CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2014
302.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 241

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.10.

Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
C. 750 Dell'Orco e abb.

(Parere alla X Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'esame in Aula del provvedimento dovrebbe avere inizio domani, giovedì 25 settembre, e che la Commissione dovrà quindi esprimersi entro la seduta odierna.
  Invita la relatrice ad illustrare i contenuti del provvedimento.

  Chiara SCUVERA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad Pag. 242esprimere il parere alla Commissione X sul testo unificato delle proposte di legge n. 750 Dell'Orco, n. 947 d'iniziativa popolare, n. 1042 Benamati, n. 1240 Baruffi, n. 1279 Abrignani, n. 1627 Allasia e n. 1809 Minardo, come modificato dalla X Commissione Attività produttive.
  Segnala, in via preliminare, che l’iter del provvedimento è stato avviato, presso la X Commissione, il 20 giugno 2013, a seguito dell'iscrizione nel programma dei lavori dell'Assemblea di una proposta di legge in quota opposizione (la proposta n. 750 Dell'Orco), alla quale, una volta iniziato l'esame in sede referente, sono state abbinate altre iniziative sia di natura parlamentare che popolare. Ricorda che la proposta di legge C. 750 Dell'Orco prevedeva la liberalizzazione in materia di orari di apertura e chiusura solo per gli esercizi commerciali ricadenti nei comuni a carattere turistico o città d'arte, demandando alle Regioni, d'intesa con gli enti locali e le associazioni di categoria, la definizione di un piano per la regolazione dei giorni di apertura.
  Del provvedimento la XIV Commissione aveva avviato l'esame, nella seduta del 1o ottobre 2013.
  Dopo il disabbinamento della proposta di legge C. 750, la X Commissione ha approvato diversi emendamenti, interamente soppressivi dei due unici articoli di cui si componeva il provvedimento. La Commissione in sede referente ha quindi conferito mandato al relatore di riferire all'Assemblea in senso contrario, mentre il gruppo del M5S ha nominato un proprio relatore di minoranza, presentando un testo alternativo alla stessa proposta C. 750. Il provvedimento, quindi, posto all'esame dell'Assemblea il 14 ottobre 2013, è stato rinviato in Commissione nella seduta del 22 ottobre 2013.
  La Commissione di merito ha così ripreso, nella seduta del 30 ottobre 2013, l'esame in sede referente, predisponendo un nuovo testo unificato delle proposte di legge in questione.
  All'esito di un lungo e complesso dibattito, nella giornata di ieri la Commissione Attività produttive ha infine approvato diversi emendamenti al testo, sul quale oggi la Commissione XIV è chiamata ad esprimersi.
  Il nuovo testo unificato in esame, composto da quattro articoli, reca disposizioni in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, intervenendo su quanto disposto dall'articolo 31 del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetto Salva-Italia), che – modificando l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis) del decreto-legge n. 223 del 2006 – ha reso la liberalizzazione degli orari di apertura degli esercizi commerciali permanente, superandone la sperimentalità ed estendendone l'applicazione, prima limitata alle località turistiche e d'arte, a tutto il territorio nazionale.
  In particolare, vengono reintrodotte alcune norme di regolazione della liberalizzazione – prevista dalla disciplina vigente – degli orari degli esercizi commerciali.
  L'articolo 1 riformula l'articolo 3, comma 1, lettera d-bis), del decreto-legge n. 223 del 2006, prevedendo l'obbligo della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio e che, in dodici giorni festivi dell'anno specificamente individuati, le attività commerciali debbano essere svolte nel rispetto degli orari di apertura e di chiusura domenicale e festiva (articolo 1, comma 1, lettera a)).
  Ciascun esercente può liberamente derogare a tali disposizioni, fino ad un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone preventiva comunicazione al comune competente per territorio.
  Non sono invece soggette ad alcun obbligo di chiusura domenicale o festiva le attività già esentate dal rispetto delle norme sugli orari di vendita di cui al decreto legislativo n. 114 del 1998, né le attività di somministrazione di alimenti e bevande.
  L'articolo 2 stabilisce che ciascun comune, anche in coordinamento con altri comuni contigui, in particolare nelle aree metropolitane, può predisporre accordi territoriali non vincolanti per la definizione degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali, ferme restando le summenzionate limitazioni. In particolare, il comma 3 prevede che, per la predisposizione Pag. 243degli accordi territoriali di cui al comma 1, i comuni consultino le organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Il successivo comma 6 prevede che le regioni definiscano criteri e parametri per l'individuazione di aree ove gli accordi territoriali in materia di orari degli esercizi commerciali possono essere adottati in forma coordinata tra i comuni interessati, nonché criteri generali di determinazione e coordinamento degli orari di apertura al pubblico dei servizi pubblici e privati, degli uffici della pubblica amministrazione, dei pubblici esercizi commerciali e turistici, delle attività culturali e dello spettacolo, dei trasporti. Anche in questo caso si prevede la consultazione delle organizzazioni locali dei consumatori, delle imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti. Segnalo, per completezza, che il comma 5 prevede che, al fine di favorire l'adesione a tali accordi territoriali da parte delle micro, piccole e medie imprese del commercio, le regioni e i comuni possano stabilire incentivi, anche sotto forma di agevolazioni fiscali relative ai tributi di propria competenza. Il successivo comma 7 prevede che ciascuna regione istituisca un osservatorio (senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e al cui funzionamento si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente) con il compito di verificare gli effetti derivanti dall'attuazione dei commi da 1 a 6 del medesimo articolo 2, nonché dall'articolo 1 del presente provvedimento, con la partecipazione di rappresentanti delle amministrazioni pubbliche regionali e locali competenti, delle organizzazioni di rappresentanza delle imprese e dei lavoratori dei settori interessati e dei consumatori.
  L'articolo 3 del testo unificato, modificando la disciplina del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, attribuisce al sindaco, sentito il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il potere di definire – per un periodo non superiore ai tre mesi – gli orari di apertura di esercizi pubblici e attività commerciali in particolari aree del territorio comunale interessate da fenomeni di aggregazione notturna, qualora per particolari esigenze puntualmente individuate dalla norma si renda necessario limitare l'afflusso di pubblico. Il comma 2 del medesimo articolo reca la disciplina relativa alle sanzioni amministrative applicabili per la mancata applicazione delle disposizioni relative agli orari di apertura degli esercizi commerciali di cui all'articolo 1.
  L'articolo 4 dispone l'istituzione presso il Ministero dello sviluppo economico di un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medio imprese del commercio.
  Ai fini del finanziamento del Fondo è autorizzata la spesa di euro 15 milioni per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 per l'erogazione dei contributi destinati all'ampliamento dell'attività, per la dotazione di nuovi strumenti e sistemi di sicurezza innovativi, per l'acquisizione di servizi, e per l'accrescimento dell'efficienza energetica.
  È invece autorizzata la spesa di euro 3 milioni annui a decorrere dall'anno 2015 per l'erogazione dei contributi per il pagamento dei canoni di locazione e per l'acquisizione di servizi.
  Con successivo decreto ministeriale – da emanare entro novanta giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame – è sono definiti i requisiti di accesso ai contributi e i criteri per la determinazione dell'entità degli stessi.
  Il comma 4 del medesimo articolo disciplina la ripartizione delle risorse assegnate al Fondo tra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
  Il comma 4-bis reca le norme di copertura degli oneri derivanti da tali disposizioni, pari a 18 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020 e a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021.
  Segnala in conclusione che, al di là dell'approfondito dibattito che sul provvedimento si è sviluppato presso la Commissione Attività produttive, anche con riferimento alle norme di copertura, non sono emersi profili problematici in ordine Pag. 244alla compatibilità delle disposizioni in discussione con la normativa dell'Unione europea. Ricorda peraltro che non vi sono specifiche disposizioni di derivazione europea in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali, trattandosi di una competenza rimessa alla potestà dei singoli Stati; rileva in proposito come in altri paesi dell'Unione europea vi siano normative anche più restrittive di quella italiana.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole.

  Adriana GALGANO (SCpI), come già emerso nel corso del dibattito presso la X Commissione, il suo gruppo ritiene che il provvedimento in esame rappresenti un ritorno indietro rispetto alla legislazione definita dal Governo Monti. Esprime, in particolare, netta contrarietà all'articolo 4, che destina diciotto milioni di euro l'anno per il finanziamento del Fondo per il sostegno delle imprese del commercio. Si tratta di una misura che, anche per la sua esiguità, non potrà in alcun modo essere risolutiva e che testimonia di un modo vecchio di intervenire a fronte di problemi, assai gravi, che dovrebbero essere affrontati con ben altra visione e incisività.

  Cosimo PETRAROLI (M5S) richiama la normativa in materia di orari di apertura e chiusura degli esercizi commerciali vigente negli altri Paesi europei, che prevede nella maggior parte dei casi la chiusura domenicale obbligatoria e appare assai più rigida di quella italiana. Ritiene in proposito che le modifiche di liberalizzazione introdotte in tale ambito dal Governo Monti non abbiano portato alcun beneficio ma, al contrario, abbiano provocato uno sbilancio sul piano della concorrenza. Il risultato sinora registrato è la chiusura di circa centomila attività commerciali; a fronte di questa situazione il provvedimento in esame, che limita a sei le domeniche di chiusura obbligatoria, appare soprattutto come una presa in giro e per tale motivo preannuncia l'astensione del suo gruppo sulla proposta di parere formulata dalla relatrice. Invita il PD e la maggioranza a riflettere sui motivi che li spingono a discostarsi dagli orari degli esercizi commerciali adottati in tutta Europa, danneggiando gli esercenti italiani.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) osserva come l'idea che un maggior numero di ore di apertura dei negozi corrisponda ad un aumento del volume delle vendite, appare smentita dai fatti, né consente la creazione di posti di lavoro, come dimostrato dalla attuale situazione italiana. Sebbene si possa valutare positivamente la concessione di una maggiore libertà di scelta agli esercenti ritiene che non sia plausibile, sotto il profilo della tutela della libera concorrenza, l'ipotesi di «premiare» con incentivi coloro che aderiscono agli accordi territoriali predisposti dai comuni. I fondi a disposizione, peraltro, appaiono così ridotti, se riferiti all'intero territorio nazionale, che la loro efficacia appare dubbia.
  Preannuncia, in ogni caso, il voto favorevole sulla proposta di parere formulata dalla relatrice.

  Florian KRONBICHLER (SEL) ritiene che le misure di liberalizzazione in esame svantaggino i piccoli negozi e finiranno per favorire soprattutto la grande distribuzione. Osserva in proposito che nella regione Trentino-Alto Adige, sulla base delle competenze riconosciute alle Province autonome, vigono regole assai restrittive in materia di orari degli esercizi commerciali, in analogia con quanto avviene in molti paesi europei. Si tratta tuttavia di una autonomia che viene di fatto esautorata dal principio di tutela della concorrenza, di competenza statale, che viene fatto prevalere.

  Rocco BUTTIGLIONE (PI) invita la relatrice ad inserire nel parere un richiamo alla opportunità di verificare la compatibilità delle disposizioni con le regole europee della concorrenza.

  Adriana GALGANO (SCpI) si associa alla richiesta formulata dall'onorevole Buttiglione.

Pag. 245

  Chiara SCUVERA (PD), con riferimento alle osservazioni formulate dai colleghi Petraroli e Galgano, rinvia al dibattito presso svoltosi presso la Commissione di merito; rileva in ogni caso come nel provvedimento in esame venga affermato un principio di regolazione del mercato.
  Con riferimento quindi al Fondo per il sostegno delle imprese del commercio, precisa che questo è destinato alle imprese rientranti nella definizione di «esercizi di vicinato» e non agli esercizi che aderiscano agli accordi territoriali di cui all'articolo 2. Con riferimento poi alla conformità con la disciplina europea, presume che nei bandi le imprese dovranno dichiarare la conformità degli aiuti loro complessivamente destinati alla soglia de minimis, in conformità con la disciplina degli aiuti di Stato.
  In ogni caso accoglie la richiesta formulata di inserire nel parere una osservazione volta a invitare la Commissione di merito a valutare l'opportunità di esplicitare nel provvedimento che le misure di natura fiscale previste all'articolo 2, comma 5, debbano essere definite nel rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato.
  Formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazione (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazione formulata dalla relatrice.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, ricorda che il decreto-legge in esame si compone di 44 articoli recanti disposizioni aventi contenuto eterogeneo, concernenti le opere pubbliche, la digitalizzazione, la semplificazione burocratica, il dissesto idrogeologico e il rilancio delle attività produttive.
  Prima di procedere alla illustrazione sintetica degli articoli del decreto-legge, intende segnalare, con riferimento ai profili di interesse della XIV Commissione, le procedure di contenzioso avviate da parte della Commissione europea che interessano alcune delle disposizioni contenute nel decreto-legge in esame.
  Con riferimento all'articolo 7 che prevede norme sui sistemi di collettamento, fognatura e depurazione, segnala che il 10 aprile 2014, la Corte di giustizia europea ha dichiarato l'inadempienza dell'Italia per il mancato rispetto della normativa comunitaria relativa al trattamento delle acque reflue urbane (direttiva 91/271/CEE), condannandola al pagamento delle spese (Causa C-85/13). Con una precedente sentenza del 19 luglio 2012 (causa C-565/10), relativa alla procedura di infrazione 2004/2034, la Corte europea ha dichiarato l'inadempimento dell'Italia per non avere predisposto adeguati sistemi per il convogliamento e il trattamento delle acque reflue in numerosi centri urbani con oltre 15.000 abitanti entro il termine previsto del 31 dicembre 2010, come previsto dalla direttiva 91/271/CE. Con riferimento ad ulteriori agglomerati urbani (tra cui Roma, Firenze, Napoli, Bari e Pisa) risultanti, sulla base dei dati in suo possesso, non conformi alla direttiva 91/271/CEE, la Commissione europea, il 31 marzo 2014, ha aperto una nuova procedura di infrazione (2014/2059), inviando alle autorità italiane una lettera di costituzione in mora ex articolo 258 TFUE, per la non conforme applicazione della direttiva sulle acque reflue urbane. I rilievi della Commissione riguardano la non conformità del sistema di depurazione delle acque reflue nei comuni indicati rispetto alla direttiva.
  Con riferimento all'articolo 34 che contiene disposizioni sulle procedure in materia di bonifica e messa in sicurezza dei Pag. 246siti contaminati, ricorda che la Commissione europea ha avviato il 26 settembre 2013 una procedura di infrazione (n. 2177/2013) nei confronti dell'Italia contestando che lo stabilimento siderurgico di Taranto sarebbe gestito in violazione della normativa europea sia in materia di emissioni industriali sia di responsabilità ambientale. In particolare, la Commissione rileva il mancato rispetto dell'articolo 14, lettera a), della direttiva 96/61/CE (Integrated Pollution Prevention and Control – IPCC), a norma del quale gli Stati membri adottano le misure necessarie affinché il gestore rispetti, nel proprio impianto, le condizioni dell'autorizzazione.
  In merito ad alcune disposizioni contenute nel decreto-legge sottolinea che sono in corso di esame da parte delle istituzioni dell'Unione europea alcuni documenti che illustrerà brevemente.
  Per quanto riguarda la diffusione della banda larga (articolo 6 del decreto), ricorda che l'Agenda digitale europea (COM (2010) 245) ha fissato determinati obiettivi. Come risulta dall'ultima valutazione della Commissione di giugno 2014 l'Italia è all'ultimo posto per quanto riguarda la diffusione della banda larga ad alta velocità (velocità pari o superiori a 30Mbps) e al penultimo posto (seguita solo dalla Grecia) per quanto riguarda la diffusione della banda larga ultra veloce (velocità pari o superiori a 100Mbps). Ricorda che nell'ambito del quadro finanziario pluriennale dell'UE 2014-2020 sono previsti due canali di finanziamento per interventi volti a migliorare la diffusione della banda larga: i Fondi strutturali 2014-2020 in cui si prevede di destinare 1,925 miliardi di euro di stanziamenti UE all'obiettivo tematico n. 2 «migliorare l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché l'impiego e la qualità delle medesime», nonché il Meccanismo per collegare l'Europa (Connecting Europe Facility – CEF), nel cui ambito è previsto uno stanziamento pari a 1 miliardo di euro all'interno per investimenti in reti a banda larga veloci e ultraveloci.
  Con riferimento all'articolo 13 in tema di project bond, segnala che il 26 giugno 2013 la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento relativo ai fondi di investimento europei a lungo termine (COM(2013)462), che istituisce un quadro comune per i fondi d'investimento che vogliono iniettare capitali in società e progetti a lungo termine (European Long-Term Investment Funds, ELTIF). Il Parlamento europeo ha esaminato la proposta il 16 aprile 2014, e – in assenza di un accordo in prima lettura con il Consiglio dell'UE – ha deciso di rinviare il testo in commissione per approfondirne l'esame.
  Con riguardo all'articolo 33 riguardante la bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio, ricorda che l'accordo di partenariato relativo ai fondi strutturali e di investimento dell'UE per il periodo 2014-2020 contempla nell'ambito dell'Obiettivo tematico 6 «Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse» specifici stanziamenti per interventi di bonifica di aree inquinate.
  In materia di smaltimento dei rifiuti, di cui all'articolo 35, segnala che, lo scorso 2 luglio, la Commissione europea ha presentato una comunicazione sull'economia circolare che prevede la modernizzazione della politica in materia di rifiuti e dei suoi obiettivi, trasformandoli in una risorsa e una proposta di direttiva per la revisione delle direttive vigenti sui rifiuti al fine di porle in linea con gli obiettivi della tabella di marcia per l'impiego efficiente delle risorse e con quelli del settimo programma d'azione per l'ambiente.
  Con riferimento ai gasdotti, di cui all'articolo 37, ricorda che nella strategia di sicurezza energetica (COM(2014)330), presentata il 28 maggio 2014, la Commissione europea sottolinea la necessità di rendere sicuri gli approvvigionamenti energetici europei attraverso anche una politica attiva per la realizzazione di importanti infrastrutture energetiche. Tra le infrastrutture in costruzione o in via di completamento, di particolare interesse per l'Italia risultano i gasdotti TAP e South Stream per il trasporto del gas in Europa.
  Riguardo all'articolo 39 sugli incentivi per i veicoli a basse emissioni complessive, Pag. 247segnala che lo scorso gennaio la Commissione europea ha presentato una proposta di regolamento (COM(2014)28) che riguarda la riduzione delle emissioni inquinanti dei veicoli stradali, modificando il regolamento (CE) n. 715/2007 e il regolamento (CE) n. 595/2009.
  Illustra quindi sinteticamente il contenuto del decreto-legge, che si compone di 44 articoli, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli Uffici (dossier n. 220/1 del Servizio Studi).
  Un primo gruppo di disposizioni interviene in materia di infrastrutture.
  L'articolo 1, commi da 1 a 9 disciplina gli interventi relativi agli assi ferroviari Napoli-Bari e Palermo-Catania-Messina. Il comma 10 ha ad oggetto il Contratto di programma 2012-2016 tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT, per consentire la prosecuzione degli interventi sulla rete ferroviaria nazionale e prevede l'assegnazione di 220 milioni di euro già stanziati, quale contributo in conto impianti a favore di RFI per gli interventi di manutenzione straordinaria. L'articolo 2 dispone in merito alle infrastrutture strategiche in concessione, prevedendo, nei casi di progetto per stralci funzionali o di successive articolazioni per fasi, che il bando di gara possa prevedere l'integrale caducazione della concessione stessa, e conseguente nuova gara qualora la sostenibilità economico finanziaria degli stralci successivi non sia attestata da primari istituti finanziari. Ai commi 3 e 4 si estende l'applicazione di norme vigenti in materia di concessioni agli interventi in finanza di progetto relativi a infrastrutture strategiche e a quelle di pubblico interesse.
  L'articolo 3, commi da 1 a 9, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o l'avvio dei lavori, destina 3.890 milioni di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. «sblocca cantieri») per il periodo 2013-2020, da assegnare a interventi finanziabili, suddivisi in tre categorie: interventi cantierabili entro il 31 dicembre 2014 (lettera a); interventi appaltabili entro il 31 dicembre 2014 e cantierabili entro il 30 giugno 2015 (lettera b); interventi appaltabili entro il 30 aprile 2015 e cantierabili entro il 31 agosto 2015 (lettera c). Il mancato rispetto dei termini fissati determina la revoca del finanziamento assegnato. I commi 8 e 11 contengono ulteriori disposizioni riguardanti vari interventi infrastrutturali, quali la riqualificazione della strada provinciale n. 46 Rho-Monza e il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400», nonché i progetti degli interventi di adeguamento della SS «Telesina» e del collegamento Termoli-San Vittore. Il comma 9 prevede la riprogrammazione finanziaria delle opere strategiche non ancora avviate a carico delle annualità 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC), disponendone la confluenza automatica nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020. Al comma 10 viene confermato il Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti quale autorità nazionale capofila e capo delegazione dei Comitati di sorveglianza dei programmi di cooperazione interregionale ESPON (acronimo di European Spatial Planning Observatory Network) e URBACT. Il comma 12 interviene sulle infrastrutture carcerarie, disponendo il trasferimento alle amministrazioni interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie, cessato dalle sue funzioni il 31 luglio 2014.
  L'articolo 5 reca norme riguardanti le concessioni autostradali, consentendo ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio, e la predisposizione di un nuovo piano economico-finanziario per la stipula di un atto aggiuntivo o di un'apposita convenzione unitaria. Sono previste infine misure acceleratorie relative al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno» attraverso Pag. 248l'approvazione ex lege degli schemi di convenzione e dei relativi piani economico-finanziari.
  L'articolo 10 contiene disposizioni volte ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea. Il comma 1, estende il perimetro delle operazioni della Cassa finanziate tramite la gestione separata e la gestione ordinaria. Il comma 2 dell'articolo estende il regime di esenzione della ritenuta sugli interessi e sugli altri proventi corrisposti a fronte di finanziamenti a medio e lungo periodo anche agli Istituti di promozione dello sviluppo.
  L'articolo 11 modifica la disciplina delle misure agevolative (credito di imposta a valere sull'IRES e sull'IRAP ed esenzione dal pagamento del canone di concessione) per la realizzazione di nuove infrastrutture con contratti di partenariato pubblico-privato (PPP).
  L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei c.d. project bond, contenuta nell'articolo 157 del Codice dei Contratti Pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006).
  L'articolo 6 prevede la concessione di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Il comma 2 modifica le norme di semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi introdotte dal decreto-legge n. 145 del 2013 (c.d. « destinazione Italia»). Il comma 4 dispone modifiche in tema di installazione o modifica di impianti di radiotelefonia mobile.
  L'articolo 14 in tema di c.d. overdesign dispone che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici, che prescrivono livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea.
  L'articolo 1, comma 11 e l'articolo 28 contengono misure per gli aeroporti. In particolare, il comma 11 dispone in merito all'approvazione dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, e in merito ai piani regolatori aeroportuali. L'articolo 28, commi 1 e 2, interviene sul regime contributivo delle indennità di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo. Il comma 3 interviene sul regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio. I commi da 4 a 7 disciplinano lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale. Il comma 8 rende sistematica la collaborazione tra ENAC e Aeronautica militare ai fini della fornitura dei servizi di navigazione aerea.
  L'articolo 29 è incentrato sugli interventi concernenti la portualità e la logistica, prevedendo al comma 1 l'adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti, da effettuare ai sensi di quanto già previsto dalla legge n. 84/1994.
  Un secondo gruppo di norme contiene disposizioni in materia ambientale.
  All'articolo 7, comma 1 vengono introdotte norme sulla gestione delle risorse idriche con riguardo agli organi di governo degli ambiti idrici, in seguito alla soppressione delle autorità d'ambito (AATO), alla forma di gestione e alle procedure di affidamento del servizio idrico. Si ripristina il principio di unicità della gestione, prevedendo il subentro del gestore unico del servizio idrico integrato agli ulteriori soggetti operanti all'interno del medesimo ambito territoriale. I commi da 2 a 5 contengono norme finalizzate principalmente all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi. Il comma 1, lettera l), e i commi 6 e 7 dispongono in materia di sistemi di collettamento, fognatura e depurazione. In particolare, i commi 6 e 7 hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione Pag. 249necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. L'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale, individuate con delibera del Consiglio dei Ministri e specifiche disposizioni per procedere agli interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana del comprensorio Bagnoli – Coroglio, che viene riconosciuto dal decreto quale area di rilevante interesse nazionale. Alla predisposizione, attuazione e gestione di questi interventi sono preposti un Commissario straordinario del Governo e un Soggetto attuatore, attraverso la redazione di uno specifico programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana e di un documento di indirizzo strategico. L'articolo 34 contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che perseguono la finalità di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi, nonché di consentire l'effettuazione di una serie di interventi nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica,. I commi 8, 9 e 10 introducono disposizioni volte a disciplinare, in dettaglio, le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati, ai fini della realizzazione degli interventi consentiti.
  L'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con determinate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad apposito D.P.C.M. l'individuazione degli impianti di recupero esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente» (comma 1).
  Un terzo gruppo di disposizioni interviene in materia di edilizia e patrimonio immobiliare pubblico. L'articolo 17 apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001). Una prima modifica riguarda le opere interne e la comunicazione di inizio lavori (CIL), con norme che incidono sulla definizione di manutenzione straordinaria, al fine di prevedere il rispetto della volumetria complessiva degli edifici, in luogo dell'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari; sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. Inoltre, non è più necessario il permesso di costruire per gli interventi di ristrutturazione edilizia che comportano aumento di unità immobiliari, modifiche del volume o delle superfici.
  È demandata alle leggi regionali la disciplina delle modalità di effettuazione dei controlli. L'articolo 17 interviene inoltre sugli interventi di conservazione, stabilendo che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione. Ulteriori disposizioni riguardano il permesso di costruire, prevedendo deroghe alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, previa deliberazione del Consiglio comunale che ne attesta l'interesse pubblico; proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate; nonché norme che incidono sul contributo e sui termini per il rilascio del permesso di Pag. 250costruire. Viene infine introdotto il permesso di costruire convenzionato, mutuando la disciplina dalla normativa regionale. Ulteriori disposizioni investono la disciplina delle varianti eseguibili mediante SCIA e il mutamento d'uso urbanisticamente rilevante.
  Per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, l'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978. L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso.
  Misure per il settore immobiliare sono contenute all'articolo 20, che modifica la disciplina delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007. Il comma 4, al fine di semplificare la procedura per la dismissione degli immobili pubblici, esonera lo Stato, gli altri enti pubblici e le società di cartolarizzazione dall'obbligo di consegnare al momento della cessione le dichiarazioni di conformità catastale degli immobili; l'attestato di prestazione energetica (APE) può essere acquisito successivamente agli atti di trasferimento e non deve essere necessariamente allegato al contratto di vendita.
  L'articolo 21 disciplina gli investimenti in abitazione in locazione, prevedendo una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio da un'impresa di costruzione o di ristrutturazione per destinarlo alla locazione a canone concordato per una durata minima di otto anni. Il comma 7 contiene la copertura finanziaria. In particolare all'onere complessivo di 325,4 milioni (fino al 2025) si provvede per cinquanta milioni mediante riduzione della dotazione destinata al comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori per la protezione ambientale e per la sicurezza della circolazione, per il restante importo mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
  L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali di una nuova tipologia contrattuale, il contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. Si tratta di un contratto attraverso il quale il godimento di un bene immobile è trasferito dal proprietario ad un conduttore dietro pagamento di un canone (locazione) e con l'accordo che entro un dato termine anche la proprietà sarà trasferita (compravendita), scomputando dal prezzo di acquisto parte dei canoni già corrisposti. Il mancato pagamento di un determinato numero di canoni costituisce causa di risoluzione del contratto.
  A tale tipologia contrattuale il decreto-legge estende l'applicazione di istituti già disciplinati dal codice civile nonché – subordinatamente all'autorizzazione della Commissione europea – il regime fiscale di favore già introdotto per il riscatto degli alloggi sociali. L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili demaniali non utilizzati che si fondano sulla necessaria preventiva assegnazione o modifica della destinazione urbanistica. Sulla base della variante urbanistica l'Agenzia del demanio potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie. Infine, con riguardo al patrimonio immobiliare dell'INAIL, l'articolo 27 dispone l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare urgentemente nell'ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto, al fine di favorire la realizzazione di opere ritenute prioritarie e di pubblico interesse.
  Un gruppo di disposizioni interviene in materia di energia.
  L'articolo 22 prevede l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal c.d. conto termico) riguardanti la Pag. 251produzione di energia termica da fonti rinnovabili e l'incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni.
  L'articolo 36 in tema di interventi per la ricerca di idrocarburi esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata.
  L'articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale. In particolare, i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazioni dei progetti e le relative opere connesse, vengono ritenuti: di interesse strategico, priorità a carattere nazionale, di pubblica utilità, indifferibili e urgenti. Specifiche modifiche riguardano l'autorizzazione alla costruzione ed all'esercizio dei gasdotti di approvvigionamento di gas dall'estero, prevedendo che l'autorizzazione sostituisce, anche ai fini urbanistici edilizi e paesaggistici, ogni altra autorizzazione, concessione, approvazione, parere, atto di assenso e nulla osta comunque denominati, previsti dalle norme vigenti, fatti salvi gli adempimenti previsti dalle norme di sicurezza vigenti, e la partecipazione al procedimento dei soggetti titolari o gestori di beni demaniali e di aree demaniali interessati dal passaggio dei gasdotti. Ulteriori modifiche attengono all'inclusione degli impianti con potenza termica di almeno 50 MW nell'elenco degli impianti soggetti ad autorizzazione integrata ambientale statale.
   L'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Conseguentemente si prevede che i decreti autorizzativi comprendano la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'opera, nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio dei beni e abbiano effetto di variante urbanistica nel caso in cui le opere comportino una variazione degli strumenti urbanistici. Tali attività, precedentemente di competenza delle regioni e delle province autonome, sono inserite tra i progetti di competenza statale sottoposti a procedimento di valutazione di impatto ambientale (VIA). Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi. Ulteriori disposizioni estendono l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché per rendere possibili progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel caso di risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Infine, la norma inserisce tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento.
  L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive, attraverso una serie di modifiche puntuali alle disposizioni del decreto-legge n. 83 del 2012 che li aveva introdotti.
  Numerose norme contengono misure per gli enti territoriali. L'articolo 4 dispone in materia di opere segnalate dagli enti locali e di misure finanziarie a favore di Enti territoriali. Ai commi 1 e 2 sono previste misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei ministri dal 2 al 15 giugno 2014, prevedendo la possibilità di riconvocare la conferenza di servizi al fine di riesaminare i Pag. 252pareri ostativi. In caso di dissenso motivato da parte di alcune amministrazioni, l'amministrazione procedente potrà demandare la decisione al Consiglio dei Ministri. Nel caso in cui il procedimento per la realizzazione dell'opera non si sia perfezionato per altre difficoltà amministrative, si riconosce in capo ai Comuni la facoltà di avvalersi di una cabina di regia, istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. I commi 3 e 4 prevedono l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. La deroga è concessa nel limite di 250 milioni di euro per l'anno 2014. I commi 5 e 6 disciplinano l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Il comma 8 dispone il rifinanziamento dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione privata nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009.
  In materia di investimenti privati nelle strutture ospedaliere, l'articolo 16 prevede due deroghe per la regione Sardegna in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017.
  L'articolo 41 interviene sul trasporto pubblico locale nelle regioni Calabria e Campania, prevedendo la destinazione di risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. Inoltre, è differito al 31 dicembre 2015 il blocco delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo.
  L'articolo 42 opera diversi interventi concernenti la finanza regionale, con particolare riguardo al contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario già disposto dal decreto legge n. 66 del 2014 e pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I commi 2 e 3 posticipano alcuni termini inerenti le misure di flessibilità dell'applicazione del patto di stabilità interno. Il comma 4 concerne l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario determinato dai commi 522-527, articolo 1 della legge di stabilità 2013 per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare. I commi da 5 a 8, che riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. I commi da 9 a 13 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna e danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.
  L'articolo 43 dispone in merito all'utilizzo del Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti territoriali e del Fondo di solidarietà comunale. I commi da 1 a 3 consentono agli enti locali in situazione di c.d. «predissesto», che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali» per il ripiano del disavanzo di amministrazione accertato e per il finanziamento dei debiti fuori bilancio da considerare ai fini del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, al fine Pag. 253di potenziare la possibilità di pagamento ai creditori dei predetti debiti e ridurre, quindi, lo stock di debiti delle pubbliche amministrazioni. Tale possibilità è riconosciuta nei limiti di 100 milioni di euro per l'anno 2014 e di 180 milioni di euro annui dal 2015 al 2020. Il comma 4 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014. Il comma 5 incrementa il Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 di 49,9 milioni di euro, quali somme disponibili in conto residui sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.
  Alcune disposizioni contengono misure per le imprese. L'articolo 15 dispone che il Governo promuova l'istituzione di un Fondo di servizio per la patrimonializzazione delle imprese, avente durata di dieci anni prorogabili, con lo scopo di rilanciare le imprese industriali italiane caratterizzate da «equilibrio economico positivo» e che necessitino di adeguata patrimonializzazione. La gestione del Fondo è affidata ad una società di gestione del risparmio selezionata attraverso procedura ad evidenza pubblica, che assicuri la massima partecipazione, trasparenza e non discriminazione degli operatori finanziari iscritti all'apposito albo delle società di gestione del risparmio tenuto, ai sensi dell'articolo 35 del TUF (D.Lgs. n. 58 del 1998), dalla Banca d'Italia. Il comma 9 affida a un decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle caratteristiche delle imprese beneficiarie dell'intervento del Fondo, le caratteristiche della tipologia di investimento nel Fondo, al fine di evitare remunerazioni di carattere speculativo, e le modalità organizzative del Fondo stesso.
  L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del «Made in Italy» e l'attrazione degli investimenti in Italia, da parte del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e, con riguardo alle azioni rivolte alle imprese agricole e alimentari, d'intesa con il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali. Il Piano dovrà essere articolato in una serie di azioni, elencate dall'articolo 30, volte al sostegno alle piccole e medie imprese che operano nel mercato globale e alla promozione delle opportunità di investimenti esteri in Italia, individuando altresì le dotazioni finanziarie relative alle azioni previste. L'attuazione del Piano è rimessa all'ICE-Agenzia. È inoltre prevista l'istituzione di un Comitato presso il Ministero dello sviluppo economico, con il compito di coordinamento dell'attività in materia di attrazione degli investimenti esteri, nonché di favorire la sinergia tra le diverse amministrazioni centrali e locali. Una relazione sull'attuazione del Piano deve essere presentata annualmente al Parlamento.
  L'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel, la cui caratteristica principale è la composizione integrata tra camere destinate alla ricettività e unità abitative a destinazione residenziale, dotate di servizio autonomo di cucina. L'individuazione delle condizioni di esercizio dei condhotel è demandata ad un decreto del Presidente del Consiglio da adottare, previa intesa tra lo Stato, le Regioni e le Autonomie Locali in sede di Conferenza Unificata, che deve definire le condizioni necessarie per la rimozione del vincolo di destinazione alberghiera in caso di interventi edilizi sugli esercizi alberghieri esistenti, con esclusivo riferimento alle unità abitative a destinazione residenziale.
  L'articolo 32 interviene in tema di strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort) equiparandole – temporaneamente – alle strutture ricettive all'aria aperta, con conseguente applicazione dell'IVA agevolata al 10 per cento, invece dell'IVA al 22 per cento. Il comma 3 dispone invece in merito al sistema telematico centrale della nautica da diporto.Pag. 254
  Disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni sono previste all'articolo 40. Il comma 1 prevede l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione la formazione ai fini delle rifinanziamento dell'ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 76/2013 (c.d. bonus Giovannini).
  Al comma 2 sono indicate le forme di finanziamento previste a copertura dei richiamati oneri. I commi da 3 a 6 recano ulteriori disposizioni in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni.
  Infine, il decreto-legge in esame introduce ulteriori disposizioni agli articoli 6, 9, 12, 24, 25 riguardanti ambiti tra loro eterogenei.
  L'articolo 6 comma 5 modifica il campo di applicazione dei valori di attenzione per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici. L'articolo 9 è volto a qualificare come interventi di «estrema urgenza», considerati indifferibili gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale. Per l'avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel Codice dei contratti, per i lavori di importo inferiore alla soglia comunitaria (attualmente fissata a 5,186 milioni di euro).
  L'articolo 12 interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento. Al Presidente del Consiglio sono inoltre attribuiti poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse, nonché poteri sostitutivi, già previsti dalla normativa vigente, in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di tali interventi.
  L'articolo 24 dispone in tema di partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio, prevedendo la possibilità per i Comuni di definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, l'ente locale può deliberare una riduzione ovvero un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti, per un periodo di tempo limitato, per specifici tributi e per attività individuate dai Comuni.
  L'articolo 25, comma 1 modifica due aspetti della disciplina della conferenza di servizi (articoli 14 e seguenti della legge n. 241 del 1990) relativi alla decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso e alla natura di atto di alta amministrazione della deliberazione del Consiglio dei Ministri. I commi 2 e 3 intervengono sulla disciplina dell'autorizzazione paesaggistica disponendo in merito agli interventi di lieve entità e agli interventi minori privi di rilevanza, nonché sul procedimento per il rilascio dell'autorizzazione paesaggistica. Il comma 4 stabilisce che entro il 31 dicembre 2014 sia emanato il decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, recante le linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico.

Pag. 255

  Roberto OCCHIUTO (FI-PdL) rivolge al relatore alcune richieste di chiarimento, con riguardo a disposizioni che recano, a suo avviso, profili di interesse per la XIV Commissione.
  Si riferisce in primo luogo alle norme di cui all'articolo 12, che attribuiscono al Presidente del Consiglio dei ministri poteri sostitutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione. Il Presidente del Consiglio potrebbe anche, in tali casi, proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate. Si tratta a suo avviso di una misura opportuna, che si pone in linea con quanto già previsto dai precedenti Governi; deve tuttavia rilevare che diversamente dal passato in questo caso sembra non essere previsto un vincolo di destinazione di tali risorse, con il risultato che il Governo potrebbe destinarle anche al di fuori delle Regioni coinvolte.
  Un ulteriore aspetto di interesse sono le disposizioni di cui all'articolo 40 in materia di finanziamento degli ammortizzatori sociali, mediante riduzione di altri finanziamenti, quale ad esempio quello dell'incentivo straordinario per le assunzioni a tempo indeterminato di giovani lavoratori delle regioni meridionali (cd. bonus Giovannini). A tale proposito evidenzia come il comma 3 del medesimo articolo 40 disponga che non ci sia un'ulteriore ripartizione di tali stanziamenti a favore delle regioni del Mezzogiorno.
  Invita il relatore e la Commissione ad approfondire i temi richiamati, anche al fine di un loro opportuno richiamo nel parere che la Commissione sarà chiamata ad esprimere.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) ricorda la contrarietà del M5S sul provvedimento in esame; cita, a titolo di esempio, i contenuti dell'articolo 35 in materia di impianti di recupero di energia dai rifiuti urbani e speciali. Dichiara in ogni caso l'intenzione del suo gruppo di contribuire al dibattito, anche formulando osservazioni e proposte.

  Adriana GALGANO (SCpI) rivolge al relatore un quesito relativo alla idoneità della normativa recata dal provvedimento a consentire la chiusura della procedura di infrazione in materia di discariche abusive che, come è noto, rischia di esporre l'Italia a pesantissime sanzioni pecuniarie. Ritiene che sia questo l'aspetto fondamentale sul quale, coraggiosamente, la Commissione si dovrà esprimere.

  Florian KRONBICHLER (SEL) condivide la posizione di contrarietà al provvedimento espressa dal collega del M5S. Come ha già avuto modo di evidenziare in occasione dell'esame del provvedimento in materia di green economy, si interviene ancora una volta con disposizioni contraddittorie, finendo per sacrificare le esigenze ambientali sull'altare del «dio crescita»; fa riferimento, ad esempio, alle norme relative alla realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga, che, sebbene utili, provocheranno un rialzamento dei valori di irradiazione elettrica dei terreni.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, condivide le esigenze di approfondimento avanzate dalla collega Galgano e ribadisce l'opportunità, già evidenziata nella seduta dello scorso 17 settembre, di svolgere congiuntamente con la Commissione Ambiente una audizione del Ministro dell'Ambiente, al fine di conoscere nel dettaglio lo stato della situazione. Ricorda sul punto come in tema ambientale gli interventi normativi, pure indispensabili, debbano essere affiancati da misure volte a superare i deficit strutturali di cui soffre il Paese.
  Con riferimento quindi alle osservazioni dell'onorevole Occhiuto sull'articolo 12, fa presente che le norme operano una centralizzazione nell'utilizzo delle risorse dei fondi strutturali in alcuni casi, ma mantengono, in conformità con il deliberato del CIPE, il vincolo di destinazione delle risorse, anche con riferimento alla Regione beneficiaria. Si tratta in ogni caso Pag. 256di una questione sulla quale si riserva un ulteriore approfondimento, così come sui contenuti dell'articolo 40.
   È infine consapevole della contrarietà del M5S al provvedimento, già emersa presso la Commissione di merito; auspica in ogni caso che possano esserci, nel prosieguo dell'iter del provvedimento, le condizioni per un dibattito costruttivo.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.50.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.50.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/13/CE recante attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE.
Atto n. 104.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Vanessa CAMANI (PD), relatore, illustra i contenuti del provvedimento, ricordando che lo schema di decreto legislativo in esame ha lo scopo di completare il recepimento della direttiva 2009/13/UE, concernente l'attuazione dell'accordo concluso dall'Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006, nonché la modifica della direttiva 1999/63/UE (che nel nostro ordinamento è stata attuata con il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 108).
  In particolare, lo schema di decreto, che si compone di 3 articoli, interviene sulla normativa vigente modificando la nozione di armatore (articolo 1), individuando i lavori vietati ai minori (articolo 2), nonché introducendo una clausola di invarianza degli oneri di finanza pubblica (articolo 3).
  Più specificamente, l'articolo 1 modifica l'articolo 2, comma 1, lettera e), del D.Lgs. 108/2005, relativo alla definizione di armatore (posta ai fini della disciplina sull'orario di lavoro dei lavoratori marittimi che prestino servizio a bordo di navi mercantili battenti bandiera italiana ed adibite a navigazione marittima). Il nuovo testo riprende quanto contenuto nell'articolo 2, punto 2), lettera d), della Direttiva 2009/14/UE, e, pur confermando (secondo quanto previsto dalla normativa vigente) che è armatore il proprietario «dell'unità o nave od ogni altro organismo o persona (...) che hanno rilevato dal proprietario la responsabilità per l'esercizio della nave e, di conseguenza, hanno accettato di assumersi i relativi obblighi e responsabilità», ne integra la definizione, facendo riferimento non più all'imprenditore od al noleggiatore dell'unità o nave, bensì al gestore, all'agente od al noleggiatore a scafo nudo (si ricorda che per noleggiatore a scafo nudo si intende colui che noleggia una nave non equipaggiata, cioè priva di equipaggio e di quanto altro risulta necessario per la navigazione).
  Allo stesso tempo, viene specificato che i richiamati soggetti (i quali ad ogni modo rivestono tutti la qualifica di armatore) conservano la responsabilità legata all'esercizio della nave e all'assolvimento dei connessi obblighi e compiti indipendentemente dal fatto che altri organismi o persone assolvano taluni degli obblighi e compiti dell'armatore.
  Il successivo articolo 2, attuando l'articolo 2, punto 3), sub. 3, della Direttiva 2009/13/UE, introduce l'articolo 5-bis al D.Lgs. 27 luglio 1999, n. 271, il quale demanda ad un decreto interministeriale Pag. 257(sentite le organizzazioni degli armatori e dei lavoratori marittimi interessate), l'individuazione delle attività lavorative – da svolgersi a bordo di una nave o unità mercantile o di una nave da pesca – alle quali sia vietato adibire i minori di 18 anni, in considerazione della pericolosità per la salute e sicurezza degli stessi.
  Segnala, al riguardo, che il nuovo articolo 5-bis non fissa un termine per l'emanazione del richiamato decreto interministeriale, né prevede esplicitamente sanzioni per le violazioni dei divieti che saranno da esso definiti.
  L'articolo 3, infine, dispone che dall'attuazione del provvedimento in esame non debbano derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Spetta alle amministrazioni interessate provvedere alle disposizioni in esame con le risorse umane.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.
Atto n. 107.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

  Tea ALBINI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'attuazione della direttiva 2009/158/UE del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni, da Paesi terzi, di pollame e uova da cova.
  Prima di procedere alla illustrazione del contenuto, intende ricordare che lo schema di decreto legislativo è proposto sulla base della delega contenuta nella legge n. 96 del 2013 (legge di delegazione europea 2013).
  Trattandosi di una direttiva di codificazione (un atto, cioè, che integra e abroga gli atti oggetto della codificazione, costituiti dalla direttiva 90/539/CEE, modificata dagli atti di cui all'allegato VI), ricorda che non è previsto un termine di recepimento espresso. Segnala a tale proposito che lo schema in esame contiene norme di polizia sanitaria corrispondenti a quelle attualmente vigenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 3 marzo 1993, n. 587, di attuazione della direttiva 90/539/CEE, di cui viene disposta l'abrogazione all'articolo 28. L'unico aspetto innovativo dello schema è l'introduzione di apposite norme sanzionatorie di cui all'articolo 26
  Sotto il profilo della compatibilità comunitaria, rileva che nel complesso lo schema di decreto appare conforme alla direttiva 2009/158/UE, oggetto di attuazione. Sottolinea che l'interesse e la necessità nello stabilire a livello comunitario delle norme di polizia sanitaria per la commercializzazione di volatili e uova destinate all'incubazione ha come finalità ultima la garanzia di uno sviluppo razionale della produzione di pollame, rientrante nel quadro delle attività agricole come fonte di reddito per parte della popolazione rurale, e l'aumento in tal modo della produttività del settore.
  Ulteriore finalità è la riduzione delle disparità di disciplina esistenti negli Stati membri con conseguente miglioramento e sviluppo armonioso degli scambi intracomunitari. Al fine di garantire l'attualità della disciplina, la direttiva obbliga gli Stati destinatari ad un periodico adattamento dei metodi di lotta contro le malattie del pollame in linea con la costante evoluzione delle tecniche avicole.
  Lo schema di decreto legislativo è strutturato in 28 articoli, divisi in 4 capi, e in 5 allegati, che contengono disposizioni attuative e di dettaglio.
  L'ambito di applicazione, come definito all'articolo 1, è quello delle norme di polizia sanitaria riferite alle uova da cova Pag. 258ed al pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni. Dopo aver dettato le definizioni di base della disciplina (articolo 2), il Capo II dello schema (articoli da 3 a 20) introduce le disposizioni in tema di requisiti per gli scambi intracomunitari. In particolare, l'articolo 3 ammette agli scambi intracomunitari esclusivamente il pollame e le uova da cova provenienti da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II del decreto e dal piano nazionale, approvato dalla Commissione europea. Deve essere inoltre indicato un laboratorio nazionale di riferimento (articolo 4) che sia responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici e della loro utilizzazione da parte dei laboratori riconosciuti. L'allegato I individua il laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro, in provincia di Padova.
  Gli articoli da 5 a 13 dettano, in base a quanto previsto dai corrispondenti articoli della direttiva da attuare, i diversi requisiti specifici per gli scambi di uova, pulcini e pollame. Gli articoli 14 e 15 prevedono la facoltà, da parte del Ministero della salute, di inviare alla Commissione europea, rispettivamente, un programma di lotta contro le malattie cui è sensibile il pollame e una relazione in base alla quale ottenere il riconoscimento che il territorio nazionale sia totalmente o parzialmente indenne da tale tipi di malattie. Gli articoli da 16 a 20, inoltre, prevedono specifiche norme per il trasporto delle uova, dei pulcini e del pollame, mediante appositi contenitori, imballaggi, scatole o gabbie, e specifici mezzi di trasporto. In particolare, l'articolo 20 fa riferimento all'applicazione, per pollame e uova da cova, alle misure di salvaguardia e alle disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal decreto legislativo n. 28 del 1993 che ha attuato le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE sui controlli veterinari e zootecnici di animali vivi e prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.
  Il Capo III dello schema di decreto, agli articoli da 21 a 25, detta le norme per le importazioni non comunitarie di pollame e uova da cova, disponendo, all'articolo 21, che esse sono ammesse se in provenienza dai Paesi terzi (o loro parti) che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella GUUE. L'articolo 24 stabilisce, in particolare, i contenuti della certificazione sanitaria.
  Il Capo IV dello schema di decreto reca, infine, le disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 26 ha portata innovativa rispetto alla normativa vigente, in quanto prevede sanzioni amministrative pecuniarie per chi effettua scambi intracomunitari in violazione delle norme del decreto. Il comma 3 prevede l'applicazione, in via residuale, di norme sanzionatorie vigenti, quali l'articolo 57 del decreto legislativo n. 9 del 2010, per violazione delle misure previste per la lotta contro l'influenza aviaria (quali l'obbligo di registrazione delle informazioni delle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche), in attuazione della direttiva 2005/94/CE, e quelle dell'articolo 17 del decreto legislativo n. 93 del 1993, per violazione delle misure di organizzazione dei controlli veterinari su prodotti e animali di provenienza da Paesi terzi, in attuazione delle direttive 90/675/CEE e 91/496/CEE. Il comma 5 prevede che provvedano all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli ambiti di rispettiva competenza. L'articolo 27 infine prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  Segnala che è in corso di esame presso le istituzioni europee, la proposta di regolamento (COM(2013)265) in materia di controlli sanitari ufficiali, presentata dalla Commissione nel maggio 2013 e facente parte di un pacchetto di iniziative in Pag. 259materia di sicurezza alimentare. La proposta è volta alla revisione della vigente normativa europea in tema di controlli sanitari ufficiali, superando le carenze evidenziatesi nell'attuazione del regolamento (CE) n. 882/2004 ed integrando in un unico strumento anche le norme attualmente in vigore per i controlli ufficiali in settori specifici, che incidono comunque sulla filiera agroalimentare Sulla proposta modificata da emendamenti, ha votato il Parlamento europeo in prima lettura il 15 aprile 2014, dopo il dibattito svoltosi in Consiglio il 16 dicembre 2013. Sul testo modificato è attesa la pronuncia del Consiglio.
  Segnala infine che sul provvedimento è stato trasmesso alle Camere il parere favorevole espresso lo scorso 11 settembre 2014 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, condizionato all'accoglimento di due modifiche all'articolo 26 dello schema di decreto.
  La prima modifica investe il comma 5 dell'articolo 26, prevedendo che autorità competenti all'effettuazione dei controlli e quindi all'accertamento delle violazioni oggetto di sanzione siano non solo gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), e le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, secondo gli ambiti di rispettiva competenza, ma anche le Aziende sanitarie locali.
  Inoltre, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome chiede di chiarire con una successiva circolare il significato del secondo paragrafo del comma 4 dell'articolo 26 in quanto non è chiaro a partire da quando decorra il termine di cui all'articolo 18 della Legge n. 689/81 in materia di irrogazione delle sanzioni.
  Si tratta di osservazioni a suo avviso pertinenti che riterrebbe opportuno richiamare nella proposta di parere che si riserva di formulare in senso favorevole.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.
Atto n. 105.

(Rinvio del seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 23 settembre 2014.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.05.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15.05 alle 15.20.

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