CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 ottobre 2014
310.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 127

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.10.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, comunica che il deputato Paolo Vitelli entra a far parte della Commissione, in sostituzione del deputato Enrico Zanetti, membro del Governo.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi, C. 2248 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dei provvedimenti, rinviato, da ultimo, nella seduta del 1o ottobre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il Governo ha presentato l'emendamento Pag. 1281-ter.1 (vedi allegato 1), interamente sostitutivo dell'articolo 1-ter, relativo alle questioni dell'autoriciclaggio, e che il relatore ha presentato taluni emendamenti (vedi allegato 2) volti a recepire una delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, a modificare taluni termini temporali contenuti nel testo, nonché ad apportare alcune correzioni di coordinamento al testo.
  Propone quindi, concorde la Commissione, di fissare alle ore 11 di domani il termine per la presentazione di subemendamenti all'emendamento 1-ter.1 del Governo.
  Avverte quindi che, essendo già stati acquisiti i pareri delle altre Commissioni competenti in sede consultiva, all'esito dell'esame del predetto emendamento del Governo e degli emendamenti del relatore, si passerà, nella seduta di domani, al voto sulla proposta di conferire il mandato al relatore a riferire sul provvedimento in Assemblea, atteso che la discussione in Aula sullo stesso inizierà nella seduta di venerdì 10 ottobre prossimo.
  Passando quindi al merito dell'emendamento 1-ter.1, suggerisce al Governo di riflettere attentamente sul testo appena depositato, il quale costituisce a suo giudizio un grave arretramento rispetto alla soluzione, più saggia ed equilibrata, contenuta nell'attuale formulazione dell'articolo 1-ter. In tale contesto preannuncia la presentazione di tre subemendamenti, volti ad eliminare dalla previsione penale la fattispecie di autoimpiego, che rischia di colpire migliaia di imprese per somme impiegate in investimenti produttivi, a circoscrivere la condotta sanzionata alla sola attività di occultamento delle somme di provenienza delittuosa, nonché ad allineare l'applicazione della nuova previsione all'entrata in vigore delle norme per la revisione del sistema sanzionatorio tributario che saranno emanate ai sensi della delega di cui alla legge n. 23 del 2014.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rileva innanzitutto come il dibattito, sulla stampa e presso l'opinione pubblica, relativo ai temi dell'autoriciclaggio, sia risultato molto ampio, evidenziando come l'emendamento del Governo ricalchi sostanzialmente le ipotesi normative che erano già circolate sugli organi di informazione negli ultimi giorni. Nel merito ritiene assolutamente insoddisfacente la formulazione della proposta emendativa governativa, considerando invece maggiormente apprezzabile la versione dell'articolo 1-ter approvata dalla Commissione Finanze, che rispecchiava le indicazioni fornite in materia dalla Commissione Greco. Al contrario, la normativa proposta dall'Esecutivo rende poco chiara la fattispecie di autoriciclaggio che si intende sanzionare, in quanto il richiamo alle attività poste in essere per ostacolare concretamente l'identificazione della provenienza delittuosa di denaro, beni o altre utilità, appare suscettibile di interpretazioni difformi, oltre a non trovare rispondenza nella norma penale sul riciclaggio.
  Contesta altresì la riduzione della misura della sanzione penale, che, rispetto all'attuale formulazione dell'articolo 1-ter, viene ridotta ad una pena compresa, nell'ipotesi più favorevole per il reo, tra uno e quattro anni di reclusione. Sottolinea, a questo riguardo, come tale scelta del Governo costituisca l'ennesima conferma di come, in Italia, si dichiari di voler colpire l'evasione fiscale, ma non si abbia mai il coraggio di punire effettivamente gli evasori.
  Ritiene altresì necessario rivedere la formulazione del comma 3 del nuovo articolo 648-ter.1 del codice penale introdotto dal predetto emendamento 1-ter.1, il quale prevede una causa di non punibilità qualora il denaro, i beni o le altre utilità di provenienza delittuosa siano destinate all'utilizzazione o al godimento personale, in quanto tale previsione si presta anch'essa ad interpretazioni sostanzialmente discrezionali da parte della Magistratura, ad esempio per quanto riguarda la specificazione del concetto di godimento personale. Sotto questo profilo ritiene di poter condividere alcune considerazioni in merito formulate in precedenza dal Presidente Capezzone, rilevando come, in taluni casi, le somme provenienti dai delitti possono essere utilizzate per acquistare Pag. 129beni formalmente destinati al godimento personale (quali, ad esempio, orologi di elevato valore o beni analoghi) ma che, in realtà, costituiscono forme di investimento e di occultamento di tali beni.

  Marco CAUSI (PD) invita ad affrontare questa fase dell'esame del provvedimento considerando in primo luogo il fatto, estremamente importante, che la Commissione Finanze può discutere delle tematiche relative all'autoriciclaggio in una sede primaria e non semplicemente in sede consultiva, come sarebbe invece accaduto se tale normativa fosse rimasta nell'ambito del cosiddetto «pacchetto giustizia». Ritiene che tale circostanza costituisca di per sé un importante risultato, dovuto al notevole lavoro svolto dalla Commissione in questi mesi sul provvedimento. In tal modo si è riusciti a far finalmente dialogare il «mondo» della giustizia e quello dell'economia, avviando anche una positiva interlocuzione tra gli uffici legislativi dei rispettivi ministeri, al fine di realizzare, attraverso gli sforzi congiunti di tutti, un importante intervento di riforma. In questa prospettiva ringrazia il Governo per aver accolto tale sfida, accettando di scorporare la normativa sull'autoriciclaggio dal predetto «pacchetto giustizia».
  Passando quindi agli aspetti di merito, segnala come l'emendamento del Governo ricalchi sostanzialmente il contenuto della condizione formulata dalla Commissione Giustizia nell'agosto scorso, considerando particolarmente positivo che l'Esecutivo abbia scelto di valorizzare anche il lavoro compiuto da quella Commissione, che ha approfondito il tema attraverso uno specifico ciclo di audizioni. Rispetto alla formulazione proposta dalla Commissione Giustizia l'unica differenza riscontrabile nel testo dell'emendamento governativo riguarda la misura delle pene applicabili, aspetto, peraltro, che non sconvolge l'impostazione complessiva della norma.
  In tale contesto, ritiene necessario valutare l'opportunità di apportare al testo, eventualmente attraverso alcuni subemendamenti, talune modifiche di coordinamento, ritenendo peraltro possibile realizzare ulteriori correzioni alla norma nel corso della discussione in Assemblea, ovvero durante l'esame in seconda lettura al Senato.

  Ernesto CARBONE (PD), con riferimento alle considerazioni del deputato Paglia, ricorda come la Corte di Cassazione, con giurisprudenza del tutto costante, abbia affermato il principio, in riferimento ai reati di ricettazione e di riciclaggio di denaro, beni o utilità provenienti da delitto, disciplinati, rispettivamente, dagli articoli 648 e 648-bis, secondo cui, per applicare tali fattispecie penali, l'ostacolo all'identificazione della provenienza delittuosa deve essere concreto ed attuale, specificando in tal modo quali siano i casi di occultamento perseguibili.
  In merito ai rilievi del Presidente, secondo cui la nuova fattispecie penale prevista dall'emendamento del Governo potrebbe colpire anche imprese che utilizzano tali denari o beni frutto di evasione per effettuare investimenti produttivi, ricorda, in linea generale, che le sanzioni penali detentive colpiscono le persone fisiche e non le aziende e che conseguenze penali nei confronti di queste ultime potrebbero determinarsi solo qualora si ritenesse di integrare la proposta emendativa facendo riferimento alla responsabilità amministrativa delle società prevista per reati dal decreto legislativo n. 231 del 2001.

  Il viceministro Luigi CASERO segnala come alla seduta di esame del provvedimento di domani parteciperà anche un rappresentante del Ministero della Giustizia, al fine di fornire alla Commissione i chiarimenti necessari in merito agli aspetti giuridico-penalistici dell'emendamento 1-ter.1.

  Daniele PESCO (M5S) concorda con le considerazioni del deputato Paglia, il quale ha evidenziato diversi aspetti di criticità dell'emendamento 1-ter.1. In tale contesto rileva come, essendo ormai trascorsi diversi mesi da quando si è cominciato ad affrontare la tematica dell'autoriciclaggio, Pag. 130sarebbe stato auspicabile che il Governo e la maggioranza individuassero al riguardo una soluzione più incisiva. Non ritiene peraltro sorprendente la scelta assunta dall'Esecutivo, che dimostra, per l'ennesima volta, l'incapacità di quest'ultimo di affrontare in modo risolutivo i reali problemi del Paese.
  In tale prospettiva considera opportuno superare il concetto di riciclaggio, colpendo non solo l'occultamento, ma qualsiasi uso dei denari o beni di provenienza delittuosa.

  Gregorio GITTI (PD), richiamandosi alle considerazioni espresse dal deputato Pesco, sottolinea come la fattispecie penale dell'autoriciclaggio consenta di colpire anche quell'area grigia dei cosiddetti negozi indiretti, ad esempio su base fiduciaria, nei quali la trasformazione o l'impiego dei beni di provenienza illecita avviene attraverso forme fittizie, che oggi non sono assoggettate a sanzione penale. La norma proposta dal Governo consente dunque di contrastare una serie di tecniche ampiamente utilizzate a tali fini, non attraverso l'introduzione di una semplice aggravante ad un reato già esistente, ma mediante l'inserimento di una fattispecie specifica ed autonoma, perseguendo pertanto quegli stessi obiettivi di legalità indicati dal deputato Pesco.

  Il viceministro Luigi CASERO ritiene che, qualora la Commissione intendesse aggravare le pene previste per i reati tributari, dovrebbe intervenire sulla disciplina di tali figure, e non sulle fattispecie relative al riciclaggio, al autoriciclaggio o al reimpiego del denaro e dei beni derivanti dai predetti fenomeni evasivi. Invita pertanto a concentrare il dibattito sulla nuova fattispecie di reato prevista dall'emendamento del Governo.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, considera importante la sottolineatura, compiuta dal deputato Causi, circa il notevole lavoro svolto dalla Commissione Finanze sulle questioni dell'autoriciclaggio, che ha consentito di approfondire in questa sede una tematica sulla quale si registrano legittimamente posizioni differenziate.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.

Riforma della disciplina delle tasse automobilistiche e altre disposizioni concernenti l'imposizione tributaria sui veicoli.
C. 2397 Capezzone.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono state presentate alcune proposte emendative al testo della proposta di legge (vedi allegato 3).

  Silvia FREGOLENT (PD), relatore, esprime parere contrario sull'emendamento Pesco 1.1, esprimendo invece parere favorevole sull'emendamento Capezzone 1.2, la cui approvazione comporterebbe l'assorbimento degli emendamenti Senaldi 1.3 e 1.5. Esprime invece parere contrario sugli emendamenti Sottanelli 1.4, Senaldi 1.6 e Pesco 2.1, nonché sull'articolo aggiuntivo Cancelleri 2.01.

  Il viceministro Luigi CASERO esprime parere conforme a quello del relatore.

  Daniele PESCO (M5S) illustra il proprio emendamento 1.1, il quale intende modificare l'impostazione della proposta di legge al fine di potenziare effettivamente una nuova mobilità sostenibile nel Paese. A tal fine l'emendamento prevede la riduzione del 75 per cento delle tasse automobilistiche per i soli veicoli nuovi alimentati a GPL, metano o ibridi, stabilendo altresì la completa esenzione per i veicoli elettrici. Esprime rammarico per il fatto che il Governo e la maggioranza non condividano la proposta emendativa, dimostrandosi in tal modo non ancora pronti ad un reale cambiamento di prospettiva nelle politiche di trasporto.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il relatore e il rappresentante del Governo per il parere favorevole espresso sul proprio emendamento 1.2, il quale è volto a rivedere alcuni aspetti della proposta di legge, al fine di facilitare l'approvazione e la concreta applicazione dell'intervento legislativo. In particolare sottolinea come l'emendamento sopprima l'articolo 2, il quale prevede l'abolizione dell'imposta provinciale di trascrizione per le nuove immatricolazioni di veicoli a motore nuovi, preveda che il ripristino al 40 per cento della quota di deducibilità dei costi sostenuti per i veicoli aziendali si applichi solo per i veicoli a GPL, a metano ed elettrici a basse emissioni, oltre a rivedere la copertura finanziaria del provvedimento.

  Il viceministro Luigi CASERO rileva come gli aspetti di copertura del provvedimento potranno essere approfonditi nell'ambito dell'esame presso la Commissione Bilancio.

  La Commissione respinge l'emendamento Pesco 1.1. Approva quindi l'emendamento Capezzone 1.2, risultando pertanto assorbiti gli emendamenti Senaldi 1.3 e 1.5. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Sottanelli 1.4, Senaldi 1.6 e Pesco 2.1, nonché l'articolo aggiuntivo Cancelleri 2.01.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che il testo della proposta di legge, come risultante dall'emendamento approvato, sarà trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva, ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri. Ringrazia quindi il relatore, il Governo e tutti i gruppi per il positivo contributo fornito all'esame del provvedimento, che auspica possa essere discusso ed approvato in tempi brevi dall'Assemblea.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito dell'esame.

Modifica all'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.
C. 1899 Pisano.

(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 18 settembre scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, dichiara concluso l'esame preliminare sul provvedimento, proponendo di fissare il termine per la presentazione degli emendamenti alla proposta di legge alle ore 14 di domani.

  Daniele PESCO (M5S) concorda con la proposta del Presidente.

  Marco CAUSI (PD) ricorda che, all'esito dell'esame degli emendamenti, il testo del provvedimento dovrà essere trasmesso alle Commissioni competenti in sede consultiva ai fini dell'acquisizione dei prescritti pareri.

  Francesco RIBAUDO (PD), relatore, preannuncia la presentazione, da parte sua, di un emendamento volto a rivedere complessivamente diversi aspetti del testo, invitando pertanto i colleghi a tener conto di tale proposta emendativa ai fini della formulazione dei loro emendamenti.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di giovedì.

  La seduta termina alle 13.45.

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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 7 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 13.45.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura di cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Davide ZOGGIA (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, ai fini del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 2629, di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione, segnala in primo luogo gli articoli 13, 20 e 21. L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cosiddetti project bond, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n. 163 del 2006.
  Al riguardo ricorda preliminarmente che la normativa riguardante i project bond è stata oggetto di profonde innovazioni già a partire dalla XVI legislatura. Con una prima novella all'articolo 157 del Codice dei contratti pubblici (contenuta nell’ articolo 41 del decreto-legge n. 1 del 2012) è stato consentito alle società di progetto (di cui all'articolo 156 del medesimo Codice) e alle società titolari di un contratto di partenariato pubblico-privato di emettere, oltre alle obbligazioni, anche altri titoli di debito aventi scopo di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, anche in deroga ai limiti previsti dal Codice civile in tema di limiti quantitativi all'emissione di obbligazioni (limite del doppio del patrimonio netto ed altri conseguenti divieti). Tali strumenti possono essere sottoscritti solo da investitori qualificati e la loro successiva circolazione deve avvenire tra i medesimi soggetti. I project bond godono inoltre di un regime fiscale agevolato (ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012): gli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica utilità sono soggette allo stesso regime fiscale agevolato previsto per i titoli del debito pubblico, ovvero ad una tassazione con aliquota al 12,5 per cento (in luogo dell'aliquota del 26 per cento stabilita in via generale dalla legge, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014). Inoltre, i limiti di legge per la deducibilità degli interessi passivi derivanti da obbligazioni non si applicano alle società che emettono project bond. È previsto inoltre un regime fiscale agevolato anche per le garanzie rilasciate in rapporto ai project bond, nonché sulle relative operazioni.
  Più in dettaglio, rammenta che vengono applicate le imposte di registro, ipotecarie e catastali in misura fissa (pari a 200 euro, misura così stabilita dall'articolo 26 del decreto-legge n. 104 del 2013 a decorrere dal 1o gennaio 2014) alle garanzie di qualunque tipo, da chiunque e in qualsiasi momento prestate in relazione alle emissioni di obbligazioni e titoli di debito da parte delle società di progetto (di cui al richiamato articolo 157 del Codice dei contratti pubblici). Tale regime si applica anche alle relative eventuali surroghe, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali emissioni. Per effetto delle norme contenute nel decreto-legge n. 69 del 2013, le agevolazioni fiscali in materia Pag. 133di deducibilità degli interessi passivi e il regime agevolato ai fini delle imposte di registro e ipocatastali hanno carattere strutturale.
  In tale contesto segnala il comma 1, lettera a), numero 1), dell'articolo 13, il quale modifica il comma 1 dell'articolo 157, al fine di precisare la nozione di «investitori qualificati» cui è riservata la detenzione e circolazione dei project bond, specificando che si intendono tali i soggetti definiti dall'articolo 100 del Testo unico della finanza (TUF) di cui al decreto legislativo n. 58 del 1998, in luogo di quelli individuati dal «regolamento di attuazione» (regolamento emittenti) del TUF. Di conseguenza si tratta, ai sensi dell'articolo 100, comma 1, lettera a), del TUF, degli investitori qualificati definiti dalla CONSOB con regolamento, in base ai criteri fissati dalle disposizioni comunitarie. In particolare, il regolamento emittenti della CONSOB definisce come «investitori qualificati» i soggetti individuati dall'articolo 26, comma 1, lettera d) del regolamento intermediari (regolamento adottato con delibera n. 16190 del 2007) e, in particolare i cosiddetti «clienti professionali», sia pubblici sia privati, individuati nell'Allegato 3 del medesimo regolamento intermediari (il quale Allegato 3 individua due categorie di clienti professionali: i «clienti professionali di diritto», per i quali la qualifica discende direttamente dalla norma, ed i «clienti professionali su richiesta», che sono tali in quanto gli intermediari possono riservare loro il medesimo trattamento previsto per i clienti professionali «di diritto», purché ne facciano espressa richiesta e siano rispettati specifici criteri e procedure). L'Allegato 3 enumera tra gli investitori qualificati «di diritto» gli intermediari autorizzati a operare sui mercati finanziari, dunque le banche, le imprese di investimento e di assicurazione, gli OICR, le SGR, le Sicav, i negoziatori sui mercati aderenti a servizi di liquidazione o a sistemi di compensazione e garanzia, i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; gli agenti di cambio, gli investitori istituzionali che investono in strumenti finanziari, nonché le imprese che superino certi limiti dimensionali.
  Evidenzia quindi come la modifica recata dal comma 1, lettera a), numero 1), precisi altresì che per «investitori qualificati» si devono intendere anche le società e gli altri soggetti giuridici controllati da investitori qualificati, secondo la nozione di controllo societario contenuta nel codice civile all'articolo 2359. Il medesimo numero 1) modifica anche il regime di circolazione dei project bond, i quali cessano di essere nominativi e potranno essere anche dematerializzati, oltre a precisare che non trovano applicazione nei confronti dei project bond solo i primi due commi dell'articolo 2414-bis. Troverà invece applicazione il comma 3 del predetto articolo, introdotto dal comma 2 dell'articolo 13 del provvedimento, il quale consente che le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – le quali assistono i titoli obbligazionari siano costituite sia in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. Il numero 2) della lettera a) del comma 1 interviene invece sul comma 2 dell'articolo 157, eliminando l'obbligo di riportare sul titolo medesimo l'avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione; tale avvertimento verrà riportato unicamente sulla documentazione di offerta. Il numero 3) della lettera a) modifica il comma 3 dell'articolo 157, al fine di precisare che il sistema di garanzie di obbligazioni e titoli di debito opera non solo sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, ma anche fino alla scadenza delle obbligazioni e dei titoli medesimi. Di conseguenza, fino a tale data i project bond possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati. Il numero 4) aggiunge i commi 4-bis e 4-ter nell'articolo 157 del citato Codice.
  Il nuovo comma 4-bis prevede che le garanzie, reali e personali e di qualunque Pag. 134altra natura – incluse le cessioni di credito a scopo di garanzia – che assistono i project bond (emessi come obbligazioni o altri titoli di debito) possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori, sia di un loro rappresentante che sarà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. Il nuovo comma 4-ter lascia impregiudicato quanto previsto all'articolo 176, comma 12, del Codice, il quale consente al contraente generale di finanziare la quota di valore dell'opera da realizzare con anticipazione di risorse proprie mediante l'emissione di obbligazioni, previa autorizzazione degli organi di vigilanza, anche in deroga ai limiti dell'articolo 2412 del codice civile. Il soggetto aggiudicatore garantisce il pagamento delle obbligazioni emesse, nei limiti del proprio debito verso il contraente generale, quale risultante da stati di avanzamento emessi ovvero dal conto finale o dal certificato di collaudo dell'opera; le obbligazioni garantite dal soggetto aggiudicatore possono essere utilizzate per la costituzione delle riserve bancarie o assicurative previste dalla legislazione vigente.
  Illustra il contenuto del comma 1, lettera b), numero 1), il quale interviene sulla disciplina del subentro nella concessione di cui all'articolo 159 del Codice dei contratti, al fine di specificare che anche i titolari di obbligazioni e titoli similari emessi dal concessionario sono inclusi nel novero degli enti finanziatori, che possono impedire la risoluzione di un rapporto concessorio, per motivi attribuibili al concessionario, designando una società che subentri nella concessione al posto del concessionario e che verrà accettata dal concedente alle condizioni indicate nella norma. Il numero 2) della lettera b) specifica, al comma 2-bis del citato articolo 159, che la disciplina del predetto subentro si applica alle società titolari di qualsiasi contratto di partenariato pubblico privato. La lettera c) del comma 1 estende anche ai titolari di obbligazioni e titoli similari la disciplina concernente i crediti dei soggetti che finanziano o rifinanziano, a qualsiasi titolo la realizzazione di lavori pubblici, di opere di interesse pubblico o la gestione di pubblici servizi, che hanno privilegio generale (al riguardo ricorda che i privilegi rientrano tra le cause legittime di prelazione ai sensi dell'articolo 2741 del codice civile). La lettera d) del comma 1, modifica il secondo periodo del comma 6 dell'articolo 160-ter del Codice, che disciplina il contratto di disponibilità (si tratta del contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprietà privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un canone), dispone che l'individuazione, nel predetto contratto, del limite di riduzione del canone di disponibilità, superato il quale avviene la risoluzione del contratto medesimo, è a salvaguardia anche dei titolari di project bond.
  Passa quindi a illustrare il comma 2 dell'articolo 13 il quale introduce un nuovo terzo comma all'articolo 2414-bis del codice civile che, come già richiamato riguarda la costituzione di garanzie sulle obbligazioni emesse dalle società. Per effetto di tale disposizione, le garanzie – reali e personali e di qualunque altra natura, nonché le cessioni di credito in garanzia – che assistono i titoli obbligazionari possono essere costituite sia in favore dei sottoscrittori delle obbligazioni che del loro rappresentante, che verrà legittimato a esercitare in nome e per conto dei sottoscrittori tutti i diritti, sostanziali e processuali, relativi alle garanzie medesime. Il comma 3 dell'articolo 13 (modificando il già richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012) incide sul regime fiscale dei project bond. Più in dettaglio, la lettera a) del comma 3 modifica il comma 3 del richiamato articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2012, disponendo l'applicazione dell'imposta di bollo in misura fissa (200 euro) anche per le sostituzioni di garanzia relative all'emissioni di project bond e per i trasferimenti di garanzie, anche nel caso in cui derivino dalla cessione delle predette obbligazioni e titoli di debito. La lettera b) del comma 3 Pag. 135abroga il comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 83, in tal modo rendendo strutturale l'applicazione dell'aliquota agevolata al 12,5 per cento sugli interessi delle obbligazioni di progetto emesse per finanziare gli investimenti in infrastrutture o nei servizi di pubblica (in luogo dell'aliquota del 26 per cento stabilita in via generale dalla legge, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014).
  L'articolo 20 reca una modifica della disciplina delle SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto dalla disciplina vigente.
  Al riguardo rammenta che le SIIQ sono società per azioni quotate che svolgono prevalentemente attività di locazione in campo immobiliare. Esse possono godere di un regime fiscale agevolato (recato dall'articolo 1, commi da 119 a 141, della legge n. 296 del 2006) se costituite in Spa residenti nel territorio dello Stato, che svolgono come attività prevalente la locazione immobiliare e sono in possesso di determinati requisiti:
   i titoli di partecipazione devono essere negoziati in mercati regolamentati degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo (cosiddetta white list);
   nessun socio deve possedere direttamente o indirettamente più del 51 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 51 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;
   almeno il 35 per cento delle azioni deve essere detenuto da soci che non possiedano al momento delle opzioni direttamente o indirettamente più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili;
   l'80 per cento dell'attivo deve essere investito in immobili da locazione; l'80 per cento dei proventi deve derivare dalla locazione; e infine la società deve distribuire ogni anno almeno l'85 per cento degli utili ottenuti dalla gestione.

  Il regime speciale prevede l'esenzione dall'IRES e dall'IRAP del reddito d'impresa derivante dall'attività di locazione e l'applicazione di una ritenuta del 20 per cento sugli utili distribuiti ai partecipanti. Inoltre il comma 126 della legge n. 296 prevede l'applicazione di un'imposta sostitutiva dell'IRES e dell'IRAP, con aliquota del 20 per cento, in relazione all'ingresso nel regime speciale, da calcolarsi sulle plusvalenze derivanti dal realizzo a valore normale degli immobili nonché dai diritti reali su immobili destinati alla locazione posseduti dalla società alla data di chiusura dell'ultimo esercizio in regime ordinario. Analoga imposta sostitutiva è prevista dal comma 137 per le plusvalenze realizzate all'atto del conferimento di immobili e di diritti reali su immobili in società che abbiano optato per il regime speciale, mentre le imposte ipotecarie e catastali per le cessioni e i conferimenti sono ridotte alla metà.
  In tale contesto, fa presente che il comma 1 interviene sulla disciplina del regime tributario agevolato delle SIIQ di cui al citato articolo 1, commi da 119 a 141, della legge n. 296 del 2006. La lettera a), modificando il comma 119 della citata legge n. 296, eleva dal 51 al 60 per cento la percentuale massima dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili posseduta da ciascun socio (vale a dire la quota di maggioranza) e riduce dal 35 al 25 per cento la percentuale di soci che devono detenere azioni che non possiedano più del 2 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e più del 2 per cento dei diritti di partecipazione agli utili (il flottante); la modifica specifica inoltre che il requisito partecipativo del 25 per cento non si applica per le società il cui capitale sia già quotato. Qualora il requisito partecipativo del 60 per cento sia superato a seguito di operazioni societarie straordinarie o sul mercato dei capitali il regime speciale è sospeso sino a quando il requisito non venga ristabilito nei limiti di legge. La lettera b) introduce nella legge n. 296 i nuovi commi 119-bis e 119-ter. Il nuovo comma 119-bis consente l'applicazione del Pag. 136regime speciale dal primo periodo d'imposta per cui si esercita l'opzione se i requisiti partecipativi sono verificati entro tale periodo. Qualora sia realizzato il solo requisito del 25 per cento è possibile verificare il requisito del 60 per cento nei due esercizi successivi, applicando il regime speciale a partire dal periodo in cui il requisito viene verificato. L'imposta d'ingresso, l'imposta sostitutiva sulle plusvalenze e le imposte ipotecarie e catastali sono applicate in via provvisoria fino al realizzarsi dell'accesso al regime speciale. In caso contrario, le suddette imposte sono rideterminate e dovute in via ordinaria entro la fine del quarto periodo d'imposta successivo alla presentazione dell'opzione. Le imposte corrisposte in via provvisoria costituiscono credito d'imposta da scomputare in compensazione. Il nuovo comma 119-ter esclude le SIIQ dagli OICR (Organismi di investimento collettivo del risparmio) previsti dal TUF.
  La lettera c), mediante l'aggiunta di un periodo al comma 121, inserisce le quote di partecipazione nei fondi immobiliari indicati nel comma 131 e i relativi proventi tra gli elementi utili per il raggiungimento dell'80 per cento dell'attivo patrimoniale (che deve essere costituito da immobili posseduti a titolo di proprietà o di altro diritto reale). Conseguentemente, al terzo periodo del comma 121 viene chiarito che in caso di alienazione di immobili e diritti reali su immobili destinati alla locazione, rilevano le eventuali plusvalenze derivanti dallo svolgimento di attività di locazione immobiliare. La lettera d) modifica il comma 122, estendendo a tre esercizi il periodo (attualmente fissato in due esercizi) in cui è consentita la non osservanza del requisito della prevalenza operativa in attività di locazione immobiliare ai fini del godimento del regime speciale. La lettera e) modifica il comma 123, riducendo dall'85 al 70 per cento l'obbligo di distribuzione ai soci dell'utile netto, che viene calcolato anche sulle quote di partecipazione in fondi immobiliari. La lettera f) introduce un nuovo comma 123-bis, il quale riduce ulteriormente l'obbligo di distribuzione al 50 per cento nei due esercizi successivi a quello di realizzo per i proventi rivenienti dalle plusvalenze nette realizzate su immobili destinati alla locazione, nonché derivanti dalla cessione di partecipazioni in SIIQ e SIINQ (Società di investimento immobiliare non quotate) o di quote in fondi immobiliari. La lettera g), attraverso una modifica al secondo periodo del comma 127, prevede che, in caso di alienazione degli immobili o dei diritti reali anteriormente al termine previsto per il riconoscimento del valore normale come valore fiscale degli immobili e dei diritti reali su immobili (pari al quarto periodo d'imposta successivo a quello anteriore all'ingresso nel regime speciale), la differenza fra i predetti valori è assoggettata ad imposizione ordinaria e l'imposta sostitutiva proporzionalmente imputabile agli immobili e ai diritti reali alienati costituisce credito d'imposta, laddove la previgente formulazione prevedeva che si assumesse come costo fiscale quello riconosciuto prima dell'ingresso nel regime speciale. La lettera h) estende – con una modifica al secondo periodo del comma 131 – l'esenzione IRES del reddito derivante dall'attività di locazione immobiliare alle plusvalenze o minusvalenze relative a partecipazioni in SIIQ o SIINQ e ai proventi e alle plusvalenze o minusvalenze relative a quote di partecipazione a fondi comuni di investimento immobiliare.
  In tale contesto evidenzia quindi come sui predetti proventi non si applichi la ritenuta prevista per i redditi da capitale (ora pari al 26 per cento, a seguito delle modifiche introdotte dall'articolo 3 del decreto-legge n. 66 del 2014).
  Passando a illustrare la lettera i), la quale modifica il comma 134, sottolinea come essa intenda in primo luogo ampliare la tipologia di utili cui si applica la ritenuta ridotta pari al 15 per cento già prevista per i contratti di locazione di immobili ad uso abitativo a canone concordato. In particolare, in tale fattispecie vengono inclusi i contratti di locazione relativi agli alloggi sociali realizzati o recuperati in attuazione del cosiddetto Piano casa (di cui all'articolo 11 del decreto-Pag. 137legge n. 112 del 2008). La disposizione chiarisce inoltre che per le distribuzioni eseguite nei confronti di soggetti non residenti si applicano le convenzioni per evitare la doppia imposizione sul reddito. La lettera l), modificando il comma 141-bis, estende l'accesso al regime speciale a soggetti esteri con stabili organizzazioni – SIIQ in Italia che detengono partecipazioni in SIINQ, uniformandone il trattamento tributario.
  In merito alla formulazione della lettera l), segnala la necessità di espungere il riferimento alla legge n. 296 del 2006, la stessa lettera l) interviene sul dettato della medesima legge.
  Il comma 2 introduce i nuovi commi da 140-bis a 140-quater, prevedendo alcune agevolazioni in caso di trasferimento di immobili di un fondo immobiliare in una SIIQ. Ai sensi del nuovo comma 140-bis, il concambio eseguito da fondi immobiliari in sede di liquidazione totale o parziale mediante assegnazione ai quotisti di azioni di società che abbiano optato per il regime agevolato, ricevute a seguito di conferimento di immobili nelle stesse società, non costituisce realizzo ai fini delle imposte sui redditi in capo al quotista e alle azioni della SIIQ ricevute dagli stessi quotisti è attribuito il medesimo valore fiscale delle quote del fondo.
  Al riguardo segnala l'opportunità di chiarire se ciò implichi che, in caso di liquidazione del fondo, il risparmiatore possa essere obbligato a ricevere – in luogo dell'ammontare investito – azioni di SIIQ: in tal caso potrebbe essere valutata la possibilità di introdurre un obbligo informativo verso la clientela.
  Con riguardo al secondo periodo del comma 2, specifica come esso preveda che per la SIIQ conferitaria, il valore di conferimento iscritto in bilancio costituisce valore fiscalmente riconosciuto agli effetti del comma 127 sopra descritto. Ai sensi del terzo periodo, qualora il conferimento sia effettuato nei confronti di una SIIQ già esistente, non si applicano al fondo conferente gli obblighi di offerta pubblica, a condizione che il fondo stesso provveda all'assegnazione delle azioni ai quotisti entro il termine di 30 giorni dall'acquisto. Secondo il nuovo comma 140-ter i conferimenti effettuati dai fondi immobiliari nelle SIIQ aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati sono considerati operazioni non imponibili dall'IVA. A tali operazioni viene applicata quindi la norma che esclude dalle operazioni imponibili le cessioni e i conferimenti in società o altri enti che hanno per oggetto aziende o rami d'azienda (articolo 2, terzo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972). Ai predetti conferimenti viene applicato altresì un regime fiscale di favore sotto il profilo delle imposte di registro ed ipocatastali. In particolare, l'imposta di registro verrà applicata nella misura fissa di 200 euro (in quanto la norma li equipara fiscalmente agli atti societari di costituzione e aumento del capitale o patrimonio con conferimento di proprietà o diritto reale di godimento su aziende o su complessi aziendali relativi a singoli rami dell'impresa, enumerati nell'articolo 4, comma 1, lettera a), numero 3), della tariffa, parte I, allegata al testo unico in materia di imposta di registro, decreto del Presidente della Repubblica n. 131 del 1986).
  Anche l'imposta catastale verrà applicata in misura fissa pari a 200 euro (ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del testo unico delle imposte ipotecaria e catastale, di cui al decreto legislativo n. 347 del 1990); lo stesso importo si applicherà a titolo di imposta ipotecaria (ai sensi dell'articolo 4 della tariffa allegata al medesimo decreto legislativo n. 347 del 1990). Inoltre, viene innalzata la quota percentuale di detrazione IVA secondo il meccanismo del pro-rata, stabilendo che, ai fini del calcolo della detrazione, le cessioni di azioni o quote effettuate nella fase di liquidazione dell'impresa sono considerate operazioni che non formano oggetto dell'attività propria del soggetto passivo (ai sensi dell'articolo 19-bis, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972).
  Evidenzia quindi come, in base al nuovo comma 140-quater, tali agevolazioni Pag. 138vengono applicate alle assegnazioni di una pluralità di immobili prevalentemente locati eseguite per la liquidazione delle quote da fondi immobiliari a società che abbiano optato per il regime SIIQ. Il comma 3 reca la norma di copertura finanziaria dell'onere determinato dal comma 1, lettera f), cui si fa fronte a valere sull'autorizzazione di spesa riguardante misure di sostegno all'emittenza televisiva locale previste all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999 mentre il comma 4, alle lettere a) e b), al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili. La lettera c) del comma prevede che, nelle operazioni di dismissione immobiliare menzionate, nonché nelle operazioni di vendita anche in blocco di beni immobili ad uso non abitativo appartenenti al patrimonio pubblico, l'attestato di prestazione energetica (APE) può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.
  Passa a illustrare l'articolo 21, il quale introduce, al comma 1, una deduzione dal reddito del 20 per cento del prezzo di acquisto a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 unità immobiliari da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. La disposizione fissa a 300.000 euro del prezzo di acquisto risultante nell'atto di compravendita il limite massimo di spesa entro il quale la deduzione è fruibile. Ai sensi del medesimo comma 1 l'acquisto agevolabile deve riguardare immobili a destinazione residenziale di nuova costruzione ovvero oggetto di ristrutturazione edilizia cedute da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie ovvero dalle imprese che hanno effettuato i predetti interventi. Ai sensi del comma 2 l'agevolazione può inoltre riguardare la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente prima dell'inizio dei lavori o sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori; in tal caso le spese di costruzione su cui calcolare la deduzione sono attestate dall'impresa che esegue i lavori. In base al comma 3 la deduzione spetta altresì nel caso di acquisto o realizzazione di «ulteriori» unità immobiliari da destinare alla locazione.
  In merito a tale previsione osserva come le caratteristiche di tale ipotesi agevolativa non sembrino definite compiutamente.
  Il comma 4 specifica le condizioni richieste per poter usufruire della deduzione, stabilendo che:
   l'immobile, entro sei mesi dall'acquisto o dal termine dei lavori di costruzione, deve essere dato in locazione per almeno otto anni continuativi; tuttavia, il beneficio non si perde nel caso in cui la locazione si interrompa, per motivi non imputabili al locatore, ed entro un anno venga stipulato un nuovo contratto;
   l'immobile deve avere destinazione residenziale e non appartenere alle categorie catastali A/1 (abitazione di tipo signorile), A/8 (ville) e A/9 (castelli, palazzi di eminenti pregi artistici o storici);
   l'immobile non deve essere ubicato nelle parti del territorio destinate ad usi agricoli (zone omogenee classificate E ai sensi del decreto ministeriale n. 1444 del 1968);
   l'immobile deve conseguire prestazioni energetiche certificate in classe A o B;
   il canone di locazione non deve essere superiore a quello previsto per le locazioni a canone concordato, per quelle in edilizia convenzionata, ovvero a canone speciale;
   tra locatore e locatario non devono sussistere rapporti di parentela entro il primo grado.

  Il comma 5 stabilisce che la deduzione è ripartita in otto quote annuali di pari Pag. 139importo, a partire dal periodo d'imposta nel quale avviene la stipula del contratto di locazione. Considerando che il tetto alla deduzione è di 60.000 euro, la quota massima deducibile all'anno è di 7.500 euro. La norma specifica che la deduzione non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.
  In merito segnala l'opportunità che la disposizione indichi con esattezza quali siano le agevolazioni fiscali precluse dall'utilizzo della deduzione introdotta.
  A tale proposito rammenta che l'ordinamento vigente prevede dei vantaggi fiscali per gli acquisti di fabbricati a uso abitativo ristrutturati. In particolare, a determinate condizioni, gli acquirenti degli immobili (o, nel caso di cooperative edilizie, gli assegnatari degli stessi) hanno diritto a una detrazione da ripartire in 10 anni. Il beneficio spetta nel caso di interventi di ristrutturazione riguardanti interi fabbricati, eseguiti da imprese di costruzione o ristrutturazione immobiliare e da cooperative edilizie che provvedono, entro 6 mesi dalla data del termine dei lavori, alla successiva alienazione o assegnazione dell'immobile. La detrazione è, ordinariamente, del 36 per cento del valore degli interventi eseguiti, che si assume pari al 25 per cento del prezzo dell'unità immobiliare (come risultante nell'atto pubblico di compravendita o di assegnazione) e, comunque, entro un importo massimo di 48.000 euro.
  Successivamente la percentuale di detrazione del 36 per cento è stata elevata:
   al 50 per cento per le spese d'acquisto sostenute nel periodo compreso tra il 26 giugno 2012 e il 31 dicembre 2014;
   al 40 per cento per le spese d'acquisto sostenute nel 2015.

  Per entrambi i periodi l'importo massimo su cui calcolare la detrazione è stato elevato da 48.000 a 96.000 euro (da ultimo, ai sensi dell'articolo 1, comma 139, della legge n. 147 del 2013).
  Il comma 6 demanda ad un decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze le ulteriori modalità attuative dell'articolo.
  Il comma 7 reca la copertura finanziaria degli oneri recati dall'articolo, quantificati complessivamente in 325,4 milioni (fino al 2025), cui si provvede per 50 milioni mediante riduzione della dotazione destinata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, e per il restante importo mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  Per quanto riguarda le altre disposizioni attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, rileva come l'articolo 4, ai commi da 3 a 7, preveda l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti, effettuati dai comuni, connessi agli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri, nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2014, l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno degli enti territoriali per gli anni 2014 e 2015 dei pagamenti relativi a debiti in conto capitale, sostenuti successivamente alla data di entrata in vigore del decreto-legge, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro, nonché l'esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità interno dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nell'anno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro.
  In tale contesto segnala come, nell'ambito del comma 8, il quale dispone il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, la lettera a) disponga che una parte della relativa copertura finanziaria (29 milioni di euro per l'anno 2014) sia assicurata a valere su quota parte dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione Pag. 140dei Nuovi Strumenti Finanziari, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge n. 95 del 2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato. Inoltre, nell'ambito del comma 9, il quale reca la compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto derivanti dalle disposizioni recate dai commi 3, 5 e 8 dell'articolo, quantificati in complessivi 450 milioni per il 2014, 180 milioni per il 2015, 100 milioni per il 2016 e 70 milioni per il 2017, la lettera a) prevede che alla compensazione di tali effetti complessivi si provvede (quanto a 29 milioni per l'anno 2014), mediante l'utilizzo dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei predetti Nuovi Strumenti Finanziari, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione che, a tal fine, sono versati all'entrata del bilancio dello Stato.
  In merito ai predetti Nuovi Strumenti Finanziari, rammenta che le richiamate disposizioni del decreto-legge n. 95, finalizzate alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), hanno autorizzato il Ministero dell'economia e delle finanze a sottoscrivere nuovi strumenti finanziari, emessi da MPS, per l'importo massimo di 2 miliardi; a tale importo va aggiunta l'emissione di ulteriori 1,9 miliardi, destinata a sostituire le obbligazioni emesse dalla banca nel 2009 (cosiddetti «Tremonti bond», ai sensi del decreto-legge n. 185 del 2008). L'importo complessivo dell'emissione autorizzato è stato dunque pari ad un massimo di 3,9 miliardi.
  Ricorda che il 28 novembre 2012 il Consiglio di Amministrazione di MPS ha autorizzato la predetta emissione di strumenti finanziari governativi per l'importo complessivo massimo fissato ex lege, ovvero 3,9 miliardi di euro.
  Per quanto riguarda le caratteristiche dei nuovi strumenti finanziari, essi sono remunerati a un tasso del 9 per cento annuo, per l'esercizio in corso dalla data di sottoscrizione; tale tasso di interesse è poi incrementato dello 0,5 per cento ogni due esercizi, a partire dall'anno successivo a quello di sottoscrizione, fino al limite massimo del 15 per cento. Tali interessi sono dovuti anche nel caso di incapienza di utili, e in tal caso sono vengono corrisposti in azioni valutate al prezzo di mercato. È possibile il riscatto degli strumenti finanziari su autorizzazione della Banca d'Italia. Il rimborso avverrà ad un valore nominale pari al 100 per cento nel caso di riscatto esercitato entro il 30 giugno del 2015. Successivamente, la percentuale viene incrementata di 5 punti percentuali ogni due anni, fino al raggiungimento del 160 per cento. MPS è autorizzato a convertire i nuovi strumenti finanziari in azioni, con un tasso di conversione basato su uno sconto del 30 per cento. La sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari assoggetta l'istituto a specifici vincoli in termini di governance e di operatività (limiti alle strategie commerciali e di espansione, all'acquisizione di partecipazioni in altre imprese; divieto, fino all'approvazione del piano di ristrutturazione da parte della Commissione europea, di distribuzione dei dividendi ordinari e straordinari; vincoli alla politica di remunerazione; divieto, fino all'adozione della decisione sul Piano da parte della Commissione europea, di corrispondere interessi su altri strumenti finanziari computati nel patrimonio di vigilanza, ad esclusione dei casi ove sussista un obbligo legale di procedere al pagamento, anche in assenza di utili distribuibili, o vi sia solo la possibilità di differire il pagamento).
  Nell'ambito dell'articolo 6 segnala il comma 1, il quale prevede la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, attraverso l'introduzione nell'articolo Pag. 14133 del decreto-legge n. 179 del 2012, dei nuovi commi da 7-ter a 7-septies. In particolare, il nuovo comma 7-quinquies prevede la concessione di un credito d'imposta IRES e IRAP del 50 per cento, il quale non costituisce ricavo ai fini IRAP e delle imposte dirette. Il nuovo comma 7-ter possono accedere al credito d'imposta gli interventi infrastrutturali, per i quali non siano previsti contributi pubblici a fondo perduto, destinati alla realizzazione di servizi a banda ultralarga all'utente realizzati sia su rete fissa e mobile sia su impianti wireless e via satellite, compresi gli interventi di backhaul (cioè per la realizzazione della «dorsale», cioè della parte centrale delle reti di comunicazione).
  Tali interventi devono possedere inoltre le seguenti caratteristiche:
   essere interventi nuovi e aggiuntivi e non rientranti in atti o piano approvati entro il 31 luglio 2014;
   soddisfare un obiettivo di pubblico interesse previsto dalla comunicazione della Commissione europea relativa all'Agenda digitale COM (2010) 245;
   prevedere interventi di importo non inferiore alle seguenti soglie: a) 200.000 euro, con realizzazione degli interventi entro nove mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti; b) 500.000 euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 10.000 abitanti; c) un milione di euro, con realizzazione degli interventi entro dodici mesi dalla data di prenotazione, nei comuni con popolazione superiore a 10.000 abitanti;
   le condizioni di mercato siano insufficienti a garantire che l'investimento privato sia realizzato entro due anni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge.

  In tale contesto segnala come, in base al nuovo comma 7-quater, il credito d'imposta non possa essere riconosciuto per interventi ricadenti in aree nelle quali già sussistono idonee infrastrutture e operi un fornitore di servizi di rete a banda ultralarga, ad eccezione dei comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti, nei quali possono essere finanziati gli interventi per la realizzazione di reti infrastrutturali con velocità di connessione pari o superiore a 100 Mbs a tutti gli utenti potenzialmente interessati 24 ore su 24, anche in presenza di un altro operatore di banda ultralarga che non sia in grado di assicurare tale connessione e non garantisca di poterlo fare nel triennio successivo. I finanziamenti non possono inoltre essere concessi a più di un soggetto nella stessa area. Per accedere al beneficio è necessario, in base al nuovo comma 7-sexies, operare una manifestazione d'interesse per una specifica area attraverso una «prenotazione» sull'apposito sito web del Ministero. La prenotazione deve dare anche indicazione della data prevista di conclusione dei lavori.
  Il nuovo comma 7-septies rinvia la definizione delle modalità di attuazione della disposizione a uno o più decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministro dell'economia, sentita l'Agenzia delle entrate, da emanare entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione. In particolare, questi decreti dovranno regolamentare:
   condizioni, criteri e modalità di attuazione;
   il procedimento per l'individuazione da parte del CIPE del limite degli interventi agevolabili;
   la verifica dell'effettiva sussistenza del carattere nuovo e aggiuntivo dell'intervento infrastrutturale proposto;
   la modulazione del credito d'imposta anche in funzione delle specifiche condizioni di mercato dell'area interessata;
   forme di controllo e monitoraggio da adottare anche ai sensi della comunicazione della Commissione europea (2012)9833, con cui è stato approvato il progetto nazionale banda ultra-larga.

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  Con riferimento all'articolo 10, rileva come esso intenda aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea. In particolare, il comma 1 riguarda i finanziamenti concessi nell'ambito della «gestione separata» (che utilizza la raccolta del risparmio postale garantita dallo Stato) e della «gestione ordinaria» (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale). In dettaglio, la lettera a) estende il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite gestione separata, includendo, oltre quelle concernenti soggetti pubblici e quelle da loro promosse, già previste nella disciplina vigente, anche le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale, da individuare con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze.
  La lettera b) del comma 1 allarga invece il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria, includendo le opere, gli impianti, le reti e le dotazioni destinate non più solo alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche ma, in modo più ampio, anche ad iniziative di pubblica utilità nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico, in via preferenziale in cofinanziamento con enti creditizi. La lettera d) amplia le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla Cassa diverse da quelle operate nell'ambito della gestione ordinaria: a tal fine si consente che la garanzia sulle esposizioni assunte (o previste) dalla Cassa non debba necessariamente articolarsi con riferimento a ciascun esercizio finanziario, è previsto che il rilascio della garanzia medesima non richieda la rinuncia all'azione di regresso sulla Cassa e, nel ribadire la compatibilità con la normativa comunitaria in materia di garanzie onerose concesse dallo Stato, viene eliminato il requisito che debba trattarsi delle garanzie onerose concesse «a condizioni di mercato». La disciplina dei criteri e delle modalità operative, la durata e la remunerazione della garanzia dello Stato è rimessa ad una o più convenzioni tra il Ministero dell'economia e delle finanze e la Cassa depositi e prestiti Spa.
  Il comma 2 interviene sulla disciplina tributaria dettata dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 per estendere il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo termine concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europei anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri.
  Rammenta che l'articolo 26, comma 5-bis, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, introdotto dall'articolo 22 del decreto-legge n. 91 del 2014, ha esentato dalla ritenuta alla fonte del 26 per cento (disposta dal comma 5 dell'articolo 26, del medesimo decreto del Presidente della Repubblica) gli interessi e altri proventi derivanti da finanziamenti a medio e lungo termine alle imprese, erogati da enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea, imprese di assicurazione costituite e autorizzate ai sensi di normative emanate da Stati membri dell'Unione europea o organismi di investimento collettivo del risparmio che non fanno ricorso alla leva finanziaria, ancorché privi di soggettività tributaria, costituiti negli Stati membri dell'Unione europea e negli Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo che consentono un adeguato scambio di informazioni.
  A tale proposito rileva come la disposizione abbia inteso eliminare il rischio di doppia imposizione giuridica, al fine di favorire l'accesso delle imprese italiane a costi competitivi a fonti di finanziamento estere (tra cui i cosiddetti fondi di credito, che disporrebbero di ampie riserve di liquidità), rendendo in sostanza più conveniente per le imprese italiane ottenere finanziamenti dalle banche e dai fondi comuni esteri. In tale contesto la modifica recata dal comma 2 consente l'applicazione Pag. 143del richiamato regime di esenzione anche ai finanziamenti alle imprese erogati dai predetti Istituti di promozione dello sviluppo (non aventi natura di enti creditizi ma che esercitano comunque attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia), i quali sono individuati inserendo nel comma 5-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 un rinvio all'elenco contenuto nell'articolo 2, paragrafo 5, numeri da 4) a 23) della Direttiva n. 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento.
  Passa quindi all'esame dell'articolo 11 il quale, modificando l'articolo 33 del decreto-legge n. 179 del 2012, interviene sulla disciplina degli incentivi fiscali per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP).
  In merito ricorda che con le misure recate dal decreto-legge n. 179 del 2012, modificate dal decreto-legge n. 69 del 2013, il legislatore ha delineato tre modalità di sostegno alla realizzazione di nuove opere, le cui procedure sembrano essere sostanzialmente analoghe:
   in via sperimentale, è stato introdotto un credito d'imposta per la realizzazione di nuove opere infrastrutturali di importo superiore a 200 milioni di euro con contratti di partenariato pubblico privato (PPP) a valere sull'IRES e sull'IRAP generate in relazione alla costruzione e gestione dell'opera stessa; l'opera non deve usufruire di contributi pubblici a fondo perduto e deve essere accertata la non sostenibilità del piano economico finanziario (PEF); il credito di imposta deve essere stabilito per ciascun progetto nella misura necessaria al raggiungimento dell'equilibrio del PEF e comunque entro il limite massimo del 50 per cento del costo dell'investimento;
   è prevista l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, sempre per nuove opere di importo superiore a 200 milioni di euro con i requisiti sopra descritti, cumulabile con la misura precedente;
   in alternativa alle misure appena descritte, viene confermata la possibilità di «defiscalizzazione» delle nuove opere incluse in piani o programmi di amministrazioni pubbliche previsti a legislazione vigente, consistente nella possibilità di compensare le imposte con quanto dovuto dalla PA a titolo di contributo pubblico a fondo perduto.

  In tale contesto, con riferimento al credito d'imposta per la realizzazione di opere infrastrutturali mediante contratti di partenariato pubblico-privato, segnala come la lettera a) del comma 1 elimini il riferimento al requisito della «rilevanza strategica nazionale» dell'opera, che viene sostituito con la presenza nell'opera in «piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche». Inoltre, il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso il credito d'imposta viene ridotto da 200 a 50 milioni di euro. La lettera b) del comma apporta le medesime modifiche ai requisiti previsti per l'esenzione dal pagamento del canone di concessione, la quale sarà applicabile alle nuove opere di importo superiore a 50 milioni di euro. La lettera c) del comma 1, introducendo un nuovo comma 2-quinquies nel citato articolo 33 del decreto-legge n. 179, chiarisce che il valore complessivo delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di due miliardi di euro.
  L'articolo 15 dispone, al comma 1, che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, avente lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane, a patto che siano caratterizzate da «equilibrio economico positivo» e che necessitino di adeguata patrimonializzazione. Ai sensi del comma 2 scopo del Fondo è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di Pag. 144addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato. L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine. In base al comma 3 possono essere sottoscrittori di quote del Fondo i soli investitori istituzionali e professionali: l'operatività del Fondo medesimo è inoltre subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. La disposizione precisa che tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», quale risultante dall'ultima «Indagine sul credito bancario in Italia» effettuata da Banca d'Italia.
  In merito alla formulazione della disposizione segnala come essa non precisi se il riferimento all’«ultima Indagine» sia da considerarsi in rapporto alla costituzione del Fondo, ovvero alla sua operatività (ovvero dal momento del raggiungimento delle quote minime a cui la norma subordina l'inizio dell'attività del Fondo stesso).
  Ai sensi del comma 4, il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. La norma precisa che il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito. Il comma 5 affida la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF, dalla Banca d'Italia.
  Il comma 6 reca alcune caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo. Sottolinea come vadano escluse in ogni caso le offerte che:
   a) pur tenendo conto della tipologia d'investimento, prevedano remunerazioni di carattere speculativo;
   b) prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo;
   c) non prevedano la presenza di un comitato di controllo, con la partecipazione di almeno un rappresentante per ogni sottoscrittore che detenga una quota superiore al 5 per cento; inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.

  Ai sensi del comma 7, il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. In tale contesto il comma 8 precisa che tale soggetto deve rendere note ai sottoscrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione. Il comma 9 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.
  Con riferimento all'articolo 19, fa presente come esso stabilisca l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso.
  Al riguardo rammenta che la normativa vigente in materia prevede, nel caso di accordo per la riduzione di un canone di locazione, che il relativo atto non debba necessariamente essere registrato. Tuttavia, considerando che la riduzione del canone può determinare, di fatto, la diminuzione della base imponibile ai fini Pag. 145dell'imposta di registro come pure ai fini delle imposte dirette, può risultare conveniente per il locatore, per esigenze probatorie, registrare il relativo accordo. In tal caso la registrazione volontaria era assoggettata a imposta di registro in misura fissa di 67 euro e a imposta di bollo (16 euro per ciascun foglio dell'atto).
  Nell'ambito dell'articolo 23, il quale disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili (attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone e con l'accordo che entro un dato termine – liberamente fissato dalle parti – anche la proprietà dello stesso immobile sarà trasferita, scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti), segnala il comma 7, il quale estende la disciplina fiscale applicabile al riscatto a termine dell'alloggio sociale anche ai contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà e ai contratti di vendita con riserva di proprietà, stipulati dopo il 13 settembre 2014 (data di entrata in vigore del decreto-legge). La disciplina agevolativa richiamata dalla disposizione è contenuta nell'articolo 8 del decreto-legge n. 47 del 2014, il quale prevede la facoltà di inserire la clausola di riscatto dell'unità immobiliare e le relative condizioni economiche nelle convenzioni che disciplinano le modalità di locazione degli alloggi sociali e specifica la disciplina fiscale applicabile nelle ipotesi di riscatto dell'alloggio sociale. In particolare, il comma 2 del predetto articolo 8 concede al conduttore di imputare i corrispettivi pagati al locatore in parte in conto del prezzo di acquisto futuro dell'alloggio e in parte in conto affitto. In tali ipotesi, ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, i corrispettivi vengono considerati fiscalmente quali canoni di locazione; ricorrendone le condizioni, tali corrispettivi sono parzialmente esenti da imposte sui redditi e da IRAP. Il comma 3 stabilisce che, ai fini fiscali (imposte dirette), in caso di riscatto dell'unità immobiliare, l'esercizio di competenza in cui si considerano conseguiti i corrispettivi derivanti dalla cessione è quello in cui avviene l'effetto traslativo della proprietà del bene; inoltre, le eventuali imposte correlate agli «acconti-prezzo» costituiscono un credito di imposta. L'attuazione del richiamato regime agevolativo è demandata a un decreto ministeriale, tuttora non emanato, mentre la sua applicazione è limitata ai contratti di locazione stipulati successivamente all'entrata in vigore del decreto-legge n. 47, a partire quindi dal 29 marzo 2014.
  In merito alla formulazione del comma 7 segnala come esso faccia riferimento alle seguenti tipologie contrattuali: a) contratti di locazione con clausola di trasferimento della proprietà vincolante per entrambe le parti; b) vendita con riserva di proprietà, mentre non viene nominativamente richiamato il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione dell'immobile introdotto dall'articolo 23.
  Il comma 8 subordina l'efficacia del comma 7 all'autorizzazione della Commissione europea, richiamando l'articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, relativo agli aiuti di Stato; la disposizione specifica che dell'esito positivo del procedimento di autorizzazione dovrà essere data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  In merito alla formulazione della norma osserva come il riferimento normativo più corretto sarebbe quello all'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea: infatti, se l'articolo 107 distingue gli aiuti di Stato compatibili con il trattato da quelli incompatibili, è l'articolo successivo che demanda alla Commissione il compito di procedere all'esame permanente dei regimi di aiuti esistenti; in particolare, il paragrafo 3 dell'articolo 108 stabilisce che «Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura prevista dal paragrafo precedente. Lo Pag. 146Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale».
  Inoltre rileva l'opportunità di chiarire se l'efficacia della disposizione è condizionata al solo esito della procedura europea ovvero alla successiva pubblicazione di tale esito nella Gazzetta Ufficiale. Inoltre, dalla formulazione del comma 8 si evince che oggetto di comunicazione è il solo positivo perfezionamento della procedura presso la Commissione europea, laddove esigenze di certezza del diritto potrebbero suggerire di prevedere comunque la comunicazione in Gazzetta anche di decisioni di diverso tenore.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 24, il quale prevede, in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale di cui all'articolo 118 della Costituzione, che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, la norma prevede che l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. L'esenzione in ogni caso è concessa per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni.
  In merito segnala come la disposizione non individui i tributi locali che possono essere oggetto di esenzione o di riduzione; inoltre rileva l'opportunità di chiarire se le minori entrate derivanti dall'attuazione della norma siano a carico dei singoli comuni.
  Con riguardo all'articolo 26, segnala come esso rechi una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica. In particolare, il comma 1 riconosce all'accordo di programma avente ad oggetto il recupero di immobili pubblici non utilizzati, sottoscritto tra le amministrazioni interessate, il valore di variante urbanistica. La norma attribuisce al comune il compito di presentare un progetto di recupero dell'immobile pubblico non utilizzato, anche attraverso il cambio di destinazione d'uso. Il Ministero titolare del bene è tenuto a valutare il progetto del comune e può proporre una diversa destinazione nel caso in cui sia già stata finanziata o sia in corso di finanziamento. All'esito dell'accordo di programma, la variante urbanistica così realizzata costituisce titolo per l'Agenzia del demanio, la quale potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie. I commi da 2 a 8 dettano specifiche disposizioni riguardanti la semplificazione dei procedimenti di valorizzazione degli immobili attualmente in uso della Difesa, con specifico riguardo alla definizione di tempi certi di conclusione del procedimento di dismissione e valorizzazione. Il comma 2 prevede che il Ministero della difesa individui, d'intesa con l'Agenzia del demanio, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, gli immobili da avviare alle procedure di valorizzazione, precisando che devono essere esclusi quelli per i quali sono in corso le procedure di attribuzione agli enti territoriali e alle regioni, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge n. 69 del 2013. Ai sensi del comma 3, entro trenta giorni dalla individuazione degli immobili non più utili ai fini istituzionali, il Ministero della difesa, d'intesa con l'Agenzia del demanio, propongono ai comuni un progetto di recupero degli immobili attraverso l'individuazione di un'adeguata destinazione urbanistica, anche sulla base di un progetto presentato da privati a seguito di ricerca di mercato. In base al comma 4, sulla base delle proposte avanzate dalla Difesa e dall'Agenzia del demanio, sono avviate le procedure dirette alla sottoscrizione di un accordo di programma da concludersi entro novanta giorni. L'accordo costituisce variante urbanistica da Pag. 147ratificare, da parte del comune, entro i successivi trenta giorni. Il comma 6 prevede che il Ministero della difesa o l'Agenzia del demanio, una volta terminate le procedure relative alla variante urbanistica proposta, avviano le attività dirette alla alienazione, concessione e costituzione di diritti di superficie, secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In base al comma 7, qualora entro novanta giorni dalla conclusione dell'accordo di programma non si pervenga all'assegnazione delle destinazioni d'uso e delle modalità di recupero o trasformazione degli immobili, è facoltà del Ministro competente, rispettivamente dell'economia e delle finanze e della difesa, di proporre al Presidente del Consiglio dei ministri di nominare, previa diffida, un commissario ad acta. Il comma 5 reca una disposizione di carattere programmatico, la quale prevede che le regioni adottino le misure necessarie a garantire le opportune semplificazioni documentali e procedimentali, secondo princìpi di proporzionalità, adeguatezza, efficacia ed efficienza dell'azione della pubblica amministrazione, necessarie a rendere l'intero procedimento maggiormente rispondente alle esigenze di celerità e certezza dei tempi. Il comma 8 demanda ad un decreto del Ministro della difesa, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e finanze, la definizione di termini e modalità per il riconoscimento di una quota parte dei proventi derivanti dalle valorizzazioni o alienazioni degli immobili le cui destinazioni d'uso siano state modificate ai sensi delle disposizioni dei commi da 2 a 7.
  Nell'ambito dell'articolo 28, il quale interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, sullo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale, nonché in materia di collaborazione tra Aeronautica militare ed ENAC ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea, segnala, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale introduce l'esenzione dal diritto di imbarco per il personale di volo che viaggia per motivi di servizio, nei seguenti casi:
   per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che, di base in un determinato aeroporto, devono raggiungere un altro aeroporto per prendere servizio (crew must go);
   per i membri degli equipaggi delle compagnie aeree che hanno terminato il servizio in un determinato aeroporto e che devono tornare in un altro aeroporto, assegnato dalla compagnia di appartenenza quale propria base operativa (crew returning to base), purché in possesso di attestazione rilasciata dalla propria compagnia aerea che certifichi che il viaggio è effettuato per motivi di servizio.

  In merito rammenta che l'articolo 2, comma 11, della legge finanziaria 2004 (legge n. 350 del 2003) ha istituito, inizialmente per il solo anno 2004, l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco di passeggeri sugli aeromobili, nella misura di 1 euro e successivamente resa permanente dall'articolo 7-quater del decreto-legge n. 80 del 2004. L'addizionale ammontava fino al 2012, a livello nazionale, a 4,5 euro per passeggero. Successivamente, l'articolo 4, comma 75, della legge n. 92 del 2012 ha previsto, a decorrere dal 1o luglio 2013, un ulteriore incremento di 2 euro a passeggero della misura di base dell'addizionale sui diritti di imbarco, che è passata così a 6,5 euro a livello nazionale. L'articolo 13, commi da 16 a 18, del decreto-legge n. 145 del 2013 ha modificato le addizionali comunali sui diritti aeroportuali dovuti dai passeggeri disponendo l'esenzione dall'addizionale comunale per i passeggeri in transito negli scali aeroportuali nazionali, se provenienti da scali domestici e l'esenzione dall'addizionale commissariale per Roma Capitale (pari ad 1 euro) per i passeggeri in transito negli aeroporti di Roma Fiumicino e di Roma Ciampino aventi origine e destinazione nazionale, disponendo altresì che l'addizionale continui invece ad applicarsi per tutti gli altri Pag. 148voli originati o in transito a Roma Fiumicino e Roma Ciampino.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 32 il quale equipara, per un periodo di tempo limitato, alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetti marina resort). Tale equiparazione ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento fino al 31 dicembre 2014. L'equiparazione inoltre deve avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Al riguardo, segnala che già alcune regioni hanno disposto nel senso dell'equiparazione dei «marina resort» alle strutture ricettive all'aperto (Friuli Venezia Giulia, Emilia Romagna).
  In merito alla disposizione rileva come non sia specificato in quale forma debba avvenire l'individuazione dei requisiti e come non siano stabiliti i termini per tale intervento, né sia previsto alcun coinvolgimento delle Regioni.
  Segnala, inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della VI Commissione, come la principale conseguenza dell'equiparazione alle strutture ricettive turistiche all'aperto dei «marina resort» consista nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento applicabile alla portualità turistica e ai servizi associati. Il comma 2 prevede che alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione dell'aliquota ridotta, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, non sono state riassegnate ai pertinenti programmi e che sono acquisite, nel limite di 2 milioni di euro, definitivamente al bilancio dello Stato. Il comma 3 precisa che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all'archivio telematico centrale e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto.
  Sottolinea come l'articolo 42 operi diversi interventi concernenti la finanza regionale. In particolare il comma 1 concerne il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario già disposto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge n. 66 del 2014 e pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. La norma anticipa il termine, dal 31 ottobre al 31 settembre 2014, entro cui le regioni possono concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio e l'ammontare del risparmio riferito a ciascuna regione, in relazione agli anni 2015 e seguenti. La disposizione inserisce, inoltre, dopo il citato articolo 46, comma 7, i commi 7-bis, 7-ter e 7-quater, al fine di dare attuazione all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014, in relazione al contributo alla finanza pubblica per il 2014. I commi 2 e 3 posticipano alcuni termini inerenti alle misure di flessibilità dell'applicazione del patto di stabilità interno. Il comma 2 riguarda il patto orizzontale tra le regioni, vale a dire la possibilità che le regioni a statuto speciale e le regioni a statuto ordinario si scambino spazi finanziari nel rispetto dei saldi di finanza pubblica definiti complessivamente: a tale riguardo la norma posticipa il termine per la definizione dell'accordo da definire in sede di Conferenza Stato-Regioni, dal 30 giugno al 15 ottobre 2014. Il comma 3 concerne il «patto regionale verticale» secondo il quale le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione Pag. 149del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza eurocompatibile, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali – il rispetto degli obiettivi finanziari. La norma, limitatamente al 2014, posticipa dal 1o marzo al 30 settembre il termine entro cui gli enti locali devono comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e dal 31 marzo al 15 ottobre, il termine entro cui le regioni comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale. Il comma 4 concerne l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario determinato dall'articolo 1, commi da 522 a 527, della legge di stabilità 2013 per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare. In tale contesto la norma posticipa il termine entro cui, in caso di mancato pagamento, gli importi dovuti da ciascuna regione sono sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima, dal 30 aprile al 31 ottobre. Viene inoltre inserita un'ulteriore disposizione secondo la quale, fino alla individuazione delle risorse da tagliare alla regione inadempiente, il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato ad accantonare e a rendere indisponibili le voci di spesa indicate. I commi da 5 a 8 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, dando attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. Il comma 5 determina l'obiettivo del patto di stabilità della Regione, in termini di competenza eurocompatibile, per l'anno 2014 pari a 5.786 milioni di euro e per gli anni dal 2015 al 2017 pari a 5.665 milioni di euro. La misura è tale da garantire un contributo della Regione in termini di indebitamento netto pari a 400 milioni annui; il contributo, definito dal comma 8, andrà a confluire nel «Fondo Rapporti Finanziari con autonomie speciali», istituito dallo stesso comma 8. In relazione al 2014, inoltre, il comma 7 stabilisce che la Regione non può impegnare spese correnti, con esclusione di quelle per la sanità, in misura superiore all'importo minimo dei corrispondenti impegni del triennio 2011-2013. I commi da 9 a 13 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, dando attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.
  In tale ambito segnala, per quanto riguarda gli aspetti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, il quale dà attuazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 241 del 2013 che ha riconosciuto illegittime le riserve all'erario stabilite dal decreto-legge n. 138 del 2011 in relazione alle entrate tributarie spettanti alla Regione. Gli accantonamenti a valere sulle quote di compartecipazione dei tributi erariali della Regione siciliana per il 2014, previsti dalla normativa vigente, devono perciò essere ridotti in misura corrispondente alle somme da restituire alla Regione.
  In merito rammenta che l'articolo 2, comma 36, del citato decreto-legge n. 138 ha disposto la riserva all'erario delle maggiori entrate derivanti dalle norme recate dallo stesso decreto legge, per un periodo di cinque anni: tali risorse avrebbero dovuto essere destinate alle «esigenze prioritarie di raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica concordati in sede europea, anche alla luce della eccezionalità della situazione economica internazionale».
  Passando quindi a sintetizzare le altre disposizioni del decreto-legge non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 1, il quale prevede la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari e ne disciplina i compiti e i poteri. Ulteriori disposizioni riguardano la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi, nonché il loro finanziamento, e le procedure di acquisizione degli Pag. 150atti di assenso sia in conferenza di servizi che successivamente. Le predette disposizioni per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina. Inoltre viene prevista l'approvazione del Contratto di Programma 2012-2016 – parte Investimenti – tra RFI e il Ministero delle infrastrutture dei trasporti, con la finalità di consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e si assegna una quota pari a 220 milioni di euro di risorse già stanziate, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014. La disposizione dispone altresì l'approvazione con decreto ministeriale dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma.
  L'articolo 2 introduce la possibilità di caducazione delle concessioni relative a infrastrutture strategiche nel caso di mancata attestazione della sostenibilità economico-finanziaria dei vari stralci delle infrastrutture stesse e disciplina l'applicazione di alcune norme in materia di concessioni alle infrastrutture in finanza di progetto le cui proposte sono dichiarate di pubblico interesse.
  L'articolo 3 prevede un rifinanziamento di 3.890 milioni di euro del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dal comma 1 dell'articolo 18 del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto Fondo «sblocca cantieri»). Tale rifinanziamento è volto a consentire nell'anno 2014 la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori.
  In tale contesto è prevista l'emanazione di decreti del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, per assegnare le risorse occorrenti, a valere sulle risorse del Fondo stanziate e sono elencati gli specifici interventi da finanziare suddividendoli in tre categorie (completamento della copertura del Passante ferroviario di Torino; asse autostradale Trieste-Venezia; completamento del sistema idrico Basento – Bradano, Settore G; interventi di soppressione e automazione di passaggi a livello sulla rete ferroviaria, individuati, con priorità per la tratta terminale pugliese del corridoio ferroviario adriatico da Bologna a Lecce; tratta Colosseo – Piazza Venezia della Linea C di Roma, ulteriore lotto costruttivo dell'Asse AV/AC Verona Padova; completamento asse viario Lecco – Bergamo; messa in sicurezza dell'asse ferroviario Cuneo – Ventimiglia; completamento e ottimizzazione della Torino – Milano con la viabilità locale mediante l'interconnessione tra la SS 32 e la SP 299-Tangenziale di Novara lotto 0 e lotto 1; Terzo Valico dei Giovi – AV Milano Genova; continuità degli interventi del Nuovo Tunnel del Brennero; Quadrilatero Umbria – Marche; completamento della Linea 1 della metropolitana di Napoli; rifinanziamento dell'articolo 1, comma 70, della legge n. 147 del 2013, relativo al superamento delle criticità sulle infrastrutture viarie concernenti ponti e gallerie; messa in sicurezza dei principali svincoli della Strada Statale 131 in Sardegna; Metropolitana di Torino; tranvia di Firenze; lavori di ammodernamento ed adeguamento dell'autostrada Salerno – Reggio Calabria, dallo svincolo di Rogliano allo svincolo di Altilia; autostrada Salerno – Reggio Calabria svincolo Lauretana Borrello; adeguamento della strada statale n. 372 «Telesina» tra lo svincolo di Caianello della Strada statale n.372 e lo svincolo di Benevento sulla strada statale n.88; completamento della S.S. 291 in Sardegna; variante della «Tremezzina» sulla strada statale internazionale 340 «Regina»; collegamento stradale Masserano – Ghemme; ponte stradale di collegamento tra l'autostrada per Fiumicino e l'EUR; asse viario Gamberale – Civitaluparella in Abruzzo; primo lotto Asse viario S.S. 212 Fortorina; quadruplicamento della linea ferroviaria Lucca – Pistoia; aeroporti di Firenze e Salerno; completamento del sistema idrico Pag. 151integrato della Regione Abruzzo; opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014 o richieste inviate nell'ambito del programma «Seimila Campanili»).
  Segnala come sia quindi stabilita la revoca dei finanziamenti assegnati a valere sulle risorse del Fondo nel caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'appaltabilità e la cantierabilità degli interventi elencati. Le risorse revocate confluiscono nel «Fondo infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico» per essere destinate a una serie di interventi elencati dalla norma. Inoltre è confermato il finanziamento pubblico assegnato al collegamento Milano-Venezia – secondo lotto Rho-Monza, sono assegnate definitivamente alla società ANAS S.p.A. le risorse finanziarie per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 ed è disciplinato il finanziamento delle opere strategiche incluse nell'11o allegato infrastrutture che alla data del decreto-legge non sono state ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico delle annualità 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione. Viene disposto altresì il trasferimento alle amministrazioni interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014.
  Illustra quindi l'articolo 5, il quale consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio e di predisporre un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria, precisando che gli interventi ulteriori rispetto a quelli previsti nelle vigenti convenzioni devono essere affidati secondo le procedure di evidenza pubblica. La disposizione approva inoltre gli schemi di convenzione e i relativi piani economico-finanziari relativi alle concessioni autostradali A21 «Piacenza Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno».
  L'articolo 7 introduce, al comma 1, una serie di modifiche al Codice dell'ambiente di cui al decreto legislativo 152 del 2006) in materia di gestione delle risorse idriche, al fine di:
   uniformare le denominazioni degli organi di governo degli ambiti idrici, in seguito alla soppressione delle autorità d'ambito (AATO) e alla loro sostituzione con i nuovi soggetti individuati dalle leggi regionali;
   prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito e il conseguente trasferimento, a tali enti di governo, delle competenze spettanti agli enti locali in materia di gestione delle risorse idriche, ivi comprese le funzioni di programmazione delle infrastrutture idriche, nonché poteri sostitutivi in capo alla regione, nei casi di mancata adozione da parte dell'ente locale della delibera di adesione all'ente d'ambito ponendo le relative spese a carico dell'ente inadempiente;
   ripristinare il requisito dell'unicità della gestione, in luogo di quello (meno stringente) dell'unitarietà;
   consentire, nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l'intero territorio regionale, – ove si renda necessario al fine di conseguire una maggiore efficienza gestionale ed una migliore qualità del servizio all'utenza – l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane;
   modificare la disciplina relativa alla scelta della forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico;
   modificare la disciplina dei rapporti tra autorità d'ambito e soggetti gestori del servizio idrico integrato);
   eliminare la possibilità, per l'affidatario del servizio idrico integrato, previo Pag. 152consenso dell'ente di governo, di gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico, ma con questo compatibili, anche se non estesi all'intero ambito territoriale ottimale.

  I commi da 2 a 5 contengono una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi. I commi 6 e 7 hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. Il comma 8, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevede l'assegnazione alle regioni la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
  Illustra l'articolo 8 che autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo e l'articolo 9 che qualifica come interventi di «estrema urgenza», considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. La norma fa salve le disposizioni che già prevedono l'applicazione delle procedure disciplinate dal Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture a situazioni di «estrema urgenza».
  Segnala come, per l'avvio di questi interventi, siano introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel citato Codice dei contratti.
  L'articolo 12 interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo, al comma 1, che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento. Il comma 2 attribuisce al Presidente del Consiglio l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse, anche con l'ausilio di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica, mentre il comma 3 attribuisce ad esso i poteri sostitutivi già previsti dalla normativa vigente in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di tali interventi.
  Passando a illustrare l'articolo 14 sottolinea come esso stabilisca che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici, che prescrivono livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea e che tali modifiche devono essere eventualmente accompagnate da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria e da una stima dei tempi di attuazione dell'opera.
  L'articolo 16 introduce due deroghe per la regione Sardegna alla disciplina in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017. A tal fine è consentito alla regione, ai fini del rispetto dello standard nazionale dei posti letto ogni mille abitanti, di non Pag. 153tenere conto dei posti letto accreditati nel medesimo ospedale; inoltre viene autorizzata la regione medesima ad incrementare, nel triennio citato, fino al 6 per cento il tetto di incidenza della spesa per l'acquisto di prestazioni sanitarie da parte di soggetti privati.
  L'articolo 17 apporta numerose modifiche al Testo unico dell'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) relative alle opere interne e alla comunicazione di inizio lavori (CIL), agli interventi di conservazione, al permesso di costruire, alle varianti eseguibili mediante SCIA, ai mutamenti d'uso urbanisticamente rilevanti.
  L'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (con canone annuo superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge n. 392 del 1978, specificando che i relativi contratti vanno provati per iscritto.
  Con riferimento all'articolo 22, rileva come esso riguardi l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e miri a facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi. La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal cosiddetto «conto termico») venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate.
  L'articolo 25 reca alcune disposizioni di semplificazione. Il comma 1 modifica due aspetti della disciplina della conferenza di servizi, fissando la decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso, comunque denominati, acquisiti all'interno della conferenza, a far data dall'adozione del provvedimento finale, nonché esplicitando la natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri, a cui l'amministrazione procedente rimette la decisione finale nei casi di dissenso all'interno delle conferenza. Il comma 2 prevede l'introduzione, nel regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità, delle tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, sia nell'ambito degli interventi di lieve entità sia mediante definizione di ulteriori interventi minori privi di rilevanza paesaggistica, e delle tipologie di interventi di lieve entità che possano essere regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le Regioni e gli enti locali. Il comma 3 interviene sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica, prevedendo che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione. Il comma 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il previsto decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.
  Con riferimento all'articolo 27, fa presente che esso contiene misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), disponendo l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare urgentemente nell'ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto. La disposizione è volta a favorire la realizzazione di opere ritenute prioritarie e di pubblico interesse, così da rispondere celermente alle esigenze di finanziamento e di liquidità di amministrazioni ed enti.
  L'articolo 29 prevede l'adozione con DPCM di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti, da effettuare comunque ai sensi di quanto già previsto dalla legge Pag. 154n. 84 del 1994 (la quale prevede la soppressione delle autorità portuali in caso di perdita di requisiti specifici in materia di volume di traffici del porto). In base al comma 2, le autorità portuali dovranno presentare alla Presidenza del Consiglio un resoconto degli interventi inerenti la logistica portuale in corso di realizzazione o da intraprendere, con i relativi crono programmi e piani finanziari, ai fini della selezione degli interventi ritenuti più urgenti per il loro inserimento nel piano strategico o per interventi sostitutivi.
  Illustra quindi l'articolo 30, con il quale si prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, con riguardo alle azioni rivolte alle imprese agricole e alimentari, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Piano dovrà essere articolato in una serie di azioni elencate dall'articolo, volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia.
  L'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati. L'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le autonomie locali in sede di Conferenza Unificata.
  L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei Ministri, a cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e specifiche disposizioni per procedere agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio, che viene riconosciuto dal decreto quale area di rilevante interesse nazionale. Gli interventi riguardano: il procedimento di bonifica, il trasferimento delle aree, il procedimento di formazione, approvazione e attuazione del programma di riqualificazione ambientale e di rigenerazione urbana, finalizzato al risanamento ambientale e alla riconversione delle aree dismesse e dei beni immobili pubblici, al superamento del degrado urbanistico ed edilizio, alla dotazione dei servizi personali e reali e dei servizi a rete, alla garanzia della sicurezza urbana. Alla predisposizione, attuazione e alla gestione di queste misure sono preposti un Commissario straordinario del Governo e a un Soggetto attuatore, attraverso la redazione di uno specifico programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana e di un documento di indirizzo strategico.
  L'articolo 34 contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, perseguendo due distinte finalità. Una prima finalità, perseguita dai commi da 1 a 6, è quella di semplificare e accelerare le procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi.
  Sotto quest'ultimo profilo segnala in particolare la norma contenuta nel comma 5, che aggiunge i casi di bonifica e/o messa in sicurezza di siti contaminati tra le ipotesi in cui possono essere ammesse le varianti in corso d'opera ed eleva al 20 per cento, per i lavori di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, l'importo degli interventi che possono essere disposti dal direttore dei lavori per risolvere aspetti di dettaglio senza dar luogo a varianti in corso d'opera. Una seconda finalità, perseguita dal comma 7, è quella di consentire l'effettuazione, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, di una serie di interventi Pag. 155(interventi richiesti dalla normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro; manutenzione di impianti e infrastrutture; opere lineari necessarie per l'esercizio di impianti e forniture di servizi e altre opere lineari di pubblico interesse), alle condizioni indicate dal medesimo comma. I commi 8, 9 e 10 introducono disposizioni volte a disciplinare, in dettaglio, le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati, ai fini della realizzazione degli interventi consentiti dal comma 7.
  L'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad apposito D.P.C.M. l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente».
  L'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale, nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. L'esclusione è limitata alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi; al quadriennio 2015-2018; alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (royalties) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel quadriennio.
  L'articolo 37 introduce alcune modifiche alle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale. In particolare, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse: rivestono carattere di interesse strategico; costituiscono una priorità a carattere nazionale; sono di pubblica utilità; sono indifferibili e urgenti. Osserva, in particolare, come specifiche modifiche riguardino l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, che vengono inclusi nella disciplina che regolamenta le infrastrutture facenti parte delle reti energetiche nazionali per le quali l'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici edilizi e paesaggistici (quest'ultimo riferimento è introdotto dal decreto), ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, e la partecipazione al procedimento dei soggetti titolari o gestori di beni demaniali e di aree demaniali interessati dal passaggio dei gasdotti.
  Esamina quindi l'articolo 38, il quale qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Conseguentemente è previsto che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni, e che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici. Inoltre si inseriscono le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA).
  Passa quindi all'articolo 39, che modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di modifiche puntuali alle relative disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012. Le modifiche consentono:
   di acquistare un veicolo fruendo del contributo rottamandone uno ricompreso Pag. 156in un'unica categoria L, che diviene ora più ampia, comprensiva delle varie sottocategorie, le quali vengono accorpate eliminando il requisito della rottamazione di un veicolo della categoria esattamente corrispondente a quella del nuovo veicolo acquistato;
   di fruire dell'agevolazione anche nel caso di sola immatricolazione in Italia e viene eliminato il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi, nonché quello che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni e che sia intestato da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il nuovo; la misura del contributo non è più fissa al 15 per cento o 20 per cento, ma può arrivare fino a tali limiti;
   di fruire del contributo non solo nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ma anche se dati in uso promiscuo ai dipendenti.

  L'articolo 40 detta norme in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni, prevedendo in particolare, al comma 1, l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione ai fini del rifinanziamento dell'ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge n. 76 del 2013.
  Il comma 2 reca la copertura dei richiamati oneri, cui si provvede mediante le seguenti forme di finanziamento:
   riduzione (150 milioni per il 2014 e 70 milioni di euro per il 2015) della dotazione di risorse a favore di specifiche regioni ai fini del finanziamento dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di lavoratori fino a 29 anni di età in determinate condizioni di svantaggio: è altresì prevista un'ulteriore riduzione (70 milioni di euro per il 2014) della richiamata dotazione per le restanti regioni;
   riduzione (11.757.411 di euro per il 2014), del Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell'incremento in termini quantitativi e qualitativi dell'occupazione giovanile e delle donne;
   versamento all'entrata del bilancio dello Stato, da parte dell'INPS, di 292.343.544 euro a valere sulle risorse a favore del Fondo di rotazione per la formazione derivanti dall'aumento contributivo delle aliquote per gli assegni familiari;
   utilizzo delle risorse finanziarie stanziate, per l'anno 2012, ai fini dell'attribuzione degli sgravi contributivi sulle retribuzioni previste dalla contrattazione di secondo livello, e rimaste inutilizzate, pari a 103.899.045 euro (le quali sono appositamente riversate all'entrata del bilancio dello Stato);
   riduzione (pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014), del Fondo relativo agli sgravi contributivi per la contrattazione di secondo livello, con conseguente rideterminazione dello stesso Fondo nell'importo di 557 milioni di euro per il 2014 medesimo;
   utilizzo per 50 milioni delle somme versate all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato che restano acquisite al bilancio dello Stato.

  I commi da 3 a 6 recano ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni.
  L'articolo 41, ai commi da 1 a 4, prevede la destinazione di risorse del Fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri 2013) e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. Ciò a condizione che il piano di riprogrammazione della regione venga integrato tenendo conto di specifici parametri, quali tariffe che tengano Pag. 157conto della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km e un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento.
  Evidenzia quindi l'articolo 43 il quale prevede, ai commi da 1 a 3, disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di cosiddetto «predissesto», che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio da considerare ai fini del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine di potenziare la possibilità di pagamento ai creditori dei predetti debiti. La possibilità per tali enti di utilizzare in tal modo le risorse ad essi attribuite a valere sul citato Fondo di rotazione è riconosciuta nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro annui dal 2015 al 2020. Il comma 4 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014. L'anticipo è pari, per ciascun comune, al 66 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, detratti gli importi già erogati dal Ministero con il precedente acconto disposto ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 16 del 2014. Il comma 5 destina ad incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 la somma di 49,9 milioni di euro, quali somme disponibili in conto residui sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.
  L'articolo 44 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze a apportare le variazioni di bilancio, in termini di competenza e residui, necessarie all'attuazione del decreto-legge, mentre l'articolo 45 disciplina l'entra in vigore del decreto stesso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già convocata per domani.

  La seduta termina alle 13.55.

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