CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 30 settembre 2014
306.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 30 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Girgis Giorgio SORIAL. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 17.35.

Variazione nella composizione della Commissione.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, comunica che cessa di far parte della Commissione l'onorevole Dore Misuraca, che ringrazia per il lavoro svolto, ed entra a farne parte l'onorevole Paolo Tancredi, cui porge i migliori auguri di buon lavoro.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2014.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, ricorda che il relatore, nella precedente seduta, aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in risposta ai quesiti posti dal relatore, segnala che l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno Pag. 22di legge di ratifica si configura quale ipotesi del tutto marginale e che la sua attivazione non pregiudicherà la funzionalità dell'amministrazione eventualmente interessata dalle riduzioni.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2621 Governo, approvato dal Senato, recante Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che l'attivazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica si configura quale ipotesi del tutto marginale e la sua attivazione non pregiudicherà la funzionalità dell'amministrazione eventualmente interessata dalle riduzioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 55 e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 25 settembre 2014.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, ricorda che, nella precedente seduta, il relatore aveva chiesto alcuni chiarimenti al rappresentante del Governo.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, in risposta ai quesiti posti dal relatore, osserva preliminarmente che il rinvio alla tabella E allegata alla legge di stabilità, previsto dal comma 3 dell'articolo 6, appare ultroneo rispetto alla legislazione contabile vigente.
  Segnala, inoltre, che i contributi assegnati agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 8, in assenza di espressa deroga, saranno calcolati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
  In merito poi agli eventuali maggiori oneri a carico della finanza pubblica derivanti da un coinvolgimento degli enti locali per la fase istruttoria, rileva come la disposizione di cui all'articolo 8, comma 1, si limiti a richiamare i comuni come soggetti da sentire per l'assegnazione dei contributi, senza a tal fine prefigurare precise attività da parte dei medesimi enti. Per quanto riguarda le disposizioni di cui al medesimo articolo 8, comma 1, lettera c), fa presente che l'attività istruttoria richiesta ai comuni potrà essere svolta nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Alla luce del ruolo che le richiamate disposizioni intendono quindi assegnare a tali enti, ritiene che l'eventuale attività istruttoria rientri nell'ambito delle ordinarie competenze dell'ente locale senza produrre nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, in sostituzione del relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato del progetto di legge C. 55 e abb., recante disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    il rinvio alla tabella E allegata alla legge di stabilità, previsto dal comma 3 Pag. 23dell'articolo 6, appare ultroneo rispetto alla legislazione contabile vigente;
    i contributi assegnati agli enti territoriali ai sensi dell'articolo 8, in assenza di espressa deroga, saranno calcolati ai fini del rispetto del patto di stabilità interno;
    gli enti locali potranno svolgere le attività istruttorie di cui all'articolo 8, comma 1, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente;
   rilevato che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità;
   valutata l'opportunità di inserire un'apposita clausola di invarianza finanziaria, agli articoli 8 e 9, concernenti, rispettivamente, la procedura per l'assegnazione dei contributi e i controlli e le sanzioni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 6, sopprimere il comma 3;
   all'articolo 8, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   all'articolo 9, dopo il comma 5, aggiungere il seguente: 5-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.».

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea – Legge europea 2013 bis.
C. 1864-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Parere alla XIV Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge reca disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea (Legge europea 2013-bis) e che il testo, già approvato dalla Camera, è stato modificato dal Senato.
  Con riferimento ai profili di carattere finanziario, segnala che il Senato ha apportato le seguenti modifiche al testo già approvato dalla Camera.
  Sono stati soppressi l'articolo 17 (Partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani o programmi in materia ambientale), l'articolo 20 (Protezione della fauna selvatica), l'articolo 21 (Istituzione di un'infrastruttura per l'informazione territoriale ambientale nell'Unione europea), l'articolo 22 (Valutazione di impatto ambientale VIA e valutazione ambientale strategica VAS), l'articolo 24 (Tutela delle acque e gestione delle risorse idriche). Ricorda che tali norme erano volte a superare rilievi o censure formulati dalla Commissione europea in ordine alla conformità della normativa nazionale rispetto alla disciplina comunitaria e che le richiamate soppressioni sono intervenute a seguito dell'introduzione di norme identiche, o di contenuto analogo, nell'ambito del decreto-legge n. 91 del 2014, convertito in legge. Pag. 24
  È stato soppresso, altresì, l'articolo 30 (Responsabilità civile dei magistrati), introdotto dalla Camera in prima lettura. Ricorda che la soppressione è intervenuta a seguito dell'introduzione di norme identiche, o di contenuto analogo, nell'ambito dei provvedimenti in tema di responsabilità civile dei magistrati all'esame presso il Senato.
  All'articolo 3 (Immigrazione e rimpatri), è stato esteso l'ambito di applicazione degli adempimenti richiesti alle questure in materia di informazioni sull'identità e sulla nazionalità nei confronti degli stranieri detenuti; tali informazioni sono richieste non più, come previsto dal testo approvato dalla Camera, nei confronti degli stranieri extracomunitari, ma nei confronti di tutti gli stranieri detenuti. All'articolo 14 (Lavoratori della sanità), è stata rinviata di sei mesi l'abrogazione delle norme in materia di durata dell'orario di lavoro nel settore della sanità, oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea.
  All'articolo 17 (Bevande a base di frutta), è stata rinviata la decorrenza dell'applicazione dei nuovi limiti sul contenuto minimo di frutta nelle bibite prodotte in Italia. È stato inoltre previsto che le bevande prodotte in precedenza possano essere commercializzate fino all'esaurimento delle scorte e non più, come previsto dal testo approvato dalla Camera, fino ad un massimo di nove mesi.
  Ricorda che, riguardo alla normativa sulla concentrazione di frutta nelle bibite, la Commissione europea ha chiesto informazioni alle autorità italiane, rilevando che le nuove regole contenute nel decreto-legge n. 158 del 2012 – ora oggetto di abrogazione in base all'articolo 17, comma 2 – erano state introdotte in violazione della procedura di notifica di cui alla direttiva 98/34/UE.
  All'articolo 32 (Certificato successorio europeo), è stato precisato che nei territori in cui vige il sistema del libro fondiario continuano ad applicarsi le norme del regio decreto n. 499 del 1929, recante disposizioni relative ai libri fondiari nei territori delle nuove province, in materia di rilascio del certificato di eredità e di legato. Rileva che la norma sembrerebbe quindi escludere o rendere facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo prevista dal regolamento CE 650/2012.
  Al riguardo, non ha osservazioni da formulare con riferimento alla soppressione degli articoli 17, 20, 21, 22, 24 e 30, che è intervenuta a seguito del recepimento di norme identiche o di contenuto analogo nell'ambito del decreto-legge n. 91 del 2014 o nell'ambito di altri provvedimenti all'esame del Parlamento.
  Riguardo ad altre modifiche introdotte dal Senato, ritiene che andrebbero esclusi profili di incompatibilità con l'ordinamento comunitario con riferimento ai seguenti articoli:
   articolo 14 (Lavoratori della sanità), che rinvia di sei mesi l'abrogazione di norme oggetto di procedura di infrazione da parte della Commissione europea;
   articolo 17 (Bevande a base di frutta), che rinvia la decorrenza dell'applicazione dei nuovi limiti sul contenuto minimo di frutta nelle bibite prodotte in Italia e consente, inoltre, la commercializzazione delle bevande fino all'esaurimento delle scorte;
   articolo 32 (Certificato successorio europeo), che esclude o rende facoltativa, nei confronti dei territori nei quali vige il sistema del libro fondiario, l'applicazione della nuova disciplina sul certificato successorio europeo.

  Riguardo, infine, alle restanti modifiche introdotte dal Senato, rileva che andrebbe confermata la possibilità di provvedere ai necessari adempimenti nell'ambito delle risorse umane e finanziarie già disponibili a normativa vigente. Fa riferimento, in particolare, all'articolo 3 (Immigrazione e rimpatri), nel quale è stato esteso l'ambito di applicazione degli adempimenti richiesti in materia di informazioni sull'identità e sulla nazionalità degli stranieri detenuti.

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  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, nel riservarsi di fornire i chiarimenti richiesti dal relatore, chiede che l'esame del provvedimento sia rinviato ad altra seduta.

  Girgis Giorgio SORIAL, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
C. 731 e abb.-A.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, ricorda che la Commissione ha avviato l'esame del nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 731 e abb., recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nelle sedute del 17 e del 23 settembre 2014, ai fini dell'espressione del parere alla Commissione di merito. Fa presente che in quella sede sono stati evidenziati diversi profili problematici di carattere finanziario in merito ai quali il Governo ha fornito alcuni chiarimenti, alla luce dei quali si è riservata di formulare una proposta di parere.
  In particolare, ricorda che i profili problematici emersi riguardano la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 11); la riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie in caso di pagamento effettuato entro termini abbreviati di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 1); la riduzione da due a un anno della durata temporale di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni di cui all'articolo 2, comma 1, lettera s).
  Con riferimento, invece, ai principi e criteri direttivi di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d), e), h), i) e m), relativi, rispettivamente, alla mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, all'aggiornamento e all'ammodernamento delle disposizioni concernenti lo spazio stradale e la segnaletica, al rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione dei veicoli, all'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico, nonché all'accessibilità dei dati sui veicoli e sulle infrazioni attraverso strumenti telematici, segnala che il rappresentante del Governo ha assicurato, nel corso dell'esame, che essi saranno attuati nei limiti delle attuali disponibilità finanziarie senza ulteriori oneri per le amministrazioni pubbliche coinvolte.
  Analogamente, con riferimento all'iscrizione volontaria del telaio delle biciclette nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), n. 7), ricorda che il rappresentante del Governo ha assicurato, nel corso dell'esame, che essa potrà essere effettuata nei limiti degli attuali stanziamenti a favore del CED del Dipartimento per i trasporti.
  Fa presente che la Commissione trasporti ha nel frattempo concluso l'esame in sede referente del nuovo testo unificato, apportando allo stesso delle modifiche, volte a recepire talune condizioni e osservazioni contenute nei pareri resi dalle competenti Commissioni parlamentari, che non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Alla luce di quanto premesso, segnala che la Commissione è ora chiamata a pronunciarsi sul testo all'esame dell'Assemblea, che reca i medesimi profili problematici evidenziati nelle precedenti sedute. Rileva che, al fine di superare tali profili problematici, si potrebbe prevedere la prioritaria destinazione dei proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato, alla costituzione, nell'ambito delle finalità di spesa Pag. 26già previste a legislazione vigente, di un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e di un altro fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi, senza la fissazione di specifiche percentuali di destinazione dei proventi ai suddetti fondi.
  Osserva che si potrebbe prevedere, altresì, la mera conferma di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 20, comma 5-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, riguardo alla riduzione delle sanzioni pecuniarie in caso di pagamento effettuato nei termini abbreviati, al fine di evitare l'introduzione di ulteriori misure riduttive con conseguenti possibili effetti finanziari in termini di minor gettito.
  Propone, infine, la soppressione, all'articolo 2, comma 1, lettera s), delle parole: «e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi», nel caso di rinnovo annuale della patente per i conducenti di età superiore agli ottanta anni, in modo da evitare che tale rinnovo generi nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma rimanendo la possibilità di procedere alla soppressione del principio e criterio direttivo in materia di rinnovo biennale della patente per i predetti conducenti.
  Infine, rileva che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di evitare aggravi di carattere amministrativo per gli enti interessati, di precisare che l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 12), riguardi esclusivamente gli enti per i quali non siano già previste analoghe forme di rendicontazione a legislazione vigente.
  Tutto ciò considerato, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il testo del progetto di legge C. 731 e abb.-A, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 1), prevedendo, tra l'altro, la riduzione delle sanzioni pecuniarie, in caso di pagamento effettuato in termini abbreviati, può determinare nuovi o maggiori oneri rispetto alla disciplina prevista a legislazione vigente;
    l'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 11), consentendo la riassegnazione dei proventi relativi a sanzioni amministrative pecuniarie di competenza dello Stato ai fini della costituzione di due nuovi fondi, per un ammontare complessivamente pari al 35 per cento dei proventi stessi (quindi ben superiore al 16,125 per cento previsto dalla legislazione vigente), senza peraltro escludere dal computo le somme accertate ma non acquisite, può determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura finanziaria;
    inoltre, la diversa ripartizione dei proventi derivanti dalle citate sanzioni amministrative pecuniarie può determinare ulteriori riflessi finanziari negativi, qualora le attività attualmente svolte dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai sensi dell'articolo 208, comma 2, del decreto legislativo n. 285 del 1992, alimentate con le sanzioni di cui trattasi, siano connotate da relativa stabilità;
    l'articolo 2, comma 1, lettera s), prevedendo la riduzione da due a un anno della durata temporale di validità della patente dei conducenti di età superiore a ottanta anni, senza oneri aggiuntivi a carico dei conducenti stessi, appare suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri privi di copertura;
   ritenuto pertanto che:
    all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 1), la riduzione delle sanzioni pecuniarie in caso di pagamento effettuato, con termini abbreviati, debba rappresentare una mera conferma di quanto già previsto a legislazione vigente dall'articolo 20, comma 5-bis, del decreto-legge n. 69 del 2013, al fine di evitare l'introduzione Pag. 27di ulteriori misure riduttive con conseguenti possibili effetti finanziari in termini di minori introiti;
    i fondi di nuova istituzione previsti dall'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 11), debbano comunque essere alimentati dai proventi effettivamente riscossi delle sanzioni di spettanza dello Stato, attribuendo ai fondi medesimi priorità nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente ed escludendo la fissazione di specifiche percentuali di destinazione, in modo da evitare il verificarsi di un effetto di spiazzamento a danno degli interventi previsti a legislazione vigente;
    all'articolo 2, comma 1, lettera s), primo periodo, dovrebbe essere soppressa la previsione secondo cui il rinnovo annuale, anziché biennale, della patente per i conducenti di età superiore ad ottanta anni debba avvenire «senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi», in modo da evitare che tale rinnovo determini nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ferma rimanendo la possibilità di procedere alla soppressione del principio e criterio direttivo in materia di rinnovo biennale della patente per i predetti conducenti, contenuto nella predetta lettera s);
   considerato infine che dovrebbe essere valutata l'opportunità, al fine di evitare aggravi di carattere amministrativo per gli enti interessati, di precisare che l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione di cui all'articolo 2, comma 1, lettera n), n. 12), riguardi esclusivamente gli enti per i quali non siano già previste analoghe forme di rendicontazione a legislazione vigente,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 2, comma 1, lettera n), numero 1), sostituire le parole: e di misure riduttive fino alla fine del medesimo numero 1) con le seguenti: , mantenendo le misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso dell'assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi, con esclusione delle violazioni per le quali sono previste la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, di cui all'articolo 20, comma 5-bis, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98;
   all'articolo 2, comma 1, lettera n), sostituire il numero 11), con il seguente:
    11) la revisione delle modalità di utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che i proventi di sanzioni amministrative, effettivamente riscossi, di spettanza dello Stato siano destinati prioritariamente ad alimentare, nell'ambito delle finalità di spesa già previste a legislazione vigente, un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno e un fondo da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzati, rispettivamente, all'intensificazione dei controlli su strada e al finanziamento del Piano nazionale della sicurezza stradale nonché ai relativi programmi attuativi;
   all'articolo 2, comma 1, lettera s), primo periodo, sopprimere le seguenti parole: e sia effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti stessi;

  e con la seguente osservazione:
   si valuti l'opportunità di inserire, all'articolo 2, comma 1, lettera n), n. 12), dopo le parole: proprietari di strade le seguenti: ove non sia già previsto dalla legislazione vigente.».

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.55.