CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 settembre 2014
306.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Trasporti, poste e telecomunicazioni (IX)
COMUNICATO
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INDAGINE CONOSCITIVA

  Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 15.30.

Indagine conoscitiva sul sistema dei servizi di media audiovisivi e radiofonici.
Audizione di rappresentanti di Discovery Italia Srl.
(Svolgimento e conclusione).

  Michele Pompeo META, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata mediante la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati.
  Introduce quindi l'audizione.

  Marinella SOLDI, Amministratore delegato di Discovery Italia Srl, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi i deputati Paolo COPPOLA (PD), Matteo MAURI (PD) e Lorenza BONACCORSI (PD).

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  Marinella SOLDI, Amministratore delegato di Discovery Italia Srl, fornisce ulteriori precisazioni.

  Michele Pompeo META, presidente, ringrazia i rappresentanti di Discovery Italia Srl per il loro intervento.
  Dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.20.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele Pompeo META.

  La seduta comincia alle 16.20.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.
C. 2277 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Giorgio BRANDOLIN (PD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2277 di autorizzazione alla ratifica dell'Accordo sul sistema globale di navigazione satellitare civile tra l'Unione europea e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010 e approvato dal Senato il 2 aprile 2014.
  Osserva che la necessità di una ratifica nazionale deriva dal fatto che l'accordo appartiene alla categoria degli «accordi misti» cioè conclusi nei settori di competenza concorrente tra Unione europea e Stati membri e che quindi devono essere sottoposti alla ratifica degli Stati membri dell'Unione (a differenza di quello che avviene per gli accordi in materie di competenza esclusiva dell'UE come la politica commerciale comune).
  Ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS – sistema globale di navigazione satellitare civile), realizzati rispettivamente dal programma Galileo e dal programma EGNOS. Il programma Galileo, avviato dal 2003, è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile sviluppato come alternativa al GPS USA, controllato dal Pentagono. Il programma mira a realizzare la prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili. Il sistema è strutturato su 30 satelliti e la sua entrata in servizio è prevista per la fine del 2014; l'Italia è peraltro l'unico Paese ad aver sviluppato un proprio ricevitore. Il sistema EGNOS controlla e migliora la qualità dei segnali emessi dai sistemi globali di navigazione satellitare e dovrà quindi integrare l'operatività di Galileo anche attraverso la gestione dell'infrastruttura, la manutenzione, il perfezionamento e l'aggiornamento del sistema, la commercializzazione e le operazioni di certificazione e normalizzazione connesse al programma. La Norvegia è il principale Stato non membro dell'Unione europea che coopera al programma Galileo fin dai suoi inizi, all'interno dello Spazio Economico Europeo (SEE).
  Evidenzia che il provvedimento in esame è costituito dal disegno di legge di autorizzazione alla ratifica e dal testo dell'Accordo di cooperazione tra l'Unione europea, gli Stati membri della stessa e la Norvegia. Il disegno di legge a sua volta Pag. 40reca tre articoli che, rispettivamente autorizzano la ratifica, recano l'ordine di esecuzione e fissano la data di entrata in vigore.
  Per quanto concerne il testo dell'Accordo, volendo sottolineare le previsioni più significative, rileva che l'articolo 1 individua l'obiettivo principale dell'Accordo nell'ulteriore rafforzamento della cooperazione tra le Parti per quanto concerne la navigazione satellitare. L'articolo 2 reca le definizioni dei termini più importanti utilizzati nel testo dell'Accordo e l'articolo 3 stabilisce i principi della cooperazione, tra cui, in particolare, la libertà di prestare servizi di navigazione satellitare sui territori delle Parti e la libertà di utilizzare tutti i servizi di Galileo ed EGNOS. L'articolo 4 prevede, tra le altre cose, la cooperazione, nell'ambito dell'Unione internazionale delle comunicazioni, nel campo dello spettro-radio, tutelando adeguate assegnazioni di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare e con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. L'articolo 5 disciplina gli impegni della Norvegia relativi alle installazioni a terra della strumentazione necessaria, l'adozione delle misure di protezione e sicurezza delle medesime installazioni e la possibilità di accesso a tutti i soggetti autorizzati dall'Unione europea. Si prevede altresì l'obbligo di informazione reciproca in merito ad ogni evento che possa rappresentare una minaccia o un attentato alla sicurezza delle installazioni a terra o al loro esercizio. L'articolo 6 prevede l'impegno alla protezione dei sistemi globali di navigazione satellitare da ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile. L'articolo 7 rinvia, per quanto riguarda lo scambio e la protezione di informazioni classificate all'Accordo UE-Norvegia del 22 novembre 2004 sulle procedure di sicurezza dello scambio di informazioni, auspicando l'istituzione di un quadro giuridico specifico su quelle relative al programma Galileo. L'articolo 8 disciplina l'applicazione di una politica uniforme di controllo delle esportazioni e di non proliferazione dei dati e beni attinenti alle tecnologie di Galileo. L'articolo 9 evidenzia l'interesse della Norvegia di accedere al servizio pubblico regolamentato (PRS) di Galileo, vale a dire al servizio ad accesso ristretto riservato agli utenti autorizzati del settore pubblico. L'articolo 10 definisce l'impegno ad un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione in relazione ai sistemi di navigazione satellitare, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità dei diversi sistemi. L'articolo 11 contiene l'obbligo per le Parti di consultarsi, ogni volta che una di esse ne faccia richiesta, su questioni concernenti l'interpretazione o l'applicazione dell'Accordo e di risolvere attraverso tali procedure di consultazione eventuali divergenze che potessero insorgere. L'articolo 12 fissa, infine, i tempi di entrata in vigore dell'Accordo, le procedure per introdurre eventuali modifiche e gli effetti che deriverebbero in caso di estinzione dell'Accordo.
  In considerazione della rilevanza degli sviluppi del settore della navigazione satellitare e dell'importanza che assume l'impegno dell'Unione europea in tale settore, rispetto al quale appare sicuramente positiva la cooperazione con la Norvegia, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento in esame (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 1).

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
C. 2621 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la Pag. 41pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Vincenzo GAROFALO (NCD), relatore, fa presente che la Commissione è chiamata ad esaminare in sede consultiva il disegno di legge C. 2621, già approvato dal Senato, che autorizza alla ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti ferroviari internazionali del 1980 (COTIF). Il protocollo è stato sottoscritto a Vilnius nel 1999. A seguito delle modifiche la convenzione è stata quindi rinominata con l'acronimo COTIF 99.
  In via preliminare ricorda che l'articolo 3 della proposta di legge 1620 Oliaro ed altri, assegnata alle Commissioni Esteri e Trasporti, e di cui non è stato ancora avviato l'esame, prevede all'articolo 3 una norma di autorizzazione alla ratifica di detto Protocollo, nell'ambito di misure volte allo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci.
  Evidenzia che la Convenzione COTIF è stata firmata dai 41 Paesi aderenti (Paesi dell'Unione europea, Vicino Oriente e Maghreb) al fine di regolare il trasporto ferroviario internazionale di merci, passeggeri e bagagli per gli aspetti di diritto internazionale privato e delineare regole uniformi per i contratti di trasporto ferroviario. Rileva che la necessità di una modifica di tale Convenzione attraverso un Protocollo si è imposta alla fine degli anni Novanta a seguito dell'evoluzione del quadro normativo in sede europea, in particolare in conseguenza dell'adozione del primo «pacchetto ferroviario». A tal fine l'OTIF, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali con funzioni di segretariato permanente della Convenzione, ha adottato nel 1999 il Protocollo oggetto della ratifica in esame, al fine di stabilire e sviluppare prescrizioni uniformi a livello internazionale e adottare misure efficaci per eliminare gli ostacoli frapposti al passaggio di frontiera nel trasporto internazionale ferroviario.
  Ricorda che dalla firma del Protocollo, nel 1999, il quadro normativo europeo ha subito ulteriori evoluzioni, attraverso l'adozione di altri due «pacchetti ferroviari», recepiti nel nostro ordinamento, mentre è in corso di recepimento un'ulteriore direttiva europea, 2012/34/UE, che istituisce uno spazio ferroviario europeo unico. Proprio in considerazione delle modifiche intervenute, la Commissione europea – in vista dell'adesione dell'Unione europea alla Convenzione COTIF 99, avvenuta a giugno del 2011 ed efficace a partire da 1o luglio 2011 – aveva concordato con l'Organizzazione medesima le modalità per rendere omogenei i rispettivi ordinamenti e aveva invitato i Paesi dell'Unione europea che avevano ratificato la Convenzione o che si accingevano a farlo a non applicare nel periodo transitorio, precedente alla suddetta adesione, gli allegati in contrasto con la normativa europea. L'adesione dell'Unione europea alla COTIF 99 fa sì che la stessa Unione possa esprimere, nei comitati e nelle commissioni tecniche istituiti dalla Convenzione, un voto rappresentativo di tutti gli Stati membri aventi diritto.
  In tal senso la relazione illustrativa al provvedimento rileva che, per effetto della mancata ratifica della nuova convenzione COTIF 99, come modificata dal Protocollo del 1999, è stata avviata a carico dell'Italia una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 5943/13/MOVE), nella quale si chiede di accelerare il processo di ratifica, in relazione al fatto che, non potendo contare sul voto dell'Italia in seno ad alcuni Comitati, l'Unione risulterebbe indebolita nel consesso OTIF. Segnala che, in caso di mancato adeguamento ai rilievi mossi in sede europea, sussiste un rischio concreto che la Commissione europea proceda alla apertura formale di una procedura di infrazione.
  Inoltre, evidenzia che la mancata ratifica del protocollo ha fin qui impedito all'Italia di partecipare al processo formativo di accordi e testi formulati all'interno dei comitati tecnici istituiti dalla Convenzione.Pag. 42
  In questo quadro, segnala i principali obiettivi della Convenzione, come modificata dal Protocollo: la distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e le imprese di trasporto; lo sviluppo organico e il superamento degli ostacoli giuridici e tecnici relativi alla circolazione ferroviaria internazionale; la ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno. A tale ultimo riguardo, le principali modifiche apportate dal protocollo riguardano gli articoli 29, 30 e 32 dell'appendice A della Convenzione, concernente il contratto di trasporto internazionale per ferrovia di viaggiatori. Il nuovo articolo 29 circoscrive ai soli danni fisici gli «altri danni» da risarcire, rispetto alla morte, al ferimento o al pregiudizio dell'incolumità fisica o psichica, risarciti ai sensi degli articoli 27 e 28; il nuovo articolo 30 eleva l'importo massimo di risarcimento in caso di morte o ferimento, massimale che viene più che raddoppiato; l'articolo 32, introdotto ex novo dal protocollo del 1999, prevede la possibilità, su istanza di parte, del risarcimento di eventuali spese di alloggio e assistenza in caso di soppressione, ritardi o mancate corrispondenze tra treni, rinviando tuttavia alla normativa nazionale per ciò che concerne la quantificazione del danno.
  L'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica valuta gli oneri derivanti dall'applicazione del protocollo in 135.280 euro a decorrere dall'anno 2014. L'onere, derivante dall'aumento del contributo annuale dell'Italia all'OTIF, è posto a carico dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli esteri.
  Alla luce dei benefici che potrebbero derivare dalla ratifica di tale protocollo all'Italia, sia in relazione all'incidenza sul corretto funzionamento concorrenziale del mercato, sia per la possibilità di partecipare attivamente alle attività connesse allo sviluppo della normativa, anche al fine di non incorrere in una procedura di infrazione da parte della Commissione in caso di mancata ratifica, presenta una proposta di parere favorevole sul provvedimento (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore (vedi allegato 2).

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 24 settembre 2014.

  Michele Pompeo META, presidente, propone, se non vi sono obiezioni, che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Così rimane stabilito.

  Paolo COPPOLA (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni (vedi allegato 3).

  Mirella LIUZZI (M5S) presenta, a nome del proprio gruppo, una proposta alternativa di parere contrario (vedi allegato 4).

  Roberta OLIARO (SCpI) con riferimento al piano strategico nazionale della portualità e della logistica, di cui all'articolo 29, ritiene che il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti debba fare una ricognizione della situazione esistente, che a suo giudizio dovrebbe essere la base per la redazione del piano, al fine di evitare l'erogazione di finanziamenti per opere che non siano volte allo sviluppo dei traffici marittimi. Ritiene inoltre che andrebbero precisati, all'interno del decreto-legge, i criteri sui quali si baserà la redazione del piano.

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  Diego DE LORENZIS (M5S) invita il relatore a trasformare in condizione sia l'osservazione di cui al punto c), a suo giudizio assai rilevante in quanto orientata allo sviluppo della banda larga, sia quella di cui al punto d), integrandola nel senso di prevedere che anche le successive revisioni del piano nazionale della portualità e della logistica siano trasmesse alle competenti Commissioni parlamentari ai fini dell'espressione del parere.

  Vincenzo GAROFALO (NCD) nel ringraziare il relatore per l'articolata proposta di parere, giudica opportuno procedere alla votazione del parere all'esito del ciclo di audizioni tuttora in corso presso la Commissione competente in sede referente, anche al fine di poter integrare la proposta di parere con eventuali spunti che dovessero derivarne. Ritiene che le previsioni recate dall'articolo 29 permettano di affrontare adeguatamente anche le questioni evidenziate dalla collega Oliaro, in quanto il piano della portualità può risultare lo strumento adeguato per coordinare le iniziative delle singole Autorità portuali ed evitare forme improprie di concorrenza interne al sistema. Ritiene pertanto opportuno che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a definire un piano nazionale che stabilisca gli indirizzi entro i quali le singole Autorità portuali sono chiamate ad operare, pur condividendo l'esigenza sottolineata dal relatore che sulla proposta di piano sia acquisito il parere delle competenti Commissioni parlamentari. Giudica tale percorso corretto anche al fine di destinare i finanziamenti ad interventi che possano coordinarsi anche in relazione ad altre infrastrutture di trasporto, in modo da realizzare un sistema integrato dei trasporti che non abbia sovrapposizioni dannose ai fini della competitività dei soggetti che operano nel sistema stesso.

  Michele Pompeo META, presidente, con riferimento all'articolo 1, comma 11, giudica necessario che il rappresentante del Governo indichi alla Commissione quali sono i contratti di programma a cui si applica la disposizione, precisando se nel perimetro di applicazione rientrano i soli contratti già stipulati, ovvero anche quelli in fase di istruttoria.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.15.

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