CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2014
324.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

  La seduta comincia alle 8.30.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Nuovo testo C. 348 Cenni.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere sul testo unificato delle proposte di legge in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, che la Commissione agricoltura della Camera ha adottato come testo base, come a sua volta risultante dagli emendamenti approvati dalla medesima Commissione il 21 ottobre scorso.
  In sintesi, il provvedimento istituisce il Sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di definire in questa materia principi e criteri generali valevoli su tutto il territorio, e le modalità di coordinamento con i sistemi regionali.
  Va infatti detto che in numerosi casi le regioni hanno previsto con proprie leggi – in attuazione della disciplina internazionale ed europea sulla materia – una rete ecologica regionale costituita dall'insieme dei siti e dalle aree di collegamento ecologico-funzionali che risultano di particolare importanza per la conservazione della biodiversità.
  Il Sistema nazionale è costituito innanzitutto dall'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, che viene istituita presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, nella quale sono iscritte tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica che sono a rischio di estinzione o di erosione genetica. Nell'Anagrafe Pag. 294nazionale sono inserite di diritto – dice la proposta in esame – le specie, varietà o razze già individuate dai repertori o registri vegetali istituiti dalle regioni e dalle province autonome o dai libri genealogici e dai registri anagrafici. Infatti molte regioni hanno già provveduto ad istituire proprie anagrafi, variamente denominate.
  Del sistema nazionale fa poi parte la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, coordinata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome. La Rete è composta dalle strutture locali, regionali e nazionali per la conservazione ex situ del germoplasma (corredo genetico) e dagli agricoltori e dagli allevatori custodi. La Rete svolge ogni attività diretta a preservare le risorse genetiche locali dal rischio di estinzione o di erosione genetica, attraverso la conservazione in situ, on farm ed ex situ, e si attiva per incentivarne la reintroduzione in coltivazione o altre forme di valorizzazione.
  Ancora, del Sistema fa parte il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, al fine prevalente di costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate.
  Infine, del Sistema fa parte il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per garantire, tra l'altro, il coordinamento delle azioni tra i diversi livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare. Del Comitato fanno parte anche sei rappresentanti delle regioni.
  Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni e le province autonome viene demandato il compito di promuovere le attività degli agricoltori tese: allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale; al recupero delle risorse genetiche vegetali locali; allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.
  Ai dicasteri dell'agricoltura e dell'istruzione e alle regioni e alle province autonome è demandato il compito di promuovere progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso attività d formazione e iniziative culturali.
  Il testo demanda al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome, per quanto di rispettiva competenza, anche di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
  È rimessa, inoltre, alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione in situ e on farm delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica e la loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
  Contemporaneamente, il testo unificato interviene sul Codice della proprietà industriale (articolo 45 del decreto legislativo n. 30 del 2005) al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.
  Viene inoltre istituito a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del Pag. 295Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste del provvedimento in esame.
  Il testo interviene sulla disciplina dell'attività sementiera e in particolar modo sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione. In sostanza, il diritto alla vendita di tali sementi viene esteso, consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
  Infine, il testo unificato demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
  Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome, insieme ai consorzi di tutela e agli altri soggetti riconosciuti, sono chiamati inoltre a promuovere l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.
  Si prevede l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno.
  Viene infine stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD) ritiene che la previsione di registri regionali, quando esiste anche un'Anagrafe nazionale, sia inopportuna, perché determina un sistema farraginoso di strutture amministrative preposte alla stessa funzione e uno spreco di risorse pubbliche. Rileva che si potrebbe prevedere un unico registro nazionale, la cui tenuta potrebbe essere affidata, anziché allo Stato, a una regione capofila. Rileva, inoltre, che all'articolo 6, comma 2, si fa riferimento solo alle risorse vegetali locali a rischio, e non anche a quelle animali, e invita il relatore a tenerne conto nella sua proposta di parere.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, ritiene preferibile che l'anagrafe nazionale sia tenuta dallo Stato.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) fa presente che, dal punto di vista scientifico, la tipicità genetica di un organismo è un carattere assoluto, che prescinde dal territorio. Non c’è quindi ragione, a suo avviso, per prevedere una pluralità di registri territoriali, essendo sufficiente un'anagrafe nazionale delle specie vegetali e animali.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), premesso di ritenere importante la costituzione di un'anagrafe nazionale, perché certamente utile per una migliore salvaguardia della biodiversità, ritiene si debbano prevedere anche registri regionali, e questo in considerazione del fatto che le specie vegetali o animali a rischio di estinzione sono spesso confinate solo in alcune parti del Paese e non esistono sull'intero territorio nazionale; in altre parole, le regioni possono fare un lavoro di rilevazione delle varietà biologiche più raffinato e aderente alla ricchezza delle biodiversità locali.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL), esprime un giudizio critico sul provvedimento, osservando che lo stesso persegue un obiettivo condivisibile, ma lo fa mediante un sistema eccessivamente burocratico, articolato in una pluralità di registri e organismi, che andrebbe, a suo avviso, rivisto e alleggerito.

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (PdL) concorda sul fatto che il sistema amministrativo delineato dalla proposta di legge rischia di essere eccessivamente burocratico ed esprime l'avviso che l'anagrafe nazionale sia superflua nel momento in cui esistono registri regionali.

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  Il senatore Francesco RIBAUDO (PD), premesso che le finalità del provvedimento sono condivisibili, esprime il timore che le regioni possano fare, in materia di biodiversità, politiche in contrasto con le direttive nazionali o comunitarie.

  La senatrice Manuela SERRA (M5S) sottolinea l'importanza di preservare la biodiversità sui territori, che costituisce il fondamento di marchi di garanzia come la denominazione di origine protetta e la denominazione geografica protetta, e ritiene che in questo ambito le regioni possano svolgere un ruolo essenziale, anche per proteggere le varietà animali e vegetali dall'inquinamento e dalle altre minacce alla loro sopravvivenza.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, ritiene che l'impianto della legge non determini una eccessiva burocratizzazione, atteso che si prevede in sostanza che gli enti e i centri di ricerca abbiano come referente il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e che gli operatori agricoli abbiano invece come referente le regioni. Quanto alla proposta di prevedere soltanto un'anagrafe nazionale, e non anche registri regionali, sottolinea che i registri regionali in molti casi esistono già e che, inoltre, la tutela della biodiversità riguarda un ambito di intervento che tocca anche la materia dell'agricoltura, che è di competenza residuale delle regioni.

  Il senatore Raffaele RANUCCI, presidente, concorda con il relatore, esprimendo l'avviso che estromettere del tutto le regioni dal sistema di attività a tutela della biodiversità non sia possibile, non solo perché – come ha ricordato il relatore – si tratta di una funzione che incide anche sulla materia dell'agricoltura, ossia su una materia riconducibile alla competenza legislativa residuale delle regioni ai sensi del quarto comma dell'articolo 117, ma anche perché molte regioni hanno già legiferato in questo ambito e avviato esperienze positive e iniziative concrete per la tutela della biodiversità, che sarebbe sbagliato disperdere.

  Il deputato Giovanni MONCHIERO (SCpI), relatore, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche.
S. 1577 Governo.

(Parere alla 1a Commissione del Senato).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Albert LANIECE Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, ricorda che la Commissione è tenuta a rendere alla Commissione affari costituzionali del Senato il parere sui profili di competenza sul disegno di legge in titolo.
  In estrema sintesi, l'articolo 1 contiene una delega al Governo in materia di erogazione di servizi da parte delle pubbliche amministrazioni, comprese le autonomie territoriali. La delega investe un duplice profilo: l'informatizzazione di documenti, pagamenti, servizi, nelle relazioni intrattenute dalle pubbliche amministrazioni con i cittadini, con l'obiettivo della totale accessibilità degli stessi on line; e la semplificazione organizzativa e decisionale delle pubbliche amministrazioni. Sullo schema dei decreti legislativi è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 2 contiene una delega al Governo per il riordino della disciplina in materia di conferenza di servizi.
  L'articolo 3 novella direttamente il corpo della legge n. 241 del 1990 (che detta la disciplina fondamentale in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi). In particolare, viene disciplinato il silenzio tra amministrazioni, vale a dire che viene attribuito un significato giuridico Pag. 297al caso di mancata risposta da parte di una pubblica amministrazione con riferimento all'acquisizione di assensi, concerti o nulla osta comunque denominati di amministrazioni statali, per l'adozione di provvedimenti normativi e amministrativi di competenza di altre amministrazioni statali.
  L'articolo 4 delega il Governo ad individuare precisamente i procedimenti oggetto di SCIA (segnalazione certificata di inizio di attività) e di silenzio assenso, e definisce il relativo procedimento. Sullo schema dei decreti legislativi è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 5 interviene in materia di autotutela amministrativa. L'intervento si svolge su tre piani, contrassegnati da altrettante lettere: la lettera a) aggiunge il pericolo di un danno artistico e culturale, ambientale, per la salute, per la sicurezza pubblica o la difesa nazionale ai casi per in cui l'amministrazione può procedere alla revoca e all'annullamento d'ufficio di un provvedimento; la lettera b) limita la revoca dei provvedimenti per mutamento della situazione ai soli casi non prevedibili al momento dell'adozione del provvedimento e, per i provvedimenti di autorizzazione e di sovvenzione, esclude la revoca per nuova valutazione dell'interesse pubblico originario; la lettera c) limita a due anni la possibilità di annullamento d'ufficio di un provvedimento, lasciando inalterata la disciplina dei i casi di violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso.
  L'articolo 6 contiene una delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive, incidenti su un duplice ordine di disposizioni: quelle concernenti gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni (di cui al decreto legislativo n. 33 del 2013); e quelle sulla inconferibilità e incompatibilità di incarichi presso le amministrazioni pubbliche e presso gli enti privati in controllo pubblico (di cui al decreto legislativo n. 39 del 2013).
  L'articolo 7 contiene una delega al Governo per modificare la disciplina relativa all'ordinamento della Presidenza del Consiglio; dei ministeri; delle agenzie governative nazionali; degli enti pubblici non economici. Sullo schema dei decreti legislativi è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 8 reca una classificazione delle amministrazioni pubbliche in cinque gruppi, per individuare l'ambito di applicazione delle norme future che riguarderanno le pubbliche amministrazioni e demanda ad un regolamento governativo da emanare con decreto del Presidente della Repubblica la redazione di un elenco specifico per ciascuna delle tipologie di amministrazione individuate per ogni classe. È prevista tra le altre la classe delle «amministrazioni territoriali», che sono le regioni, le province, i comuni, le città metropolitane, le comunità montane o isolane, le agenzie regionali o locali, le amministrazioni regionali o locali a ordinamento autonomo, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, gli istituti autonomi per le case popolari, gli enti pubblici non economici regionali o locali, escluse le amministrazioni già individuate come nazionali.
  L'articolo 9, comma 1, prevede una delega legislativa per la riforma delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. La delega è volta a delimitare le funzioni delle camere di commercio e a riformarne il sistema di finanziamento, eliminando, in primo luogo, il contributo obbligatorio delle imprese. Inoltre, la delega prevede la ridefinizione delle circoscrizioni territoriali, la limitazione degli ambiti di svolgimento della funzione di promozione del territorio e dell'economia locale, l'eliminazione delle duplicazioni con altre amministrazioni pubbliche, la limitazione delle partecipazioni societarie, il trasferimento al Ministero dello sviluppo economico delle competenze relative al registro delle imprese, Pag. 298la riduzione del numero dei componenti degli organi e dei relativi compensi. La disciplina transitoria dovrà assicurare la sostenibilità finanziaria e il mantenimento dei livelli occupazionali, nonché contemplare poteri sostitutivi per garantire la completa attuazione del processo di riforma. Si prevede tra l'altro riduzione del numero dei componenti dei consigli e delle giunte, nonché delle unioni regionali e delle aziende speciali, riordino della disciplina dei compensi dei relativi organi, prevedendo la gratuità degli incarichi diversi da quelli nei collegi dei revisori dei conti, definizione di limiti al trattamento economico dei vertici amministrativi delle medesime camere e delle aziende speciali.
  Il decreto delegato, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, sarà adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa acquisizione del parere in sede di Conferenza unificata e del parere del Consiglio di Stato, da intendersi acquisito nel caso non pervenga entro quarantacinque giorni dalla trasmissione dei decreti. Successivamente, sullo stesso sarà acquisito il parere delle Commissioni parlamentari competenti.
  Il comma 3 disciplina, con la medesima procedura, l'emanazione di decreti correttivi.
  L'articolo 10 reca una delega al Governo per la revisione della disciplina in materia di dirigenza pubblica, compresa quella delle regioni e degli enti locali e dei segretari comunali e provinciali, e di valutazione dei rendimenti dei pubblici uffici. Sullo schema dei decreti legislativi è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.
  I commi da 1 a 3 dell'articolo 11 prevedono che le amministrazioni pubbliche, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, adottino misure organizzative per il rafforzamento del telelavoro e dei meccanismi di flessibilità dell'orario di lavoro, stipulino convenzioni con asili nido e provvedano, anche attraverso accordi con altre amministrazioni pubbliche, per servizi di supporto alla genitorialità, aperti duranti i periodi di chiusura scolastica.
  Il comma 4 prevede il rifinanziamento del Fondo per l'organizzazione e il funzionamento di servizi socio-educativi per la prima infanzia presso enti e reparti del Ministero della difesa e modifica la disciplina dell'ambito dei relativi soggetti destinatari.
  L'articolo 12 contiene alcuni criteri comuni per tre deleghe legislative poi specificamente disciplinate dai tre articoli successivi. Si tratta di tre deleghe nei seguenti settori: lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e connessi profili di organizzazione amministrativa; partecipazioni azionarie delle pubbliche amministrazioni; e servizi pubblici locali. Sullo schema dei decreti legislativi attuativi delle tre deleghe è prevista l'acquisizione del parere della Conferenza unificata.
  L'articolo 13 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici – che si aggiungono a quelli contemplati dall'articolo 12 – per la delega sul riordino e la semplificazione della disciplina in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche e dei connessi profili di organizzazione amministrativa e integra la procedura di cui al precedente articolo 12 per l'adozione della medesima delega, inserendo il parere delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative e ponendo un termine di dodici mesi per l'esercizio della delega, decorrenti dalla scadenza della delega in materia di dirigenza pubblica, di cui all'articolo 10.
  L'articolo 14 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici – che si aggiungono a quelli contemplati dall'articolo 12 – per la delega sul riordino delle partecipazioni azionarie delle amministrazioni pubbliche da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata in vigore del presente testo normativo.
  L'articolo 15 reca alcuni principi e criteri direttivi specifici – che si aggiungono a quelli contemplati dall'articolo 12 – per la delega per il riordino dei servizi pubblici locali da esercitare entro 1 anno dalla data di entrata del presente testo normativo.Pag. 299
  L'articolo 16 infine contiene una clausola di invarianza degli oneri per la finanza pubblica per tutte le disposizioni contenute nel disegno di legge, ad eccezione che per l'articolo 11, comma 4, lettera a), che prevede un finanziamento del Fondo per i servizi socio-educativi per la popolazione minorile presso il Ministero della difesa.
  In conclusione, sottolinea che alcune disposizioni del provvedimento sono state oggetto di discussione e di rilievi critici in molte Commissioni, a cominciare dall'eliminazione del contributo delle imprese per le Camere di commercio.

  Il senatore Roberto RUTA (PD) evidenzia come punti critici del provvedimento, sui quali ritiene che la Commissione dovrebbe concentrare il proprio parere, le disposizioni in materia di riorganizzazione delle funzioni del Corpo forestale dello Stato, di riordino della disciplina sulle Camere di commercio e di razionalizzazione delle prefetture. Invita il relatore a tenere conto, nella sua proposta di parere, di questi aspetti problematici del testo.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD) fa presente che la Commissione industria del Senato, nel parere reso sul provvedimento in titolo, ha chiesto la soppressione dell'articolo 9 del disegno di legge, in materia di riforma delle Camere di commercio, ed esprime l'avviso che anche la Commissione parlamentare per le questioni regionali dovrebbe orientarsi nello stesso senso. Sottolinea, in particolare, che riportare al Ministero dello sviluppo economico le competenze relative al registro delle imprese sarebbe un passo indietro, fermo restando che si può ragionare su una riorganizzazione complessiva delle competenze delle Camere di commercio.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE), relatore, si riserva di formulare una proposta di parere nella prossima seduta.

  Il senatore Roberto RUTA (PD) esprime il timore che la Commissione affari costituzionali possa procedere all'esame degli emendamenti già in questa settimana. Si riserva di verificare, nel corso della giornata, se vi siano i margini temporali per rinviare l'espressione del parere alla prossima settimana e di proporre, in caso contrario, alla presidenza di convocare una seduta già nella giornata di domani.

  Il senatore Raffaele RANUCCI, presidente, preso atto che non vi sono obiezioni a procedere nel senso proposto dal senatore Ruta, avverte che, a seconda dell'andamento dei lavori della Commissione di merito, la Commissione parlamentare per le questioni regionali sarà convocata per l'espressione del parere nella giornata di domani ovvero la prossima settimana. Rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 9.10 alle 9.15.

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