CAMERA DEI DEPUTATI
Lunedì 6 ottobre 2014
309.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Lunedì 6 ottobre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 13.50.

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento rinviato nella seduta del 1 ottobre scorso.

  Ermete REALACCI, presidente, avverte che sono state presentate circa duemiladuecento proposte emendative (vedi allegato pubblicato in un fascicolo a parte) e che sono state ritirate prima della seduta le seguenti proposte emendative: Carnevali 16.015 e 42.24, Bonomo 17.06 e 17.07, Realacci 34.5, Bratti 38.010, Mazzoli 38.016, Zan 38.05 e 38.018.
  Fa presente che alcune delle proposte emendative pervenute presentano profili di criticità relativamente alla loro ammissibilità.
  In proposito, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera. Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative al decreto legge, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri ancor più si impone a seguito della lettera del Presidente della Pag. 4Repubblica ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri del 27 dicembre 2013, con la quale si ripropone in modo netto la necessità di verificare con rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione dei decreti-legge, questione già precedentemente oggetto della sentenza della Corte Costituzionale n. 22 del 2012 e della successiva lettera del Presidente della Repubblica ai presidenti delle Camere e al presidente del Consiglio dei Ministri del 23 febbraio 2012.
  Pertanto, alla luce di tali criteri, ritiene che siano da considerarsi inammissibili le seguenti proposte emendative:
   Pili 1.2 e 3.2, volti a destinare risorse finanziarie agli interventi ricadenti nelle regioni il cui indice ferroviario risulti inferiore alla media nazionale;
   Mannino 1.3, volto a disciplinare i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare da parte delle stazioni appaltanti;
   Latronico 1.124, volto a inserire nel Programma delle infrastrutture strategiche la tratta ferroviaria Salerno-Potenza-Taranto;
   Fregolent 1.125, che proroga al 31 dicembre 2016 l'attività del commissario liquidatore a cui compete lo svolgimento delle residue attività dell'Agenzia per lo svolgimento dei Giochi olimpici Torino 2006;
   Borghi 2.11, volto a trasferire dal 2016 le competenze relative alle infrastrutture strategiche dalla Struttura tecnica di missione alla Direzione generale per le opere strategiche, appositamente istituita presso il Ministero delle infrastrutture;
   Oliaro 2.12, che prevede una compensazione economica a favore dell'impresa concessionaria di aree demaniali e banchine portuali, il cui titolo sia venuto meno per decorrenza del termine;
   Pili 3.28, volto ad accelerare la realizzazione delle opere ricadenti nelle regioni a elevato deficit infrastrutturale attraverso la definizione di intese sindacali;
   De Mita 3.30, volto a modificare la disciplina dei pagamenti da parte della stazione appaltante nella pendenza di procedura di concordato preventivo con continuità aziendale;
   Borghi 3.34, volto alla costituzione di un fondo finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane;
   Borghi 3.47, volto a prevedere che il soggetto beneficiario dei contributi statali per la realizzazione della Pedemontana veneta è il Commissario delegato per l'emergenza nel settore del traffico e della mobilità;
   Prataviera 3.75, volto a prevedere che il progetto di collegamento dell'asse viario Orte-Mestre con la viabilità nel territorio di Venezia deve essere realizzato previo confronto con gli enti locali interessati;
   gli identici Fantinati 3.01 e Pellegrino 3.02, in quanto diretti a modificare la disciplina dei requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi di partecipazione alle gare definiti dalle stazioni appaltanti;
   gli analoghi Impegno 3.05 e Taglialatela 7.99, in quanto prevedono che i fondi FAS per il completamento del programma di emergenza bradisismica non concorrono allo sforamento del tetto del patto di stabilità interno regionale;
   gli analoghi Impegno 3.06, Carloni 3.79, Taglialatela 7.97 e 7.98, in quanto prevedono che le risorse finanziarie per consentire l'adeguamento del sistema di trasporto intermodale nelle zone interessate dal fenomeno bradisismico non sono oggetto di pignoramento o di sequestro;
   Maestri 3.07, volto a escludere dall'applicazione dei termini concernenti la vita tecnica massima complessiva degli impianti a fune talune tipologie di impianti; Pag. 5
   Guidesi 4.42, recante l'esclusione dal patto di stabilità interno di opere relative a programmi di edilizia scolastica;
   Grimoldi 4.49, che esclude dal patto di stabilità interno alcune tipologie di spese oggetto del processo di esternalizzazione di Residenze Sanitarie Assistenziali;
   Amoddio 4.50, che intervengono sulla procedura per l'acquisizione delle richieste di anticipazione di liquidità da parte della Cassa Depositi e prestiti;
   Melilli 4.52, che interviene sull'operatività dei meccanismi di pagamento dei debiti pregressi della pubblica amministrazione;
   Causi 4.53, che esclude dal computo degli obiettivi del patto di stabilità interno i pagamenti effettuati dalle Regioni a valere sui residui attivi di parte corrente, in presenza di determinati requisiti;
   Marco Marchetti 4.54, che detta disposizioni in materia di pagamenti per lavori sulla messa in sicurezza nelle istituzioni scolastiche statali;
   Carnevali 4.55, che dispone il versamento della TASI in unica soluzione entro il 16 dicembre 2014;
   Bargero 4.57, che autorizza una spesa in favore del comune di Volpedo in relazione all'Expo 2015;
   Marchi 4.74, che riduce la sanzione di carattere finanziario attualmente prevista in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno per il 2013;
   Romanini 4.75, che reca disposizioni volte all'adeguamento delle dotazioni infrastrutturali necessario per la funzionalità dell'Agenzia europea per la sicurezza alimentare;
   Romele 4.01, 4.02, 4.03 e 4.04, che recano disposizioni attinenti alla disciplina in materia di procedure espropriative per pubblica utilità;
   Cominelli 4.05, che reca disposizioni concernenti la vigente disciplina in materia di pubblica utilità;
   Iannuzzi 4.3, Abrignani 4.17, Matarrese 4.18, Dorina Bianchi 4.24, Grimoldi 4.33, volti a modificare l'articolo 9 del decreto-legge n. 185 del 2008, recante disposizioni in materia di velocizzazione dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, con riferimento specifico alla disciplina della cessione dei crediti;
   Carra 4.4, volto a modificare le disposizioni di cui all'articolo 23 ter del decreto legge n.90 del 2014, recante disposizioni in materia di acquisizione di beni e servizi da parte di soggetti pubblici;
   Carra 4.6, volto ad escludere dal computo dei vincoli derivanti dal patto di stabilità interno le spese sostenute dalla provincia di Mantova per la realizzazione di sovrastrutture a valenza sovra comunale;
   Piccone 4.23, volto a disciplinare il regime degli impianti fotovoltaici degli enti locali della provincia dell'Aquila;
   Dorina Bianchi 4.27, che istituisce una direzione generale per le opere strategiche presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, cui sono demandati i compiti attribuiti al Ministero stesso dal codice dei contratti pubblici;
   Dorina Bianchi 4.28, che istituisce un fondo finalizzato alla continuità dei lavori delle reti delle aree metropolitane e al supporto temporale delle specifiche esigenze di cassa;
   gli analoghi Bianchi Dorina 5.29 e Baruffi 5.01, che qualificano come infrastruttura strategica nazionale l'asse autostradale che collega la A22 con la A13 e disciplinano il subentro del Ministero delle infrastrutture alla regione Emilia Romagna in tutti i rapporti attivi e passivi relativi alla concessione di costruzione e gestione dell'Autostrada Cispadana;
   Borghi 5.02, volto a consentire al personale dei concessionari autostradali e stradali e ai loro affidatari del servizio di riscossione l'irrogazione delle sanzioni per la violazione dell'obbligo di pagamento del pedaggio, nonché a stabilire che gli importi Pag. 6del pedaggio evaso sono versati direttamente ai concessionari e che le sanzioni e gli oneri accessori sono introitati dallo Stato;
   Fontana 6.17, che sopprime l'obbligo per i soggetti che effettuano l'attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, di accettare pagamenti in forma elettronica, obbligo in vigore dallo scorso 30 giugno;
   Palmieri 6.50, il quale sopprime la previsione della nullità degli atti aventi ad oggetto l'allacciamento alla telefonia fissa per gli occupanti abusivi di immobili, contenuta nell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014;
   Castiello 6.11, il quale prevede provvedimenti semplificati per l'installazione di nuove stazioni radio base e per le loro modifiche, che non comportino variazioni plano-altimetriche per direzioni e/o ingombro su infrastrutture dell'autorità aeronautica e, più in generale, non comportino rischi per la navigazione aerea;
   Peluffo 6.04, che interviene in materia di organizzazione interna dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sopprimendo la Commissione per le infrastrutture e le reti e la Commissione per i servizi e i prodotti e attribuendo le relative competenze al consiglio dell'Autorità;
   Taglialatela 6.05, che esclude dal campo di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 di recepimento della direttiva 2006/123/CE relativa alla liberalizzazione dei servizi (cd. «direttiva Bolkestein»), le attività termali e quelle di imbottigliamento delle acque minerali e termali, ivi compreso il rilascio delle relative concessioni;
   Massa 7.32, che interviene sul trasferimento di funzioni dall'Ente autonomo Acquedotto pugliese alle regioni Puglia e Basilicata;
   Moscatt 7.6 e 7.96, che inserisce nella pianta organica dei comuni la figura del geologo abilitata per fronteggiare le situazioni di dissesto da frane o alluvioni;
   Mariani 7.8, Manfredi 7.133, volti a ridurre le garanzie finanziarie per le imprese certificate ISO 14001 e registrate EMAS ai fini dell'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti;
   Sanna 7.14, Zaratti 7.63, Fragomeli 7.95, volti a introdurre disposizioni riguardanti il raggiungimento delle percentuali di riciclaggio di alcuni materiali;
   Palese 7.44 e 7.76 e Distaso 7.139 e 7.140, che assegnano risorse per la ricostruzione e la ripresa economica delle zone del Gargano interessate dagli eventi alluvionali del settembre 2014;
   Faenzi 7.45, che modifica la tabella dei valori limiti di emissione in acque superficiali e in fognatura di cui all'Allegato 5 alla parte III del decreto legislativo n. 152 del 2006;
   Latronico 7.51 e Valiante 7.101 e Distaso 7.137, che differiscono il termine per la sospensione delle azioni esecutive nei confronti dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania (EIPLI);
   Paolo Russo 7.49, 7.50, Palma 7.100 e 7.104 ,volti a modificare la disciplina sui beni in polietilene;
   Nardi 7.56, volto a fissare il termine per la conclusione delle attività di ripristino dei danni subiti dai privati cittadini per quanto riguarda i beni mobili e immobili e per il ripristino dei danni patiti da imprese e soggetti titolari di partita IVA a seguito di taluni eventi alluvionali verificatisi sul territorio nazionale;
   Grimoldi 7.64, volto a sopprimere la classificazione dei rifiuti nell'Allegato D alla parte quarta del decreto legislativo n.152 del 2006;
   Pellegrino 7.79, volto a disciplinare i contratti di fiume;
   Caparini 7.84 e 7.85, volto a modificare la disciplina delle gare per l'attribuzione delle concessioni idroelettriche; Pag. 7
   Borghi 7.01, volto a prevedere la nomina di un commissario straordinario per le opere relative alla infrastruttura acquedottistica di grande adduzione «Peschiera-Capore»;
   Sani 8.1, che interviene sul comma 3 dell'articolo 10 del decreto legislativo n. 117 del 2008 relativamente al riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione;
   gli analoghi Mariani 8.5 e 8.07, che sopprimono il riferimento ai residui di lavorazione di materiali lapidei nel regolamento vigente che disciplina le terre e le rocce da scavo;
   Castiello 8.9, che integra il comma 7 dell'articolo 41-bis del decreto legge n. 98 del 2013 relativamente alla possibilità di riutilizzare le terre e rocce da scavo, provenienti da cantieri la cui produzione non superi i duecento metri cubi per singolo cantiere, nello stesso sito in cui sono state scavate;
   gli identici Abrignani 8.6 e Dorina Bianchi 8.11, nonché gli identici Dorina Bianchi 8.12 e Abrignani 8.7, tutti limitatamente alla parte in cui prevedono l'adozione di un decreto legislativo per il riordino e la semplificazione della disciplina della bonifica dei siti contaminati;
   Sani 8.30 e 8.01, volti a modificare la disciplina delle attività di produzione di biossido di titanio, del riempimento dei vuoti e delle volumetrie prodotti dall'attività estrattiva con rifiuti diversi dai rifiuti di estrazione, e dell'individuazione dei rifiuti non pericolosi sottoposti alle procedure semplificate di recupero;
   Catalano 8.02, volto a introdurre misure a sostegno di popolazioni colpite da calamità;
   Mongiello 8.03, volto a modificare la disciplina degli oli e grassi vegetali e animali esausti;
   Mazziotti 8.04, volto a introdurre una disciplina per la semplificazione delle operazioni di trasporto, stoccaggio, e preparazione per il riutilizzo degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio;
   Mazziotti 8.05, in quanto modifica la disciplina relativa alla determinazione della superficie assoggettabile alla TARI relativamente ai rifiuti speciali;
   Mazziotti 8.06, volto ad introdurre modifiche alla disciplina concernente l'applicazione delle sanzioni relative alla commercializzazione di sacchi da asporto merci;
   Abrignani 9.9, recante modifiche al codice dei contratti relative all'affidamento dei lavori di importo complessivo inferiore a 1 milione di euro e ai lavori in economia;
   Prataviera 9.0.29 e Vignali 9.014, recanti una disciplina sull'interpretazione autentica della responsabilità solidale dell'appaltatore;
   De Mita 9.01, volto a modificare la disciplina sulla responsabilità solidale dell'appaltatore;
   gli analoghi De Mita 9.02, Bianchi Dorina 9.012 e 9.013, Matarrese 9.016, Abrignani 9.021 e 9.024, volti a modificare la disciplina sul possesso dei requisiti per partecipare alle gare per appalti pubblici;
   De Mita 9.03, Grimoldi 9.04, Matarrese 9.017, Abrignani 9.018, Mariani 9.025, volti a modificare le norme sul subappalto;
   Grimoldi 9.05, Matarrese 9.015, Abrignani 9.019, Iannuzzi 9.026 e Mariani 9.028, volti a differire i termini per l'acquisizione della documentazione relativa alla partecipazione alle gare di appalti pubblici presso la Banca dati nazionale dei contratti pubblici;
   Pastorelli 9.06, volto a modificare la disciplina riguardante l'autorizzazione paesaggistica per le attività minerarie;
   Giordano 9.07, 9.08, recanti rispettivamente l'abrogazione di norme riguardanti i servizi di vigilanza antincendio e la Pag. 8disciplina del servizio di vigilanza obbligatorio a cura del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
   Giordano 9.09 e 9.010, recanti rispettivamente norme sulle manifestazioni dal vivo e per le imprese dello spettacolo;
   Fratoianni 9.011, volto a esentare dal pagamento dei diritti d'autore gli eventi di musica dal vivo;
   gli identici Tidei 10.31 e Melilla 10.37, che, intervenendo sull'articolo 22-quinquies del decreto-legge n. 91 del 2014, eliminano la clausola che subordina all'autorizzazione della Commissione europea le disposizioni agevolative contenute nella stessa norma, relative al trattamento fiscale dei finanziamenti concessi da Cassa Depositi e Prestiti;
   Simonetti 10.34, che consente alla Cassa Depositi e Prestiti di concedere mutui alle province che hanno deliberato lo stato di dissesto finanziario;
   gli identici Piccone 10.38 e Piccone 10.39, che prevedono l'applicazione delle disposizioni concernenti la transazione fiscale, così come disciplinata dalla legge fallimentare, anche al piano di risanamento del debitore coinvolto in una procedura concorsuale;
   Tancredi 10.01, che intende modificare il regime di Bancoposta, in particolare intervenendo sui limiti attualmente stabiliti per l'investimento dei fondi provenienti dalla raccolta effettuata da Poste Italiane presso la clientela privata;
   Piccone 10.02, che intende sospendere i procedimenti penali per reati fiscali e contributivi nel caso di rateizzazione dei debiti tributari;
   Oliverio 14.01, volto a inserire nel decreto legislativo n.152 del 2006 la definizione di digestato da matrici agricole e a considerarlo sottoprodotto, nonché a disciplinare la movimentazione dei rifiuti tra fondi appartenenti alla medesima azienda agricola dopo l'entrata in vigore del sistema di tracciabilità dei rifiuti (Sistri);
   gli articoli aggiuntivi Mariani 15.09 e De Mita 15.04, recanti misure di sostegno alla nascita e allo sviluppo di società cooperative;
   Ricciatti 15.06, volto all'istituzione di un Fondo per lo sviluppo e la patrimonializzazione dei Confidi nel Mezzogiorno;
   De Girolamo 15.07, in materia di innalzamento del limite di utilizzo del contante;
   Abrignani 15.08, volto ad estendere il campo di applicazione delle agevolazioni previste per nuovi investimenti in acquisizione di beni strumentali nelle aree svantaggiate;
   Lenzi 16.04, che introduce un articolo aggiuntivo sulle semplificazione delle procedure autorizzative per le apparecchiature a risonanza magnetica;
   Sbrollini 16.07, che introduce misure di semplificazione per l'immissione in commercio di medicinali omeopatici;
   Palese 16.08, che introduce misure per il raggiungimento dell'equilibrio economico delle regioni sottoposte ad un piano di rientro per i disavanzi sanitari;
   Abrignani 16.09, che interviene sugli enti e i privati responsabili delle attività soggette alle visite e ai controlli per la prevenzione degli incendi;
   Cera 16.06, che modifica la disciplina dei controlli di conformità in caso di modifica delle caratteristiche dei veicoli;
   Tentori 16.03 e 16.010, che intervengono sulle procedure relative all'autorizzazione e allo svolgimento delle attività di pubblico spettacolo;
   Tentori 16.011, relativo alla disciplina da applicare per l'esecuzione di concerti dal vivo da parte di imprese di musica popolare contemporanea;
   Tentori 16.012, sulla disciplina del servizio antincendio negli spazi destinati agli spettacoli dal vivo;Pag. 9
   Olivieri 16.05, che interviene sulle modalità di dimostrazione della conduzione di terreni agricoli di piccole dimensioni in comuni montani;
   Schullian 16.014, che abroga l'obbligo di comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto da parte dei produttori agricoli;
   Abrignani 17.1 e 17.2, che introducono disposizioni in materia di prevenzione incendi;
   De Mita 17.9 e Pellegrino 17.77, che modificano la legge n. 241 del 1990 al fine di introdurre un termine per l'annullabilità dei provvedimenti amministrativi;
   Fitzgerald Nissoli 17.10, che prevede agevolazioni fiscali per la ristrutturazione degli edifici a favore dei cittadini italiani residenti all'estero;
   Schullian 17.17, nella parte in cui disciplina il provvedimento di annullamento in autotutela del silenzio-assenso relativo al permesso di costruire;
   Crippa 17.23, che interviene sulle procedure relative all'emanazione delle norme tecniche sulle costruzioni;
   Crippa 17.40, che introduce agevolazioni IVA per gli interventi di ristrutturazione, compensata da un aggravio della medesima imposta a carico delle nuove costruzioni;
   De Rosa 17.48, Dorina Bianchi 17.107 e 17.108, che modificano la definizione di «interventi di nuova costruzione», con particolare riferimento al regime dell'installazione dei manufatti leggeri o strutture semplici quali pergole, gazebi, ecc.;
   Moscatt 17.58, che interviene sulla definizione di «ristrutturazione edilizia», ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali;
   Guerra 17.63 e Pellegrino 17.95, che modificano la disciplina relativa agli interventi eseguiti in assenza o in difformità del titolo abilitativo;
   Mognato 17.64 e 17.65, che intervengono in materia di altezze e superfici minime dei locali d'abitazione;
   Molteni 17.70, che proroga i termini in materia di rivalutazione di beni di impresa e di rideterminazione di valori di acquisto;
   Pellegrino 17.78, che istituisce l'unità di missione per l'elaborazione e l'attuazione di obiettivi nazionali di riuso e rigenerazione urbana;
   Pellegrino 17.79, che introduce disposizioni per agevolare gli interventi di efficientamento energetico e di consolidamento antisismico degli edifici;
   Pellegrino 17.93, che disciplina la realizzazione di interventi di riuso urbano in deroga agli standard edilizi definiti dal decreto ministeriale 1444/1968;
   De Girolamo 17.120, che prevede l'effettuazione di verifiche sullo stato di sicurezza di scuole, nonché ponti e gallerie stradali e ferroviarie;
   De Girolamo 17.121, che interviene in materia di indagini effettuabili dai laboratori autorizzati dal Ministero delle infrastrutture;
   Dorina Bianchi 17.122, Matarrese 17.134 e Baruffi 17.178, che assoggettano la costruzione degli edifici ospitanti luoghi di lavoro al rispetto delle norme tecniche sulle costruzioni;
   Pizzolante 17.123, che consente ai concessionari delle aree del demanio marittimo per finalità turistico-ricreative il mantenimento dei manufatti amovibili fino alla scadenza della concessione;
   Castiello 17.019, Grimoldi 17.0.5 e De Rosa 17.0.14, che modificano la misura delle detrazioni fiscali per interventi di ristrutturazione edilizia e per l'acquisto di mobili;
   Gallo 17.155, che disciplina la realizzazione di interventi residenziali in favore del personale del comparto sicurezza, dei vigili del fuoco e delle forze armate;Pag. 10
   Gallo 17.156, che disciplina i cambi di destinazione d'uso finalizzati a favorire il finanziamento dei contratti di partenariato pubblico-privato o di concessioni per i quali il piano economico-finanziario non è sostenibile;
   Stumpo 17.167, che prevede, come regola generale nei casi di privazione della capacità edificatoria, l'istituto della compensazione;
   Borghi 17.174, che autorizza uno stanziamento per l'eliminazione delle barriere architettoniche negli edifici privati;
   Venittelli 17.175, 17.176 e 17.177, che disciplinano la delimitazione della fascia demaniale marittima;
   Mariani 17.191 e 17.018, che disciplina la valutazione di incidenza di interventi edilizi minori;
   Pellegrino 17.02, che attribuisce all'UNI competenza generale ed esclusiva per la normazione tecnica in tutti i settori di pertinenza, incluso quello edilizio;
   Pellegrino 17.03, che reca una serie di misure di semplificazione in materia di autorizzazione sismica;
   Catalano 17.08, 17.09 e 17.010, che modificano la disciplina finalizzata alla tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, contenuta nel decreto legislativo n. 122 del 2005;
   De Rosa 17.011 e 17.012, che detta una disciplina per la tutela del suolo non impermeabilizzato;
   Crippa 17.013, che istituisce un contributo nazionale sulle costruzioni di dimensioni superiori a 200 mq;
   Morassut 17.015, che vieta, nelle parti comuni degli edifici condominiali, la realizzazione o il mantenimento di impianti od opere che non rispettano le norme sulla sicurezza degli edifici;
   Rizzetto 22.01, che modifica la disciplina generale in materia di detrazioni per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
   Mazzoli 22.02, che reca modifiche alla disciplina sull'obbligatorietà di installazione di contatori di calore individuali;
   Cimbro 23.21, che reca una norma di interpretazione autentica circa i requisiti per l'accesso alle prestazioni del Fondo di solidarietà per gli acquirenti di beni immobili da costruire;
   Arlotti 23.2, che interviene in materia i contratti di locazione stipulati da imprese di costruzione che prevedano la locazione di immobili ad uso abitativo precedentemente destinati alla vendita;
   gli identici Dallai 23.01, Marco Di Maio 23.03 e Abrignani 23.04, che introducono nel codice civile la disciplina in materia di locazione finanziaria;
   gli analoghi De Mita 23.02 e Marinai 23.05, che reca modifiche alla disciplina del Fondo per l'acquisto della «prima casa»;
   Mariani 23.06, relativo alla modifica del periodo di rettifica per la detrazione dell'IVA nel caso di alloggi di edilizia residenziale sociale e nei casi in cui l'acquirente persona fisica sia assegnataria di una agevolazione pubblica per l'acquisto dell'abitazione principale;
   Grimoldi 25.15, in quanto autorizza l'apertura di un Casinò nel comune di San Pellegrino Terme;
   Oliverio 26.5, che prevede che le aree di proprietà dello Stato ricadenti nei centri abitati situate in alcuni Comuni, siano trasferite su richiesta del Comune, a trattativa privata, al patrimonio disponibile del Comune medesimo;
   Gallo 26.9 che amplia l'ambito di applicazione dell'esenzione dalla ritenuta sui proventi derivanti dalla partecipazione a fondi comuni d'investimento immobiliare;
   Rosato 26.44, volto a prevedere che le disposizioni relative alla semplificazione Pag. 11delle procedure in materia di trasferimenti di immobili agli enti territoriali siano applicabili anche alla regione Friuli Venezia Giulia.
   Marroni 27.06, che prevede un'esenzione dall'imposizione per le permute di immobili;
   De Micheli 27.01, che sopprime l'incompatibilità tra la professione di mediatore e l'esercizio di attività professionali;
   De Micheli 27.02, che reca una disposizione di interpretazione autentica riferita all'abilitazione all'assistenza tecnica dinanzi alle commissioni tributarie da parte di ingegneri, architetti, geometri, periti edili, dottori agronomi, agrotecnici e periti agrari;
   De Micheli 27.03, che disciplina l'espletamento di incarichi congiunti di progettazione di opere edili e strutture da parte di professionisti iscritti in albi diversi;
   Taglialatela 27.04, che attribuisce la preferenza nell'assegnazione di contributi pubblici per l'edilizia economica e popolare in presenza della stipula da parte dei comuni di contratti di locazione destinati a soddisfare esigenze abitative di carattere transitorio;
   Grimoldi 27.05, che reca una disposizione di interpretazione autentica riferita all'applicazione della cosiddetta «cedolare secca», tesa ad escludere che rientrino tra le locazioni effettuate nell'esercizio di attività di impresa i casi di affidamento dell'amministrazione a professionisti o associazioni sindacali alle quali il proprietario sia iscritto;
   Gadda 28.1, che prevede che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuova nuovi accordi bilaterali di trasporto aereo internazionale e che nelle more del perfezionamenti di tali accordi l'ENAC rilasci ai vettori aerei autorizzazioni temporanee, di almeno diciotto mesi, automaticamente rinnovabili, anche comprensive delle «quinte libertà» (la possibilità per le compagnie extraeuropee di fare scalo per poi proseguire il viaggio verso altre destinazioni);
   Bianchi 36.16, che interviene in materia di esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande negli impianti di distribuzione dei carburanti;
   Zaratti 28.4, il quale prevede che l'addizionale comunale sui diritti d'imbarco dei passeggeri aerei per il 2014 sia destinata in parte a un fondo presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per compensare l'ENAV s.p.a. dei costi sostenuti per garantire la sicurezza degli impianti e per la restante quota sia a favore dei comuni del sedime aeroportuale, che ad un apposito fondo presso il Ministero dell'interno finalizzato alla prevenzione e sicurezza nelle strutture aeroportuali e ferroviarie;
   De Lorenzis 28.13, che prevede che con decreto del Ministero per le infrastrutture si predispongano, per i collegamenti tra la rete ferroviaria e gli aeroporti ricompresi nel Piano Nazionale aeroporti, gli studi di fattibilità previsti dalla legge n. 144 del 1999 per le opere pubbliche di costo superiore a 20 miliardi;
   Crivellari 28.01, che introduce norme per la competitività della navigazione interna e fluviale marittima, estendendo a tali modalità di trasporto la fruizione dei fondi stanziati nel decreto-legge n. 209 del 2002 ed attualmente destinati alle autostrade del mare ed al cabotaggio marittimo;
   Borghi 29.13, che prevedono che, ai fini del calcolo della quota di entrate proprie portuali da destinare alle iniziative a sostegno dell'occupazione, siano ricomprese tra le entrate proprie le sovrattasse sulle merci imbarcate e sbarcate;
   Minnucci 29.8, il quale, nel definire le autorità Portuali come enti ad ordinamento speciale dotate di autonomia amministrativa, prevede che alle medesime autorità non si applichino le disposizioni di contenimento della spesa in materia di pubblico impiego (blocco della contrattazione Pag. 12e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti) stabilite per gli anni dal 2011 al 2014 dal decreto-legge n. 78 del 2010;
   Oliaro 29.9, che esclude i porti, i relativi impianti e i terminal portuali dall'ambito di applicazione del decreto del Ministro dell'interno n. 154 del 2009, che determina i servizi di sicurezza sussidiaria per il cui espletamento non è richiesto l'esercizio di pubbliche potestà e che possono essere quindi svolti direttamente o affidati a istituti di vigilanza privati, dagli enti o società di gestione portuale, dalle società ferroviarie e dei servizi di trasporto in concessione;
   Oliaro 29.10, che prevede la riduzione delle accise sui prodotti energetici per i veicoli e le macchine industriali utilizzati esclusivamente nei siti portuali;
   Tidei 29.14 che istituisce un'addizionale comunale sulle tasse marittime per l'imbarco dei passeggeri nei porti di categoria II (tutti quelli non destinati alla difesa e alla sicurezza dello Stato), con esclusione del traffico marittimo locale;
   Liuzzi 29.25, che prevede la riduzione degli emolumenti del Presidente dell'Autorità portuale quando non svolge l'incarico a tempo pieno;
   Catalano 29.01 che modifica il decreto legislativo n. 395 del 2000 sui requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore, prevedendo che venga meno il requisito di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto qualora siano stati oggetto di un'informativa antimafia interdittiva e prescrivendo l'uso del formato aperto per i dati contenuti nella banca dati nazionale unica della documentazione antimafia;
   Vignali 30.11 che interviene, modificando l'articolo 5 del decreto-legge n. 47 del 2014, concernente lotta all'occupazione abusiva di immobili, sulla documentazione necessaria per certificare la regolare proprietà di un immobile ai fini dell'allacciamento dei servizi essenziali (energia elettrica, acqua, gas, telefono);
   Ricciatti 30.15, che istituisce il marchio «Stile Italiano – Designed in Italy» e ne definisce le modalità di attuazione;
   gli analoghi Nicchi 30.16 e Cenni 30.016, che intervengono in materia di limiti alla protezione accordata dal diritto di autore;
   gli analoghi Borghi 30.01 e Capelli 30.03, finalizzati ad istituire uno schema nazionale per la valutazione dell'impronta ambientale dei prodotti (Made Green in Italy);
   Pastorelli 30.02, che istituisce le Associazioni nazionali delle città di identità finalizzate alla promozione e valorizzazione dei territori e dei relativi beni eno-gastronomici;
   Palmieri 30.04, che prevede misure di sostegno fiscale alle aziende video ludiche italiane;
   Palmieri 30.05, che riconosce un credito d'imposta alle imprese che distribuiscono, vendono o noleggiano on line opere di ingegno;
   Palmieri 30.06, che prevede la detassazione dei ricavi del commercio elettronico digitale per le micro e piccole imprese;
   Palmieri 30.07, che reca misure di semplificazione (esenzione da obbligo di fatturazione) per le prestazioni di commercio elettronico diretto;
   Palmieri 30.08, che riduce la tassazione IVA sui prodotti multimediali digitali;
   Gallinella 30.09 che reca semplificazioni in materia di compravendita di fondi agricoli di esiguo valore commerciale;
   L'Abbate 30.010, che indica il termine per l'emanazione dei decreti interministeriali che disciplinano le modalità per l'indicazione obbligatoria del luogo di origine, della eventuale presenza di OGM e la filiera della loro tracciabilità;
   Parentela 30.011, recante l'abrogazione del comma 8-bis dell'articolo 36 del Pag. 13decreto-legge n. 179 del 2012 che prevede, per facilitare i controlli per la rintracciabilità dei prodotti agricoli, che i produttori siano tenuti alla comunicazione annuale delle operazioni rilevanti ai fini dell'IVA;
   Gallinella 30.012, che reca modifiche al codice penale finalizzate a garantire la sicurezza agroalimentare;
   Cenni 30.014, che reca modifiche alla legislazione concernente il diritto d'autore in materia di disegno industriale;
   Bratti 30.015, che reca un articolo aggiuntivo in materia di ammodernamento e trasparenza nel settore del trasporto merci;
   Antezza 31.3 e gli identici Cesaro 31.6, Taglialatela 31.18 e Fanucci 31.11, che prevedono l'esclusione dall'applicazione delle disposizioni della cosiddetta «direttiva servizi «per le attività termali e quelle relative all'imbottigliamento delle acque minerali e termali;
   gli analoghi Abrignani 31.4 e 31.25, che mirano a prevedere ulteriori proroghe per il completamento degli adeguamenti antincendio per alcune tipologie di strutture ricettivo-alberghiere;
   Pizzolante 31.7, che prevede la possibilità per i comuni di procedere al rilascio di permessi di costruire in deroga agli strumenti urbanistici anche per interventi edilizi finalizzati alla realizzazione di condhotel;
   Borghi 32.1, che estende a tutte le concessioni demaniali marittime vigenti alla data del 30 dicembre 2009, la proroga fino al 31 dicembre 2020 disposta, con riferimento alle concessioni di beni demaniali marittimi lacuali e fluviali con finalità turistico-ricreative, dal comma 18 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 194 del 2009;
   Pizzolante 32.2, che prevede che le disposizioni dell'articolo 12-bis del decreto-legge n. 66 del 2014 per le quali sono versati, entro la data del 15 settembre di ciascun anno, i canoni delle concessioni demaniali marittimi si applichino a partire dall'anno 2015, anziché dall'anno 2014, e differisce dal 15 ottobre 2014 al 15 dicembre 2014 il termine entro il quale la materia deve essere riordinata, fissando al medesimo termine il versamento dei canoni dovuti;
   gli analoghi Schullian 32.5 e 32.6, che prevedono, ai fini dell'applicazione dell'IVA, che le prestazioni di benessere e cura della persona rese direttamente dal prestatore di servizi ricettivi si considerino accessorie rispetto alle prestazioni concernenti l'alloggio nelle strutture medesime;
   Riccardo Gallo 32.01, che prevede l'istituzione di zone franche nel territorio della Regione siciliana a sostegno del comparto turistico;
   Piccone 32.02, che specifica che sono esenti da IVA le prestazioni di trasporto urbano di persone non di linea;
   Mongiello 32.04, che differisce al 1o gennaio 2015 l'applicazione dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi disciplinati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 per le attività di produzione degli oli vegetali destinati all'alimentazione;
   Tartaglione 32.05, che modifica la disciplina in materia di concessione di incentivi alle imprese dettata dall'articolo 8-bis del decreto-legge n. 81 del 2007, prevedendo la concessione di un contributo globale aggiuntivo a favore dei soggetti responsabili dei patti territoriali e dei contratti d'area, che siano stati destinatari di risorse per interventi infrastrutturali provenienti da rinunce o revoche;
   Rampi 32.06, che reca misure di semplificazione e di sostegno a favore delle attività delle micro, piccole e medie imprese operanti nel settore dello spettacolo dal vivo;
   Schullian 32.07, che, in relazione alla definizione delle prestazioni di lavoro accessorio, precisa che sono comprese in tale ambito le attività lavorative agricole di natura occasionale e di carattere stagionale Pag. 14a condizione che siano effettuate da persone iscritte regolarmente all'assicurazione generale obbligatoria;
   Schullian 32.08, che estende alle microimprese il riconoscimento dei diritti fondamentali attribuiti ai consumatori e agli utenti dal codice del consumo, di cui al decreto legislativo n. 206 del 2005.
   Schullian 32.09 e 32.010, che, rispettivamente, differiscono dal 1o ottobre 2014 al 1o aprile 2015 e abrogano, gli obblighi di eseguire i versamenti delle imposte mediante i servizi telematici previsti dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 66 del 2014;
   Schullian 32.011, che esclude dall'ambito di applicazione degli obblighi di eseguire i versamenti delle imposte mediante i servizi telematici previsti dal comma 2 dell'articolo 11 del decreto-legge n. 66 del 2014 i contributi previdenziali dovuti da soggetti operanti nel settore agricolo;
   Mantero 32.012, che reca la definizione di «software libero» e introduce agevolazioni mediante detrazioni d'imposta per l'utilizzo e per lo sviluppo dei software in questione;
   Fantinati 32.013, che prevede l'assenza di vincoli in ordine all'estinzione o al trasferimento ad altra banca del rapporto di conto corrente e stabilisce che tale operazione possa essere effettuata senza alcuna spesa aggiuntiva;
   Boccadutri 32.014, che introduce disposizioni finalizzate ad assicurare la compatibilità con il regime di aiuti di Stato previsto dall'Unione europea dell'incentivo per le aziende di call center che effettuano la stabilizzazione dei lavoratori disciplinato dal comma 22 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 2013 (legge di stabilità 2014);
   Mazziotti 32.015, che estende le disposizioni in materia di coordinamento nell'effettuazione dei controlli sulle imprese agricole recate dall'articolo 1 del decreto-legge n. 91 del 2014 anche alle imprese non agricole;
   Borghi 32.016, che interviene sulla disciplina in materia di autotrasporto, prevedendo, tra l'altro, misure di contrasto al cabotaggio abusivo, nonché la fruizione dei contributi destinate alle imprese del settore mediante credito d'imposta;
   Vignali 33.22, De Rosa 33.68, Daga 33.69, Busto 33.70, Vignaroli 33.03, in quanto recanti modifiche alla disciplina sulla procedura semplificata per le operazioni di bonifica di cui all'articolo 242 bis del codice dell'ambiente;
   Vignali 33.24, in quanto modifica la disciplina in materia di siti inquinati nazionali di preminente interesse pubblico per la riconversione industriale, di cui all'articolo 252 bis del codice dell'ambiente;
   Zolezzi 33.66, che interviene in materia di trasparenza dei dati e delle informazioni ambientali prevedendo l'obbligo per il Ministero dell'ambiente di risolvere le inadempienze in ordine alla pubblicazione sul proprio sito dei dati e delle informazioni ambientali sui siti di interesse nazionale per le bonifiche;
   Segoni 33.78, che incide in materia di criteri per l'individuazione di siti di interesse nazionale;
   Zolezzi 33.02, che introduce l'articolo 246 nel codice dell'ambiente relativo al Piano nazionale per le bonifiche;
   Zolezzi 33.04, che interviene in materia di gestione delle acque sotterranee emunte;
   De Rosa 33.05, che introducono l'articolo 242 ter nel codice dell'ambiente relativo all'assoggettamento degli accordi di programma in materia di bonifica, messa in sicurezza e reindustrializzazione dia ree contaminate a Valutazione Ambientale Strategica;
   Lavagno 34.23, volto a prevedere una detrazione di imposta, nella misura del 65 Pag. 15per cento, sino ad un ammontare complessivo per unità immobiliare non superiore a 96 mila euro, per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici;
   Bechis 34.31, volto a consentire ai lavoratori affetti da patologie asbesto-correlate di origine professionale, ove non abbiano ancora raggiunto i requisiti per la maturazione del diritto alla pensione, l'accesso anticipato al trattamento pensionistico;
   Cera 34.43, volto a prevedere, tra l'altro, l'inapplicabilità dei limiti giornalieri ed annuali previsti dal decreto ministeriale 5 febbraio 1998, alle attività di recupero di rifiuti non pericolosi effettuate dal produttore nelle aree interne o contigue a quelle dove i rifiuti stessi vengono prodotti;
   gli identici Cera 34.01, Abrignani 34.02, Bratti 34.04 e Piso 34.07 recanti misure di semplificazione delle procedure autorizzative per le operazioni di bonifica tramite recupero energetico dei gas prodotti da discarica;
   Vignali 34.0.3 e 34.0.6, recante disposizioni urgenti in materia di controllo della tracciabilità dei rifiuti;
   gli identici Martinelli 35.13 e Grimoldi 35.18, volti ad abrogare il comma 1 dell'articolo 14 del decreto-legge n. 91 del 2014, che prevede il potere del presidente della Giunta regionale del Lazio, ovvero del sindaco di uno dei comuni presenti nel territorio della stessa regione, di adottare, nei limiti delle rispettive competenze, ordinanze contingibili e urgenti, con le quali disporre forme, anche speciali, di gestione dei rifiuti, compresa la requisizione in uso degli impianti e l'avvalimento temporaneo del personale che vi è addetto;
   Oliaro 35.14, volto a prevedere l'esclusione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio dalla normativa in materia di rifiuti;
   Vezzali 35.83, volto a prevedere la possibilità, nell'ambito delle misure per l'individuazione di impianti di recupero di energia, di ricorrere agli impianti che utilizzano in co-combustione le tipologie di combustibile solido secondario (CSS);
   Mariani 35.84, volto ad abrogare il divieto di ammettere in discarica i rifiuti potere calorifico inferiore a 13. 000 kJ/kg;
   Distaso 35.01, Castiello 35.013, Borghi 35.016, Piso 35.025, volti a prevedere misure per il contrasto del traffico illecito internazionale dei rifiuti derivanti da radiazione per esportazione di veicoli, nonché modifiche al codice della strada in materia di obblighi conseguenti alla cessazione della circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi;
   Segoni 35.02, 35.03, 35.04, 35.05, recanti disposizioni in materia di rifiuti non ammessi in discarica;
   Segoni 35.06, che introduce l'obbligo per ogni comune di raggiungere determinati obiettivi di riduzione in peso dei rifiuti solidi urbani;
   Segoni 35.07, che stabilisce specifici obiettivi di riciclaggio dei rifiuti, in conformità a quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/CE;
   Segoni 35.08, che istituisce la tassa sul conferimento in discarica e sullo smaltimento tramite incenerimento, coincenerimento e gassificazione dei rifiuti;
   gli identici Molteni 35.09 e Realacci 35.018, Latronico 35.021, volti a modificare le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 102 del 2014, in materia di misurazione e fatturazione di costi energetici;
   Caparini 35.010, volto a sopprimere i consorzi di bonifica di cui al Regio Decreto 13 febbraio 1933, n.215, trasferendone compiti e funzioni alle regioni territorialmente competenti;
   Pisicchio 35.012, volto a sopprimere il comma 2 dell'articolo 234 del codice ambientale, recante disposizioni in materia di riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;Pag. 16
   Pisicchio 35.022 e 35.023, volti a modificare il comma 2 dell'articolo 234 del codice ambientale, recante disposizioni in materia di riciclaggio di rifiuti di beni in polietilene;
   Castiello 35.014, che stabilisce le modalità di ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) di piccole dimensioni, provenienti dai nuclei domestici;
   Antezza 35.015, volto a prevedere la raccolta e la catalogazione di dati per lo sviluppo di tecnologie di osservazione della terra ai fini della tutela ambientale;
   Mariani 35.017, volto a prevedere misure per l'efficientamento energetico degli edifici scolastici ed universitari;
   gli analoghi Massa 35.019 e 35.020, volto a prorogare il termine per la sospensione delle procedure esecutive nei confronti del soppresso Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione Fondiaria in Puglia e Lucania;
   Fioroni 35.026, che attribuisce all'l’Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione (ISIN) la qualifica di «autorità amministrativa indipendente», rafforzandone compiti e funzioni;
   Borghi 36.4, in materia di concessioni idroelettriche;
   Zaratti 36.01 recante modifiche alla disciplina sulle aliquote di prodotto della coltivazione di idrocarburi e nuove norme finalizzate ad abbattere le emissioni nocive derivanti dalle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio;
   gli identici Tancredi 36.02 e Valiante 36.04, nonché l'analogo Oliverio 36.03 in materia di destinazione delle aliquote relative a giacimenti nel mare territoriale;
   Manfredi 37.46, volto a escludere le opere facenti parte della rete elettrica di trasmissione nazionale, e in particolare i cavi interrati, dalla valutazione di impatto ambientale;
   Manfredi 37.47, in materia di denuncia di inizio di attività per gli elettrodotti;
   Manfredi 37.48, in materia di procedure che definiscono le modalità di attraversamento dei territori da parte delle opere della rete elettrica di trasmissione nazionale;
   Borghi 37.01, in materia di canoni per le concessioni di grande derivazione idroelettrica;
   Liuzzi 38.41, che demanda a un decreto ministeriale l'aggiornamento dei valori minimi e massimi di emissione dell'idrogeno solforato, con riferimento alle attività di idrodesulfurizzazione e di lavorazione del petrolio;
   Dorina Bianchi 38.82, e l'analogo Marco Donati 38.175, che estendono le disposizioni relative alla strategicità delle opere e al titolo unico anche alle risorse rinnovabili geotermiche; nonché gli analoghi Galperti 38.07, Abrignani 38.015 e Federico Gelli 38.017, che dettano disposizioni simili a quelle previste dall'articolo 38 per la ricerca e prospezione di idrocarburi applicandole alla materia delle risorse geotermiche;
   Vignali 38.01, che dispone l'esenzione dal pagamento dei corrispettivi tariffari di trasmissione, distribuzione, dispacciamento, e per la copertura degli oneri generali di sistema, per gli impianti per la produzione di energia elettrica mediante recupero di calore derivante dai fumi prodotti nei processi industriali;
   Daga 38.48, che qualifica di interesse strategico e di pubblica utilità le attività di copertura fotovoltaica degli immobili, il risparmio energetico e la riqualificazione energetica degli edifici;
   Realacci 38.03, che modifica la disciplina dello scambio sul posto in materia di fonti rinnovabili;
   Realacci 38.08, che prevede per gli interventi di sostituzione di coperture in fibro-cemento amianto di capannoni industriali, terziari, artigianali o agricoli, l'accesso al meccanismo di incentivazione Pag. 17dei titoli di efficienza energetica di impianti fotovoltaici in scambio sul posto;
   Abrignani 38.09, che prevede la possibilità di una regolarizzazione edilizia degli impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili;
   Mazzoli 38.013, in materia di incentivazione del teleriscaldamento e del tele raffreddamento;
   Oliverio 38.011, in materia di certificati verdi per impianti a biomasse;
   Mazzoli 38.012, in materia di incentivazione di biocombustibili e biomasse;
   Cera 38.06, in materia di riconversione di siti industriali dismessi in impianti per la produzione di energia elettrica termica da fonti rinnovabili;
   Borghi 39.3, che prevede l'istituzione per l'anno 2014 nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un fondo di parte corrente per le esigenze di funzionamento degli uffici della motorizzazione civile;
   Borghi 39.2, che individua un'ulteriore finalità alla quale può essere destinato, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 30 del 2013, il 50 per cento dei proventi derivanti dalle aste delle quote di emissione di gas a effetto serra, prevedendo che tali risorse possano essere impiegate per rafforzare la tutela degli ecosistemi terrestri e marini;
   Della Valle 39.01, che inserisce tra le definizioni di cui all'articolo 2 del decreto legislativo n. 28 del 2011, «Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili», il vento d'alta quota o troposferico come fonte di energia rinnovabile;
   Vignali 39.02, che abroga la disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 24 del decreto-legge n. 91 del 2014, in base alla quale con decreti del Ministro dello sviluppo economico, secondo cadenze e con incrementi percentuali prestabiliti, può essere aggiornata l'entità degli incentivi relativi ai sistemi efficienti di utenza;
   Mazziotti 39.03, che prevede che, in caso di lettura stimata dei contatori per il consumo di energia elettrica, il pagamento del conguaglio a debito relativo al consumo effettivo non possa essere richiesto oltre dodici mesi dalla data di fatturazione degli importi stimati;
   Borghi 39.04, che stabilisce che la produzione di energia elettrica dagli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero sia incentivata indipendentemente da limiti temporali e da contingenti di potenza o di spesa;
   gli identici Taglialatela 40.9 e Fanucci 40.11, che prevedono incentivi contributivi per le proroghe di contratti a tempo determinato per attività stagionali al fine di favorire la crescita competitività del settore turistico e termale;
   Baldassarre 40.01, volto a riconoscere ai lavoratori a tempo parziale verticale ciclico annuale un'indennità di disoccupazione e l'applicazione dell'ASpI per i periodi di sospensione dal lavoro;
   Luigi Di Maio 40.02, in materia di trattamento economico del personale trasferito dagli enti soppressi ai sensi dell'articolo 7, comma 20, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2012;
   Borghi 41.1, Garofalo 41.3, i quali prevedono un finanziamento per la continuità dei collegamenti dei servizi di trasporto marittimo veloce nello Stretto di Messina;
   Tullo 41.01 che prevede l'attivazione, entro il 30 marzo 2015, delle linee filoviarie di nuova realizzazione non completate entro il 31 dicembre 2014 mediante utilizzo dei veicoli acquistati dalle aziende di trasporto pubblico locale a valere su finanziamenti pubblici;
   Folino 42.6, che individua i prodotti qualificabili come ricevute di introiti ai fini dell'applicazione della normativa in materia di carte valori;
   Marco Di Maio 42.14, che reca disposizioni volte a consentire la certificazione Pag. 18di talune categorie di crediti vantati nei confronti delle Regioni da parte di fondazioni senza scopo di lucro promosse dalle medesime regioni;
   Borghi 42.4, che disciplina la contabilizzazione delle anticipazioni di liquidità concesse alle regioni per i pagamenti dei debiti pregressi ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 82 del 2013;
   Romele 42.34, che reca un finanziamento per il Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica;
   Tartaglione 42.01, che prevede l'esclusione di alcune tipologie di spesa dal calcolo della spesa corrente rilevante ai fini dell'applicazione del patto di stabilità interno alle province;
   Giovanna Sanna 43.1, Melilla 43.7 e Fragomeli 43.22, che prevedono che il versamento dei comuni al fondo di solidarietà comunale per il recupero delle somme connesse alla revisione dell'IMU possa essere effettuato anche mediante impegni sulle annualità 2015 e 2016;
   Manzi 43.3, che prevede che le misure di contenimento della spesa dettate dall'articolo 6 del decreto-legge n. 78 del 2010 e dall'articolo 8 del decreto-legge n. 95 del 2012 non si applichino agli enti e organismi che operano nel settore dei beni culturali e dello spettacolo;
   Marcon 43.10, che esclude l'applicazione della sanzione del divieto di assunzione di personale per gli enti locali che per l'anno 2013 trasmettano in ritardo alla Ragioneria dello Stato la certificazione del saldo finanziario;
   Grimoldi 43.11, che prevede che i comuni con popolazione fino a 10 mila abitanti possano procedere autonomamente per gli acquisti fino a un valore di 30 mila euro;
   Simonetti 43.12, che prevede la facoltà per le province in stato di dissesto di contrarre mutui con la Cassa depositi e prestiti per estinguere anticipatamente mutui e prestiti obbligazionari preesistenti e in fase di ammortamento;
   Melilli 43.20, che riduce dal 95 al 75 per cento la quota dei debiti che le regioni e gli enti locali sono tenuti a pagare per accedere all'erogazione delle anticipazioni di liquidità di cui al comma 3 dell'articolo 32 del decreto-legge n. 66 del 2014;
   Fragomeli 43.01, Giovanna Sanna 43.011 e Marcon 43.020, che prevedono che le deliberazioni dei comuni relative alla TASI pubblicate dal Ministero dell'economia e delle finanze tra il 19 settembre e il 5 ottobre 2014 siano comunque valide ai fini della determinazione dell'imposta da pagare per il 2014;
   Guerra 43.02, Giovanna Sanna 43.012 e Melilla 43.021, che attribuiscono alle unioni di comuni il contributo di 5 milioni previsto ad incremento del fondo di solidarietà dal comma 1 dell'articolo 2 del decreto-legge n. 120 del 2013;
   Guerra 43.03 e Melilla 43.08, che istituiscono nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un fondo a vantaggio degli enti locali per assicurare la liquidità per il ripiano del disavanzo determinato dal passaggio al nuovo sistema contabile;
   Fragomeli 43.04, Giovanna Sanna 43.010 e Marcon 43.016, che abrogano il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 133 del 2013, con il quale si prevede un vincolo di destinazione alla riduzione delle imposte comunali dell'eventuale eccedenza risultante per il comune dal conguaglio riconosciuto dallo Stato per l'anno 2013 in relazione all'abolizione dell'IMU sull'abitazione principale;
   Fragomeli 43.05 e Melilla 43.017, che estendono al biennio 2015-2016 l'innalzamento al 100 per cento della quota delle maggiori imposte statali attribuita ai comuni in relazione alla loro partecipazione alle attività di accertamento;
   Fragomeli 43.06 e Marcon 43.018, che autorizzano il Ministero dell'economia Pag. 19e delle finanze a ristrutturare i mutui contratti dagli enti locali con le modalità previste per la ristrutturazione dei debiti delle regioni dall'articolo 45 del decreto-legge n. 66 del 2014;
   Guerra 43.07 e Melilla 43.019, che sostituiscono il testo del comma 12 dell'articolo 47 del decreto-legge n. 66 del 2014, prevedendo che le rimodulazioni e le misure alternative di contenimento della spesa corrente che gli enti locali possono adottare tengano conto dell'evoluzione temporale delle condizioni di acquisizione di beni o servizi, nonché della diversa qualità o dimensione delle acquisizioni medesime;
   Fragomeli 43.09 e Melilla 43.015, che prevedono che gli enti locali che sperimentano la nuova contabilità possano sottoporre all'approvazione dell'organo deliberante gli atti relativi al bilancio di previsione per il 2015 entro i termini ordinari;
   Abrignani 43.013, che prevede che per gli acquisti effettuati da persone fisiche cittadini di altri Stati dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo si applichino i limiti per il trasferimento di denaro contante vigenti nello Stato di residenza del cessionario;
   Mongiello 43.014, che incrementa di 200 milioni il fondo di solidarietà nazionale – interventi indennizzatori per finanziare misure a favore delle imprese agricole colpite dalle calamità naturali che hanno interessato la Puglia nel mese di settembre 2014;
   Zan 43.022, che introduce misure in materia di autotrasporto volte a contrastare il cabotaggio abusivo;
   Pastorelli 43.023, che introduce un'articolata normativa volta a disciplinare la rappresentanza degli interessi nei processi decisionali pubblici.

  Comunica, poi, che, per l'esame del disegno di legge C. 2629, l'onorevole Ignazio Abrignani sostituirà, per il gruppo Forza Italia, l'onorevole Paolo Vella.
  Avverte infine che il termine per la presentazione delle richieste di riesame delle proposte emendative dichiarate inammissibili è fissato alle ore 18.00 di oggi.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 13.55.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Lunedì 6 ottobre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.55 alle 14.20.