CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2014
324.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 253

COMITATO RISTRETTO

  Mercoledì 29 ottobre 2014.

Disposizioni in materia di responsabilità professionale del personale sanitario.
C. 259 Fucci, C. 262 Fucci, C. 1324 Calabrò, C. 1312 Grillo, C. 1581 Vargiu, C. 1902 Monchiero, C. 1769 Miotto e C. 2155 Formisano.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 9.25 alle 10.10.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. — Interviene il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin.

  La seduta comincia alle 14.15.

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).
Audizione del Ministro della salute Beatrice Lorenzin.
(Svolgimento e rinvio).

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare Pag. 254della Camera dei deputati e la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Il Ministro della salute, Beatrice Lorenzin svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ringrazia il ministro e rinvia il seguito dell'audizione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 15.05.

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
C. 2681 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla II Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, per il parere alla Commissione Giustizia, sul disegno di legge C. 2681, approvato dal Senato, di conversione del decreto-legge n. 132/2014, recante «Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile».
  Da, quindi, la parola, alla relatrice, on. Piazzoni, per lo svolgimento della relazione.

  Ileana Cathia PIAZZONI (Misto-LED), relatore, fa presente che la Commissione Affari Sociali è chiamata a formulare il parere sulla parte di competenza del disegno di legge n. 2681, approvato con modificazioni dal Senato.
  Si tratta di un provvedimento articolato diretto a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile, che riguarda i seguenti ambiti:
   il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti (previsto dall'articolo 1);
   la convenzione di negoziazione assistita, quale accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati (prevista dagli articoli 2-13); sono disciplinate inoltre alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio;
   ulteriori semplificazioni del procedimento di separazione e divorzio, con la possibilità per i coniugi di concludere un accordo davanti al sindaco (previste dall'articolo 12);
   misure per la funzionalità del processo civile di cognizione, concernenti la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati (previste dagli articoli 13-16);
   la tutela del credito e l'accelerazione del processo di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, ecc. (misure contenute negli articoli da 17 a 20);
   il procedimento di tramutamento dei magistrati (disciplinato dall'articolo 21).

  Osserva quindi che nel corso dell'esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti l'impignorabilità dei Pag. 255depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche (previsto dall'articolo 19-bis) e il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli) (previsto dall'articolo 21-bis). Il Senato ha inoltre soppresso gli articoli 7 (Conciliazione avente per oggetto diritti del prestatore di lavoro) e 15 (Dichiarazioni rese al difensore nel processo civile).
  Le disposizioni che rientrano nella competenza della Commissione Affari Sociali si individuano negli articoli 6 e 12, che introducono rispettivamente una particolare forma di convenzione di negoziazione assistita finalizzata alla soluzione consensuale stragiudiziale delle controversie in materia di separazione personale, di cessazione degli effetti civili e scioglimento del matrimonio ovvero di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio e una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio, che dovrebbe avere effetti complementari rispetto alla prima.
  Le disposizioni in questione sono state oggetto di un approfondito esame da parte della Commissione Giustizia del Senato e di importanti modifiche che riguardano nello specifico le parti di sostanziale competenza di questa Commissione.
  Per quel che riguarda la convenzione introdotta dall'articolo 6, il comma 1, a seguito di una modifica apportata dal Senato, precisa che quest'ultima deve essere assistita da almeno un avvocato per parte, puntualizzando la formulazione originaria.
  Il comma 2, integralmente sostituito nel corso dell'esame al Senato, prevede in particolare un obbligatorio passaggio giudiziale dell'accordo di negoziazione assistita.
  Nel testo originario del decreto-legge, la disposizione vieta il ricorso alla convenzione di negoziazione assistita in presenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. Il nuovo comma 2, invece, prevede due ipotesi: il procedimento in mancanza di figli minori, maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave o economicamente non autosufficienti e quello in presenza degli stessi.
  Nel procedimento in presenza dei figli, l'accordo a seguito di convenzione di negoziazione assistita è trasmesso entro 10 giorni al pubblico ministero presso il tribunale competente. Il pubblico ministero lo autorizza quando ritiene che l'accordo risponda all'interesse dei figli. In caso contrario, l'accordo è trasmesso entro 5 giorni dal PM al presidente del tribunale che fissa, entro i successivi 30 giorni, la comparizione delle parti e provvede «senza ritardo».
  Altra novità rispetto al testo iniziale consiste nel fatto che anche l'accordo concluso in assenza di figli minori o di figli maggiorenni incapaci, portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, debba essere trasmesso al PM che, se non ravvisa irregolarità, concede agli avvocati il nullaosta per la trasmissione dell'accordo stesso agli uffici di stato civile competenti, come previsto dal comma 3. La conclusione dell'accordo a seguito della convenzione è pienamente sostitutiva e produce quindi gli effetti dei provvedimenti giudiziali che definiscono i procedimenti di separazione personale, di cessazione degli effetti civili del matrimonio, di scioglimento del matrimonio e di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio. A seguito di una ulteriore modifica introdotta dal Senato, viene precisato che l'accordo deve dare atto che gli avvocati, anche in assenza di figli, hanno tentato di conciliare le parti e le hanno informate della possibilità di ricorso alla mediazione familiare (il tentativo di conciliazione è obbligatorio nell'ordinario procedimento giudiziale), e hanno informato le parti dell'importanza per il minore di trascorrere tempi adeguati con ognuno dei genitori.
  Sulla base di quanto stabilito dal comma 3 è fatto quindi obbligo all'avvocato di trasmettere entro dieci giorni copia autentica dell'accordo all'ufficiale di stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto (se religioso).Pag. 256
  Il comma 4 prevede una sanzione amministrativa, ridotta nell'entità da una modifica del Senato, a carico degli avvocati inadempienti agli obblighi di trasmissione, per la cui irrogazione è competente il comune ove devono essere eseguite le annotazioni negli atti di matrimonio previste dall'ordinamento dello stato civile.
  Con il comma 5 si interviene infine su alcuni articoli – 49, 63 e 69 – del regolamento di stato civile (decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000) per coordinare la disciplina vigente con quanto previsto dalle disposizioni in commento.
  La disposizione aggiunge gli accordi tra coniugi raggiunti con la convenzione di negoziazione assistita oppure autorizzati dal PM (ai sensi del nuovo comma 2) tra gli atti di cui deve esser data notizia nella documentazione tenuta dagli uffici di stato civile.
  Come già annunciato, l'articolo 12 introduce una ulteriore disciplina volta alla semplificazione dei procedimenti di separazione personale e di divorzio.
  Oltre che davanti ad avvocati, viene infatti garantita dall'articolo 12 la possibilità di concludere dinanzi al sindaco (individuato puntualmente da una modifica apportata al Senato quale ufficiale dello stato civile) del comune di residenza di uno dei coniugi (ovvero di iscrizione o trascrizione dell'atto di matrimonio) un accordo di separazione o di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili o, infine, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio.
  Il Senato ha previsto l'espresso riferimento all'assistenza facoltativa di un avvocato nell'accordo di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio. L'indicata disciplina non può essere applicata in presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti (comma 2). Il Senato ha precisato che, per la gravità dell'handicap ci si debba riferire alle situazioni indicate dall'articolo 3, comma 3, della legge 104 del 1992 (si è, quindi, in presenza di handicap «grave» quando si renda «necessario un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale nella sfera individuale o in quella di relazione»), senza tuttavia inserire tale precisazione anche all'articolo 6. Su tale punto, pertanto, invita la Commissione a riflettere sulla opportunità di apporre una osservazione al parere da rendere alla Commissione di merito.
  Riguardo alla procedura, il comma 3 stabilisce che il sindaco dovrà sostanzialmente ricevere la dichiarazione personale delle due parti sulla loro volontà di concludere l'accordo sulla base delle condizioni concordate. Appena ricevute le dichiarazioni, l'atto contenente l'accordo è compilato e sottoscritto immediatamente dalle parti; anche in questo caso una modifica del Senato ha previsto la possibilità, per queste ultime, di farsi assistere da un avvocato.
  L'accordo concluso davanti al sindaco – che non può contenere patti di trasferimento patrimoniale (possibili invece nella negoziazione assistita in relazione alla specifica competenza professionale dell'avvocato) – tiene luogo dei corrispondenti provvedimenti giudiziali. In particolare gli effetti dell'accordo avranno luogo (anche ai fini dei 3 anni necessario per il divorzio) dalla data dell'atto contenente l'accordo sottoscritto dai coniugi e non più dalla comparizione innanzi al tribunale.
  Una modifica del Senato prevede un ulteriore adempimento procedurale per la conferma dell'accordo che riguardi condizioni concordate di separazione personale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio o di scioglimento del matrimonio. Il sindaco, infatti – nei casi di accordo – dovrà invitare i coniugi a comparire davanti a sé entro 30 giorni dalla ricezione delle dichiarazioni per la conferma dell'accordo, anche ai fini degli adempimenti relativi all'aggiornamento dei registri di stato civile (di cui al successivo comma 5). La mancata comparizione è motivo di mancata conferma dell'accordo.
  La pausa di riflessione di 30 giorni è, invece, esclusa per l'accordo riguardante la modifica delle condizioni di separazione e divorzio.Pag. 257
  I commi 4 e 5 dell'articolo 12 contengono disposizioni di coordinamento mentre l'ultimo comma stabilisce il regime fiscale degli accordi sottoscritti. Il comma 4 adegua il contenuto dell'articolo 3, comma 1, della legge 898/1970 sul divorzio (casi in cui uno dei coniugi può chiedere lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio) integrandolo con le nuove possibilità offerte dagli articoli 6 e 12 del decreto-legge. Con il comma 5 si apportano modifiche al regime delle annotazioni negli atti di nascita e di matrimonio (articoli 49, 63 e 69 del decreto del Presidente della Repubblica 396/2000, TU stato civile) analoghe a quelle previste dall'articolo 6 sulla negoziazione assistita.
  Inoltre il comma 6 integra la tabella D allegata alla legge n. 604 del 1962 (Modificazioni allo stato giuridico e all'ordinamento della carriera dei segretari comunali e provinciali) con un nuovo punto 11-bis che stabilisce che il diritto fisso spettante ai Comuni all'atto del perfezionamento dei nuovi accordi (di separazione, di divorzio, di modifica delle condizioni di separazione o divorzio) non può superare l'imposta fissa di bollo prevista per le pubblicazioni di matrimonio.
  Il comma 7 prevede infine che la nuova disciplina descritta trovi applicazione decorsi 30 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame.
  Si riserva in conclusione di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.20.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.25 alle 15.55.