CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 6 novembre 2014
330.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 6 novembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.05.

Sull'ordine dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere prima all'esame del disegno di legge C. 2425, recante ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra e, quindi, all'esame del disegno di legge di stabilità e del disegno di legge di bilancio.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra.
C. 2425 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

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  Marco DI MAIO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2425, recante ratifica ed esecuzione Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
  Segnala innanzitutto come l'Accordo istituisca un importante quadro giuridico per la liberalizzazione degli scambi di merci, servizi e capitali tra Colombia e Perù da una parte, e i Paesi dell'Unione europea. In merito segnala come nel 2011 il commercio bilaterale di merci tra UE e Colombia e Perù sia stato di 21,1 miliardi di euro: l'UE ha esportato merci per 5 miliardi in Colombia e importato per 6,9 miliardi mentre ha esportato per 2,8 miliardi di euro verso il Perù e importato da tale Paese per 6,4 miliardi.
  In sintesi gli aspetti fondamentali dell'Accordo sono costituiti:
   dall'eliminazione delle tariffe, attraverso la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia, che dovrebbe portare, dopo 10 anni dall'entrata in vigore dell'Accordo stesso, un risparmio per gli esportatori di questi prodotti di 250 milioni di euro l'anno e, dopo 17 anni, di altri 22 milioni di risparmio annuo sulle esportazioni di prodotti agricoli, con un beneficio totale per gli esportatori europei, alla fine del periodo di transizione, di oltre 270 milioni di euro l'anno;
   dall'eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni, prevedendosi che le Parti cooperino per vigilare sul mercato e si impegnino ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e delle valutazioni di conformità;
   dall'accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi, in quanto l'Accordo facilita lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori (manifatturiero, industrie di servizi, industrie estrattive e di produzione di energia);
   da una migliore protezione del diritto di proprietà intellettuale industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano, che costituisce un elemento cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero;
   da una maggiore competitività e trasparenza delle sovvenzioni, che consentirà agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile, nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anticompetitive, tra cui i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti;
   dall'introduzione di un meccanismo di composizione delle controversie efficiente e semplificato, in linea con i principi dell'UE;
   dall'incentivazione di nuove opportunità per lo sviluppo, atteso che, secondo uno studio indipendente, l'applicazione dell'Accordo consentirebbe un aumento del PIL di Colombia e Perù rispettivamente dell'1,3 e dello 0,7 per cento sul lungo periodo;
   dal sostegno allo sviluppo sostenibile, in quanto le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le Parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro;
   da una migliore cooperazione tecnica, che consentirà di promuovere la competitività e il potenziale innovativo in Perù e in Colombia.

  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, fa presente che esso si compone di 337 articoli, suddivisi in 14 Titoli e ad Pag. 90esso sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante.
  Il Titolo I, il quale contiene le disposizioni iniziali, si articola in tre Capi. Il Capo 1, che definisce la natura dell'Accordo e ne circoscrive l'ambito di applicazione, come prima cosa dichiara che esso è informato al rispetto dei diritti democratici e dei diritti umani. In tale ambito l'articolo 2 impegna le Parti a cooperare nella lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa, ritenuta grave minaccia alla stabilità e alla sicurezza internazionali. Tale articolo rimane escluso dall'applicazione provvisoria dell'Accordo. Il Capo 2 contiene le disposizioni generali connesse con l'istituzione di una zona di libero scambio, in conformità con gli accordi del WTO in materia di commercio e tariffe, GATT e GATS, mentre il Capo 3 contiene le definizioni dei termini utilizzati nell'Accordo.
  Il Titolo II (composto degli articoli da 12 a 16) reca le disposizioni istituzionali; in particolare viene istituito il comitato per il commercio, con relativi sottocomitati, e se ne disciplinano ruolo e funzionamento, nonché la figura del coordinatore dell'Accordo, designato in ciascuna delle Parti.
  Il Titolo III disciplina gli scambi di merci. In tale contesto il Capo 1 dispone in merito all'accesso al mercato delle merci, chiarendo che l'obiettivo da raggiungere è la progressiva liberalizzazione degli scambi delle merci fra le Parti, nel corso di un periodo transitorio che ha inizio con l'entrata in vigore dell'Accordo.
  In particolare, per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze, segnala l'articolo 22, il quale sopprime i dazi doganali sulle merci originarie di un'altra Parte, facendo al proposito rinvio all'Allegato I contenente le Tabelle di soppressione dei dazi. A tale riguardo viene escluso che le Parti possano aumentare il dazio doganale fissato come aliquota di base nel predetto Allegato 1 o imporre nuovi dazi doganali.
  Segnala come, ai sensi dell'articolo 25, le Parti si impegnino inoltre a non mettere in atto misure di protezione indiretta delle merci di produzione interna né tassazioni delle importazioni o delle esportazioni. In tale contesto gli articoli da 28 a 33 riguardano le misure adottate o mantenute in vigore dalle Parti in materia di scambi di prodotti agricoli. L'articolo 29 prevede inoltre che l'importo di qualsiasi dazio doganale ad importazione o qualsiasi altro dazio doganale applicato ai prodotti agricoli non possa comunque superare la minore tra l'aliquota applicabile alla nazione più favorita e l'aliquota tariffaria di base stabilita nell'Allegato 1.
  Il Capo 2 disciplina il campo della difesa commerciale (misure antidumping, misure di salvaguardia multilaterali, clausola di salvaguardia bilaterale).
  Ancora con riferimento agli aspetti di competenza della Commissione Finanze, segnala il Capo 3 (che si compone degli articoli da 58 a 70), il quale impegna le Parti alla cooperazione in ambito doganale e ne disciplina, in particolare all'articolo 66, le modalità. Al riguardo l'articolo 59 prevede che ciascuna delle Parti stabilisca procedure efficienti, trasparenti e semplificate per ridurre e semplificare i costi doganali, basando le proprie normative e procedure sugli strumenti internazionali applicabili in materia doganale e commerciale, sulla facilitazione degli scambi, sull'imposizione di obblighi ragionevoli e non discriminatori, sull'adozione di un documento amministrativo unico, sull'applicazione di tecniche doganali moderne, nonché sulla riduzione, semplificazione e standardizzazione dei dati e della documentazione richiesti dalle Dogane. La reciproca assistenza in questo campo, disposta dall'articolo 67, è dettagliata nell'Allegato V all'Accordo. In tale ambito, è prevista altresì l'istituzione di un sottocomitato per le dogane che controlli l'attuazione del Capo 3, costituendo una sede di consultazione e discussione, anche al fine di giungere a soluzioni soddisfacenti in caso di divergenze tra le Parti.
  Illustra quindi il Capo 4 (composto degli articoli da 71 a 84), volto a individuare e rimuovere gli ostacoli tecnici agli scambi di merci, tra i quali i regolamenti tecnici, norme e procedure di valutazione, Pag. 91attraverso una migliore attuazione dell'Accordo del WTO denominato TBT (Technical Barriers to trade) e il Capo 5, relativo alle misure sanitarie e fitosanitarie, il quale si propone di proteggere la vita e la salute dell'uomo, degli animali e delle piante nel territorio delle Parti agevolando il commercio nell'ambito delle misure sanitarie e fitosanitarie che possano in qualche modo incidere sugli scambi tra le Parti.
  Il Capo 6 (composto dall'articolo 105) prevede che le Parti operino al fine di ottenere le condizioni favorevoli alla libera circolazione delle merci, precisando, tra l'altro, che i paesi andini firmatari si accorderanno reciprocamente un trattamento non meno favorevole di quello accordato alla Parte UE e che i prodotti originari di uno dei paesi andini firmatari godranno della libera circolazione delle merci all'interno dell'UE a norma di quanto dispone il Trattato sul funzionamento dell'UE in materia di libera circolazione delle merci.
  Il Capo 7 (composto dall'articolo 106) stabilisce che nessuna misura dell'Accordo può essere interpretata come un divieto per le Parti di adottare o applicare misure per tutelare la sicurezza pubblica, la vita o la salute dell'uomo, degli animali e delle piante, la conservazione delle risorse naturali.
  In tale ambito segnala, per quanto concerne i profili di competenza della Commissione Finanze, la lettera d) del paragrafo 1, ai sensi della quale possono essere applicate misure doganali nonché misure volte al mantenimento in vigore dei monopoli.
  Il Titolo IV (composto degli articoli da 107 a 167) disciplina gli scambi di servizi, lo stabilimento e il commercio elettronico.
  Il Capo 1 contiene le disposizioni generali, mentre il Capo 2, in materia di stabilimento, oltre alle definizioni e all'ambito di applicazione, disciplina l'accesso al mercato, stabilendo che ciascuna delle Parti accorda agli stabilimenti e agli investitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici contenuti nell'Allegato VII, recante l'elenco dettagliato degli impegni relativi allo stabilimento. Il Capo 3 riguarda la prestazione transfrontaliera di servizi, mentre il Capo 4 concerne la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali. In quest'ultimo ambito richiama, per quel che concerne i profili di competenza della Commissione Finanze, le lettere c) dei paragrafi 2 e 3, le quali indicano, tra i settori nei quali è consentita la prestazione di servizi nei rispettivi territori delle Parti, i servizi di consulenza fiscale. Il Capo 5 contiene il dettagliato quadro di regolamentazione degli scambi di servizi.
  In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la Sezione 5, relativa alla prestazione dei servizi finanziari (che si compone degli articoli da 151 a 159). Al riguardo, l'articolo 153 prevede che ciascuna delle Parti conceda ai prestatori di servizi finanziari di un'altra Parte stabiliti nel proprio territorio l'accesso ai sistemi di pagamento e compensazione, nonché agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali, nonché stabilendo la parità di trattamento per tali soggetti. L'articolo 153 consente comunque alle Parti di adottare o mantenere misure prudenziali volte alla tutela degli investitori e dei risparmiatori, nonché alla salvaguardia dell'integrità e stabilità del sistema finanziario. L'articolo 155 stabilisce, al paragrafo 4, che ciascuna delle Parti deve applicare sul proprio territorio le norme internazionali di regolamentazione e vigilanza nel settore dei servizi finanziari, nonché di lotta contro il riciclaggio e il finanziamento del terrorismo. L'articolo 156 stabilisce che ciascuna Parte autorizzi i prestatori di servizi finanziari di un'altra parte a prestare qualsiasi nuovo servizio finanziario simile a quelli che i prestatori di servizi finanziari interni sono autorizzati a fornire. L'articolo 159 esclude dall'applicazione dell'Accordo attività o misure adottate da una Banca centrale o da un'autorità responsabile in materia monetaria o creditizia.
  Il Capo 6 regolamenta la promozione del commercio elettronico, mentre il Capo Pag. 927 esclude che le disposizioni facenti parte del Titolo IV e del Titolo V possano essere interpretate come un divieto per le Parti di adottare o applicare le misure necessarie per consentire la tutela di esigenze specificamente individuate. In tale ambito segnala come l'articolo 167 escluda, tra l'altro, che le disposizioni del Titolo V dell'Accordo possano essere interpretate come un divieto per le parti di adottare o applicare misure per tutelare la pubblica sicurezza, l'ordine pubblico, nonché la vita o la salute dell'uomo.
  Sempre con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, richiama il Titolo V (composto degli articoli da 168 a 171), il quale disciplina i pagamenti correnti e i movimenti di capitale tra le Parti. In tale contesto l'articolo 168 prevede che le Parti autorizzino tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile, mentre l'articolo 169 garantisce la libera circolazione dei capitali relativamente agli investimenti diretti effettuati in persone giuridiche e alle altre operazioni effettuate nel quadro del Titolo IV dell'Accordo, nonché la liquidazione e il rimpatrio di tali investimenti e degli utili derivanti. L'articolo 170 consente alla Colombia e al Perù di adottare, in circostanze generali, misure di salvaguardia relativamente ai movimenti di capitale, per un periodo non superiore a un anno.
  Il Titolo VI (composto degli articoli da 172 a 194) disciplina gli appalti pubblici. In tale ambito le Parti si impegnano, tra l'altro, a garantire a beni, servizi e fornitori dell'altra Parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato a beni, servizi e fornitori interni.
  Passa quindi a illustrare il Titolo VII (composto degli articoli da 195 a 257), il quale disciplina la proprietà intellettuale. Il Capo 1 contenente le disposizioni generali, chiarisce gli obiettivi del Titolo, tra i quali quello di conseguire un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale che contribuisca al trasferimento e alla diffusione della tecnologia. Il Capo 2 prevede la protezione della biodinamica e delle conoscenze tradizionali. Il Capo 3 contiene un'ampia e dettagliata serie di norme riguardanti i diritti di proprietà intellettuale, che vanno dalla tutela dei marchi, alle indicazioni geografiche, al diritto d'autore, ai brevetti, mentre il Capo 4 si occupa del rispetto di tali diritti. In tema di tutela dei marchi, l'articolo 202, paragrafo 1, stabilisce che l'UE e la Colombia aderiscono al Protocollo di Madrid del 1989, relativo alla registrazione internazionale dei marchi, entro dieci anni dalla firma dell'Accordo, mentre il Perù si adopera per l'adesione a tale Protocollo. Il Capo 5, in merito al trasferimento di tecnologie, stabilisce che le Parti si scambino esperienze e informazioni aventi incidenza su tale ambito e che facilitino reciprocamente la ricerca e lo sviluppo tecnologico, mentre il Capo 6 promuove la cooperazione per favorire gli adempimenti e gli impegni assunti in materia di proprietà intellettuale e fornisce un elenco, a titolo esemplificativo, di attività volte a tale fine.
  Il Titolo VIII (composto degli articoli da 258 a 266) riconosce l'importanza della libera concorrenza e del diritto di concorrenza, nonché la cooperazione e l'assistenza tecnica reciproca per promuovere l'attuazione delle politiche in materia. In tale ambito segnala l'articolo 263, ai sensi del quale nessuna disposizione dell'Accordo impedisce che una Parte crei o mantenga monopoli pubblici o privati, nonché imprese di Stato, conformemente alla sua legislazione.
  Il Titolo IX (composto degli articoli da 267 a 286) contiene disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile. In tale ambito le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future nell'ambito degli impegni assunti a livello internazionale (Dichiarazione di Rio, Obiettivi di Sviluppo del Millennio), nonché a cooperare per affrontare le sfide globali, per tutelare la biodiversità, le risorse forestali, i prodotti ittici. In particolare l'articolo 269 impegna le Parti ad applicare nel proprio territorio le norme fondamentali sul lavoro riconosciute a livello internazionale, definite dalle convenzioni Pag. 93dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro e, in particolare, quelle relative al lavoro minorile. Le Parti si impegnano anche a eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti.
  Il Titolo X (composto degli articoli da 287 a 294) prevede la cooperazione nelle sedi bilaterali e multilaterali per migliorare la trasparenza nelle questioni attinenti al commercio. In tale ambito sono anche delineate le modalità per lo scambio di informazioni e per la cooperazione in materia di procedimenti amministrativi.
  Illustra il Titolo XI (composto degli articoli da 295 a 297) che prevede eccezioni in materia di sicurezza, nonché le misure applicabili in materia fiscale e la possibilità di applicare temporaneamente misure restrittive agli scambi di merci e servizi se si verificano gravi difficoltà di bilancio.
  In tale contesto segnala, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, l'articolo 296, il quale specifica, al paragrafo 1, che l'Accordo si applica alle misure fiscali solo nella misura necessaria per dare effetto alle disposizioni dell'Accordo stesso. Il paragrafo 2 stabilisce che rimangono impregiudicati i diritti e gli obblighi delle Parti derivanti da qualunque convenzione fiscale tra Stati membri dell'UE e i paesi andini firmatari, con prevalenza, nel caso di conflitto, delle convenzioni fiscali. Inoltre il paragrafo 3 consente a ciascuna Parte di adottare o applicare misure per garantire l'imposizione e la riscossione equa ed efficace delle imposte dirette, ad operare distinzioni, nell'applicazione della legislazione fiscale, tra contribuenti che non si trovino nella stessa situazione, nonché a prevenire l'elusione o l'evasione fiscale. Il paragrafo 4 precisa che i termini o concetti di natura fiscale previsti nell'Accordo si intendono secondo le definizioni e concetti della legislazione interna.
  Il Titolo XII (composto degli articoli da 298 a 323) contiene disposizioni in materia di risoluzione delle controversie. Il Capo 1 descrive innanzitutto gli obiettivi del Titolo XII, che sono quelli di prevenire e risolvere le controversie tra le Parti concernenti l'applicazione e l'interpretazione dell'Accordo, innanzitutto per via amichevole. Il Capo 2 disciplina le consultazioni tra le Parti, volte a pervenire ad una soluzione concordata della controversia. Il Capo 3 descrive le procedure di risoluzione delle controversie attraverso il procedimento arbitrale, disciplinando la costituzione del collegio arbitrale, il procedimento, il lodo arbitrale e le misure da adottare in seguito alla sua notifica per darne esecuzione. Il Capo 4 contiene disposizioni generali, le quali riguardano, tra l'altro, la soluzione concordata tra le Parti, il regolamento di procedura, il codice di condotta e la possibilità per il collegio arbitrale di acquisire il parere di esperti.
  Con riferimento al Titolo XIII (relativo all'assistenza tecnica e allo sviluppo di capacità commerciali – composto degli articoli da 324 a 326) rileva come esso abbia lo scopo di rafforzare la cooperazione intesa a contribuire alla piena attuazione dell'accordo promuovendo le capacità commerciali e di investimento.
  Il Titolo XIV (composto degli articoli da 327 a 337) contiene le disposizioni finali. Vengono disciplinati l'adesione di nuovi membri, l'entrata in vigore, la durata (che è illimitata, salvo il diritto di recesso mediante notifica scritta a tutte le parti e al depositario, che è il segretario generale del Consiglio dell'UE) e le procedure per emendare l'accordo. Viene inoltre stabilito che le disposizioni dell'accordo OMC incorporate nell'Accordo, sono incorporate con qualsiasi modifica entrata in vigore al momento della loro applicazione.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge di ratifica, l'articolo 1 reca l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo, mentre l'articolo 2 contiene il relativo ordine di esecuzione.
  L'articolo 3 reca la clausola di copertura finanziaria degli oneri determinati dal provvedimento, quantificati in 25.840 euro annui a decorrere dal 2014. Secondo le indicazioni della Relazione tecnica allegata al disegno di legge, tali oneri sono riconducibili al solo ambito dell'assistenza reciproca in materia doganale, oggetto dell'Allegato Pag. 94V, il quale prevede, all'articolo 3, paragrafo 3, l'invio di due dirigenti dell'Agenzia delle dogane per sei giorni, ad anni alterni, nei due Paesi (Colombia e Perù), per un onere totale di 9.120 euro per ciascuna missione. Lo stesso onere è quantificato per l'attuazione dell'articolo 7, paragrafo 4, del medesimo Allegato V, in materia di missioni finalizzate ad assistere alle indagini della controparte. Inoltre, per l'attuazione dell'articolo 11 dell'Allegato V, in materia di comparizione di esperti o testimoni in procedimenti giudiziari o amministrativi riguardanti l'assistenza doganale, la Relazione tecnica prevede un onere di 7.600 euro per la missione di due funzionari della Parte contraente convocati in Italia in qualità di esperti e testimoni in Italia per tre giorni ogni due anni.
  Fa presente quindi che, ai predetti oneri, si fa fronte a valere sul fondo speciale di parte corrente iscritto nel bilancio triennale 2014-2016, utilizzando parzialmente l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. La disposizione reca inoltre una clausola di salvaguardia, in base alla quale il Ministro dell'economia e delle finanze monitorerà gli oneri della legge, provvedendo, nel caso di scostamenti, a coprire gli oneri relativi alle spese di missione mediante riduzione delle dotazioni di parte corrente rimodulabili destinate alle spese di missione nel Programma «Regolazione, giurisdizione e coordinamento del sistema della fiscalità», riferendone tempestivamente alle Camere.
  L'articolo 4 disciplina l'entrata in vigore del provvedimento.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015).
C. 2679-bis Governo.

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2015 e bilancio pluriennale per il triennio 2015-2017.
C. 2680 Governo.

Tabella n. 1: Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017.
Tabella n. 2: Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 (limitatamente alle parti di competenza).
(Relazioni alla V Commissione).
(Seguito dell'esame congiunto e conclusione – Relazioni favorevoli con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame congiunto dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 5 novembre scorso.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatore, formula una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 1 (vedi allegato 1) concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015, e una proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 2 (vedi allegato 3) concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017 e le connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il deputato Paglia ha presentato una proposta alternativa di relazione (vedi allegato 4), la quale sarebbe posta in votazione solo qualora fossero respinte le proposte di relazione formulate dal relatore.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatore, illustra le proprie proposte di relazione, le quali evidenziano, nelle premesse, gli aspetti dei provvedimenti in esame più rilevanti per i profili di competenza della Commissione Finanze. Inoltre, la proposta di relazione riferita alla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità reca alcune osservazioni, volte a sollecitare la Commissione Bilancio a integrare, sotto Pag. 95alcuni aspetti che il gruppo PD considera prioritari, il contenuto del disegno di legge di stabilità.
  In primo luogo la lettera a) delle osservazioni chiede di procedere a un definitivo riassetto della disciplina dei tributi locali, con particolare riferimento alla tassazione immobiliare, al fine di semplificare l'articolato quadro normativo vigente in merito, riducendo gli adempimenti per i contribuenti e assicurando ai comuni un quadro di risorse stabile e certo, tale da consentire un'adeguata pianificazione delle loro scelte in materia finanziaria e tributaria.
  Inoltre, con riferimento ai commi da 1 a 5 dell'articolo 44 del disegno di legge di stabilità, i quali prevedono l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR, la lettera b) segnala l'opportunità di eliminare o ridurre l'inasprimento del prelievo su tale settore, evidenziando gli effetti che questa scelta potrebbe avere sui complessivi assetti del comparto pensionistico, soprattutto in vista dello sviluppo dei sistemi previdenziali complementari.
  In merito all'articolo 9, concernente l'istituzione di un nuovo regime fiscale agevolato per gli autonomi, la lettera c) evidenzia l'opportunità di incrementare le soglie dei ricavi o compensi previste nell'allegato 4 al disegno di legge di stabilità, differenziate a seconda del codice ATECO che ricomprende l'attività d'impresa o professione esercitata, così da ampliare i soggetti beneficiari del regime fiscale di favore.
  Con riferimento alle nuove e più avanzate forme di comunicazione tra il contribuente e l'amministrazione fiscale e delle misure per favorire l'adempimento spontaneo introdotte dai commi da 11 a 18 dell'articolo 44, la lettera d) segnala l'opportunità di intervenire anche sul meccanismo di rateazione delle somme gestita dall'Agenzia delle Entrate.
  La lettera e) sottolinea altresì l'esigenza di rafforzare ulteriormente il meccanismo di reverse charge in ambito IVA ampliato dall'articolo 44, commi da 7 a 10, nel quadro dei settori già autorizzati in ambito IVA.
  Ulteriormente, la lettera f) rileva l'esigenza di equiparare l'aliquota IVA gravante sugli e-book a quella dei libri cartacei, uniformando il trattamento tributario di tutti i prodotti del settore librario realizzati non solo su supporto cartaceo, ma su qualsiasi supporto fisico o mezzo di comunicazione elettronica;
  La lettera g) suggerisce quindi di incrementare la soglia di esenzione dei buoni pasto di cui all'articolo 51, comma 2 lettera c), del TUIR, al fine di aumentare il reddito disponibile dei lavoratori e rilanciare i consumi interni.

  Daniele PESCO (M5S) rileva l'opportunità di porre la Commissione nella condizione di approfondire adeguatamente il contenuto delle proposte di relazione formulate dal relatore, le quali sono state trasmesse ai componenti della Commissione stessa solo poche decine di minuti prima dell'inizio della seduta. Chiede pertanto di disporre di tempi più ampi per l'esame dei provvedimenti.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), nel condividere la richiesta avanzata dal deputato Pesco, considera necessario comprendere l'effettiva disponibilità della maggioranza a dialogare con i gruppi di opposizione, in particolare con il gruppo M5S.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento ai rilievi espressi dai deputati Pesco e Villarosa, ribadisce come le decisioni di merito sui contenuti specifici dei disegni di legge in esame dovranno necessariamente essere assunte nell'ambito dell'esame presso la Commissione Bilancio, presso la quale saranno votati gli emendamenti presentati. Nella sede odierna la Commissione Finanze è invece chiamata ad esprimere la sua valutazione complessiva sui predetti provvedimenti ed in tale contesto i gruppi di opposizione hanno la possibilità di evidenziare la propria posizione rispetto al contenuto dei provvedimenti, anche attraverso la presentazione di proposte di relazione alternative a quelle del relatore. Pag. 96
  Sotto il profilo dell'organizzazione dei lavori, ricorda che la conclusione dell'esame in sede consultiva dei disegni di legge è prevista per la seduta odierna, come chiarito in seno all'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione, ferma restando la possibilità, ove i gruppi lo ritengano, di prevedere un'ulteriore seduta di esame nella giornata di domani. Segnala, inoltre, come non si preveda ordinariamente la fissazione di un termine per la presentazione delle proposte di relazione da parte del relatore, evidenziando peraltro come le predette proposte siano state inviate via e-mail a tutti i componenti della Commissione prima della seduta.

  Giovanni PAGLIA (SEL) dichiara innanzitutto di non condividere le considerazioni svolte nelle premesse delle proposte di relazione formulate dal relatore, le quali danno un giudizio politico complessivamente positivo sulle misure contenute nella manovra finanziaria predisposta dal Governo.
  Con riferimento alle osservazioni contenute nella proposta di relazione riferita alla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, pur considerandole in parte condivisibili, esprime talune critiche.
  In particolare, in merito all'osservazione di cui alla lettera a), con la quale si chiede alla Commissione Bilancio di valutare l'opportunità di procedere a un definitivo riassetto della disciplina dei tributi locali, con particolare riferimento alla tassazione immobiliare, in modo tale da semplificare l'articolato quadro normativo in materia, considera sia inaccettabile, anche sul piano delle competenze che istituzionalmente spettano a ciascuna Commissione, che la Commissione Finanze, senza formulare alcuna indicazione di dettaglio di merito, si limiti a demandare a un altro organo parlamentare il riordino di una materia che incide in maniera così rilevante sulle proprie competenze.
  Con riferimento all'osservazione recata alla lettera b), con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di eliminare, o ridurre, l'innalzamento dell'aliquota di tassazione dall'11 al 20 per cento per i fondi pensione e dall'11 al 17 per cento per la rivalutazione del TFR, ritiene che essa andrebbe rafforzata, non essendo sufficiente formulare un semplice invito a una riflessione su un tema tanto importante per i cittadini.
  In tale ambito evidenzia infatti come, a fronte di un indebolimento complessivo del sistema previdenziale obbligatorio, tali misure di inasprimento del prelievo minerebbero pesantemente il settore della previdenza complementare, la quale rappresenta il secondo pilastro di tale sistema.
  Illustra quindi la propria proposta di relazione alternativa a quella del relatore.

  Marco CAUSI (PD) ricorda in primo luogo che la manovra finanziaria triennale, la quale si articola nel disegno di legge di bilancio e nel disegno di legge di stabilità, è esaminata in sede referente, ai sensi delle previsioni regolamentari in materia, dalla Commissione Bilancio. In tale contesto, pur esprimendo il proprio rammarico per il fatto che molte delle materie oggetto del disegno di legge di stabilità rientrano nella competenza, dal punto di vista del merito, della Commissione Finanze, ritiene che occorra fare i conti con tale ineludibile dato procedurale, procedendo nell'esame dei provvedimenti secondo criteri razionali che evitino duplicazioni e diseconomie.
  In tale contesto preannuncia l'impegno della proprio gruppo a partecipare in modo attivo all'esame in sede referente presso la V Commissione, attraverso la presentazione di emendamenti che abbiano ad oggetto tali ambiti di pertinenza della VI Commissione.
  Nel rammentare che la Commissione dovrà concludere l'esame in sede consultiva dei disegni di legge nella seduta odierna, posto che la Commissione Bilancio ne concluderà l'esame preliminare nella giornata di domani, ritiene necessario votare nella seduta odierna le proposte di relazione presentate dal relatore. Invita quindi i gruppi di opposizione a formulare, Pag. 97se lo ritengono, eventuali proposte di relazione alternative, o altrimenti a contribuire all'esame della manovra attraverso la presentazione di proposte emendative presso la V Commissione.

  Mario SBERNA (PI), con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, il quale rende strutturale il credito d'imposta IRPEF introdotto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 in favore dei lavoratori dipendenti e dei percettori di taluni redditi assimilati (cosiddetto «bonus 80 euro»), originariamente introdotto per il solo anno 2014, lamenta come tale previsione non tenga in alcun modo conto delle necessità delle famiglie numerose. Evidenzia quindi come tale aspetto della normativa relativa al bonus sia stato criticato anche dal Presidente della Commissione Bilancio, Francesco Boccia, il quale ha segnalato l'iniquità dei criteri adottati per individuare la platea dei beneficiari, che non tengono in alcun conto il numero dei figli a carico, determinando in tal modo la conseguenza, paradossale, di escludere da tale beneficio proprio le famiglie che avrebbero più bisogno di altre di sostegno a causa del più elevato numero di figli.
  Nel sottolineare come tale impostazione distorta renda evidente le ragioni della scarsa natalità nel Paese, rileva come anche le norme del predetto articolo 4 non abbiano corretto tale aspetto problematico dello strumento, a dimostrazione della scarsa capacità della politica nell'interpretare e dare risposta alle reali esigenze delle famiglie.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come i gruppi di opposizione debbano poter avanzare proposte di modifica alle proposte di relazione formulate dal relatore: sottolinea quindi come, qualora si intendesse concludere l'esame dei provvedimenti nella seduta odierna, le opposizioni non sarebbero poste nelle condizioni di svolgere adeguatamente il loro ruolo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento ai rilievi del deputato Villarosa, ricorda che i provvedimenti in esame sono stati posti all'ordine del giorno fin dalla seduta di martedì, e che pertanto i componenti della Commissione hanno avuto modo di svolgere i propri interventi sugli stessi nella medesima seduta di martedì ed in quella di ieri. Invita pertanto i deputati del gruppo M5S a formulare le loro osservazioni e proposte, interloquendo con il relatore, con la maggioranza e con tutti gli altri componenti della Commissione.

  Carla RUOCCO (M5S) critica il complessivo andamento dei lavori della Commissione, rilevando come, data l'esiguità dei tempi concessi alla discussione sulle proposte di relazione formulate dal relatore, non sia stato consentito alle forze di opposizione di svolgere un ruolo propositivo, collaborando alla stesura delle relazioni, che, auspicabilmente, avrebbero dovuto raccogliere le indicazioni di tutti i gruppi.
  Stigmatizza quindi tale metodo di lavoro, soprattutto in considerazione della rilevanza dei provvedimenti in esame, i quali condizioneranno concretamente la vita dei cittadini nei prossimi anni.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ribadisce come i documenti di bilancio siano stati posti all'ordine del giorno della Commissione per tre sedute: ritiene pertanto che tutti i gruppi abbiano avuto modo di sviluppare le proprie argomentazioni e di avanzare le proprie proposte.

  Daniele PESCO (M5S) sottolinea innanzitutto come la presentazione delle proposte di relazione del relatore solo a ridosso dell'inizio della seduta abbia comportato, per i gruppi di opposizione, l'impossibilità di valutarle compiutamente, anche al fine di proporre eventuali proposte di modifica.
  Passando quindi ai profili di merito dei provvedimenti in esame critica, in primo luogo, l'articolo 22 del disegno di legge di stabilità, il quale contiene modifiche alla normativa sulla dismissione degli immobili pubblici, prevedendo la possibilità di venderli Pag. 98non solo a trattativa privata, ma anche tramite una procedura ristretta alla quale saranno invitati a partecipare soltanto alcuni soggetti, in possesso di determinati requisiti. Nel ribadire la posizione del gruppo del MoVimento 5 Stelle, fortemente contrario alla politica, messa in atto dal Governo, di svendita del patrimonio immobiliare pubblico, anziché di una sua valorizzazione, evidenzia come la disposizione introduca l'ulteriore anomalia di condizionare la vendita degli immobili al possesso di precisi requisiti e caratteristiche, che dovranno essere stabiliti con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, riducendo pertanto la platea dei potenziali acquirenti a pochi soggetti sostanzialmente predeterminati.
  Con riferimento all'articolo 4 del disegno di legge di stabilità, il quale stabilizza il cosiddetto bonus degli 80 euro, stigmatizza la scelta del Governo di limitare la platea dei beneficiari non includendo i soggetti cosiddetti incapienti. Rileva, infatti, come l'applicazione di tale misura a favore dei soggetti che percepiscono fino a 24.000 euro, non abbia portato, nei mesi scorsi, all'aumento della domanda interna auspicato dal Governo, bensì solo ad un incremento della quota di reddito destinata al risparmio, a tutto vantaggio degli istituti bancari. Nell'evidenziare come, ancora una volta, il Governo abbia scelto di non adottare interventi a sostegno delle fasce di popolazione più deboli, rileva inoltre come il costo di tale misura agevolativa sarebbe di per sé sufficiente per l'istituzione del «reddito di cittadinanza», che costituirebbe invece una svolta decisiva per rispondere alle reali esigenze delle fasce più deboli della popolazione.
  Passando a esaminare le ulteriori disposizioni del provvedimento, sottolinea la posizione fortemente contraria del gruppo M5S sull'articolo 5, il quale, modificando la vigente disciplina dell'IRAP, ripristina le originarie misure delle aliquote IRAP, da ultimo ridotte dall'articolo 2, del decreto-legge n. 66 del 2014.
  Valuta inoltre negativamente l'articolo 44, che prevede l'erogazione delle quote di TFR maturando in busta paga, utilizzando tale forma di risparmio previdenziale come una sorta di bancomat, evidenziando come esso innalzi al tempo stesso l'aliquota di tassazione sullo stesso TFR e sui fondi pensione.
  Stigmatizza altresì il comma 27 del medesimo articolo 44, il quale eleva dal 4 all'8 per cento la ritenuta operata da banche e Poste sugli accrediti di bonifici disposti per beneficiare delle detrazioni fiscali connesse agli interventi di ristrutturazione e di risparmio energetico degli edifici, rilevando come tale misura potrà pregiudicare l'efficacia di tale meccanismo di detrazione, peggiorando notevolmente la situazione degli operatori del settore.
  Esprime inoltre critiche sugli articoli 38 e 17 i quali prevedono, rispettivamente, ulteriori, ingenti stanziamenti a favore dell'Expo e di Roma Capitale, nonché a sostegno delle scuole paritarie.
  Accoglie invece con favore le misure relative ai cosiddetti meccanismi del reverse charge e dello split payment previsti dall'articolo 44, che consentiranno di rafforzare gli strumenti di contrasto all'evasione fiscale in ambito IVA, garantendo in tal modo un maggior gettito fiscale, nonché sull'articolo 7, il quale modifica la disciplina sulla riforma del credito d'imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo.
  Segnala quindi come la clausola di salvaguardia relativa all'incremento, a partire dal 2016, delle aliquote dell'IVA e delle accise, recata dall'articolo 45, comma 3, rischi di comportare un aggravio di imposizione molto rilevante, che non può essere giustificata solo richiamandosi alle esigenze di rispetto dei vincoli di bilancio stabiliti a livello europeo.
  Nel ribadire il giudizio complessivamente negativo sui provvedimenti, che avrebbe comunque impedito al gruppo M5S di esprimere su di essi un voto favorevole, preannuncia il voto contrario sulle proposte di relazione formulate dal relatore.

  Paolo PETRINI (PD) suggerisce al relatore di integrare la lettera d) delle osservazioni contenute nella proposta di relazione Pag. 99riferita alla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità, nel senso di indicare che l'intervento sul meccanismo di rateazione delle somme gestita dall'Agenzia delle Entrate dovrà comportarne l'adeguamento al meccanismo in essere presso Equitalia.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatore, accoglie il suggerimento del deputato Petrini, riformulando conseguentemente la proposta di relazione riferita alla Tabella n. 1 del disegno di legge di bilancio e alle connesse parti del disegno di legge di stabilità (vedi allegato 2).

  Francesco RIBAUDO (PD) preannuncia il proprio voto favorevole sulle proposte di relazione del relatore, per coerenza con l'orientamento assunto dal suo gruppo sui provvedimenti in esame, pur sottolineando alcune criticità insite in talune disposizioni del disegno di legge di stabilità.
  Evidenzia, in particolare, come il provvedimento riduca di circa tre miliardi le risorse disponibili per le aree del Mezzogiorno, rilevando come la compressione degli spazi finanziari delle regioni del Sud stia pregiudicando la possibilità, per tali enti, tra cui cita, in specie, la Regione Sicilia, di impiegare appieno i fondi comunitari, in quanto sono sempre più spesso insufficienti le risorse per attivare il cofinanziamento nazionale dei predetti fondi comunitari.
  Auspica quindi che tali previsioni possano essere corrette nel corso del prosieguo dell'esame del provvedimento.

  Mario SBERNA (PI) ribadisce le proprie critiche alle norme della legge di stabilità relative al cosiddetto bonus degli 80 euro e chiede, a tale proposito, quale sia la posizione in merito del relatore.

  Silvia FREGOLENT (PD), relatore, con riferimento alle considerazioni del deputato Sberna, rileva come lo strumento del bonus degli 80 euro sia già stato oggetto di un lungo dibattito. In tale contesto si limita a evidenziare come, anche qualora tale misura si limitasse ad incrementare la quota di reddito che i lavoratori possono destinare al risparmio, essa avrebbe comunque un effetto positivo. Ricorda inoltre, come nell'ambito del disegno di legge di stabilità vi siano già interventi a sostegno della famiglia, richiamando la misura a favore dei nuovi nati. Si dichiara pertanto disponibile a una riflessione relativamente alle ipotesi di ulteriore miglioramento delle politiche familiari, ma non ritiene di poter accogliere la specifica richiesta avanzata dal deputato Sberna.

  Daniele PESCO (M5S) dichiara che i componenti del gruppo M5S non parteciperanno al voto sulle proposte di relazione, abbandonando pertanto la seduta.

  Filippo BUSIN (LNA) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulle proposte di relazione formulate dal relatore, evidenziando in particolare come le misure di ampliamento del reverse charge in ambito IVA avranno l'effetto di scaricare ulteriormente sulle imprese gli oneri per il contrasto all'evasione fiscale.
  Rileva, infatti come l'estensione di tale meccanismo comporterà la conseguenza che molte imprese si troveranno strutturalmente nella condizione di maturare ingenti crediti IVA nei confronto dell'Erario, che potranno essere incassati solo con grande difficoltà, acuendo in tal modo le difficoltà di liquidità che già le attanagliano.

  Mario SBERNA (PI) considera inaccettabile la posizione di chiusura del relatore rispetto alla sua richiesta di integrare le proposte di relazione, rilevando come non possano essere trattate con tanta leggerezza le gravissime difficoltà in cui si trovano moltissime famiglie italiane, che si trovano per circa il 40 per cento al di sotto della soglia di povertà.
  In considerazione di tale atteggiamento ritiene di non partecipare al voto e di abbandonare la seduta.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, invita il deputato Sberna a recedere dalla sua decisione di abbandonare la seduta.Pag. 100
  Passando quindi al merito dei provvedimenti in esame, preannuncia la presentazione di alcuni emendamenti, volti a modificare il disegno di legge di stabilità, al fine di correggere l'impostazione di fondo della manovra, che appare insufficiente, anche nei suoi aspetti condivisibili, per consentire l'uscita dell'economia nazionale dalla gravissima recessione in cui è da tempo coinvolta.
  Sottolinea quindi come tali proposte emendative intendano costituire una sfida al Governo e alla maggioranza rispetto all'esigenza di compiere un cambio di passo nella politica economica finora seguita.
  Dichiara pertanto il voto contrario sulle proposte di parere formulate dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di relazione favorevole con osservazioni sulla Tabella n. 1, concernente lo Stato di previsione dell'entrata per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015, come riformulata dal relatore.
  Approva quindi la proposta di relazione favorevole sulla Tabella n. 2, concernente lo Stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2015 e per il triennio 2015-2017, e sulle connesse parti del disegno di legge di stabilità 2015.
  Nomina infine il deputato Fregolent relatore presso la Commissione Bilancio.

  La seduta termina alle 13.40.

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