CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 23 ottobre 2014
321.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
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COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Giovedì 23 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 8.35.

Disposizioni per la tutela e la valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare.
Testo unificato C. 348 Cenni e C. 1162 Verini.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore, impossibilitato a partecipare alla seduta odierna, fa presente che il provvedimento in oggetto istituisce il sistema nazionale di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, al fine di definire i principi ed i criteri generali valevoli su tutto il territorio, e le modalità di coordinamento in materia con i sistemi regionali. Tale sistema è costituito da:
   a) l'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituita presso il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, ove sono indicate tutte le risorse genetiche locali di origine vegetale, animale o microbica a rischio di estinzione o di erosione genetica;
   b) la Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare, coordinata dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;
   c) il Portale nazionale della biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il MIPAAF, al fine prevalente di costituire un sistema di banche dati interconnesse delle risorse genetiche locali individuate;
   d) il Comitato permanente per la biodiversità agraria e alimentare, istituito presso il MIPAAF per garantire, tra l'altro, il coordinamento delle azioni tra i diversi Pag. 4livelli di governo (Stato, regioni e province autonome) sulla materia della tutela della biodiversità agraria e alimentare.

  Per la valorizzazione e trasmissione delle conoscenze sulla biodiversità agraria e alimentare, al MIPAAF, alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano viene demandato il compito di promuovere le attività degli agricoltori tese allo sviluppo di sistemi sementieri informali a livello territoriale, al recupero delle risorse genetiche vegetali locali e allo svolgimento di attività di prevenzione e di gestione del territorio necessarie al raggiungimento degli obiettivi di conservazione della biodiversità agraria e alimentare.
  Ai Dicasteri agricoli e dell'istruzione e alle regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano è demandato il compito di promuovere progetti per la trasmissione agli agricoltori, agli studenti e ai consumatori delle conoscenze acquisite in materia di biodiversità agraria e alimentare, attraverso attività di formazione e iniziative culturali.
  Il testo demanda al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, per quanto di rispettiva competenza, di individuare i soggetti pubblici e privati di comprovata esperienza in materia per attivare la conservazione ex situ delle risorse genetiche locali del proprio territorio, anche al fine della partecipazione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
  È rimessa, inoltre, alla competenza delle regioni e delle province autonome l'individuazione degli agricoltori custodi, anche su richiesta degli agricoltori stessi, per attivare la conservazione in situ e on farm delle risorse genetiche vegetali locali a rischio di estinzione o di erosione genetica e la loro iscrizione alla Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
  Vengono, quindi, normate le modalità di aggiornamento del Piano nazionale sulla biodiversità di interesse agricolo (decreto ministeriale 28672 del 14 dicembre 2009) e delle «Linee guida nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario», adottate con decreto ministeriale 6 luglio 2012, disponendo che a ciò si provveda con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali.
  Le risorse genetiche iscritte all'Anagrafe sono mantenute sotto la responsabilità e il controllo pubblico e non assoggettabili a diritto di proprietà intellettuale o altro diritto o tecnologia che ne limiti l'accesso o la riproduzione agli agricoltori, compresi i brevetti a carattere industriale, né possono essere oggetto di protezione tramite privativa per ritrovati vegetali.
  Fa presente che il testo unificato interviene sul Codice della proprietà industriale (articolo 45 del decreto legislativo n. 30 del 2005) al fine di esplicitare che non sono oggetto di brevetto le varietà vegetali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare nonché le varietà dalle quali discendono produzioni contraddistinte dai marchi di denominazione di origine protetta, di indicazione geografica protetta o di specialità tradizionali garantite e da cui discendono i prodotti agroalimentari tradizionali.
  Al riguardo, sottolinea che già l'articolo 45 del Codice della proprietà industriale (lettera b)) dispone che non possono costituire oggetto di brevetto le varietà vegetali e le razze animali ed i procedimenti essenzialmente biologici di produzione di animali o vegetali, comprese le nuove varietà vegetali rispetto alle quali l'invenzione consista esclusivamente nella modifica genetica di altra varietà vegetale, anche se la modifica è il frutto di un procedimento di ingegneria genetica. Viene inoltre istituito a decorrere dall'anno 2015, nello stato di previsione del MIPAAF, il Fondo per la tutela della biodiversità agraria e alimentare, destinato a sostenere le azioni degli agricoltori e degli allevatori nell'ambito delle disposizioni previste del provvedimento in esame. L'utilizzo del Fondo viene consentito anche per la corresponsione di indennizzi ai produttori agricoli che hanno subito danni provocati da forme di contaminazione da organismi Pag. 5geneticamente modificati coltivati in violazione dei divieti stabiliti dalle disposizioni vigenti.
  Evidenzia che il testo interviene sulla disciplina dell'attività sementiera ed in particolar modo sulla commercializzazione di sementi di varietà da conservazione. Viene esteso il diritto alla vendita di tali sementi consentendo la vendita diretta e in ambito locale, nonché introduce per gli stessi soggetti il diritto al libero scambio delle sementi all'interno della Rete nazionale della biodiversità agraria e alimentare.
  Ricorda che il testo unificato demanda allo Stato, alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano la realizzazione di periodiche campagne promozionali di tutela e di valorizzazione della biodiversità agraria e alimentare, prevedendo appositi itinerari per la promozione della conoscenza delle risorse genetiche locali iscritte all'Anagrafe nazionale della biodiversità agraria e alimentare e lo sviluppo dei territori interessati, anche attraverso l'indicazione dei luoghi di conservazione in situ, on farm ed ex situ e dei luoghi di commercializzazione dei prodotti connessi alle medesime risorse, compresi i punti di vendita diretta. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i consorzi di tutela e gli altri soggetti riconosciuti, promuovono inoltre l'istituzione di comunità del cibo e della biodiversità agraria e alimentare.
  All'articolo 14, si prevede inoltre l'istituzione della giornata della biodiversità agraria e alimentare nel giorno 22 maggio di ogni anno.
  Viene, quindi, stabilito che il piano triennale di attività del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura debba prevedere interventi per la ricerca sulla biodiversità agraria e alimentare.
  Rileva che le disposizioni del testo, sotto alcuni profili, appaiono riconducibili alla materia «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione e, sotto altri profili, alla competenza residuale delle regioni in materia di «agricoltura». Anche alla luce dell'assenza di un contesto normativo organico nazionale, le regioni sono intervenute, adottando misure per la tutela e valorizzazione del patrimonio di razze e varietà locali di interesse agrario, zootecnico e forestale. Le misure regionali in questione sono – nella gran parte dei casi – analoghe, avendo la gran parte delle leggi regionali provveduto all'istituzione di organi di tutela e conservazione del patrimonio genetico autoctono.
  Ricorda, infine, che la giurisprudenza costituzionale è costante nel senso di ritenere che la circostanza che una determinata disciplina sia ascrivibile alla materia «tutela dell'ambiente» di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, se certamente comporta il potere dello Stato di dettare standard di protezione uniformi validi su tutto il territorio nazionale e non derogabili in senso peggiorativo da parte delle Regioni, non esclude affatto che le leggi regionali emanate nell'esercizio della potestà concorrente di cui all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, o di quella «residuale» di cui all'articolo 117, quarto comma, possano assumere fra i propri scopi anche finalità di tutela ambientale (ex multis sentenze nn. 336 e 232 del 2005; n. 259 del 2004 e n. 407 del 2002).
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 8.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Giovedì 23 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 14.10.

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Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.
Audizione di rappresentanti della Regione Veneto e di esperti.
(Svolgimento e conclusione).

  Danilo TONINELLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso la trasmissione diretta sulla web-tv della Camera dei deputati.

  Marcello CLARICH, professore ordinario di diritto amministrativo presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali «Guido Carli» (LUISS) di Roma, Roberto CIAMBETTI, assessore al bilancio e agli enti locali della Giunta regionale del Veneto, Maria Elisa D'AMICO, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Milano, Gianmario DEMURO, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Cagliari, Giovanni GUZZETTA, professore ordinario di istituzioni di diritto pubblico presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata, Ignazio LAGROTTA, professore aggregato di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Bari «Aldo Moro», Michela MANETTI, professore ordinario di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Siena, Alessandro PACE, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», Pierluigi PORTALURI, professore ordinario di diritto amministrativo presso l'Università degli Studi del Salento, Roberto TONIATTI, professore ordinario di diritto pubblico comparato presso l'Università degli Studi di Trento, e Giuseppe DE VERGOTTINI, professore emerito di diritto pubblico comparato, presso l'Università degli Studi di Bologna, svolgono relazioni sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Emanuele FIANO (PD), Stefano QUARANTA (SEL) e Danilo TONINELLI, presidente.

  Alessandro PACE, professore emerito di diritto costituzionale presso l'Università degli Studi di Roma «La Sapienza», e Giuseppe DE VERGOTTINI, professore emerito di diritto pubblico comparato, presso l'Università degli Studi di Bologna, rispondono ai quesiti posti.

  Danilo TONINELLI, presidente, ringrazia i partecipanti per i loro interventi. Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico dell'audizione è pubblicato in un fascicolo a parte.

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