CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 29 ottobre 2014
324.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
Pag. 212

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META. – Interviene il sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico Antonello Giacomelli.

  La seduta comincia alle 14.20.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

5-01917 Rubinato: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.
5-01996 Catalano: Gravi conseguenze per i cittadini derivanti dai numerosi disservizi nel recapito della corrispondenza.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Simonetta RUBINATO (PD), replicando, nel ringraziare il rappresentante del Governo per la risposta, esprime preoccupazione riguardo alla carenza degli organici della società Poste italiane, manifestata anche dalle organizzazioni sindacali della società medesima, rispetto alla quale prende atto delle rassicurazioni del sottosegretario. Rileva che il mancato recapito della corrispondenza è stato, nel caso di cui all'interrogazione, assai grave, trattandosi di un referto medico e ritiene che questo disservizio, come anche altri che sono stati segnalati, debba costituire l'occasione per verificare le modalità di gestione della corrispondenza e migliorarne costantemente l'efficienza.

  Ivan CATALANO (Misto), replicando, ringrazia anch'egli il sottosegretario per la risposta, nella quale tuttavia non viene esplicitato quali siano gli intendimenti del Governo per risolvere la questione della scarsa efficienza nella gestione del personale della società Poste italiane, rilevata in queste come in numerose altre occasioni, e conseguentemente del servizio di recapito della corrispondenza. Rammenta che il contratto di programma vigente con la società Poste italiane, con il quale si definiscono gli obblighi del servizio universale, si intende prorogato fino alla stipula del nuovo contratto di programma e invita il Governo, prima della stipula del nuovo contratto, a trovare soluzioni efficaci atte a superare i disservizi che si registrano sempre nel recapito postale, anche prendendo spunto da esperienze maturate da altri operatori del settore.

5-01994 Catalano: Gravi inefficienze nel servizio postale in provincia di Varese.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Ivan CATALANO (Misto), replicando, osserva che, in base alle questioni sollevate nelle interrogazioni e alle risposte del Governo, emerge come la società Poste italiane non sia in grado di gestire il servizio postale in occasione delle festività, ovvero quando si verifichino scadenze, per esempio per il pagamento di tributi, in ordine alle quali la pubblica amministrazione deve inviare attraverso il mezzo postale la relativa documentazione ai cittadini. Osserva che il disservizio cui si fa riferimento nell'interrogazione è stato assai rilevante e ha creato gravi disagi ai cittadini, come dimostra la mobilitazione di trenta sindaci del territorio, e auspica che il Governo intraprenda qualsiasi azione utile volta a risolvere tali disservizi, Pag. 213anche facendo tesoro degli eventuali suggerimenti che potranno venire dalla Commissione al momento dell'espressione del parere sulla futura proposta di contratto di programma.

5-02012 Culotta: Disagi per i cittadini derivanti dalla riorganizzazione dell'ufficio postale di San Mauro Castelverde (PA).

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Magda CULOTTA (PD), replicando, ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatta, in considerazione del fatto che, a breve distanza dalla presentazione della propria interrogazione, è stata ripristinata l'apertura giornaliera dell'ufficio postale di San Mauro Castelverde. In generale auspica che qualunque piano di razionalizzazione degli uffici postali tenga conto della particolare situazione dei comuni che hanno una popolazione ridotta e un territorio assai ampio, per cui l'ufficio postale più vicino si trova in realtà a grande distanza. Osserva pertanto che tali misure di razionalizzazione non possono essere effettuate applicando parametri generali, ma devono tener conto della peculiarità delle singole situazioni. Per quanto concerne in modo specifico l'ufficio postale di San Mauro Castelverde, osserva che la riapertura giornaliera è stata ripristinata in via sperimentale sulla base dei risultati che emergeranno dalla rilevazione dei flussi degli utenti. Ritiene in proposito che, quali che siano i risultati di tale rilevazione, proprio le specificità di quel comune, evidenziate nelle premesse della propria interrogazione, dovrebbero giustificare il mantenimento dell'apertura giornaliera.

5-02073 Vallascas: Difficoltà economica e gestionale dell'emittente televisiva regionale Sardegna 1 e regolarità nella cessione di quote proprietarie.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, ringrazia per la risposta e si dichiara soddisfatto. Rileva che la situazione finanziaria dell'emittente televisiva Sardegna 1 risulta compromessa, come evidenziato dagli sviluppi successivi alla presentazione della propria interrogazione. Ciò ha avuto gravi ripercussioni sul piano occupazionale, dal momento che per dodici dipendenti ha avuto luogo la procedura di licenziamento e ulteriori tre dipendenti si sono dimessi. Ritiene che tali vicende inevitabilmente produrranno conseguenze di fronte al giudice. In conclusione pertanto ribadisce la gravità della situazione che si è creata.

5-02407 Coppola: Differenze nella qualità dell'accesso ad Internet nelle diverse aree del Paese e difformità tra i livelli di servizio previsti nei contratti ed effettivamente erogati agli utenti.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI, risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5). Fa presente, in conclusione, che a suo giudizio il piano strategico per la banda ultralarga riuscirà a essere perfezionato alla fine di ottobre per essere presentato all'inizio del mese di novembre.

  Paolo COPPOLA (PD), replicando, nel ringraziare il sottosegretario per la risposta, fa presente che l'interrogazione risale al mese di marzo, momento in cui non era ancora in possesso delle informazioni sopra richiamate. Sottolinea che molto spesso si registra una mancata corrispondenza tra la velocità di banda, che viene assicurata nel momento in cui si stipula il contratto con il cliente, e la velocità di banda effettivamente disponibile. Ricorda che, secondo quanto riportato dal sottosegretario, nel caso in cui il cliente riesca a dimostrare questa differenza, può recedere dal contratto senza costi, cosa che a Pag. 214suo giudizio non è sufficiente. Osserva infatti che, nel caso in cui si acquistasse un'automobile rispetto alla quale sia stato garantito al cliente che essa raggiunga la velocità di 130 km/h e si scoprisse poi che quell'automobile non può andare ad una velocità superiore a 50 km/h, nessuno negherebbe che il cliente sia stato truffato e conseguentemente che abbia diritto alla restituzione del denaro speso per un oggetto le cui prestazioni non sono quelle che gli sono state garantite. Ritiene che parimenti dovrebbero essere messe in atto tempestivamente forme di tutela più forti rispetto ai consumatori anche nel caso di un bene immateriale come la connettività, sia da parte dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sia da parte del Governo e del Parlamento.

5-03079 Caparini: Identificazione degli apparecchi per i quali è dovuto il pagamento del canone Rai.
5-03132 Ghizzoni: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi per i quali non è dovuto.

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla medesima materia, saranno svolte congiuntamente.

  Romina MURA (PD) dichiara di sottoscrivere l'interrogazione Ghizzoni n. 5-03132.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6). Evidenzia in particolare l'intenzione del Governo di adottare iniziative per rivedere la normativa in modo da individuare la platea alla quale si applicano gli obblighi relativi al pagamento del canone, anche in relazione agli sviluppi della tecnologia.

  Rudi Franco MARGUERETTAZ (LNA), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione Caparini n. 5-03079, ringrazia per la risposta e sottolinea l'opportunità, piuttosto che fare riferimento a specifiche caratteristiche tecniche degli apparecchi, di individuare quali sono le tipologie di strumenti che comportano l'obbligo del pagamento del canone. Ritiene in particolare che tale precisazione dovrebbe essere fornita per quanto concerne tablet e smartphone. Dichiara di apprezzare le conclusioni della risposta del sottosegretario, laddove si fa riferimento all'intenzione di adottare iniziative per la revisione della normativa che disciplina la materia. Rileva peraltro che tale revisione deve avere luogo con urgenza, per evitare che, in un periodo di grave crisi, come quello in corso, le imprese siano assoggettate ad oneri ingiustificati. Ritiene in proposito che, piuttosto che gravare le imprese di oneri impropri, il Governo dovrebbe introdurre misure volte a contrastare l'evasione da parte dei soggetti che sicuramente sono tenuti al pagamento del canone.

  Romina MURA (PD), replicando in qualità di cofirmatario dell'interrogazione Ghizzoni n. 5-03132, ringrazia il sottosegretario per le puntuali precisazioni fornite nella risposta. In ogni caso ritiene necessario un intervento sulla normativa che, proprio al fine di garantire la chiarezza e la certezza del diritto, definisca in modo non soggetto a dubbi e interpretazioni l'ambito di applicazione dell'obbligo di pagamento del canone. Ritiene che tale intervento risulti tanto più opportuno in relazione a una revisione complessiva della disciplina concernente il canone, che il Governo ha in più occasioni dichiarato di voler porre in atto.

  Ivan CATALANO (Misto), intervenendo sull'ordine dei lavori, ritiene opportuno fornire ulteriori elementi in merito alla questione sollevata dall'interrogazione del collega Coppola. Osserva in proposito che, anche sulla base della propria esperienza personale, ha avuto modo di verificare che spesso le clausole contrattuali relative alla fornitura dei servizi di accesso ad Internet prevedono una velocità minima molto più bassa di quella pubblicizzata. Osserva altresì Pag. 215che tali clausole rendono ininfluenti i risultati della rilevazione, dal momento che il software in questione rileva la velocità media.

  Il sottosegretario Antonello GIACOMELLI in relazione alle precisazioni fornite da ultimo dal deputato Catalano, ritiene che esse avvalorino ulteriormente l'esigenza di prevedere meccanismi più certi di rilevazione della velocità di accesso ad Internet e misure di tutela degli utenti.

  Michele Pompeo META, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.15.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 29 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 15.15.

DL 132/2014: Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile.
C. 2681 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla II Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simone VALIANTE (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2681, di conversione del decreto-legge n. 132 del 2014, in materia di giustizia civile, approvato dal Senato. Rileva che il provvedimento introduce una serie di misure volte a migliorare l'efficienza complessiva del processo civile. In particolare, anche al fine di ridurre l'entità delle controversie pendenti di fronte al giudice civile, l'articolo 1 prevede il trasferimento in sede arbitrale di procedimenti civili pendenti e i successivi articoli da 2 a 13 introducono la convenzione di negoziazione assistita. L'articolo 12 disciplina, inoltre, alcune ipotesi speciali di negoziazione assistita, tra cui quelle relative a separazione e divorzio, per i cui procedimenti si disciplinano, all'articolo 12, ulteriori modalità di semplificazione. Osserva che i successivi articoli da 13 a 16 recano misure per rendere più funzionale e abbreviare i tempi di svolgimento del processo civile di cognizione e che tali misure riguardano, in particolare, la compensazione delle spese, il passaggio dal rito ordinario al rito sommario, la riduzione del periodo di sospensione feriale dei termini processuali e delle ferie dei magistrati. Altre disposizioni del decreto-legge, e in particolare gli articoli da 17 a 20, mirano all'accelerazione dei procedimenti di esecuzione forzata e delle procedure concorsuali, al tempo stesso assicurando la tutela del credito, attraverso misure di contrasto nel ritardo dei pagamenti, l'iscrizione a ruolo nel processo esecutivo per espropriazione, la semplificazione del processo esecutivo, il monitoraggio delle procedure esecutive individuali e concorsuali e il deposito della nota di iscrizione a ruolo con modalità telematiche. Ricorda che, nel corso dell'esame, il Senato ha introdotto due nuovi articoli concernenti l'impignorabilità dei depositi a disposizione delle rappresentanze diplomatiche (articolo 19-bis) e il ripristino degli uffici del giudice di pace a Ostia (Roma) e Barra (Napoli) (articolo 21-bis). Il Senato ha inoltre soppresso l'articolo 7, concernente l'applicazione della procedura di conciliazione in caso di diritti del prestatore di lavoro e l'articolo 15, che riguardava le dichiarazioni rese al difensore nel processo civile.
  Per quanto concerne i profili di specifica competenza della IX Commissione Trasporti segnala in primo luogo l'articolo 3. Tale articolo inserisce le domande giudiziali relative a controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione dei veicoli e natanti tra quelle per le quali l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita diviene condizione di Pag. 216procedibilità. Chiarisce, in altre parole, che chi voglia agire in giudizio con riferimento a questa tipologia di controversie dovrà preventivamente invitare il convenuto alla stipula della convenzione di negoziazione introdotta nell'ordinamento dal precedente articolo 2. La convenzione di negoziazione assistita rappresenta un ulteriore strumento di risoluzione stragiudiziale delle controversie civili e consiste nell'accordo mediante il quale le parti convengono di cooperare in buona fede e con lealtà per risolvere in via amichevole la controversia tramite l'assistenza di avvocati. Il comma 3 dell'articolo 3 specifica che comunque la condizione di improcedibilità non si applica con riferimento a specifiche fattispecie che si possono verificare anche nell'ambito di controversie in materia di risarcimento del danno da circolazione di veicoli e natanti. In base alle ulteriori disposizioni del decreto-legge concernenti il procedimento di negoziazione assistita, si prevede che la mancata risposta entro trenta giorni all'invito dell'avvocato di una parte a effettuare la negoziazione assistita o il rifiuto dell'invito stesso possono essere valutati dal giudice anche ai fini delle spese del giudizio. Il mancato accordo dovrà essere certificato dagli avvocati. Al contrario, nel caso in cui la negoziazione assistita si concluda con il raggiungimento dell'accordo, l'accordo, sottoscritto dalle parti e dagli avvocati, costituisce titolo esecutivo e per l'iscrizione di ipoteca giudiziale.
  Segnala che risultano, inoltre, di competenza della IX Commissione la particolare disciplina per l'espropriazione forzata di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi introdotta, a seguito di modifiche apportate al Senato, dall'articolo 19, comma 1, lettere a) e d-bis). La lettera a) prevede, attraverso la riformulazione del secondo comma dell'articolo 26 del codice di procedura civile, che per tale procedura esecutiva sia competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, in deroga quindi alla norma generale prevista dal primo comma dell'articolo 26, che stabilisce la competenza, per tutti i beni mobili e immobili, del giudice del luogo in cui le cose si trovano. La lettera d-bis) introduce invece nel codice di procedura civile un nuovo articolo 521-bis, volto a disciplinare il pignoramento e la custodia di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi. In particolare si prevede che il pignoramento di tali beni si esegue mediante notificazione al debitore di un atto che indica esattamente i beni e i diritti che si sottopongono ad esecuzione. Con il pignoramento il debitore è nominato custode dei beni, senza diritto a compenso. L'ufficiale giudiziario, eseguita la notificazione del pignoramento, consegna i relativi atti al creditore affinché provveda alla trascrizione nei pubblici registri. Il pignoramento deve contenere l'intimazione al debitore a consegnare i suddetti beni (con i relativi documenti che ne attestano la proprietà) entro 10 giorni all'istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario del tribunale competente. Se il termine per la consegna è violato e viene accertata la circolazione dei beni che dovevano essere consegnati, la polizia deve ritirare la carta di circolazione e consegnare i beni stessi all'istituto vendite giudiziarie. Alla consegna dei beni è l'istituto vendite giudiziarie a divenire custode dei beni, dovendo darne comunicazione al creditore pignorante. Entro trenta giorni da questa comunicazione, pena la perdita d'efficacia del pignoramento, il creditore deve depositare nella cancelleria del tribunale la nota di iscrizione a ruolo, con le copie conformi di tutti gli atti, copie la cui conformità con gli originali può essere attestata dall'avvocato. A questo punto il cancelliere forma il fascicolo dell'esecuzione.
  Segnala infine, in quanto materia d'interesse per la Commissione, anche se le disposizioni in questione non sono direttamente riconducibili all'ambito di competenza della Commissione stessa, l'introduzione dell'obbligo del deposito telematico della nota di iscrizione a ruolo nel procedimento di espropriazione forzata (articolo 18, comma 4) nonché della nuova Pag. 217procedura della ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare (articolo 19, comma 1, lettera d), che introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-bis). In particolare, la procedura di ricerca con modalità telematiche consente al creditore che intende promuovere il processo di espropriazione di rivolgere al presidente del Tribunale del luogo di residenza, domicilio, sede o dimora del debitore la richiesta di autorizzazione affinché l'ufficiale giudiziario possa compiere le ricerche su tutte le banche dati delle pubbliche amministrazioni da cui è possibile individuare i beni del debitore da assoggettare a pignoramento. Rispetto alla disciplina previgente, l'attività di ricerca dell'ufficiale giudiziario viene subordinata all'autorizzazione del presidente del Tribunale, al fine di soddisfare le esigenze di tutela della riservatezza. Il successivo articolo 20 introduce l'obbligo del deposito telematico di rapporti periodici e finali nell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi. L'obbligo sarà effettivo, anche per le procedure di amministrazione straordinaria pendenti, a partire dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei decreti del Ministero dello sviluppo economico con le specifiche tecniche.
  In conclusione, illustra la propria proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 7).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 7).

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 28 ottobre 2014.

  Mario TULLO (PD), relatore, presenta una nuova formulazione della proposta di parere, che tiene conto della questione posta dal collega Romano nella seduta di ieri. A tal fine, nella proposta di parere è stata inserita un'osservazione con la quale si invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di riformulare il comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 189 del 2012, nel senso di prevedere, anziché il divieto per i pubblici esercizi di mettere a disposizione apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare sulle piattaforme di gioco, il divieto per i clienti di connettersi alle piattaforme di gioco messe a disposizione dai concessionari on line, da soggetti autorizzati all'esercizio dei giochi a distanza, ovvero da soggetti privi di qualsiasi titolo concessorio o autorizzatorio rilasciato dalle competenti autorità, prevedendo sanzioni adeguate. Come precisato nelle premesse della riformulazione della proposta di parere, rileva infatti che il provvedimento in esame introduce obblighi stringenti riguardo alla possibilità di accedere agli apparecchi da intrattenimento e ai videogiochi, nonché ai giochi on line, che permettono una riformulazione del citato comma 3-quater dell'articolo 7 del decreto-legge n. 158 del 2012, che, nel vietare la messa a disposizione negli esercizi pubblici di apparecchiature che offrono connessione telematica, appare suscettibile di determinare un ostacolo alla offerta di connettività ad Internet.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore, come riformulata (vedi allegato 8).

  Michele Pompeo META, presidente, rileva che la nuova formulazione della proposta Pag. 218di parere del relatore è stata approvata dalla Commissione all'unanimità.

  La seduta termina alle 15.30.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.30 alle 15.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03198 De Menech: Richiesta, da parte della Rai, del pagamento del canone di abbonamento anche per apparecchi non collegati ad antenne radiotelevisive.

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