CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 92

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica che il deputato Gregorio Gitti entra a far parte della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.
  Avverte che su richiesta del presentatore, l'interrogazione Sberna n. 5-03732 e sarà svolta in un'altra seduta.

5-03733 Gebhard: Revisione delle sanzioni in materia di concorsi o operazioni a premio.

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) rinuncia a illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Renate GEBHARD (Misto-Min.Ling.) ringrazia per la risposta, auspicando che si possa trovare rapidamente una soluzione alla problematica affrontata dall'interrogazione.

5-03734 Sottanelli: Utilizzo della graduatoria degli idonei di un concorso svolto dalla Guardia di Finanza.

  Salvatore MATARRESE (SCpI), rinuncia a illustrare l'interrogazione di cui è cofirmatario.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Salvatore MATARRESE (SCpI) ringrazia per l'esaustiva risposta, di cui prende atto, evidenziando tuttavia come bandire ulteriori concorsi per l'assunzione di personale della Guardia di Finanza quando sono ancora valide graduatorie di candidati idonei di precedenti concorsi costituisce un onere per lo Stato, laddove il principio di razionalizzazione delle spese delle pubbliche amministrazioni dovrebbe riguardare anche la Guardia di Finanza. Auspica quindi che si possa intervenire per attingere alle graduatorie degli idonei, anche per dare risposta alle aspettative dei predetti candidati idonei, soprattutto in una fase economica particolarmente difficile, come quella attuale, in cui risulta Pag. 93particolarmente importante dare risposte alle esigenze di sbocco occupazionale.

5-03735 Villarosa: Siti nei quali presta servizio il personale della Guardia di Finanza interessati dalla presenza di amianto.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) illustra la propria interrogazione, la quale intende conoscere quali siano i siti, presso i quali presta la propria attività il personale della Guardia di Finanza, in cui si riscontra la presenza di amianto. Auspica che il Governo sia in grado di fornire una risposta chiara a tale problematica, considerato che due precedenti atti di sindacato ispettivo presentati da altri componenti del suo gruppo non hanno ricevuto una risposta adeguata dall'Esecutivo.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) considera esaustiva la risposta fornita dal Sottosegretario, al quale chiede tuttavia di seguire con particolare attenzione la questione, al fine di garantire la doverosa tutela del diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro del personale della Guardia di Finanza.

5-03736 Maietta: Trattative con la Svizzera per la conclusione di un accordo relativo al trattamento fiscale dei capitali italiani trasferiti nella Confederazione Elvetica.

  Pasquale MAIETTA (FdI-AN) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Pasquale MAIETTA (FdI-AN) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03737 Causi: Modalità di pagamento della TASI.

  Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

  Marco CAUSI (PD) si dichiara soddisfatto della risposta.

5-03738 Paglia: Applicazione di una sentenza della Corte di giustizia europea sulle commissioni interbancarie multilaterali.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta, la quale fornisce informazioni dettagliate rispetto all'atteggiamento del Governo sulla proposta di Regolamento emanata dalla Commissione europea in materia, ma non interviene sugli effetti della sentenza della Corte di giustizia europea, che costituisce l'oggetto precipuo dell'interrogazione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.25.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.25.

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5-03694 Paglia: Modalità di attribuzione e rinnovo del cosiddetto «patentino» per la rivendita di generi di monopolio.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Giovanni PAGLIA (SEL) comprende le motivazioni addotte nella risposta data dal rappresentante del Governo, ma segnala come, soprattutto nei piccoli comuni di montagna si rischi di perdere l'unico punto di rivendita dei generi di monopolio facilmente raggiungibile dagli abitanti, determinando in tal modo il depauperamento di presidi commerciali fondamentali per la vita di tali comunità. Invita pertanto il Governo a tener conto di tale problematica nonché a collaborare con il Parlamento per risolvere la questione.

5-03695 Causi: Problematiche relative alle concessioni per la raccolta del gioco del Bingo.

  Il Sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Marco CAUSI (PD) ringrazia per la ricca risposta, che fornisce una compiuta valutazione della situazione nel settore dei giochi.
  In tale contesto sottolinea come nel testo della risposta stessa siano enucleati alcuni aspetti che dovranno essere oggetto di decisione politica relativamente alle diverse opzioni normative da adottare in questo campo e che risultano particolarmente urgenti. In particolare ritiene preferibile che gli interventi in tale settore siano realizzati nell'ambito della revisione complessiva della disciplina dei giochi prevista dall'articolo 14 della delega per la riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, piuttosto che procedere attraverso provvedimenti singoli sui diversi giochi, considerato anche che la problematica non riguarda esclusivamente il gioco del Bingo, ma anche altri giochi pubblici, quali il Lotto.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.40.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 14.40.

Sull'ordine dei lavori.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, propone, concorde la Commissione, di procedere a un'inversione nell'ordine dei lavori della seduta odierna, nel senso di procedere, prima all'esame dei provvedimenti in sede consultiva e in sede di atti di Governo e, quindi, all'esame, in sede referente, delle proposte di legge C. 2247 e C. 2248, recanti disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
Doc. LVII, n. 2-bis.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Paolo PETRINI (PD), relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata a esaminare, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione Bilancio, la Nota di aggiornamento del Documento di Pag. 95economia e finanza 2014 (Doc. LVII, n. 2-bis).
  Al fine di richiamare il contesto decisionale in cui si inserisce la Nota, preliminarmente ricorda innanzitutto che, sulla base del calendario previsto nell'ambito del Semestre europeo, la legge n. 196 del 2009 (legge di contabilità pubblica) dispone che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di economia e finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) contenuti nel DEF. Sulla base del PNR e del Patto di Stabilità contenuti nel DEF 2014, la Commissione europea, ha elaborato le raccomandazioni di politica economica e di bilancio rivolte ai singoli Stati, che nel mese di luglio il Consiglio ECOFIN ha provveduto ad esaminare ed approvare, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio europeo di giugno. Rammenta che si tratta di 7 Raccomandazioni, concernenti rispettivamente la riduzione del debito, l'efficienza e qualità della pubblica amministrazione, il sistema finanziario, il sistema fiscale, il mercato del lavoro ed, infine, la concorrenza. Ad esse è dedicato il capitolo V della Nota, con l'indicazione delle azioni intraprese per attuarle. Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede inoltre la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza.
  Per quanto riguarda il contenuto proprio della Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza, l'articolo 10-bis della citata legge di contabilità stabilisce che essa deve contenere l'eventuale aggiornamento delle previsioni macro-economiche e di finanza pubblica per l'anno in corso e per il periodo di riferimento, nonché le eventuali modifiche e integrazioni al DEF conseguenti alle raccomandazioni del Consiglio europeo relative al Programma di stabilità e al PNR. Con la Nota sono altresì aggiornati gli obiettivi programmatici individuati dal DEF, al fine di prevedere una loro diversa ripartizione tra lo Stato e le amministrazioni territoriali ovvero di recepire le indicazioni contenute nelle raccomandazioni eventualmente formulate dalla Commissione europea; l'obiettivo di saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale; il contenuto del Patto di stabilità interno e le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto del Patto medesimo, nonché il contenuto del Patto di convergenza, e le misure volte a realizzare il percorso di convergenza previsto dall'articolo 18 della legge n. 42 del 2009 di attuazione del federalismo fiscale. La Nota dà quindi conto di eventuali disegni di legge che, a completamento della manovra di bilancio, il Governo considera collegati alla decisione di bilancio.
  Per quanto riguarda la manovra 2015-2017 la Nota elenca, in particolare, il disegno di legge recante misure in tema di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche (A.S. 1577); il disegno di legge recante misure per la revisione della spesa e per la promozione dell'occupazione e degli investimenti nei settori del cinema e dello spettacolo dal vivo; il disegno di legge delega in tema di revisione dell'ordinamento degli enti locali.
  La Nota di aggiornamento del DEF contiene altresì, all'Allegato I, le relazioni sulle spese di investimento e le relazioni sulle relative leggi pluriennali, nonché, all'Allegato II, la Relazione, redatta ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 243 del 2012 (di attuazione del principio del pareggio di bilancio recentemente introdotto in Costituzione), con la quale si illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso il pareggio di bilancio (MTO) contenuto nel Documento di economia e finanza 2014.
  Passando quindi al contenuto specifico della Nota 2014, fa presente che essa si articola in 5 capitoli, relativi, rispettivamente, al quadro complessivo e agli obiettivi di politica economica, al quadro macroeconomico, Pag. 96all'indebitamento netto e al debito pubblico, all'analisi di sostenibilità della finanza pubblica e alla strategia nazionale e alle raccomandazioni del Consiglio europeo.
  Segnala quindi come, sintetizzando in brevi termini il contenuto dei capitoli da 1 a 4, per quanto riguarda il quadro di finanza pubblica, la Nota di aggiornamento evidenzi come il peggioramento del quadro macroeconomico rispetto al quadro previsionale contenuto nel DEF 2014 di aprile – con un PIL che oltre a diminuire in termini reali decresce anche in termini nominali – si rifletta sull'evoluzione della finanza pubblica.
  In particolare fa presente che la Nota prevede per il 2014 un indebitamento netto a legislazione vigente del 3 per cento del PIL, pari, quindi, alla soglia definita dalle regole di bilancio europee, mentre le previsioni assunte nel DEF lo collocavano al 2,6 per cento. Il peggioramento scaturisce dalla discesa dell'avanzo primario rispetto alle stime di aprile (dal 2,6 all'1,7 per cento del PIL), solo in parte compensata dalla flessione della spesa per interessi (-0,5 per cento sul PIL, da 82,6 a 76,7 miliardi in valore assoluto). Tale confronto è peraltro influenzato, e quindi parzialmente inficiato, dall'adozione del nuovo sistema contabile Sec 2010. Parte del peggioramento dell'avanzo primario è invece ascrivibile alle previsioni di crescita del PIL, meno favorevoli rispetto al DEF. Nel 2015 l'indebitamento netto tendenziale dovrebbe attestarsi al 2,2 per cento del PIL, a fronte del 2 per cento stimato nel DEF, per effetto delle medesime cause incidenti sul 2014.
  Segnala quindi come, successivamente, l'indebitamento netto dovrebbe ridursi all'1,8 per cento del PIL nel 2016 e quindi allo 0,8 per cento nel 2018, beneficiando sempre della riduzione della spesa per interessi, in calo fino al 4,2 per cento sul PIL nel 2018. Tale scenario rifletterebbe una graduale chiusura degli spread rispetto ai Bund tedeschi, dagli attuali valori ormai stabilmente inferiori ai 200 punti base, a 150 punti base e quindi fino ai 100 punti base del triennio 2016-2018. L'evoluzione delle entrate finali e della pressione fiscale dovrebbero registrare una sostanziale invarianza alla fine del periodo di riferimento rispetto al 2014, con un picco nel 2016. Tale evoluzione risente anche delle innovazioni contabili introdotte dal Sec 2010, mentre viene ricordato che la riduzione del cuneo fiscale per i redditi da lavoro medio-bassi (il cosiddetto bonus degli 80 euro) non incide, essendo stata contabilizzata come maggiore spesa per trasferimenti alle famiglie.
  In tale contesto, evidenzia come le spese diverse dagli interessi beneficino invece degli effetti di contenimento delle misure varate negli anni precedenti e degli ulteriori risultati attesi dalla ristrutturazione della spesa avviata con la spending review. La spesa primaria è prevista ridursi dal 46,6 per cento del 2014 al 44,8 per cento del 2018, in calo quindi di quasi 2 punti percentuali sul PIL. Nel quinquennio 2014-2018 l'avanzo primario passa dall'1,7 per cento del 2014 al 3,4 (tendenziale) del 2018. Pur permanendo per tutto il periodo su valori ampiamente positivi, per tale saldo si registra tuttavia, rispetto alle previsioni di aprile, un significativo peggioramento (circa 1 punto percentuale di PIL nel 2014 e nel 2015 e 1,5 punti percentuali nel triennio successivo).
  La Nota di Aggiornamento prevede, invece, un consistente miglioramento del trend della spesa per interessi dal 2014 al 2018 rispetto a quello riportato dal DEF. Nel periodo in esame il rapporto sul PIL scende di circa mezzo percentuale, passando da 4,7 a 4,2 punti percentuali di PIL.
  Per quanto attiene al quadro programmatico, rileva la Nota, presenti, oltre alle nuove previsioni macroeconomiche ed al nuovo quadro tendenziale di finanza pubblica, un aggiornamento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica.
  L'indebitamento netto programmatico per il 2014 è rivisto al 3 per cento del PIL rispetto al 2,6 per cento fissato nel DEF. Per quanto concerne il 2015, sottolinea come il Governo ritenga di dover finanziare gli impegni di spesa e la riduzione della pressione fiscale che saranno contenuti Pag. 97nella prossima Legge di stabilità soltanto in parte mediante riduzioni di spesa: in ragione di ciò l'indebitamento netto programmatico del 2015, fissato al 2,9 per cento del PIL, oltre ad essere superiore al livello programmatico previsto nel DEF (1,8 per cento), sarà anche superiore di 0,7 punti percentuali rispetto al valore tendenziale, pari al 2,2 per cento. Lo spazio di bilancio in tal modo creato nel 2015 verrebbe impiegato, secondo la strategia di bilancio che il Governo definirà in dettaglio nella legge di stabilità, alla riduzione permanente della pressione fiscale delle famiglie con redditi medio-bassi e delle imprese al fine di supportare la domanda aggregata e di migliorare la competitività. Per il 2016, l'indebitamento netto nominale programmatico, pari all'1,8 per cento del PIL, non prefigura alcuna correzione coincidendo con quello a legislazione vigente, il quale invece verrà migliorato di 0,4 punti percentuali nel 2017 e di 0,6 punti nel 2018. Sulla base di quanto espone la Nota, il peggioramento dell'indebitamento netto programmatico del 2015 rispetto al tendenziale è interamente riconducibile alla riduzione dell'avanzo primario programmato, mentre la correzione (migliorativa) del 2017 e del 2018 è parzialmente dovuta al più favorevole andamento della spesa per interessi.
  Per quanto concerne l'avanzo primario programmatico del 2014, pari all'1,7 per cento del PIL, evidenzia come questo coincida con il valore tendenziale, mentre nel 2015 i due valori presentano una differenza di 0,7 punti percentuali (1,6 per cento programmatico contro 2,3 per cento tendenziale) corrispondente a quella tra i valori dell'indebitamento netto che, come sopra detto, indica una manovra di orientamento espansivo di pari ammontare. La manovra programmata nel 2017 e nel 2018 torna invece ad assumere una direzione correttiva, con una andamento programmato dell'avanzo primario superiore – rispettivamente di 0,3 e 0,5 punti percentuali – ai livelli tendenziali per il biennio in questione.
  In considerazione delle circostanze economiche che configurerebbero un evento eccezionale, e del potenziale impatto negativo sulla crescita prodotto dalla manovra correttiva necessaria al raggiungimento dell'Obiettivo di medio termine (OMT – corrispondente, per l'Italia, al pareggio di bilancio strutturale), il Governo ritiene di dover rivedere il percorso di consolidamento di bilancio rispetto a quanto previsto nel DEF di aprile. Per far ciò, il Governo intende avvalersi delle possibilità di discostarsi dal percorso di convergenza all'OMT prevista dalla normativa nazionale e da quella europea sia in presenza di eventi eccezionali che in associazione all'attuazione di riforme strutturali che migliorino la sostenibilità delle finanze pubbliche nel lungo periodo. Pertanto, in termini strutturali, al netto della componente ciclica e delle misure una tantum, l'obiettivo del pareggio di bilancio viene spostato, rispetto al DEF di aprile, dal 2016 al 2017. Nel 2014 e nel 2015 è programmato un indebitamento netto strutturale pari a 0,9 per cento del PIL (nel DEF erano programmati valori rispettivamente pari a 0,6 per cento e 0,1 per cento negli stessi anni) mentre nel 2016 l'indebitamento strutturale è fissato a 0,4 per cento del PIL, con una variazione rispetto all'anno precedente di 0,5 punti percentuali che, secondo la Nota, prefigura una ripresa della convergenza verso l'OMT.
  Per quanto concerne la pressione fiscale a legislazione vigente, segnala che essa è prevista, nella Nota di aggiornamento, costante nel 2014 (43,3 per cento) rispetto al 2013, e in leggero aumento nei due anni successivi (43,4 nel 2015 e 43,6 nel 2016) per poi tornare al livello precedente nel 2017 (43,3 per cento) e quindi diminuire lievemente nel 2018 (43,2 per cento).
  Per quel che riguarda l'evoluzione del rapporto debito pubblico/PIL, questo risente in misura significativa delle modifiche apportate per effetto dell'adozione del Sec 2010. Pertanto il 2014 dovrebbe chiudersi con un rapporto debito/PIL (al lordo dei sostegni finanziari agli altri Stati membri dell'UEM e dei debiti pregressi della PA) pari al 131,6 per cento, notevolmente Pag. 98inferiore rispetto a quello programmato nel DEF, 134,9 per cento, in gran parte a causa delle revisioni statistiche che hanno riguardato sia la diversa classificazione delle poste che compongono il livello del debito pubblico sia di quelle che compongono il PIL. Il livello del debito, inoltre, è stato modificato anche in relazione alla diversa definizione del perimetro delle Amministrazioni pubbliche.
  In assenza delle modifiche statistiche introdotte dal Sec 2010, la Nota di aggiornamento stima che si sarebbe avuto un rapporto debito/PIL nel 2014 pari a circa il 136,6 per cento, superiore, quindi, rispetto alla stima del DEF per lo stesso anno a causa principalmente della minore crescita economica nominale, di un maggiore fabbisogno del settore pubblico e di minori introiti da privatizzazioni rispetto a quanto precedentemente previsto. Motivazioni analoghe spiegano la diversa dinamica del debito negli anni successivi rispetto a quanto programmato nel DEF. Infatti, mentre nel DEF si prevedeva una riduzione del rapporto debito/PIL già a partire dal 2015, nella Nota di aggiornamento tale inizio di riduzione è posticipata al 2016, mentre nel 2015 si avrebbe un aumento di tale rapporto di 1,8 punti percentuali rispetto al precedente anno, soprattutto a causa – spiega la Nota – di una minore crescita del PIL nominale rispetto al previsto, nonché di un maggiore livello del fabbisogno del settore pubblico. Dal 2016 il rapporto debito/PIL inizierebbe a scendere con una dinamica simile a quella prevista nel DEF nonostante il previsto rallentamento della crescita economica, ciò parzialmente grazie alle privatizzazioni da cui il Governo conta di ottenere un gettito pari allo 0,7 per cento annuo dal 2015. Nel 2017 e nel 2018 le buone prospettive economiche (sia in termini di crescita reale che di andamento dei prezzi), il miglioramento dei saldi di cassa della finanza pubblica e gli introiti da privatizzazioni consentirebbero di imprimere al debito una dinamica decrescente fino al livello del 124,6 per cento del 2018.
  Per quanto attiene ai profili patrimoniali, la Nota segnala come ai fini della riduzione del debito pubblico – nell'ambito del Piano pluriennale di valorizzazione del patrimonio pubblico – a seguito della costituzione, nel maggio 2013, della Società di gestione del risparmio Invimit SGR (sulla base di quanto dispone l'articolo 33 del decreto-legge n. 98 del 2011), nel mese di febbraio 2014 sia stato istituito il «Fondo dei fondi» denominato «i3 Core» e sia stato chiuso il primo periodo di sottoscrizione delle quote. La legge di stabilità 2014, inoltre, ha previsto un programma straordinario di cessione di immobili pubblici allo scopo di conseguire introiti pari ad almeno 1,5 miliardi di euro nel triennio 2014-2016.
  Relativamente al programma di dismissioni di partecipazioni detenute dallo Stato delineato nel DEF di aprile (cessione della quota di minoranza in Poste Italiane, ENAV e cessione dell'intera partecipazione detenuta in STH, holding di controllo della società operativa STMicroelectronics (STM)), due decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri emanati il 16 maggio 2014 prevedono per Poste Italiane la cessione mediante Offerta Pubblica di Vendita (OPV) di una quota non superiore al 40 per cento del capitale sociale e per ENAV la cessione, prioritariamente mediante OPV ed eventualmente mediante trattativa diretta, di una quota non superiore al 49 per cento del capitale sociale.
  In merito alla cessione delle quote di società indirettamente controllate dallo Stato previste dal programma delineato nel DEF, la Nota segnala che nel mese di giugno 2014 si è conclusa l'operazione di quotazione di Fincantieri mediante collocamento sul mercato di azioni di nuova emissione per un controvalore complessivo di circa 357 milioni di euro, mentre è in via di perfezionamento la dismissione di circa il 35 per cento, per un controvalore di circa 2,1 miliardi, di CDP Reti da parte di CDP.
  Passando quindi al capitolo V della Nota di aggiornamento, relativo alla Strategia nazionale e alle raccomandazioni europee, ricorda che sul Piano nazionale Pag. 99di riforme (PNR) e sul Patto di Stabilità contenuti nel DEF 2014 la Commissione Europea ha approvato il 2 giugno 2014 le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per ciascun Paese dell'UE, che il successivo 8 luglio sono poi state approvate dal Consiglio ECOFIN, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Europeo del 26-27 giugno. Per l'Italia è intervenuta, sulla base della raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 final, la raccomandazione 2014/C 247/11 da parte del Consiglio ECOFIN.
  Ricorda che tale documento reca 8 raccomandazioni, concernenti:
   il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica previsti per il 2014 e di quelli attinenti al pareggio strutturale di bilancio per il 2015, garantendo nel contempo un incremento dell'efficienza e della qualità della spesa pubblica;
   il miglioramento dell'efficienza del sistema fiscale, con riguardo, tra l'altro, al trasferimento del carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, all'attuazione entro marzo 2015 della legge delega sulla riforma, al perseverare nella lotta all'evasione fiscale, anche con riguardo al contrasto all'economia sommersa ed al lavoro irregolare;
   in merito alla pubblica amministrazione ed al sistema giudiziario, un aumento dell'efficienza della giustizia civile, il potenziamento delle misure anticorruzione ed una più soddisfacente gestione dei fondi dell'UE, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno;
   il rafforzamento del settore bancario, anche per ridare impulso all'erogazione di prestiti all'economia reale e un miglior funzionamento del mercato dei capitali per promuovere l'accesso delle imprese ai finanziamenti non bancari;
   la necessità di monitorare entro la fine del 2014 gli effetti delle riforme del mercato del lavoro, valutando necessità di ulteriori interventi, anche con riguardo alla tutela sociale dei disoccupati ed al coordinamento ed efficienza dei servizi pubblici per l'impiego. Va anche migliorata l'efficacia dei regimi di sostegno alla famiglia e la qualità dei servizi a favore dei nuclei familiari a basso reddito con figli;
   la riduzione dei tassi di abbandono scolastico, rendendo a tal fine operativo il sistema nazionale per la valutazione degli istituti scolastici, ed accrescere l'apprendimento basato sul lavoro, con riguardo alla formazione ed all'orientamento professionale;
   la rimozione degli ostacoli e delle restrizioni che ancora persistono alla concorrenza nei settori dei servizi professionali e dei servizi pubblici locali, delle assicurazioni, della distribuzione dei carburanti, del commercio al dettaglio e dei servizi postali, semplificando inoltre procedure degli appalti pubblici;
   la necessità di garantire, con riguardo alle industrie di rete, la piena operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti ed il potenziamento della gestione portuale.

  Per quanto riguarda la Raccomandazione n. 1 della Commissione europea, relativa alla Sostenibilità delle finanze pubbliche, per ciò che attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, la Nota di aggiornamento dà conto in primo luogo del processo di valorizzazione e dismissione del patrimonio immobiliare.
  La Nota dà conto, in particolare, del piano di alienazioni dell'Agenzia del Demanio per il 2014, nell'ambito del quale a luglio 2014 risultavano in vendita 137 immobili per un valore di circa 400 milioni.
  Ricorda, al riguardo, che la legge di stabilità 2014 ha previsto la definizione da parte del Governo di un programma straordinario di cessioni di immobili pubblici, compresi quelli detenuti dal Ministero della difesa e non utilizzati per finalità istituzionali. Tale programma, da definire entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentite la Pag. 100Conferenza Unificata, le Commissioni parlamentari competenti e la Invimit SGR, deve consentire introiti per il periodo 2014-2016 non inferiori a 500 milioni di euro annui.
  Inoltre nell'ambito del cosiddetto federalismo demaniale, l'Agenzia del Demanio ha dato riscontro a 7.603 domande (su 9.367) presentate tramite la piattaforma web da parte di Regioni, Province e Comuni per l'acquisizione di beni immobili dello Stato e di beni in uso alla Difesa. Inoltre, sono state introdotte procedure più veloci per la valorizzazione degli immobili militari, che permettono di cambiarne la destinazione d'uso se tale variante è recepita nell'accordo di programma con l'amministrazione comunale.
  Per quanto riguarda invece la razionalizzazione degli spazi in uso alle amministrazioni centrali, ricorda che le stesse, ai sensi dell'articolo 24 del decreto-legge n. 66 del 2014, devono predisporre entro il 30 giugno 2015 un nuovo piano di razionalizzazione nazionale per assicurare, oltre al rispetto del parametro dei metri quadrati per addetto, un complessivo efficientamento della presenza territoriale, attraverso l'utilizzo degli immobili pubblici disponibili e la riduzione delle locazioni passive, in modo da garantire per ciascuna amministrazione dal 2016 una riduzione rispetto al 2014 di almeno il 50 per cento della spesa per locazioni e di almeno il 30 per cento degli spazi utilizzati (sono esclusi i presidi di pubblica sicurezza, di soccorso pubblico e le carceri).
  Un altro aspetto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze attiene al pagamento dei debiti commerciali delle amministrazioni pubbliche, strumento volto anche a dare impulso al rilancio dell'economia del Paese, al cui riguardo viene precisato che nel biennio 2013 sono stati stanziati complessivamente 56,8 miliardi, 38,4 dei quali sono stati finora (il riferimento è alla data del 23 settembre, secondo l'ultimo aggiornamento disponibile sul sito del Ministero dell'economia) materialmente messi a disposizione delle amministrazioni richiedenti e, di questi, effettivamente pagati 31,3 miliardi.
  Al riguardo rammenta in particolare che il decreto-legge n. 66 del 2014 ha introdotto la garanzia dello Stato sulla cessione dei crediti maturati al 31 dicembre 2013 e certificati alla data di entrata in vigore del decreto-legge (24 aprile 2014), ed ha esteso la stessa anche a quelli non ancora certificati a tale ultima data, qualora sussistano determinate condizioni. La cessione viene inoltre favorita introducendo la possibilità di ridefinirne i tempi di pagamento, con la concessione della garanzia dello Stato e l'intervento della Cassa Depositi e Prestiti (nonché di altre istituzioni finanziarie dell'UE e internazionali), che può acquisire i crediti in questione ai fini una ridefinizione degli stessi su un periodo quindicennale sulla base di apposite con convenzioni con l'Associazione bancaria Italiana (ABI).
  Il provvedimento amplia inoltre l'utilizzabilità dell'istituto della compensazione tra crediti commerciali e debiti tributari, consentendo alle imprese ed agli altri contribuenti che vantano tali crediti nei confronti delle amministrazioni pubbliche, e nel contempo hanno debiti tributari, di poter compensare le due voci.
  Rammenta quindi che, nella Raccomandazione n. 2, concernente il sistema fiscale, la Commissione europea invita l'Italia a trasferire ulteriormente il carico fiscale dai fattori produttivi ai consumi, ai beni immobili e all'ambiente, nel rispetto degli obiettivi di bilancio, nonché a valutare l'efficacia delle misure di riduzione del cuneo fiscale, assicurandone il finanziamento per il 2015.
  In merito, la Nota di aggiornamento al DEF ricorda le misure volte ad incrementare il reddito disponibile dei cittadini, anticipandone la loro ulteriore implementazione.
  In particolare:
   per quanto concerne l'alleggerimento del carico fiscale sui fattori produttivi, la Nota ricorda il tax credit previsto dall'articolo 1 del decreto-legge n. 66 del 2014 per l'anno in corso, disposto in favore dei Pag. 101percettori di redditi da lavoro dipendente e assimilati, pari a 640 euro ove il reddito complessivo non superi i 24.000 euro e decrescente oltre tale soglia ed ad azzerarsi al raggiungimento di un livello di reddito pari a 26.000 euro: in merito la Nota segnala come la misura sia stata finanziata con le risorse reperite nel medesimo decreto-legge n. 66 del 2014, tra cui gli interventi di riduzione e riqualificazione della spesa pubblica, ribadendo inoltre l'intenzione del Governo di rendere la misura strutturale nel disegno di legge di Stabilità 2015;
   sempre in relazione agli interventi di tax design volti allo spostamento del baricentro dell'imposizione fiscale, la Nota evidenzia l'incremento, a decorrere dal 1o luglio 2014, dell'aliquota di tassazione dei redditi di natura finanziaria che è passata dal 20 al 26 per cento (articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014), con affrancamento delle plusvalenze e minusvalenze maturate entro il 30 giugno 2014;
   per quanto concerne la riforma della tassazione immobiliare, la Nota ricorda che per effetto della legge di stabilità 2014, dal 1o gennaio 2014 è in vigore l'Imposta unica comunale (IUC) costituita dall'Imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui rifiuti (TARI) destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti: al riguardo la Nota, riferendosi ai dati a disposizione a maggio 2014, rileva come nel passaggio dall'IMU 2012 alla TASI/IMU 2014 sull'abitazione principale (nel 2013 l'IMU su tali immobili sostanzialmente non è stata dovuta, per effetto di numerosi interventi legislativi), risulti che i comuni che hanno deliberato le aliquote TASI registrano una diminuzione del numero di contribuenti per l'abitazione principale pari a 1,2 milioni; tale flessione viene imputata all'introduzione da parte di alcuni comuni di esenzioni per l'abitazione principale, nell'esercizio della propria potestà impositiva. La Nota di aggiornamento riferisce inoltre che il gettito IMU 2012 relativo all'abitazione principale è risultato di circa 1,6 miliardi a fronte di un gettito TASI/IMU 2014 stimato, a fine 2014, in circa 1,2 miliardi, con una riduzione complessiva del 29,3 per cento.

  In tale contesto la Nota ricorda le modifiche – operate dal decreto-legge n. 66 del 2014 – alla tassazione immobiliare in agricoltura, con la ridefinizione delle aree i cui terreni agricoli sono da considerarsi esenti ai fini dell’ imposta Municipale Unica (IMU) e con l'esenzione dall'IMU per i terreni a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile non ricadenti in zone montane o di collina.
  Evidenzia come la Nota inquadri altresì nel solco della riduzione delle tasse sui fattori produttivi i seguenti interventi:
   la diminuzione del 10 per cento delle aliquote ordinarie IRAP (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 66) per tutti i settori produttivi, dal periodo d'imposta 2014, di cui è prevista un'ulteriore riduzione con la legge di stabilità 2015;
   le misure concernenti le società cooperative e i loro consorzi, con l'esenzione del 23 per cento degli utili dalle imposte dirette, entro i limiti dei regolamenti UE in materia;
   il regime fiscale agevolato di natura temporanea (di cui all'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014), sotto forma di credito d'imposta, in favore delle persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro per interventi a favore della cultura e dello spettacolo (cosiddetto Art-bonus);
   riguardo al turismo, i crediti d'imposta a favore degli esercizi ricettivi che investono nella digitalizzazione e nella riqualificazione edilizia delle strutture di cui a gli articoli 9 e 10 del decreto-legge n. 83 del 2014;
   relativamente all'agricoltura, il credito di imposta, per il 2014, 2015 e 2016, nella misura del 40 per cento dell'investimento e non superiore a 50.000 euro per le imprese agricole, agroalimentari e della Pag. 102pesca e dell'acquacoltura per investimenti in infrastrutturazione elettronica per l'implementazione dell’e-commerce, nonché il credito di imposta per il periodo 2014, 2015 e 2016, nella misura del 40 per cento delle spese e non superiore a 400.000 euro per lo sviluppo di nuovi prodotti e la cooperazione di filiera tra imprese che producono prodotti agricoli e agroalimentari, della pesca e dell'acquacoltura;
   per il settore edilizio, le misure contenute nel decreto-legge n. 47 del 2014 relative in particolare alla riduzione dal 15 al 10 per cento, per il quadriennio 2014-2017, dell'aliquota della cosiddetta ’cedolare secca’, ovvero dell'imposta sostitutiva sui proventi delle locazioni, purché a canone concordato e stipulate in specifiche aree geografiche, nonché le misure del decreto-legge n. 133 del 2014 che consentono di dedurre dall'imponibile delle persone fisiche non esercenti attività commerciali il 20 per cento della spesa sostenuta per la costruzione su terreno proprio o l'acquisto di immobili, se effettuati direttamente dall'impresa costruttrice o esecutrice dei lavori, a condizione che l'abitazione sia affittata per almeno otto anni a canone concordato, oppure con canoni da social housing;
   l'applicazione a regime delle deduzioni IRAP per l'incremento di base occupazionale, con particolare attenzione per le imprese agricole, le lavoratrici, per gli under 35 e per i lavoratori delle Regioni dell'Obiettivo convergenza.

  Nel contesto della Raccomandazione n. 2, ricorda che il Governo italiano è altresì invitato a riesaminare la portata delle agevolazioni fiscali dirette e allargare la base imponibile, in particolare sui consumi.
  Al riguardo rammenta che la delega fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014 è anche orientata a proseguire il contrasto all'evasione e all'elusione e il riordino dei fenomeni di erosione fiscale (cosiddette tax expenditures), ferma restando la tutela, oltre che della famiglia e della salute, dei redditi di lavoro dipendente e autonomo, dei redditi da imprese minori e dei redditi da pensione. A questo fine, nelle procedure di bilancio sono inseriti un rapporto in materia di contrasto all'evasione fiscale e un rapporto sulle spese fiscali.
  Per quanto concerne la tassazione ambientale, l'invito della Commissione europea all'Italia è a renderla più efficace, anche intervenendo sulle accise ed eliminando le sovvenzioni dannose per l'ambiente. Anche sotto questo profilo la legge di delega fiscale prevede nuove forme di fiscalità al fine di preservare e garantire l'equilibrio ambientale (green taxes), in raccordo con la tassazione già vigente a livello regionale e locale e nel rispetto del principio della neutralità fiscale: tale tassazione è finalizzata a orientare il mercato verso modi di consumo e produzione sostenibili. È prevista inoltre la revisione della disciplina delle accise sui prodotti energetici anche in funzione del contenuto di carbonio, come previsto dalla proposta di Direttiva del Consiglio europeo in materia di tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità. Il gettito derivante dall'introduzione della carbon tax è destinato prioritariamente alla riduzione della tassazione sui redditi, in particolare sul lavoro generato dalla green economy, e alla revisione del finanziamento dei sussidi alle fonti di energia rinnovabili. In relazione alla destinazione del gettito, la delega specifica che le risorse dovranno essere finalizzate anche alla diffusione e innovazione delle tecnologie e dei prodotti a basso contenuto di carbonio e al finanziamento di modelli di produzione e consumo sostenibili.
  Sempre nell'ambito della Raccomandazione n. 2 la Commissione europea invita inoltre ad attuare la legge delega di riforma fiscale entro marzo 2015, con particolare attenzione alla riforma del catasto, la cui attuazione è strettamente connessa all'efficacia della riforma sulla tassazione immobiliare. In merito rammenta che il 6 agosto 2014 la Commissione Finanze della Camera ha espresso parere favorevole, con alcune condizioni e osservazioni, Pag. 103allo schema di decreto legislativo riguardante la revisione delle Commissioni censuarie (Atto del Governo n. 100).
  La Commissione europea raccomanda inoltre di sviluppare ulteriormente il rispetto degli obblighi tributari, rafforzando la prevedibilità del fisco, semplificando le procedure, migliorando il recupero dei debiti fiscali e modernizzando l'amministrazione fiscale.
  Un ulteriore invito recato dalla Raccomandazione è quello a perseverare nella lotta all'evasione fiscale e adottare misure aggiuntive per contrastare l'economia sommersa e il lavoro irregolare.
  In merito, rammenta che le Commissioni Finanze ed Esteri della Camera hanno avviato l'esame del disegno di legge C. 2577 che ratifica ed esegue l'accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo degli Stati Uniti d'America finalizzato a migliorare la compliance fiscale internazionale e ad applicare la normativa FATCA.
  In merito la Nota rammenta che l'Italia è tra i promotori dell'iniziativa «early adopters» in materia di trasparenza e scambio automatico d'informazioni a fini fiscali che prevede l'implementazione del nuovo standard globale approvato a luglio 2014 dal Consiglio OCSE. Viene precisato che, secondo l'accordo, gli intermediari finanziari raccoglieranno le informazioni sia sui conti intrattenuti al 31 dicembre 2015 che su quelli aperti successivamente, mentre il primo scambio di informazioni tra autorità fiscali avrà luogo nel 2017.
  La Nota richiama altresì il decreto legislativo n. 29 del 2014, che ha attuato la Direttiva 2011/16/UE, concernente la reciproca assistenza fra le autorità competenti degli Stati membri in materia di imposte dirette e di altre imposte (escluse: l'IVA, i dazi doganali e i contributi previdenziali), che disciplina le procedure relative allo scambio di informazioni di natura fiscale con le altre autorità competenti degli Stati Membri dell'Unione Europea.
  Per quanto riguarda l'attività del Governo in rapporto all'evasione fiscale interna e gli inviti alla tax compliance, la Nota fa riferimento al «piano per la tax compliance» previsto dal decreto-legge n. 66 del 2014, basato su una maggiore collaborazione con le amministrazioni finanziarie nazionali e internazionali e sulla revisione di alcuni degli attuali strumenti di compliance.
  Sul punto ricorda che l'articolo 6, comma 2, del citato decreto-legge n. 66 dispone che il Governo, anche sulla base degli indirizzi delle Camere, definisce un programma di ulteriori misure ed interventi al fine di implementare, anche attraverso la cooperazione internazionale ed il rafforzamento dei controlli, l'azione di prevenzione e di contrasto all'evasione fiscale allo scopo di conseguire nell'anno 2015 un incremento di almeno 2 miliardi di euro di entrate dalla lotta all'evasione fiscale rispetto a quelle ottenute nell'anno 2013. Il programma deve essere definito a seguito della valutazione del Parlamento sul Rapporto sulla realizzazione delle strategie di contrasto all'evasione fiscale, sui risultati conseguiti nel 2013, specificati per ciascuna regione, e nell'anno in corso, nonché su quelli attesi.
  Tale ultimo Rapporto, che doveva essere presentato alle Camere entro giugno 2014, è stato presentato il 3 ottobre 2014. Al riguardo la Nota segnala, in sede di valutazione degli incassi derivanti dall'attività di contrasto all'evasione fiscale, un gettito nel 2014 pari a circa 11 miliardi circa, con uno scostamento positivo di 1.194 milioni rispetto alle previsioni iscritte nel bilancio di previsione 2014, a fronte di un gettito nel 2013 pari a 10,688 miliardi, e con un incremento rispetto all'anno precedente di 313 milioni, che saranno destinati al Fondo per la riduzione della pressione fiscale di cui al comma 431 della legge di stabilità 2014.
  Per quanto riguarda le misure di sostegno fiscale alle imprese, la Nota rammenta:
   il credito di imposta per l'acquisto di nuovi beni strumentali (di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 69 del 2013) pari al 15 per cento del valore degli investimenti realizzati fino al 30 giugno 2015, in eccedenza rispetto agli investimenti medi realizzati nei 5 periodi di imposta precedenti, Pag. 104per un importo minimo agevolabile pari a 10.000 euro;
   il credito di imposta IRES e IRAP fino a un massimo del 50 per cento per tutte le opere pubbliche costruite in project financing che comportano un investimento superiore ai 50 milioni, entro il limite massimo di 2 miliardi;
   l'emanazione di un bando per la concessione di agevolazioni (per un totale di 5 milioni) a favore di micro, piccole e medie imprese per la valorizzazione di disegni e modelli industriali al fine di accrescere la loro competitività sui mercati nazionali ed internazionali;
   la possibilità, prevista dai commi da 140 a 147 della legge n. 147 del 2013, per le società di capitali e per gli enti residenti sottoposti a IRES di effettuare la rivalutazione dei beni d'impresa e delle partecipazioni risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2012, attraverso il pagamento di un'imposta sostitutiva, con aliquota del 16 per cento per i beni ammortizzabili, e del 12 per cento per i beni non ammortizzabili, ovvero previo pagamento di un'imposta sostitutiva del 10 per cento per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione;
   il credito di imposta a favore delle imprese che investono in attività di ricerca e sviluppo di cui all'articolo 3 del decreto- legge n. 145 del 2013, nel limite complessivo di 600 milioni per il triennio 2014-2016, a valere sulla programmazione 2014-2020 dei fondi strutturali, ai sensi del quale è previsto un credito d'imposta pari al 50 per cento delle spese incrementali sostenute dalle imprese rispetto all'anno precedente, con un'agevolazione massima di 2,5 milioni per impresa ed una spesa minima di 50.000 euro in ricerca e sviluppo per poter accedere all'agevolazione;
   il credito d'imposta per investimenti nella Banda Ultralarga di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto-legge n. 133 del 2014, ai sensi del quale fino al 31 dicembre 2015 è concesso un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a Banda Ultralarga.

  Rileva quindi come, nel quadro della Raccomandazione n. 3, relativa all'efficienza della pubblica amministrazione e giustizia, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, la Nota dia conto dell'implementazione della fatturazione elettronica nei rapporti con la pubblica amministrazione.
  Al riguardo rammenta che l'articolo 25 del decreto-legge n. 66 del 2014 ha anticipato al 31 marzo 2015 l'obbligo di fatturazione elettronica per i pagamenti dovuti da tutte le pubbliche amministrazioni, inclusi gli enti locali. Nei confronti dei Ministeri, delle Agenzie fiscali e degli enti nazionali di previdenza è già decorso il termine del 6 giugno 2014, a partire dal quale non possono più essere accettate fatture emesse o trasmesse in forma cartacea. Per le restanti amministrazioni pubbliche il precedente termine del 6 giugno 2015 è stato anticipato al 31 marzo 2015.
  In tale direzione si muove anche l'articolo 9 della legge delega sulla riforma del sistema fiscale di cui alla legge n. 23 del 2014, che prevede una riduzione degli adempimenti amministrativi e contabili a carico dei contribuenti e, in particolar modo, l'incentivo all'utilizzo della fatturazione elettronica e la trasmissione telematica dei corrispettivi. Il legislatore ha quindi inteso inquadrare l'utilizzo della fattura elettronica all'interno di una strategia più ampia da attuare nei confronti dei contribuenti IVA, al fine di perseguire finalità di semplificazione e parallelo rafforzamento dei sistemi di controllo.
  In tale contesto l'Agenzia delle Entrate, in forza delle disposizioni contenute nel Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze dell'8 marzo 2008, gestisce il Sistema di interscambio – SDI istituito dalla legge finanziaria per il 2008 ed è deputata:
   a presidiare il processo di ricezione e successivo inoltro delle fatture elettroniche alle Amministrazioni destinatarie;Pag. 105
   a gestire i dati in forma aggregata e i flussi informativi anche ai fini della loro integrazione nei sistemi di monitoraggio della finanza pubblica.

  Nell'ambito della Raccomandazione n. 4, relativa al settore bancario e al mercato dei capitali, la Commissione Europea ha raccomandato al Governo italiano di rafforzare la resilienza del settore bancario, garantendone la capacità di gestire e liquidare le attività deteriorate per rinvigorire l'erogazione di prestiti all'economia reale.
  Sotto il profilo del rafforzamento del settore bancario la Nota riferisce sulle misure adottate direttamente dagli istituti di credito, evidenziando come le iniziative intraprese sul piano interno abbiano arginato il deterioramento della profittabilità tramite misure di contenimento dei costi (che ha abbassato il rapporto tra costi e ricavi dal 66,7 al 62,1 per cento) e come le banche italiane abbiano aumentato le richieste di collaterali ed abbiano operato interventi di ricapitalizzazione, per un ammontare complessivo superiore a 10 miliardi.
  Inoltre la Nota menziona gli interventi della BCE e le conseguenti misure adottate dalla Banca d'Italia, in particolare per quanto riguarda le operazioni di rifinanziamento a lungo termine (Targeted Long-Term Refinancing Operations, TLTROs) della BCE, nonché l'avvio del piano di acquisto di attività cartolarizzate (asset-backed securities, ABS) e di obbligazioni garantite (covered bonds).
  Per quanto concerne invece specificamente la regolamentazione del sistema bancario, rispetto al quale la Commissione raccomanda di continuare a promuovere e monitorare pratiche efficienti di governo societario in tutto il settore, con particolare attenzione alle grandi banche cooperative (banche popolari) e al ruolo delle fondazioni, al fine di migliorare l'efficacia dell'intermediazione finanziaria, la Nota richiama le misure adottate dalla Banca d'Italia per la regolamentazione del settore da essa vigilato attraverso numerosi aggiornamenti alle Disposizioni di vigilanza per le banche (contenute nella circolare n. 285 del 2013).
  Con specifico riferimento alle Banche Popolari, tali disposizioni regolamentari intendono favorire la rappresentanza negli organi aziendali delle diverse componenti della base sociale e la più ampia partecipazione dei soci alle assemblee. A questo fine, sono state dettati norme e orientamenti in tema di deleghe conferibili a ciascun socio, esercizio del voto a distanza e, limitatamente alle banche popolari quotate, presentazione di liste per la nomina degli esponenti e integrazione dell'ordine del giorno per i soci che rappresentino la percentuale del capitale sociale indicata in statuto.
  Secondo la Nota, la recente revisione delle norme in materia di governo societario delle banche migliorerà anche la governance delle Fondazioni bancarie, sulle quali vengono segnalate le nuove regole che rafforzano le procedure per la nomina dei membri del consiglio; enfatizzano il ruolo del presidente e, in particolare, il suo ruolo nella promozione del dialogo interno e nel garantire controlli adeguati; incoraggiano l'autovalutazione da parte dell'Ente.
  In merito al tema dell'accesso al mercato dei capitali, rammenta che la Commissione UE ha raccomandato all'Italia l'adozione di misure volte a promuovere l'accesso delle imprese, soprattutto di quelle di piccole e medie dimensioni, ai finanziamenti non bancari.
  A questo proposito la Nota ricorda:
   l'operatività del Fondo Centrale di Garanzia, sottolineando che circa il 60 per cento del totale delle imprese assistite sono micro imprese, mentre le operazioni di finanziamento a favore delle medie imprese pesano per poco meno del 10 per cento (52.537 operazioni accolte per 7,6 miliardi di controvalore nei primi 7 mesi del 2014);
   le iniziative avviate dall'accordo tra la BEI, il MEF e il MISE relative: 1) all'impiego di 100 milioni del Fondo di garanzia per le PMI per coprire i rischi di Pag. 106prima perdita in progetti d'innovazione industriale di imprese di qualunque dimensione; il Governo stima che grazie a tali fondi la BEI attiverà un portafoglio di prestiti di 500 milioni; 2) all'accordo quadro per aumentare le risorse per il finanziamento di nuovi investimenti, attraverso l'individuazione di progetti per la realizzazione di infrastrutture e studiare le forme di finanziamento delle opere; l'identificazione di progetti sostenuti da fondi strutturali europei ai quali aggiungere risorse BEI in diversi campi; l'assistenza tecnica a soggetti che programmano l'impiego dei fondi strutturali per il ciclo 2014-2020 in modo da ottimizzare l'utilizzo di queste risorse in combinazione con i fondi della BEI;
   la creazione della task force «Finanza per la crescita», presso le segreterie tecniche del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero dello Sviluppo economico e della Banca d'Italia, volte a individuare soluzioni concrete in grado di facilitare la disponibilità di risorse finanziarie per le imprese: evidenzia come questo obiettivo sia stato perseguito favorendo lo sviluppo delle emissioni obbligazionarie e dei fondi di credito – anche attraverso l'estensione dell'intervento del Fondo Centrale di Garanzia a questi strumenti – e un maggior coinvolgimento degli investitori istituzionali che veicolano il risparmio di lungo termine, anche nell'erogazione diretta del credito. A tale ultimo proposito la Nota sottolinea come le proposte elaborate dalla predetta task force siano anche confluite in misure legislative intese a favorire l'accesso al credito non bancario contenute nel decreto «Competitività» (decreto-legge n. 91 del 2014) e nel decreto-legge «Sblocca Italia» (decreto-legge n. 133 del 2014), con particolare riferimento:
    a) alla concessione anche alle imprese di assicurazione e alle società di cartolarizzazione italiane della possibilità di concedere finanziamenti diretti alle imprese (articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014);
    b) al progressivo potenziamento dello strumento dell'Aiuto alla crescita economica (ACE), sia sotto il profilo dell'operatività soggettiva che per quanto riguarda l'ampiezza dell'agevolazione per le imprese quotate (articolo 19 del decreto- legge n. 91);
    c) alla riduzione da 120.000 a 50.000 euro della misura del capitale sociale minimo per le società per azioni (articolo 20 del decreto-legge n. 91);
    d) alle agevolazioni per la quotazione delle PMI e delle imprese familiari recate dall'articolo 20 del decreto-legge n. 91 del 2014 (introduzione di una specifica definizione dimensionale di PMI emittenti azioni quotate; possibilità delle PMI rientranti in tale definizione di modificare in via statutaria la soglia rilevante per le offerte pubbliche di acquisto obbligatorie; modifiche alla disciplina dell'OPA da consolidamento delle PMI; innalzamento dal 2 al 5 per cento della soglia delle partecipazioni rilevanti da comunicare alla CONSOB e alla società partecipata; possibilità di prevedere – in via statutaria – l'attribuzione di un diritto di voto maggiorato, con un limite di due voti, per tutte le azioni detenute da uno stesso azionista per un periodo consecutivo indicato nello statuto, non inferiore a 24 mesi);
    d) all'incentivazione delle imprese all'emissione di strumenti finanziari e alla rimozione dei vincoli fiscali gravanti sulle operazioni di private placement, per i quali gli interessi e gli altri proventi non saranno più gravati dalla ritenuta alla fonte (pari al 26 per cento dal 1o luglio), per effetto dell'articolo 21 del decreto-legge n. 91.

  La Nota segnala quindi l'attuazione delle disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 145 del 2013 che consente di fatto l'accesso al Fondo Centrale di Garanzia anche a favore delle società di gestione del risparmio che sottoscrivano obbligazioni o titoli similari emessi da Pag. 107piccole e medie imprese (cosiddetti «mini bond»).
  Tra gli strumenti pubblici a sostegno delle imprese e per l'accesso al credito la Nota cita prima di tutto lo strumento agevolativo (istituito dal decreto-legge n. 69 del 2013, cosiddetto decreto «del fare») della cosiddetta «Nuova Sabatini» rivolto alle PMI, operanti in tutti i settori produttivi, inclusi agricoltura e pesca, che realizzano investimenti (anche mediante operazioni di leasing finanziario) in macchinari, impianti, beni strumentali di impresa e attrezzature nuovi di fabbrica ad uso produttivo, nonché investimenti in hardware, software e tecnologie digitali.
  Inoltre la Nota rammenta le misure pattizie di sospensione delle rate dei finanziamenti delle PMI e, in particolare, l'Accordo per il credito 2013 (prorogato al 31 dicembre 2014).
  Le misure legislative di sostegno all'economia reale comprendono anche le disposizioni volte ad ampliare l'operatività della Cassa Depositi e Prestiti, sia della gestione separata (finanziata con risparmio postale e titoli assistiti da garanzia statale) sia della gestione ordinaria (finanziata con risorse tratte sul mercato), per effetto di quanto disposto dall'articolo 10 del decreto-legge n. 133 del 2014. Per quanto riguarda la gestione separata, la norma mira a consentire l'utilizzo delle risorse di tale gestione per operazioni con finalità di interesse economico generale (nell'ambito, tra l'altro, dei settori ricerca, sviluppo e innovazione, educazione, protezione civile, immobiliare, energia, ambiente). Con riguardo alla gestione ordinaria, la norma consente a CDP di intervenire anche a supporto delle politiche pubbliche nazionali, per progetti di investimento che contribuiscano allo sviluppo di tecnologie innovative e alla ricerca applicata in campo industriale, nel settore energetico e in quello ambientale.
  L'incentivazione al ricorso del mercato dei capitali è stata attuata anche attraverso incentivi fiscali e semplificazioni finanziarie all'emissione di titoli obbligazionari; in tale filone si inseriscono le disposizioni che hanno equiparato il trattamento fiscale dei project bond a quello dei titoli di Stato. Accanto alle misure fiscali si collocano alcune, che prevedono la possibilità di utilizzo di titoli al portatore, per favorirne la migliore trasferibilità sul mercato dei capitali e lo snellimento delle garanzie, recate dall'articolo 13 del decreto-legge n. 133 del 2014.
  Il supporto all'internazionalizzazione delle imprese è stato garantito attraverso la disposizione di cui all'articolo 32 del decreto-legge n. 91 del 2014 che estende la garanzia dello Stato per rischi non di mercato anche a favore delle operazioni effettuate dalla SACE, in caso di operazioni riguardanti settori strategici oppure società di rilevante interesse nazionale, in termini di livelli occupazionali, di fatturato o di ricaduta per il sistema economico.
  La Nota ricorda altresì come, ai sensi dell'articolo 15 del decreto-legge n. 133 del 2014, sia prevista l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da «equilibrio economico positivo» e che necessitino di adeguata patrimonializzazione. Scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
  Nell'ambito della Raccomandazione n. 5, relativa al mercato del lavoro, per quanto riguarda i profili di competenza della Commissione Finanze, sottolinea come la Nota di aggiornamento dia conto di alcune misure fiscali volte a incentivare l'occupazione.
  In merito ricorda che l'articolo 24 del decreto-legge n. 83 del 2012 e le relative misure di attuazione hanno definito le modalità di presentazione delle istanze, da parte delle imprese, per la richiesta del credito d'imposta per l'assunzione a tempo Pag. 108indeterminato di personale altamente qualificato in attività di ricerca e sviluppo.
  In particolare, a tal fine è previsto un credito d'imposta del 35 per cento, con un tetto massimo di 200.000 euro annui per impresa, sulle spese effettuate per le nuove assunzioni relative a personale in possesso di: dottorato di ricerca; laurea magistrale in discipline di ambito tecnico o scientifico, impiegato nelle attività di ricerca e sviluppo.
  Nell'ambito delle misure per la povertà e l'esclusione sociale, la Nota ricorda le misure in favore dell'accesso all'abitazione, in particolare per quanto riguarda l'istituzione del Fondo di garanzia per la prima casa (con cui lo Stato si fa garante di ultima istanza, nella misura massima del 50 per cento della quota capitale, per i finanziamenti concessi per l'acquisto, la ristrutturazione e accrescimento dell'efficienza energetica della prima casa) assegnandovi una dotazione di 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, nonché le detrazioni fiscali, previste dall'articolo 7 del decreto-legge n. 47 del 2014 per il triennio 2014-2016, in favore dei conduttori di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale.
  Nell'ambito della Raccomandazione n. 7 della Commissione europea, relativa ai temi della semplificazione e concorrenza, la Nota di aggiornamento dà conto delle misure fiscali di rilancio del settore immobiliare, tra cui la rinnovata disciplina delle SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate).
  Al riguardo segnala come l'articolo 20 del decreto-legge n. 133 del 2014, attualmente all'esame del Parlamento, modifichi la disciplina delle SIIQ per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007: sono quindi modificati i requisiti partecipativi dei soci e si uniforma il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari. Vengono introdotte inoltre ulteriori misure agevolative e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione. Viene incentivata la detenzione di azioni da parte di soggetti esteri che accedono alle convenzioni contro la doppia imposizione, nonché sono agevolati i passaggi di beni immobili tra SIIQ e fondi immobiliari. È infine favorito l'investimento in alloggi sociali mediante la riduzione della ritenuta sui relativi utili dal 20 al 15 per cento.
  Nel settore delle assicurazioni, segnala che al fine di incentivare l'efficienza produttiva, il controllo dei costi e l'individuazione delle frodi, l'IVASS ha definito il criterio di calcolo dei costi e delle eventuali franchigie sulla base dei quali vengono determinate le compensazioni tra compagnie nell'ambito del sistema di risarcimento diretto.
  Per quanto riguarda l'Allegato I alla Nota di aggiornamento, recante la Relazione con la quale si illustra l'aggiornamento del piano di rientro verso il pareggio di bilancio, esso costituisce sotto alcuni aspetti uno degli elementi politicamente più rilevanti della documentazione sottoposta all'esame parlamentare.
  In merito ricorda preliminarmente che, qualora il Governo, a causa di un evento eccezionale, intenda discostarsi dagli obiettivi programmatici di bilancio precedentemente indicati, deve sentire in merito la Commissione europea e poi presentare una relazione alla Camera, chiedendo al riguardo un'autorizzazione al Parlamento, che indichi la durata e misura dello scostamento, le finalità cui destinare le risorse resesi disponibili a seguito dello scostamento e il relativo piano di rientro.
  In tale contesto normativo gli eventi eccezionali che motivano la richiesta di scostamento dagli obiettivi di pareggio di bilancio sono indicati dalla Relazione in una distanza molto ampia tra il PIL potenziale e quello reale, nel tasso di crescita negativo atteso per il 2014, nonché nei rischi di deflazione derivanti dalle negative prospettive di crescita anche per il 2015.
  Sulla base di tali considerazioni l'incremento dell'indebitamento, fino ad un importo massimo di 11,5 miliardi, per il quale viene richiesta l'autorizzazione, consentirà di finanziare una serie di misure considerate particolarmente rilevanti per Pag. 109sostenere la crescita economica e ridurre la pressione fiscale sulle famiglie e le imprese.
  In particolare, tra tali misure, che coinvolgono sotto alcuni aspetti la competenza della Commissione Finanze, la Relazione indica:
   l'innalzamento dell'offerta e della qualità del sistema della formazione;
   il sostegno agli investimenti attraverso il superamento del patto di stabilità interno e il passaggio al principio del pareggio di bilancio;
   la riduzione del prelievo sulle imprese, attraverso ulteriori interventi sull'IRAP;
   l'aumento degli stanziamenti per gli ammortizzatori sociali;
   il rifinanziamento del bonus IRPEF a favore dei redditi medio-bassi, stabilizzando per il 2015 le misure in materia già contenute nel decreto-legge n. 66 del 2014;
   il rifinanziamento per il 2015 delle spese a politiche invariate.

  Tali misure saranno contenute nel disegno di legge di stabilità per il 2015 che il Governo si accinge a presentare, in continuità con i provvedimenti già adottati nel corso del 2014.
  Per quanto riguarda i profili temporali di rientro del rapporto deficit-PIL, la Relazione esprime l'impegno del Governo a riprendere il percorso di convergenza verso il pareggio di bilancio nel 2016 prevedendo il raggiungimento del pareggio di bilancio in termini strutturali nel 2017, con un anno di ritardo rispetto a quanto indicato nel DEF 2014, che prevedeva il raggiungimento del pareggio nel 2016, anno nel quale la Relazione prevede invece un livello di indebitamento pari allo 0,4 per cento del PIL. Le misure di correzione dei conti pubblici necessarie per rispettare tale piano di rientro saranno indicate nella legge di stabilità per il 2015, la quale conterrà un'apposita clausola di salvaguardia automatica, di natura tributaria, volta a garantire tale obiettivo. Inoltre la Relazione evidenzia che un contributo particolarmente importante alla realizzazione dell'obiettivo di pareggio sarà fornito dalle misure di privatizzazione, che dovranno assicurare introiti pari allo 0,7 per cento del PIL per ciascun anno dal 2015 al 2018.
  Si riserva di formulare una proposta di parere, proponendo di concludere l'esame sulla Nota nella seduta di domani.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come la Commissione Bilancio inizierà l'esame della Nota di aggiornamento nella seduta di domani, mentre la discussione in Assemblea sulla stessa avrà luogo nel pomeriggio di martedì 14 ottobre prossimo. In tale contesto ritiene che la Commissione potrà esprimere il parere sulla Nota di aggiornamento nella mattinata dello stesso martedì 14.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta ieri il relatore, Zoggia, aveva fornito un'illustrazione complessiva del contenuto del provvedimento.

  Davide ZOGGIA (PD), relatore, approfondendo il contenuto delle disposizioni rientranti più specificamente negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala innanzitutto gli articoli 13, 20 e 21.Pag. 110
  In particolare l'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti project bond, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Al riguardo ricorda che la normativa riguardante i project bond è stata oggetto di profonde innovazioni già a partire dalla XVI legislatura. In particolare è stato consentito alle società di progetto e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche altri titoli di debito, sottoscrivibili solo da investitori qualificati, aventi scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità.
  In tema di agevolazioni fiscali attualmente gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità sono soggette allo stesso regime fiscale agevolato previsto per i titoli del debito pubblico ovvero ad una tassazione con aliquota al 12,5 per cento; inoltre, i limiti di legge per la deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni non si applicano alle società che emettono project bond. Anche per le garanzie rilasciate in rapporto ai project bond, nonché sulle relative operazioni, è previsto un regime fiscale agevolato con l'applicazione delle imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a 200 euro).
  In tale contesto il comma 1 lettera a) del citato articolo 13 modifica innanzitutto la nozione di «investitori qualificati» cui è riservata la detenzione e circolazione dei project bond, coordinando tale definizione coi regolamenti Consob e chiarendo che per «investitori qualificati» si intendono anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati.
  La medesima lettera a) interviene poi sul regime di circolazione dei project bond, che cessano di essere nominativi e potranno dunque essere dematerializzati. Viene quindi eliminato l'obbligo di riportare anche sul titolo l'avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione, tale avvertimento verrà riportato sulla sola documentazione di offerta. Viene inoltre precisato che il sistema di garanzie di obbligazioni e titoli di debito opera non solo sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ma anche fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi. La medesima lettera a) rivede infine la disciplina delle garanzie prestate sui predetti bond, che potranno essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante (tale modifica viene più in generale estesa alle obbligazioni).
  Al riguardo ritiene necessario tenere in dovuta considerazione quanto emerso nel corso delle audizioni tenutesi presso la Commissione Ambiente, dove è stato in particolare sottolineato come la disposizione che prevede la dematerializzazione dei project bond, divenendo titoli al portatore, presenterebbe rischi sul piano del rispetto della normativa antiriciclaggio.
  La lettera b) del medesimo comma 1, per impedire la risoluzione di un rapporto concessorio da parte del concessionario dell'opera, estende, oltre che agli enti finanziatori del progetto, anche ai titolari di project bond emessi dal concessionario medesimo, la facoltà di designare una società che subentri nella concessione al posto del concessionario. Viene inoltre specificato che la disciplina del suddetto subentro si applica alle società titolari di qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato. La garanzia del privilegio generale dei crediti per la realizzazione dei lavori pubblici viene estesa anche ai titolari di project bond.
  Il comma 2 dell'articolo 13 riguarda la costituzione di garanzie sulle obbligazioni emesse dalle società. Per effetto di tale disposizione, le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, che verrà legittimato a Pag. 111esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime.
  Per quanto riguarda il regime fiscale degli atti di costituzione e trasferimento di garanzia, il comma 3 dell'articolo 13 estende l'applicazione dell'imposta di bollo in misura agevolata (pari a 200 euro) alle sostituzioni di garanzia relative all'emissione di project bond e ai trasferimenti di garanzie, anche qualora derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito, e rende strutturale l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica.
  L'articolo 20 modifica la disciplina delle SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007.
  Al riguardo rammenta che le SIIQ possono godere di un regime fiscale agevolato se costituite in Spa residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti stabiliti dalla legge. Il regime speciale prevede l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sugli utili distribuiti ai partecipanti. Si applica inoltre un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota del 20 per cento, in relazione all'ingresso nel regime speciale, da calcolarsi sulle plusvalenze derivanti dal realizzo a valore normale degli immobili nonché dai diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. Analoga imposta sostitutiva è prevista per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato per il regime speciale, mentre le imposte ipotecarie e catastali per le cessioni e i conferimenti sono ridotte alla metà.
  In tale contesto l'articolo 20 interviene modificando i requisiti partecipativi dei soci e uniformando il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari e introduce inoltre ulteriori misure agevolative e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione. Viene inoltre incentivata la detenzione di azioni da parte di soggetti esteri che accedono alle convenzioni contro la doppia imposizione. Sono quindi agevolati i passaggi di beni immobili tra Siiq e fondi immobiliari. È infine favorito l'investimento in alloggi sociali mediante la riduzione della ritenuta sui relativi utili dal 20 al 15 per cento.
  L'ultimo comma del medesimo articolo dispone inoltre una semplificazione della procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonerando lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili.
  Viene inoltre prevista, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, la possibilità che l'attestato di prestazione energetica (APE) possa essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento.
  La citata disciplina era peraltro già stata prevista dal decreto-legge n. 126 del 2013 (articolo 2, commi 10 e 11); tuttavia tale decreto non è stato convertito in legge. L'articolo 1, comma 2, della legge n. 68 del 2014 ha reso comunque validi gli atti e i provvedimenti adottati e a fatto salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle citate norme.
  L'articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni consecutivi. La norma recata dall'articolo in esame riprende il contenuto della legge Pag. 112«Scellier» francese, la quale dall'inizio del 2009 consente una deduzione dal reddito imponibile sul valore di acquisto di immobili dati in locazione (attualmente l'aliquota è fissata al 18 per cento ed è in vigore fino al 2016). Tuttavia nella disciplina francese non è previsto che il venditore debba essere necessariamente un'impresa di costruzione, di ristrutturazione o una cooperativa edilizia.
  Secondo quanto disposto dal citato articolo 21 la deduzione spetta anche nel caso in cui sia lo stesso contribuente a sostenere le spese per la costruzione dell'immobile su una propria area edificabile.
  Per il riconoscimento della deduzione sono previste alcune condizioni, tra cui: la destinazione residenziale dell'unità immobiliare; l'accatastamento tra le abitazioni cosiddette «non di lusso»; non deve trovarsi in una zona agricola; deve avere prestazioni energetiche certificate in classe A o B; l'esclusione del primo grado di parentela del locatore e locatario. La deduzione, che spetta nella misura del 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile nel limite massimo complessivo di 300.000 euro è ripartita per un periodo di otto anni con quote annuali di pari importo (deduzione massima: 60.000 euro, quota annuale 7.500 euro).
  L'immobile, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa, per motivi non imputabili al locatore, ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto.
  La deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.
  In particolare per gli acquirenti di fabbricati a uso abitativo ristrutturati (o, nel caso di cooperative edilizie, gli assegnatari degli stessi) l'ordinamento vigente prevede, a determinate condizioni, il diritto a una detrazione da ripartire in 10 anni. Il beneficio spetta nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione è, ordinariamente, del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare e, comunque, entro un importo massimo di 48.000 euro. Successivamente la citata percentuale di detrazione è stata elevata: al 50 per cento per le spese d'acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014 al 40 per cento per le spese d'acquisto che saranno sostenute nel 2015. Per entrambi i periodi l'importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato elevato da 48.000 a 96.000 euro dall'articolo 1, comma 139 della legge di stabilità per il 2014 (legge n. 147 del 2013).
  Per quanto riguarda le altre disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, i commi 8 e 9 dell'articolo 4 dispongono che la copertura finanziaria pari a 29 milioni di euro per l'anno 2014 relativa alle norme recate dai commi precedenti del medesimo articolo 4 riguardanti l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti, effettuati dai comuni, dagli enti territoriali e dalle province, nonché per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, sia disposta a valere su quota parte dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi Strumenti Finanziari, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  In merito ai predetti Nuovi Strumenti Finanziari, rammenta che le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 95, finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari, emessi da MPS, per l'importo massimo di 2 miliardi; a tale importo si aggiunge l'emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire le obbligazioni Pag. 113emesse dalla banca nel 2009 (cosiddetti «Tremonti bond», ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008). L'importo complessivo dell'emissione autorizzato è stato dunque pari ad un massimo di 3,9 miliardi.
  Il 28 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di MPS ha autorizzato la predetta emissione di strumenti finanziari governativi per l'importo complessivo massimo fissato ex lege, ovvero 3,9 miliardi di euro.
  Per quanto riguarda le caratteristiche dei nuovi strumenti finanziari, essi sono remunerati a un tasso del 9 per cento annuo, per l'esercizio in corso dalla data di sottoscrizione; tale tasso di interesse è poi incrementato dello 0,5 per cento ogni due esercizi, a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione, fino al limite massimo del 15 per cento. Tali interessi sono dovuti anche nel caso di incapienza di utili, e in tal caso sono vengono corrisposti in azioni valutate al prezzo di mercato.
  Il comma 1 dell'articolo 6 prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga.
  Le disposizioni contenute nell'articolo 10 sono volte ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea.
  In particolare il comma 1, estende il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), includendo, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse, le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il medesimo comma allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) includendo, oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, come ora previsto, anche gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico. Da ultimo, il comma in esame amplia le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria, rinviando ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e la Cdp la disciplina dei relativi criteri e modalità operative.
  Il comma 2 dell'articolo estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo periodo concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri. Tali istituti, seppure non aventi natura di enti creditizi, esercitano comunque attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia.
  L'articolo 11 modifica la disciplina delle misure agevolative (credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP ed esenzione dal pagamento del canone di concessione) per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Si chiarisce inoltre che il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.
  L'articolo 15 dispone l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, per rilanciare le imprese Pag. 114industriali italiane caratterizzate da «equilibrio economico positivo» e che necessitino di adeguata patrimonializzazione per lo sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. Scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. Potranno sottoscrivere quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori. Il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori.
  L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. La normativa vigente prevede che, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, il relativo atto non debba necessariamente essere registrato. Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata ad imposta di registro in misura fissa di 67 euro e ad imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).
  Nell'ambito dell'articolo 23, il quale disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, segnala il comma 7, il quale estende la disciplina fiscale applicabile al riscatto a termine dell'alloggio sociale anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà e ai contratti di vendita con riserva di proprietà, stipulati dopo il 13 settembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge).
  Il citato articolo 23 introduce nell'ordinamento la disciplina dei contratti cosiddetti «Rent to buy» volta a introdurre una loro disciplina legislativa, così rimuovendo alcuni degli ostacoli alla diffusione di questi schemi contrattuali. La nuova normativa si preoccupa in particolare di approntare un'efficace tutela reciproca dei contraenti (concedente e conduttore) sul piano civilistico e fallimentare con dei richiami espressi ad alcuni articoli del codice civile e della legge fallimentare, ovvero dettando una specifica disciplina nel caso di risoluzione per inadempimento dei contraenti.
  A questo proposito considera opportuno dettagliare la disciplina del contratto di locazione finanziaria per quanto attiene agli aspetti civilistici, tenuto conto che gli altri aspetti hanno già una completa regolamentazione. Anche per il contratto di locazione finanziaria, così come per le disposizioni di cui al citato articolo 23, il fine è quello di «consentire all'autonomia privata di meglio modulare il contenuto del contratto in funzione delle specifiche esigenze e nell'ottica del miglior soddisfacimento degli interessi di entrambe le parti».
  L'articolo 24 prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni. Pag. 115
  Al riguardo osserva l'opportunità di chiarire se le minori entrate derivanti dall'attuazione della norma sono a carico dei singoli comuni.
  L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica. In particolare, è riconosciuto all'accordo di programma sottoscritto tra le amministrazioni interessate il valore di variante urbanistica, riconducendo al comune la facoltà di presentare un progetto di recupero degli immobili non utilizzati al Ministero cui è attribuito in uso il bene stesso, che dovrà valutarlo positivamente, salvo il caso in cui sia già prevista una diversa utilizzazione del bene in questione, e che costituirà oggetto dell'accordo di programma. Sulla base della variante urbanistica così realizzata, l'Agenzia del demanio potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie. L'articolo in esame reca, altresì, talune disposizioni riguardanti gli immobili attualmente in uso alla Difesa. Le nuove disposizioni sono anch'esse finalizzate a definirne tempi di conclusione del procedimento e semplificare le procedure di valorizzazione con particolare riferimento alla fase dell'assegnazione ovvero della modifica della destinazione d'uso.
  Nell'ambito dell'articolo 28, il quale interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, sullo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, nonché in materia di collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea, segnala, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale introduce l'esenzione dal diritto di imbarco per il personale di volo che viaggia per motivi di servizio, nei seguenti casi:
   per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go);
   per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.

  L'articolo 32 equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetti marina resort). Tale equiparazione ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento fino al 31 dicembre 2014. Principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei «marina resort» consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati, dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'aliquota ridotta, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle somme derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e mercato.
  L'articolo 42 opera diversi interventi concernenti la finanza regionale. In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, il quale dà attuazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 241 del 31 ottobre 2012 che ha riconosciuto illegittime le riserve all'erario stabilite dal decreto-legge n. 138 del 2011 in relazione alle entrate tributarie spettanti alla Regione siciliana. Gli accantonamenti Pag. 116a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali della medesima Regione per il 2014, previsti dalla normativa vigente, devono perciò essere ridotti in misura corrispondente alle somme da restituire alla Regione stessa.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, invita il relatore a formulare la propria proposta di parere sul provvedimento domani, al fine di porla in votazione in una successiva seduta.

  Marco CAUSI (PD) considera opportuno accelerare i tempi di esame del provvedimento, atteso che esso dovrebbe essere discusso dall'Assemblea a partire dalla seduta di martedì 14 ottobre prossimo. Segnala inoltre come il gruppo del PD chieda al relatore di inserire nella sua proposta di parere una condizione con la quale segnalare alla Commissione Ambiente l'esigenza di integrare l'articolo 23 nel senso di tipizzare la disciplina relativa al contratto di locazione finanziaria, che costituisce un importante strumento di sviluppo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce della richiesta del deputato Causi di accelerare l'esame in sede consultiva del provvedimento, invita il relatore a formulare e distribuire già oggi la propria proposta di parere, al fine di consentire a tutti i componenti della Commissione di valutarne il contenuto.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 15.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il Sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazione fiscale e dichiarazione dei redditi precompilata.
Atto n. 99-bis.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, informa preliminarmente che il termine per l'espressione del parere parlamentare sullo schema di decreto legislativo scadrà il 16 ottobre prossimo.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare ulteriormente, ai fini dell'espressione del parere al Governo, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali (Atto n. 99-bis), trasmesso dal Governo dopo la seconda deliberazione preliminare del Consiglio di ministri.
  In merito ricorda preliminarmente che la Commissione Finanze ha espresso parere favorevole sullo schema di decreto, nel testo trasmesso una prima volta dal Governo, nella seduta del 7 agosto 2014, formulando su di esso numerose condizioni e osservazioni.
  Ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge n. 23 del 2014, recante le previsioni di delega per la riforma del sistema fiscale in forza delle quali è stato predisposto lo schema di decreto, il Governo, dopo aver acquisito i pareri parlamentari sullo schema di decreto, è tenuto a trasmettere nuovamente lo schema alle Camere, qualora non si sia conformato a tali pareri.
  Passando quindi a illustrare in termini sintetici lo schema di decreto, come nuovamente trasmesso, raffrontandolo ai contenuti del parere espresso dalla Commissione Finanze, gli articoli da 1 a 6 introducono in via sperimentale, a partire dall'anno 2015 per i redditi prodotti nel 2014, la dichiarazione dei redditi precompilata da parte dell'Agenzia delle entrate. Pag. 117
  In particolare, l'articolo 1 prevede che possono utilizzare la dichiarazione precompilata i lavoratori dipendenti e assimilati e i pensionati, coloro i quali hanno i requisiti per presentare il modello 730: a tal fine si prevede che l'Agenzia delle entrate trasmette la dichiarazione precompilata entro il 15 aprile di ciascun anno e tale dichiarazione può essere accettata ovvero modificata. Inoltre viene istituita un'apposita unità di monitoraggio all'interno dell'Agenzia delle entrate e sono individuate le modalità di accesso alla dichiarazione precompilata. Rimane salva per i contribuenti interessati la possibilità di presentare la dichiarazione dei redditi con le modalità ordinarie, ovvero con la compilazione dei modelli 730 o Unico persone fisiche, stabilendo in tal caso che si applicano le disposizioni in materia di limiti ai poteri di controllo e di visto di conformità.
  A questo proposito, rispetto al testo originario dello schema di decreto è stata accolta la condizione, di cui alla lettera a), numero 1), del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a chiarire che l'applicazione delle disposizioni in materia di controllo è limitata alle ipotesi di presentazione della dichiarazione a un centro di assistenza fiscale o a un professionista.
  L'articolo 2 introduce alcuni obblighi di trasmissione da parte dei sostituti di imposta nei confronti dell'Agenzia delle entrate funzionali alla compilazione della dichiarazione dei redditi precompilata nei tempi necessari.
  Al riguardo segnala come il testo non sia stato modificato, non accogliendo l'osservazione di cui alla lettera c) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera con la quale si chiedeva di valutare l'opportunità di ampliare a 30 giorni il termine (di 5 giorni) entro il quale il sostituto può trasmettere la certificazione corretta senza incorrere nelle sanzioni. In proposito la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto afferma che tale rimodulazione sarebbe risultata incompatibile con l'esigenza di rendere i dati disponibili nella dichiarazione precompilata (unica osservazione formulata in modo testuale).
  Non è stata inoltre accolta l'osservazione di cui alla lettera b) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera (analoga a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato) circa la possibilità di prevedere la riduzione delle informazioni contenute nel modello 770 semplificato ed, eventualmente, un graduale processo di eliminazione del modello. Al riguardo la relazione illustrativa rileva come non tutte le informazioni contenute nel modello 770 semplificato possano essere inserite nei CUD e prefigura una semplificazione delle informazioni riportate nel modello 770, al fine di evitare ridondanze in merito, non ritenendo tuttavia possibile l'abrogazione di tale modello nel 2015. La stessa relazione ipotizza inoltre un graduale processo di eliminazione del modello 770, con un successivo decreto legislativo nell'ambito della generale revisione delle funzioni dei sostituti d'imposta prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera c), della legge delega (legge n. 23 del 2014).
  Non è stata altresì accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato di dimezzare la sanzione di 100 euro per i sostituti di imposta tenuti a trasmettere entro il 7 marzo la certificazione delle ritenute operate sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, per omessa, tardiva o errata trasmissione dei dati.
  L'articolo 3 disciplina gli obblighi di trasmissione all'Agenzia delle entrate da parte di soggetti terzi di dati relativi a oneri e spese sostenute dai contribuenti.
  In merito è stata accolta la condizione di cui alla lettera a), numero 2), del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a richiedere agli enti esterni, oltre ai dati relativi ai soggetti che corrispondono le somme, anche quelli di eventuali terzi che sono presenti nei rapporti (assicurati, beneficiari) ai fini dell'esatta individuazione delle agevolazioni.
  Non è stata invece accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato di dimezzare la sanzione a carico di Pag. 118soggetti terzi per la mancata trasmissione di dati afferenti oneri deducibili e detraibili da 100 a 50 euro, in quanto, secondo la relazione illustrativa, ciò avrebbe comportato l'indebolimento eccessivo della reazione sanzionatoria rispetto ad inadempimento fiscale particolarmente rilevante ai fini della corretta pre-compilazione della dichiarazione.
  Non è stata inoltre accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato di inserire l'obbligo per le compagnie assicurative di trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria le informazioni circa le spese mediche oggetto di rimborso da parte delle stesse.
  L'articolo 4 contiene disposizioni relative alla presentazione e la modifica della dichiarazione precompilata.
  Al riguardo sono state accolte, ai commi 2, 3 e 4, le condizioni di cui alla lettera a), numeri 3), 4) e 5) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera:
   di fissare al 7 luglio il termine per la consegna ai contribuenti della dichiarazione al fine di rendere disponibile ai contribuenti la dichiarazione elaborata, prima dell'invio all'Agenzia delle entrate;
   di chiarire che il visto di conformità non viene apposto su tutti i dati della dichiarazione ma solo sui dati pertinenti, ivi inclusi quelli forniti con la dichiarazione precompilata;
   di uniformare, per i soggetti privi di sostituto di imposta, il termine a quello previsto in favore degli altri contribuenti e precisare che, se dalla dichiarazione emerge un debito, il pagamento deve comunque essere effettuato con le modalità ed entro i termini previsti per il versamento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.

  È stato inoltre aggiunto, rispetto al testo originario, il comma 8, il quale abroga (a decorrere dalle dichiarazioni presentate nel 2015 relative all'anno 2014) le norme che prescrivono di indicare nella dichiarazione l'importo dovuto per l'IMU nell'anno precedente. La relazione illustrativa riferisce che il permanere di tale obbligo non avrebbe permesso ai contribuenti di accettare la dichiarazione precompilata, in quanto tale dato (non conosciuto dall'Agenzia delle entrate) avrebbe dovuto essere necessariamente integrato.
  Non è stata invece accolta l'osservazione di cui alla lettera e) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera (analoga a un'osservazione formulata dalla Commissione Finanze del Senato), di prevedere una norma di chiusura, inserendo un comma aggiuntivo nell'articolo 4 dello schema di decreto, che assegni al Ministro dell'economia e delle finanze la facoltà di modificare in futuro i termini di cui all'articolo 13 del decreto ministeriale 31 maggio 1999, n. 164.
  Al riguardo ricorda peraltro che il comma 7 dell'articolo 4 consente la modifica di alcuni dei predetti termini (termine di trasmissione da parte dei sostituti di imposta dell'indirizzo telematico dove l'Agenzia delle entrate deve rendere disponibili i risultati contabili delle dichiarazioni 730, di cui all'articolo 2, comma 2, nonché i termini di presentazione, consegna ai contribuenti e trasmissione della dichiarazione previsti dall'articolo in esame).
  Non è stata altresì accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato volta ad eliminare la coincidenza del termine per la presentazione della dichiarazione con quello per trasmissione in via telematica delle dichiarazioni (7 luglio) in quanto, secondo quanto riportato dalla relazione illustrativa, la questione potrebbe essere agevolmente gestita dai CAF in sede operativa.
  L'articolo 5 reca semplificazioni che consistono in minori controlli per coloro che presentano la dichiarazione precompilata, in particolare escludendo il controllo formale, a specifiche condizioni, qualora la dichiarazione precompilata sia presentata dal contribuente, direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta, senza modifiche.
  Al riguardo sono state accolte, ai commi 1 e 3, le condizioni di cui alla Pag. 119lettera a), numeri 6) e 7) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volte a chiarire che l'esclusione dal controllo formale è applicato ai soli dati forniti dai soggetti terzi e che, pertanto, i dati comunicati dai sostituti d'imposta possono essere sottoposti a controllo documentale in caso, ad esempio, di rettifica dei dati del CUD o di errore sulla determinazione delle ritenute da parte del sostituto d'imposta.
  Non è stata invece accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato relativa alla diversità dei limiti di controllo sulla dichiarazione precompilata per i casi di accettazione senza rettifiche da parte dei contribuenti che restituiscono in proprio o con l'ausilio del sostituto di imposta, ovvero per il caso di accettazione senza rettifiche tramite un intermediario fiscale; al riguardo la relazione illustrativa rileva come in tali ipotesi il contribuente non sia comunque soggetto ad attività di controllo formale per i dati inseriti nella dichiarazione da parte dell'Agenzia nel caso in cui la dichiarazione precompilata sia presentata autonomamente dal contribuente o tramite CAF.
  L'articolo 6 interviene in materia di sanzioni previste in sede di dichiarazione, ponendo le sanzioni per visto di conformità infedele in capo al CAF o al professionista anziché al contribuente.
  Al riguardo sono state accolte le condizioni di cui alla lettera a), numeri 8), 9), 10), 11) e 12) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volte a:
   escludere la responsabilità del CAF o dei professionisti nel caso i cui l'infedeltà del visto sia stata determinata da una condotta dolosa del contribuente; in merito segnala come, in aggiunta a quanto richiesto dalle predette condizioni la stessa esclusione è stata prevista anche nel caso di condotta gravemente colposa del contribuente;
   ridurre la sanzione a carico degli intermediari nei casi presentazione della dichiarazione rettificativa o di una comunicazione che contenga i dati della rettifica entro il 10 novembre;
   introdurre modifiche di coordinamento formale;
   aumentare da 30 a 60 giorni i tempi concessi agli intermediari per fornire riscontro alle richieste di controllo documentale, tenuto conto che potrebbero pervenire contemporaneamente ad un unico intermediario un numero consistente di richieste da parte dell'Agenzia; conseguentemente, sono aumentati a 60 giorni i termini per il versamento delle somme richieste;
   sopprimere il comma 2 del testo originario, il quale obbligava il contribuente a versare la maggiore imposta e i relativi interessi nel caso di dichiarazione rettificativa, in quanto tale previsione è già compresa nella modifica all'articolo 39, comma 1, lettera a-ter), del decreto legislativo n. 241 del 1997 recata dal comma 1 del medesimo articolo 6.

  Non è stata invece accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato volta a porre in capo al contribuente il pagamento dell'imposta in caso di visto di conformità infedele direttamente ascrivibile alla responsabilità dell'intermediario, in quanto l'eliminazione della responsabilità dei CAF vanificherebbe la ratio dell'intera disposizione, che privilegia la semplificazione nei confronti dei contribuenti. Peraltro la relazione sottolinea come, da un lato, la possibilità di correzione entro il termine del 10 novembre ridurrebbe ogni rischio connesso all'apposizione del visto da parte dei CAF e come, dall'altro, l'esclusione della responsabilità dei CAF in caso di dolo sia stata estesa all'ipotesi di colpa grave del contribuente, al fine di assicurare una maggiore tutela agli intermediari.
  L'articolo 7 dispone la rimodulazione dei compensi ai CAF e ai professionisti che prestano assistenza per tener conto del diverso livello di responsabilità nel processo, da attuarsi, entro il 30 novembre Pag. 1202014, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza incremento di oneri per il bilancio dello Stato e per i contribuenti.
  Al riguardo, modificando il comma 3 è stata accolta la condizione di cui alla lettera a), numero 13), del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a chiarire che il nuovo sistema non produce oneri per i contribuenti che presentano la dichiarazione direttamente o tramite il proprio sostituto d'imposta.
  L'articolo 8 semplifica e uniforma le disposizioni in materia di addizionale regionale e di addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, per agevolare l'attività dei sostituti d'imposta e dei centri di assistenza fiscale nonché degli altri intermediari, mentre l'articolo 9 demanda a provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate l'attuazione di quanto previsto dal Capo I (articoli da 1 a 9) dello schema di decreto, in particolare per quanto riguarda i termini e le modalità applicative.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 10 modifica il regime di deducibilità delle prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande erogate al professionista e acquistate direttamente dal committente, stabilendo che esse non costituiscono compensi in natura per il professionista.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  Per quanto riguarda l'originario articolo 11 dello schema di decreto, che individuava il regime fiscale delle società tra professionisti, equiparandolo a quello delle associazioni senza personalità giuridica costituite per l'esercizio associato di arti o professioni, sono state accolte la condizione di cui alla lettera b) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e l'osservazione della Commissione Finanze del Senato, che ne chiedevano la soppressione, espungendo dal testo la disposizione e rinumerando conseguentemente alcuni articoli.
  L'articolo 11 (ex articolo 12) incide sulla disciplina dell'imposta sulle successioni e donazioni di cui al decreto legislativo n. 346 del 1990, stabilendo:
   che l'erogazione di rimborsi fiscali dopo la presentazione della dichiarazione della successione non comporta l'obbligo di presentazione della dichiarazione integrativa, ma impone all'ufficio di liquidare l'imposta tenendo conto anche di tali importi;
   l'innalzamento a 100.000 euro dell'importo delle eredità esenti da obbligo di dichiarazione, purché non contengano beni immobili e i soggetti beneficiari siano coniuge e parenti in linea retta del defunto;
   la semplificazione degli gli adempimenti a carico degli eredi relativi alla dichiarazione di successione.

  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 12 (ex articolo 13) intende eliminare l'obbligo, per i contribuenti interessati alla detrazione IRPEF delle spese sostenute per la riqualificazione energetica degli edifici i cui lavori proseguono oltre il periodo di imposta, di inviare all'Agenzia delle entrate un'apposita comunicazione in cui sono elencati i dati delle spese sostenute nei periodi di imposta precedenti.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 13 (ex articolo 14) sostituisce pressoché integralmente le norme (di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972) in materia di rimborsi IVA, al fine di superare la procedura d'infrazione 2013/4080 aperta dalle autorità comunitarie nei confronti dell'Italia, nell'ambito della quale sono contestati all'Italia tempi troppo lunghi Pag. 121per i rimborsi annuali IVA e per le condizioni, troppo severe, per l'esenzione dall'obbligo di prestare una garanzia al fine di beneficiare del periodo ridotto di rimborso dell’ IVA.
  In estrema sintesi, rispetto all'attuale impostazione della normativa sui rimborsi – che prevede in via generale l'obbligo di prestazione di garanzia con specifiche eccezioni – la norma intende generalizzare l'esecuzione dei rimborsi senza prestazione di garanzia o particolari adempimenti, salvo casi specifici. Viene innalzata da 10 milioni di lire (5.165 euro) a 15.000 euro la soglia dei rimborsi eseguibili senza alcun adempimento. Si subordinano i rimborsi di soglia superiore a 15.000 euro a una dichiarazione/istanza, al visto di conformità ed ad un'autocertificazione sulle consistenze patrimoniali del soggetto richiedente. Sono infine specificate le ipotesi nelle quali al contribuente è richiesta la prestazione di idonea garanzia, che comunque sostituisce il visto di conformità.
  Il testo, sul quale non erano espressi specifichi rilievi nel parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, non è stato modificato.
  Non è stata accolta l'osservazione della Commissione Finanze del Senato volta ad elevare la soglia minima per l'esonero della presentazione di idonea garanzia e di apposizione del visto di conformità da parte del professionista abilitato ovvero la sottoscrizione della dichiarazione da cui emerge il credito chiesto a rimborso. Al riguardo, la relazione illustrativa allegata allo schema di decreto rileva che la disposizione, predisposta per superare la predetta procedura di infrazione, è già stata sottoposta all'esame della Commissione Europea, e il Governo non ha pertanto ritenuto opportuno modificarla.
  L'articolo 14 (ex articolo 15) intende velocizzare i termini per i rimborsi in conto fiscale da parte dell'agente della riscossione, ove si tratti di rimborso effettuato dietro richiesta dell'ufficio competente (entro venti giorni decorrenti dalla ricezione dell'apposita comunicazione dell'ufficio stesso).
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 15 (ex articolo 16) reca alcune disposizioni per favorire la trasparenza e la semplificazione delle operazioni poste in essere dai sostituti d'imposta nell'attività di assistenza fiscale.
  In accoglimento della condizione (lettera a), numero 14) posta dalla Commissione Finanze della Camera, è stata soppressa la lettera b) del comma 1, concernente le modalità di corresponsione dei compensi ai sostituti di imposta che prestano assistenza, dal momento che l'articolo 7 del provvedimento prevede l'eliminazione di detti compensi.
  Con l'osservazione di cui alla lettera d), la Commissione Finanze aveva altresì invitato il Governo a valutare l'impatto delle previsioni dello schema sulle imprese, in termini di eventuali oneri ed adempimenti aggiuntivi; al riguardo, secondo la relazione illustrativa allegata allo schema decreto non vi sarebbero particolari oneri per le imprese, in quanto la norma si limiterebbe a prevedere una diversa modalità di effettuazione delle medesime operazioni. La modifica rileverebbe unicamente ai fini del software di produzione del modello F24 e avrebbe carattere non sostanziale. Per altro verso, la norma prevista consentirebbe una semplificazione del modello 770 e una riduzione dei quadri da compilare a vantaggio dei sostituti.
  L'articolo 16 (ex articolo 17) intende semplificare l'esercizio di opzioni per regimi specifici da parte delle società di capitali. La norma, in particolare, intende unificare le modalità di comunicazione relativa all'esercizio dell'opzione per il regime della trasparenza fiscale (comma 1), del consolidato nazionale (comma 2), della tonnage tax (comma 3), nonché per la determinazione del valore della produzione netta, ossia della base imponibile IRAP (comma 4).
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.Pag. 122
  L'articolo 17 (ex articolo 18) contiene semplificazioni riguardanti le modalità di presentazione e i termini di versamento relativi alle dichiarazioni dei redditi.
  In particolare, con le modifiche proposte al comma 1 si intende estendere l'utilizzo dei modelli dichiarativi approvati nel corso dello stesso anno solare in cui si chiude il proprio esercizio di riferimento anche alle società di persone ed enti equiparati con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Il comma 2 introduce un termine mobile per il versamento del saldo dovuto, con riferimento alla dichiarazione dei redditi ed a quella IRAP, da parte delle società semplici ed equiparate coinvolte in operazioni straordinarie.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  Rileva inoltre come sia stato aggiunto un nuovo articolo 18, accogliendo la condizione di cui alla lettera d) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e l'analoga osservazione della Commissione Finanze del Senato.
  Il nuovo articolo 18 introduce una disposizione che amplia da tre a cinque periodi di imposta il periodo di osservazione previsto per l'applicazione della disciplina sulle società in perdita sistematica (di cui all'articolo 2, commi 36-decies e seguenti del decreto-legge n. 138 del 2011). Conseguentemente, il presupposto per l'applicazione della relativa disciplina (dal quale possono discendere conseguenze sotto il profilo delle dichiarazioni, dell'aliquota IRES, dell'imponibile IRAP e dell'applicazione di rimborsi e compensazioni IVA) è costituito da cinque periodi d'imposta consecutivi in perdita fiscale, ovvero quattro in perdita fiscale ed uno inferiore al «reddito minimo» previsto dalla disciplina delle società di comodo.
  Ai sensi del comma 3 le disposizioni dell'articolo trovano applicazione a decorrere dal periodo d'imposta in corso al momento dell'entrata in vigore delle norme, in deroga al principio di irretroattività della disciplina tributaria previsto dall'articolo 3 dello Statuto del contribuente (legge n. 212 del 2000).
  L'articolo 19, abrogando l'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, elimina l'obbligo, per le società o enti che non hanno la sede legale o amministrativa nel territorio dello Stato, di indicare nella dichiarazione dei redditi l'indirizzo dell'eventuale stabile organizzazione nel territorio stesso e, in ogni caso, le generalità e l'indirizzo in Italia di un rappresentante per i rapporti tributari.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 20 intende modificare la comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati delle lettere di intento disciplinata dall'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge n. 746 del 1983 per quanto riguarda il regime IVA dei cosiddetti «esportatori abituali».
  In sostanza, per effetto delle modifiche proposte, viene posto in capo al cosiddetto «esportatore abituale» (soggetto che a determinate condizioni può porre in essere operazioni senza pagamento dell'IVA) l'obbligo di informare l'Agenzia delle entrate dei dati contenuti nella lettera d'intento da consegnare, ai fini dell'agevolazione predetta, al proprio fornitore.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 21 modifica la cadenza delle comunicazioni all'Agenzia delle Entrate delle operazioni intercorse coi Paesi black list da parte dei soggetti passivi IVA, disponendo che tale comunicazione sia effettuata annualmente; innalza inoltre la soglia di valore delle operazioni da comunicare, portandola da 500 a 10.000 euro.
  In tale ambito è stata accolta la condizione (di cui alla lettera c) contenuta nel parere della Commissione Finanze della Camera, formulata in termini identici anche nel parere della Commissione Finanze del Senato, volta a precisare che il limite Pag. 123dei 10.000 euro, valido per l'esonero dall'obbligo di comunicazione delle operazioni intercorse con i Paesi black list, si deve intendere non per singola operazione, ma come limite complessivo annuo.
  L'articolo 22 apporta numerose modifiche all'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, in particolare consentendo ai contribuenti, all'atto della richiesta della partita IVA, di essere inseriti nella banca dati dei soggetti passivi che effettuano operazioni intra-UE. Si prevede una procedura specifica di eliminazione da tale banca dati al momento in cui il contribuente non presenti elenchi riepilogativi per quattro trimestri consecutivi successivi all'inclusione nella banca dati.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 23 affida a un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane, da emanarsi entro novanta giorni dall'entrata in vigore della disposizione in esame, di concerto con il direttore dell'Agenzia delle entrate e d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica, il compito di semplificare il contenuto degli elenchi riepilogativi relativi alle prestazioni di servizi cosiddette «generiche» (diverse da quelle oggetto di specifiche deroghe in tema di territorialità, di cui agli articoli 7-quater e 7-quinquies del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633) rese nei confronti di soggetti passivi IVA stabiliti in un altro Stato membro UE e quelle da questi ultimi ricevute.
  Il testo non è stato modificato, non accogliendo un'osservazione in merito formulata dalla Commissione Finanze del Senato, in considerazione del fatto che la presentazione degli elenchi riepilogativi dei servizi intracomunitari prestati non è derogabile in quanto discende da un preciso obbligo comunitario fissato dalla direttiva 2008/117/CE.
  L'articolo 24 intende modificare l'articolo 4-bis della legge n. 1216 del 1961, al fine di allineare i termini di presentazione della denuncia dei premi incassati dagli operatori assicurativi esteri (imprese assicurativi aventi sede nei paesi UE e nello Spazio economico europeo e rappresentanti fiscali di tali imprese), operanti in Italia in regime di libertà di prestazione di servizi, con quelli previsti per le imprese stabilite in Italia, ai fini della determinazione dell'imposta sui premi assicurativi.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 25, sostituendo l'articolo 34, comma 4, del decreto-legge n. 41 del 1995, intende modificare, rimodulandole, le sanzioni comminate per omissione o inesattezza dei dati statistici degli elenchi Intrastat.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 26, attraverso una modifica all'articolo 104, comma 4, del Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, elimina la previsione di un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze per la determinazione delle quote di ammortamento finanziario deducibili dall'IRES, a favore delle imprese titolari di concessioni relative alla costruzione e all'esercizio di opere pubbliche.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 27 reca norme in materia di adempimenti dichiarativi a carico dei soggetti che percepiscono provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento di affari, al fine di agevolare la presentazione dell'apposita dichiarazione volta a ottenere, in ragione dell'apporto continuativo di dipendenti o terzi, un'applicazione ridotta delle ritenute di legge.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.Pag. 124
  È stato espunto dal testo dello schema l'originario articolo 28, il quale, mediante la soppressione dell'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge n. 35 del 2013, intendeva eliminare l'obbligo, in capo al contribuente che vanta crediti nei confronti delle pubbliche amministrazioni, di allegare alla dichiarazione dei redditi un elenco, conforme a un modello da adottare con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, dei crediti certi, liquidi ed esigibili vantati nei confronti delle pubbliche amministrazioni.
  Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa allo schema, la disposizione è stata eliminata in quanto la predetta abrogazione è già stata disposta dall'articolo 37, comma 7-quater, del decreto legge n. 66 del 2014.
  Rispetto al testo originario dello schema è stato introdotto un nuovo articolo 28, accogliendo la condizione di cui alla lettera e) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera e l'osservazione della Commissione Finanze del Senato, volte a superare la vigente disciplina della responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per le ritenute fiscali, mantenendo l'obiettivo di contrastare l'evasione fiscale.
  A tal fine il nuovo articolo 28, al comma 1, elimina la responsabilità solidale dell'appaltatore con il subappaltatore per il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente dovute dal subappaltatore. Sono soppresse anche le modalità applicative della norma e la procedura sanzionatoria.
  Il comma 2, intervenendo sulla vigente disciplina in tema di responsabilità solidale del committente e dell'appaltatore per i trattamenti retributivi da corrispondere ai lavoratori (comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto), prevede che il committente convenuto in giudizio per il pagamento dei trattamenti retributivi sia tenuto, ove previsto, ad assolvere gli obblighi del sostituto d'imposta, compreso il versamento delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente.
  Il comma 3 prevede che l'INPS renda disponibile all'Agenzia delle entrate, con cadenza mensile, i dati relativi alle aziende e alle posizioni contributive dei relativi dipendenti, al fine di consentire il riscontro della correttezza degli obblighi da parte dei datori di lavoro (ritenuta d'acconto con obbligo di rivalsa).
  Il comma 4 dispone che per la liquidazione, per l'accertamento e per la riscossione di tributi, contributi, sanzioni e interessi di società cancellate dal registro delle imprese, l'estinzione delle stesse ha effetto solo dopo cinque anni. Ciò al fine di evitare che le azioni di recupero poste in essere dagli entri creditori siano vanificate.
  Il comma 5, che reca un contenuto aggiuntivo rispetto a quanto richiesto nei pareri delle Commissioni parlamentari, modifica l'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, in tema di responsabilità di fronte all'amministrazione finanziaria degli amministratori, dei liquidatori e dei soci, in caso di liquidazione della società. La relazione governativa segnala come tale innovazione sia necessaria al fine di coordinare la relativa disciplina a quella inserita dall'articolo 28.
  Il comma 6 chiarisce che dall'entrata in vigore delle disposizioni previste nei commi 4 e 5 non discendono nuovi obblighi di dichiarazione.
  Il comma 7 stabilisce che il sopra citato articolo 36 del T.U. sulla riscossione si applica a tutti i tributi, e non alle sole imposte sui redditi.
  L'articolo 29 intende modificare il regime della detrazione IVA spettante alle imprese che svolgono attività di intrattenimento, in particolare aumentando al 50 per cento (in luogo di un decimo di detto importo, ovvero al 5 per cento) la detrazione forfettaria per le operazioni di sponsorizzazione, che viene così adeguata a quella relativa alle operazioni di pubblicità.Pag. 125
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 30 interviene sul regime IVA degli omaggi di modesto valore unitario, al fine di uniformare la disciplina IVA con quanto previsto a fini delle imposte sui redditi dall'articolo 108 del TUIR, e dunque rendere detraibili anche ai fini dell'imposta sul valore aggiunto gli omaggi di costo unitario non superiore a 50 euro, in luogo della precedente soglia di 25,82 euro (cinquantamila lire).
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 31 intende apportare una modifica di coordinamento alla disciplina IVA delle perdite su crediti, consentendo, ove l'imponibile si riduce a seguito della stipula di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ovvero di un piano di rientro, oltre a dedurre le perdite su crediti ai fini della determinazione del reddito d'Impresa il fornitore che ha emesso una fattura in relazione ad operazioni successivamente non pagate in tutto o in parte dal debitore, abbia la possibilità di recuperare l'IVA originariamente versata all'erario al momento di effettuazione della fornitura il cui corrispettivo non sia stato pagato, portando in detrazione l'imposta corrispondente alla variazione.
  In mancanza di specifichi rilievi a riguardo nei pareri espressi dalle Commissioni parlamentari, il testo non è stato modificato.
  L'articolo 32 limita l'ambito di applicazione della esenzione da imposte e tasse per i beni immobili sottoposti a sequestro e confisca, ai sensi delle disposizioni antimafia. Si chiarisce in particolare che non saranno dovute le sole imposte che abbiano come presupposto il diritto di proprietà o il possesso dell'immobile, nonché quelle che in via generale gravano sugli atti e i contratti relativi agli immobili, fino alla assegnazione o destinazione dei beni a cui si riferiscono.
  Il testo, sul quale non erano espressi specifichi rilievi nel parere espresso dalla Commissione Finanze della Camera, non è stato modificato.
  Non è stata pertanto accolta l'osservazione della Commissione del Senato volta a sospendere il versamento di imposte tasse o tributi dovuti non solo in riferimento ai beni immobili, ma anche per gli immobili rientranti in complessi aziendali in caso di estromissione degli stessi e comunque dal momento del sequestro e fino alla sua assegnazione, in quanto, secondo la relazione illustrativa, una siffatta disposizione avrebbe creato difficoltà operative, rendendo necessario individuare la parte di imposte da sospendere che deriva dal contributo che un immobile dà alla determinazione del reddito di impresa al quale concorre. Inoltre, un previsione del genere sarebbe in contrasto con quanto previsto dal periodo successivo in ordine agli immobili che non rilevano ai fini della determinazione del reddito.
  L'articolo 33 intende modificare i criteri da utilizzare per l'individuazione degli immobili per cui è possibile fruire delle agevolazioni IVA per gli atti di trasferimento riguardanti gli immobili a uso abitativo. Non assumono più rilievo, ai fini dell'applicazione delle agevolazioni sulle «prime case» di abitazione, i criteri dettati per l'individuazione degli immobili «di lusso» dal decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 agosto 1969; in luogo di tali criteri, si fa riferimento alle categorie catastali, per cui l'abitazione principale che usufruisce delle agevolazioni è quella che non rientra nelle categorie A1, A8 e A9 (rispettivamente abitazioni signorili, ville e castelli).
  In merito non è stata accolta la condizione di cui alla lettera f) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a escludere dall'applicazione della suddetta previsione le cessioni relative alle abitazioni di lusso già costruite, in corso di costruzione o ristrutturazione alla data in vigore del provvedimento. Al riguardo la relazione illustrativa allo schema di decreto sostiene che Pag. 126detta esclusione comporterebbe una discriminazione tra immobili aventi le stesse caratteristiche.
  L'articolo 34 mira a rendere operativa la normativa introdotta dal decreto-legge n. 145 del 2013 in materia di attestazione della prestazione energetica degli edifici.
  La disposizione specifica che la presentazione «successiva» dell'attestato di prestazione energetica (dopo il pagamento della sanzione e, comunque, entro quarantacinque giorni) sia effettuata al Ministero dello sviluppo economico. L'Agenzia delle entrate, sulla base di apposite intese con il Ministero dello sviluppo economico individua, nel quadro delle informazioni disponibili acquisite con la registrazione nel sistema informativo dei contratti di trasferimento cui è obbligatorio allegare la certificazione, le informazioni rilevanti ai fini del procedimento di irrogazione delle sanzioni amministrative e le trasmette, in via telematica, allo stesso Ministero dello sviluppo economico.
  In tale ambito, accogliendo la condizione di cui alla lettera g) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, è stata eliminata la possibilità che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si avvalga della Guardia di Finanza per l'accertamento e le contestazioni delle violazioni previste nella norma.
  In accoglimento dell'osservazione di cui alla lettera h) del posta dalla Commissione Finanze della Camera, è stato introdotto un nuovo articolo 35, il quale intende modificare i requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività di CAF e società che svolgono assistenza fiscale, al fine di garantirne l'idoneità tecnico-organizzativa, come richiesto dalla legge n. 23 del 2014, recante delega per la riforma del sistema fiscale.
  In merito ricorda che su tale questione erano già intervenuti i commi 616 e 617 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014), modificando in più parti il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, in materia di assistenza fiscale.
  In particolare, il comma 617 ha in primo luogo modificato la previsione (di cui all'articolo 7 del predetto decreto ministeriale n. 164 del 1999).la documentazione da allegare alla domanda per richiedere l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale, prevedendo la presentazione di una relazione tecnica sul rispetto dei requisiti sulla capacità operativa del CAF, sulla formula organizzativa assunta, sui sistemi di controllo interno volti a garantire la correttezza dell'attività.
  Si è inoltre previsto (intervenendo sull'articolo 8 del DM) che i componenti del consiglio di amministrazione e i sindaci della società richiedente, ai fini dell'ottenimento dell'autorizzazione, non debbano aver commesso violazioni alle disposizioni in materia non solo tributaria ma anche contributiva.
  Si stabilisce inoltre (intervenendo sull'articolo 13 del DM) la possibilità per il contribuente, qualora dalla liquidazione della dichiarazione emerga un credito d'imposta, di utilizzare in tutto o in parte l'ammontare dei credito per il pagamento di somme per le quali è previsto il versamento con F24.
  Riguardo all'assistenza fiscale prestata dai CAF-dipendenti (di cui all'articolo 16 del DM), si stabilisce che questi provvedano a conservare le schede relative alle scelte per la destinazione dell'otto e del cinque per mille dell'imposta fino al 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di presentazione e copia delle dichiarazioni e dei relativi prospetti di liquidazione fino al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione.
  In materia di controlli si prevede (all'articolo 26 del DM) che le richieste di documenti e di chiarimenti relative alle dichiarazioni siano trasmesse in via telematica, almeno 60 giorni prima della comunicazione al contribuente, al responsabile dell'assistenza fiscale o al professionista che ha rilasciato il visto di conformità per la trasmissione in via telematica all'Agenzia delle Entrate entro 30 giorni della documentazione e dei chiarimenti richiesti. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate (non emanato) Pag. 127dovevano essere definite le modalità attuative delle disposizioni appena illustrate.
  In tale contesto l'articolo 35 modifica nuovamente il citato decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164.
  In particolare:
   si dispone che le sedi e gli uffici periferici sul territorio dei centri che richiedono l'autorizzazione all'esercizio dell'attività, debbano essere presenti in almeno un terzo delle province;
   si precisa il contenuto della relazione tecnica annuale che i soggetti richiedenti devono redigere, in particolare prevedendo che da essa emerga il rispetto dei requisiti concernenti le garanzie di idoneità tecnico-organizzativa del centro, la formula organizzativa assunta anche in ordine ai rapporti di lavoro dipendente e si prevede che detta relazione contenga un piano di formazione del personale differenziato in base alle funzioni svolte dalle diverse figure professionali, demandando a un provvedimento ministeriale le modalità di offerta formativa;
   si stabilisce che i predetti soggetti dovranno altresì redigere, dopo il primo anno di attività, una relazione annuale sulla capacità operativa e sulle risorse umane utilizzate, sull'affidamento a terzi dell'attività di assistenza fiscale e sui controlli di qualità su prodotti, servizi e sul numero di dichiarazioni trasmesse;
   si prevede un numero minimo di dichiarazioni che ciascun Centro autorizzato di assistenza fiscale dovrà validamente trasmettere all'Agenzia delle entrate, che effettuerà verifiche in merito in rapporto alla media delle dichiarazioni trasmesse da altri centri;
   si specifica che, ancorché i centri decadano dall'autorizzazione allo svolgimento dell'attività di assistenza fiscale per il venir meno dei requisiti, debba essere garantita l'assistenza fiscale per l'attività in corso;
   si consente ai CAF di avvalersi, per l'assistenza fiscale, di società di servizi o dei soli lavoratori autonomi individuati tra gli intermediari autorizzati, i quali agiranno in nome e per conto del CAF.

  L'articolo 36, aggiuntivo rispetto al testo dello schema originario, accoglie il senso complessivo dell'osservazione di cui alla lettera l) del parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, volta a semplificare gli adempimenti relativi alle formalità per la presentazione di ricorso nell'ambito del processo tributario.
  In particolare la disposizione, sopprimendo l'articolo 53, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo n. 546 del 1992, elimina per l'appellante presso la commissione tributaria regionale l'onere di depositare, a pena di inammissibilità, copia dell'appello presso la segreteria della commissione tributaria provinciale che ha pronunciato la sentenza impugnata.
  Non sono state accolte le seguenti osservazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione Finanze della Camera, non direttamente riferibili agli articoli dello schema di decreto.
  In merito all'osservazione di cui alla lettera f), che invita il Governo a valutare l'opportunità di ridurre progressivamente il ricorso al modello F23, fino alla sua eventuale eliminazione in favore del modello F24, la relazione illustrativa rileva come il decreto ministeriale 8 novembre 2011 già prevede l'estensione delle modalità di versamento tramite modello F24 a numerose fattispecie, lasciando al modello F23 la sola riscossione delle sanzioni amministrative. Tenuto conto delle implicazioni procedurali che l'adozione di una diversa modalità di pagamento comporterebbe per l'Agenzia e soprattutto per gli enti (attualmente viene allegato il modello F23 al verbale di comminazione della sanzione o lo stesso contiene l'indicazione di come effettuare i versamenti) occorrerebbe prevedere – secondo quanto emerge dalla relazione – una gradualità dei cambiamenti nonché una valutazione circa l'attribuzione degli oneri di riscossione;
  In merito all'osservazione di cui alla lettera g), che invita il Governo a valutare la possibilità di consentire il versamento cumulativo delle tasse automobilistiche Pag. 128dovute dalle imprese aventi in disponibilità più di un autoveicolo, ferma restando la competenza regionale, la relazione illustrativa sostiene come la proposta non appare condivisibile, in considerazione dell'autonomia regionale in tale materia e delle difficoltà ad imputare correttamente i versamenti cumulativi alle diverse regioni eventualmente attributarie della tassa sui singoli veicoli.
  Con riferimento all'osservazione di cui alla lettera i), che invita il Governo a valutare l'opportunità di anticipare l'attuazione della semplificazione delle comunicazioni telematiche all'Agenzia delle entrate per i soggetti titolari di partita IVA rispetto all'attuale termine del 1o gennaio 2015, di eliminare gli obblighi di trasmissione di dati, con particolare riferimento all'obbligo di invio del modello INTRA sui servizi ricevuti e prestati, la relazione illustrativa rileva come i tempi tecnici di attuazione della predetta normativa non siano comprimibili.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
Atto n. 106.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre scorso.

  Sabrina CAPOZZOLO (PD), relatore, si riserva di formulare a breve una proposta di parere sul provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame del provvedimento.

  La seduta termina alle 15.10.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Intervengono il Viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero e il Viceministro della giustizia Enrico Costa.

  La seduta comincia alle 15.10.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono stati presentati taluni subemendamenti all'emendamento 1-ter.1 del Governo (vedi allegato 9).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di posticipare l'esame dei subemendamenti, al fine di consentire ai gruppi di analizzare adeguatamente l'emendamento del Governo, il quale affronta una tematica particolarmente complessa, come testimoniato dal fatto che la Commissione Giustizia, prima di esprimere il proprio parere, ha ritenuto di svolgere sulle questioni dell'autoriciclaggio un ciclo di audizioni, che non ha tuttavia coinvolto i componenti della Commissione Finanze.

  Marco CAUSI (PD), in merito alla richiesta del deputato Villarosa, ricorda che il parere della Commissione Giustizia sul provvedimento è stato espresso il 6 agosto scorso e che quindi la Commissione Finanze ha a disposizione tale testo da oltre 2 mesi. Ricorda, inoltre, che le audizioni svolte dalla Commissione Giustizia sui temi in discussione erano aperte anche ai componenti della Commissione Finanze, Pag. 129segnalando di aver lui stesso partecipato a tali occasioni di approfondimento.
  Non ritiene, dunque, che sussistano ragioni per non procedere nell'esame dell'emendamento del Governo, il quale ricalca del resto il contenuto della condizione espressa dalla Commissione Giustizia, e dei relativi subemendamenti.

  Carla RUOCCO (M5S) ritiene innanzitutto necessario sottolineare come il Governo abbia presentato la propria proposta emendativa sui temi dell'autoriciclaggio solo nella giornata di ieri, dopo aver fatto attendere per mesi il Parlamento in merito alle scelte che riteneva di assumere in materia. Ritiene pertanto del tutto doveroso consentire, in particolare ai gruppi di opposizione, di analizzare l'emendamento stesso, nonché i subemendamenti ad esso presentati.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), con riferimento alle considerazioni del deputato Causi, sottolinea come sia molto diverso svolgere audizioni presso la Commissione chiamata ad esaminare in sede referente un provvedimento, piuttosto che doversi avvalere dell'attività istruttoria svolta da altra Commissione in sede consultiva. Segnala quindi la contraddizione insita nell'atteggiamento della maggioranza e del Governo, i quali, dopo aver perso molti mesi prima di decidere la loro posizione sulla questione dell'autoriciclaggio, pretendono poi di procedere in tempi rapidissimi alle votazioni in materia.

  Giovanni PAGLIA (SEL) sottolinea come la scelta di introdurre il tema dell'autoriciclaggio nell'ambito del provvedimento in esame, separando inoltre la discussione in materia tra le diverse sedi della Commissione Finanze e della Commissione Giustizia, abbia oggettivamente complicato l'analisi di tali questioni, determinando probabilmente alcuni errori. In tale contesto ritiene che occorra svolgere una discussione seria e non precostituita sul merito delle problematiche, esaminando i singoli subemendamenti e svolgendo i necessari approfondimenti su aspetti molto rilevanti e delicati.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alle modalità procedurali di esame dei subemendamenti riferiti all'emendamento 1-ter.1 del Governo, ricorda che il termine per la presentazione degli emendamenti alle ore 11 di oggi è stato fissato nella seduta di ieri con il consenso di tutti i gruppi. In tale contesto, nel premettere di essere personalmente contrario al contenuto dell'emendamento governativo, ritiene a questo punto necessario che il relatore, il Governo e i gruppi di maggioranza indichino se oggi ritengano di procedere o meno nell'esame dei predetti subemendamenti.

  Daniele PESCO (M5S) non ritiene di contestare la fissazione del termine per la presentazione dei subemendamenti, ma ribadisce la richiesta del proprio gruppo di non procedere, nella seduta di oggi, al voto sugli stessi, al fine di consentire a tutti i deputati di comprendere il contenuto delle proposte emendative e di realizzare un lavoro il più possibile proficuo.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, raccogliendo le preoccupazioni espresse finora, ritiene che nel tempo intercorrente tra la conclusione dell'esame in sede referente e le votazioni in Assemblea sul provvedimento potranno essere svolti ulteriori approfondimenti sui temi in discussione, anche al fine di fugare eventuali dubbi. In tale contesto, reputa che, fermi restando i propri emendamenti volti ad apportare modifiche di correzione e coordinamento al testo, nonché l'emendamento del Governo ed il proprio subemendamento 0.1-ter.1.24, il quale intende recuperare il contenuto del comma 2 dell'attuale articolo 1-ter, gli altri subemendamenti potrebbero essere ritirati, ai fini di una loro eventuale ripresentazione in Assemblea. Sottolinea, infatti, come sia ormai necessario dare conclusione al lavoro, in corso da mesi, che la Commissione ha svolto sul provvedimento, tenendo conto che l'avvio della discussione in Assemblea su di esso Pag. 130è prevista per la seduta di venerdì 10 ottobre prossimo e che la prossima settimana comincerà la sessione di bilancio, durante la quale è preclusa la discussione in Assemblea di provvedimenti onerosi.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, in merito alle considerazioni del relatore, ritiene che non sia agevole chiedere alle opposizioni il ritiro di tutti i propri subemendamenti. In ogni caso rileva come la posizione del relatore indichi chiaramente la volontà di passare al voto dei subemendamenti stessi.

  Il Viceministro Luigi CASERO ritiene che, prima di passare alle votazioni, sia opportuno verificare se i presentatori intendano ritirare alcuni dei subemendamenti.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rileva come, qualora nel corso dell'esame il relatore o il Governo dovessero chiedere il ritiro di taluni subemendamenti, tale richiesta potrebbe naturalmente essere accolta, mentre non considera possibile il ritiro immediato di tutti i subemendamenti.

  Marco CAUSI (PD) apprezza lo spirito di servizio che caratterizza la proposta del relatore, il quale chiede ai presentatori il sacrificio di ritirare alcuni subemendamenti. A tale proposito preannuncia la disponibilità del gruppo del PD a ritirare i propri subemendamenti.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, sottolinea come, se, da un lato, i gruppi di opposizione non possono impedire alla maggioranza di svolgere il proprio ruolo, quest'ultima, al tempo stesso, non possa chiedere alle opposizioni di rinviare l'esame di tutti i temi in gioco. In tale contesto, considera prioritario mantenere comportamenti chiari, al fine di delimitare l'ambito della discussione.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, ritiene opportuno procedere prioritariamente nell'esame degli emendamenti da lui presentati nella seduta di ieri, di cui raccomanda l'approvazione.

  Il Viceministro Luigi CASERO esprime parere favorevole sugli emendamenti 1.100, 1.101,1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 del relatore (vedi allegato 10). Nel raccomandare l'approvazione dell'emendamento 1-ter.1 del Governo, rileva come la posizione dell'Esecutivo in merito ai subemendamenti riferiti a quest'ultimo sia di rimettersi alla Commissione, anche in considerazione del fatto che le proposte di legge in esame sono di iniziativa parlamentare.

  La Commissione, approva, con distinte votazioni, gli emendamenti 1.100, 1.101, 1.102, 1.103, 1.104 e 1.105 del relatore.

  Giovanni SANGA (PD), relatore, ritira il proprio subemendamento 0.1-ter.1.1, mantenendo invece il proprio subemendamento 0.1-ter.1.24, di cui raccomanda l'approvazione. Invita invece al ritiro di tutti gli altri subemendamenti riferiti all'emendamento del Governo 1-ter.1.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, illustra i subemendamenti a sua firma, attraverso i quali intende invitare la maggioranza ed il Governo a riflettere ulteriormente sulle questioni dell'autoriciclaggio, sia ai fini dell'esame in Commissione, sia ai fini della discussione in Assemblea.
  Tali subemendamenti, oltre a proporre l'ipotesi, più radicale, di soppressione dell'emendamento 1-ter.1 del Governo, propongono una serie di opzioni alternative volte a modificare il testo dell'emendamento governativo. In primo luogo l'emendamento 0.1-ter.1.2 intende escludere dalla nuova fattispecie penale l'ipotesi dell'autoimpiego, in quanto l'estensione della sanzione penale a tale condotta rischierebbe di determinare l'incriminazione di migliaia di imprenditori che effettuino investimenti produttivi, oltre a prestarsi a interpretazioni giurisprudenziali molto difformi. Il medesimo subemendamento intende inoltre circoscrivere l'applicazione della sanzione ai casi in cui si determino effetti lesivi della concorrenza. Pag. 131
  Ulteriormente, il subemendamento 0.1-ter.1.5 prevede di colpire solo quelle condotte che consentano di conseguire un vantaggio diverso e ulteriore rispetto alla commissione del reato presupposto, e che realizzino un effettivo occultamento della provenienza delittuosa dei beni. Inoltre il subemendamento 0.1-ter.1.25 propone di allineare temporalmente l'applicazione della nuova fattispecie all'entrata in vigore della riforma del sistema sanzionatorio tributario previsto dalla delega fiscale.
  Ribadisce quindi come le previsioni contenute nell'emendamento del Governo rischino, anche al di là delle stesse intenzioni, di determinare gravi danni per le imprese.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede di assicurare la pubblicità dei lavori attraverso i sistemi per la ripresa a circuito chiuso della seduta.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, non essendovi obiezioni, dispone l'attivazione del sistema audiovisivo a circuito chiuso per la ripresa della seduta.

  Daniele PESCO (M5S), con riferimento alle considerazioni del Presidente, sottolinea come le imprese che non sono, a causa della crisi, nella condizione di adempiere ai propri obblighi tributari, possano comunque scegliere una via legale, come dimostrato dalla recente sentenza della Corte di cassazione che ha sancito l'inapplicabilità delle sanzioni tributarie qualora si dimostri l'impossibilità oggettiva del contribuente a versare le imposte. La questione attualmente in discussione riguarda, invece, la situazione, del tutto diversa, di soggetti che hanno commesso reati e che riciclano successivamente il denaro, i beni o le utilità frutto di tali reati. Passando quindi all'illustrazione dei subemendamenti presentati dal Movimento 5 Stelle, essi intervengono innanzitutto sul comma 1 del nuovo articolo 648-ter.1, al fine di estendere l'applicazione della sanzione penale, non considerando solamente le attività economico finanziarie, come attualmente previsto dal testo dell'emendamento del Governo. Inoltre si prevede di eliminare la previsione secondo cui l'applicazione della sanzione medesima è condizionata al fatto che la condotta sia in grado ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa del denaro o dei beni, non ritenendo necessario riferirsi solo all'occultamento, ma essendo invece opportuno perseguire l'autoriciclaggio anche nel caso in cui esso sia realizzato scopertamente.
  Si propone altresì la soppressione del comma 3, il quale stabilisce la non applicazione della sanzione qualora il denaro o i beni siano destinati a utilizzazione o godimento personale, in quanto non appare fondato prevedere un trattamento differenziato a seconda dell'utilizzo che si fa dei beni frutto dell'attività delittuosa.
  Ribadisce quindi l'esigenza di un'ampia discussione su tali temi, al fine di giungere a una soluzione il più possibile condivisa.

  Giovanni PAGLIA (SEL), nel premettere la sua preferenza per la versione originaria dell'articolo 1-ter, evidenzia come gli subemendamenti a sua firma intendano rafforzare la misura della pena prevista, nonché, soprattutto, realizzare una più chiara definizione della figura di reato, riducendo gli ambiti di discrezionalità nell'applicazione della nuova fattispecie. In tale contesto rileva in particolare gli elementi di criticità insiti nel comma 1 e nel comma 3 del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, per quanto attiene alla definizione dell'autoriciclaggio, ai limiti entro i quali tale condotta sarà perseguibile ed alle cause di non punibilità. A tal fine i suoi subemendamenti intendono chiarire cosa si intenda con la nozione di «godimento personale», nonché specificare meglio il concetto di concreto ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa dei beni o del denaro, attraverso la soppressione dell'avverbio «concretamente».

  Filippo BUSIN (LNA) registra il miglioramento della previsione contenuta nell'emendamento governativo rispetto al testo originario dell'articolo 1-ter. A tale Pag. 132proposito dichiara la disponibilità a votare la proposta emendativa dell'Esecutivo, qualora fosse accolto il suo subemendamento 0.1-ter.1.4 che intende escludere dall'ambito di applicazione della nuova fattispecie il reato presupposto di dichiarazione infedele di cui all'articolo 4 del decreto legislativo n. 74 del 2000, rilevando come tale condotta sia già stata depenalizzata negli altri Paesi europei. Inoltre il suo subemendamento 0.1-ter.1.8 intende specificare meglio il fatto che la nuova previsione penale colpisce solo il reimpiego in attività imprenditoriali e professionali, e non, genericamente, quello in attività economiche e finanziarie.

  Paolo VITELLI (SCpI) sottolinea come gli emendamenti presentati dal suo gruppo intendano chiarire taluni aspetti di una previsione, quella contenuta nell'emendamento del Governo, di non facile interpretazione. A tal fine il subemendamento Sottanelli 0.1-ter.1.11 intende riformulare il comma 1 del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale, eliminando le parole «in modo da», che indicano in termini troppo generici il rapporto tra l'attività di autoriciclaggio e il concreto ostacolo all'identificazione dei beni di provenienza delittuosa, sostituendole con le parole «con modalità idonee a», che appaiono più idonee ad indicare un nesso di consequenzialità diretta.
  Inoltre il subemendamento Sottanelli 0.1-ter.1.23 intende riformulare il comma 4 del predetto articolo 648-ter.1, al fine di evitare il rischio che ai soggetti i quali svolgono attività bancaria o finanziaria possano essere perseguiti anche a titolo di concorso, evitando la conseguenza, paradossale, che, in tal caso i predetti soggetti siano colpiti in termini molto più gravi dell'autore primario del reato.

  Carla RUOCCO (M5S) considera positivo il fatto che tutti i gruppi intendano chiarire maggiormente il testo proposto dal Governo, concordando in tal modo circa il fatto che la proposta emendativa dell'Esecutivo risulti piuttosto confusa. Per quanto riguarda la questione delle conseguenze sulle imprese della nuova fattispecie di autoriciclaggio, esprime sorpresa, in particolare, per la posizione del gruppo della Lega Nord, invitando a considerare come la definizione di un rigoroso regime penale in materia costituisca soprattutto una tutela a favore di quei piccoli imprenditori e artigiani che si sforzano di rimanere in regola con gli obblighi tributari, colpendo invece quei soggetti che commettono dolosamente condotte delittuose: a tale proposito sottolinea come il recupero di gettito derivante da tale più efficace presidio potrebbe essere utilizzato proprio per sostenere gli imprenditori onesti.
  In tale contesto considera pericoloso prevedere un'esenzione dalle sanzioni penali per i casi in cui i beni o il denaro di provenienza delittuosa siano destinati al godimento personale, in quanto in tal modo si favorirebbe comunque coloro che utilizzano risorse di provenienza illecita, alterando in tal modo le condizioni di mercato a svantaggio di tutti gli altri cittadini, che non possono disporre di tali risorse, ad esempio per acquistare una casa di abitazione.

  Ernesto CARBONE (PD) invita, in linea generale, a considerare come le norme penali siano costituite da due elementi: uno, soggettivo, e l'altro oggettivo. L'elemento soggettivo, che attiene al carattere doloso, colposo o preterintenzionale del comportamento del reo, deve essere lasciato alla valutazione degli organi giurisdizionali, mentre l'elemento oggettivo può costituire materia della valutazione del Legislatore in sede di definizione della fattispecie penale. Ritiene quindi che il dibattito in corso debba concentrarsi su tale secondo aspetto, tenendo altresì conto del fatto che il reato di autoriciclaggio deve essere letto in combinazione con la previsione penale in materia di riciclaggio, la quale presuppone, per sua natura, un reato a monte.

  Il Viceministro Luigi CASERO chiarisce che la posizione del Governo è favorevole sull'emendamento 1-ter.1, mentre è conseguentemente contraria sul subemendamento Pag. 133Capezzone 0.1-ter.1.27, soppressivo del medesimo emendamento. Sottolinea quindi come il Governo condivide la posizione del relatore di chiedere il ritiro di tutti gli altri subemendamenti, ad eccezione del subemendamento 0.1-ter.1.24, al fine di consentire un maggiore approfondimento su tali temi in vista della discussione sul provvedimento in Assemblea.

  Michele PELILLO (PD) ricorda che alcuni mesi fa, in una precedente fase dell'esame in sede referente, aveva espresso le sue forti perplessità sulle previsioni originarie dell'articolo 1-ter in materia di autoriciclaggio. A tale proposito rileva come la nuova formulazione del medesimo articolo proposta dal Governo lo rassicuri rispetto ai suoi precedenti dubbi, inducendolo a ritenere saggia la decisione della Commissione di non approvare definitivamente, prima dell'aggiornamento dei lavori per il periodo estivo, tale disciplina.
  In particolare, il suo principale dubbio riguardava il fatto che l'introduzione del reato di autoriciclaggio comporta il rischio di duplicare la sanzione penale sulla medesima condotta, nonché il rapporto tra la nuova fattispecie e le norme penali tributarie. La nuova formulazione del Governo risolve tali problematiche, definendo una fattispecie penale certamente complessa, che forse potrebbe essere ulteriormente specificata, ma che comunque appare decisamente migliorativa sul piano giuridico. Permane, peraltro, a suo giudizio, una perplessità circa il rapporto tra la nuova norma e il reato tributario di dichiarazione infedele, la quale è solitamente contestata a seguito di un accertamento tributario, realizzato quasi sempre su base presuntiva. In tale contesto suggerisce al relatore ed al Governo di valutare attentamente il subemendamento Capezzone 0.1-ter.1.25, il quale propone di connettere l'applicazione della nuova fattispecie alla revisione del sistema sanzionatorio tributario previsto dall'articolo 8 della legge n. 23 del 2014, in modo da risolvere tale problematica senza incidere sulla previsione in materia di autoriciclaggio.

  Ferdinando ALBERTI (M5S) contesta il metodo di esame fin qui adottato, rilevando come il testo dei subemendamenti sia stato messo a disposizione dei componenti della Commissione solo poco tempo prima dell'inizio della seduta odierna, non consentendo pertanto ai deputati del suo gruppo di approfondire i dubbi su molti aspetti di tali proposte emendative, che possono essere superati solo attraverso un confronto all'interno del gruppo e con gli altri gruppi politici. Sottolinea quindi la difficoltà ad esaminare e votare in modo consapevole i predetti subemendamenti.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, essendo imminente la ripresa delle votazioni Assemblea, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

  La seduta termina alle 16.05.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE REFERENTE

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397 Capezzone.

RISOLUZIONI

7-00427 Causi: Riordino della riscossione coattiva.

7-00452 Pagano: Stabilizzazione e rafforzamento degli incentivi fiscali per il rientro dei lavoratori in Italia.

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