecito disciplinare «l'emissione di provvedimenti privi di motivazione, ovvero la cui motivazione consiste nella sola affermazione della sussistenza dei presupposti di legge senza indicazione degli elementi di fatto dai quali tale sussistenza risulti, quando la motivazione è richiesta dalla legge».

  La Commissione approva gli identici emendamenti Ferranti 16.1, Ferraresi 16.2 e Ermini 16.3 (vedi allegato 1).

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che sono stati ritirati gli articoli aggiuntivi Sarti 17.01 e Ferraresi 17.02. Avverte altresì che il testo del provvedimento, come modificato dagli emendamenti approvati, sarà trasmesso alle Commissioni Pag. 24competenti per l'espressione del parere. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.20.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance finanziaria internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.
C. 2577 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e VI).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, illustra il disegno di legge in esame che è diretto a ratificare l'accordo tra l'Italia e gli USA per migliorare la tax compliance internazionale e per applicare la normativa FATCA, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, introducendo nell'ordinamento italiano alcune norme di attuazione interna.
  Le disposizioni contenute nell'accordo hanno l'obiettivo di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi, anche nell'ottica di garantire una disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.
  Si ricorda che il 18 marzo 2010 è entrata in vigore la normativa statunitense FATCA, volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari offshore.
  Tali disposizioni sono concretamente operative dal 1o luglio 2014.
  Le previsioni contenute nel FATCA richiedono a ciascun intermediario finanziario estero (Foreign Financial Institution – FFI) di sottoscrivere un apposito accordo (FFI Agreement) con l’Internal Revenue Service statunitense (IRS), nel quale l'intermediario si impegna ad effettuare una serie di segnalazioni.
  Per quanto riguarda le disposizioni di attuazione interna, la competenza della Commissione Giustizia si concentra sull'articolo 9, recante disposizioni sanzionatorie, e sugli articoli 4, 5 e 8, la cui violazione è sanzionata dell'articolo 9.
  L'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli 4, 5, 6, 7, 8 e 9, al fine di garantire l'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante dall'Accordo con gli USA e dagli altri accordi che saranno conclusi dall'Italia con altri Stati, nonché dalle intese tecniche derivanti. L'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo. Tra le istituzioni finanziarie soggette a tale obbligo la disposizione individua espressamente: le banche, le società di intermediazione mobiliare, la società Poste italiane Spa, le società di gestione del risparmio, le società finanziarie, le società fiduciarie, residenti nel territorio dello Stato, nonché ogni istituzione finanziaria residente in Italia. Sono escluse le stabili organizzazioni delle stesse istituzioni finanziarie situate all'estero.
  L'articolo 5 stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitensi ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del FATCA, ad alcuni pagamenti Pag. 25corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti. All'atto di apertura di un conto finanziario, le istituzioni finanziarie italiane devono acquisire, con riferimento all'intestatario, il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, ove previsto in tale Paese, e un'attestazione di residenza fiscale, nonché, per i 5 cittadini statunitensi ovunque residenti, il codice fiscale statunitense e un'attestazione di residenza fiscale statunitense. Per i soggetti diversi dalle persone fisiche, devono essere acquisite la denominazione sociale o la ragione sociale nonché la sede legale. Inoltre, per le persone fisiche, devono essere acquisite le generalità dell'intestatario e, limitatamente ai cittadini statunitensi, la documentazione attestante la cittadinanza. (comma 1).
  Il comma 2 prevede che, nel caso di un nuovo conto finanziario aperto da un'entità non finanziaria passiva, ovunque residente, le istituzioni finanziarie italiane sono tenute ad acquisire, in aggiunta agli elementi informativi relativi alle entità, anche il codice fiscale, l'attestazione di residenza e i dati identificativi delle persone fisiche non residenti che esercitano il controllo su tali entità. A tal fine valgono le disposizioni in materia di titolare effettivo come previsto dalla normativa antiriciclaggio.
  Il comma 3 prevede la decorrenza del 1o luglio 2014 degli obblighi di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, nonché di entità non finanziarie passive non statunitensi, ovunque residenti, controllate da una o più persone fisiche residenti negli Stati Uniti d'America o da cittadini statunitensi.
  Gli obblighi di acquisizione per l'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Stati diversi dall'Italia e dagli Stati Uniti d'America, nonché di entità non finanziarie passive, ovunque residenti decorrono invece dal 1o gennaio 2016. (comma 4).
  Il comma 5 stabilisce l'obbligo di acquisire il codice fiscale statunitense entro il 31 dicembre 2017, nel caso di conti finanziari preesistenti, di pertinenza di soggetti residenti negli USA ovvero di cittadini statunitensi ovunque residenti, le istituzioni finanziarie italiane.
  Secondo quanto previsto dal comma 6, per i conti finanziari di pertinenza di soggetti residenti in Paesi diversi dall'Italia e dagli USA, esistenti prima del 31 dicembre 2015, dovranno essere acquisiti – entro i termini stabiliti dai decreti ministeriali di attuazione degli accordi sullo scambio automatico di informazioni conclusi dall'Italia con altri Stati – il codice fiscale rilasciato dal Paese di residenza, nonché il luogo e la data di nascita per le persone fisiche, incluse quelle che esercitano il controllo sulle entità non finanziarie passive, ovunque residenti.
  Il comma 7 dispone che, a partire dall'anno d'imposta 2015, le istituzioni finanziarie italiane siano tenute a mantenere evidenza dell'ammontare aggregato annuo dei pagamenti corrisposti a ciascuna istituzione finanziaria non partecipante.
  Il comma 8 stabilisce che le istituzioni finanziarie adempiano gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali applicando le procedure indicate nell'Allegato I all'Accordo e negli accordi per lo scambio automatico di informazioni che saranno conclusi tra il nostro Paese e i Governi di altri Stati e disciplinate nei relativi decreti ministeriali di attuazione.
  Il comma 9 introduce l'obbligo di conservare i dati e le evidenze al fine di consentire un adeguato svolgimento dei controlli da parte dell'amministrazione finanziaria, per garantire la corretta applicazione dei pertinenti accordi. È previsto che le istituzioni finanziarie conservino la documentazione e le evidenze utilizzate al fine di espletare gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e di acquisizione dei dati fino al 31 dicembre dell'ottavo anno successivo a quello in cui è dovuta la prevista comunicazione all'Agenzia delle entrate, ovvero, nei casi di omessa comunicazione, fino al 31 dicembre del decimo anno successivo a quello in cui tale comunicazione è dovuta.Pag. 26
  L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, hanno l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense i dati necessari per applicare il suddetto prelievo.
  Le regole tecniche per l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.
  L'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio, che costituisce l'ambito di competenza della Commissione Giustizia.
  I commi 1 e 2 stabiliscono le sanzioni applicabili nei casi di violazione degli obblighi cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane ai fini delle comunicazioni da trasmettere all'Agenzia delle entrate. In particolare, è disposto che per la violazione degli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali e per la mancata acquisizione dei dati richiesti sia applicata la sanzione amministrativa (da 2.065 euro a 20.658 euro) prevista per la violazione degli obblighi degli operatori finanziari dall'articolo 10, comma 1-bis, del decreto legislativo n. 471 (Riforma delle sanzioni tributarie non penali in materia di imposte dirette, di imposta sul valore aggiunto e di riscossione dei tributi) e che tale sanzione si applichi anche nei casi di omessa, incompleta o inesatta comunicazione delle informazioni.
  Con il comma 3 è disposto che, nei casi di omessa o incompleta comunicazione da fornire ai fini del prelievo del 30 per cento sui pagamenti di fonte statunitense effettuati nei confronti di istituzioni finanziarie non partecipanti comporti un'omessa o carente effettuazione di tale prelievo, dovrà essere applicata all'istituzione finanziaria italiana una sanzione pari al 100 per cento del prelievo non effettuato. Tale sanzione non si applica alle istituzioni che agiscono in qualità di intermediari qualificati in ragione di accordi stipulati con le competenti autorità USA.
  Con l'articolo 10 viene precisato che le disposizioni in esame non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal decreto legislativo n. 231 del 2007.
  L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all'attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 12 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Propone pertanto di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.
(Parere alla I Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la relatrice, onorevole Morani, ha presentato una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 2).

  Teresa PICCIONE (PD) dichiara di condividere l'osservazione apposta alla proposta di parere della relatrice ricordando come il provvedimento sia largamente condiviso in I Commissione.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

  La seduta termina alle 14.20.

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ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 12 novembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI.

  La seduta comincia alle 14.20.

Schema di decreto ministeriale concernente regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista.
Atto n. 113.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto ministeriale in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente, avverte che la relatrice onorevole Amoddio ha presentato una proposta di parere favorevole con condizioni (vedi allegato 3).
  Avverte altresì che il gruppo di M5S ha presentato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 4).
  Nessun altro chiedendo di intervenire fa presente che le proposte di parere saranno poste in votazione nella seduta di domani. Rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.25.

ERRATA CORRIGE

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 novembre 2014, a pagina 18, seconda colonna, alla nona riga, il numero: «**5.3» è sostituito dal seguente «**5.4».

  Nel Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari dell'11 novembre 2014, a pagina 18, seconda colonna, alla quindicesima riga, il numero: «**5.3» è sostituito dal seguente «**5.2».

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