CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 3 novembre 2014
327.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Lunedì 3 novembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.10.

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
C. 2681-A Governo, approvato dal Senato.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione bilancio ha avviato, nella seduta del 30 ottobre scorso, l'esame, in sede consultiva, del provvedimento in oggetto, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione giustizia. Ricorda altresì che il relatore aveva formulato in quella sede alcune richieste di chiarimento, in merito alle quali il rappresentante del Governo si era riservato di rispondere in una successiva seduta. Tuttavia, poiché nel frattempo la Commissione giustizia ha concluso l'esame, in sede referente, del provvedimento, senza apportare ad esso alcuna modificazione, la Commissione è oggi chiamata a esprimere il proprio parere sul provvedimento in titolo direttamente all'Assemblea.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle richieste di chiarimenti formulate dal relatore, osserva che gli articoli 3, 6 e 12, che prevedono l'istituto della convenzione assistita da parte degli avvocati per determinate tipologie di procedimenti, determinano presumibili effetti di minor gettito per l'erario per il mancato pagamento del contributo unificato. Rileva che le citate disposizioni, pur determinando una consistente deflazione del carico giudiziario, comportano risparmi contabilizzabili solo a consuntivo e non in sede previsionale a causa del carattere non modulabile delle spese degli uffici giudiziari in relazione a minori carichi amministrativi.
  Fa presente che la stima del numero dei procedimenti interessati e degli effetti di minor gettito da contributo unificato Pag. 9derivanti dagli articoli 6 e 12, appare prudenziale alla luce della non obbligatorietà dell'istituto della convenzione assistita nella materia delle separazioni e dei divorzi, anche innanzi all'Ufficiale di stato civile.
  Segnala che la stima degli oneri concernenti l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, di cui all'articolo 18, appare congrua sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, fermo restando che gli interventi previsti, di natura una tantum, potranno essere conclusi entro la fine dell'anno 2014. Fa presente che la stima del numero di procedure, pari a circa 100 mila, per le quali è attivabile la ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare, di cui all'articolo 19, è stata effettuata sulla base delle statistiche annuali del movimento dei procedimenti civili presso gli uffici giudiziari, da cui emergono le possibili procedure di esecuzione forzata. Osserva che tali statistiche evidenziano, per l'anno 2012, nell'ambito dei procedimenti speciali presso il tribunale, un numero di decreti ingiuntivi ordinari accolti pari a 404.179 e, nell'ambito della competenza del giudice di pace, un numero di decreti ingiuntivi accolti pari a 439.528.
  Evidenzia che la stima degli oneri derivanti dall'articolo 21-bis, concernente l'istituzione degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è stata effettuata sulla base della spesa storica rilevata nei predetti uffici, quando erano ancora operanti. Rileva che agli organici del personale di magistratura e amministrativo dei citati uffici giudiziari si provvederà nell'ambito delle attuali dotazioni di risorse umane degli uffici del giudice di pace di Roma e Napoli, senza ulteriori oneri a carico del Ministero della giustizia, ivi compresi quelli connessi al trasferimento del personale nei nuovi uffici.
  Infine, segnala che la dinamica delle entrate e delle spese, di cui all'articolo 22, appare idonea ad assicurare l'allineamento temporale degli introiti e degli oneri risultanti dalla clausola di copertura finanziaria.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2681-A Governo, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, recante Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    gli articoli 3, 6 e 12, che prevedono l'istituto della convenzione assistita da parte degli avvocati per determinate tipologie di procedimenti, determinano presumibili effetti di minor gettito per l'erario per il mancato pagamento del contributo unificato;
    le citate disposizioni, pur determinando una consistente deflazione del carico giudiziario, comportano risparmi contabilizzabili solo a consuntivo e non in sede previsionale a causa del carattere non modulabile delle spese degli uffici giudiziari in relazione a minori carichi amministrativi;
    la stima del numero dei procedimenti interessati e degli effetti di minor gettito da contributo unificato derivanti dagli articoli 6 e 12, appare prudenziale alla luce della non obbligatorietà dell'istituto della convenzione assistita nella materia delle separazioni e dei divorzi, anche innanzi all'Ufficiale di stato civile;
    la stima degli oneri concernenti l'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, di cui all'articolo 18, appare congrua sulla base degli elementi forniti dalla competente Direzione generale dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, fermo restando Pag. 10che gli interventi previsti, di natura una tantum, potranno essere conclusi entro la fine dell'anno 2014;
    la stima del numero di procedure, pari a circa 100 mila, per le quali è attivabile la ricerca con modalità telematiche di beni da pignorare, di cui all'articolo 19, è stata effettuata sulla base delle statistiche annuali del movimento dei procedimenti civili presso gli uffici giudiziari, da cui emergono le possibili procedure di esecuzione forzata;
    tali statistiche evidenziano, per l'anno 2012, nell'ambito dei procedimenti speciali presso il tribunale, un numero di decreti ingiuntivi ordinari accolti pari a 404.179 e, nell'ambito della competenza del giudice di pace, un numero di decreti ingiuntivi accolti pari a 439.528;
    la stima degli oneri derivanti dall'articolo 21-bis, concernente l'istituzione degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra, è stata effettuata sulla base della spesa storica rilevata nei predetti uffici, quando erano ancora operanti;
    agli organici del personale di magistratura e amministrativo dei citati uffici giudiziari si provvederà nell'ambito delle attuali dotazioni di risorse umane degli uffici del giudice di pace di Roma e Napoli, senza ulteriori oneri a carico del Ministero della giustizia, ivi compresi quelli connessi al trasferimento del personale nei nuovi uffici;
    la dinamica delle entrate e delle spese, di cui all'articolo 22, appare idonea ad assicurare l'allineamento temporale degli introiti e degli oneri risultanti dalla clausola di copertura finanziaria;
  esprime
  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in esame.
  Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Molteni 1.11, che prevede che, nel caso di lodo che definisca il contenzioso, alla parte che ha versato il contributo unificato all'atto della costituzione in giudizio in grado d'appello, sia riconosciuto un bonus fiscale pari all'ammontare del contributo unificato stesso. Alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero;
   Bonafede 1.44 e 1.01, che prevedono, tra l'altro, che, in caso di successo della procedura arbitrale, a ciascuna delle parti sia riconosciuto un credito d'imposta pari, rispettivamente, all'ammontare dei contributi unificati versati ovvero alle spese sostenute. Alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante versamento annuale, da parte del Ministero della giustizia, di un importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle entrate;
   Daniele Farina 1.13, che prevede, tra l'altro, in relazione allo svolgimento della procedura arbitrale, esenzioni dall'imposta di bollo e di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986, nonché detrazioni dalle imposte sui redditi o crediti di imposta. Alla copertura dei relativi oneri, peraltro non quantificati, si provvede mediante incremento dell'aliquota Pag. 11prevista dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 138 del 2011 per le ritenute, le imposte sostitutive sugli interessi, premi e ogni altro provento;
   Daniele Farina 2.3, che prevede che alla convenzione di negoziazione assistita si applichino le disposizioni in materia di mediazione di cui all'articolo 17, commi 2 e 3, del decreto legislativo n. 28 del 2013, che prevedono talune agevolazioni fiscali, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;
   Colletti 3.17 e 3.18, che ampliano la tipologia di controversie per le quali è previsto il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita, comprendendovi anche quelle relative, tra l'altro, alle materie di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 28 del 2010, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;
   Colletti 3.23, che prevede che all'avvocato della parte che si trova nelle condizioni per l'ammissione al gratuito patrocinio sia riconosciuto un credito di imposta pari all'ammontare dei compensi che avrebbe dovuto ricevere. Alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante versamento annuale, da parte del Ministero della giustizia, di un importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle entrate;
   Bonafede 5.17, che prevede, tra l'altro, che gli accordi di negoziazione per importi non superiori a 50 mila euro siano esenti dal pagamento dell'imposto di registro, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;
   Colletti 5.16, che prevede che l'accordo che compone la controversia non è soggetto a registrazione e quindi, se ne desume, al pagamento dell'imposto di registro, senza tuttavia procedere alla quantificazione degli oneri e alla individuazione della relativa copertura finanziaria;
   Molteni 5.3, 5.2 e 5.1, Colletti 5.15, che prevedono, tra l'altro, che il processo verbale di accordo sia, in determinati casi, esente da imposta di registro. Alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, delle missioni di spesa di ciascun ministero;
   Molteni 9.01 e Bonafede 14.07, che introducono crediti di imposta per le spese sostenute per la negoziazione assistita e per alcuni procedimenti in materia di giustizia civile, provvedendo alla copertura delle conseguenti minori entrate, per altro non quantificate, a valere sulla quota del Fondo unico di giustizia destinata, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, lettera b), del decreto-legge n. 143 del 2008, ad assicurare il funzionamento e il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali;
   Bonafede 9.02, che prevede, tra l'altro, che sia riconosciuto un credito d'imposta commisurato alle spese sostenute per la negoziazione assistita fino a concorrenza di 1.000 euro. Alla copertura del relativo onere, peraltro non quantificato, si provvede mediante versamento annuale, da parte del Ministero della giustizia, di un importo corrispondente all'ammontare delle risorse destinate ai crediti d'imposta sulla contabilità speciale n. 1778 dell'Agenzia delle entrate;
   Molteni 12.010, che prevede la possibilità di ammissione al patrocino a spese dello Stato anche per l'assistenza di un avvocato nel corso della procedura partecipativa di negoziazione assistita, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, per altro non quantificati, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun ministero;Pag. 12
   Colletti 13.13, che sopprime l'articolo 13, comma 3-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, che prevedeva una particolare disciplina del pagamento del contributo unificato nel caso di omissione di dati delle parti del giudizio al quale erano stati ascritti effetti positivi per la finanza pubblica;
   gli identici Colletti 19.210 e Molteni 19.16, che prevedono la soppressione del comma 3 dell'articolo 19, che dispone il pagamento del contributo unificato per l'accesso alla procedura informatizzata di cui all'articolo 492-bis del codice di procedura civile (ricerca con modalità telematica dei beni da pignorare), al quale sono ascritti effetti positivi in termini di maggiori entrate utilizzate a copertura ai sensi del successivo articolo 22;
   Agostinelli 21-bis.3, che, nel sostituire l'articolo 21-bis, ridetermina nella misura di 158 mila euro gli oneri connessi al funzionamento degli uffici del giudice di pace di Ostia, che invece ammontano secondo la relazione tecnica allegata al provvedimento a 211 mila euro annui;
   Chiarelli 21-bis.2, che estende le disposizioni di cui all'articolo 21, per le quali è prevista una specifica copertura, anche al giudice di pace di Grottaglie, senza quantificare i relativi oneri né provvedere alla modifica della suddetta copertura;
   Cirielli 21-bis.50, che dispone che il Ministero della giustizia effettui una ricognizione dei carichi di lavoro sul territorio nazionale degli uffici giudiziari al fine di disporre il ripristino di almeno venti uffici, senza tuttavia individuare le risorse necessarie;
   Agostinelli 22.1, che sopprime la clausola di salvaguardia prevista dall'articolo 22.

  Ritiene altresì opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle seguenti proposte emendative:
   Bonafede 6.02, che prevede che la procedura di negoziazione assistita possa trovare applicazione ai fini del trasferimento di beni immobili di valore inferiore a 30 mila euro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Businarolo 10.01, che è volto al potenziamento delle misure di contrasto ai fenomeni di riciclaggio ed auto riciclaggio, prevedendo, tra l'altro, un rafforzamento dei controlli. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che le attività indicate nella norma possano essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   Daniele Farina 11.01, che, novellando il decreto-legge n. 543 del 1996, è volto a precisare che, in caso di definitivo proscioglimento, le spese legali sostenute dai soggetti sottoposti al giudizio della Corte dei conti sono rimborsate dall'amministrazione di appartenenza anche nel caso in cui la sentenza di proscioglimento sia stata emessa prima dell'entrata in vigore della disposizione di riferimento, introdotta dalla legge di conversione n. 639 del 1996. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Colletti 12.23, che sostituisce integralmente l'articolo 12, demandando al Ministro della giustizia la definizione, con proprio decreto, di termini, forme e modalità per il procedimento di separazione personale dei coniugi. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Colletti 14.08, che riduce da 120 a 60 giorni, a decorrere dalla notifica del titolo esecutivo, il termine entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l'esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali e dei lodi arbitrali aventi efficacia esecutiva e comportanti l'obbligo di pagamento di somme di denaro. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo Pag. 13chiarisca se dalla disposizione possano derivare effetti negativi per la finanza pubblica, con particolare riferimento al saldo del fabbisogno;
   Businarolo 20.02 e 20.03, che recano disposizioni di interpretazione autentica dell'articolo 52 del decreto-legge n. 69 del 2013 in materia di impignorabilità di beni. Al riguardo, anche se alle disposizioni modificate non erano stati ascritti effetti positivi per la finanza pubblica, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle suddette proposte emendative;
   Molteni 21-bis.01 e 21-bis.02, che, nel prevedere una delega al Governo per la riforma della geografia giudiziaria volta a realizzare realistici risparmi di spesa, dispongono che nelle more di attuazione della delega gli ordini forensi dei tribunali ordinari soppressi rimangono in carica con le attuali funzioni sino al 31 dicembre 2015. Al riguardo, fermo rimanendo che le proposte emendative sono volte a realizzare risparmi di spesa, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti finanziari derivanti dalla proposte emendative.

  Infine, fa presente che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sul complesso delle proposte emendative richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e nulla osta su tutti i restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 1.

  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.11, 1.13, 1.44, 2.3, 3.17, 3.18, 3.23, 5.1, 5.2, 5.3, 5.15, 5.16, 5.17, 12.23, 13.13, 19.16, 19.210, 21-bis.2, 21-bis.3, 21-bis.50, 22.1 e sugli articoli aggiuntivi 1.01, 6.02, 9.01, 9.02, 10.01, 11.01, 12.010, 14.07, 14.08, 20.02, 20.03, 21-bis.01, 21-bis.02, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone altresì di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.20.