CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2014
302.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 261

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Raffaele RANUCCI.

  La seduta comincia alle 8.10.

Riforma codice nautica da diporto.
S. 1167 Governo.

(Parere alla 8a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  La senatrice Pamela Giacoma Giovanna ORRÙ (PD), relatrice, illustra il provvedimento, riferendo che esso delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione del codice della nautica da diporto (di cui al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171) e per la disciplina delle seguenti materie: il regime amministrativo e la navigazione delle unità da diporto; l'attività di controllo in materia di sicurezza della navigazione da diporto e di prevenzione degli incidenti in prossimità della costa; e la revisione della disciplina sanzionatoria in relazione alla gravità e al pregiudizio arrecato alla tutela degli interessi pubblici, nonché alla natura del pericolo derivante da condotte illecite.
  Per quanto concerne i profili di competenza della Commissione parlamentare per le questioni regionali, ritiene che – intervenendo il provvedimento principalmente su questioni attinenti alla sicurezza Pag. 262della navigazione da diporto, e quindi su profili riconducibili alla competenza legislativa dello Stato – rilevi soprattutto il fatto che tra i principi e criteri direttivi della delega sia prevista l'istituzione della figura professionale dell'istruttore di vela (articolo 1, comma 2, lettera i)).
  Osserva al riguardo che, per la formazione di tale figura professionale, potrebbero dover essere previsti appositi corsi di formazione professionale e la che materia della formazione professionale rientra nell'ambito delle competenze legislative residuali delle regioni. Peraltro, la delega in esame precisa che i decreti legislativi, nell'attuazione del principio direttivo anzidetto, dovranno fare salve le prerogative costituzionali delle regioni.
  Sottolinea inoltre che, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, sugli schemi dei decreti legislativi di attuazione della delega, come pure sugli eventuali decreti correttivi, è prevista l'acquisizione dell'intesa in sede di Conferenza unificata.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Mario DALLA TOR (NCD), relatore, introducendo l'esame del provvedimento, riferisce che il decreto-legge in esame reca un contenuto eterogeneo, contenendo disposizioni concernenti una pluralità di ambiti materiali. In particolare, esso reca disposizioni finalizzate ad accelerare e semplificare la realizzazione di opere infrastrutturali strategiche essenziali e urgenti; a potenziare le reti autostradali e di telecomunicazioni; a migliorare la funzionalità aeroportuale; a mitigare il rischio idrogeologico e salvaguardare gli ecosistemi; a superare alcune eccezionali situazioni di crisi connesse alla gestione dei rifiuti; a garantire l'approvvigionamento energetico; a favorire la valorizzazione delle risorse energetiche nazionali; a rilanciare l'edilizia e l'immobiliare; a favorire gli investimenti esteri in Italia; a promuovere il Made in Italy; a rifinanziare gli ammortizzatori sociali in deroga alla normativa vigente al fine di assicurare un'adeguata tutela del reddito dei lavoratori e sostenere la coesione sociale.
  Avverte quindi che la sua relazione si soffermerà unicamente sugli articoli di più diretto interesse per le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali.
  L'articolo 1, commi 1-9, detta disposizioni per la realizzazione degli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina. In particolare, si prevede la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato s.p.a. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alle due tratte ferroviarie anzidette. Il Commissario deve provvedere all'approvazione dei progetti in modo da consentire l'avvio dei lavori di parte del tracciato entro il 31 ottobre 2015; deve bandire le gare, anche sulla base dei soli progetti preliminari; e deve consegnare i lavori, anche adottando procedure di urgenza, entro i termini specificati dalla norma. È prevista una conferenza di servizi per la realizzazione degli interventi e sono dettate misure per assicurare l'assunzione delle necessarie decisioni da parte della conferenza medesima. In particolare, è previsto che, in caso di dissenso di un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la questione sia rimessa al Commissario, che decide d'intesa con la regione o le regioni interessate (se il dissenso è tra un'amministrazione statale e una regionale o tra più amministrazioni Pag. 263regionali) ovvero d'intesa con la regione e gli enti locali interessati (se il dissenso è tra un'amministrazione statale o regionale e un ente locale o tra più enti locali). Se l'intesa non è raggiunta entro sette giorni, il Commissario può comunque adottare la sua decisione.
  Il medesimo articolo 1, al comma 11, dispone l'approvazione, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale. Si prevede che per gli stessi aeroporti – ossia, come detto, gli aeroporti di interesse nazionale – il parere favorevole espresso dalle regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali comprenda e assorba, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori.
  L'articolo 4 stabilisce alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere pubbliche segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri. In particolare, in caso di mancato accordo tra le amministrazioni coinvolte, si prevede la possibilità di riconvocare la conferenza di servizi per il riesame dei pareri ostativi. Nel caso l'ente procedente abbia necessità di definire il procedimento in tempi celeri, tutti i termini dei lavori della conferenza sono ridotti della metà. È fatta salva la possibilità, per l'amministrazione procedente, di demandare la decisione al Consiglio dei ministri. È inoltre prevista la facoltà, per i comuni procedenti, di avvalersi della consulenza di una cabina di regia appositamente istituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.
  I pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere oggetto di segnalazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri sono esclusi – sotto determinate condizioni – dal patto di stabilità interno, nel limite di 250 milioni di euro per il 2014. Sono altresì esclusi dai vincoli del patto di stabilità interno per il 2014 e il 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro, i pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 effettuati dalle regioni, delle province e dei comuni.
  È previsto inoltre il rifinanziamento, per 250 milioni di euro per il 2014, degli interventi per la ricostruzione degli edifici privati distrutti dal sisma del 2009 in Abruzzo.
  L'articolo 5 prevede, tra l'altro, misure acceleratorie relative al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno».
  L'articolo 7 introduce una serie di modifiche al codice dell'ambiente (di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006) al fine, in particolare, di prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali ai nuovi enti d'ambito per la gestione delle risorse idriche che devono essere individuati dalle regioni e il conseguente trasferimento a tali enti delle competenze spettanti agli enti locali nella materia, comprese le funzioni di programmazione delle infrastrutture idriche. Sono previsti poteri sostitutivi in capo al presidente della regione nei casi di mancata adesione, da parte dell'ente locale, entro un termine stabilito, all'ente d'ambito.
  È consentito che, nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l'intero territorio regionale, il servizio idrico integrato sia affidato per ambiti territoriali, che comunque non devono essere inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane.
  È previsto inoltre che l'ente d'ambito decida la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina europea e nazionale. Viene inoltre soppressa la possibilità, per l'affidatario del servizio idrico integrato, di gestire altri servizi pubblici, oltre a quello idrico.
  Viene attribuita all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (AEEGSI), anziché alle regioni e alle province autonome, la competenza a predisporre le convenzioni-tipo sulla base delle quali l'ente di governo dell'ambito regolerà i rapporti con il gestore. È previsto che l'ente di governo Pag. 264dell'ambito adotti una serie di provvedimenti per assicurare lo svolgimento delle sue funzioni e che, ove l'ente non provveda nei termini indicati, intervenga in via sostitutiva il presidente della regione e, in caso di inerzia di questi, il Governo.
  Sempre l'articolo 7, ai commi 2-5, reca una serie di norme finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico e per agevolare la realizzazione degli interventi stessi. In particolare, il comma 2 dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in questione siano utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla regione interessata e dal Ministero dell'ambiente. Gli interventi sono invece individuati con decreto del presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministero, e attuati dal presidente della regione in qualità di commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico.
  Il comma 3 disciplina le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico per i quali alla data del 30 settembre 2014 non sia stato pubblicato il bando di gara o non sia stato disposto l'affidamento dei lavori, nonché per gli interventi che risultino difformi dalle finalità suddette.
  Il comma 4 consente ai presidenti delle regioni di avvalersi, tramite apposite convenzioni, di società in house delle amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le regioni.
  Il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.
  L'articolo 7, comma 1, lettera l), integra la norma del codice dell'ambiente in base alla quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possano disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'Unione europea o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
  I commi 6 e 7 prevedono l'istituzione di un apposito fondo – finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, al 30 settembre 2014, non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti; e risultino accertati oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici – e disciplinano la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo.
  In particolare, spetta ai presidenti delle regioni o ai commissari straordinari comunicare al Ministero, entro il 31 ottobre prossimo, l'elenco degli interventi su cui revocare le risorse, mentre spetta all'ISPRA effettuare le verifiche di competenza.
  L'articolo 7, comma 8, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevede l'assegnazione alle regioni di uno stanziamento per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
  L'articolo 16 prevede, in favore della regione Sardegna, due deroghe alla disciplina in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017.
  L'articolo 17 apporta numerose modifiche al testo unico dell'edilizia (di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001), finalizzate alla semplificazione burocratica di una serie di lavori edilizi.Pag. 265
  Innanzitutto vengono fatti rientrare tra gli interventi di manutenzione straordinaria anche quelli di frazionamento o di accorpamento di unità immobiliari, a condizione che non modifichino la volumetria complessiva degli edifici. Se l'intervento di manutenzione straordinaria non comporta aumento del numero delle unità immobiliari e non implica incremento dei parametri urbanistici, è previsto che possa essere eseguito senza titolo abilitativo, ma previa comunicazione dell'inizio dei lavori al comune competente, anche per via telematica. Rimane la condizione che l'intervento non può riguardare le parti strutturali dell'edificio. Non viene più richiesto il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportino aumento di unità immobiliari e modifiche del volume o delle superfici. Il permesso di costruire è invece necessario per la modifica della volumetria complessiva degli edifici e per la modifica dei prospetti.
  Quanto alle modifiche edilizie sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, si prevede che le stesse possano essere eseguite previa comunicazione di inizio lavori, a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali. È demandato alle regioni di dettare la disciplina per l'effettuazione dei controlli a questo riguardo.
  Si prevede che lo strumento urbanistico debba individuare gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, con riferimento a tali edifici, l'amministrazione comunale possa favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione.
  Viene introdotta una nuova ipotesi di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico.
  Si prevede la proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori indicati dal permesso di costruire, in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate.
  È rivista la disciplina sul contributo per il rilascio del permesso di costruire. Tra l'altro, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche utilizzate dai comuni per la determinazione degli oneri di urbanizzazione, viene aggiunto un criterio finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, gli interventi di ristrutturazione edilizia rispetto a quelli di nuova costruzione. Tale criterio deve essere utilizzato dai comuni anche nel caso di mancata definizione delle tabelle parametriche da parte della regione.
  Si consente ai comuni di deliberare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni.
  Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, si prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. Ai comuni è demandata la definizione dei criteri e delle modalità per l'applicazione della relativa riduzione.
  Viene previsto che i termini per il rilascio del permesso di costruire siano raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento.
  Viene introdotta nell'ordinamento nazionale la disciplina del permesso di costruire convenzionato, mutuato dalla normativa regionale.
  Viene ampliata la casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una segnalazione certificata di inizio attività (SCIA) da comunicare nella fase di fine lavori.
  Viene introdotta una disciplina per stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti e per consentire sempre, salva diversa previsione Pag. 266da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.
  È previsto che le regioni a statuto ordinario disciplinino con legge le modalità per l'effettuazione dei controlli nell'ambito del procedimento di rilascio del certificato di agibilità e non anche, come prevedeva il testo previgente, le modalità per l'attuazione delle disposizioni concernenti l'attestazione della conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità da parte del direttore dei lavori o, qualora non nominato, di un professionista abilitato.
  Si prevede, ancora, che le leggi regionali assicurino l'attivazione del potere sostitutivo allo scadere dei termini assegnati ai comuni per l'adozione, da parte degli stessi, dei piani (urbanistici) attuativi. Si consente inoltre l'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione previste dalla legge urbanistica o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale.
  L'articolo 24 prevede che i comuni possano definire criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade.
  L'articolo 25, comma 2, prevede che il regolamento di delegificazione volto a modificare la disciplina sull'autorizzazione paesaggistica riguardante interventi di lieve entità sia integrato per individuare le tipologie di interventi per i quali l'autorizzazione paesaggistica non è richiesta, nonché le tipologie di interventi di lieve entità che possano essere regolati anche tramite accordi di collaborazione tra il Ministero, le regioni e gli enti locali. Le regioni sono chiamate ad adottare le misure necessarie a garantire le semplificazioni documentali e procedimentali occorrenti per l'approvazione delle varianti urbanistiche e per l'eventuale variazione di strumenti di pianificazione sovraordinati discendenti dagli accordi di programma.
  L'articolo 29 prevede l'adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica.
  L'articolo 30 prevede l'adozione di un Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia. L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia. È inoltre prevista l'istituzione di un Comitato incaricato di coordinamento l'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Al Comitato partecipa un rappresentante della Conferenza Stato-regioni. L'organo può essere integrato con i rappresentanti delle amministrazioni territoriali di volta in volta coinvolte nel progetto.
  L'articolo 31 prevede che l'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel (strutture abitative in cui coesistono camere destinate alla ricettività turistica e unità abitative a destinazione residenziale) è demandata ad un decreto del presidente del Consiglio dei ministri da adottare previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il medesimo decreto deve definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale. È previsto che le regioni e le province autonome adeguino i propri ordinamenti a quanto disposto dal decreto del presidente del Consiglio entro un anno. Restano peraltro ferme, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'accordo tra lo Stato e le regioni sui princìpi per l'armonizzazione, la valorizzazione e lo sviluppo del sistema turistico.
  L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e rigenerazione urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei ministri, in sedute cui partecipano i Presidenti delle Regioni interessate, sentita la Conferenza Stato-Regioni, e specifiche disposizioni per procedere agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Pag. 267Bagnoli-Coroglio, che viene riconosciuto dal decreto quale area di rilevante interesse nazionale.
  L'articolo 35 contiene disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri l'individuazione degli impianti di recupero di energia e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente» (comma 1). Si prevede che le autorità competenti procedano alle necessarie verifiche e ai conseguenti adeguamenti delle autorizzazioni già rilasciate, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del decreto-legge. In caso di mancato rispetto dei termini fissati per la verifica degli impianti e l'adeguamento delle autorizzazioni, nonché dei nuovi termini abbreviati delle procedure autorizzative, è prevista l'applicazione del potere sostitutivo dello Stato nei confronti delle autonomie territoriali (di cui all'articolo 8 della legge n. 131 del 2003).
  L'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata.
  L'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Conseguentemente prevede che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni, e che il rilascio dell'autorizzazione abbia effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici.
  Inoltre, le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma – che erano di competenza delle regioni e delle province autonome – vengono inserite tra i progetti di competenza statale sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Conseguentemente, si prevede che, entro il 31 dicembre 2014, le Regioni concludano i procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso. Trascorso inutilmente tale termine la relativa documentazione deve essere trasmessa al Ministero dell'ambiente per il prosieguo dell'istruttoria.
  Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico, accordato con decreto ministeriale, a seguito di un procedimento unico svolto nel termine di centottanta giorni.
  Ulteriori disposizioni estendono l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per a prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché per rendere possibili progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel caso di risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi.
  Infine, la norma inserisce tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. In particolare, nei caso dei giacimenti a terra, non è più necessaria l'autorizzazione delle regioni ma solo dell'UNMIG.
  L'articolo 40 provvede al rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga.
  L'articolo 41 detta disposizioni in materia di trasporto pubblico locale nelle Pag. 268regioni Calabria e Campania. In particolare, sono stanziate risorse per assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della Calabria e per superare l'attuale disavanzo. È posta la condizione che il piano di riprogrammazione della regione venga integrato tenendo conto di specifici parametri, quali tenere conto, nelle tariffe, della tariffa media applicata a livello nazionale per passeggero/km e un rapporto tra ricavi da traffico e corrispettivo da regione non inferiore al 20 per cento. Viene inoltre protratto al 31 dicembre 2015 il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania e interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.
  Va segnalato che il comma 4 dell'articolo in questione – nel prevedere che per il 2014 le risorse finalizzate alla copertura degli oneri relativi all'esercizio 2013 siano disponibili previa delibera della giunta regionale di rimodulazione delle risorse ad essa assegnate – stabilisce che su tale delibera sia acquisito il previo parere favorevole del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministero dello sviluppo economico.
  L'articolo 42 detta disposizioni in materia di finanza regionale. In particolare, viene anticipato, dal 31 ottobre al 31 settembre 2014, il termine entro cui le regioni possono concordare in sede di Conferenza Stato-Regioni gli ambiti di spesa sui quali incidere per realizzare il risparmio loro richiesto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto-legge n. 66 del 2014 (cosiddetto contributo delle regioni alle finanze pubbliche). Sono inoltre previste norme per dare attuazione all'intesa sancita in Conferenza Stato-Regioni il 29 maggio 2014 in relazione al contributo alla finanza pubblica per il 2014. Le regioni hanno infatti concordato di realizzare il concorso alla riduzione della spesa, per complessivi 500 milioni nel 2014, ai fini dell'indebitamento netto, attraverso la rinuncia a determinate deroghe al patto di stabilità previste dalla legislazione vigente. Il decreto in esame prevede di conseguenza che le regioni a statuto ordinario siano tenute ad effettuare nei confronti dei beneficiari tutta una serie di spese previste dalla legge. Si tratta di contributi che le regioni ricevono al fine di finanziare settori come le scuole paritarie, le borse di studio universitarie, i contributi e benefici a favore degli studenti, anche con disabilità, il diritto al lavoro dei disabili, l'acquisto dei libri di testo e l'approvvigionamento di materiale rotabile
  L'articolo 42 interviene anche sul cosiddetto patto orizzontale tra le regioni, vale a dire la possibilità che le regioni si scambino spazi finanziari nel rispetto dei saldi di finanza pubblica. La possibilità è prevista dal comma 517 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014 e finora non è stata attuata. Il decreto posticipa dal 30 giugno al 15 ottobre 2014 il termine per la definizione dell'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni.
  Il comma 3 concerne invece il «patto regionale verticale», disciplinato dall'articolo 1, commi 138-140, della legge di stabilità 2011 (n. 220 del 2010) secondo il quale le regioni possono autorizzare gli enti locali del proprio territorio a peggiorare il loro saldo obiettivo, consentendo un aumento dei pagamenti in conto capitale, e procedere contestualmente alla rideterminazione del proprio obiettivo di risparmio, in termini di competenza euro compatibile, per un ammontare pari all'entità complessiva dei pagamenti in conto capitale autorizzati, al fine di garantire – considerando insieme regione ed enti locali – il rispetto degli obiettivi finanziari. La norma, limitatamente al 2014, posticipa dal 1o marzo al 30 settembre il termine entro cui gli enti locali devono comunicare all'ANCI, all'UPI e alle regioni e province autonome l'entità dei pagamenti che possono effettuare nel corso dell'anno e dal 31 marzo al 15 ottobre, il termine entro cui le regioni comunicano i nuovi obiettivi agli enti locali interessati dalla compensazione verticale.
  Il comma 4 concerne l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario previsto dai Pag. 269commi 522-527 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. In base a tale legge, ciascuna regione era tenuta a versare al bilancio statale entro il 31 marzo 2014 la somma indicata nella tabella allegata alla legge di stabilità. In caso di mancato versamento, è previsto che gli importi dovuti da ciascuna regione siano sottratti dalle risorse dovute dallo Stato alla regione medesima entro il termine del 30 aprile 2014. La norma in esame posticipa quest'ultimo termine portandolo al 31 ottobre. Viene inoltre inserita una ulteriore disposizione per individuare le risorse spettanti alle regioni sulle quali lo Stato può intervenire nel caso anzidetto.
  I commi da 5 a 8 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana e danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.
  I commi da 9 a 13 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna e danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.
  L'articolo 43 concerne l'utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidarietà comunale. I commi da 1 a 3 recano disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di «predissesto», che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal testo unico degli enti locali, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio.
  Il comma 4 dello stesso articolo 43 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014.
  Il comma 5 destina ad incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 la somma di 49,9 milioni di euro, quali somme disponibili in conto residui sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.

  Nessuno chiedendo di intervenire, il presidente Raffaele RANUCCI rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.

(Parere alla X Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Raffaele RANUCCI avverte che la Commissione attività produttive della Camera, cui il provvedimento è assegnato in sede referente, ha predisposto un testo unificato delle proposte di legge in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali, adottandolo come testo base, e ha iniziato nella seduta di ieri, senza concluderlo, l'esame degli emendamenti presentati.
  Sottolineato quindi che l'espressione del parere, da parte delle Commissioni in sede consultiva, riveste carattere di urgenza, in quanto il provvedimento è iscritto nel calendario dei lavori dell'Assemblea della Camera a partire da domani e la Commissione di merito dovrebbe conseguentemente concluderne l'esame in tempi molto ravvicinati, fa presente che la Commissione per le questioni regionali può scegliere di pronunciarsi adesso sul testo base ovvero di aggiornare i propri lavori, per riconvocarsi non appena sia disponibile il testo emendato.
  Chiede alla relatrice di esprimere il proprio avviso a questo riguardo.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, dopo aver riferito che la Commissione attività produttive della Camera dovrebbe Pag. 270concludere l'esame degli emendamenti nella seduta convocata per questa mattina alle ore 8.30, dichiara di avere preso conoscenza degli emendamenti approvati fino a questo momento, i quali, per quanto attiene ai profili di competenza della Commissione per le questioni regionali, non alterano l'impostazione di fondo del testo base, e di essere pertanto in grado di formulare fin d'ora una proposta di parere, con riguardo a tale impostazione, fermo restando che, ove la Commissione ritenesse di procedere all'espressione del parere già nella seduta in corso, questo dovrà essere formalmente riferito al testo base, e non al testo risultante dagli emendamenti.

  Il presidente Raffaele RANUCCI, preso atto che non vi sono obiezioni a che la Commissione si pronuncia fin d'ora, sul testo base, invita la relatrice a illustrare il provvedimento e a formulare la sua proposta di parere.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, riferisce che il provvedimento stabilisce l'obbligo di chiusura delle attività commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande in dodici specificati giorni dell'anno, coincidenti con altrettante festività nazionali: capodanno, Epifania, anniversario della Liberazione, Pasqua, e così via.
  Con questa previsione si ritorna in sostanza sulla scelta di piena liberalizzazione dei tempi di apertura delle attività commerciali effettuata nel 2011, con l'articolo 31 del decreto-legge n. 201 (cosiddetto «salva-Italia»), il quale ha stabilito che le predette attività non possano essere soggette a limitazioni concernenti gli orari di apertura e di chiusura o all'obbligo di chiusura domenicale e festiva, nonché a quello di chiusura infrasettimanale per mezza giornata.
  Ricorda che la suddetta piena liberalizzazione ha provocato forti resistenze da parte delle organizzazioni di rappresentanza dei piccoli esercizi commerciali, i quali hanno difficoltà a garantire l'apertura continua dei propri esercizi e quindi a tenere testa alla concorrenza delle grandi catene di vendita e distribuzione.
  Il testo base prevede poi che i comuni possano – per motivate ragioni e caratteristiche socio-economiche e territoriali – sostituire sei dei dodici giorni indicati dal provvedimento con altrettanti giorni scelti previa consultazione delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Su questo punto è intervenuto un emendamento approvato ieri dalla Commissione di merito, il quale ha sostituito la previsione testé illustrata con altra, in base alla quale il singolo esercente l'attività di vendita al dettaglio può scegliere di tenere aperto il suo esercizio in non più di sei dei dodici giorni di cui si è detto, dandone preventiva comunicazione al comune.
  Tornando al testo base, questo esclude dall'ambito di applicazione dell'obbligo di chiusura nei giorni indicati le attività di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, tra cui gli esercizi di vendita interni ai campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; quelli situati nelle aree di servizio lungo le autostrade e nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; e molte altre.
  L'articolo 2 prevede che i comuni, fermo restando quanto detto, possano predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali: questo previa consultazione delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, nonché della popolazione residente. Sulla base degli accordi territoriali, i comuni definiscono poi un documento informativo sugli orari dei servizi destinati ai consumatori e degli esercizi commerciali.
  Per favorire l'adesione agli accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, è previsto che le regioni e i comuni possano stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali, relative ai tributi di propria competenza.
  Ai fini del coordinamento degli accordi territoriali, le regioni, previa consultazione Pag. 271delle organizzazioni regionali rappresentative delle categorie già indicate, sono chiamate a definire: criteri, parametri e strumenti per l'individuazione di aree dove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati; e i criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti.
  Le regioni sono inoltre chiamate a istituire propri osservatori per verificare gli effetti derivanti dall'attuazione delle misure fin qui illustrate. All'osservatorio devono partecipare rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.
  L'articolo 3 prevede che i sindaci possano definire gli orari di apertura dei pubblici esercizi e delle attività commerciali e artigianali, in determinate zone del territorio comunale, qualora esigenze di sostenibilità ambientale o sociale, di tutela dei beni culturali, di viabilità o di tutela del diritto dei residenti alla sicurezza o al riposo, alle quali non possa altrimenti provvedersi, rendano necessario limitare l'afflusso di pubblico in tali zone e orari. Sono previste sanzioni per il caso di mancato rispetto dell'obbligo di chiusura nei giorni indicati dalla legge.
  L'articolo 4, infine, istituisce un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le cui risorse sono destinate alle imprese rientranti nella categoria «esercizi di vicinato» di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
  Le risorse sono destinate al finanziamento di contributi per le spese sostenute per l'ampliamento delle attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, per l'acquisizione di servizi e per l'accrescimento dell'efficienza energetica; e al finanziamento di contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica sia privata. Con decreti del ministro dello sviluppo economico, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, sono definiti i requisiti per beneficiare dei contributi e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi. Le risorse del Fondo sono ripartite tra le regioni e le province autonome annualmente, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni, anche in rapporto alla quota delle risorse messe a disposizione dalle singole regioni e province autonome.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con una condizione (vedi allegato 2), tesa sostanzialmente a chiedere il riconoscimento di uno spazio di autonomia legislativa alle regioni in una materia, quella degli orari di apertura degli esercizi commerciali, che, sulla base della giurisprudenza della Corte costituzionale, deve ritenersi attribuita alla competenza legislativa residuale delle regioni, anche se tale competenza è diventata per così dire «recessiva» a seguito della piena liberalizzazione disposta dal decreto-legge n. 201 del 2011.

  Il presidente Raffaele RANUCCI ritiene che la proposta di parere della relatrice sia condivisibile, e ciò anche in considerazione della giurisprudenza costituzionale richiamata nelle premesse.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S), premesso che il suo giudizio sulla proposta di parere della relatrice è positivo, esprime qualche perplessità sul seguente inciso contenuto nella condizione: «in ogni caso garantendo livelli di concorrenza pari o superiori a quelli stabiliti, a livello nazionale, dall'articolo 1, comma 1, lettera a) del provvedimento in esame». Fa presente, infatti, che l'esigenza cui alcune regioni vorrebbero far fronte è quella di garantire spazi protetti ai piccoli esercizi commerciali, che rischiano altrimenti di sparire per la pressione concorrenziale dei grandi gruppi.

Pag. 272

  Il presidente Raffaele RANUCCI fa presente che l'inciso richiamato dal senatore Cotti è un passaggio essenziale, in quanto, come riportato nelle premesse della proposta di parere della relatrice, la Corte costituzionale ha chiarito che l'autonomia delle regioni in materia di tempi di apertura degli esercizi commerciali incontra un limite nel principio di tutela della concorrenza, nel senso che le regioni non possono introdurre regimi più restrittivi di quelli stabiliti a livello nazionale.

  Il deputato Francesco RIBAUDO (PD) chiede in che modo il provvedimento in esame incida sulle competenze delle regioni a statuto speciale.

  Il presidente Raffaele RANUCCI esprime l'avviso che gli spazi di autonomia differenziata delle regioni a statuto speciale su questa materia, dove esistono, non siano toccati dal provvedimento in esame, in quanto sono stabiliti dagli statuti di autonomia e quindi con leggi costituzionali.

  Il senatore Daniele Gaetano BORIOLI (PD), rilevato che all'articolo 2, comma 1, del testo base si fa riferimento alle «aree metropolitane», mentre sarebbe più corretto, dopo l'approvazione della legge n. 56 del 2014, far riferimento alle «città metropolitane», invita la relatrice a valutare la possibilità di introdurre nel parere un'osservazione per richiamare l'attenzione della Commissione di merito su questo punto.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), relatrice, rispondendo al senatore Cotti, sottolinea come dalla giurisprudenza della Corte costituzionale emerga in modo chiaro che la tutela della concorrenza costituisce un limite al potere legislativo delle regioni, dichiarandosi in ogni caso disponibile a riscrivere l'inciso in questione in termini più tenui. Dichiarato poi di condividere la proposta del senatore Borioli, riformula la sua proposta di parere nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  La Commissione approva la proposta di parere della relatrice, come riformulata.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.

(Parere alla IX Commissione della Camera).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il presidente Raffaele RANUCCI, sostituendo il relatore, impossibilitato a prendere parte alla seduta, ricorda che la Commissione ha avuto modo di esaminare, nell'ultima seduta prima della sospensione estiva dei lavori, un altro provvedimento predisposto dalla Commissione trasporti della Camera in materia di riforma del codice della strada. Si trattava del testo unificato delle proposte di legge C. 731 e abbinate, recante delega legislativa al Governo per la riforma del codice della strada, che la predetta Commissione trasporti ha elaborato in parallelo rispetto al provvedimento in titolo, il quale prevede alcune novelle dirette al codice della strada, di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992.
  In particolare, l'articolo 1 del testo in esame interviene sul divieto posto dal codice della strada ai proprietari dei fondi confinanti con le strade che si trovano fuori dei centri abitati di aprire canali, fare escavazioni, edificare o impiantare alberi nei terreni laterali alle strade. Con la modifica introdotta dal testo in esame si prevede che la disciplina per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie che si trovano in particolari condizioni orografiche venga stabilita con un decreto ministeriale.
  L'articolo 2 modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente, prevedendo che possano essere adibiti al servizio in questione anche i motoveicoli per trasporto promiscuo o per trasporti specifici di persone.
  L'articolo 3 modifica la disciplina in materia di cessazione della circolazione Pag. 273dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero, prevedendo l'obbligo di restituzione, non solo del certificato di proprietà e della carta di circolazione, ma anche delle targhe, oppure delle denunce di smarrimento o di distruzione di tali documenti. In alternativa, è prevista la possibilità di presentare una certificazione dell'autorità straniera competente attestante la reimmatricolazione o la demolizione del veicolo all'estero.
  L'articolo 4 sopprime la previsione che le macchine agricole possano essere immatricolate solo a nome di titolari di imprese agricole o di altri specifici soggetti, consentendo quindi l'immatricolazione a nome dei proprietari del mezzo.
  L'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea (UE) o allo Spazio economico europeo (SEE), prevedendo che i soggetti residenti in Italia circolanti alla guida di veicoli immatricolati in questi Stati debbano documentare la regolare detenzione e circolazione, al fine di permettere alle autorità di verificare l'eventuale elusione delle disposizioni amministrative e tributarie italiane.
  L'articolo 6 interviene in materia di autovelox, prevedendo che non possano essere collocati a meno di trecento metri dal cartello che impone la riduzione di velocità. È previsto inoltre che le relazioni sull'ammontare e sull'utilizzo dei proventi delle sanzioni per le violazioni del codice della strada che sono di spettanza degli enti locali siano pubblicate ogni anno sul sito del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 7 consente la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, con l'obbligo comunque di non creare intralcio ai pedoni e ai disabili visivi.
  L'articolo 8 è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente.
  L'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto, prevedendo che tale violazione possa essere accertata anche mediante il confronto dei dati ricavati mediante dispositivi di rilevamento con l'elenco dei veicoli non coperti da RC auto tenuto in base alla legge dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  L'articolo 10 interviene sulla disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato per violazioni del codice della strada, prevedendo che il 15 per cento del totale annuo dei proventi sia destinata al Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada. Si prevede inoltre la pubblicazione in rete dei dati relativi alle sanzioni comminate ogni anno, aggregati in modo da permetterne la consultazione sulla base di criteri temporali e territoriali e per tipologia di infrazione.
  L'articolo 11 vieta che possa conseguire una nuova patente il soggetto che si sia reso responsabile di omicidio colposo a seguito di guida in stato di alterazione dovuta ad alcol o stupefacenti.
  Conseguentemente, l'articolo 12 prevede che, nel caso di sentenza irrevocabile di condanna per il reato di omicidio colposo sopra richiamato, la condanna sia comunicata al prefetto competente, affinché questo emetta nei confronti del condannato un provvedimento di inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

  Il senatore Roberto COTTI (M5S) ritiene che, in sede di esame degli emendamenti, sia stato soppresso un articolo importante del testo unificato, vale a dire l'articolo 8, che dettava disposizioni volte a favorire la circolazione delle biciclette, tra l'altro prevedendo che nelle strade dei centri abitati con limite di velocità non superiore a 30 chilometri orari, i ciclisti potessero circolare anche in senso opposto a quello di marcia e che l'obbligo di circolare sulle piste riservate valesse unicamente quando tali piste sono riservate esclusivamente alle biciclette, e non quindi quando su di esse possono transitare anche altri tipi di veicolo.
  Considerata l'importanza della diffusione delle biciclette per il trasporto cittadino e per i comuni, ritiene che la Pag. 274Commissione dovrebbe valutare la possibilità di fare un riferimento, nel parere che esprimerà, all'opportunità di reintrodurre nel testo una disciplina a favore della circolazione delle biciclette.

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) dichiara di concordare con il senatore Cotti in ordine all'importanza del soppresso articolo 8 e dell'introduzione di misure per favorire la circolazione e quindi la diffusione delle biciclette.
  Nel soffermarsi poi sull'obbligo, previsto dall'articolo 6, di collocare gli autovelox a non meno di 300 metri dal segnale che impone di ridurre la velocità, esprime l'avviso che sia necessaria una complessiva revisione dei limiti di velocità, che spesso sono troppo bassi e del tutto immotivati.

  Il presidente Raffaele RANUCCI si riserva di riferire al relatore in merito alle questioni emerse nel dibattito. Quindi, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 8.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI.

Pag. 275