CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2014
324.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 289

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, nonché disposizioni concernenti gli adempimenti delle istituzioni finanziarie italiane ai fini dell'attuazione dello scambio automatico di informazioni derivanti dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri.
C. 2577 Governo.
(Parere alle Commissioni III e VI).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, rammenta che l'Accordo tra l'Italia e gli USA in esame, fatto a Roma il 10 gennaio 2014, è volto a migliorare la tax compliance internazionale e ad applicare la normativa FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). Si tratta di una normativa statunitense entrata in vigore il 18 marzo 2010, volta a contrastare l'evasione fiscale da parte di cittadini statunitensi e di residenti negli USA, perpetrata attraverso l'utilizzo di conti e di intermediari offshore.
  Le disposizioni contenute nell'Accordo, che consta di 10 articoli e due allegati, hanno l'obiettivo di fornire agli intermediari un quadro normativo completo circa gli adempimenti che questi dovranno assolvere a seguito della stipulazione di tali accordi, anche nell'ottica di garantire una Pag. 290disciplina sistematica della materia che consenta di conseguire sinergie applicative.
  Rinvia quindi alla documentazione predisposta dagli uffici per una descrizione del contenuto degli articoli, evidenziando che l'Allegato I disciplina gli obblighi di identificazione e di comunicazione, a carico delle istituzioni finanziarie italiane, per i conti statunitensi e per i pagamenti alle istituzioni finanziarie non partecipanti. Esso differenzia i «conti preesistenti» (cioè quelli detenuti presso un'istituzione finanziaria alla data del 30 giugno 2014, ai sensi all'articolo 1, paragrafo 1, lettera aa)), e i «nuovi conti» (cioè quelli aperti a partire dal 1 luglio 2014). La distinzione – che opera per i conti detenuti sia da persone fisiche sia da entità – è volta a graduare l'onere a carico delle istituzioni finanziarie italiane, alleggerendolo per lo stock di rapporti pregressi e prevedendo invece obblighi più incisivi per i nuovi conti. L'Allegato II descrive le istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione e i prodotti finanziari italiani esenti. L'Allegato II può essere aggiornato, mediante reciproco accordo tra le autorità competenti italiane e statunitensi, sia al fine di includervi ulteriori entità, conti e prodotti che presentano un basso rischio di essere utilizzati da soggetti statunitensi per evadere imposte statunitensi, sia allo scopo di eliminare entità, conti e prodotti che, in ragione di sopravvenute circostanze, non presentano più le suddette caratteristiche.
  Quanto al contenuto del disegno di legge che autorizza la ratifica dell'Accordo tra Italia e USA per l'applicazione della normativa FATCA, ricorda che reca disposizioni relative agli adempimenti da parte delle istituzioni finanziarie italiane e si compone di dodici articoli.
  Gli articoli 1 e 2 contengono, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione dell'Accordo.
  L'articolo 3 dispone l'applicazione delle disposizioni di cui ai successivi articoli.
  L'articolo 4 introduce gli obblighi di comunicazione da parte delle istituzioni finanziarie italiane all'Agenzia delle entrate e ne individua l'ambito di applicazione soggettivo e oggettivo.
  L'articolo 5 stabilisce gli obblighi di verifica ai fini fiscali e di acquisizione di dati relativi ai conti finanziari di pertinenza sia di soggetti non residenti fiscalmente in Italia sia di cittadini statunitense ovunque residente ai fini fiscali, nonché, per quanto concerne la normativa del FATCA, ad alcuni pagamenti corrisposti a istituzioni finanziarie non partecipanti.
  Segnala che le disposizioni dell'articolo 5 attribuiscono alle istituzioni finanziarie obblighi di due diligence e di raccolta informazioni all'apertura di conti finanziari non solo da parte di soggetti residenti negli Stati Uniti d'America o di cittadini statunitensi, ma estendono altresì gli obblighi di rilevazione derivanti dall'Accordo FATCA all'apertura di conti finanziari da parte di soggetti residenti in Paesi diversi da Italia e USA (di conseguenza, dunque, anche da parte di clienti di Paesi UE), sebbene con tempistiche diverse (per questi ultimi, infatti, la decorrenza degli obblighi è fissata al 1o gennaio 2016).
  Le disposizioni in esame sembrano avere lo scopo di evitare discriminazioni nei confronti dei soggetti USA, rispetto ai clienti esteri residenti in altri Paesi. Occorrerebbe tuttavia verificare la compatibilità di tali disposizioni con la normativa europea, stante la circostanza che, in tal modo, la clientela UE verrebbe sottoposta a procedure di rilevazione non riservate, invece, ai clienti italiani.
  L'articolo 6 prevede, per le istituzioni finanziarie, la possibilità di trasmettere i dati e la documentazione dei titolari dei conti ad altre istituzioni finanziarie del medesimo gruppo ovvero a fornitori terzi di servizi nel caso in cui a tali soggetti vengano delegati gli obblighi di adeguata verifica ai fini fiscali nonché di acquisizione e comunicazione delle deformazioni.
  Con riferimento al disegno di legge e allo schema di decreto attuativo occorrerebbe valutare la necessità di coordinare la nuova disciplina con la normativa (italiane ed europea) sul trattamento dei dati personali, in considerazione della possibilità Pag. 291di affidare a soggetti terzi il compito di rilevare e comunicare i dati della clientela estera.
  L'articolo 7 riguarda gli intermediari italiani che rivestono il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense nell'applicazione delle ritenute.
  L'articolo 8 riguarda invece gli intermediari italiani che non sono tenuti a operare il citato prelievo alla fonte del 30 per cento, in quanto non hanno assunto il ruolo di intermediari qualificati con responsabilità primaria di sostituto d'imposta statunitense, hanno l'obbligo di comunicare all'istituzione finanziaria immediatamente precedente nella catena degli intermediari che intervengono nella corresponsione dei pagamenti di fonte statunitense i dati necessari per applicare il suddetto prelievo. Le regole tecniche per l'applicazione di detto articolo sono rinviate, dal comma 2, a un successivo decreto ministeriale.
  L'articolo 9 definisce il regime sanzionatorio.
  Con l'articolo 10 viene precisato che le disposizioni in esame non intervengono sulla vigente normativa in materia di antiriciclaggio disciplinata dal D.Lgs. n 231 del 2007.
  L'articolo 11 reca la clausola di invarianza finanziaria, che specifica che all'attuazione della legge si provvede attraverso risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.
  L'articolo 12 prevede che la legge entri in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Segnala infine che il disegno di legge presenta alcuni profili sui quali si ritiene opportuno un chiarimento, eventualmente anche in sede di attuazione.
  Da un lato, occorre valutare l'opportunità di definire con maggiore precisione gli adempimenti a carico degli intermediari (ed eventualmente a carico delle Autorità nazionali investite degli obblighi di comunicazione con l'IRS) al fine di fornire adeguata copertura normativa alle attività poste in essere dal 1o luglio 2014 (data di vigenza degli obblighi contenuti nell'Accordo) e fino alla data di entrata in vigore della legge di ratifica dell'Accordo stesso.
  Sotto un diverso profilo, stante la molteplicità degli adempimenti già a carico delle istituzioni finanziarie (aventi finalità di lotta all'evasione fiscale e di contrasto al fenomeno del riciclaggio di denaro), occorrerebbe valutare l'opportunità di razionalizzare detti adempimenti, eventualmente anche tramite le disposizioni di attuazione del disegno di legge in esame. Occorre in tal senso ricordare che il moltiplicarsi di detti adempimenti può comportare un aumento dei costi per gli intermediari e le istituzioni coinvolte, i quali potrebbero dover traslare i relativi oneri sul cliente finale.
  Sottolinea infine che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 22 ottobre 2014.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, formula una proposta di parere favorevole.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sulprovvedimento in esame. Coglie l'occasione per rammentare l'opportunità di accelerare l'esame, presso la Commissione Attività produttive, delle proposte di legge Pag. 292in materia di istituzione di un albo dei prodotti fair trade.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 14.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.25 alle 14.30.