CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 9 ottobre 2014
312.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 101

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.45.

Sull'ordine dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine del giorno della seduta odierna, nel senso di passare prima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva, e, quindi, all'esame dei provvedimenti in sede referente.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta dell'8 ottobre scorso.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Petrini, nella precedente seduta di esame aveva illustrato il contenuto della Nota di aggiornamento.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il deputato Paglia ha formulato, a nome del suo gruppo, una proposta di parere alternativa a quella del relatore (vedi allegato 2).
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di martedì 14 ottobre prossimo, nel corso della quale si procederà alla votazione della proposta di parere formulata dal relatore.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizioni ed osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che il relatore, Zoggia, ha già trasmesso ieri sera, per le vie brevi, a tutti i componenti della Commissione, una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni sul provvedimento (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 9 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.50.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
C. 1899 Pisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il relatore, Ribaudo, ha presentato un emendamento interamente sostitutivo del testo della proposta di legge, alla quale sono stati inoltre presentati due articoli aggiuntivi (vedi allegato 4).

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore, raccomanda l'approvazione del proprio emendamento 1.1, la cui approvazione assorbirebbe l'articolo aggiuntivo Pisano 1.01. Esprime quindi parere favorevole sull'articolo aggiuntivo Fragomeli 3.01.

  Il viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

  La Commissione approva l'emendamento 1.1 del relatore, risultando pertanto assorbito l'articolo aggiuntivo Pisano 1.01; approva quindi l'articolo aggiuntivo Fragomeli 3.01.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il testo della proposta di legge, come risultante dalle proposte emendative approvate, sarà trasmesso alle altre Commissioni Pag. 103competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta dell'8 ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che si passerà all'esame dell'emendamento 1-ter.1 del Governo e dei relativi subemendamenti, per poi procedere alla votazione sulla proposta di conferire al relatore il mandato a riferire in Assemblea sul provvedimento.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, nel precisare quanto precedentemente dichiarato in merito ai subemendamenti riferiti all'emendamento 1-ter.1 del Governo, avverte di aver riformulato il proprio subemendamento 0.1-ter.1.24 (vedi allegato 5), nonché di voler mantenere il proprio subemendamento 0.1-ter.1.1. Precisa altresì che sui subemendamenti Pastorino 0.1-ter.1.19 e 0.1-ter.1.26 il parere è favorevole, ribadendo invece l'invito al ritiro su tutti gli altri subemendamenti.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge il subemendamento Capezzone 0.1-ter.1.27, approva il subemendamento 0.1-ter.1.1 del relatore e respinge i subemendamenti Capezzone 0.1-ter.1.2, Paglia 0.1-ter.1.3, Busin 0.1-ter.1.4, Capezzone 0.1-ter.1.5 e 0.1-ter.1.6.

  Marco CAUSI (PD) sottolinea come la fattispecie dell'autoriciclaggio sia stata definita stabilendo che la condotta perseguita deve costituire un concreto ostacolo all'identificazione della provenienza del denaro, dei beni o delle utilità derivanti dal delitto presupposto, e come pertanto, in tale contesto, il richiamo anche all'attività di impiego di tali denari o beni non indichi che la fattispecie medesima si estende anche all'ipotesi dell'autoimpiego.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, teme che, nella pratica applicazione della norma, si registrino interpretazioni difformi rispetto a quella indicata dal deputato Causi.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Pisano 0.1-ter.1.7, che intende perseguire anche chi effettui attività di autoriciclaggio anche attraverso attività diverse da quelle economiche o finanziarie, al fine di non limitare l'applicazione della norma penale.

  Giovanni PAGLIA (SEL) non comprende quali possano essere le attività diverse da quelle economiche o finanziarie nelle quali possa esplicarsi l'autoriciclaggio.

  Daniele PESCO (M5S), in riferimento al quesito posto dal deputato Paglia, chiarisce che il subemendamento Pisano 0.1-ter.1.7 intende evitare che la fattispecie penale risulti troppo limitata, comprendendovi invece anche la condotta di chi, senza compiere alcun altra attività, si limiti a mantenere i beni, il denaro o le altre utilità frutto del delitto presupposto.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge i subemendamenti Pisano 0.1-ter.1.7 e Busin 0.1-ter.1.8.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1-ter.1.9, il quale intende eliminare dalla definizione della fattispecie penale il richiamo al concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni, comprendendovi in tal modo anche condotte che non si sostanzino in un ostacolo a tale identificazione, in quanto anche in tal caso si realizza comunque un fenomeno di autoriciclaggio.

  Marco CAUSI (PD), nell'esprimere il voto contrario del proprio gruppo sul Pag. 104subemendamento Pesco 0.1-ter.1.9, rileva come l'approvazione di tale proposta confermerebbe le preoccupazioni, che in realtà ritiene infondate, espresse dal Presidente.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Pesco 0.1-ter.1.9 e Cancelleri 0.1-ter.1.10.

  Paolo VITELLI (SCpI) ritira il subemendamento Sottanelli 0.1-ter.1.11, di cui è cofirmatario.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1-ter.1.12, chiedendo le ragioni per le quali nel primo comma del nuovo articolo 648-ter.1 sia stato utilizzato l'avverbio «concretamente» per qualificare l'ostacolo all'identificazione dei beni frutto del delitto presupposto che si intende perseguire con la nuova fattispecie. Esprime infatti il proprio dissenso rispetto a tale scelta, qualora essa sia sottesa a limitare la sanzione penale ai soli casi di occultamento, mentre ritiene preferibile ampliare l'elemento oggettivo della fattispecie, sopprimendo il richiamo al concetto di «concreto ostacolo», che si presterebbe a interpretazioni difformi in sede giurisdizionale.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) concorda con le considerazioni del deputato Paglia, ritenendo che l'attuale formulazione del primo comma del nuovo articolo 648-ter.1 escluderebbe dalla diverse forme di occultamento, quali ad esempio l'acquisto di diamanti. Invita pertanto la maggioranza a valutare attentamente tale problematica.

  Daniele PESCO (M5S) si associa alle valutazioni dei deputati Paglia e Villarosa, rilevando come l'inserzione nel testo dell'avverbio «concretamente» rappresenterebbe un ostacolo rispetto all'azione della magistratura in questo campo.

  Marco CAUSI (PD) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sugli identici subemendamenti Paglia 0.1-ter.1.12 e Barbanti 0.1-ter.1.13, ricordando come la definizione della nuova fattispecie di autoriciclaggio discenda dagli approfondimenti svolti sul tema dalla Commissione Giustizia, in particolare in occasione dell'audizione del Professor Piergallini, nonché dai lavori della Commissione Greco: la Commissione Giustizia ha inteso far propri tali suggerimenti, nel parere approvato sul testo, il cui contenuto è sostanzialmente ripreso dall'emendamento governativo. Rileva quindi come la questione della definizione della nuova fattispecie si inserisca nel quadro del dibattito in corso presso gli operatori del diritto, tra chi ritiene che l'autoriciclaggio debba essere collegato all'ottenimento di un profitto ulteriore rispetto al delitto presupposto e chi, invece, ritiene che esso debba essere definito con riferimento all'occultamento dei beni o utilità discendenti da tale delitto. Il primo orientamento si richiama all'esperienza delle grandi inchieste sulla corruzione, sulla mafia o sulla criminalità organizzata, mentre il secondo orientamento si connette più strettamente alle esperienze di lotta all'evasione fiscale. In tale contesto, trattandosi di una fattispecie penale di nuovo conio, che potrebbe determinare, nella sua prima fase applicativa, talune incertezze, considera opportuno specificare che l'occultamento dei predetti denari, beni o utilità debba essere concreto, indicando in tal modo ai magistrati chiamati ad applicare la norma che il nuovo strumento penale deve essere utilizzato con equilibrio.

  Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che una norma di legge non possa introdurre una fattispecie di reato e poi formulare «consigli» ai magistrati chiamati ad applicarla. Ritiene inoltre che la tecnica giuridica conosca termini molto più appropriati dell'avverbio «concretamente», il cui utilizzo non crede possa risultare utile a fugare i dubbi in materia.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in merito alle considerazioni del deputato Paglia, non ritiene che le norme di legge possano essere qualificate come meri «consigli».

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  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), in riferimento alle considerazioni del deputato Causi, rileva come la Commissione Greco non abbia indicato in alcun modo l'esigenza di definire la fattispecie di autoriciclaggio utilizzando l'avverbio «concretamente»; ritiene, inoltre, che l'occultamento dei beni o del denaro derivante dal delitto presupposto costituisca già di per sé un fatto concreto. Sottolinea, quindi, come la formulazione del primo comma del nuovo articolo 648-ter.1 determinerà gravi effetti negativi.

  Carla RUOCCO (M5S) sottolinea come la formulazione del comma 1 del nuovo articolo 648-ter.1 rischi di qualificare in due diverse fattispecie comportamenti del tutto analoghi, a causa dell'ambiguità indotta dall'utilizzo dell'avverbio «concretamente».

  La Commissione respinge gli identici subemendamenti Paglia 0.1-ter.1.12 e Barbanti 0.1-ter.1.13.

  Daniele PESCO (M5S) sottoscrive, a nome del proprio gruppo, il subemendamento Paglia 0.1-ter.1.14.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) rileva come l'innalzamento della pena previsto dal subemendamento Paglia 0.1-ter.1.14 consenta opportunamente di ampliare gli strumenti a disposizione della magistratura, ad esempio per quanto riguarda l'utilizzo delle intercettazioni, rispondendo pertanto a un'esigenza segnalata dagli operatori del settore che la maggioranza dovrebbe accogliere.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, i subemendamenti Paglia 0.1-ter.1.14 e 0.1-ter.1.15.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio subemendamento 0.1-ter.1.17, il quale intende sopprimere il terzo comma dell'articolo 648-ter.1, che risulta, a suo giudizio, del tutto ultroneo, in quanto il godimento del denaro, dei beni o delle utilità derivanti dai delitti presupposti può sostanziarsi in una vera e propria forma di autoriciclaggio.

  Giovanni PAGLIA (SEL) ritiene che il terzo comma dell'articolo 648-ter.1 non sia pleonastico, ma determini il rischio, per come è formulato, di cancellare le altre previsioni dell'articolo, in quanto se si esclude la sanzione nei casi di godimento o utilizzo personale, rimarrebbe assoggettato alla fattispecie penale solo il caso dell'occultamento del denaro, dei beni o delle utilità derivanti dal delitto presupposto. Occorre pertanto chiarire meglio il senso della previsione del terzo comma. A tale proposito, se si può, in astratto, concordare circa l'opportunità di escludere dal reato chi utilizza i predetti beni nella propria attività produttiva, ovvero nell'acquisto di beni di consumo, appare tuttavia necessario tipizzare maggiormente tali casi, senza rinviare integralmente all'interpretazione giurisprudenziale la questione su cosa si intenda per godimento o utilizzo personale. Concorda quindi, sotto quest'ultimo aspetto, con i dubbi espressi dal Presidente circa possibili difformità interpretative della nuova norma.

  Girolamo PISANO (M5S) rileva come anche i gruppi di maggioranza abbiano presentato taluni subemendamenti al terzo comma dell'articolo 648-ter.1, evidenziando quindi come anche da parte loro si nutrano dubbi circa la formulazione di tale previsione. Ritiene quindi opportuno chiarire quale sia la soluzione che la maggioranza intende proporre su tale materia, tenendo presente che, a suo giudizio, non è possibile escludere l'applicazione del reato per il solo fatto che i beni frutto del delitto presupposto sono goduti personalmente dal reo.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, ribadisce il proprio parere favorevole sul subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea come, nel definire la nuova fattispecie penale, non si debba tener conto esclusivamente dei fenomeni di evasione Pag. 106fiscale, ma anche dei danni che l'autoriciclaggio determina sul corretto funzionamento della concorrenza e dei mercati.

  Daniele PESCO (M5S) rileva come la maggioranza non intenda modificare realmente la formulazione del terzo comma del nuovo articolo 648-ter.1, evidenziando come il subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19 sia formulato in termini assolutamente non adeguati, senza specificare sufficientemente cosa si intenda per godimento personale dei beni frutto dei delitti presupposti.

  Marco CAUSI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sugli identici subemendamenti Paglia 0.1-ter.1.16 e Pesco 0.1-ter.1.17, nonché il voto favorevole sul subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19. Rileva, infatti, come, essendo la nuova fattispecie di autoriciclaggio basata sulla nozione di occultamento del denaro, dei beni o delle altre utilità frutto dei delitti presupposti, la scelta di perseguire l'autoriciclaggio nella misura in cui le relative attività di investimento o di consumo incidano sulla parità concorrenziale o sulle condizioni di mercato, costituirebbe una strada più impervia e discutibile di quella indicata dall'emendamento governativo, obbligando la magistratura a provare la violazione della concorrenza stessa. Chiarisce, inoltre, che il rapporto tra la previsione del primo comma e quello del terzo comma debba essere inteso nel senso che la perseguibilità della condotta deriva dalla circostanza che ci sia occultamento dei beni frutto di reato, e che pertanto, in presenza di occultamento, la sanzione penale non può essere esclusa per il solo fatto che tali beni siano goduti personalmente dal reo.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) ritiene che il subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19 potrebbe essere valutato favorevolmente dal suo gruppo, qualora fosse integrato nel senso di inserire le parole: «provenienti da delitto non colposo» dopo la parola: «utilità».

  Giovanni PAGLIA (SEL) ricorda come la Commissione Finanze si fosse già indirizzata nel senso di definire la nuova fattispecie di autoriciclaggio colpendo l'occultamento e non l'investimento dei beni frutto del reato presupposto; rileva, tuttavia, come il terzo comma del nuovo articolo 648-ter.1 fornisca una definizione di occultamento che non considera condivisibile. Concorda invece con l'impostazione del subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19, il quale è orientato in senso opposto rispetto all'attuale formulazione del medesimo terzo comma, rendendo peraltro quest'ultimo sostanzialmente pleonastico.

  La Commissione respinge gli identici subemendamenti Paglia 0.1-ter.1.16 e Pesco 0.1-ter.1.17.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il subemendamento Alberti 0.1-ter.1.18, ribadendo le considerazioni già espresse circa l'esigenza di perseguire anche l'autoriciclaggio che si realizzi attraverso forme di godimento personale dei beni frutto di reato.

  La Commissione respinge il subemendamento Alberti 0.1-ter.1.18.

  Daniele PESCO (M5S) considera assolutamente non corretta la formulazione del subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19, ritenendo indispensabile specificare che il denaro, i beni o le altre utilità destinate alla mera utilizzazione o godimento personale devono essere frutto di delitti non colposi.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) sottolinea anch'egli l'esigenza di specificare, nell'ambito del subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19, che la previsione del terzo comma del nuovo articolo 648-ter.1 si riferisce solo al denaro, ai beni o alle utilità destinate alla mera utilizzazione o godimento personale frutto di delitti non colposi.

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  Ferdinando ALBERTI (M5S) rileva come il subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19 non sia né corretto né chiaro e come una previsione tanto delicata non possa essere formulata in termini così imprecisi e vaghi. Ritiene invece opportuno approvare il subemendamento Ruocco 0.1-ter.1.20, il quale ribalta il senso del terzo comma del nuovo articolo 648-ter.1, prevedendo la perseguibilità del reato anche nel caso di godimento personale dei beni.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, mentre i primi due commi del nuovo articolo 648-ter.1 definiscono la fattispecie di autoriciclaggio, il terzo comma escluda l'applicazione della sanzione nel caso di utilizzo o godimento personale dei beni frutto del delitto presupposto.

  Filippo BUSIN (LNA), in relazione al dibattito in corso, non comprende come l'acquisto di beni quali una casa o un'imbarcazione da diporto possano essere di per sé considerate attività di occultamento del denaro o dei beni frutto del delitto presupposto.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) invita ad affrontare i temi in discussione in termini più approfonditi, comprendendo la differenza tra le diverse tipologie di godimento e distinguendo i casi nei quali anche il predetto godimento può costituire una forma di autoriciclaggio.

  Carla RUOCCO (M5S) non comprende le ragioni della dedizione con la quale molti partecipanti al dibattito odierno intendano consentire a coloro che hanno commesso un delitto di godere liberamente dei frutti del delitto medesimo, senza considerare la situazione dei contribuenti onesti, strangolati da una pressione fiscale sempre più oppressiva, e senza comprendere come le somme recuperate da chi ha commesso reati potrebbero essere utilizzate proprio in favore di chi invece rispetta la legalità.

  Ernesto CARBONE (PD) sottolinea come la fattispecie di riciclaggio sussista quando il denaro o il bene frutto di un precedente delitto siano rivenduti o investiti, mentre nel caso di utilizzo diretto del medesimo bene non si verterebbe in tale fattispecie.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva il subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19 e respinge i subemendamenti Ruocco 0.1-ter.1.20 e Villarosa 0.1-ter.1.21.

  Giovanni PAGLIA (SEL) illustra il proprio subemendamento 0.1-ter.1.22, il quale intende tipizzare quali siano i beni il cui acquisto sia certamente escluso dall'applicazione della fattispecie di autoriciclaggio. A tale proposito si dichiara disponibile a ritirare il subemendamento, al fine di rivalutare complessivamente la questione nell'ambito della discussione in Assemblea, completando la fattispecie penale attraverso una più puntuale definizione delle tipologie di beni il cui acquisto o godimento è escluso dalla sanzione.

  Ferdinando ALBERTI (M5S) rileva come il subemendamento Paglia 0.1-ter.1.22 si ponga in contraddizione con il subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.19, appena approvato.

  Giovanni PAGLIA (SEL) concorda con il rilievo del deputato Alberti e ritira il proprio subemendamento 0.1-ter.1.22.

  Paolo VITELLI (SCpI) ritira il subemendamento Sottanelli 0.1-ter.1.23, di cui è cofirmatario.

  Daniele PESCO (M5S) esprime notevoli perplessità sul testo riformulato del subemendamento 0.1-ter.1.24 del relatore, il quale estende ulteriormente le cause di esclusione della punibilità previste per chi acceda alla procedura di voluntary disclosure anche a gravi reati tributari quali la dichiarazione fraudolenta, aggravando in tal modo uno degli elementi di criticità già presenti nel testo, costituito appunto dal fatto che l'accesso a tale procedura comporta la disapplicazione di alcune norme penali tributarie. Dichiara pertanto il voto Pag. 108contrario del proprio gruppo sul subemendamento, invitando la Commissione a riflettere con maggior senso di responsabilità su tali temi.

  La Commissione approva il subemendamento 0.1-ter.1.24 del relatore, come riformulato.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nell'esprimere la propria delusione per il fatto che finora tutti i subemendamenti del suo gruppo sono stati respinti, invita il relatore ed il Governo a un'ulteriore riflessione sul suo subemendamento 0.1-ter.1.25, il quale intende allineare temporalmente l'applicazione del nuovo reato di autoriciclaggio con l'entrata in vigore della revisione del sistema sanzionatorio tributario prevista dall'articolo 8 della legge di delega per la riforma del sistema fiscale, evitando sfasature molto pericolose che costringerebbero la stessa maggioranza a correggere entro breve termine le norme oggi in corso di approvazione.

  La Commissione respinge il subemendamento Capezzone 0.1-ter.1.25.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, invita a valutare le conseguenze del subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.26, il quale inserisce anche l'autoriciclaggio tra i reati per i quali si applica la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche.

  Marco CAUSI (PD) rileva, con riferimento al subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.26, come il decreto legislativo n. 231 del 2001, sul quale esso incide, non contenga solamente previsioni sanzionatorie, ma imponga in primo luogo alle persone giuridiche di dotarsi di sistemi di audit o di controllo interno, la cui sussistenza esclude la responsabilità dello stesso ente per i reati commessi da dirigenti o esponenti aziendali. In tale contesto il subemendamento 0.1-ter.1.26 non deve dunque essere inteso come una norma di sapore giustizialista, ma come un intervento volto a coordinare le previsioni del predetto decreto legislativo n. 231, il quale già contempla, tra le cause di responsabilità della persona giuridica, il riciclaggio, con l'introduzione della nuova fattispecie di autoriciclaggio.

  La Commissione approva il subemendamento Pastorino 0.1-ter.1.26. Approva quindi l'emendamento 1-ter.1 del Governo, come risultante dai subemendamenti approvati.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che, per ragioni di coordinamento, il contenuto del subemendamento 0.1-ter.1.24 del relatore, come riformulato, il quale incide sull'articolo 1, comma 1, capoverso articolo 5-quinquies, sarà ricollocato nell'ambito del predetto articolo 5-quinquies.
  Ricorda quindi che sul provvedimento sono già pervenuti tutti i prescritti pareri, salvo quello della X Commissione, che ha ritenuto di non esprimersi sul testo.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  Filippo BUSIN (LNA) avverte che il suo gruppo lo ha designato quale relatore di minoranza sul provvedimento, ai fini della discussione in Assemblea.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397 Capezzone.

(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono pervenuti i pareri delle Commissioni I, X e della Commissione parlamentare per le questioni regionali, mentre l'VIII e la IX Commissione hanno comunicato che non procederanno all'espressione del parere e la V Commissione si esprimerà direttamente all'Assemblea.
  Avverte quindi che, nessuno chiedendo di intervenire, si passerà ora alla votazione sul conferimento del mandato al relatore.

  La Commissione delibera di conferire il mandato al relatore di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il relatore, Fregolent, il rappresentante del Governo e tutti i gruppi politici per lo spirito di grande collaborazione che ha caratterizzato l'esame della proposta di legge. Auspica quindi che tutti intendano mantenere sul provvedimento, anche nelle altre sedi parlamentari, un atteggiamento coerente con quello seguito in Commissione.
  Si riserva quindi di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 15.10.

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