CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 1 ottobre 2014
307.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta, indi il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Sesa Amici.

  La seduta comincia alle 8.45.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 731 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame delle proposte emendative riferite al provvedimento in esame.

  Simonetta RUBINATO (PD) relatore, fa presente che l'Assemblea, in data 30 settembre 2014, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Prataviera 2.81, 2.82, 2.83 e Cristian Iannuzzi 2.310, che modificano il criterio di delega di cui al comma 1, lettera i), numero 9, che prevede la destinazione delle sanzioni amministrative pecuniarie a specifici fondi e sul quale è stata formulata una specifica condizione ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione;Pag. 41
   Rondini 2.315 e 2.316, che prevedono, tra i principi e i criteri direttivi di delega, l'esenzione dei ricorsi avverso le sanzioni amministrative dinanzi al giudice di pace dal pagamento del contributo unificato e di ogni imposta o bollo, provvedendo al relativo onere, peraltro non quantificato, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di ciascun Ministero.

  Con riferimento alle proposte emendative sulle quali ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Molea 2.114, che modifica i principi e criteri direttivi delle deleghe previste dall'articolo 2, prevedendo la revisione delle disposizioni in materia di esenzione del pedaggio autostradale anche per i servizi di trasporto sanitario qualificato. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa in oggetto;
   Molea 2.115, che prevede la revisione delle disposizioni in materia di rilascio della patente di servizio estendendola a soggetti abilitati a servizi di soccorso. In merito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa, anche alla luce dei corsi di formazione necessari per il rilascio della patente di servizio;
   Caparini 2.7 e 2.254, che specificano che il criterio di delega previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), relativo alla segnaletica stradale, preveda anche l'introduzione di segnalazioni acustiche e tattili a favore dei soggetti portatori di handicap, e Baldelli 2.44, che specifica il criterio di delega previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera e), prevedendo, in particolare, il riassetto della segnaletica luminosa mediante adeguati intervalli di accensione della luce delle lanterne semaforiche nonché la segnalazione chiara e comprensibile dei sistemi di rilevamento automatico. Al riguardo, reputa opportuno che il Governo chiarisca se le modifiche apportate al criterio di delega possano essere comunque adottate nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente;
   Prataviera 2.35 e 2.42, che attribuiscono agli enti gestori delle strade nuovi compiti quali la realizzazione di un catasto del patrimonio arboreo da aggiornare annualmente e la certificazione del fabbisogno della pubblica illuminazione stradale e semaforica con la segnalazione annuale dei fabbisogni energetici, e De Lorenzis 2.208, che, integrando il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), prevede l'introduzione di misure volte a incentivare l'uso di mezzi di trasporto in forma condivisa, anche attraverso una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie. In merito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari delle proposte emendativa in oggetto;
   Scotto 2.56, che prevede l'introduzione di meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi degli utenti, prevedendo senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica anche forme di defiscalizzazione che incidano sul pagamento del premio assicurativo o delle tasse automobilistiche. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi se la clausola di neutralità finanziaria prevista dalla proposta emendativa sia idonea a garantire l'invarianza degli oneri;
   Zaratti 2.363, che introduce, dall'articolo 2, comma 2, il nuovo criterio di delega di cui lettera e-bis), volto a favorire la diffusione e l'installazione di dispositivi idonei a segnalare otticamente la frenata dei veicoli. In merito, giudica opportuno che il Governo chiarisca se il nuovo criterio di delega possa essere comunque attuato nell'ambito degli stanziamenti previsti a legislazione vigente.

  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte Pag. 42emendative segnalate dal relatore, ad eccezione degli emendamenti Molea 2.114 e De Lorenzis 2.208, sui quali esprime nulla osta. Esprime, altresì, nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Simonetta RUBINATO (PD) relatore, preso atto dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 2.7, 2.35, 2.42, 2.44, 2.56, 2.81, 2.82, 2.83, 2.115, 2.254, 2.310, 2.315, 2.316 e 2.363, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura, e di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616-A Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in esame è già stato esaminato dalla Commissione bilancio, che in data 23 settembre 2014 ha espresso il prescritto parere. Segnala, in proposito, che la condizione formulata ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione – riferita all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge – è stata recepita dalle Commissioni di merito.
  Passando all'esame dei profili finanziari relativi alle modifiche apportate dalle Commissioni di merito al testo iniziale del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, non corredate di relazione tecnica, fa presente quanto segue.
  In merito all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), concernente il contributo a carico delle società sportive, osserva preliminarmente che dalla norma dovrebbero derivare effetti diretti di segno positivo. Ciò premesso, giudica comunque opportuno che il Governo chiarisca se da essa possano derivare anche effetti di segno opposto, in considerazione della circostanza che la quota di introiti connessi alla vendita dei diritti riversata al finanziamento dei costi per i servizi di ordine pubblico potrebbe configurarsi come un onere per i bilanci delle società sportive.
  Con riferimento ai commi 3-bis e 3-ter dell'articolo 4, concernenti il fondo di garanzia per i mutui relativi a impianti sportivi, non formula osservazioni per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Circa l'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3, e lettera b-bis), riguardante le Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, con riferimento all'esclusività della funzione di presidente delle sezioni nell'ambito delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, ritiene necessario acquisire dal Governo chiarimenti circa l'invarianza di effetti finanziari connessa al funzionamento degli organismi in questione, atteso che la relazione tecnica, riferita al testo originario, quantificava gli oneri relativi alle commissioni e alle sezioni anche in base al numero dei componenti mediamente presenti nelle sedute.
  Reputa altresì necessario acquisire chiarimenti circa la possibilità che lo svolgimento dei corsi di formazione previsti dalle norme in esame, che appaiono ulteriori rispetto a quelli previsti a legislazione vigente, comporti effetti onerosi. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo.Pag. 43
  Circa l'articolo 8, comma 1-bis, concernente la sperimentazione della pistola elettrica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la sperimentazione della pistola elettrica Taser, prevista dal comma 1-bis dell'articolo 8, possa rientrare tra gli interventi di conto capitale previsti dal comma 1.
  Con riguardo all'articolo 8, comma 1-ter, riguardante l'Assegnazione di automobili dismesse delle pubbliche amministrazioni alle forze di pubblica sicurezza, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale chiede di acquisire una valutazione del Governo, che l'assegnazione alle forze di pubblica sicurezza di autovetture dismesse o da dismettere di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali, possa consentire alle suddette forze di svolgere le proprie funzioni operative in efficienza senza determinare eventuali oneri anche di natura indiretta.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, con riferimento alle questioni evidenziate dal relatore, osserva come andrebbe valutata l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-quater, con il quale sono stabiliti i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche del contributo di cui al capoverso 3-ter della medesima lettera c-bis), sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
  In merito al comma 1-ter dell'articolo 8, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, osserva come la previsione in esso contenuta in base alla quale le automobili di proprietà statale, dismesse o da dismettere, sono assegnate alla forze del comparto sicurezza, non essendo connessa a particolari situazioni emergenziali, appare introdurre una disciplina a regime che non risulta in linea con il programma di dismissione dei beni mobili di proprietà dello Stato, previsto dall'articolo 1, comma 20, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, nell'ambito delle misure di riduzione della spesa pubblica per acquisti di beni e servizi. Evidenzia, inoltre, come la «previa valutazione di convenienza», di cui al predetto comma 1-ter, in assenza di puntuali criteri di riferimento su cui basarla, potrebbe generare incertezze sotto il profilo applicativo. Nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti sulle restanti questioni evidenziate dal relatore, chiede un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, si riserva pertanto di formulare una proposta di parere sul provvedimento in esame, una volta acquisiti gli ulteriori elementi informativi da parte del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, sospende la seduta, avvertendo che la stessa sarà nuovamente convocata nel corso della mattinata.

  La seduta, sospesa alle 9, riprende alle 12.35.

  Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che il rappresentante del Governo si era riservato di fornire ulteriori chiarimenti in merito a talune questioni, concernenti i profili finanziari del provvedimento, evidenziate dal relatore.

  Il sottosegretario Sesa AMICI rileva che l'esclusività della funzione di presidente delle sezioni costituite nell'ambito delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3), non determinerà nuovi o maggiori oneri per il funzionamento degli organismi in questione.
  Osserva, altresì, che i corsi di formazione per i componenti effettivi e supplenti delle commissioni territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), n. 2), capoverso 1-bis, non comporterà ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dal provvedimento. Fa inoltre presente che gli Pag. 44oneri derivanti dalla sperimentazione della pistola elettrica Taser, di cui all'articolo 8, comma 1-bis, possono rientrare nell'ambito della spesa di conto capitale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 8.
  Rileva infine che l'assegnazione alle Forze di polizia e di sicurezza di autovetture dismesse o da dismettere di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali, di cui all'articolo 8, comma 1-ter, non comporterà un aggravio di oneri di natura indiretta, posto che la citata assegnazione è comunque subordinata a una previa valutazione di convenienza, ferme tuttavia restando le criticità evidenziate in precedenza riguardo alla formulazione della disposizione.

   Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, nel rilevare come le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), introdotte nel corso dell'esame in sede referente, appaiono comunque suscettibili di determinare effetti in termini di maggiore gettito per l'erario, ritiene che, ad integrazione di quanto già sostenuto dal sottosegretario Baretta nella seduta odierna, andrebbe tuttavia valutata l'opportunità di prevedere non solo che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-quater, sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ma anche che il relativo schema sia trasmesso alle Camere per l'espressione del parere da parte delle Commissioni competenti anche per i profili di carattere finanziario. Formula, quindi, la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2616-A di conversione in legge del decreto-legge n. 119 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    appare opportuno prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-quater, che stabilisce i criteri, i termini e le modalità di versamento da parte delle società professionistiche del predetto contributo, sia emanato non solo su proposta del Ministro dell'interno, ma anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze;
    l'esclusività della funzione di presidente delle sezioni costituite nell'ambito delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), n. 3), non determinerà nuovi o maggiori oneri per il funzionamento degli organismi in questione;
    i corsi di formazione per i componenti effettivi e supplenti delle commissioni territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), n. 2), capoverso 1-bis, non comporterà ulteriori oneri rispetto a quelli già previsti dal provvedimento;
    gli oneri derivanti dalla sperimentazione della pistola elettrica Taser, di cui all'articolo 8, comma 1-bis, possono rientrare nell'ambito della spesa di conto capitale, di cui al comma 1 del medesimo articolo 8;
    l'assegnazione alle Forze di polizia e di sicurezza di autovetture dismesse o da dismettere di proprietà delle amministrazioni pubbliche statali, di cui all'articolo 8, comma 1-ter, non comporterà un aggravio di oneri di natura indiretta, posto che la citata assegnazione è comunque subordinata a una previa valutazione di convenienza;
   considerato che dovrebbe essere valutata l'opportunità di:
    prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-quater, sia adottato su proposta Pag. 45del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che il relativo schema sia trasmesso alle Camere per il parere da parte delle Commissioni competenti anche per i profili di carattere finanziario;
    precisare più puntualmente la previa valutazione di convenienza cui sarà subordinata l'assegnazione delle predette autovetture alle Forze di polizia e di sicurezza, ai sensi dell'articolo 8, comma 1-ter, al fine di evitare di ingenerare incertezze sotto il profilo applicativo, ancorandola a principi di economicità;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti osservazioni:
   1) si valuti l'opportunità di prevedere che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 3, comma 1, lettera c-bis), capoverso 3-quater, sia adottato su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e che il relativo schema di decreto sia trasmesso alle Camere per il parere da parte delle Commissioni competenti anche per i profili di carattere finanziario;
   2) si valuti altresì l'opportunità, all'articolo 8, comma 1-ter, di sostituire le parole: previa valutazione di convenienza con le seguenti: previa valutazione di economicità».

  Il sottosegretario Sesa AMICI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  Guido GUIDESI (LNA), nell'esprimere perplessità circa l'asserita assenza di oneri derivanti dallo svolgimento dei corsi di formazione per i componenti effettivi e supplenti delle commissioni territoriali, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), n. 2), capoverso 1-bis, chiede delucidazioni in ordine alle effettive modalità organizzative e gestionali dei corsi medesimi.
  Esprime inoltre profondo rammarico per la prolungata attesa cui sono stati costretti i componenti della Commissione bilancio prima della ripresa della seduta odierna. Ciò, a suo avviso, è avvenuto, come già altre volte in passato, al solo fine di pervenire, sotto la pressione di soggetti esterni all'ambito parlamentare, al raggiungimento di intese sui punti più controversi di un determinato provvedimento, quale, nel caso specifico, potrebbe essere la definizione della quota degli introiti complessivi derivanti dalla vendita dei biglietti, di cui al capoverso 3-ter della lettera c-bis), del comma 1 dell'articolo 3, introdotta nel corso dell'esame in sede referente. Ritiene, piuttosto, che compito della Commissione dovrebbe essenzialmente essere quello di entrare nel merito delle misure recate dai singoli provvedimenti, anche al fine di consentire eventualmente il successivo rinvio presso le Commissioni di merito dei provvedimenti medesimi.
  Ritiene quindi che, poiché non sarebbe la prima volta che l'andamento dei lavori della Commissione bilancio viene condizionato da esigenze di carattere estraneo rispetto alla tipicità dei lavori medesimi, quanto testé avvenuto debba essere oggetto di biasimo ed attenta valutazione, anche al fine di garantire per il futuro quell'elementare rispetto dovuto ai componenti della Commissione, a prescindere dagli schieramenti di maggioranza o di opposizione.

  Francesco BOCCIA, presidente, nel prendere atto del rilievo da ultimo formulato dall'onorevole Guidesi, del quale riconosce la fondatezza, ricorda che, come noto ai componenti della Commissione, è stata sua cura nei giorni scorsi indirizzare una lettera alla Presidente della Camera, onorevole Boldrini, cui ha fatto seguito una missiva della Presidente stessa all'indirizzo dei presidenti delle Commissioni permanenti, finalizzata proprio ad assicurare, soprattutto in relazione a provvedimenti caratterizzati da particolare urgenza e complessità, adeguati tempi di esame in sede consultiva presso la Commissione Pag. 46bilancio. In tale contesto, auspica che le criticità evidenziate dall'onorevole Guidesi non abbiano in futuro più a ripetersi. Ciò detto, precisa come compito della Commissione sia tuttavia quello di procedere essenzialmente all'elaborazione del parere di competenza per l'Assemblea, senza entrare in una valutazione nel merito delle singole disposizioni introdotte in sede referente, le quali potranno comunque costituire oggetto di dibattito in Aula da parte delle diverse forze politiche.

  Il sottosegretario Sesa AMICI, con riferimento alla questione evidenziata dall'onorevole Guidesi, fa presente che allo svolgimento dei corsi di formazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b-bis), n. 2), capoverso 1-bis, potrà comunque farsi fronte a valere su risorse iscritte in appositi stanziamenti dello stato di previsione del Ministero dell'interno destinate a tali finalità.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore sul provvedimento in esame.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, fa presente che l'Assemblea, in data odierna, ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al provvedimento in titolo. Con riferimento alle proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Molteni 6.20, che prevede la soppressione dell'articolo 6 e conseguentemente assegna le relative risorse all'articolo 8 destinandole, tuttavia, in misura superiore a quella per la quale ai sensi dell'articolo 10 è prevista una specifica copertura;
   Molteni 6.4, che prevede la soppressione del comma 1 dell'articolo 6 e a tal fine riduce gli oneri previsti dall'articolo 10, in misura tuttavia superiore non tenendo conto del fatto che il suddetto articolo reca anche la copertura degli oneri previsti dall'articolo 5, comma 2;
   Molteni 8.09, che esclude il personale del comparto difesa e sicurezza dalle misure di blocco degli automatismi stipendiali previsti a legislazione vigente senza prevedere alcuna quantificazione e copertura dei relativi oneri;
   Cozzolino 8.4, 8.151, Cirielli 8.154 e Palese 8.158, che incrementano gli stanziamenti previsti dall'articolo 8 per l'ammodernamento di mezzi, attrezzature e strutture della Polizia di Stato e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco senza prevedere alcuna copertura finanziaria;
   Palese 10.150, che sopprime l'articolo 10 recante la copertura finanziaria del provvedimento.

  Con riferimento alle proposte emendative per le quali appare opportuno acquisire l'avviso del Governo, segnala le seguenti:
   Molteni 2.02, 4.01 e 4.0150, volte, tra l'altro, a introdurre una disciplina per la dotazione di videocamere alle Forze di polizia impiegate in manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico o sportive, provvedendosi al relativo onere, pari a 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, mediante riduzione delle spese rimodulabili delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Al riguardo, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità e idoneità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista;
   Cozzolino 4.3, che prevede, nelle ore notturne che precedono il giorno in cui si svolge una competizione sportiva, l'illuminazione costante dell'area circostante lo stadio, specificando che per gli impianti di proprietà pubblica il costo di tale illuminazione sia a carico della società sportiva organizzatrice nella misura del 50 per cento, e Daniele Farina 4.04, che prevede che, al fine di prevenire fenomeni di violenza in ambito sportivo, lo Stato, le regioni e gli enti locali promuovano politiche di intervento sociale, in particolare con il sostegno di specifiche iniziative attivate dal privato sociale o da associazioni di tifosi. Al riguardo, considera opportuno Pag. 47acquisire l'avviso del Governo sui possibili effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Costantino 5.6 e Quaranta 5.8, che innalzano a ventisei il numero delle commissioni territoriali, stabilito dal provvedimento in esame nella misura massima di venti, incaricate di svolgere l'esame delle domande di protezione internazionale, provvedendosi al relativo maggiore onere mediante corrispondente incremento della copertura finanziaria prevista all'articolo 10, comma 1, nonché mediante corrispondente riduzione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989. In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità e idoneità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista;
   Palazzotto 5.14, che prevede che, in determinati casi, la commissione territoriale incaricata di svolgere l'esame delle domande di protezione internazionale disponga adeguati accertamenti medici e psicologici, potendo altresì richiedere la presenza di personale qualificato in sede di colloquio. In proposito, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo sui possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Costantino 5.15, volta a novellare l'articolo 35 del decreto legislativo n. 25 del 2008, concernente le controversie in materia di riconoscimento della protezione internazionale, prevedendo, tra l'altro, l'esenzione da ogni imposta o tassa per i relativi ricorsi. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa in oggetto;
   Molteni 6.21, che sopprime l'articolo 6 e destina le relative risorse pari a 113.550.570 euro per il 2014 alla deroga fino al 30 ottobre 2014 del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per il personale del comparto sicurezza. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa;
   Cirielli 6.158, volta a modificare il comma 2 dell'articolo 6, destinando l'intera dotazione finanziaria di cui al medesimo comma al Fondo rimpatri e prevedendo che alla medesima finalità sono destinate le risorse di cui al Fondo istituito dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 120 del 2013, non spese nell'esercizio finanziario 2013, Cozzolino 6.14, volta a prevedere che le risorse del Fondo di cui al comma 2 dell'articolo 6 non utilizzate al 31 dicembre 2015 siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al Fondo rimpatri, e Lorefice 6.17, 6.161 e 6.163, che prevedono un incremento da parte delle autorità responsabili delle attività di controllo e ispettive sulla gestione dei centri di accoglienza. In proposito reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari delle citate proposte emendative;
   gli identici emendamenti Guidesi 7.4, Cozzolino 7.151 e Cozzolino 7.154, che estendono a tutti i comuni e non solo a quelli maggiormente interessati dalla pressione migratoria la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7 oppure prevedono le medesime riduzioni ai comuni che abbiano accettato di ospitare recentemente migranti stranieri. Al riguardo, fermo rimanendo che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari negativi alla disposizione oggetto di modifica, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alle citate proposte emendative;
   Cozzolino 7.150, volta a rendere permanente la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati dai flussi migratori, limitata invece dall'articolo 7 al solo anno 2014. In merito, fermo restando che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari negativi alla disposizione oggetto di modifica, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa;Pag. 48
   Daniele Farina 7.9, che estende ad altri comuni la riduzione per il 2014 degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7. Al riguardo, fermo rimanendo che la relazione tecnica non ascrive effetti finanziari negativi alla disposizione oggetto di modifica, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla predetta proposta emendativa;
   Lombardi 7.3, 7.155 e 7.156, volte ad eliminare o a ridurre, con riferimento alla riduzione per il 2014 degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7, il limite previsto dal comma 1 del medesimo articolo, secondo cui il beneficio opera nei limiti complessivi dell'importo commisurato al 50 per cento degli effetti finanziari determinati dall'applicazione della sanzione per il mancato raggiungimento degli obiettivi posti dal patto di stabilità interno. In proposito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari negativi derivanti dalle citate proposte emendative;
   Cozzolino 7.5, che prevede che per l'anno 2014 le spese sostenute dai comuni per l'accoglienza dei migranti sono escluse dal patto di stabilità interno nei limiti complessivi stabiliti dal primo periodo del comma 1 dell'articolo 7, Cozzolino 7.152, che estende ai comuni che ospitano centri di accoglienza la possibilità di beneficiare della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7, Cozzolino 7.153, che prevede che la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno per i comuni interessati dai flussi migratori, di cui all'articolo 7, riguardi anche le spese sostenute dai comuni medesimi per l'accoglienza dei minori non accompagnati, Matteo Bragantini 7.158, che estende ai comuni che abbiano accettato di ospitare migranti stranieri giunti in Italia in seguito all'operazione Mare Nostrum, la possibilità di beneficiare della riduzione degli obiettivi del patto di stabilità interno di cui all'articolo 7. In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari delle predette proposte emendative;
   Ciprini 8.11, 8.12, 8.0150, 8.07 e 8.08, volte a prevedere che, in deroga alle disposizioni vigenti, le progressioni di carriera del personale della polizia di Stato eventualmente disposte negli anni 2011-2014, producono effetto per i medesimi anni anche ai fini economici, provvedendo ai relativi oneri mediante incremento della tassazione sui giochi d'azzardo. Al riguardo, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità e idoneità della quantificazione degli oneri e della copertura finanziaria prevista;
   Luigi Di Maio 8.06, che prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze provvede all'incremento della tassazione sul gioco d'azzardo tale da conseguire maggiori entrate pari ad almeno 400 milioni di euro per il 2014, da destinare al finanziamento di misure perequative per il personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In proposito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine ai profili finanziari della proposta emendativa in oggetto.
   Grimoldi 8.010, che pone a carico dell'amministrazione e non degli interessati gli oneri relativi agli accertamenti clinico-strumentali e di laboratorio per il personale volontario dei vigili del fuoco, provvedendo al relativo onere, fino a d un massimo di 500.000 euro annui a decorrere dal 2014, mediante riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. In merito, giudica opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità della quantificazione degli oneri prevista dalla proposta emendativa;
   Grimoldi 8.011, che estende al materiale e alle attrezzature di soccorso il contributo che le ONLUS possono ricevere a valere su una quota del Fondo nazionale per le politiche sociali. Al riguardo, fermo rimanendo il limite complessivo del fondo nazionale per le politiche sociali, destinato dall'articolo 96 della legge n. 342 del 2000 alle attività di volontariato, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in Pag. 49ordine alla attuabilità sotto il profilo finanziario della proposta emendativa;
   Cozzolino 10.1, volta a modificare la copertura finanziaria del provvedimento, con particolare riferimento al comma 1 dell'articolo 10. Mentre il citato articolo dispone infatti che agli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, e dall'articolo 6, commi 1 e 2, pari a euro 122.700.000 per l'anno 2014 e a euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti di cui all'articolo 14-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'Erario, la proposta emendativa è volta a coprire con tale modalità solamente gli oneri derivanti dall'articolo 5, comma 2, mentre agli oneri derivanti dall'articolo 6, commi 1 e 2, si provvede a valere sui fondi speciali di conto capitale, utilizzando l'accantonamento del Ministero dell'interno. Al riguardo segnala, inoltre, che sul piano formale appare erroneo il riferimento all'articolo 5, comma 2, contenuto nel primo periodo del comma 1, come sostituito dalla proposta emendativa in esame. In merito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo sulla congruità e idoneità della copertura finanziaria prevista.

  Osserva, infine, che le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Sesa AMICI esprime parere contrario su tutte le proposte emendative segnalate dal relatore e nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, propone quindi di esprimere parere contrario sugli emendamenti 4.3, 5.6, 5.8, 5.14, 5.15, 6.4, 6.14, 6.17, 6.20, 6.21, 6.158, 6.161, 6.163, 7.3, 7.4, 7.5, 7.9, 7.150, 7.151, 7.152, 7.153, 7.154, 7.155, 7.156, 7.158, 8.4, 8.11, 8.12, 8.151, 8.154, 8.158, 10.1 e 10.150 e sugli articoli aggiuntivi 2.02, 4.01, 4.04, 4.0150, 8.06, 8.07, 8.08, 8.09, 8.010, 8.011 e 8.0150, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta sulle restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1 trasmesso dall'Assemblea.

   Il sottosegretario Sesa AMICI concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

  La seduta termina alle 12.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 1o ottobre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 15.20.

Sull'ordine dei lavori.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendo ancora presente il rappresentante del Governo, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.22, riprende alle 15.40.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 24 settembre 2014.

Pag. 50

   Francesco BOCCIA, presidente, ricorda che la Commissione, in data 17 settembre 2014, ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione di una relazione tecnica sul testo del provvedimento nel termine di sette giorni e che, nella scorsa seduta, il rappresentante del Governo aveva chiesto ulteriore tempo per la predisposizione della stessa.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA segnala che la relazione tecnica non è ancora stata predisposta. Chiede di poter disporre ancora di tempo ulteriore per effettuare i necessari approfondimenti istruttori.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione di opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Mauro GUERRA (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame dispone la conversione in legge del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, recante misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive e che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari.
  Segnala che il provvedimento contiene disposizioni che prevedono il rilancio degli investimenti attraverso l'attribuzione di nuove risorse, la revoca di stanziamenti non utilizzati e la loro conseguente riallocazione, il potenziamento di soggetti, come la Cassa depositi e prestiti, e di strumenti, quali la defiscalizzazione e i project bond, destinati al finanziamento di detti investimenti e la revisione della disciplina relativa al patto di stabilità interno. A quest'ultimo proposito rileva una contraddizione tra l'esclusione, disposta dall'articolo 4, commi da 3 a 8, di nuove tipologie di spesa dai vincoli del patto di stabilità interno e la riarticolazione, operata dall'articolo 42, comma 1, degli obiettivi di finanza pubblica, posti in capo alle regioni a statuto ordinario dal decreto-legge n. 66 del 2014: in seguito a tale intervento per l'anno 2014 non si applicano le esclusioni dai vincoli del patto concernenti le scuole paritarie, le borse di studio universitarie, i contributi per gli studenti e il materiale rotabile. Evidenzia al riguardo l'opportunità di evitare continue oscillazioni normative. Sempre con riferimento al rilancio degli investimenti segnala la semplificazione e l'accelerazione delle procedure prevista dall'articolo 3 e in particolare la fissazione di tempi e termini stringenti per la loro realizzazione attraverso la previsione della revoca dei finanziamenti in caso di mancato rispetto dei termini fissati per l'appaltabilità e la cantierabilità delle opere.
  Evidenziando poi come alcuni interventi oggetto dello «sblocco» di cui all'articolo 3 siano individuati con precisione, mentre in altri casi, come per il Programma Seimila Campanili, si faccia riferimento a categorie generiche, osserva che sarebbe stata sempre opportuna una individuazione puntuale.
  Prosegue segnalando che, ai sensi dell'articolo 7, anche gli interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico dovranno essere successivamente individuati con decreto del Presidente del consiglio dei Ministri.
  Il decreto-legge interviene inoltre nei settori dell'energia, con disposizioni che non presentano particolari criticità dal punto di vista finanziario, e dell'edilizia. Per quanto riguarda tale materia fa in Pag. 51particolare riferimento all'articolo 17, recante misure di semplificazione delle procedure edilizie, anch'esse considerate dalla relazione tecnica prive di profili problematici dal punto di vista finanziario, anche se sul punto esprime qualche perplessità in relazione alla finanza comunale.
  Prosegue segnalando che l'articolo 43 consente agli enti locali in situazione di c.d. «predissesto» di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per alcune finalità indicate nello stesso articolo; osserva al riguardo che potrebbe essere consentito agli enti locali di comprendere le sanzioni per lo sforamento del patto di stabilità relativo al 2013 nell'ambito della procedura di riequilibrio finanziario pluriennale.
  Si sofferma quindi sulla questione del taglio ai trasferimenti ai comuni per 171 milioni di euro con riferimento alle entrate IMU, facendo presente che ciò potrebbe rivelarsi assai problematico per gli stessi comuni essendo stati già approvati i relativi bilanci di previsione.
  Passando più compiutamente all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica e delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  In merito all'articolo 1, commi da 1 a 9, concernente gli interventi sugli assi ferroviari Napoli – Bari e Palermo – Catania – Messina, posto che la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli – Bari e all'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina, verrà eseguita a valere sulle risorse previste nell'ambito del Contratto di programma stipulato tra RFI e il Ministero delle infrastrutture, ritiene opportuno che il Governo fornisca dati ed elementi di quantificazione circa le disponibilità di tali risorse; ciò al fine confermare quanto affermato nella relazione tecnica circa il fatto che le suddette opere saranno realizzate nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e che pertanto non si produrranno effetti negativi per la finanza pubblica.
  Per quanto concerne l'attività del Commissario straordinario, pur considerato che la norma prevede espressamente che questa verrà svolta senza nuovi o maggiori oneri e senza l'attribuzione di compensi aggiuntivi, fa presente che andrebbe escluso che allo stesso possano essere corrisposti gettoni, compensi, rimborsi spese o altri emolumenti di natura non retributiva, comunque denominati, connessi allo svolgimento dell'attività commissariale.
  Per quanto concerne l'utilizzo da parte del Commissario delle strutture tecniche di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e dell'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A, per le finalità delle disposizioni in esame, non ha osservazioni da formulare, nel presupposto, sul quale chiede conferma al Governo, che l'avvalimento di tali Società non comporti oneri, anche indiretti, per la finanza pubblica, e non incida sull'efficienza operativa delle medesime. Ritiene la conferma opportuna, considerato che le società in questione, pur avendo natura privatistica, possiedono un assetto proprietario che le riconduce sotto controllo integralmente pubblico. Non ha nulla da osservare con riferimento al comma 11, considerata la natura procedurale della disposizione.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, reputa opportuno che il Governo chiarisca a quale esercizio finanziario faccia riferimento la quota di 220 milioni di euro delle risorse stanziate dalla legge di stabilità per il 2014, quale contributo in conto impianti a favore di RFI, da destinare ad interventi di manutenzione straordinaria previsti nel contratto di programma, parte servizi, 2012-2014.
  Giudica, inoltre, opportuno, che il Governo chiarisca se le citate risorse siano iscritte nel capitolo 7122 dello stato di previsione del MEF e siano state rifinanziate dalla tabella E allegata alla predetta legge di stabilità.
  Riguardo all'articolo 2, concernente le infrastrutture strategiche affidate in concessione, pur rilevando che le disposizioni hanno natura ordinamentale e, quindi, alle Pag. 52stesse non sono ascrivibili effetti finanziari diretti, ritiene che andrebbe acquisita una valutazione del Governo riguardo a possibili rischi di contenzioso – con eventuali costi aggiuntivi – derivanti dalla caducazione delle concessioni nelle ipotesi previste dalla norma in esame.
  Per quanto attiene all'articolo 3, relativo allo sblocco di opere indifferibili, urgenti e cantierabili, evidenzia, in via preliminare, che la norma destina a copertura dell'integrazione del Fondo «sblocca cantieri» risorse inerenti opere infrastrutturali strategiche già approvate (utilizzo delle risorse destinate all'Autorità portuale di Venezia di cui al comma 186 della legge n. 228 del 2012) ovvero risorse stanziate per trattati internazionali già sottoscritti (trattato Italia-Libia). Pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica circa la non necessità nell'immediato delle risorse suddette, reputa che andrebbe chiarito come si intenda far fronte alla copertura delle spese oggetto di definanziamento negli anni in cui le stesse si renderanno necessarie.
  Con riferimento agli effetti delle disposizioni sui saldi di finanza pubblica, ritiene che andrebbe fornito un chiarimento in merito al diverso impatto dell'incremento del Fondo sblocca cantieri sui tre saldi. In particolare, pur ipotizzando, dato il carattere di urgenza degli interventi infrastrutturali in esame, un andamento per cassa più sostenuto nei primi anni, ritiene che non appaia comprensibile il valore scontato sui saldi di fabbisogno e indebitamento netto, con effetti maggiori (rispetto a quelli sul saldo netto da finanziare) negli anni 2014 e 2016 e inferiori negli anni 2015 e 2017.
  Con riferimento agli effetti delle singole disposizioni, rileva che: in merito al comma 8 che, sulla base di quanto evidenziato dalla relazione illustrativa e della delibera CIPE n. 60/2013, appare volto a riassegnare risorse non rese disponibili in quanto non è stata ottemperata la prescrizione nei tempi indicati, andrebbe chiarito se l'attuale utilizzo degli stanziamenti possa alterare i profili di cassa già incorporati nelle previsioni di spesa a legislazione vigente; analogamente, con riferimento a quanto disposto dal comma 9 in merito alla possibilità per gli enti di confermare o rimodulare, entro il 31 ottobre 2014, le assegnazioni finanziarie inizialmente previste a valere sul Fondo sviluppo e coesione, andrebbe chiarito in quali termini ed entro quali limiti sia consentita tale rimodulazione in modo da non modificare le previsioni di spesa a legislazione vigente; infine, giudica opportuno che il Governo confermi che la quota di 100 milioni di euro a valere sulle complessive risorse stanziate dal comma 1, da destinare ai provveditorati interregionali alle opere pubbliche, sia ricompresa – nella tabella contenuta nella relazione tecnica – nella quota di 500 milioni da destinare alle suddette finalità e alle proposte pervenute dalle amministrazioni alla Presidenza del consiglio. Con riferimento a tale ultimo aspetto, segnala che la suddetta tabella fa riferimento, per la presentazione delle richieste di finanziamento, al termine del 31 agosto e non del 15 giugno, come previsto dal comma 2, lettera c), del presente articolo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, rileva che il comma 4 prevede che agli oneri derivanti dal comma 1 dell'articolo 3, concernente la costituzione nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del fondo sblocca cantieri, si provvede: quanto a 39 milioni per l'anno 2013 mediante utilizzo delle disponibilità iscritte in conto residui derivanti dalle revoche disposte dall'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito con modificazioni dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, e confluite nel cosiddetto fondo revoche (capitolo 7685 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico); quanto a 11 milioni per l'anno 2014, mediante parziale utilizzo delle disponibilità confluite nel predetto fondo revoche; quanto a 15 milioni per l'anno 2014, quanto a 5,200 milioni per l'anno 2015, quanto a 3,200 milioni per l'anno 2016 e quanto a 148 milioni per ciascuno degli anni dal 2017 al 2020, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di Pag. 53spesa per la realizzazione in Libia di progetti infrastrutturali (capitolo 7800 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); quanto a 94,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente le somme da assegnare all'Autorità portuale di Venezia per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al porto di Venezia (capitolo 7270 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); quanto a 79,8 milioni per l'anno 2015, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa concernente le somme da assegnare alla regione Piemonte per la realizzazione dell'asse autostradale «pedemontana piemontese» (capitolo 7504 – stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); quanto a 51,200 milioni per l'anno 2015, a 155,8 milioni per l'anno 2016, a 925 milioni per l'anno 2017 e a 1.918 milioni per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione della quota nazionale del Fondo per lo sviluppo e la coesione – programmazione 2014-2020 (capitolo 8425 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico).
  Al riguardo, segnala che sia l'autorizzazione di spesa di cui al comma 1 sia la copertura finanziaria prevista dal comma 4, lettera a), dell'articolo 3 fanno riferimento all'esercizio finanziario 2013 oramai concluso. In particolare, ricorda che l'autorizzazione di spesa prevede l'utilizzo di disponibilità iscritte in conto residui derivanti da revoche e ora confluite nel cosiddetto fondo revoche. Tali risorse presentano natura di conto capitale e, quindi, possono essere utilizzate anche nell'anno 2014. Con riferimento a tale modalità di copertura e, in particolare, con specifico riferimento agli effetti previsti sui saldi di finanza pubblica dal prospetto riepilogativo allegato alla relazione tecnica, giudica opportuno acquisire chiarimenti da parte del Governo.
  Con riferimento alla copertura prevista dal comma 4, lettera c), rileva che la riduzione prevista impiega fino all'anno 2016, pressoché integralmente, lo stanziamento destinato alla realizzazione di progetti infrastrutturali in Libia come rimodulato fino all'anno 2028 dalla tabella E allegata alla legge di stabilità per il 2014. Reputa, quindi, opportuno, trattandosi di risorse destinate all'attuazione di un accordo internazionale, che il Governo confermi l'effettività utilizzabilità delle suddette somme, in considerazione dell'effettivo stato di attuazione dell'Accordo.
  Con riferimento alla copertura prevista dal comma 4, lettera e), relativa alla Pedemontana piemontese, rileva che la stessa impiega integralmente le risorse destinate a tale finalità. Secondo la relazione tecnica l'utilizzo, tra le altre, delle suddette somme è motivato dal fatto che i relativi interventi infrastrutturali non si ritengono necessari nell'immediato. Tuttavia, segnala che nel prospetto delle opere indifferibili che saranno poste in essere a valere sulle risorse di cui all'articolo 3 vi è uno specifico intervento concernente la pedemontana piemontese relativo al collegamento Biella – Casello Ghemme.
  In merito al comma 6, segnala che le risorse stanziate dal comma 4 non utilizzate nei termini fissati dal comma 2 dell'articolo 3 confluiranno nel fondo infrastrutture ferroviarie stradali e relativo ad opere di interesse strategico (capitolo 7514 – stato di previsione Ministero infrastrutture e trasporti) che, sulla base di quanto previsto dal disegno di legge di assestamento per l'anno 2014, reca uno stanziamento di competenza pari a 146.103.000 di euro per il 2014, 13.448.000 di euro per il 2015 e 77.125.000 di euro per il 2016.
  Con riferimento al comma 12, segnala l'opportunità di indicare esplicitamente l'esercizio finanziario, che dovrebbe essere il 2014, nel quale è previsto che le risorse giacenti sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario del Governo per le infrastrutture carcerarie siano versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad uno o più capitoli degli stati di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero della giustizia.
  Riguardo all'articolo 4, commi 1 e 2, concernente le misure di semplificazione Pag. 54per le opere incompiute segnalate dagli enti locali, non ha osservazioni da formulare.
  In merito all'articolo 4, commi 3 e 4, in materia di esclusione di pagamenti dal vincolo posto dal patto di stabilità interno, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che la esclusione dei vincoli dal patto opera nell'ambito del limite di spesa iscritto nel prospetto riepilogativo.
  Riguardo l'articolo 4, commi 5 e 6, riguardante l'esclusione dal patto di stabilità di pagamenti a fronte di debiti in conto capitale, non ha osservazioni da formulare per i profili di quantificazione, atteso che la esclusione dei vincoli dal patto opera nell'ambito del limite di spesa iscritto nel prospetto riepilogativo.
  Con riferimento all'articolo 4, comma 7, recante l'esclusione per il 2014 di pagamenti in conto capitale dai vincoli del patto di stabilità, ritiene che andrebbe precisato il significato delle affermazioni segnalate nella relazione illustrativa, chiarendo, in particolare, se le norme intendano garantire che i comuni e le province effettuino nel corso del 2014 pagamenti in conto capitale in misura superiore all'esclusione disposta dalla legge di stabilità per il 2014, fermo restando che le spese che beneficiano dell'esclusione medesima non possono eccedere limiti indicati dalla stesse legge di stabilità (complessivamente 1 miliardo di euro per il 2014). Infatti tale obbligo, che sembra evincersi dalla relazione, non emerge dal tenore letterale delle norme né dalla relazione tecnica. Pur rilevando che l'effetto prospettato dalla relazione illustrativa è neutrale ai fini dei saldi, ritiene opportuno acquisire chiarimenti in proposito e, qualora dovesse essere confermata la predetta interpretazione, una valutazione del Governo circa l'effettiva possibilità per i comuni di raggiungere il livello di pagamenti richiesti.
  Circa l'articolo 4, comma 8, alinea, recante Prosecuzione degli interventi di ricostruzione in Abruzzo, osserva che la relazione tecnica non indica sulla base di quali criteri sono stati stimati gli effetti attesi sui saldi di indebitamento e fabbisogno, sia per quanto attiene alla modulazione temporale che agli importi iscritti per ciascun anno. Considera quindi opportuno acquisire i dati e gli elementi posti alla base della stima di tali effetti nella misura ipotizzata. In merito ai profili di copertura finanziaria, per quanto concerne gli oneri derivanti dal rifinanziamento in termini di sola competenza, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014, dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-bis, comma 1, del decreto-legge n. 43 del 2013 relativa ai contributi alla ricostruzione in Abruzzo, ai sensi del comma 8, lettera a), per un ammontare pari a 29 milioni di euro per il 2014, la copertura viene disposta a valere sui proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione. Al riguardo ritiene necessario che il Governo chiarisca a quanto ammontino le suddette risorse (delle quali è prevista l'iscrizione nel capitolo 3220 nello stato di previsione dello stato di previsione dell'entrata). Tale chiarimento appare a suo avviso necessario anche in considerazione del fatto che la predetta copertura è già stata utilizzata, nella misura di 100 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74 del 2014 e, nella misura di 200 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 109 del 2014.
  Con riferimento all'utilizzo previsto dal comma 8, lettera b), nella misura di 221 milioni di euro nell'anno 2014, delle somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa come previsto a legislazione vigente ai sensi dell'articolo 148, Pag. 55comma 1, della legge n. 388 del 2000 (capitolo 3592, piano di gestione 14 dello stato di previsione dell'entrata), ritiene necessario che il Governo fornisca indicazioni in merito all'ammontare delle predette somme, già versate all'entrata del bilancio dello Stato nell'anno 2014 non ancora riassegnate ai pertinenti programmi di spesa, anche in considerazione del fatto che la medesima modalità di copertura è stata utilizzata da ultima dall'articolo 9, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 92 del 2014. Con riferimento a tale ultima modalità di copertura, segnala che la stessa, già prevista anche dagli articoli 32, comma 2, e 40, comma 2, lettera g), non presenta la medesima formulazione: in particolare, all'articolo 32, comma 2, si specifica che le somme delle quali è previsto l'utilizzo siano state versate all'entrata del bilancio dello Stato entro il 15 luglio 2014, e all'articolo 40, comma 2, lettera g), non si fa riferimento al fatto che tali somme non siano state riassegnate ai pertinenti programmi. In merito, appare opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  Riguardo al comma 9, segnala che la norma reca una clausola di compensazione finanziaria relativa agli oneri derivanti dai commi 4, 5 e 8 del medesimo articolo 4. Con riferimento alle risorse utilizzate a tal fine ai sensi delle lettere a) e b) rinvia ai chiarimenti già richiesti per il comma 8 trattandosi delle medesime risorse, utilizzate anche a compensazione degli effetti finanziari sui saldi del fabbisogno e dell'indebitamento. Per quanto concerne l'utilizzo previsto dalla lettera c) - nella misura di 150 milioni di euro per l'anno 2014, di 180 milioni di euro per l'anno 2015, di 100 milioni di euro per l'anno 2016 e di 70 milioni di euro per l'anno 2017 – del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguente all'attualizzazione dei contributi pluriennali (capitolo 7593 – stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze), ritiene necessario che il Governo confermi la sussistenza delle risorse e che il loro utilizzo non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse. Analoghi chiarimenti appaiono a suo avviso necessari con riferimento all'utilizzo previsto, ai sensi della lettera d), – nella misura di 50 milioni di euro per l'anno 2014 – degli spazi finanziari concessi e non utilizzati al 30 giugno 2014 dagli enti locali ai sensi dell'articolo 31, comma 9-bis, della legge n. 183 del 2011, risultanti dal monitoraggio del patto di stabilità del primo semestre.
  Con riferimento alla formulazione della clausola di compensazione prevista dal comma 9, considera opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di integrarla includendo tra le disposizioni richiamate non solo il comma 5, ma anche il comma 6 conformemente a quanto previsto dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla relazione tecnica.
  Con riferimento all'articolo 5, in materia di Infrastrutture strategiche affidate in concessione, preso atto della natura ordinamentale delle disposizioni in esame, ritiene utile acquisire dati ed elementi volti a chiarire la sostenibilità per i soggetti concessionari, anche alla luce della razionalizzazione dei regimi concessori disposta dalle norme, di ulteriori investimenti infrastrutturali in assenza di contributi da parte dello Stato e mantenendo un regime tariffario più favorevole per l'utenza, come previsto dal comma 2. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'opportunità di modificare la clausola di neutralità finanziaria di cui al comma 2 sostituendo le parole: «senza ulteriori oneri» con le seguenti: «senza nuovi o maggiori oneri» in conformità alla prassi contabile vigente.
  Al fine di valutare l'idoneità della clausola di neutralità finanziaria prevista per i piani economico finanziari elaborati dai concessionari di tratte autostradali nazionali, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la stessa debba essere riferita al più ampio aggregato della finanza pubblica.
  Circa l'articolo 6, recante agevolazioni per la realizzazione di reti di comunicazione Pag. 56elettronica a banda ultralarga, tenuto conto di quanto affermato dal Governo nella relazione tecnica, osserva che l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non fosse inclusa in alcun modo la redditività – sotto forma di entrate fiscali o di riscossione di canoni – delle infrastrutture interessate dalle norme. Sul punto appare opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Riguardo ai commi da 2 a 5 dell'articolo 6, recanti Semplificazione delle procedure di scavo e di posa aerea dei cavi, andrebbe a suo parere acquisita una conferma da parte del Governo che dalle norme di semplificazione introdotte non derivino minori introiti concessori per gli enti nel cui territorio sono ubicati gli impianti.
  Circa l'articolo 7, recante norme in materia di gestione delle risorse idriche, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi 3 e 6, tenuto conto di quanto affermato dalla relazione tecnica, andrebbero a suo avviso forniti elementi volti a suffragare l'ipotesi che l'ISPRA possa provvedere ai compiti attribuiti nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Con riferimento alla istituzione, presso il Ministero dell'ambiente, di un Fondo destinato al finanziamento degli interventi relativi alle risorse idriche e alimentato mediante la revoca dei finanziamenti a valere sulle risorse già individuate dalla delibera del CIPE n. 60/2012, di cui al comma 6 in esame, ritiene opportuno che venga fornito un chiarimento in merito all'entità delle medesime risorse destinate al finanziamento del Fondo.
  Non ritiene di formulare osservazioni in merito alla possibilità di utilizzo di società in house, di cui al comma 4, preso atto di quanto precisato dalla relazione tecnica. Con riferimento alla possibilità per il Governo di nominare appositi commissari straordinari, nell'ambito del potere sostitutivo, di cui al comma 7 in esame, ritiene che andrebbero forniti ulteriori chiarimenti in merito a quanto affermato dalla relazione tecnica, tenuto conto che dal tenore letterale della disposizione non si evince che gli stessi opereranno a titolo gratuito.
  Infine, con riferimento alla possibilità di assegnare alle Regioni, la somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione 2007-2013, di cui al comma 9 in esame, al fine di evitare effetti finanziari negativi sui saldi di finanza pubblica, andrebbe a suo parere fornito un chiarimento in merito al profilo di spendibilità per cassa delle risorse in esame. Andrebbe, inoltre, chiarito se le stesse non risultino già impegnate per altre finalità.
  Circa l'articolo 10, in materia di operatività della Cassa depositi e prestiti (CDP), ritiene che andrebbero valutati i possibili riflessi finanziari connessi all'aumento delle garanzie rilasciate dallo Stato sulle esposizioni (presumibilmente crescenti) assunte dalla Cassa depositi e prestiti. Tale aumento potrebbe infatti intervenire senza che il testo preveda un corrispondente adeguamento degli stanziamenti posti a fronte dei maggiori rischi di escussione delle predette garanzie. Fa riferimento, in particolare, alle norme che estendono ai soggetti privati l'accesso ai finanziamenti della CDP tramite le risorse della gestione separata garantite dallo Stato [comma 1, lettere a) e c)] e alle norme che ampliano le possibilità di concedere la garanzia dello Stato in relazione ad esposizioni assunte dalla CDP [comma 1, lettera d)]. Quanto alle altre operazioni finanziarie previste dal testo e non assistite dalla garanzia dello Stato [comma 1, lettera b)], andrebbero a suo parere acquisiti elementi volti a verificare se l'intervento della Cassa si configuri, in relazione ai possibili profili di rischio, in maniera coerente con l'attuale classificazione della CDP nell'ambito del settore degli operatori finanziari, esterni al perimetro della Pubblica Amministrazione. Con riferimento al comma 2 (estensione di agevolazioni fiscali agli istituti di promozione dello sviluppo), pur prendendo atto dell'indicazione contenuta nella relazione tecnica, ritiene opportuno che vengano Pag. 57forniti dati ed elementi quantitativi volti a verificare l'asserita neutralità finanziaria delle disposizioni.
  Con riferimento all'articolo 11, recante defiscalizzazione degli investimenti infrastrutturali in finanza di progetto, osserva che l'invarianza finanziaria delle disposizioni in esame appare confermata solo nel caso in cui nelle previsioni tendenziali non fosse inclusa in alcun modo la redditività – sotto forma di entrate fiscali o di riscossione di canoni – delle infrastrutture interessate dalle norme. Sul punto ritiene necessario acquisire l'avviso del Governo tenuto conto che la norma estende l'ambito di applicazione dei benefici fiscali sia sotto l'aspetto qualitativo che sotto l'aspetto quantitativo. In particolare, andrebbero a suo avviso fornite maggiori informazioni circa gli effetti finanziari che potrebbero essere inclusi nelle previsioni tendenziali con riferimento alle opere infrastrutturali previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche.
  Relativamente all'articolo 12, concernente il potere sostitutivo nell'utilizzo dei fondi europei, andrebbe a suo avviso acquisita una conferma dal Governo che la riattribuzione ad altro livello di governo non comporti una diversa imputazione sui saldi degli oneri relativi agli interventi riprogrammati e che la facoltà di avvalersi di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica per l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sia esercitata senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  Circa l'articolo 13, recante misure a favore dei project bond, osserva che le modifiche introdotte alla disciplina civilistica e fiscale sui project bond determinano un ampliamento dell'ambito applicativo e sono finalizzate, come indicato nella relazione tecnica, ad agevolare la diffusione dei predetti titoli. Pertanto, pur considerando che alla norma iniziale non erano stati ascritti effetti finanziari in quanto considerati, in tale sede, di «scarsissima diffusione», ritiene necessario che siano valutati gli effetti di minor gettito tributario derivanti dalle modifiche introdotte proprio perché finalizzate ad una loro maggiore diffusione.
  Tali valutazioni appaiono a suo parere altresì necessarie in considerazione del fatto che agli interessi corrisposti su tali titoli è prevista l'applicazione, a regime, delle disposizioni fiscali di favore previste per gli interessi corrisposti sui titoli del debito pubblico. In proposito, fa presente che all'incremento dell'aliquota sostitutiva sui rendimenti finanziari (operata dal decreto-legge n. 66 del 2014) sono stati ascritti effetti positivi di gettito a decorrere dal 2014.
  Circa l'articolo 16, recante agevolazioni per gli investimenti privati nelle strutture ospedaliere, rileva preliminarmente che le norme in esame derogano, limitatamente alla regione Sardegna, alle misure di contenimento nell'acquisto di beni e servizi in materia sanitaria, di cui all'articolo 15 del decreto-legge n. 95 del 2012 (Spending Review). In particolare, al comma 15, lettera c) (rapporto tra posti letto e numero di abitanti), la relazione tecnica riferita al decreto-legge n. 95 del 2012 ascriveva un risparmio di 20 milioni di euro per l'anno 2013 e di 50 milioni di euro a decorrere dal 2014 in funzione della contrazione della spesa per beni e servizi correlata ai posti letto cessanti. La medesima relazione tecnica stimava altresì un livello di risparmio pari a circa 70 milioni per il 2012, 140 milioni per il 2013 e 280 milioni a decorrere dal 2014 in relazione alla riduzione complessiva degli acquisti da erogatori privati, di cui all'articolo 15, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012.
  In proposito, ritiene necessario acquisire dal Governo una quantificazione circa i mancati risparmi derivanti (definiti «contenuti» dalla relazione tecnica) dalle deroghe in esame.
  Per quanto riguarda la copertura dei maggiori oneri derivanti dal suddetto incremento delle prestazioni sanitarie ottenute da operatori privati all'interno del bilancio regionale, andrebbe a suo avviso acquisita conferma della sostenibilità, per Pag. 58la regione, di una rimodulazione delle spese non obbligatorie nell'ambito del suddetto bilancio.
  Con riferimento all'articolo 19, recante esenzioni degli accordi di riduzione dei canoni di locazione, non ha osservazioni da formulare tenuto conto che la disciplina vigente non prevede l'obbligo di registrare un nuovo contratto di locazione in caso di accordo tra le parti per la riduzione del canone.
  Andrebbe, tuttavia, a suo avviso confermato che la disposizione non trovi applicazione per le variazioni di canone di locazione già registrate. In tale ipotesi, infatti, i contribuenti potrebbero richiedere una restituzione delle imposte versate con conseguenti effetti negativi a carico della finanza pubblica.
  Circa l'articolo 20, recante misure per il rilancio del settore immobiliare, con riferimento alle disposizioni di cui al comma 1, lettere da a) a d), considerate di carattere ordinamentale dalla relazione tecnica, rileva che le stesse sembrano comportare un'estensione dell'ambito applicativo del regime speciale SIIQ sia dal punto di vista soggettivo che oggettivo. Ritiene, pertanto, opportuno che vengano forniti dati ed elementi volti a suffragare la valutazione di neutralità finanziaria riportata nella relazione tecnica.
  Per quanto attiene agli effetti scontati in relazione al regime agevolativo per gli utili derivanti dagli alloggi sociali, pur prendendo atto della prudenzialità delle ipotesi adottate dalla relazione tecnica ai fini della quantificazione, per consentire una verifica delle stesse andrebbero a suo parere distintamente indicati gli elementi e il procedimento di stima della perdita di gettito riferita, da un lato, alla riduzione della ritenuta e, dall'altro, alla compressione della base imponibile in ragione della ridotta percentuale di distribuzione degli utili medesimi.
  Nell'ambito di tali chiarimenti ritiene che andrebbero inoltre fornite precisazioni riguardo al recupero di gettito stimato in relazione alla ritenuta sulle plusvalenze.
  Con riferimento alle agevolazioni per i conferimenti effettuati dai fondi immobiliari in SIIQ e aventi ad oggetto una pluralità di immobili prevalentemente locati (non imponibilità ai fini IVA e imposta di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa), di cui al comma 2, pur considerando quanto affermato dalla relazione tecnica in merito alla trascurabile entità degli effetti di gettito dato il limitato numero di SIIQ presenti attualmente sul mercato, ritiene opportuno che venga fornita una quantificazione seppure di massima degli stessi.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento alla riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 27, comma 10, sesto periodo, della legge n. 488 del 1999, relativa al finanziamento emittenti televisive (capitolo 3121 – stato di previsione dello sviluppo economico) – nella misura di 1,06 milioni per l'anno 2014, di 3,26 milioni per l'anno 2015, di 3,33 milioni per l'anno 2016, di 3,38 milioni per l'anno 2017, di 4,17 milioni per l'anno 2018, di 4,97 milioni per l'anno 2019, di 5,30 milioni per l'anno 2020 e di 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 ritiene opportuno che il Governo confermi l'effettiva sussistenza delle risorse e che il loro impiego non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.
  Infine, per quanto concerne la formulazione della copertura finanziaria, ritiene opportuno specificare che l'onere di 4,90 milioni a decorrere dall'anno 2021 ha carattere annuale.
  Circa l'articolo 21, recante misure per l'incentivazione degli investimenti in abitazioni in locazione, rileva che la relazione tecnica non appare considerare tutte le fattispecie cui la norma in esame riconosce il beneficio della deduzione IRPEF. In particolare: non risultano considerate le ipotesi indicate nel comma 2, in base al quale la deduzione spetta anche per le spese per prestazioni di servizi, dipendenti da contratti da appalto, per la costruzione di un'unità immobiliare a destinazione residenziale su aree edificabili già possedute dal contribuente. In tali ipotesi la deduzione spetta in relazione alle spese di costruzione regolarmente attestate dall'impresa Pag. 59che esegue i lavori; non viene considerato il comma 3, rispetto al quale, peraltro, appaiono necessari dei chiarimenti circa l'effettiva portata della disposizione. Tale comma, infatti, dispone che la deduzione spetta anche per l'acquisto o realizzazione di «ulteriori unità immobiliari da destinare alla locazione». Tenuto conto che la relazione tecnica non menziona le suddette ulteriori unità immobiliari, chiede quale sia la corretta interpretazione del comma indicato al fine di valutare i corrispondenti effetti finanziari.
  Inoltre, andrebbe a suo avviso confermato che anche il beneficio relativo alle suddette fattispecie (commi 2 e 3) si intende riconosciuto in via transitoria. Infatti, mentre nel comma 1 viene indicata la transitorietà del beneficio, il comma 2 rinvia alla deduzione di cui al comma 1 precisando che spetta nella medesima misura e nel medesimo limite massimo complessivo.
  In merito alla quantificazione degli effetti finanziari illustrata dalla relazione tecnica, oltre all'assenza di valutazione in merito alle fattispecie di cui ai commi 2 e 3 sopra indicati, rileva che: la relazione tecnica non fornisce alcuna indicazione in merito ai parametri utilizzati per il calcolo del minor gettito delle «addizionali locali», contenuto invece nel prospetto riepilogativo; la relazione tecnica non indica i criteri utilizzati per il passaggio dalla competenza alla cassa. Andrebbero infatti a suo avviso indicati i parametri posti alla base della stima degli acconti delle imposte dirette nonché, per le imposte indirette ed in particolare dell'IVA, i criteri utilizzati per l'imputazione del gettito relativo all'ultime mese o trimestre dell'anno il cui termine di scadenza cade nell'anno successivo; in merito ai profili di prudenzialità relativi alla scelta dei parametri utilizzati per la quantificazione, andrebbe a suo avviso valutata l'opportunità di considerare, in luogo del prezzo medio di 250.000 euro utilizzato dalla relazione tecnica, il valore massimo fissato della norma cui applicare il beneficio (300.000 euro per acquisto o spese agevolate). Infatti, tenuto conto che il valore medio è stato ottenuto da elaborazioni sugli archivi del Registro anno 2013, è presumibile, a suo parere, ritenere che – in presenza di un beneficio fiscale – il valore del prezzo di acquisto o delle spese sostenute risultanti dalla documentazione fiscale possa risultare più fedele ai costi effettivamente sostenuti dai contribuenti interessati.
  Con riferimento agli effetti ascritti nel prospetto riepilogativo, segnala che il minor gettito IRAP (iscritto cumulativamente con il minor gettito IRPEF/IRES) viene riportato sui tre saldi come minore entrata. Trattandosi di un'imposta regionale, il relativo effetto finanziario andrebbe correttamente registrato come riduzione di spesa ai fini del saldo netto da finanziare.
  Inoltre, per quanto riguarda le addizionali locali, andrebbero indicati distintamente gli effetti relativi agli enti locali da quelli relativi alle regioni.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, con riferimento all'imputazione dell'onere pari a 10,1 milioni di euro per l'anno 2015, 19, 2 milioni di euro per l'anno 2016, 1,6 milioni di euro per l'anno 2017, 27,7 milioni di euro per l'anno 2018, 45,5 milioni di euro per l'anno 2019, 43 milioni di euro per gli anni 2020 e 2021, 43,6 milioni di euro per l'anno 2022, 24,9 milioni di euro per l'anno 2023, 13,9 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,9 milioni di euro per l'anno 2025 (lettera a)) a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il predetto Fondo rechi le necessarie disponibilità.
  Con riferimento, invece, all'imputazione dell'onere pari a 30 milioni di euro per l'anno 2017 e 20 milioni di euro per l'anno 2018, alle risorse destinate al comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori (lettera b)) (capitolo 1330 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), ritiene opportuno che il Governo chiarisca se il l'utilizzo delle predette risorse possa pregiudicare gli interventi già previsti a legislazione vigente.
  Circa l'articolo 22, concernente il conto termico, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione Pag. 60nel presupposto – su cui ritiene utile acquisire conferma dal Governo – che al monitoraggio disposto dal comma 2 si provveda nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Con riferimento all'articolo 23, in materia di contratti di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili, osserva che la neutralità finanziaria indicata dalla relazione tecnica con riferimento ai commi 7 e 8 (con cui vengono estese a tutte le categorie di immobili le agevolazioni fiscali previste dal decreto-legge n. 47 del 2014) si basa sull'ipotesi che il numero di contratti interessati dalla disciplina in esame non sia rilevante. La relazione illustrativa, tuttavia, precisa che le misure introdotte dal testo sono finalizzate a favorire la ripresa delle contrattazioni immobiliari. Andrebbe pertanto, a suo parere, acquisita una valutazione circa la prudenzialità della previsione formulata dalla relazione tecnica. In particolare, andrebbe valutato in che misura, con l'entrata in vigore delle nuove norme, potranno usufruire delle agevolazioni fiscali in esame anche contratti che sarebbero stati stipulati ossia anche in assenza delle nuove misure agevolative o nuovi contratti di locazione derivanti dalla rinegoziazione (mediante nuova stipula) di contratti già in essere. In ambedue i casi dalle norme in esame potrebbero derivare effetti di minor gettito. In ordine ai profili applicativi riguardanti il comma 7 in esame, osserva che non risulta ancora emanato il decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 8 del decreto-legge n. 47 del 2014, con il quale dovrebbero essere stabilite, fra l'altro, le modalità di determinazione e di fruizione del credito d'imposta.
  Con riferimento all'articolo 24, recante partecipazione delle comunità locali in materia di tutela del territorio, preso atto che il testo attribuisce carattere facoltativo alla concessione delle agevolazioni, sarebbe, a suo avviso, comunque opportuna una conferma che l'esercizio di tale facoltà debba eventualmente intendersi nel limite delle risorse disponibili e nel rispetto dei vincoli previsti dalla vigente normativa in materia di patto di stabilità interno.
  Con riguardo all'articolo 26, recante misure urgenti per la valorizzazione degli immobili demaniali inutilizzati, pur considerata la natura ordinamentale delle disposizioni in esame, rileva l'opportunità di un chiarimento circa l'attività del Commissario straordinario che potrebbe essere nominato in caso di mancata attuazione degli accordi di programma di valorizzazione degli immobili della difesa entro il termine di 90 giorni dalla loro conclusione (comma 7). In particolare, nel silenzio della norma, non appaiono, a suo avviso, chiari gli aspetti concernenti la remunerazione dell'attività del Commissario.
  Circa l'articolo 27, concernente il patrimonio immobiliare dell'INAIL, rileva che le disposizioni in esame sembrano volte a fornire uno strumento per la definizione degli investimenti immobiliari dell'INAIL, nell'ambito di quelli autorizzati nel piano triennale 2014-2016. In proposito, atteso il carattere procedimentale delle disposizioni, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione.
  Con riferimento all'articolo 28, commi 1 e 2, circa la decontribuzione delle indennità di volo, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame confermano per il triennio 2015-2017 l'agevolazione contributiva sulle indennità di volo, già prevista ai sensi dell'articolo 13, commi 19 e 20, del decreto-legge n. 145 del 2013. La quantificazione degli oneri, che conferma quella relativa alla norma prorogata, appare corretta alla luce dei parametri forniti dalla relazione tecnica. In proposito, rileva che il maggior onere di 14 milioni sul saldo netto da finanziare deriva dal fatto che, prevedendo la norma che le indennità di volo concorrano per il 50 per cento alla formazione della retribuzione pensionabile, lo Stato è tenuto a rimborsare all'INPS non soltanto il minor gettito contributivo (a ripiano dello sbilancio di entrate e spese dell'anno dell'istituto previdenziale), ma anche l'onere a fronte della contribuzione figurativa che lo stesso Pag. 61Istituto è tenuto a iscrivere nella relativa gestione, a favore dei beneficiari della disposizione. A fronte di tale trasferimento aggiuntivo di 14 milioni, finalizzato a finanziare la contribuzione figurativa, l'Istituto previdenziale registra negli anni dal 2015 al 2017 un miglioramento del proprio saldo di esercizio, compensativo del corrispondente peggioramento del saldo del bilancio dello Stato, con conseguente invarianza di effetti per la Pubblica Amministrazione, che restano limitati ai soli 14 milioni derivanti dalle riduzioni dei versamenti contributivi da parte dei percettori delle indennità di volo.
  Osserva che la relazione tecnica non considera il possibile maggior gettito fiscale derivante dalla minore incidenza delle deduzioni contributive. Ricorda che il Governo, durante l’iter del decreto-legge n. 145 del 2013, evidenziò motivi di prudenzialità attestanti tale scelta in quanto la quota maggiore della minore contribuzione interessata è a carico delle imprese del settore, che potrebbero risultare incapienti ai fini IRES. In proposito ritiene necessario acquisire conferma dal Governo.
  Relativamente alle modalità di copertura, a valere sulla riduzione delle autorizzazioni di spesa di cui al comma 2, ritiene necessario acquisire conferma che dette riduzioni non pregiudichino eventuali interventi già programmati e/o avviati a valere sulle medesime risorse.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo assicuri che non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente l'utilizzo delle seguenti risorse: contributo per il funzionamento dell'ENAC nella misura complessiva di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2015, 2016 e 2017 (capitolo 1921 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); fondo per interventi strutturali di politica economica nella misura di 8 milioni di euro per l'anno 2015 e 4 milioni di euro nell'anno 2016 (capitolo 3075 del Ministero dell'economia e delle finanze); fondo per la riassegnazione alle entrate delle risorse di cui all'Allegato 1 della legge finanziaria per il 2008 nella misura di 4 milioni di euro per l'anno 2016 (capitolo 1451 Ministero delle infrastrutture e dei trasporti); somme da assegnare al comitato centrale dell'albo degli autotrasportatori (capitolo 1330 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti), di cui è già previsto l'utilizzo dall'articolo 21, comma 7.
  Circa l'articolo 28, comma 3, in materia di diritto di imbarco passeggeri, rileva che le disposizioni in esame sono suscettibili di determinare minor gettito per quanto attiene ai diritti di imbarco aeroportuali. Inoltre, atteso che i diritti sono destinati alle società di gestione di servizi aeroportuali, ritiene utile una conferma che dette minori entrate siano sostenibili nell'ambito dei contratti dalle stesse stipulate con soggetti pubblici.
  Con riferimento all'articolo 28, commi da 4 a 7, concernenti il servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili, osserva che le disposizioni in esame prevedono il progressivo trasferimento del servizio di pronto soccorso negli aeroporti civili dallo Stato alle imprese che gestiscono i relativi servizi aeroportuali. Da tali norme sembrano discendere risparmi per la finanza pubblica: in proposito non ha osservazioni formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione, atteso che tali eventuali risparmi non sono scontati ai fini dei saldi di finanza pubblica. Ritiene altresì utile acquisire conferma che lo svolgimento dei servizi di pronto soccorso, trasferito a carico delle imprese, sia dalle stesse sostenibile nell'ambito dei contratti stipulati con soggetti pubblici.
  Con riguardo all'articolo 29, concernente la pianificazione strategica della portualità e della logistica, pur considerando il carattere programmatico della disposizione, per una valutazione dei possibili effetti finanziari derivanti dall'adozione del piano strategico nazionale della portualità e della logistica, andrebbero a suo parere forniti elementi volti a chiarire gli interventi previsti per migliorare la competitività del sistema portuale e logistico, agevolare la crescita dei traffici e la promozione dell'intermodalità nel traffico di merci anche in relazione all'accorpamento Pag. 62delle autorità portuali esistenti, nonché le modalità di finanziamento degli stessi.
  Circa l'articolo 30, recante misure per la promozione del Made in Italy e per l'attrazione degli investimenti, ritiene che andrebbe chiarito se l'ampliamento delle finalità del Fondo di cui al comma 9 sia volto al finanziamento di tutte le attività previste dall'articolo in esame e rientranti nel Piano di cui al comma 1. A tale proposito ritiene inoltre opportuna una conferma in merito alla congruità delle risorse del Fondo per lo svolgimento delle attività in questione. Andrebbe inoltre precisato se tali attività hanno natura permanente e a quale ambito temporale debbano essere ricondotte. In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala l'opportunità di riformulare la disposizione del comma 9 specificando che il finanziamento delle disposizioni contenute nell'articolo 30 volte all'istituzione di uno specifico piano per la promozione straordinaria del made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia ha luogo attraverso l'ampliamento delle finalità alle quali può essere destinato il fondo per la promozione degli scambi e l'internazionalizzazione delle imprese da assegnare all'agenzia ICE previsto ai sensi dell'articolo 14, comma 19, del decreto-legge n. 98 del 2011, come rideterminato annualmente dalla tabella C allegata alla legge di stabilità (capitolo 2535 – stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico) con specifico riferimento all'attrazione degli investimenti esteri. Tale modifica appare a suo parere necessaria al fine di allineare il testo della disposizione a quanto previsto dalla relazione tecnica. In proposito ritiene opportuno un chiarimento da parte del Governo.
  Con riguardo all'articolo 32, in materia di Marina Resort e implementazione del sistema telematico centrale nautica da diporto, rileva quanto segue: in merito ai commi 1 e 2, la relazione tecnica non fornisce tutti i parametri utilizzati per la stima degli effetti finanziari. Tuttavia, dal risultato finale indicato, sembrerebbe doversi desumere che la frequenza utilizzata per la valutazione sia pari a 8.300 unità su base annua (200 euro/notte x 6 notti x 8.300 unità = 12 milioni euro annui). Sul punto ritiene opportuna una conferma diretta anche a chiarire se tale parametro sia stato ottenuto considerando le strutture portuali utilizzate a fini turistici. Per quanto riguarda gli effetti di cassa, rileva che la modifica dell'aliquota IVA applicata negli ultimi due mesi del 2014 potrebbe determinare effetti di cassa anche nel 2015, in sede di versamento dell'imposta in base alla liquidazione periodica (mensilità di dicembre o IV trimestre).
  In merito ai profili di copertura finanziaria, il comma 2 prevede l'utilizzo nella misura di 2 milioni di euro nell'anno 2014 delle somme relative alle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate entro il 15 luglio 2014 all'entrata del bilancio dello Stato e che, alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, non sono ancora state riassegnate ai pertinenti programmi di spesa come invece previsto ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000 (capitolo 3592, piano di gestione 14 dello stato di previsione dell'entrata), rinvia alle osservazioni formulate all'articolo 4.
  In considerazione della natura degli oneri oggetto di copertura, relativi alle minori entrate derivanti dalla riduzione dell'aliquota IVA da applicare alle particolari strutture ricettive all'aria aperta interessate dalle disposizioni di cui all'articolo 32, comma 1, rileva l'opportunità di riformulare in termini di limite massimo, anziché di previsione, l'autorizzazione di spesa prevista dal medesimo comma.
  Circa i commi da 1 a 10 dell'articolo 33, in materia di bonifica ambientale e rigenerazione urbana di aree a rilevante interesse nazionale, rileva preliminarmente che le disposizioni in esame sembrano essenzialmente rivestire carattere programmatico-procedurale, essendo volte ad assicurare, in tempi certi e brevi, la programmazione, la realizzazione e la gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana. Eventuali oneri, derivanti dalla concreta Pag. 63applicazione delle disposizioni (comma 3, che elenca le tipologie di misure inserite nel programma di risanamento ambientale e nel documento di indirizzo strategico per la rigenerazione urbana; comma 5, oneri per la nomina del Commissario di Governo; comma 6, oneri per la nomina del Soggetto attuatore), vengono posti a carico delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Ciò premesso, rileva che l'articolo 1 riconduce le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana di aree di rilevante interesse nazionale nell'alveo dei livelli essenziali delle prestazioni [articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione]. In proposito, ritiene necessario acquisire chiarimenti dal Governo circa l'effettiva compatibilità di tale previsione, volta ad assicurare livelli essenziali uniformi di prestazioni su tutto il territorio nazionale con l'invarianza finanziaria postulata nelle norme in esame. In merito ai profili di copertura finanziaria, ritiene opportuno che il Governo chiarisca a quali risorse – in particolare se umane, strumentali o finanziarie – faccia riferimento la previsione in base alla quale il programma di rigenerazione urbana di cui all'articolo 30, comma 10, sarà adottato dal commissario straordinario del Governo nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Tale chiarimento appare a suo avviso opportuno anche ai fini dell'eventuale riformulazione della suddetta disposizione.
  Con riguardo ai commi da 11 a 13 dell'articolo 33, riguardanti il Comprensorio Bagnoli-Coroglio, rileva preliminarmente che le norme in esame sembrano costituire una specificazione della più ampia disciplina, di cui al medesimo articolo 33, commi da 1 a 10, del provvedimento in esame. Ciò premesso, andrebbero a suo avviso acquisiti chiarimenti circa i seguenti aspetti: eventuale natura pubblica del soggetto attuatore e della società per azioni all'uopo costituita; valutazione degli interventi da effettuare e stima, anche di massima, dei relativi costi, anche alla luce del comma 1 dell'articolo 33 in esame, che riconduce nell'ambito dei livelli essenziali delle prestazioni [di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione] le disposizioni finalizzate alla bonifica ambientale e alla rigenerazione urbana delle aree di rilevante interesse nazionale; eventuale sottoscrizione di capitale sociale e linee di finanziamento utilizzate da parte di soggetti pubblici al fine di procedere agli interventi programmati.
  Ritiene altresì necessario acquisire una valutazione in merito al rischio di un eventuale coinvolgimento della finanza pubblica in caso di mancata realizzazione degli interventi da parte del soggetto attuatore. Per quanto attiene all'esenzione da imposte di registro, di bollo e da ogni altro onere e imposta della trascrizione del decreto di nomina del Soggetto attuatore e degli altri atti previsti andrebbero a suo parere acquisiti chiarimenti che il minor gettito da essa derivante sia ricompreso nei tendenziali a legislazione vigente.
  Circa l'articolo 34, concernente la semplificazione delle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, non ha osservazioni da formulare per quanto attiene ai profili di quantificazione nel presupposto – su cui ritiene utile una conferma dal Governo – che le modifiche in esame siano compatibili con la normativa comunitaria di settore, al fine di evitare eventuali procedure di infrazione nei confronti dell'Italia.
  Con riferimento all'articolo 37, recante misure urgenti per l'approvvigionamento e il trasporto del gas naturale, andrebbe a suo parere acquisita una conferma dal Governo in ordine alla neutralità finanziaria del sistema di finanziamento previsto dal testo per gli investimenti volti ad accrescere la capacità nazionale degli stoccaggi. In particolare, andrebbe confermato che i meccanismi tariffari incentivanti previsti per detti investimenti troveranno compensazione all'interno dello stesso sistema tariffario. Segnala inoltre che, fra i cambiamenti metodologici intervenuti nella contabilizzazione delle entrate e delle spese a seguito dell'entrata in vigore del Sec 2010, sono state classificate come Pag. 64imposte indirette le componenti della tariffa elettrica destinate al settore delle energie rinnovabili, mentre l'impiego delle risorse così ottenute viene qualificato fra i contributi alla produzione. In precedenza entrambi i flussi erano esclusi dal circuito dei conti delle amministrazioni pubbliche. La nuova metodologia, pur modificando i livelli delle grandezze interessate (innalzamento del livello assoluto delle entrate e delle spese), lascia inalterati i saldi, in quanto ad una voce di entrata corrisponde una voce di spesa di pari importo. In proposito andrebbe a suo avviso chiarito se la nuova contabilizzazione qui richiamata riguardi anche altre componenti della tariffa elettrica (fra cui quelle previste dal comma 3 in esame), e non soltanto quelle destinate al settore delle energie rinnovabili.
  Circa l'articolo 40, recante il rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, per quanto attiene all'incremento del Fondo per l'occupazione e la formazione, finalizzato al finanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga, non ha osservazioni da formulare atteso che detto incremento è disposto all'interno di un limite di spesa. Con riferimento all'incremento, pari a 70 milioni di euro per l'annualità 2015, della dotazione per il finanziamento degli incentivi, destinati alle regioni diverse da quelle del Mezzogiorno, rileva che tale voce non viene contabilizzata nel prospetto riepilogativo sul saldo netto da finanziare ma solo su sui saldi di fabbisogno e indebitamento, analogamente al contestuale definanziamento della dotazione, sempre per l'esercizio 2015, relativa alle regioni del Mezzogiorno. Osserva in proposito che il prospetto riepilogativo allegato al decreto-legge n. 76 del 2013 evidenziava sul saldo netto da finanziare, con riferimento agli incentivi per i lavoratori nelle regioni diverse dal Mezzogiorno di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del citato decreto-legge, i medesimi effetti riportati sul fabbisogno e sull'indebitamento. Andrebbe pertanto a suo avviso acquisito dal Governo un chiarimento circa le ragioni della mancata iscrizione sul SNF per il 2015 degli effetti di norme aventi la stessa finalità di quelle a suo tempo scontate su tale saldo per annualità precedenti.
  Per quanto attiene alle modalità di copertura, osserva quanto segue:
   relativamente al definanziamento degli incentivi ex articolo 1, comma 12, lettere a) e b), del decreto-legge n. 76 del 2013, la relazione tecnica assicura la congruità delle risorse complessivamente disponibili negli esercizi 2013 e 2014 a valere sul Fondo sociale per l'occupazione e la formazione. In proposito, ricorda che l'articolo 10, comma 10, del decreto-legge n. 98 del 2011 ha consentito per questo Fondo la conservazione nel conto dei residui, per il riutilizzo nell'esercizio successivo, di somme iscritte negli stati di previsione dei Ministeri, non impegnate;
   con riferimento al versamento all'entrata di parte delle maggiori entrate contributive di cui all'articolo 25, quarto comma, della legge n. 845 del 1978, il prospetto riepilogativo, per quanto riguarda la quota inoptata, riporta un diverso impatto tra il saldo netto da finanziare (l'intera quota pari a 200 milioni nel 2014) e l'impatto sui saldi di fabbisogno e indebitamento (60 milioni nel 2014, 20 milioni nei successivi esercizi 2015 e 2016). Su tale diversa imputazione ritiene utile acquisire chiarimenti dal Governo;
   con riferimento alla lettera g), ritiene necessario acquisire altresì conferma che l'acquisizione al bilancio dello Stato di 50 milioni di euro a valere sulle sanzioni comminate dal Garante per la concorrenza sia compatibile con le finalità originarie di dette risorse (iniziative a vantaggio dei consumatori) e con gli interventi già avviati e/o programmati.

  Con riferimento al comma 4, che, al fine di completare l'erogazione dei trattamenti di competenza dell'anno 2013 relativi all'Assicurazione sociale per l'impiego (ASpI) ai lavoratori sospesi per crisi aziendali o occupazionali, incrementa il limite di spesa per il medesimo anno di 8 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione Pag. 65e formazione, rileva che la disposizione sembra diretta alla regolarizzazione contabile dell'esercizio 2013, ormai chiuso. Sul punto andrebbe a suo parere chiarito se possano prefigurarsi effetti di cassa sull'esercizio in corso.
  Quanto infine al comma 6, che prevede l'incremento del Fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente pari a 151,2 milioni di euro per l'anno 2014 e a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni del triennio 2015-2017, osserva che la disposizione sembra finalizzata ad utilizzare l'eccedenza dovuta al mancato allineamento tra effetti sul saldo netto da finanziarie ed effetti sul fabbisogno e indebitamento di alcune voci di copertura. Anche su tale punto ritiene necessario acquisire conferma dal Governo.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala, in particolare le seguenti risorse utilizzate a fini di copertura, fermo restando che per le restanti risorse (lettere a), b) e d)) rinvia a quanto già evidenziato con riguardo alla quantificazione degli oneri:
   quelle di cui al comma 2 lettera c), pari a 11.757.411 euro per l'anno 2014, relative al Fondo per il finanziamento di interventi a favore dell’ incremento dell’ occupazione giovanile e delle donne di cui all'articolo 24, comma 27, del decreto-legge n.201 del 2011, sono iscritte nel capitolo 2480 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e risultano disponibili e non impegnate per le finalità originariamente previste;
   quelle di cui al comma 2 lettera f), pari a 50 milioni di euro per l'anno 2014, relative al Fondo per il finanziamento di sgravi contributivi per incentivare la contrattazione di secondo livello di cui all'articolo 1, comma 68 della legge n. 247 del 2007, sono iscritte nel capitolo 4330 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e risultano disponibili e non impegnate per le finalità originariamente previste;
   quelle di cui al comma 2, lettera g), relative alle somme derivanti dalle sanzioni irrogate dall'Autorità garante della concorrenza nel mercato versate all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 148, comma 1, della legge n. 388 del 2000. Con riferimento a tale copertura si rinvia alle osservazioni già formulate con riferimento all'articolo 4, comma 8 e all'articolo 32, comma 2, sottolineando che, a differenza delle suddette disposizioni, questa volta la norma non specifica a quale data le somme delle quali è previsto l'utilizzo debbano essere state versate all'entrata. In merito, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo.

  Circa i commi da 1 a 4 dell'articolo 41, in materia di trasporto pubblico locale nella regione Calabria, rileva che le norme introducono una specifica finalizzazione per somme già stanziate a legislazione vigente. In proposito non si hanno osservazioni da formulare, nel presupposto – su cui valuta opportuno acquisire la conferma del Governo – che la rimodulazione in esame non determini la necessità di reintegrare successivamente i finanziamenti per completare altri interventi già programmati. Per quanto concerne l'articolazione degli effetti di spesa e i relativi effetti sui saldi, la relazione tecnica afferma espressamente che l'utilizzo delle risorse avviene «nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica». Tale previsione non è peraltro contenuta nella formulazione della norma. Andrebbero quindi a suo avviso acquisiti chiarimenti in proposito.
  Con riferimento al comma 1 dell'articolo 42, concernente la riarticolazione degli obiettivi di finanza pubblica posti in capo alle regioni a statuto ordinario ai sensi dell'articolo 46, commi 6 e 7 del decreto legge n. 66 del 2014, rileva preliminarmente che, al fine di dare evidenza agli effetti finanziari recati dalle norme, dovrebbe essere fornita distinta e dettagliata indicazione degli effetti recati: dalle norme oggetto di modifica; dalle norme introdotte con le singole proposte modificative contenute nell'articolo in esame. Rileva, inoltre, che le disposizioni appaiono Pag. 66idonee ad assicurare la compensazione degli effetti finanziari, sui saldi di indebitamento e fabbisogno, derivanti dall'innalzamento di 500 milioni del limite di spesa per le regioni fissato nell'ambito del patto di stabilità. Segnala, infatti, che tali effetti sarebbero sterilizzati: o includendo nei limiti del patto somme che ne erano escluse determinando in tal modo l'erosione di altre spese da effettuare per un pari importo; oppure, secondo quanto si evince dalla relazione tecnica, in considerazione del fatto che alcune spese, sebbene non escluse dal patto, risultano già scontate sui saldi di finanza pubblica. Peraltro non sembrerebbe a suo avviso essere compensato l'effetto migliorativo, pari a 500 milioni di euro, scontato sul saldo netto da finanziare in relazione all'approvazione del più volte citato articolo 46, comma 6, del decreto-legge n. 66 del 2014 e che dovrebbe venir meno con la disposizione in esame. La circostanza che alla norma citata, fossero imputati effetti per l'importo indicato sul saldo netto da finanziare emerge, a suo parere, non solo dall'allegato riepilogativo degli effetti annesso al citato decreto n. 66, ma anche dall'intesa del 29 maggio 2014 ora espressamente richiamata dal testo normativo in esame. L'intesa prevede espressamente meccanismi di sterilizzazione degli effetti sul saldo netto per un importo di 500 milioni a valere sulle risorse destinate al rinnovamento del materiale rotabile (300 milioni) e sulle disponibilità del Fondo di sviluppo e coesione 2014-2020 (200 milioni). Tale sterilizzazione non sembrerebbe prevista dal testo in esame dal momento che il meccanismo compensativo previsto dalle norme è tutto interno alla finanza regionale e non comporta riversamento di somme all'erario. In ordine alla predetta questione ritiene necessario acquisire la valutazione del Governo. Rileva, infine, che non appare immediatamente evidente se il riordino disposto lasci inalterato l'ammontare dei risparmi richiesti a ciascuna regione in termini di indebitamento netto pur non alterando l'ammontare complessivo dei medesimi risparmi.
  Con riferimento ai commi 2 e 3 dell'articolo 42, in materia di flessibilità nell'applicazione del patto di stabilità interno, non ha osservazioni da formulare, considerato che le norme si limitano al differimento infrannuale di termini relativi a procedure già previste a legislazione vigente per la riarticolazione, a saldi invariati, degli obiettivi fissati dal patto di stabilità interno.
  Circa il comma 4 dell'articolo 42, concernente l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario di cui alla legge di stabilità 2014, andrebbe a suo avviso chiarito se il posticipo di sei mesi dei termini previsti dalla norma – benché di carattere infrannuale – possa avere riflessi sulla gestione di cassa con conseguenti effetti in termini di interessi.
  In relazione ai commi da 5 a 8 dell'articolo 42, recanti la ridefinizione del limite di spesa autorizzato per la Regione siciliana, rileva che il comma 6 dà attuazione ad una sentenza della Corte costituzionale che stabilisce che le somme riservate all'erario in forza dei decreti-legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011, e riferite alle entrate tributarie spettanti alla regione Sicilia, devono essere restituite alla regione stessa. Ciò implica, in capo al bilancio dello Stato, un onere non scontato nei tendenziali di finanza pubblica. La compensazione è disposta a valere sugli accantonamenti previsti da norme vigenti sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali spettanti alla regione siciliana. Andrebbe pertanto a suo parere acquisita conferma che la corresponsione delle somme in questione risulti già scontata ai fini dei tendenziali. Osserva, inoltre, che il comma 6 dispone con riferimento al solo anno 2014 mentre le riserve all'erario dichiarate incostituzionali e disposte in forza dei decreti legge n. 138 del 2011 e n. 201 del 2011 operano per cinque anni. Ritiene pertanto che non sia evidente se possano prodursi effetti derivanti dalla sentenza anche negli anni successivi al 2014.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, segnala che il comma 8 reca l'opportunità Pag. 67di specificare il periodo a cui si riferisce il finanziamento pari a 400 milioni di euro annui del Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Tale periodo – come risulta dal comma 5 dell'articolo 42, dalla relazione tecnica e dal prospetto riepilogativo degli effetti finanziari allegato alla medesima relazione – dovrebbe riferirsi al quadriennio 2014-2017. In proposito appare comunque opportuna una conferma da parte del Governo.
  Circa i commi da 9 a 13 dell'articolo 42, recanti ridefinizione del limite di spesa autorizzato per la regione Sardegna, rileva – come già osservato in relazione al comma 1 – che, al fine di dare evidenza agli effetti finanziari recati dalle norme in materia di finanza locale, andrebbe fornita distinta e dettagliata indicazione delle conseguenze finanziarie recate dalle singole disposizioni. In particolare, sarebbe a suo avviso utile conoscere gli elementi sulla base dei quali si valuta che una riduzione del contributo della regione agli obiettivi di finanza pubblica per 320 milioni consenta alla medesima regione di conseguire il pareggio di bilancio nel 2015, secondo il criterio richiesto a partire da tale anno. In particolare andrebbe esplicitato se tale importo di 320 milioni corrisponda ad un potenziale avanzo per il bilancio della regione, atteso per il 2015, che dovrebbe essere compensato da una maggiore capacità di spesa per identico importo. Per quanto concerne l'esclusione dal vincolo del patto per il 2014 delle spese per i servizi ferroviari erogati da Trenitalia, prende atto che la relazione tecnica afferma la neutralità della disposizione sui saldi di finanza pubblica dal momento che le medesime spese sono sostenute, oggi, dallo Stato. Osserva tuttavia che dal tenore della norma non emerge con chiarezza se l'esclusione dai vincoli del patto sia già prevista dalla legislazione vigente. In ogni caso, qualora si tratti di esclusione già prevista, le norme non esplicitano che la relativa somma debba essere trasferita dallo Stato alla regione. In proposito ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo. Rileva, infine, che – a differenza per quanto previsto per la Sicilia – non sono contabilizzati, nell'apposito prospetto riepilogativo gli effetti finanziari, per altro compensativi, relativi alla copertura delle conseguenze, in termini di fabbisogno ed indebitamento, derivanti dai commi 9 e 10 (320 milioni) a valere sul Fondo rapporti finanziari con le autonomie speciali.
  Circa i commi da 1 a 3 dell'articolo 43, in materia di utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali, rileva che:
   come già accennato, parte delle risorse giacenti nel Fondo provengono da una riduzione del Fondo speciale di conto capitale;
   la circolare n. 6 del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato del 18 febbraio 2014 afferma che le anticipazioni sul Fondo devono essere imputate contabilmente alle accensioni di prestiti e dunque non rilevano ai fini del patto di stabilità;
   le norme dei commi 2 e 3 del testo in esame cambiano i criteri di contabilizzazione già fissati nel passato, determinando un ampliamento delle capacità di spesa degli enti locali. Pertanto le norme sembrano introdurre un onere che richiederebbe una copertura, non rinvenibile nel testo in esame. In proposito andrebbero, a suo avviso, acquisiti elementi di valutazione dal Governo.

  Dovrebbe, infine, essere precisata la portata normativa della disposizione che afferma che la rilevanza ai fini del patto è prevista «nei limiti di 100 milioni per il 2014 e di 180 milioni per gli anni dal 2015 al 2020 e nei limiti delle somme rimborsate per ciascun anno dagli enti beneficiari e riassegnate nel medesimo esercizio». Qualora i due limiti debbano intendersi cumulabili (e non alternativi, con prevalenza di quello più basso), l'esatta portata dell'onere recato dalla norma risulterebbe indeterminata. In proposito ritiene utili chiarimenti.Pag. 68
  Con riferimento ai commi 4 e 5 dell'articolo 43, in materia di utilizzo del Fondo di solidarietà comunale, in merito ai profili di copertura finanziaria (comma 5), al fine di garantire l'effettiva neutralità finanziaria delle disposizioni, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se siano venute meno le ragioni per le quali si era previsto l'impegno, nella misura di 49,4 milioni di euro per l'anno 2014, delle somme iscritte nel fondo per il federalismo amministrativo (capitolo 1319 – stato di previsione del Ministero dell'interno) ora destinate al Fondo di solidarietà comunale (capitolo 1365 – stato di previsione del Ministero dell'interno).

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA ritiene degne di rilievo le questioni poste dal relatore con riferimento alla necessità di una maggiore sistematicità e coerenza riguardo alla individuazione delle spese escluse dal patto di stabilità interno, ritenendo che una sistematizzazione al riguardo possa essere effettuata in sede di legge di stabilità.
  Rileva inoltre che molte delle questioni poste dal relatore attengono prevalentemente al merito del provvedimento e andrebbero affrontate più compiutamente presso la Commissione competente. Trattandosi di un provvedimento molto complesso, ritiene altresì che anche le questioni attinenti al reperimento di adeguate coperture finanziarie andrebbero comunque approfondite, al fine del reperimento delle relative risorse, per le scelte di merito a ciò sottese, nell'ambito della Commissione di merito, previo raccordo con la Commissione bilancio.
  Per quanto riguarda la questione del mancato trasferimento di 171 milioni di euro ai comuni per i minori introiti relativi all'IMU, fa presente che il recupero di tali risorse a carico di tali enti è previsto dalla normativa vigente. Comunque manifesta la disponibilità del Governo a discutere di tale problematica, per trovare eventuali correttivi, nell'ambito dell'esame parlamentare della prossima legge di stabilità.

   Maino MARCHI (PD) fa presente che sarebbe opportuna la trasmissione quanto più sollecita possibile, da parte del Governo, della relazione tecnica sul nuovo testo del disegno di legge C. 2093, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, oltre che per completare finalmente l'esame in Assemblea del provvedimento, anche per le connessioni ed interazioni delle misure previste dal medesimo rispetto ad alcune disposizioni recate dal decreto-legge in oggetto.

   Francesco BOCCIA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.