CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 21 ottobre 2014
319.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 21 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.

  La seduta comincia alle 12.45.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.
(Parere alla I Commissione).
(Esame nuovo testo e conclusione – Parere favorevole con un'osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso anche l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso, essendo pervenuta richiesta in tal senso. Non essendovi obiezioni ne dispone pertanto l'attivazione.
  Avverte inoltre che il rappresentante del Governo ha comunicato di non potere prendere parte alla seduta odierna per concomitanti impegni di carattere istituzionali.

  Khalid CHAOUKI (PD), relatore, evidenzia che tra gli obiettivi del provvedimento figura innanzitutto il riordino di una materia estremamente delicata e al cui disciplina è contenuta in una pluralità di provvedimenti susseguitesi a partire dal Testo unico del 1998. L'ulteriore intento è rafforzare gli strumenti di tutela del minore straniero non accompagnato e assicurare omogeneità nell'applicazione delle nuove norme su tutto il territorio nazionale nell'esclusivo interesse del minore.
  Sottolinea che la materia chiama in causa in modo determinante le competenze di questa Commissione, in ragione dei continui richiami a tutto il corpus normativo internazionale ed europeo in materia umanitaria e di tutela dell'infanzia, che è parte integrante dell'ordinamento del nostro Paese.
  Rileva, quindi, che, come correttamente dà conto la relazione illustrativa, il flusso maggiore di minori stranieri non accompagnati proviene principalmente dall'Afghanistan, dal Bangladesh, dall'Egitto, dalla Tunisia, dalla Nigeria, dalla Somalia Pag. 20e dall'Eritrea e anche dalla Siria. Si tratta soprattutto di adolescenti tra i 16 e i 18 anni di età, prevalentemente maschi, ma vi sono anche ragazzi più piccoli (anche di 13-14 anni) e ragazze, soprattutto provenienti dalla Nigeria. Ed è indubbio che il contesto in cui si inserisce questa iniziativa legislativa è anche quello fortemente segnato dalle tragedie degli sbarchi nel Mediterraneo e dell'arrivo di migliaia di minori non accompagnati a lungo trattenuti in centri temporanei in cui l'operosità e la professionalità degli operatori sociali di molte organizzazioni non governative, con particolare riferimento a Save the Children ma non solo, non è proporzionato alle dimensioni del fenomeno e non può comunque surrogare il ruolo dello Stato nella protezione dei fanciulli.
  Nel solco tracciato dalla risoluzione del 12 settembre 2013 del Parlamento europeo sul rafforzamento delle tutele per i minori stranieri non accompagnati, rappresenta che il provvedimento innova la materia in quanto amplia e rende unitaria la nozione di «minore straniero non accompagnato», facendovi rientrare anche il minore non accompagnato richiedente asilo, finora escluso dalla definizione normativa. Inoltre, esso conferma il divieto di respingimento alla frontiera per i minori ed ammette la possibilità di rinviare il minore nel Paese di provenienza non solo per ragioni di ordine pubblico e sicurezza, ma anche qualora sia accertato il superiore interesse del minore al riaffidamento ai genitori. Il provvedimento introduce nuove disposizioni sulle modalità di contatto e di informazione nei riguardi dei minori ai valichi di frontiera, nonché sul diritto ad un «servizio di prima accoglienza» e all'accompagnamento in una «struttura di prima accoglienza», che dovranno possedere requisiti specifici. Infine, esso rende omogenee le procedure di segnalazione e introduce una procedura unica di identificazione e accertamento dell'età del minore straniero non accompagnato.
  Passando alla disamina dell'articolato, segnala che anche grazie ad un emendamento approvato in I Commissione l'articolo 1 detta ora che «i minori stranieri non accompagnati sono titolari dei diritti in materia di protezione dei minori a parità di trattamento con i minori di cittadinanza italiana o dell'Unione europea» e che le nuove norme si applicano ai minori stranieri in ragione della loro condizione di maggiore vulnerabilità. Il dettato del successivo articolo 2 chiarisce ulteriormente che i destinatari delle norme sono dunque i minori non cittadini dell'UE e che si trovino in Italia per qualsiasi causa, privi di assistenza e di rappresentanza da parte di genitori o altri adulti.
  In materia di servizi di informazione e di prima assistenza e accoglienza, di cui all'articolo 4, è significativa la norma relativa all'obbligo di informare il minore non accompagnato circa il suo diritto a chiedere protezione internazionale, cioè asilo. Appare anche rilevante la previsione della figura di un mediatore culturale nelle procedure di prima accoglienza, come pure in quelle finalizzate alla identificazione e alla attribuzione dell'età. Peraltro, le operazioni di identificazione si concludono con il foto-segnalamento che, comunque, in caso di un minore, non comporta il suo inserimento nel sistema di identificazione dattiloscopica europea European dactyloscopie (EURODAC).
  Le norme a quest'ultimo fine (articolo 6) prevedono elementi di cautela, per cui la collaborazione con le autorità diplomatico-consolari del Paese di provenienza non deve essere richiesta nei casi in cui il presunto minore abbia espresso la volontà di chiedere protezione internazionale ovvero quando una possibile esigenza di protezione internazionale emerga a seguito del colloquio iniziale con il minore. Tale intervento non è altresì esperibile qualora da esso possano derivare pericoli di persecuzione e nei casi in cui il minore dichiari di non volersi avvalere dell'intervento dell'autorità diplomatico-consolare. Il Ministero degli affari esteri e il Ministero dell'interno promuovono le opportune iniziative, d'intesa con i Paesi interessati, al fine di accelerare l'espletamento degli accertamenti. Pag. 21
  Ricorda che per lo svolgimento delle indagini nei paesi di origini la Direzione Generale dell'Immigrazione e delle politiche di integrazione presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali (che ha sostituito il Comitato per i minori stranieri istituito nel 1998) si avvale dell'Organizzazione internazionale per le migrazioni (OIM).
  È altresì significativo che, come prevede l'articolo7 sulle indagini familiari, al fine di garantire il diritto all'unità familiare dei minori stranieri non accompagnati il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'interno, il Ministero della giustizia e con il Ministero degli affari esteri, stipula apposite convenzioni con associazioni, enti e organizzazioni non governative per lo svolgimento delle indagini relative agli eventuali familiari dei minori stranieri non accompagnati presenti nel territorio italiano, in altri Paesi membri dell'Unione europea e in Paesi terzi. Inoltre, in applicazione dell'articolo 8 paragrafo 2 Regolamento UE 604/2013, qualora il minore non accompagnato abbia espresso l'intenzione di presentare richiesta di protezione internazionale, deve essere garantito il colloquio volto ad accertare la presenza di familiari o parenti legalmente presenti in altri Paesi aderenti al Regolamento stesso. Allorché sia accertata la presenza di familiari o parenti in grado di prendersi cura del minore, le autorità competenti provvedono ad informare l'unità Dublino del Paese interessato per l'adozione di provvedimenti finalizzati al ricongiungimento familiare, purché ciò sia nell'interesse superiore del minore.
  Quanto alla misura del rimpatrio (articolo 9), esso deve essere assistito e volontario, e tale volontà deve essere espressa in modo manifesto, secondo quanto già prevedono le linee guida della Direzione generale competente. Pur se non direttamente connessa alla competenza di questa Commissione appare significativa la norma sui permessi di soggiorno per minori stranieri per i quali sono vietati respingimenti o espulsione, di cui all'articolo 11, che prevede due sole tipologie di permesso «per minore età» e «per motivi familiari», e non più per ragioni di integrazione.
  Segnala quindi che i minori non accompagnati entrano di diritto (articolo 13) nel Sistema di protezione per richiedenti asilo, rifugiati e minori stranieri non accompagnati, di cui all'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990 n. 39, ed in particolare nei progetti specificatamente destinati a tale categoria di soggetti vulnerabili. A tal fine, la capienza del Sistema dovrà essere commisurata alle effettive presenze dei minori stranieri non accompagnati sul territorio nazionale.
  Oltre alle norme di tutela del diritto alla salute, all'istruzione, all'ascolto nei procedimenti e all'assistenza legale, in cui è centrale la figura del mediatore culturale, si prevede un programma specifico di assistenza per i minori vittime di tratta (articolo 19), che assicuri adeguate condizioni di accoglienza e di assistenza psico-sociale, sanitaria e legale, prevedendo soluzioni di lungo periodo, anche oltre il compimento della maggiore età, e un'adeguata assistenza in giudizio per il risarcimento del danno.
  L'articolo 20 inquadra la questione della richiesta di protezione internazionale da parte del minore in base alla normativa di cui al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, per cui presso ogni Commissione territoriale sarà istituita una sezione specializzata nell'ascolto dei minori stranieri non accompagnati richiedenti protezione internazionale. Ove necessario tali sezioni possono essere composte anche da membri onorari, con comprovata esperienza nell'ascolto dei minori. Si ricorda che le Commissioni territoriali, dieci in tutto il territorio nazionale, prevedono nella loro composizione la presenza di un rappresentante dell'Alto Commissariato dell'ONU per i rifugiati.
  Tutto ciò premesso, alla luce del ruolo essenziale che assume la collaborazione con i Paesi d'origine e il coinvolgimento delle organizzazioni internazionali, ritiene che colpisca all'articolo 23 l'assenza del Pag. 22Ministero degli affari esteri al Tavolo tecnico di coordinamento nazionale, chiamato ad elaborare linee di indirizzo e strategiche per le politiche di protezione e di tutela dei minori stranieri non accompagnati e a periodiche consultazioni con rappresentanti dei minori stranieri non accompagnati. Tale assenza risulta, a suo avviso, anacronistica ancor più alla luce del successivo articolo 24 sulla cooperazione internazionale, recante la norma di carattere programmatico sulla promozione da parte dell'Italia della «più stretta cooperazione europea internazionale, in particolare attraverso lo strumento degli accordi bilaterali e il finanziamento di programmi di cooperazione allo sviluppo nei Paesi di origine, al fine di armonizzare la regolamentazione giuridica, internazionale e nazionale, del sistema di protezione dei minori stranieri non accompagnati, favorendo un approccio integrato delle pratiche per garantire la piena tutela del superiore interesse dei minori».
  Conclusivamente, propone l'espressione di un parere favorevole con un'osservazione sul provvedimento in titolo che illustra (vedi allegato).

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con un'osservazione del relatore.

  La seduta termina alle 13.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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