CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 7 ottobre 2014
310.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 12

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 13.50.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2652).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 2 ottobre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 2652, a prima firma del deputato Scotto, recante «Disposizioni e delega al Governo in materia di disciplina dei conflitti di interessi».
  Poiché la suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.Pag. 13
  Comunica altresì che sono pervenute circa 150 proposte emendative (vedi allegato).
  Al riguardo, avverte che, alla luce della valutazione effettuata, risultano inammissibili le seguenti proposte emendative: Scotto 6.01 che, dettando disposizioni in materia di divieto di incroci tra imprese televisive e imprese editrici di giornali, risulta estraneo rispetto al contenuto del provvedimento; Francesco Sanna 11.9 che, prevedendo un procedimento che coinvolge la Giunta delle elezioni, si pone in contrasto con l'autonomia costituzionale delle Camere.
  In considerazione del fatto che i deputati sono immediatamente chiamati a partecipare alle votazioni del Parlamento in seduta comune, convocato per l'elezione di due giudici costituzionali, rinvia il seguito dell'esame del provvedimento in titolo ad altra seduta, che avrà luogo al termine delle votazioni pomeridiane dell'Assemblea.

  La seduta termina alle 13.55.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Martedì 7 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 22.05.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Emendamenti C. 731-1588-A.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere).

  Il Comitato inizia l'esame degli emendamenti.

  Alessandro NACCARATO, presidente e relatore, propone di esprimere parere di nulla osta sugli emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del presidente.

  La seduta termina alle 22.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 7 ottobre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 22.10 alle 22.15.

SEDE REFERENTE

  Martedì 7 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 22.15.

Disposizioni in materia di conflitti di interessi.
C. 275 Bressa, C. 1059 Fraccaro, C. 1832 Civati, C. 1969 Tinagli, C. 2339 Dadone e C. 2652 Scotto.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella odierna seduta antimeridiana.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, comunica che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione. Alla luce di quanto convenuto nell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione appena svoltosi, in considerazione dei tempi ristretti a disposizione della Commissione per esaminare e votare le proposte emendative, invita i colleghi a ritirare i propri emendamenti ed a ripresentarli in occasione Pag. 14dell'esame del provvedimento in Assemblea.

  Gregorio GITTI (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, sottolinea la ratio delle proposte emendative da lui presentate, finalizzate ad ampliare il perimetro della nozione di conflitto di interesse rispetto a quella disciplinata dal provvedimento in esame, che stabilisce che l'interesse medesimo ha natura esclusivamente patrimoniale.

  Trifone ALTIERI (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, evidenzia che le proposte emendative presentate dal suo gruppo sono finalizzate a garantire a chi esercita una professione ovvero sia un imprenditore di poter ricoprire cariche pubbliche. Ciò, a suo avviso, realizza pienamente il disposto dell'articolo 51 della Costituzione. Rileva inoltre che alcuni degli emendamenti presentati dal gruppo Forza Italia sono finalizzati a focalizzare la nozione di conflitto di interesse sugli atti concreti posti in essere da un soggetto.

  Francesco SANNA (PD), intervenendo sul complesso degli emendamenti, ricorda che diversi spunti di riflessione contenuti nelle proposte emendative da lui presentate prendono le mosse dalle molte audizioni svolte dalla Commissione in sede di indagine conoscitiva. Rileva che, proprio all'esito di tali audizioni, sono state prospettate varie soluzioni tecniche alternative a quelle oggetto del testo in esame. Osserva, infatti, che andrebbero approfondite alcune tematiche quali quelle relative alla nullità e alla annullabilità degli atti che configurano un'ipotesi di conflitto di interessi, alla necessità di rivisitare le nozioni di ineleggibilità e incompatibilità, alla natura della commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi ed infine al coinvolgimento eccessivo del Presidente della Repubblica nella procedura di nomina dei componenti della commissione medesima. Nell'apprezzare il lavoro svolto dal relatore sul testo unificato in esame, sottolinea, tuttavia, che tale testo può essere migliorato al fine di garantire la realizzazione di una normativa in materia di conflitti di interessi realmente efficace, funzionante e rispettosa dei principi costituzionali.

  Mariastella GELMINI (FI-PdL) premette che in materia di conflitto d'interessi non si è in presenza di un vuoto normativo, perché la cosiddetta legge Frattini ha disciplinato questa materia in modo adeguato anche se migliorabile e perfettibile. L'errore di fondo, a suo avviso, è stato non porre a base dei ragionamenti che hanno portato alla redazione del testo oggi in discussione, la cosiddetta legge Frattini che, diversamente dal testo in esame, disciplinava la materna nell'unico modo possibile ossia il piano della concorrenza, l'influenza sul mercato e sulle imprese. Sarebbe stato a suo avviso possibile ad esempio inasprire le sanzioni previste dalla predetta legge Frattini ma ritiene sbagliato cambiare e stravolgere la ratio riducendo il conflitto d'interessi ad un mero dato patrimonialistico. Si tratta di un grave errore difficilmente recuperabile attraverso la fase emendativa. L'impronta profondamente illiberale del provvedimento emerge proprio da questo, ossia dal fatto che possedere un'impresa risulta essere una colpa. Osserva che la norma intendeva regolamentare uno dei temi più scottanti della politica italiana a partire dagli anni novanta, vale a dire la possibile commistione fra interessi privati, per lo più economici, e l'azione politica dei titolari di cariche di governo, assicurando che quest'ultimi svolgano la loro attività nell'esclusivo intesse pubblico. Ricorda che la cosiddetta legge Frattini individuava, altresì, le cause di incompatibilità fra la carica di governo e l'esercizio di particolari attività e professioni. Tale legge, pur nella oggettiva difficoltà della materia e nella delicatezza degli interessi coinvolti, è riuscita a muoversi in un quadro di rispetto dei principi della Costituzione italiana, salvaguardando i diritti costituzionali relativi alla libertà di iniziativa economica privata e dalla tutela della proprietà Pag. 15privata che può essere espropriata solo per motivi di interesse generale.
  Non ritiene corretto prevedere la possibilità di ricoprire cariche pubbliche soltanto per oggetti che non sono titolari di alcun interesse privato. Ricorda che il principio sancito dall'articolo del testo base sul conflitto di interessi secondo cui «i titolari di cariche pubbliche, nell'esercizio delle loro funzioni, sono tenuti a operare esclusivamente per la cura degli interessi pubblici a loro affidati» si intende rispettato anche nell'ipotesi di coincidenza tra interessi pubblici e interessi privati.
  In quest'ottica, fa presente che sono stati elaborati gli emendamenti al testo unificato oggi all'esame di questa Commissione. Ricorda un emendamento del suo gruppo a prima firma dell'onorevole Centemero, con cui si vogliono escludere i componenti delle Autorità indipendenti dall'applicabilità del conflitto di interessi. Un altro emendamento a prima firma Centemero mira invece a sopprimere l'articolo 4 che affida una delega al Governo per adeguare la normativa sugli Enti locali alle nuove disposizioni.
  Per quanto riguarda il divieto di doppio incarico per i Parlamentari, rileva che gli altri gruppi hanno presentato emendamenti che estendono l'ambito di applicazione del conflitto di interessi ai parlamentari, alle regioni e agli Enti locali. Osserva che i membri del Parlamento non possono appartenere a organi legislativi o esecutivi, nazionali o regionali, in Stati esteri e nel Parlamento europeo, ricoprire cariche in autorità amministrative indipendenti, ricoprire incarichi di sindaco in comuni con oltre 15 mila abitanti o essere presidenti di giunte.
  Rileva che nel momento storico attuale in cui si assiste ad una ridefinizione dei rapporti tra democrazia, mercato e coesione sociale, appare necessario affrontare in un'ottica propositiva, scevra dai lacci e lacciuoli del passato, la materia del conflitto di interessi, al fine di rendere più efficiente e più trasparente per il cittadino l'azione degli organi di Governo che stanno cercando di riacquistare credibilità e fiducia agli occhi di un Paese, fortemente colpito dalla crisi, non solo economica ma anche di valori, che ha investito il mondo occidentale in questi ultimi anni. In tale contesto, una corretta ed efficace regolazione della materia del conflitto di interessi costituisce uno degli snodi essenziali per una democrazia rappresentativa avanzata, quale quella italiana provinciale. Tuttavia si deve, a suo avviso, pur rimanere in un'ottica che permetta un'evoluzione della materia, lasciando un margine di azione ai protagonisti della vita pubblica, perché, ribadisce, ci si può, a suo avviso, prendere senza dubbio cura dell'interesse pubblico rivestito.
  Aggiunge che, sempre per quanto riguarda le proposte legislative e emendative avanzate, la creazione di un'ulteriore Autorità di garanzia appare un trend assolutamente non in linea con gli ultimi trend legislativi in cui le Autorità di garanzia vengono ad essere ridotte e non ampliate.
  Si tratta, a suo avviso, di un elemento su cui ritiene di evidenziare ulteriori perplessità. Si creerebbe, infatti, un'Autorità di garanzia specifica con riferimento solo alle incompatibilità dei parlamentari e degli organi di governo, accentrando su cinque membri secondo il progetto di legge, un potere particolarmente rilevante ed anche funzioni che possono essere nei fatti molto rilevanti, con il rischio di creare l'ennesima pletorica autorità senza apportare nessun vantaggio. Vorrebbe fare alcune valutazioni su come gestire gli interventi sul piano patrimoniale, che vanno dall'idea del blind trust fino a veri e propri commissariamenti o a vendite coattive di beni su cui esprime perplessità dal punto di vista costituzionale.
  Il tema della decadenza potrebbe essere evocato come sanzione, tuttavia esprime dubbi che una sanzione del genere possa essere applicata da un organismo diverso dal Parlamento. Ricorda che oggi esiste una legislazione esclusiva su cui nessun giudice interviene in materia di candidabilità e requisiti. Se si attribuisse ad un'autorità indipendente il meccanismo della decadenza si metterebbe in discussione il principio della giurisdizione esclusiva. Ritiene Pag. 16che il Parlamento sia l'unico organo che può valutare i presupposti di eleggibilità. Osserva che ci sarebbe quindi un Parlamento che dichiara eleggibile un parlamentare ed un autorità indipendente che mette in discussione, sugli stessi presupposti, una valutazione del Parlamento. Ritiene che, con la Costituzione vigente, tale soluzione sia tecnicamente impossibile. Fa presente che la proposta di legge in discussione rappresenta una novità rispetto alla legge cosiddetta Frattini, stabilendo le condizioni generali per incorrere nel conflitto di interessi. Trova, tuttavia, criticabile il fatto che non ci sia un bilanciamento tra il pubblico interesse e le norme costituzionali vigenti che tutelano l'iniziativa economia privata quali gli articoli 41, 48 e 51 della Costituzione. Osserva che mancano, nel provvedimento in esame, parametri validi per configurare il conflitto di interessi. Si rischia, a suo avviso, di dar luogo ad una discriminazione tra coloro che possono con la propria posizione economica alterare le regole generali del mercato e, dunque, non potrebbero ricoprire per questo motivo cariche pubbliche, e coloro che hanno posizione economiche di minor rilievo che avrebbero libero accesso alla gestione dell'interesse pubblico. Si violerebbe il principio costituzionale di eguaglianza nei confronti di coloro che, rivestendo un ruolo economico di prestigio, al momento della propria candidatura, si vedrebbero impedito l'accesso a una carica pubblica. In conclusione si tratta, a suo avviso, di un provvedimento illiberale che rappresenta un pericoloso passo indietro, un vulnus ai principi costituzionali.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, replicando alla collega Gelmini, ricorda che ha presentato un testo unificato che costituisce una mera riproduzione del contenuto dei progetti di legge vertenti sui conflitti di interessi e che può costituire la base per l'avvio di una discussione finalizzata, anche nel corso dell'esame in Assemblea, ad apportare miglioramenti e modifiche.

  Laura RAVETTO (FI-PdL), intervenendo sul complesso degli emendamenti, nel condividere quanto ricordato dalla collega Gelmini, esprime perplessità sulla commissione nazionale per la prevenzione dei conflitti di interessi prevista dall'articolo 9 del provvedimento, sia in relazione alle caratteristiche che devono possedere i componenti dell'organo, sia per l'eccessivo ruolo svolto dal Presidente della Repubblica nella procedura di nomina.

  Stefano QUARANTA (SEL), partendo dal presupposto per cui la trasparenza delle scelte effettuate dalla classe politica costituisce un requisito essenziale della credibilità della medesima, fa presente che la vigente legge in materia di conflitti di interessi non prevede misure adeguate sotto il profilo della prevenzione e del controllo.
  Pur accedendo all'invito formulato dal presidente Sisto di ritirare gli emendanti presentati in Commissione, ritiene importante che la discussione in Assemblea sia ampia e approfondita, anche in considerazione del ritardo che grava sul nostro Paese per quanto riguarda la legislazione approvata nella materia in oggetto.

  Giuseppe LAURICELLA (PD) concorda con alcune considerazioni svolte dai colleghi intervenuti nel dibattito circa l'eccessiva vaghezza dei requisiti richiesti ai componenti della Commissione chiamata a vigilare sull'applicazione della legge in materia di conflitti di interassi.
  A suo avviso, sarebbe opportuno individuare una soluzione più adeguata, prevedendo ad esempio che la suddetta Commissione sia composta da giudici costituzionali, tra quelli nominati dal Presidente della Repubblica o eletti dalle Camere.
  Ritiene, in particolare, che sia necessario evitare che alla predetta Commissione sia attribuita una discrezionalità eccessiva.
  Dopo aver fatto presente che occorrerebbe specificare più dettagliatamente i casi di insorgenza dei conflitti, rileva altresì che nel testo unificato in discussione non si prevede quale sia l'organo o il soggetto abilitato a sollevare il conflitto, Pag. 17ipotizzando, ad esempio, di porre tale competenza in capo a un certo numero di componenti del Parlamento.
  Non comprende, infine, la ratio della previsione di sanzioni amministrative, ritenendo che sarebbe piuttosto opportuno stabilire ipotesi di decadenza dalla carica in caso di accertamento di situazioni di conflitto di interessi.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) esprime una valutazione negativa sia del testo unificato adottato come testo base dalla Commissione sia del metodo seguito, evidenziando, in particolare, la fissazione di un termine molto ristretto per la presentazione degli emendamenti, che la Commissione peraltro non ha avuto la possibilità di esaminare concretamente.
  Entrando nel merito del testo, esprime innanzitutto dissenso per quanto riguarda l'ambito soggettivo di applicazione della legge che non comprende i membri del Parlamento.
  Dopo aver ritirato gli emendamenti del proprio gruppo, con l'intento di ripresentarli per la successiva fase dell'esame in Assemblea, stigmatizza il fatto che i tempi di esame in Commissione siano sempre limitati, probabilmente anche a causa del numero eccessivo di proposte all'ordine del giorno della Commissione.
  Al riguardo, rileva criticamente l'eccessivo peso assunto dal Governo con riferimento alla calendarizzazione dei provvedimenti in Commissione e in Assemblea, circostanza alla quale si aggiungerebbe una certa mancanza di disponibilità da parte dei componenti del Governo a seguire i lavori delle Commissioni parlamentari.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, pur condividendo alcune osservazioni formulate dal deputato Bragantini, rileva tuttavia che il fatto di tenere conto, nell'organizzazione dei lavori della Commissione, degli impegni assunti in altre sedi dai membri del Governo, sia un atto di cortesia nei loro confronti.

  Emanuele FIANO (PD), annunciando, a nome del suo gruppo, il ritiro delle proposte emendative presentate in Commissione, fa presente – replicando ad alcune considerazioni svolte nel dibattito – che la Commissione affari costituzionali risulta essere quella più impegnata tra tutte le Commissioni permanenti, come risulta dal numero di ore di attività svolta.
  Apprezza, peraltro, il fatto che anche coloro i quali hanno criticato le modalità di svolgimento dell'esame del provvedimento in oggetto, non hanno attribuito ciò ad una volontà politica della maggioranza.
  Precisa, inoltre, che il gruppo Partito Democratico considera il testo unificato una base di partenza per il successivo iter parlamentare del provvedimento, ritenendo tuttavia che sia necessario apportare ad esso delle significative modifiche, attraverso gli emendamenti che saranno presentati in Assemblea.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, constata che da parte di tutti i gruppi parlamentari che avevano presentato proposte emendative in Commissione è stato accolto l'invito a ritirare le medesime, per ripresentarle eventualmente nella successiva fase dell'esame in Assemblea.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione delibera di conferire il mandato al relatore, presidente Sisto, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 23.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 7 ottobre 2014. – Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO.

  La seduta comincia alle 23.

Pag. 18

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, avverte che non sono stati presentati emendamenti al provvedimento in titolo.
  Entrando, quindi, nel merito del disegno di legge in esame, già approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 2014, fa presente che è stato modificato dal Senato nella seduta del 17 settembre 2014. Nel corso dell'esame presso il Senato, alcuni articoli sono stati modificati, altri sono stati soppressi, tra cui l'articolo 30, in materia di responsabilità civile dei magistrati, e una serie di disposizioni in materia ambientale confluite nel decreto-legge n. 91 del 2014, convertito dalla legge n. 116 del 2014 (cosiddetto decreto competitività).
  Per quanto riguarda i profili di competenza della I Commissione, evidenzia l'articolo 3, che interviene su diverse disposizioni in materia di espulsione dello straniero irregolare. Nel corso dell'esame da parte del Senato sono state apportate tre modifiche, una di natura sostanziale e due di carattere formale. La prima riduce ulteriormente il periodo massimo di trattenimento dello straniero nei centri di identificazione ed espulsione (CIE) a novanta giorni, periodo che era già stato ridotto a centottanta giorni nel corso dell'esame presso la Camera.
  Ritiene opportuno ricordare che, in base alla normativa vigente, la convalida da parte del giudice della decisione di trattenimento comporta una permanenza nel CIE di trenta giorni. Nel caso in cui tale periodo non sia sufficiente all'identificazione dell'interessato o all'acquisizione dei documenti necessari per il rimpatrio, il giudice può disporre una proroga del trattenimento per altri trenta giorni, ulteriormente prorogabili dietro richiesta del questore, una prima volta di sessanta giorni e poi di altri sessanta, fino ad un massimo di centottanta giorni. Solo in alcuni casi specifici (ossia quando non è possibile procedere all'allontanamento a causa della mancata cooperazione del Paese terzo interessato al rimpatrio del cittadino o di ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi) il questore può chiedere ulteriormente al giudice di pace la proroga del trattenimento, di volta in volta, per periodi non superiori a sessanta giorni, fino ad un termine massimo di ulteriori dodici mesi.
  In proposito, la normativa UE (direttiva 2008/115/UE, cosiddetta direttiva rimpatri, articolo 15, paragrafi 5 e 6) stabilisce che ciascun Stato membro stabilisce liberamente il periodo di trattenimento massimo nei centri di identificazione che non può superare tuttavia i centottanta giorni. È data la possibilità agli Stati membri di prolungare il periodo di trattenimento nei CIE di altri dodici mesi nei casi in cui, nonostante sia stato compiuto ogni ragionevole sforzo, l'operazione di allontanamento rischia di durare più a lungo a causa della mancata cooperazione da parte del cittadino di un paese terzo interessato, o dei ritardi nell'ottenimento della necessaria documentazione dai Paesi terzi.
  Nel corso dell'esame del provvedimento in prima lettura alla Camera è stata dunque soppressa la possibilità della ulteriore proroga di dodici mesi, oltre ai centottanta giorni (novanta giorni nel testo approvato dal Senato), attivabile esclusivamente in presenza delle condizioni particolari sopra indicate (riconducibili sostanzialmente all'inerzia del Paese terzo). Inoltre, permane la possibilità del questore di chiedere le proroghe del trattenimento, ulteriore ai primi sessanta giorni stabiliti dal giudice; tuttavia le proroghe (non più definite nel numero, ma sempre nel numero massimo di giorni) possono essere richieste nel caso in cui siano emersi elementi concreti che consentano di ritenere probabile l'identificazione Pag. 19ovvero qualora sia necessario per organizzare le operazioni di rimpatrio.
  Delle due modifiche di carattere formale, una incide sulla lettera e) del comma 1, provvedendo ad eliminare la specificazione che il trattenimento è disposto nei confronti dello straniero «extracomunitario»: la specificazione, infatti, era inserita in una novella al testo unico immigrazione, il cui ambito di applicazione riguarda esplicitamente solo i cittadini non UE e non anche i cittadini comunitari (articolo 1, commi 1 e 2, del decreto legislativo n. 286 del 1998). L'altra modifica insiste sulla lettera c) del comma 1 e riguarda le modalità di indicazione degli articoli interessati dalla disposizione.

  La seduta termina alle 23.05.

Pag. 20