CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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AUDIZIONI INFORMALI

  Martedì 21 ottobre 2014.

Audizione di rappresentanti di Trenitalia SpA, nell'ambito dell'esame della proposta di legge C. 1964 Oliaro ed altri recante «Disposizioni per lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci».

  L'audizione informale è stata svolta dalle 13.30 alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 14.30.

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 Binetti e abb.
(Parere alla XII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.
  Così rimane stabilito.

  Mario TULLO (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il testo unificato delle proposte di legge C. 101 e abbinate in materia contrasto al gioco d'azzardo patologico. Passando ad una breve sintesi del contenuto del provvedimento, rileva che il testo si compone di 19 articoli. L'articolo 1 individua l'oggetto e le finalità delle disposizioni indirizzate alla tutela e alla cura dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico (GAP), oltre che alla prevenzione dei fattori di rischio. La definizione di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico è contenuta all'articolo 2 ed è caratterizzata dalla perdita di controllo sul comportamento da gioco, con coazione a ripetere, assimilabile ad altre Pag. 111dipendenze. L'articolo 3, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2 del decreto-legge n. 158 del 2012, che prevede l'aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza con riferimento alle prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette da ludopatia, individua nei servizi per le dipendenze istituiti dalle regioni le strutture preposte alla prevenzione della patologia ed alla promozione ed attuazione degli interventi di cura e riabilitazione, nonché al rilascio della certificazione attestante la diagnosi della relativa patologia. La certificazione dà diritto all'esenzione della compartecipazione al costo della spesa sanitaria per le prestazioni correlate alla cura della patologia – viene in tal senso previsto l'aggiornamento del decreto ministeriale relativo alla definizione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) –, nonché all'accesso alle strutture regionali deputate alla valutazione, alla diagnosi, all'assistenza e al ricovero. Tuttavia, nelle more dell'attuazione della disposizione sull'aggiornamento dei LEA l'articolo 4 demanda al Ministro della salute l'adozione – con decreto di natura regolamentare, previa intesa della Conferenza stato-regioni – di un Piano nazionale a favore delle persone affette da gioco d'azzardo patologico.
  L'articolo 5 prevede che all'interno del sito istituzionale del Ministero della salute ci sia una specifica sezione volta a fornire indicazioni sul trattamento della patologia, sulle strutture a cui rivolgersi nella zona di residenza, e sugli aspetti legali ed economici relativi alle perdite ed ai debiti accumulati. L'articolo 6 vieta l'introduzione di nuovi apparecchi e piattaforme on line per il gioco d'azzardo a valere sulle concessioni già in essere e di nuove tipologie di giochi d'azzardo per un periodo di almeno cinque anni. L'articolo 7 istituisce presso il Ministero della salute, con decreto ministeriale, l'Osservatorio nazionale sulla dipendenza da gioco d'azzardo con una serie di compiti tra i quali quelli di monitoraggio della patologia e di definizione di linee guida per la realizzazione di campagne informative e la realizzazione di corsi di formazione. L'articolo 8 rimette al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, d'intesa con il Ministero della salute, su proposta dell'Osservatorio, la predisposizione di campagne di informazione e la promozione di progetti di educazione sui fattori di rischio connessi al gioco d'azzardo nelle scuole di ogni ordine e grado. L'articolo 9 prevede l'applicazione dell'istituto dell'amministratore di sostegno al soggetto affetto da dipendenza da gioco d'azzardo patologico ove ne ricorrano i presupposti. L'articolo 10 disciplina le misure di contrasto e le azioni positive per la tutela dei minori e dei soggetti vulnerabili. In via generale si prevede che l'accesso agli apparecchi di intrattenimento e ai videogiochi nonché ai giochi on line unicamente attraverso l'utilizzo della tessera sanitaria, attraverso il cui sistema possono essere rilevati dati quali il numero e l'entità delle somme giocate anche in modo progressivo dai giocatori in modo da consentire a questi ultimi di autoescludersi dal gioco. Questi dati vengono poi trasmessi al Ministero della salute a fini di monitoraggio. I dati rilevati attraverso il sistema della tessera sanitaria dovranno comunque essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice della privacy (decreto legislativo n. 196 del 2003). Si dispone ancora che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli adotti un decreto per rendere obbligatoria l'introduzione di meccanismi idonei a bloccare l'accesso dei minori ai giochi mediante l'inserimento di appositi sistemi di filtro. Vengono poi previste sanzioni amministrative applicabili ai soggetti che installino in locali aperti al pubblico apparecchi o videoterminali non conformi ai criteri stabiliti. Si prevede infine l'obbligo di pagamento in forma elettronica, mediante carte nominative, delle prestazioni da apparecchi da intrattenimento e videogiochi.
  L'articolo 11 detta disposizioni sull'etichettatura dei tagliandi delle lotterie istantanee, prevedendo apposite diciture sui danni che possono essere prodotti dal gioco, mentre l'articolo 12 vieta in modo assoluto la propaganda pubblicitaria del Pag. 112gioco d'azzardo stabilendo sanzioni e decadenze. L'articolo 13 prevede e disciplina incentivi economici per la rimozione degli apparecchi per il gioco d'azzardo. È previsto anche dall'articolo 14 la possibilità di utilizzare un logo «no slot» per gli esercizi e i circoli che non installino apparecchi per il gioco lecito. L'articolo 15 demanda ad appositi regolamenti comunali l'individuazione di criteri in materia di ubicazione, apertura, caratteristiche e funzionamento dei locali in cui si svolge l'attività di gioco con vincita in denaro. Vengono poi stabiliti una serie di obblighi relativi ai luoghi in cui si esercita il gioco d'azzardo tra i quali si ricorda: il divieto di esercizio di nuove sale gioco e nuovi punti vendita ad una distanza inferiore a 500 metri da scuole, strutture ospedaliere, luoghi di culto, centri per anziani, banche e uffici postali, l'obbligo di installare gli apparecchi idonei al gioco in locali aperti al pubblico in spazi appositi e circoscritti, il divieto di installare sportelli per il prelievo automatico di contanti all'interno delle sale giochi, il divieto di fumo e di consumo di bevande alcoliche, un orario di apertura giornaliero non superiore ad otto ore. L'articolo 16 istituisce il Fondo per la prevenzione cura e riabilitazione del gioco d'azzardo patologico nello stato di previsione del Ministero della salute e il Fondo per le famiglie dei soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. L'articolo 17 dispone sulla copertura finanziaria del provvedimento, a valere su un aumento del prelievo fiscale unico sugli apparecchi da intrattenimento L'articolo 18 garantisce l'accesso al Fondo per la prevenzione del fenomeno dell'usura anche al coniuge e ai parenti entro il primo grado conviventi di soggetti affetti da gioco d'azzardo patologico, nel caso in cui l'indebitamento del nucleo familiare sia stato causato dalla dipendenza dal gioco.
  Sottolinea che la competenza della IX Commissione si concentra quindi sugli aspetti riguardanti il gioco on line; ricordo in particolare l'articolo 6 sul divieto di introduzione di nuove piattaforme on line a valere sulle concessioni in essere e l'articolo 10 in materia di «tracciabilità» del gioco attraverso il sistema della tessera sanitaria.
  Nel condividere le finalità del provvedimento, presenta una proposta di parere favorevole, nella quale sono richiamati gli aspetti di specifica competenza della Commissione (vedi allegato), rendendosi fin d'ora disponibile ad eventuali integrazioni nel caso in cui dal dibattito emergano ulteriori elementi.

  Diego DE LORENZIS (M5S) chiede che la Commissione possa votare al proposta di parere del relatore in una successiva seduta, al fine di poter effettuare un approfondimento sui contenuti del provvedimento.

  Michele Pompeo META, presidente, nell'accogliere la richiesta del deputato De Lorenzis, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

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