CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 8 ottobre 2014
311.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 5

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Danilo TONINELLI indi del vicepresidente Roberta AGOSTINI. — Interviene il ministro per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Maria Elena Boschi.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sulla pubblicità dei lavori.

  Danilo TONINELLI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03741 Quaranta: Sulle iniziative per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni nel percorso riformatore.

  Stefano QUARANTA (SEL) illustra l'interrogazione in titolo, sottolineando la necessità di garantire, nel percorso riformatore, un'adeguata legittimazione dei rappresentanti politici eletti e meccanismi di adeguata partecipazione dei cittadini.

  Il ministro Maria Elena BOSCHI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Stefano QUARANTA (SEL), replicando, non si dichiara soddisfatto poiché, a suo avviso, il nodo della partecipazione dei cittadini non è adeguatamente affrontato dal progetto di riforma costituzionale del Governo e segnala, altresì, che il Governo stesso dovrebbe farsi promotore di iniziative volte a realizzare una maggiore partecipazione dei cittadini ai processi decisionali europei.

5-03740 Cozzolino e Toninelli: Sulle modalità con cui il Governo intende sottoporre a referendum la riforma Costituzionale.

  Danilo TONINELLI (M5S) illustra l'interrogazione in titolo evidenziando che il referendum non è uno strumento di iniziativa governativa, circostanza che lo renderebbe di natura plebiscitaria, ma costituisce un mezzo di autogoverno dei cittadini.

  Il ministro Maria Elena BOSCHI risponde all'interrogazione in titolo, facendo presente che il Governo ha condiviso con i gruppi parlamentari che lo sostengono in Parlamento l'ipotesi di garantire lo svolgimento del referendum previsto dall'articolo 138 della Costituzione, in virtù della Pag. 6quale alcuni parlamentari non parteciperanno alle votazioni del disegno di legge di riforma costituzionale in modo da non raggiungere la maggioranza di due terzi. Segnala, inoltre, che tale referendum sarà indetto secondo modalità previste dal medesimo articolo 138 della Costituzione.

  Danilo TONINELLI (M5S), replicando, evidenzia che, come sancito dalla Corte costituzionale, il quesito referendario deve essere omogeneo. A suo avviso, pertanto, il requisito dell'omogeneità non sarebbe soddisfatto da un referendum, quale quello evocato dal Governo che si sostanzierebbe in un quesito plebiscitario riguardante l'apprezzamento di una complessa e articolata riscrittura della Costituzione.

  Roberta AGOSTINI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 14.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.40.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Relazione favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 7 ottobre.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, ricorda che nella seduta del 7 ottobre scorso ha svolto la sua relazione e avverte che non sono state presentate proposte emendative al provvedimento in oggetto. Formula quindi una proposta di relazione favorevole (vedi allegato 2).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Variazioni nella composizione della Commissione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che il deputato Gregorio GITTI, del gruppo Partito Democratico, ha cessato di far parte della I Commissione.

  La seduta termina alle 14.45.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 14.45.

Nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 cost. d'iniziativa popolare ed abbinate, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione.
(Deliberazione).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, sulla base di quanto convenuto in sede di Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, ed essendo stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva nell'ambito dell'esame dei progetti di legge costituzionale C. 14 ed abbinate, in materia di revisione della parte seconda della Costituzione, che si concluderà entro il 23 ottobre 2014.
  Nell'ambito dell'indagine conoscitiva la Commissione procederà alle audizioni di esperti italiani e stranieri, di rappresentanti Pag. 7di istituzioni territoriali (presidenti delle regioni Lombardia e Veneto), di rappresentanti di associazioni (ANCI, Articolo 21, ASTRID e Comitati Dossetti per la Costituzione), dell'Avvocato generale dello Stato e del presidente della Commissione di Venezia del Consiglio d'Europa a partire da giovedì 9 ottobre.

  La Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine formulata dal presidente.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione.

  La seduta comincia alle 14.50.

Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2014.
Doc. LVII, n. 2-bis e Allegati.

(Parere alla V Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Matteo RICHETTI (PD), relatore, ricorda che la legge di contabilità pubblica n. 196 del 2009 dispone, in relazione al calendario previsto nell'ambito del cosiddetto Semestre europeo, che il processo di programmazione economica inizi il 10 aprile, data di presentazione alle Camere del Documento di Economia e Finanza (DEF), al fine di consentire al Parlamento di esprimersi sugli obiettivi programmatici in tempo utile per l'invio, entro il 30 aprile, al Consiglio dell'Unione europea e alla Commissione europea, del Programma di stabilità e del Programma nazionale di riforma (PNR) che sono contenuti nel DEF. Per quanto riguarda il PNR e il Patto di Stabilità contenuti nel DEF 2014, inviati agli organi dell'Unione europea il 22 maggio 2014, la Commissione Europea ha approvato il 2 giugno 2014 le raccomandazioni di politica economica e di bilancio per ciascun Paese dell'UE, che il successivo 8 luglio sono poi state approvate dal Consiglio ECOFIN1, anche sulla base degli orientamenti espressi dal Consiglio Europeo del 26-27 giugno. Per l'Italia è intervenuta, sulla base della Raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 final, la Raccomandazione 2014/C 247/112 da parte del Consiglio ECOFIN. Anche al fine di tener conto delle raccomandazioni formulate dalle autorità europee, la legge di contabilità prevede la presentazione, entro il 20 settembre di ogni anno, di una Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza. A seguito dell'adozione del nuovo Sistema europeo dei conti nazionali (SEC2010)4, che ha sostituito il precedente SEC95, la Nota di aggiornamento del DEF 2014 è stata presentata il 1o di ottobre, al fine di tener conto della revisione dei conti nazionali e del valore del prodotto interno lordo determinata dalle innovazioni metodologiche introdotte dal SEC2010, diffusa dall'ISTAT il 22 settembre 2014. La Raccomandazione della Commissione COM (2014) 413 final, la Raccomandazione 2014/C 247/112 da parte del Consiglio ECOFIN reca otto raccomandazioni. Per ciò che riguarda gli aspetti di interesse della I Commissione, segnala la Raccomandazione 3 che, relativamente alla pubblica amministrazione ed al sistema giudiziario, richiede un aumento dell'efficienza della giustizia civile, il potenziamento delle misure anticorruzione ed una più soddisfacente gestione dei fondi dell'UE, specialmente nelle regioni del Mezzogiorno Tra le azioni intraprese a sostegno dell'efficienza della pubblica amministrazione, il Governo dà nota dei tentativi tesi a ridefinire i livelli territoriali di governo e a ridistribuire le funzioni legislative e amministrative tra governo centrale ed autonomie territoriali ricordando, quindi, il processo di riforma costituzionale, nelle cui more è stata adottata la legge di riforma amministrativa Pag. 8degli enti locali (legge n. 56 del 2014). Per quanto concerne la necessità di «un potenziamento degli sforzi intesi a far progredire l'efficienza della pubblica amministrazione», la Nota richiama, in particolare: la nuova disciplina introdotta dal decreto legge n. 90 del 2014 di riforma della pubblica amministrazione nonché l'ulteriore potenziamento dei compiti dell'ANAC (Autorità nazionale anticorruzione e per la valutazione e la trasparenza) ad opera del medesimo decreto legge n. 90 del 2014 (legge n. 114 del 2014) con il trasferimento a detta Autorità dei compiti e le funzioni svolti dall'Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 3).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'interno, Domenico Manzione e il sottosegretario di Stato del lavoro e delle politiche sociali Massimo Cassano.

  La seduta comincia alle 15.05.

Istituzione della Giornata nazionale in memoria delle vittime dell'immigrazione.
C. 1803 Beni.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, fa presente che il provvedimento in esame è iscritto nel calendario dell'Assemblea il prossimo 20 ottobre con la formula «ove concluso». Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti al provvedimento in esame è scaduto il 6 ottobre 2014. Gli emendamenti che sono stati presentati sono in distribuzione (vedi allegato 4).
  Comunica altresì che il relatore, deputata Pollastrini, ha presentato gli emendamenti 4.50, 4.51, 6.50 e 7.50, anch'essi in distribuzione (vedi allegato 5). Con riferimento a questi ultimi, fissa il termine per la presentazione di subemendamenti alle ore 16.30 della giornata odierna.

  Emanuele FIANO (PD) rivolge un ringraziamento particolare al relatore per l'intenso lavoro svolto, ma anche agli altri componenti della Commissione che hanno consentito di raggiungere un'intesa trasversale sul provvedimento in oggetto, particolarmente atteso, in particolare dal mondo dell'associazionismo e del terzo settore.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, dà la parola al relatore al fine dell'espressione dei pareri sulle proposte emendative presentate all'articolo 1.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, dopo aver ringraziato tutti i colleghi per il contributo apportato al fine di migliorare ulteriormente il testo attraverso gli emendamenti presentati, esprime parere favorevole Pag. 9sugli identici emendamenti Binetti 1.1, Zampa 1.2 e Dadone 1.3.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) annuncia il voto di astensione da parte del suo gruppo con riferimento agli emendamenti riferiti all'articolo 1.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Binetti 1.1, Zampa 1.2 e Dadone 1.3 (vedi allegato 6).

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, con riferimento agli emendamenti presentati all'articolo 2, invita al ritiro i presentatori dell'emendamento Santerini 2.1 ed esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Zampa 2.2 e Dadone 2.3.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Santerini 2.1: si intende che vi abbiano rinunciato.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Zampa 2.2 e Dadone 2.3 (vedi allegato 6).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che non si passerà alla votazione degli emendamenti riferiti agli articoli 4, 6 e 7, essendo ancora aperto il termine per la presentazione di subemendamenti agli emendamenti del relatore.
  Avverte, quindi, che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 8.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 8.1, Zampa 8.2 e Binetti 8.3.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 8.1, Zampa 8.2 e Binetti 8.3 (vedi allegato 6).

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Santerini 9.1, Dadone 9.2 e Zampa 9.3.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Santerini 9.1, Dadone 9.2 e Zampa 9.3 (vedi allegato 6).

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 10.1, Binetti 10.2 e Zampa 10.3.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) annuncia il voto favorevole sugli emendamenti in oggetto, essendo firmataria, come la deputata Carfagna, dell'emendamento Zampa 10.3.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 10.1, Binetti 10.2 e Zampa 10.3 (vedi allegato 6).

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 11.1, Santerini 11.2 e Zampa 11.3.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 11.1, Santerini 11.2 e Zampa 11.3 (vedi allegato 6).

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Zampa 12.1; invita altresì al ritiro i presentatori dell'emendamento Binetti 12.2.

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  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) annuncia il proprio voto di astensione sull'emendamento Zampa 12.1.

  La Commissione approva l'emendamento Zampa 12.1 (vedi allegato 6).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento Zampa 12.1, risulta assorbito l'emendamento Binetti 12.1 che, pertanto, non sarà posto in votazione.
  Avverte altresì che si passerà all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 13.

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Dadone 13.1, Zampa 13.2 e Santerini 13.3.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

  La Commissione approva gli identici emendamenti Dadone 13.1, Zampa 13.2 e Santerini 13.3 (vedi allegato 6).

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Binetti 14.1 e Zampa 14.2; invita altresì al ritiro il presentatore dell'emendamento Dadone 14.3, in quanto di fatto assorbito dalle due predette proposte emendative.

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere conforme al relatore.

  Fabiana DADONE (M5S) ritira il suo emendamento 14.3.

  Laura RAVETTO (FI-PdL) chiede spiegazione circa la ratio degli emendamenti in oggetto, evidenziando che essi affrontano una questione controversa, affrontata anche nel corso di audizioni svoltesi presso il Comitato Schengen, da lei stessa presieduto.

  Sandra ZAMPA (PD) fa presente che la proposta emendativa di cui è prima firmataria si connette direttamente alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, evidenziando altresì che dall'esperienza fatta sul territorio nazionale deriva l'esigenza di creare delle strutture ad hoc per i minori.

  Laura RAVETTO (FI-PdL) precisa che la perplessità precedentemente espressa non riguardava l'esigenza, che condivide, di prevedere strutture dedicate ai minori, per evitare situazioni di promiscuità, quanto invece la soluzione individuata.

  Sandra ZAMPA (PD) rileva che l'emendamento in oggetto va inquadrato nell'ambito del sistema di protezione per minori stranieri non accompagnati definito dall'articolo 13 del provvedimento in esame, come riscritto a seguito dell'approvazione degli identici emendamenti Dadone 13.1, Zampa 13.2 e Santerini 13.3.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva gli identici emendamenti Binetti 14.1 e Zampa 14.2 (vedi allegato 6).

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 16.1, a condizione che sia formulato inserendo, dopo la parola: «prevedano» le parole. «ove possibile».

  Il sottosegretario Massimo CASSANO esprime parere favorevole sull'emendamento Centemero 16.1, nella riformulazione proposta dal relatore.

  Elena CENTEMERO (FI-PdL) riformula il proprio emendamento 16.1, nel senso indicato dal relatore.

  La Commissione approva l'emendamento Centemero 16.1 (Nuova formulazione (vedi allegato 6).

  Barbara POLLASTRINI (PD), relatore, chiede l'accantonamento delle proposte emendative concernenti gli articoli 23 e 25, al fine di effettuare un maggiore approfondimento.

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  La Commissione delibera di accantonare gli emendamenti riferiti agli articoli 23 e 25 della proposta di legge in esame.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, dopo aver ricordato il termine per la presentazione di eventuali subemendamenti agli emendamenti del relatore annunciati all'inizio della seduta odierna, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.30.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 8 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 15.30.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.
Nuovo testo C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, illustra il nuovo testo del disegno di legge segnalando che l'Accordo tra il Italia e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, è stato siglato a Hong Kong il 14 gennaio 2013. Esso s'inserisce nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, proponendosi di realizzare un’ equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento indispensabile alle imprese italiane per operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi a economia avanzata. Accordi del genere sono stati infatti già conclusi da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, che la struttura della Convenzione si conforma agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE. L'Accordo si compone di 29 articoli e di un Protocollo aggiuntivo che ne forma parte integrante e che contiene alcune precisazioni relative a disposizioni recate da taluni articoli.
  Nel fare presente che il provvedimento interviene in una materia quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 7).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di sicurezza sociale tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Canada, fatto a Roma il 22 maggio 1995, con Protocollo aggiuntivo, fatto a Roma il 22 maggio 2003.
C. 2574 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Federica DIENI (M5S), relatore, illustra il disegno di legge L'Accordo italo-canadese sulla sicurezza sociale è ormai risalente, essendo stato firmato a Roma il 22 maggio 1995 – tanto che nel 2003 venne firmato dalle due Parti un Protocollo all'Accordo, anch'esso all'esame del Parlamento – allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di Pag. 12regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo il miglioramento degli standard di protezione dei lavoratori, nonché la più sollecita erogazione delle prestazioni previdenziali. Sul primo punto l'AIR evidenzia i peculiari benefici che l'Accordo apporta ai connazionali che rimpatriano in Italia, oltre a quelli a favore di chi prima di giungere in Canada abbia lavorato in altri paesi di tradizionale emigrazione italiana, che si vedrà riconoscere tutte le fasi contributive (istituto della totalizzazione multipla). D'altra parte l'AIR segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine – poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato –, e un possibile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Canada.
  Per quanto concerne il contenuto dell'Accordo italo-canadese, segnala che questo si compone di 33 articoli. Considerato che il provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 8).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e il Giappone sulla sicurezza sociale, fatto a Roma il 6 febbraio 2009.
C. 2576 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, illustra il disegno di legge segnalando che l'Accordo italo-giapponese sulla sicurezza sociale è stato firmato a Roma il 6 febbraio 2009 allo scopo, analogamente a numerosi altri accordi della stessa specie, di regolare alcuni aspetti previdenziali: in particolare, la relazione introduttiva al disegno di legge di autorizzazione alla ratifica ricorda quale scopo precipuo dell'Accordo la tutela dei lavoratori al seguito delle imprese di un Paese distaccati nel territorio dell'altro, nonché la trasferibilità delle prestazioni previdenziali. La relazione ricorda altresì come da parte nipponica sia stata fatta presente a più riprese la necessità della ratifica dell'Accordo da parte dell'Italia – il Giappone aveva provveduto prontamente a farlo –, anche alla luce del fatto che il nostro Paese è l'unico tra quelli appartenenti al G8 a non intrattenere con il governo giapponese un accordo di sicurezza sociale. D'altra parte l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) che accompagna il disegno di legge segnala come la mancata ratifica dell'Accordo importerebbe per l'Italia una perdita di immagine – poiché non si darebbe corso ad un accordo internazionale che pure si è firmato –, e un probabile deterioramento dei rapporti bilaterali con il Giappone. Poiché l'Accordo comporta oneri non irrilevanti per la finanza pubblica, la relazione introduttiva al disegno di legge pone questo fatto come motivazione principale del ritardo dell'Italia nell'adempiere tale obbligo internazionale. Fa presente che l'Accordo italo-giapponese, si compone di 24 articoli.
  Considerato che il provvedimento interviene in una materia, provvedimento interviene in una materia, quella della «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», che l'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato e che, in generale, non sussistono motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 9).

Pag. 13

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, fa presente che l'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada (decreto legislativo n. 285/1992). Tale disposizione vieta infatti ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. In particolare, con una modifica al comma 2, lettera f), si prevede che possano essere adibiti al servizio di noleggio con conducente anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone e non più solo gli autoveicoli utilizzati per tali modalità di trasporto. Conseguentemente, con una modifica al comma 4, la sanzione prevista per la guida in violazione delle norme sul noleggio del conducente viene disposta per «chiunque guidi un veicolo adibito» a tale servizio e non, come attualmente previsto, per «chiunque guidi un autovettura adibita» al servizio.
  L'articolo 3 modifica, al comma 1, la disciplina in materia di cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero contenuta nell'articolo 103 del codice della strada. In particolare si prevede che, nel comunicare entro sessanta giorni al competente ufficio del Pubblico registro automobilistico l'avvenuta esportazione, l'intestatario o l'avente titolo debba restituire non solo il certificato di proprietà e la carta di circolazione, ma anche le targhe o la denuncia di smarrimento, furto o distruzione di tali documenti (modifica al comma 1 dell'articolo 103 operata dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 3). Si prevede poi che in mancanza di tale documentazione, la comunicazione dell'esportazione risulti possibile solo presentando certificazione, legalizzata se prescritto e debitamente tradotta, dell'autorità straniera o del soggetto straniero competenti nel Paese dove il veicolo è stato reimmatricolato o demolito, che attesti tali circostanze e che contenga il numero di targa o di telaio del veicolo interessato, oppure previa presentazione di fotocopia non autenticata della carta di circolazione estera debitamente tradotta ove non conforme al modello della direttiva 1999/37/UE (nuovo comma 2-bis dell'articolo 103 introdotto dalla lettera b) del comma 1 dell'articolo 3, che introduce anche i successivi commi 2-ter, 2-quater e 2-quinquies). Ricorda che la direttiva 1999/37/UE disciplina i documenti di immatricolazione dei veicoli. In particolare la direttiva prescrive che (articolo 4) la carta di circolazione rilasciata da uno Stato membro sia riconosciuta dagli altri Stati membri ai fini dell'identificazione del veicolo nella circolazione internazionale o della sua nuova immatricolazione in un altro Stato membro e che (articolo 5) ai fini della nuova immatricolazione di un veicolo già immatricolato in un altro Stato membro le autorità competenti esigano in ogni caso la consegna della parte I della vecchia carta di circolazione e, qualora sia stata rilasciata, la consegna della parte II (i contenuti delle due parti sono individuati negli allegati alla direttiva). Non si può procedere alla definitiva esportazione quando sul veicolo sono iscritti vincoli o gravami (nuovo comma 2-ter dell'articolo 103); inoltre la tassa automobilistica continua ad essere dovuta quando non sia avvenuta la comunicazione di definitiva esportazione secondo le modalità sopra Pag. 14descritte; fatta salva la registrazione richiesta a seguito di sentenza o di procedura concorsuale (comma 2-quater); infine la reimmatricolazione in Italia di veicoli definitivamente esportati all'estero è consentita nel rispetto delle disposizioni vigenti per i veicoli provenienti da canali d'importazione non ufficiali e previa visita di controllo (comma 2-quinquies). La disposizione prevede infine che si provveda alle conseguenti modifiche del regolamento di attuazione del Codice della strada, entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge, con particolare riferimento all'articolo 264 (attuazione delle disposizioni dell'articolo 103), anche per quanto concerne i veicoli non iscritti al pubblico registro automobilistico (comma 2). L'articolo 4, attraverso una modifica del comma 2 dell'articolo 110 del codice, sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti (titolare di impresa forestale o che effettua lavorazioni agromeccaniche o locazione di macchine agricole, enti e consorzi pubblici), consentendo di procedere all'immatricolazione a tutti coloro che si dichiarino proprietari del mezzo. Conseguentemente è soppresso il comma 4 che prevede che l'annotazione del trasferimento di proprietà sia condizionata dal possesso da parte del nuovo titolare dei requisiti richiesti al comma 2. L'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), attraverso l'introduzione di un nuovo articolo 132-bis nel codice della strada.
  L'articolo 6 prevede (comma 1) che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per violazioni del codice della strada di spettanza degli enti locali (previste dall'articolo 142, comma 12-quater) siano pubblicate, entro il 30 giugno di ciascun anno in un'apposita sezione del sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in formato dati di tipo aperto, come definito dall'articolo 68, comma 3, lettera a) del codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo n. 82/2005). La disposizione del codice dell'amministrazione digitale richiamata definisce «formato di tipo aperto» un «formato di dati reso pubblico, documentato esaustivamente e neutro rispetto agli strumenti tecnologici necessari per la fruizione dei dati stessi». L'articolo 7 consente, attraverso un nuovo comma 4-bis, inserito nell'articolo 158 del codice della strada, la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio; si precisa che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi. L'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato, per violazioni del codice della strada, attraverso due modifiche all'articolo 208 del codice. L'articolo 11 prevede, attraverso un'integrazione dell'articolo 219 del codice della strada, un divieto di conseguire una nuova patente per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale (si tratta della fattispecie disciplinata dall'articolo 589, terzo comma, del codice penale). Si prevede inoltre un divieto di conseguire la patente qualora il soggetto ne fosse privo. Conseguentemente, l'articolo 12 prevede, attraverso una modifica dell'articolo 222 del codice della strada, che nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato il cancelliere del giudice trasmetta entro quindici giorni copia autentica al prefetto del luogo della commessa violazione che emette nei confronti del soggetto che ha commesso il reato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato. Come specifica la norma, la sentenza è definita irrevocabile dall'articolo 648 del codice di Pag. 15procedura penale quando contro la stessa non è ammessa impugnazione diversa da quella per la revisione del processo, ovvero, se l'impugnazione è ammessa, sono decorsi i termini per la sua presentazione. Si ricorda che in presenza di omicidio colposo con violazione del codice della strada, l'articolo 222 attualmente prevede la sospensione della patente fino a quattro anni; se però l'omicidio colposo è stato commesso in presenza di un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l è disposta la revoca della patente. In base all'articolo 219, la durata della revoca è, per la guida in stato di ebbrezza o con assunzione di stupefacenti, di tre anni dall'accertamento del reato (il termine ordinario di durata della revoca è due anni).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione. Per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta. Per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428/2004).
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, evidenzia che, in ordine alle previsioni di cui agli articoli 11 e 12, che stabiliscono, in particolare, la revoca della patente e il divieto di conseguirne una nuova per il soggetto responsabile di omicidio che, alla guida con un tasso alcolemico superiore a 1,5 g/l ovvero sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, si rende responsabile di omicidio colposo con violazione delle norme di circolazione stradale, può assumere rilievo il rispetto dell'articolo 16 della Costituzione relativo alla libertà di circolazione. In proposito, peraltro, la Corte costituzionale, sia pure con un intervento risalente (sentenza n. 6/1962) ha affermato che «poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita».
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 10).
  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
Nuovo testo C. 2397 Capezzone.

(Parere alla VI Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Alessandro NACCARATO, presidente, in sostituzione del relatore impossibilitato a partecipare, illustra il disegno di legge, evidenziando che la proposta di legge in esame interviene sulla tassazione sui veicoli. L'intervento legislativo è orientato a tre obiettivi fondamentali: ridurre l'impatto ambientale dei veicoli a motore attraverso incentivi alla sostituzione del parco auto; sostenere il mercato dell'auto nell'attuale fase congiunturale; ridurre la pressione tributaria complessiva. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito sono intervenute diverse modifiche. L'articolo 1 prevede l'esonero dal pagamento del bollo auto per i veicoli di nuova immatricolazione per i primi tre anni. Per i veicoli ecologici (alimentati a metano, a Pag. 16GPL oppure ibridi) l'agevolazione è valida per i primi cinque anni. A seguito delle modifiche introdotte, l'esenzione per cinque anni dal bollo auto è prevista oltre che per i veicoli alimentati esclusivamente a GPL o metano, anche per quelli a doppia alimentazione: benzina-GPL ovvero benzina-metano (modifica all'articolo 1, comma 1).
  Segnala che, una volta decorsi i periodi di esenzione dal bollo auto introdotti dall'articolo 1 per le nuove immatricolazioni dei veicoli, rimangono ferme le vigenti forme di riduzione (per i veicoli a GPL e metano) e di esenzione (a favore dei portatori di handicap e per i veicoli elettrici) (modifica all'articolo 1, comma 2). È stato soppresso l'originario articolo 2 della proposta, che prevedeva l'abolizione dell'IPT (imposta provinciale di trascrizione) per i veicoli nuovi. L'articolo 3 (ora articolo 2) prevede l'elevazione per gli automezzi aziendali della percentuale di deducibilità ai fini dell'imposta sui redditi dal 20 al 40 per cento per quattro anni a decorrere dalla immatricolazione. Nel corso dell'esame presso la Commissione di merito è stato precisato che la percentuale di deducibilità dei veicoli aziendali del 40 per cento per quattro anni è limitata ai soli veicoli a basse emissioni complessive (ovvero i veicoli elettrici, ibridi, GPL, metano, eccetera) (modifica all'articolo 3, comma 1). Si prevede inoltre una modifica dei criteri di determinazione delle tasse automobilistiche (bollo auto) in base al livello di emissione del veicolo. Oltre a una modifica di coordinamento (dovuta alla soppressione dell'articolo 2), sono previsti un onere inferiore rispetto alla proposta originaria (300 milioni, in luogo di 1.000) e una diversa copertura finanziaria. A quest'ultima si provvede mediante modifica, soppressione o riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale (c.d. tax expenditures) che appaiono, in tutto o in parte ingiustificati o superati alla luce delle mutate esigenze sociali o economiche ovvero che costituiscono una duplicazione. Tale operazione è attuata con un decreto del Ministro dell'economia e delle finanze. Si prevede, inoltre, che tale taglio sia ridotto nel caso in cui le misure introdotte dalla proposta di legge in esame dovessero generare maggiori entrate.
  Quanto al rispetto delle competenze costituzionalmente definite segnala che il provvedimento è riconducibile alle materie «sistema tributario e contabile» e «tutela dell'ambiente», di cui al secondo comma, lettere e) e s), dell'articolo 117 della Costituzione, di competenza legislativa esclusiva dello Stato nonché alla materia «coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario», di cui al terzo comma, dell'articolo 117, della Costituzione, di competenza legislativa concorrente.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 11).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

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