CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 15 ottobre 2014
315.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
Pag. 18

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 15 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente, Andrea MANCIULLI. – Interviene il sottosegretario di Stato agli affari esteri e alla cooperazione internazionale, Benedetto Della Vedova.

  La seduta comincia alle 11.35.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e le Isole Cayman sullo scambio di informazioni in materia fiscale, fatto a Londra il 3 dicembre 2012.
C. 2090 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Franco CASSANO (PD), relatore, segnala che l'Accordo con il Governo delle Isole Cayman, dipendenza diretta della Corona britannica, è stato predisposto – al pari di altri accordi attualmente all'esame di questa Commissione – sulla base del modello TIEA (Tax Information Exchange Agreement) redatto dall'OCSE nell'aprile 2002, in linea con gli orientamenti condivisi dall'Italia nei diversi forum internazionali in tema di rafforzamento degli strumenti di contrasto all'evasione e all'elusione fiscale, soprattutto nel contesto della crisi finanziaria internazionale.
  Anche in questo caso, il testo appare pienamente coerente con l'evoluzione normativa del nostro Paese che, a partire dall'entrata in vigore della legge finanziaria per il 2008, ha portato ad una radicale riforma delle legislazione antielusiva nazionale, incentrata sull'elencazione degli Stati con normativa fiscale conforme agli Pag. 19standard di legalità e trasparenza adottati dall'Unione europea (la cosiddetta white list).
  L'Accordo si compone di tredici articoli: tra questi, richiama tra i più rilevanti l'articolo 3 che delinea l'ambito oggettivo di applicazione dell'intesa: per l'Italia si tratta dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dell'imposta sul reddito delle società (IRES), dell'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP), dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), dell'imposta sulle successioni e dell'imposta sulle donazioni e le imposte sostitutive. Di seguito, nell'articolo 4 vengono fornite le definizioni, a fini interpretativi, di alcuni termini utilizzati nel TIEA.
  L'articolo 5 disciplina le modalità con cui dette informazioni sono richieste da una delle due Parti e fornite dall'altra. Il paragrafo 4 dell'articolo 5 prevede, tra l'altro, il superamento del segreto bancario, conformemente all'obiettivo prioritario della lotta all'evasione, nonché agli standard dell'OCSE in materia.
  Con l'articolo 6 viene regolamentata la possibilità di una Parte contraente di consentire che rappresentanti dell'autorità competente dell'altra Parte contraente possano effettuare attività di verifica fiscale, ovvero presenziarvi, nel suo territorio.
  Le disposizioni dell'articolo 7 indicano i casi in cui è consentito il rifiuto di una richiesta di informazioni, ad esempio quelli in cui la divulgazione delle informazioni richieste è contraria all'ordine pubblico o potrebbe rivelare segreti commerciali, industriali o professionali; mentre le garanzie di riservatezza, nell'ambito dello scambio di informazioni, sono previste in particolare dalle disposizioni dell'articolo 8. Con l'articolo 10, inoltre, le Parti si impegnano ad adottare la legislazione necessaria per ottemperare e dare applicazione ai termini dell'Accordo.
  Conclude raccomandando una celere approvazione dell'Accordo, che senza prevedere oneri di attuazione, porterà sicuramente all'emersione di una maggiore base imponibile ed appare pertanto pienamente in linea con la preannunciata e condivisibile accelerazione del percorso di ratifica di accordi internazionali aventi per obiettivo lo scambio di informazioni con altri Paesi ai fini della tax compliance e per il contrasto alle frodi fiscali internazionali, richiamata nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, su cui la Commissione ha espresso un parere favorevole il 9 ottobre scorso.
  L'Accordo rappresenta pertanto uno strumento giuridico internazionale particolarmente efficace che favorirà la collaborazione tra le autorità competenti dei due Paesi ed il raggiungimento di un adeguato livello di trasparenza, con effetti evidenti sul piano della lotta all'elusione ed all'evasione fiscale.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo dell’iter di esame del provvedimento.

  Vincenzo AMENDOLA (PD) preannuncia il consenso del suo gruppo sul disegno di legge in esame il quale, oltre a non recare oneri di spesa, contribuisce al superamento del segreto bancario e all'implementazione degli standard OSCE in materia fiscale.

  Mario MARAZZITI (PI) preannuncia a sua volta il voto favorevole del suo gruppo in considerazione del contributo di trasparenza in termini di riduzione di zona grigie in materia di fiscalità internazionale che deriverebbe dall'approvazione del provvedimento in titolo.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 20 ottobre prossimo.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo commerciale tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Colombia e la Repubblica di Perù, dall'altra, fatto a Bruxelles il 26 giugno 2012.
C. 2425 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Fabio PORTA (PD), relatore, rileva che l'Accordo in esame trae origine dal Vertice di Guadalajara del maggio 2004 tra l'Unione europea e la Comunità andina (CAN), durante il quale le due Parti decisero di avviare i negoziati per la conclusione di un accordo commerciale tra le due regioni. A causa di divergenze tra i due blocchi regionali – oltre a quelle interne alla stessa CAN – il negoziato è stato avviato soltanto nel 2007, per poi arenarsi nuovamente nel 2008 per la difficoltà dei Paesi andini di definire posizioni unitarie in materia commerciale, che ha portato al ritiro dell'Ecuador dal tavolo negoziale.
  Dopo la sottoscrizione di una dichiarazione congiunta per la conclusione del negoziati, ai margini del VI Vertice UE-America latina e caraibica di Madrid, nel maggio 2010, si è arrivati alla parafatura dell'intesa il 23 marzo 2011, firmata a Bruxelles il 26 giugno 2012, che manca ancora oggi, purtroppo, di una serie di capitoli sul dialogo politico e sulla cooperazione.
  Nondimeno l'Accordo riveste una duplica importanza poiché rappresenta il primo accordo concluso dall'UE dopo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e delinea parimenti una solida cornice giuridica per settori importanti come quelli degli appalti pubblici, dei servizi e degli investimenti, facilita la riduzione delle barriere tecniche e stabilisce una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, trasparenza e concorrenza.
  L'Accordo mira quindi ad abbattere le barriere doganali, ad eliminare una serie di ostacoli di natura tecnica al commercio; liberalizza il mercato dei servizi ed apre i mercati delle licitazioni pubbliche. Secondo alcune stime elaborate da Bruxelles dovrebbe far decollare l'interscambio tra l'UE ed i due paesi andini, attualmente attestato a circa 16 miliardi di dollari.
  Tale Accordo entrerà in vigore definitivamente solo dopo l'approvazione del Parlamento europeo intervenuta l'11 dicembre 2012, dei due Parlamenti nazionali (che hanno già concluso le procedure interne di ratifica), e la ratifica di quelli dei 28 paesi membri. Il formato dell'Accordo lascia aperte le porte agli altri Paesi andini della CAN, Ecuador e Bolivia, che potranno integrarsi, in futuro, in questo schema di associazione.
  Quanto alla Colombia e al Perù, i due Paesi conoscono negli ultimi anni una marcata crescita economica, con tassi di crescita tra il 4 ed il 6 per cento annui. Inoltre, l'UE rappresenta complessivamente il secondo partner commerciale dei due paesi andini.
  Le stime dell'Unione europea indicano che i settori colombiani e peruviani che maggiormente beneficeranno dall'Accordo saranno quelli dell'agroalimentare, mentre per l'UE i maggiori profitti sono attesi per le esportazioni di macchinari, autoveicoli e prodotti chimici. Secondo le stesse stime, l'Accordo dovrebbe garantire, a regime, un risparmio di circa 250 milioni di euro in dazi all’import per le imprese europee.
  Ritiene che i punti politicamente rilevanti dell'Accordo si possono così schematizzare: nell'abolizione delle tariffe doganali (nel corso della sua implementazione l'Accordo consentirà la graduale eliminazione dei dazi doganali per gli esportatori europei di prodotti industriali e ittici verso Perù e Colombia. Si calcola che dopo 10 anni dalla sua entrata in vigore, al più tardi, gli esportatori di questi prodotti risparmieranno 250 milioni di euro l'anno); nell'eliminazione di altri ostacoli al commercio di beni (le Parti cooperano per vigilare sul mercato e si impegnano ad aumentare la trasparenza migliorando la comunicazione e la cooperazione nell'area dei regolamenti tecnici, degli standard e Pag. 21delle valutazioni di conformità); nell'accesso al mercato degli appalti pubblici e dei servizi, con ampio spazio per i concorrenti europei di partecipare ai mercati più significativi (l'Accordo facilita infatti lo stabilimento in Colombia e Perù di società europee che operano nei più diversi settori: da quello manifatturiero, alle industrie di servizi, industrie estrattive e di produzione di energia); nella protezione della proprietà intellettuale, cruciale per l'innovazione e la competitività di tutti i settori dell'industria europea, anche all'estero (L'Accordo garantisce un livello adeguato di protezione dei diritti di proprietà intellettuale, industriale e commerciale, inclusa la protezione di oltre 100 indicazioni geografiche sui mercati colombiano e peruviano; in maggiore competitività e trasparenza sulle sovvenzioni: l'accordo consentirà infatti agli operatori europei di beneficiare di un ambiente competitivo aperto e affidabile nel quale le Parti si obbligano ad eliminare dalle proprie normative nazionali e regionali le pratiche anti-competitive tra le quali i cartelli e l'abuso di posizioni dominanti); nella composizione delle controversie (l'Accordo prevede un sistema di soluzione delle controversie efficiente e semplificato, oltre che in linea con i princìpi dell'UE); in nuove opportunità per lo sviluppo (uno studio indipendente, di cui dà conto un comunicato stampa dell'Unione europea, sostiene che l'applicazione dell'Accordo consentirà un aumento del PIL di Colombia e Perù rispettivamente dell'1,3 e dello 0,7 per cento sul lungo periodo); nella promozione dello sviluppo sostenibile (l'Accordo offre adeguate garanzie per assicurare che le nuove relazioni commerciali e i nuovi investimenti tra le parti saranno in linea con uno sviluppo sostenibile, promuovendo e preservando un alto livello di standard di protezione ambientale e del lavoro).
  L'Accordo si compone di 337 articoli suddivisi in 14 Titoli, a loro volta suddivisi in Capi. All'Accordo sono annessi anche 14 Allegati, che ne costituiscono parte integrante.
  Esprime particolare compiacimento per il contenuto del Titolo IX (artt. 267-286), riguardante disposizioni in materia di commercio e sviluppo sostenibile in forza delle quali le Parti si impegnano a favorire lo sviluppo sostenibile per il benessere delle generazioni presenti e future nell'ambito degli impegni assunti a livello internazionale (Dichiarazione di Rio, Obiettivi di Sviluppo del Millennio, ecc.). Le Parti cooperano per affrontare le sfide globali, per tutelare la biodiversità, le risorse forestali, i prodotti ittici. L'articolo 269 impegna le Parti ad applicare nel proprio territorio le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, definite dalle convenzioni dell'Organizzazione internazionale del lavoro e, in particolare, quelle relative al lavoro minorile. Le Parti si impegnano anche ad eliminare le discriminazioni nei confronti dei lavoratori migranti.
  Sottolinea che l'Accordo costituisce sicuramente uno dei principali strumenti di politica estera dell'UE nella regione latino-americana. Al di là della doverosità di una sua pronta ratifica, ritiene che si debba essere altrettanto avvertiti dell'esigenza che la nuova Commissione europea ed il suo Alto Rappresentante per la politica estera dovranno svolgere un grande lavoro per rilanciare politicamente le relazioni interregionali tra Unione europea ed America meridionale: senza la volontà politica di instaurare con il sub-continente latino-americano una relazione strategica, l'UE non riuscirà infatti a competere con colossi ben più determinati a cogliere le occasioni e le potenzialità di sviluppo di questa regione nella quale, come sembra insegnare l'esperienza brasiliana, i processi di globalizzazione stanno assumendo profili – e tensioni – del tutto diverse da quelle che li caratterizzano in altre aree del pianeta.

  Alessandro DI BATTISTA (M5S) rileva che l'Accordo ha come obiettivo quello di ridurre le barriere al commercio, sia tecniche si in termini di dazi doganali, nonché di stabilire una disciplina comune in materia di diritti di proprietà intellettuale, Pag. 22trasparenza e concorrenza tra i Paesi dell'Unione europea e la Colombia ed il Perù. Originariamente i negoziati furono avviati anche con l'Ecuador che però sospese la sua partecipazione alle trattative, subordinata alla soluzione del contenzioso sull'accesso al mercato dell'UE delle banane, pendente in sede di Organizzazione mondiale del commercio (WTO). Sottolinea che si tratta di un accordo internazionale concluso direttamente dall'Unione europea con Paesi terzi: con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona la politica commerciale con i Paesi terzi è infatti di competenza primaria dell'UE e gli accordi sono direttamente conclusi da essa.
  Evidenzia, quindi, che la relazione illustrativa del Governo riporta i dati import/export dell'UE con Colombia e Perù: nel 2010 la UE si è attestata come secondo partner commerciale della Colombia, dopo gli Stati Uniti d'America (USA), sia per le importazioni che per le esportazioni. Per quanto riguarda il Perù, l'UE si è situata al terzo posto, dopo USA e Cina, come fonte delle importazioni peruviane ed è la principale destinazione delle sue esportazioni. Riterrebbe al riguardo rilevante potere conoscere i dati relativi all’import/export dell'Italia.
  In merito alle finalità dell'Accordo, esso procede innanzitutto ad una riduzione della barriere agli scambi commerciali, prima fra tutte l'abolizione dei dazi doganali. In linea di massima sembra un obiettivo che va nell'ottica prospettata dal suo gruppo con la risoluzione n. 7-00234 a sua prima firma finalizzata ad impegnare il governo ad intensificare e rafforzare i rapporti politici, culturali, diplomatici ed economici con i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi e in particolare con i Paesi appartenenti alla menzionata ALBA, nonché a favorire, sostenere e accelerare il rafforzamento e il consolidamento delle relazioni con i Paesi dell'America Latina e dei Caraibi anche nelle diverse sedi europee e sovranazionali.
  Sul piano degli oneri finanziario, osserva che l'abolizione di dazi può comportare una perdita di gettito, ma dalla relazione allegata al disegno di legge si evince che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli ha chiarito che le minori entrate per l'Italia conseguenti all'abolizione dei dazi doganali nei confronti della Repubblica di Colombia – nella misura del 25 per cento dell'importo dei dazi stessi a titolo di rimborso delle spese di riscossione da parte europea – trovano compensazione nel venir meno delle corrispondenti spese. Inoltre, relativamente ai servizi di trasporto marittimo internazionale, in materia di introiti imputabili al bilancio pubblico, il competente Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha segnalato che per quanto riguarda i diritti e gli oneri portuali comporterà per le autorità portuali una riduzione di trascurabile entità del gettito e degli introiti relativi alla tassa di ancoraggio derivanti dall'ingresso delle navi di tali Paesi nei porti italiani. Tale riduzione è peraltro ammessa dalla vigente normativa ai sensi della legge n. 82 del 1982 e del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 107 del 2009. In sostanza gli oneri derivanti dall'attuazione dell'Accordo sono valutati in soli 25.840 euro a decorrere dall'anno 2014.

  Vincenzo AMENDOLA (PD) considera il disegno di legge in titolo particolarmente significativo nel quadro rafforzato di cooperazione tra l'Italia e l'America Latina. Il provvedimento concerne, infatti, due Paesi chiave in tale contesto uno dei quali, vale a dire la Colombia, malgrado l'esperienza di guerra civile permanente, presenta dati di sviluppo economico assai consistenti. L'Accordo in questione contribuisce in generale a dare sostegno alla politica commerciale europea nei riguardi dell'America Latina in una fase in cui i processi di Doha e del WTO appaiono sostanzialmente bloccati. Alla luce di tali considerazioni auspica che si intensifichi il processo di ratifica di accordi commerciali con ulteriori Paesi sudamericani e coglie l'opportunità per congratularsi con il popolo boliviano per la recente rielezione del presidente Morales.
  Conclusivamente, ricorda che l'Italia, insieme alla Spagna, è l'unico Paese ad Pag. 23indire con regolarità una conferenza con i Paesi dell'America Latina e ad aver reso permanente un forum di dialogo dedicato.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo dell’iter del provvedimento.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 20 ottobre prossimo.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e lo Stato di Israele sulla previdenza sociale, fatto a Gerusalemme il 2 febbraio 2010.
C. 2575 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Mariano RABINO (SCpI), relatore, sottolinea che l'Accordo italo-israeliano sulla previdenza sociale, firmato a Gerusalemme il 2 febbraio 2010, ha lo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali, in particolare, garantire ai cittadini italiani che hanno lavorato in Italia prima di trasferirsi in Israele la possibilità di percepire un trattamento pensionistico in linea con i contributi versati in Italia, grazie anche alla trasferibilità delle prestazioni previdenziali, con il presupposto di poter accedere alla totalizzazione dei contributi versati solamente nei due diversi regimi previdenziali.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo, esso si compone di 28 articoli, di cui richiama, tra i più salienti, l'articolo 1, comma 1, recante definizioni dei termini utilizzati nel prosieguo del regolamento normativo. Rileva in particolare la definizione di autorità competente (il Ministero degli affari e servizi sociali israeliano, e il Ministero italiano del lavoro e delle politiche sociali), come anche quella di istituzione competente, ovvero l'ente previdenziale incaricato dell'applicazione dell'Accordo. Significativa anche la specificazione del termine prestazione, che si riferisce alle pensioni o a qualsiasi altra prestazione in denaro o beneficio ai sensi della legge di ciascuno Stato contraente.
  L'articolo 2 elenca le gestioni assicurative italiane e israeliane cui si applicherà l'Accordo in esame, indicando altresì le eccezioni dal campo di applicazione dell'Accordo.
  In base all'articolo 3, l'applicazione dell'Accordo riguarderà persone che siano o siano state soggette alla legislazione previdenziale di uno degli Stati contraenti, nonché altre persone titolari di diritti derivati (essenzialmente i familiari).
  L'articolo 4 stabilisce, per le persone di cui al precedente articolo 3 e per ulteriori categorie specificate che risiedano sul territorio dell'altro Stato contraente, parità di trattamento nei confronti dei cittadini di quello Stato contraente, per ciò che concerne l'applicazione della pertinente legislazione.
  L'articolo 5 prevede essenzialmente la trasferibilità territoriale delle prestazioni di cui una persona sia titolare, anche qualora risieda nell'altro Stato contraente rispetto alla propria nazionalità. Si prevede quindi (articolo 6) che una persona che svolge attività lavorativa subordinata nel territorio di uno dei due Stati contraenti sarà soggetta esclusivamente alla legislazione di quel medesimo Stato.
  Diverso è il caso di un lavoratore subordinato impiegato in entrambi gli Stati o di un lavoratore autonomo, i quali saranno invece soggetti alla legislazione previdenziale dello Stato di residenza. Il comma 5 dell'articolo 6 salvaguarda le disposizioni in materia previdenziale contenute nella Convenzione di Vienna sulle relazioni diplomatiche del 1961 e nella Convenzione di Vienna sulle relazioni consolari del 1963, nonché risultanti dal diritto Pag. 24internazionale generale. Ugualmente, saranno soggetti solo alla legislazione dello Stato contraente di origine gli impiegati pubblici o le persone ad essi assimilate, inviati a lavorare nel territorio dell'altro Stato contraente (comma 6 dell'articolo 6).
  In base all'articolo 7, comma 1 prevede che il lavoratore dipendente inviato da un'impresa nel territorio dell'altro Stato contraente rimanga soggetto alla legislazione dello Stato di origine, a meno che il periodo del distacco non superi i due anni. Qualora il distacco si prolunghi oltre i due anni, comunque, le autorità o istituzioni competenti possono convenire che la persona rimanga per ulteriori due anni ugualmente assoggettata solo alla legislazione dello Stato di origine (comma 2).
  Si prevede inoltre sostanzialmente per i lavoratori impiegati su navi il mantenimento del regime di sicurezza sociale del paese di appartenenza della nave, così come per i lavoratori impegnati nell'autotrasporto o nei voli internazionali, cui si applicherà il regime previdenziale della Parte contraente in cui ha sede la compagnia dai cui dipendono (commi 3 e 4).
  L'articolo 12 riguarda la possibilità di totalizzazione dei periodi assicurativi inferiori a 12 mesi – pertanto non suscettibili di dare diritto a una prestazione previdenziale –, che possono essere ricollegati dall'Istituzione competente dell'altra Parte contraente ai versamenti effettuati nell'ambito della propria giurisdizione, ai fini della determinazione delle prestazioni previdenziali. Gli articoli 13 e 14 riguardano specificamente la legislazione israeliana, rispettivamente in materia di pensione di vecchiaia o ai superstiti e di pensioni di invalidità, e in relazione a tali normative prevedono i criteri per la totalizzazione delle contribuzioni.
  L'articolo 15 riguarda invece l'applicazione della legislazione italiana per la totalizzazione contributiva ad entrambi i casi previsti per Israele dai precedenti due articoli, dunque sia alle pensioni di invalidità, quanto a quelle per vecchiaia e a favore dei superstiti. Il successivo articolo 16 tratta della metodologia di calcolo, da parte delle competenti autorità italiane, delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, tenendo conto dei criteri per la totalizzazione contenuti nell'Accordo in esame.
  Gli articoli 17 e 18 individuano le modalità della collaborazione amministrativa tra le autorità e le istituzioni competenti delle Parti per l'applicazione dell'Accordo, per la quale è prevista tra di esse la stipula di un apposito accordo amministrativo.
  Per quanto attiene al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica, esso consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.
  L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione dell'Accordo, che sono valutati in 433.000 euro per il 2014, 490.000 euro per il 2015 e 1.719.000 euro a decorrere dal 2016. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
  La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica, molto analitica, contiene precise ipotesi sul numero dei beneficiari delle norme dell'Accordo in esame – risultano 7.664 cittadini italiani residenti in Israele –, in relazione alle previsioni di una totalizzazione delle sole contribuzioni versate in Italia o in Israele, con esclusione di quelle relativa a paesi terzi, e di una quota del 20 per cento circa di coloro che si avvarranno dei benefici dell'Accordo in esame rispetto al totale dei lavoratori o pensionati italiani residenti in Israele.
  È inoltre previsto che l'approvazione dell'Accordo italo-israeliano determinerà anche minori oneri previdenziali per l'INPS collegati alla legge 189 del 2002. Complessivamente, quindi, tenendo conto dei minori oneri a carico della legge 189 Pag. 25del 2002 dopo l'entrata in vigore dell'Accordo in esame, gli oneri per la finanza pubblica risultano con andamento crescente dai 433.000 euro del 2014 a 1.719.000 euro del 2028.
  Alla luce di queste considerazioni e degli ottimi rapporti bilaterali con lo Stato d'Israele, testimoniati anche dalla recentissima visita del capo della diplomazia israeliana Liberman, che ha incontrato anche gli uffici di presidenza delle Commissioni Esteri delle due Camere, auspica una rapida conclusione dell’iter di approvazione del disegno di legge al nostro esame.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Maria Edera SPADONI (M5S) solleva dubbi in merito alla norma di cui all'articolo 3 del disegno di legge, riguardante la copertura finanziaria del provvedimento, che distoglie risorse dal Fondo per le politiche sociali già significativamente decurtato da precedenti interventi legislativi e che ad oggi prevede l'importo di soli 2 milioni di euro per i centri antiviolenza. Esprime perplessità anche in merito al riferimento contenuto nell'articolo 2 dell'Accordo alla figura dei coloni, chiedendo al riguardo al rappresentante del Governo di chiarire se con tale termine ci si debba riferire al contratto di colonìa proprio del nostro ordinamento o ad altra tipologia giuridica. Ritiene opportuno anche poter sapere se il riconoscimento dei diritti previdenziali sia esteso anche a lavoratori italiani residenti in territori occupati non riconosciuti dall'Italia.

  Lia QUARTAPELLE PROCOPIO (PD) auspica una sollecita approvazione del provvedimento in titolo, del tutto analogo ad altri accordi precedentemente esaminati dalla Commissione, anche alla luce dei circa 7 mila cittadini italiani residenti in Israele. Si associa alle richieste di chiarimento avanzate dalla collega Spadoni, ritenendo tuttavia opportuno che il disegno di legge non subisca rallentamenti.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nel prosieguo, anche al fine di fornire le risposte alle questioni emerse nel corso del dibattito.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 20 ottobre prossimo.

Ratifica ed esecuzione del Trattato sul trasferimento delle persone condannate tra la Repubblica italiana e la Repubblica del Kazakhstan, fatto ad Astana l'8 novembre 2013.
C. 2625 Governo.
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Franco CASSANO (PD), relatore, rileva che l'Accordo che siamo chiamati ad esaminare, segue il modello indicato dalla Convenzione di Strasburgo del 21 marzo 1983 sul trasferimento delle persone condannate ed è coerente, pertanto, con i modelli di accordo bilaterale in materia seguiti dagli altri Stati membri dell'Unione europea.
  L'Accordo, concluso ad Astana nel novembre scorso, consta di 23 articoli ed è finalizzato a consentire che i cittadini di ciascuno dei due Paesi contraenti, condannati e detenuti nell'altro Stato, siano trasferiti nel Paese di origine per scontarvi la pena residua. Ricordo a tale proposito che il Kazakhistan non ha aderito alla Convenzione del 1983 prima richiamata.
  Particolare rilievo assume l'articolo 2 che illustra i princìpi generali del Trattato che impegna le parti alla cooperazione reciproca in materia di trasferimento di Pag. 26persone condannate, affinché una persona condannata possa essere trasferita presso la parte di esecuzione per l'esecuzione della condanna stessa.
  Con l'articolo 3 vengono individuate le Autorità centrali competenti ad inoltrare le richieste di trasferimento: per il Governo della Repubblica italiana il Ministero della giustizia. L'Autorità centrale per la Repubblica del Kazakhstan è l'Ufficio del procuratore generale.
  L'articolo 4, che enuncia le condizioni per il trasferimento, prevede che il condannato sia cittadino della parte di esecuzione, che lo stesso debba ancora scontare almeno un anno di pena, che gli atti o omissioni per i quali è stata inflitta la condanna costituiscano reato anche per la legge della parte di esecuzione, che la sentenza sia definitiva, che il trasferimento sia consenziente e infine che via sia accordo tra le due parti per il trasferimento.
  Secondo l'articolo 5 il trasferimento può essere rifiutato qualora una delle parti ritenga che esso comporti pericolo per la sua sovranità e sicurezza o qualora siano in corso procedimenti penali a carico del condannato. Viene altresì riconosciuta la possibilità di deroga alle condizioni medesime.
  L'articolo 8 detta le modalità di effettuazione della richiesta di trasferimento, che deve essere redatta per iscritto o dalla Parte di condanna, o dalla Parte di esecuzione o dal condannato e indirizzata alle Autorità centrali di cui all'articolo 3.
  Ai sensi dell'articolo 11 il consenso al trasferimento da parte della persona interessata dovrà essere volontario ed informato, e lo Stato di esecuzione sarà posto in condizione di verificare adeguatamente la correttezza della relativa procedura.
  L'articolo 13 definisce i caratteri della pena da scontare nello Stato di esecuzione, la quale corrisponde alla parte di pena che rimane da scontare nello Stato di condanna, e non può in nessun caso superare il massimo previsto dalla legge dello Stato di esecuzione per lo stesso tipo di reato. Qualora poi la pena inflitta dallo Stato di condanna non sia prevista nel codice penale dello Stato di esecuzione, quest'ultimo procederà a comminare un'altra pena che per natura e durata corrisponderà per quanto possibile a quella inflitta nello Stato di condanna, che tuttavia non potrà essere aggravata. L'articolo 15 attiene alle ipotesi di grazia, amnistia e altri provvedimenti di riduzione della pena, cui viene dato seguito dalla Parte di esecuzione appena ricevuta comunicazione.
  Con l'articolo 16 si stabilisce la cessazione dell'esecuzione della pena da parte della Parte di esecuzione non appena informato dalla Parte di condanna di qualsiasi decisione o misura in forza della quale la pena cessa totalmente o parzialmente di essere eseguibile.
  Il disegno di legge in esame quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Trattato in 32.824 euro, oltre a rimanenti spese pari a 4.500 euro (spese annuali di traduzione degli atti e dei documenti), tutti a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita a, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
  Formula l'auspicio che il provvedimento possa essere presto adottato dalle Camere, anche per dare una soluzione positiva alla vicenda dell'ingegnere cremasco Flavio Sidagni, che sta scontando una condanna nelle carcere kazakhe, come ha ricordato in un'interrogazione presentata nel gennaio scorso presso questa Commissione la collega Cinzia Maria Fontana, che ha sollecitato tra l'altro il Governo a procedere tempestivamente alla presentazione alle Camere del disegno di legge di ratifica del Trattato oggi all'esame.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si riserva di intervenire nelle successive fasi di esame del provvedimento.

  Daniele DEL GROSSO (M5S) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame, nell'auspicio che l'Italia proceda al trasferimento dei Pag. 27cittadini con modalità diverse da quelle impiegate nel caso Shalabayeva. Segnala che il consenso sul provvedimento in esame deriva dal ridotto rispetto degli standard di diritto internazionale umanitario da parte del Kazakhstan e conclude con l'auspicio affinché l'Italia eserciti un'influenza sulle autorità di tale Paese ai fini dell'adesione alla Convenzione Europea per i Diritti Umani e operi, in generale, nell'interesse degli oltre tremila cittadini italiani detenuti all'estero, spesso in Paesi che violano sistematicamente i diritti fondamentali dell'uomo.

  Michele NICOLETTI (PD) preannuncia il voto favorevole del suo gruppo sul provvedimento in esame associandosi alle preoccupazioni espresse dal collega Del Grosso circa lo stato dei diritti umani in Kasakhstan e sulla necessità di sollecitare le autorità di Astana alla sigla della CEDU.

  Mario MARAZZITI (PI) ritiene essenziale che il nostro Paese si impegni affinché i concittadini detenuti all'estero possano godere delle garanzie internazionali in ambito umanitario, e ciò anche in considerazione dello sforzo che si sta compiendo per il miglioramento della condizione all'interno delle carceri italiane.

  Il sottosegretario Benedetto DELLA VEDOVA si associa alle considerazioni svolte dal relatore.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverte che, nessun altro chiedendo di intervenire, è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti, altrimenti, il termine resta fissato alle ore 15 di lunedì 20 ottobre prossimo.

  La seduta termina alle 12.25.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 12.25 alle 12.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

5-03793 Scagliusi: Sugli stanziamenti dell'Italia per il contrasto alla diffusione del virus ebola.

5-03794 Palazzotto: Sullo scorrimento delle graduatorie nelle procedure di concorso presso il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.