CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 ottobre 2014
307.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 113

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 1o ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA. – Interviene il viceministro dello sviluppo economico, Claudio De Vincenti.

  La seduta comincia alle 9.05.

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5-03022 Tidei: Apertura di un tavolo di confronto sulle problematiche produttive e occupazionali della centrale di Torrevaldaliga Sud.

  Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo precisando innanzitutto che il MISE presta molta attenzione alla grave crisi che sta investendo il settore termoelettrico, le cui cause sono individuabili principalmente nel calo della domanda, nell’overcapacity, negli alti costi del gas e nell'impatto delle fonti energetiche rinnovabili non programmabili.
  La crisi economica ha in particolare determinato una drastica riduzione della domanda di energia elettrica, con conseguenze rilevanti sulla produzione da centrali termoelettriche.
  La situazione di crisi ha investito anche la realtà industriale della Tirenno power S.p.a., attualmente titolare attualmente titolate delle centrali termoelettriche di Vado Ligure e Quiliano, Napoli Levante e Torrevaldaliga Sud.
  Inoltre recenti comunicazioni da parte della Prefettura di Savona e delle organizzazioni sindacali hanno evidenziato la drammatica situazione occupazionale del polo industriale di Vado Ligure e Quiliano, aggravate anche dalle recenti vicende giudiziarie relative al sequestro penale dei gruppi a carbone VL3 e VL4 e del successivo atto di sospensione dell'AIA da parte del Ministero dell'ambiente.
  Il Mise ha quindi aperto un tavolo di confronto con le parti sociali interessate con il principale scopo di trovare soluzioni che garantiscano il mantenimento dei livelli occupazionali.
  In particolare precisa che rispetto alla situazione di Vado Ligure la società Tirreno Power ha fatto istanza di revisione dell'AIA impegnandosi ad un'ambientalizzazione dei gruppi a carbone VL3 e Vl4 per i quali si dovrebbe avere una riduzione delle emissioni al di sotto dei limiti definiti dalle cosiddette BAT.
  È quindi in corso la valutazione dell'AIA da parte del Ministero per quanto riguarda il sito di Vado Ligure al termine della quale si potrà valutare la riattivazione dei due gruppi in questione; in tale ipotesi il MISE prevede possa essere attuato un piano di ristrutturazione complessivo che preveda un numero di esuberi accettabile; di ciò si sta discutendo all'interno del citato tavolo di confronto con le parti sociali ed in questo caso le conseguenze sugli altri siti dovrebbero essere limitate.

  Marietta TIDEI (PD), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatta della risposta fornita dal rappresentante del Governo.
  In particolare esprime apprezzamento per l'annunciato tavolo tecnico ma auspica che il Governo continui a monitorare la vicenda da vicino e che garantisca che Enel rispetti gli impegni assunti a tutela dei livelli occupazionali della Tirreno power ed in particolare dei lavoratori del sito Enel di Torrevaldaliga sulla base della Convenzione sottoscritta alla Presidenza della Consiglio dei ministri.

5-03177 L'Abbate: Ispezioni straordinarie della Cooperativa Allevatori di Putignano.

  Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Giuseppe L'ABBATE (M5S), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta del Governo e ringrazia il viceministro per la tempestività dell'ispezione svolta. Auspica che in prospettiva vi sia la possibilità di tutelare il futuro occupazionale dei coltivatori della cooperativa coinvolti.

5-03247 Ferrara: Crisi produttiva del polo petrolchimico di Gela.

  Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

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  Francesco detto Ciccio FERRARA (SEL), replicando, si dichiara solo parzialmente soddisfatto della risposta che giudica comunque articolata. Sottolinea che si tratta di salvaguardare una realtà industriale strategica della regione Sicilia che coinvolge circa tremila lavoratori nell'area di Gela il cui futuro occupazionale deve essere garantito.
  Al riguardo ritiene doveroso che trattandosi di una società pubblica il Governo si faccia parte diligente dell'attuazione dell'annunciato Piano industriale ed in particolare di quanto prevedono gli accordi sottoscritti da Eni ed il Mise con particolare riguardo alla raffineria di Gela.

5-03474 Vallascas: Finalità strategiche della cessione di una quota di CDP Reti a State Grid International Development.

  Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Andrea VALLASCAS (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo.
  Sottolinea come le infrastrutture energetiche debbano considerarsi strategiche per il nostro Paese e non può condividersi la scelta del Governo di cederne una quota ad investitori stranieri.
  Più in generale ritiene che, in considerazione del fatto che il settore energetico sta attraversando un momento delicato di trasformazione dovuto anche allo sviluppo delle fonti rinnovabili, sarebbe più opportuno che le decisioni su tale materia venissero gestite dai poteri statali.

5-03353 Crippa: Adozione del decreto ministeriale per l'utilizzo del fondo destinato al sostegno delle imprese previsto dai commi 56 e 57 della legge n. 147 del 2014 (legge di stabilità 2014).

  Il viceministro Claudio DE VINCENTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Davide CRIPPA (M5S) replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta del Governo dalla quale si evince che perdura lo stallo rispetto all'attuazione della norma prevista nell'ambito della legge di Stabilità per il 2014 che ha previsto risorse per il rilancio del settore dell'artigianato digitale. Sottolinea come il Governo sia decisamente in ritardo nell'emanazione del previsto decreto ministeriale attuativo ed auspica che, nella prossima legge di stabilità, possano essere stanziate ulteriori risorse finanziarie.

5-03532 Librandi: Livelli di stoccaggio del gas in Italia e strategie di approvvigionamento alternative.

  Davide CRIPPA, presidente, constata l'assenza del deputato Librandi: si intende vi abbia rinunciato.
  Dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.45.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 1o ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

  La seduta comincia alle 9.45.

Parere parlamentare sul programma di utilizzo, per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa, prevista dal medesimo articolo 3, per lo svolgimento di studi e ricerche per la politica industriale.
Atto n. 108.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

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  Davide CRIPPA, presidente, ricorda che nella seduta di ieri il relatore ha illustrato una proposta di parere favorevole sull'atto in esame e che su di esso si erano già svolte discussione e dichiarazioni di voto.

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole.

  La seduta termina alle 9.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o ottobre 2014. — Presidenza del vicepresidente Davide CRIPPA.

  La seduta comincia alle 9.50.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abbinate.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 settembre 2014.

  Davide CRIPPA, presidente, avverte che il relatore nella seduta di ieri ha formalizzato una proposta di parere con due condizioni e due osservazioni. Ove non vi fossero ulteriori interventi, porrebbe quindi in votazione la proposta di parere.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore (vedi allegato 5).

D.L. 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Luigi TARANTO (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 133 del 2014.
  Occorre sottolineare preliminarmente che il provvedimento in esame interviene su diversi settori, quali le opere pubbliche e le infrastrutture, l'ambiente, l'edilizia e il settore immobiliare, l'energia, le misure per le imprese e le attività ricettive, introducendo disposizioni di semplificazione e di sostegno all'economia.
  È inoltre opportuno evidenziare come numerosi interventi inclusi nel provvedimento risultano di interesse per la Commissione, sia perché appartenenti all'ambito delle sue competenze, sia perché, pur non rientranti in questo ambito, incidono su politiche e su materie comunque all'attenzione della Commissione.
  Il decreto-legge si compone di 45 articoli, organizzati in dieci capi:
   il capo I (articoli 1-4) contiene misure per la riapertura dei cantieri;
   il capo II (articoli 5 e 6) è finalizzato al potenziamento delle reti autostradali e di comunicazioni;
   il capo III (articoli 7 e 8) interviene in materia ambientale, con particolare riguardo alla mitigazione del dissesto idrogeologico);
   il capo IV (articoli 9-16) reca misure per la semplificazione burocratica;
   il capo V (articoli 17-27) è volto al rilancio dell'edilizia;
   il capo VI (articoli 28 e 29) interviene in materia di porti ed aeroporti;
   il capo VII (articoli 30-32) reca misure per le imprese;
   il capo VIII (articoli 33-35) contiene ulteriori misure in materia ambientale;
   il capo IX (articoli 36-39) interviene in materia di energia;
   il capo X (articoli 40-45), rubricato «Misure finanziarie in materia di ammortizzatori sociali in deroga ed ulteriori Pag. 117disposizioni finanziarie per gli enti territoriali» contiene anche disposizioni finali in tema di variazioni di bilancio conseguenti all'attuazione del decreto (articolo 44) e la clausola di entrata in vigore (articolo 45).

  Per un'analisi dettagliata delle disposizioni rinvia alla documentazione predisposta dal Servizio Studi.
  Volendo pertanto esaminare preliminarmente le disposizioni senz'altro riconducibili agli ambiti di competenza della X Commissione segnala innanzitutto gli articoli in materia di energia (articolo 22 e capo IX articoli 36-39).
  L'articolo 22 riguarda l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e mira a facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi. La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal c.d. conto termico) venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate (comma 1).
  La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate (comma 1).
  L'applicazione di tale nuovo sistema sarà monitorata entro il 31 dicembre 2015. Sulla base del monitoraggio verrà adottato, se necessario, un decreto modificativo della disciplina vigente (comma 2).
  Si prevede infine un coinvolgimento delle competenti commissioni parlamentari anche se andrebbe chiarito nel dettaglio in quale forma.
  L'articolo 36 esclude dai vincoli del Patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. L'esclusione è limitata alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, al quadriennio 2015-2018 e alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (royalties) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel quadriennio.
  L'articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale, al fine di prevedere che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale, sono di pubblica utilità, sono indifferibili e urgenti. Inoltre, la norma cerca di incentivare gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta degli stoccaggi a decorrere dal 2015.
  Specifiche modifiche riguardano l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, che vengono inclusi nella disciplina che regolamenta le infrastrutture facenti parte delle reti energetiche nazionali per le quali l'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici, edilizi e paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire e ad esercire tutte le opere e tutte le attività previste nel progetto approvato fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, e la partecipazione al procedimento dei soggetti titolari o gestori di beni demaniali e di aree demaniali interessati dal passaggio dei gasdotti. Ulteriori modifiche attengono all'inclusione degli impianti facenti parte della rete nazionale dei gasdotti con potenza termica di almeno Pag. 11850 MW nell'elenco degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.
  Inoltre, la norma cerca di incentivare gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta degli stoccaggi a decorrere dal 2015.
  Anche l'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.
  Un'ulteriore modifica attiene all'inserimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale (prima la competenza era delle regioni), sottoposti a procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) (comma 3) e alla conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso da parte delle regioni (comma 4). Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico in luogo di due titoli concessori distinti, permesso di ricerca e concessione di coltivazione, sulla base di un programma generale di lavori (commi 5-8).
  Nel nuovo procedimento concessorio unico non è prevista la partecipazione obbligatoria degli enti locali.
  Si rinvia ad un decreto del MISE la definizione delle modalità di conferimento del titolo concessorio e di esercizio delle relative attività. Il comma 8 dispone inoltre l'applicazione delle nuove norme anche ai titoli vigenti ed ai procedimenti in corso, su istanza del titolare o del richiedente.
  Ulteriori disposizioni estendono l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché per rendere possibili progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel caso di risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (commi 9 e 10). Si inseriscono, inoltre, tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. In particolare, nei caso dei giacimenti a terra, non è più necessaria l'autorizzazione delle regioni ma solo dell'UNMIG.
  Sul tale tematica ricorda la recente risoluzione 8-00074 approvata dalle Commissioni riunite ambiente e attività produttive in materia di revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
  L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive attraverso una serie di modifiche puntuali alle disposizioni del DL n. 83 del 2012 che li aveva introdotti.
  Le modifiche consentono di acquistare un veicolo fruendo del contributo rottamandone uno ricompreso in un'unica categoria L ora più ampia, comprensiva delle varie sottocategorie, che vengono accorpate eliminando il requisito della rottamazione di un veicolo della categoria esattamente corrispondente a quella del nuovo veicolo acquistato (es. si potrà rottamare un ciclomotore se si acquista un motociclo, mentre prima si era vincolati ad acquistare la stessa categoria di ciclomotore per fruire del contributo);
   l'agevolazione è consentita anche nel caso di sola immatricolazione in Italia e viene eliminato il requisito del possesso o della proprietà da almeno 12 mesi nonché quello che il veicolo rottamato sia stato immatricolato da almeno dieci anni e che sia intestato da almeno 12 mesi allo stesso intestatario che acquista il nuovo; la misura del contributo non è più fissa al 15 per cento o 20 per cento ma può arrivare fino a tali limiti;Pag. 119
   il contributo è fruibile non solo nel caso di veicoli utilizzati come beni strumentali nell'attività propria dell'impresa, ma anche se dati in uso promiscuo ai dipendenti.

  Passando alle disposizioni destinate specificatamente alle imprese, segnala che l'articolo 15 dispone che il Governo promuova (comma 1) l'istituzione di un Fondo di servizio, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da «equilibrio economico positivo» e che necessitino di adeguata patrimonializzazione.
  Scopo del Fondo (comma 2) è il sostegno finanziario e patrimoniale attraverso nuove risorse che favoriscano, tra l'altro, processi di consolidamento industriale rivolgendosi alle imprese con un numero di addetti non inferiore a 150 e con prospettive di mercato.
  L'intervento del Fondo sarà costituito da operazioni di patrimonializzazione al servizio dello sviluppo operativo e dei piani di medio-termine.
  Potranno sottoscrivere quote del Fondo (comma 3) i soli investitori istituzionali e professionali: la sua operatività è subordinata alla dotazione minima di 1 miliardo di euro, sottoscritta da almeno tre investitori partecipanti, ciascuno in misura non inferiore al 5 per cento e non superiore al 40 per cento. Tali investimenti dovranno rappresentare complessivamente una quota pari ad almeno il 50 per cento del valore totale dei «prestiti bancari alle imprese italiane non finanziarie», risultanti dalle rilevazioni periodiche del credito bancario effettuate dalla Banca d'Italia.
  Ai sensi del comma 4, il Fondo ha durata decennale prorogabile e gli investimenti hanno una durata di medio e lungo periodo. Il Fondo potrà altresì investire in imprese oggetto di procedure di ristrutturazione societarie e del debito.
  Le norme (comma 5) affidano la gestione del Fondo ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica gestita dai sottoscrittori, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF (decreto legislativo n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia.
  Sono specificate (comma 6) le caratteristiche obbligatorie della procedura di evidenza pubblica per la selezione del gestore del fondo, con l'obbligo di escludere le offerte che prevedano remunerazioni di carattere speculativo, prevedano un gestore del Fondo soggetto a partecipazione di controllo o di maggioranza da parte di uno o più sottoscrittori del Fondo, e quelle che non prevedano la presenza di un comitato di controllo. Inoltre l'offerta tecnica deve contenere la struttura organizzativa e remunerativa della società di gestione del risparmio.
  Ai sensi del comma 7, il soggetto gestore del Fondo deve operare in situazione di neutralità e imparzialità rispetto ai sottoscrittori. Deve rendere note ai sottoscrittori ed al Ministero dell'economia e delle finanze le operazioni in cui si trovi in conflitto di interesse e (comma 8) trasmettere annualmente al Ministero dello sviluppo economico una relazione sull'operatività del fondo, insieme ad una banca dati completa per ciascuna operazione.
  Infine (comma 9) affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.
  L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. Il Piano è adottato dal Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto legge in esame, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale Pag. 120e, con riguardo alle azioni rivolte alle imprese agricole e alimentari, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali (comma 1).
  Con riguardo al contenuto (comma 2), il Piano dovrà essere articolato in una serie di azioni elencate dall'articolo in commento, volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia. Specifiche azioni sono indirizzate al supporto delle esportazioni nel settore agroalimentare, con riferimento alla valorizzazione delle produzioni di eccellenza e tutela all'estero dei marchi e delle certificazioni di qualità e di origine delle imprese e dei prodotti; realizzazione di un segno distintivo unico per le produzioni agricole e agroalimentari al fine di favorirne la promozione all'estero; contrasto al fenomeno dell’Italian sounding. Al fine di attuare un rafforzamento organizzativo delle micro, piccole e medie imprese è inoltre prevista, previa definizione dei requisiti da parte del MISE, l'erogazione di contributi a fondo perduto in forma di voucher, destinati per l'acquisizione, tra l'altro, di figure professionali specializzate nei processi di internazionalizzazione (comma 4). La disposizione prevede altresì che il Piano individui le dotazioni finanziarie relative alle azioni ivi previste.
  L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia. Con la stessa il MISE stipula una convenzione in cui sono definiti gli obiettivi attribuiti all'ICE per favorire l'attrazione degli investimenti esteri, i risultati attesi e le risorse finanziarie (commi 3 e 5).
  È inoltre prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire, ove necessario, la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Il Comitato è composto da rappresentanti dei diversi ministeri interessati e da un rappresentante della Conferenza Stato-Regioni e può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni centrali e territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto d'investimento. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti. È di conseguenza soppresso il Desk Italia-Sportello attrazione degli investimenti esteri (comma 7).
  Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata annualmente al Parlamento dal Ministro per lo sviluppo economico d'intesa con il ministro delle politiche agricole e forestali (comma 8).
  Infine si attribuisce al Fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese, la cui dotazione è determinata nella legge di stabilità, altresì la finalità di attrazione degli investimenti esteri (comma 9).
  L'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. La superficie delle unità a destinazione residenziale non può superare il 40 per cento della superficie totale degli immobili interessati.
  L'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali in sede di Conferenza Unificata.
  Il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, per l'adozione del quale non è previsto alcun termine, deve definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale. È specificato al riguardo che il vincolo può essere rimosso, a richiesta del proprietario, previa restituzione dei contributi e delle agevolazioni pubbliche percepite, ove lo svincolo avvenga prima della scadenza del finanziamento.
  L'articolo 32 equipara alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate Pag. 121per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (cosiddetto marina resort). La principale conseguenza dell'equiparazione consiste nell'applicazione alle prestazioni rese ai clienti ivi alloggiati nei «marina resort», dell'IVA agevolata al 10 per cento (concessa ai clienti alle strutture ricettive turistiche), invece dell'IVA al 22 per cento.
  L'equiparazione ha natura temporanea, in quanto ha effetto dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in commento fino al 31 dicembre 2014 e deve avvenire secondo requisiti stabiliti dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sentito il Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'aliquota ridotta, valutati in 2 milioni di euro per l'anno 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle somme versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato derivanti da sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante delle concorrenza e mercato.
  Il comma 3 dell'articolo 32 precisa, attraverso una modifica della legge di stabilità 2013 (legge n. 228 del 2012), che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include, oltre all'archivio telematico centrale e allo sportello telematico del diportista, anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto; vengono inoltre specificate le norme del codice della nautica da diporto oggetto di modifica da parte del regolamento di delegificazione chiamato a disciplinare il sistema telematico centrale.
  Passando agli articoli di interesse della commissione attività produttive segnala che l'articolo 3 destina, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori nel 2014, 3.890 milioni di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. «sblocca cantieri») per il periodo 2013-2020. L'articolo 3 elenca inoltre gli interventi finanziabili e i termini entro i quali gli interventi sono appaltabili e cantierabili; il mancato rispetto di tali termini determina la revoca del finanziamento assegnato. Nell'ambito delle varie tipologie sono ricompresi singoli interventi e categorie generiche di interventi (come ad es. il programma ponti e gallerie gestito da ANAS, incluso nella lettera b), e le opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio Pag. 149 dal 2 al 15 giugno 2014 o le richieste inviate nell'ambito del Programma Seimila Campanili).
  L'articolo 10 è volto ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa, attraverso l'estensione del perimetro delle operazioni finanziate.
  In particolare il comma 1, estende, alla lettera a), il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata (che utilizza la raccolta postale ed è assistita dalla garanzia dello Stato), includendo, oltre quelle dirette a soggetti pubblici e quelle da loro promosse, le operazioni in favore dei soggetti privati in settori di interesse generale individuati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze; il medesimo comma, alla lettera b), allarga il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate con la gestione ordinaria (che si finanzia sul mercato e non è assistita dalla garanzia statale) includendo, oltre alle opere, le reti e gli impianti destinati alla fornitura di servizi pubblici ed alle bonifiche, come ora previsto, anche gli interventi concernenti iniziative di pubblica utilità, nonché gli investimenti finalizzati a ricerca, sviluppo, innovazione, ambiente, cultura, turismo ed efficientamento energetico.
  Il comma 2 dell'articolo estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo periodo concessi alle imprese da parte di enti creditizi stabiliti negli Stati membri dell'Unione europea anche agli Istituti di promozione dello sviluppo presenti negli Stati membri. Tali istituti, seppure non aventi natura di enti creditizi, esercitano comunque attività di credito con finalità pubblicistiche di sostegno e promozione dell'economia.Pag. 122
  L'articolo 11 modifica la disciplina delle misure agevolative (credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP ed esenzione dal pagamento del canone di concessione) per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Viene chiarito che il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.
  L'articolo 17 apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001) riguardanti, in primo luogo, le opere interne e la comunicazione di Inizio Lavori (CIL); viene infatti modificata la definizione di manutenzione straordinaria al fine, da un lato, di prevedere, per i predetti interventi, il rispetto della volumetria complessiva degli edifici in luogo dell'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e, per l'altro, di comprendere in tali interventi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso.
  Connessa alle modifiche indicate è quella, che interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, si chiarisce che le stesse possono essere eseguite previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali.
  L'articolo 17, inoltre, introduce la definizione di «interventi di conservazione», prevedendo che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione. Modifiche riguardano la disciplina del permesso di costruire attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e del permesso di costruire convenzionato. La proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, è consentita in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
  Una serie di disposizioni incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione urbana complessi stabilendo che lo strumento attuativo possa prevedere che il contributo per il rilascio del permesso di costruire sia dovuto solo relativamente al costo di costruzione e che le opere di urbanizzazione siano direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario.
  Altra modifica di rilievo è quella che aggiunge, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione. Nell'ottica di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, si consente, inoltre, ai comuni di deliberare, per Pag. 123gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, si prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I termini per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
  In materia di segnalazione di certificazione di inizio attività (SCIA), segnala l'ampliamento della casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una SCIA e da comunicare nella fase di fine lavori e la sostituzione nel T.U. edilizia del riferimento alla DIA con quello alla SCIA. Ulteriori disposizioni attengono all'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale e all'introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti e a consentire sempre, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.
  Segnala infine che l'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri (che dovrà essere emanato entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge) l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente» (comma 1). Per quanto riguarda le succitate caratteristiche prestazionali e i parametri di funzionamento degli impianti nuovi, l'articolo in esame prescrive che: gli impianti siano realizzati in conformità alla nota (4) del punto R1 dell'allegato C alla parte II del del decreto legislativo n. 152 del 2006, che stabilisce, per gli inceneritori di rifiuti urbani, livelli minimi di efficienza energetica (comma 3); gli impianti siano autorizzati a saturazione del carico termico, cioè sfruttino tutta la capacità di incenerimento dei forni che costituiscono l'impianto (comma 2); gli impianti siano finalizzati a trattare in via prioritaria i rifiuti urbani prodotti sul territorio nazionale e, in subordine, a saturazione del carico termico, i rifiuti speciali non pericolosi o pericolosi a solo rischio sanitario (comma 5). Al fine di garantire il rispetto di tali caratteristiche e parametri anche da parte degli impianti di recupero esistenti, si prevede (ai commi 2, 4 e 5) che le autorità competenti procedano alle necessarie verifiche e ai conseguenti adeguamenti delle autorizzazioni già rilasciate, entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto-legge. Il comma 6 prevede il dimezzamento dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti di recupero da realizzare, mentre il comma 7 prevede l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la verifica degli impianti e l'adeguamento delle autorizzazioni, nonché dei nuovi termini abbreviati delle procedure autorizzative.

  Davide CRIPPA, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 10.10.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 1o ottobre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 10.10 alle 10.25.

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