CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 24 settembre 2014
302.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.10.

Sull'ordine dei lavori.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, propone, in ragione dell'imminente seduta della Commissione di merito per conferire il mandato al relatore, di invertire l'ordine del giorno in modo da passare subito all'esame in sede consultiva del testo unificato delle proposte di legge C. 750 Dell'Orco e abb., recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali».

  La Commissione concorda.

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Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali.
Testo unificato C. 750 Dell'Orco e abb.
(Parere alla X Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione e osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è convocata, in sede consultiva, sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 750 Dell'Orco e abb., recante «Disciplina degli orari di apertura degli esercizi commerciali», per il parere alla X Commissione (Attività produttive).
  Poiché il provvedimento è calendarizzato in Aula a partire da domani in mattinata, la X Commissione ha evidenziato l'opportunità che i pareri le vengano resi entro la giornata odierna.
  Dà, quindi, la parola, al relatore Becattini, per lo svolgimento della relazione.

  Lorenzo BECATTINI (PD), relatore, ricorda che la XII Commissione è chiamata a esprimere alla Commissione X (Attività produttive) il prescritto parere sulle parti di competenza del disegno di legge in titolo, nel testo risultante dagli emendamenti approvati da ultimo nella seduta antimeridiana di oggi. Ricorda che i tempi ristretti per l'esame sono dovuti alla calendarizzazione del provvedimento in Aula prevista per domani.
  Ricorda, altresì, che il lavoro presso la X Commissione, iniziato nel giugno del 2013 e approdato in Aula il mese di ottobre, successivamente è tornato in Commissione in ragione anche di altri progetti di legge in materia, di cui uno di iniziativa popolare.
  Il testo unificato, approvato in Commissione in data odierna, regola all'articolo 1 le disposizioni in materia di apertura di esercizi commerciali, modificando l'articolo 3 del decreto-legge n. 223 del 2006. In particolare viene riformulata la lettera d-bis) del comma 1, prevedendo l'obbligo di chiusura in occasione di dodici festività. Il successivo comma 1-bis dispone che ciascun esercente attività di vendita al dettaglio possa derogare dalle disposizioni di cui alla lettera d)-bis fino a un massimo di sei giorni di chiusura obbligatoria, dandone comunicazione preventiva al comune competente.
  L'articolo 2 regola gli accordi di natura territoriale, non vincolanti, per migliorare i livelli di fruibilità di consumatori e utenti, al fine anche di incrementare l'attrattività del territorio.
  Per quel che rileva la competenza della XII Commissione, il riferimento più diretto riguarda l'articolo 3 che disciplina i poteri del sindaco in ordine alla definizione degli orari di apertura degli esercizi commerciali e artigianali, con riferimento alle problematiche di sostenibilità ambientale e sociale, di tutela dei beni culturali, di vivibilità e di tutela della sicurezza e del riposo.
  A tal proposito, fa presente che il lavoro della X Commissione ha introdotto alcuni nuovi elementi che appaiono condivisibili per un corretto ed efficace esercizio di tali prerogative.
  In particolare, viene previsto che il sindaco debba sentire il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza, si fissa in un arco temporale non superiore a tre mesi la possibilità di definire gli orari di apertura, si dispone che l'esercizio di questo potere debba riguardare la porzione del territorio comunale interessata da fenomeni di aggregazione notturna.
  Segnala, inoltre, che l'articolo 4 istituisce presso il Ministero dello sviluppo economico un Fondo per il sostegno delle micro, piccole e medie imprese del commercio.
  Il Fondo è utilizzato: per contributi per le spese sostenute per l'ampliamento dell'attività, per la dotazione di strumentazioni nuove e di sistemi di sicurezza innovativi, nonché per l'accrescimento dell'efficienza energetica con una dotazione annua di 15 milioni dal 2015 al 2020; per contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione dovuti ai proprietari degli immobili, di proprietà sia pubblica Pag. 194sia privata, e di contributi per l'acquisizione di servizi, con una dotazione annua di 3 milioni a decorrere dal 2015.
  Ritiene importante sottolineare che a copertura di tali spese il provvedimento utilizza 15 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2020, mediante corrispondente riduzione delle proiezioni, per gli anni 2015 e 2016, dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale, cosiddetta tabella B, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Auspica a tale riguardo che l'utilizzo di tali somme per finalità che non appaiono di competenza di tale dicastero non pregiudichi l'attuazione delle politiche sociali.
  In conclusione, nell'esprimere una valutazione favorevole, si riserva di formulare una proposta di parere al termine del dibattito.

  Matteo MANTERO (M5S) sottolinea che la proposta in esame nasce da un'iniziativa del suo gruppo volta ad interrompere la concorrenza sleale svolta dalla grande distribuzione nei confronti dei piccoli esercenti, ricordando che l'apertura selvaggia dei negozi è servita solo ad aumentare le situazioni di precariato. Osserva che il testo approvato dalla Commissione di merito appare troppo riduttivo ed auspica pertanto quanto meno l'eliminazione della deroga che consente di ridurre da 12 a 6 i giorni di chiusura obbligatoria.
  Propone, inoltre, l'inclusione nel parere di una condizione volta a limitare l'apertura festiva dei locali dove si pratica il gioco di azzardo.

  Donata LENZI (PD), ricordando di avere sostenuto e di continuare a valutare positivamente l'azione di liberalizzazione promossa da Bersani in ragione dei profondi cambiamenti che continuano ad interessare tutto il mondo del lavoro, ritiene che nella Commissione di merito si sia raggiunto una valida mediazione che tiene conto delle diverse sensibilità e delle differenze legate alle condizioni e tradizioni dei singoli territori. Ritiene, pertanto, che non sia opportuno riaprire la discussione già svolta nella Commissione di merito. Manifesta, invece, disponibilità ad inserire nel parere il tema dell'apertura festiva dei locali dove si pratica il gioco di azzardo che, a suo avviso, rientra pienamente nel lavoro svolto sinora dalla XII Commissione.

  Silvia GIORDANO (M5S) precisa che, al di là delle polemiche sull'opportunità economica delle liberalizzazioni, il tema del lavoro festivo presenta notevole rilevo dal punto di vista sociale dal momento che una vita familiare equilibrata rappresenta un aiuto al contrasto ad ogni tipo di dipendenza. Per queste ragioni ribadisce quindi l'importanza del superamento della deroga che consente di ridurre da 12 a 6 i giorni di chiusura obbligatoria. Condivide infine la proposta di limitare l'apertura festiva dei locali dove si pratica il gioco di azzardo.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) osserva preliminarmente che il processo di liberalizzazione dell'apertura degli esercizi commerciali non ha portato ad incrementi occupazionali, anche in ragione della perdurante limitata capacità di spesa delle famiglie. Ritiene in ogni caso ragionevole il punto di equilibrio raggiunto nella Commissione di merito.
  Esprime, invece, perplessità sia sull'entità della somma per gli aiuti ai piccoli esercizi prevista dall'articolo 4, anche in ragione dei prevedibili costi istruttori, sia, soprattutto, sull'utilizzo di risorse destinate al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Condivide pertanto le preoccupazioni in tal senso avanzate dal relatore, proponendo l'inserimento di una specifica condizione nel parere da esprimere.

  Gian Luigi GIGLI (PI) ritiene paradossale che si tenti di arginare, con risorse peraltro insufficienti, la crisi dei piccoli esercenti dopo avere adottato nel corso degli anni numerosi provvedimenti tesi a favorire la grande distribuzione. Invita pertanto a riflettere sulla tendenza ad un'eccessiva liberalizzazione in tema di apertura dei negozi, ricordando che Paesi Pag. 195come l'Austria, che hanno proceduto con più cautela in tale percorso, presentano ora una situazione sociale più favorevole.

  Roberto CAPELLI (Misto-CD) osserva che il tema del rapporto tra esercizi di vicinato e grande distribuzione presenta dinamiche complesse senza, peraltro, rientrare nelle competenze primarie della Commissione. In dissenso dalle considerazioni della collega Giordano, rileva come i grandi centri commerciali possono rappresentare anche luoghi di aggregazione sociale. Nel complesso, si dichiara favorevole ad un'ampia liberalizzazione, accompagnata da una regolamentazione efficace di forme contrattuali anche atipiche che vengano incontro alle specifiche esigenze di categorie di lavoratori come, ad esempio, i giovani che svolgono contemporaneamente studi universitari.
  Esprime, invece, il proprio sostegno per qualunque misura tesa a limitare l'apertura dei locali dove si pratica il gioco di azzardo, esprimendo una forte critica alla tendenza di alcune amministrazioni a tollerare per esigenze di bilancio un fenomeno dagli altissimi costi sociali.

  Paola BINETTI (PI) auspica lo sviluppo di una politica di aiuto al piccolo commercio di natura specifica, anche con misure di sostegno relative alle locazioni, che appare ora in crisi a causa della concorrenza, non solo della grande distribuzione, ma anche della micro distribuzione omologata che fornisce prodotti standardizzati.
  Rilevando che, in generale, appare eccessiva l'esigenza di orari di apertura per gli esercizi commerciali assimilabili a quelli delle strutture di pronto soccorso, sottolinea che ciò appare ancora più discutibile in relazione ai locali dove si pratica il gioco di azzardo. Ricorda che nella proposta di legge in materia approvata dalla Commissione è prevista in tal senso una disciplina molto stringente che potrebbe servire a contrastare tale fenomeno, così evitando che il nostro Paese si collochi ai vertici mondiali della classifica delle somme spese per il gioco di azzardo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, sospende la seduta per consentire al relatore di formulare una proposta di parere sulla base degli elementi emersi nel corso del dibattito svolto.

  La seduta, sospesa alle 14.40, è ripresa alle 15.20.

  Lorenzo BECATTINI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con una condizione ed un'osservazione, precisando di aver voluto raccogliere i rilevi emersi nel corso del dibattito, tenendo conto del quadro normativo europeo e delle competenze della Commissione (vedi allegato 1).

  La Commissione approva, all'unanimità, la proposta di parere del relatore.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta e abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in titolo, rinviato nella seduta del 17 settembre 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata per il seguito dell'esame, in sede consultiva, per il parere alla IX Commissione (Trasporti) sul nuovo testo unificato delle proposte di legge C. 1512 Meta e abbinate, recante «Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285».
  Ricorda, altresì, che nella seduta precedente il relatore, on. Fossati, ha svolto la relazione ed è stato avviato il dibattito.

  Filippo FOSSATI (PD), relatore, illustra una proposta di parere favorevole con due osservazioni (vedi allegato 2).

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  Marco RONDINI (LNA) preannuncia il voto contrario sulla proposta di parere, in ragione dell'osservazione che invita la Commissione di merito a valutare l'opportunità di fissare un limite temporale al cosiddetto «ergastolo della patente». Sottolinea infatti che non si prevede una misura draconiana ma piuttosto una sanzione congrua e un giusto risarcimento per i parenti delle vittime della strada. Osserva, infatti, che non si può parlare di esigenze di recupero sociale per chi ha commesso azioni che consapevolmente hanno portato al decesso di altri soggetti. Ricorda, inoltre, che un impegno ad agire con fermezza era stato assunto anche dall'attuale Presidente del Consiglio, che viene in tal modo sconfessato da esponenti della sua stessa maggioranza.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.30.

INTERROGAZIONI

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 14.40.

5-01608 Amato: Riordino della rete ospedaliera della regione Abruzzo.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Maria AMATO (PD), replicando, si scusa per avere sollevato un tema di carattere regionale e nello stesso tempo sottolinea che a causa della configurazione geografica abruzzese e del fatto che i capoluoghi di provincia sono concentrati in una frazione del territorio, nelle aree periferiche, in particolare la Marsica e la zona al confine con il Molise, non si riesce a garantire un servizio adeguato nel caso di emergenze che richiedano un intervento tempestivo.
  Ringrazia, quindi, il rappresentante del Governo per la risposta articolata, puntuale e per certi aspetti soddisfacente, ma nello stesso tempo rileva che nella realtà i tempi di intervento risultano dilatati a causa delle cattive condizioni della rete stradale e dell'assenza del servizio di elitrasporto nelle ore serali. Ribadisce in conclusione l'intollerabilità di una situazione che discrimina fortemente metà della popolazione regionale, riducendo sensibilmente le possibilità di sopravvivenza nel caso di emergenze.

5-03412 Gregori: Riorganizzazione dell'ospedale di Subiaco.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 4).

  Monica GREGORI (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta della risposta, osservando che i dati forniti circa la ridotta attività svolta nell'ospedale di Subiaco sono determinati dalle decisioni sfavorevoli assunte negli anni precedenti. Rileva che nella situazione attuale non si riesce a garantire la tempestività degli interventi, anche in ragione degli avversi fattori orografici e climatici, in particolare nell'alta valle dell'Aniene.
  Sottolinea che la realizzazione di un'elisuperficie presenta numerosi punti critici e comunque un costo molto elevato, ritenendo, pertanto, preferibile l'utilizzo di tali risorse per il potenziamento della struttura ospedaliera.

5-02486 Binetti: Iniziative da assumere per prevenire la diffusione del fumo tra i giovani.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 5).

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  Paola BINETTI (PI), replicando, si dichiara soddisfatta dell'ampia risposta ricevuta. Ricorda di avere presentato la propria interrogazione nello scorso mese di marzo con l'auspicio che si potessero realizzare iniziative di contrasto al fumo tra i giovani sin dall'inizio dell'anno scolastico. Ritiene, infatti, che il Ministero dell'istruzione dovrebbe svolgere un maggiore ruolo in tal senso in quanto la tradizionale attività di informazione sui pericoli del fumo dovrebbe essere accompagnata e rafforzata da specifici percorsi educativi.
  Rileva, in proposito, che si sta riscontrando un abbassamento dell'età di inizio del consumo e una maggiore diffusione tra le giovani. Si dichiara consapevole della necessità di un impegno continuo volto anche a scongiurare il rischio di pluridipendenze, come quella che associa fumo e ludopatie, e a combattere scelte nocive apparentemente frutto di autodeterminazione, ma in realtà determinate soprattutto da vere e proprie politiche commerciali tese a fidelizzare clienti che poi diventano anche pazienti.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.20.

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 15.30.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova.
Atto n. 107.
(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere entro il 13 ottobre prossimo il parere di competenza al Governo sullo schema di decreto legislativo recante attuazione delle direttiva 2009/158/CE relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai Paesi terzi di pollame e uova da cova (Atto n. 107) e che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ha espresso il prescritto parere l'11 settembre scorso.
  Ricorda, altresì, la V Commissione (Bilancio) non ha ancora espresso i rilievi sulle conseguenze di carattere finanziario, il cui termine è stato fissato per il 23 settembre scorso.
  Dà, pertanto, la parola al relatore, onorevole Amato, per la relazione introduttiva.

  Maria AMATO (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo in esame dispone l'attuazione della direttiva 2009/158/UE del Consiglio del 30 novembre 2009, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni, da Paesi terzi, di pollame e uova da cova, sulla base della delega contenuta all'articolo 1 della legge n. 96 del 2013 (Legge di delegazione europea 2013). La direttiva è elencata nell'Allegato B e pertanto lo schema di decreto legislativo di recepimento va sottoposto al parere parlamentare.
  Fa presente che lo schema di decreto è strutturato in 28 articoli, divisi in 4 capi, e in 5 allegati. L'ambito di applicazione del decreto, come definito all'articolo 1, è quello delle norme di polizia sanitaria riferite alle uova da cova ed al pollame non destinato a mostre, concorsi o competizioni. Lo schema in sostanza conferma la disciplina già prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Pag. 198Repubblica 3 marzo 1993, n. 587 – introducendo, all'articolo 26 norme sanzionatorie non previste dalla normativa vigente.
  Dopo aver dettato le definizioni di base della disciplina (articolo 2), il Capo II dello schema (artt. 3-20) introduce le disposizioni che consentono gli scambi intracomunitari ammettendo esclusivamente il pollame e le uova da cova provenienti da stabilimenti riconosciuti idonei dall'autorità regionale territorialmente competente sulla base dei requisiti stabiliti dall'allegato II del decreto e dal piano nazionale, approvato dalla Commissione europea. Si stabilisce che ogni eventuale modifica del piano nazionale sia comunicata alla Commissione europea per l'approvazione e in seguito pubblicata sul sito web istituzionale del Ministero della salute.
  Deve essere inoltre indicato un laboratorio nazionale di riferimento responsabile del coordinamento dei metodi diagnostici e loro utilizzo da parte dei laboratori riconosciuti che l'allegato I individua nel laboratorio nazionale di riferimento per le malattie aviarie nell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale delle Venezie, con sede a Legnaro, in provincia di Padova.
  Fa presente che gli articoli da 5 a 13 dettano i diversi requisiti specifici per gli scambi di uova, pulcini e pollame.
  L'articolo 5 stabilisce in generale i requisiti che le uova da cova ed alcune categorie di pollame citate nel provvedimento – come i pulcini di un giorno, il pollame riproduttore e da reddito – devono soddisfare per essere oggetto di scambi intracomunitari, con riguardo agli stabilimenti di provenienza e ai requisiti sanitari riguardanti il «branco» da cui provengono questi ultimi al momento della spedizione, mentre gli articoli da 6 a 9 recano requisiti specifici relativi, rispettivamente, alle uova da cova, ai pulcini di un giorno, al pollame riproduttore e da reddito al pollame da macellazione.
  Gli articoli 10 e 13 stabiliscono: i requisiti specifici per il pollame da macello destinato alla Finlandia e alla Svezia, i requisiti per il pollame da destinare alla fornitura di selvaggina da ripopolamento e quelli per le piccole partite di pollame e uova.
  Per il pollame da macello destinato a questi due Stati membri, in base a quanto previsto da una decisione del Consiglio, si prevede un test microbiologico su campioni ufficiali da effettuare nello stabilimento di origine per alcuni sierotipi di salmonelle, con metodi diagnostici fissati – come specifica la relazione illustrativa – sulla base del parere dell'Autorità europea per la sicurezza alimentare e del programma operativo sottoposto alla Commissione da parte dei due Stati.
  L'articolo 13 definisce i requisiti specifici per gli scambi verso le «Zone di non vaccinazione contro la malattia di Newcastle».
  Gli Stati membri che sono autorizzati a non praticare la vaccinazione sistematica per proteggere il pollame dalla malattia di Newcastle (infezione causata da un virus del tipo Paramyxovirus aviare) possono infatti richiedere garanzie supplementari in materia di polizia sanitaria. La Commissione europea stabilisce i casi in cui sospendere il riconoscimento di status di zona di non vaccinazione.
  Gli articoli 14 e 15 prevedono la facoltà, da parte del Ministero della salute, di inviare alla Commissione europea, rispettivamente, un programma di lotta contro le malattie cui è sensibile il pollame, precisando le garanzie di controllo assicurate per gli scambi, e una relazione in base alla quale ottenere il riconoscimento che il territorio nazionale sia totalmente o parzialmente indenne da tale tipi di malattie.
  Fa presente, poi, che gli articoli da 16 a 20, inoltre, prevedono specifiche norme per il trasporto delle uova, dei pulcini e del pollame, mediante appositi contenitori, imballaggi, scatole o gabbie, e specifici mezzi di trasporto. In particolare, è fatto divieto del trasporto di pollame attraverso zone dichiarate infette per influenza aviaria e per la malattia Newcastle, se esso non viene effettuato su grandi assi stradali o ferroviari (articolo 17). Il pollame e le uova da cova oggetto di scambi intracomunitari Pag. 199devono essere comunque accompagnati da un certificato sanitario durante il trasporto, in conformità alle disposizioni elencate all'articolo 18 e con le deroghe previste all'articolo 19.
  Infine, ricorda che l'articolo 20 fa riferimento all'applicazione, per pollame e uova da cova, alle misure di salvaguardia e alle disposizioni relative ai controlli veterinari previste dal Decreto legislativo n. 28 del 1993 che ha attuato le direttive 89/662/CEE e 90/425/CEE sui controlli veterinari e zootecnici di animali vivi e prodotti di origine animale applicabili negli scambi intracomunitari.
  Osserva, poi, che il Capo III dello schema di decreto (artt. 21-25) detta le norme per le importazioni non comunitarie di pollame e uova da cova, disponendo, all'articolo 21, che esse sono ammesse se in provenienza dai Paesi terzi (o loro parti) che figurano nell'elenco compilato dalla Commissione europea e pubblicato nella GUUE.
  Gli articoli da 22 a 25 dispongono specifiche norme riguardo le condizioni per le importazioni da Paesi terzi di pollame e uova da cova con riferimento allo stato sanitario e alle ulteriori condizioni relative alla spedizione. L'articolo 24 stabilisce, in particolare, i contenuti della certificazione sanitaria.
  Il Capo IV dello schema di decreto reca, infine, le disposizioni transitorie e finali. In particolare, l'articolo 26 ha portata innovativa rispetto alla normativa vigente, in quanto prevede sanzioni per chi effettua scambi intracomunitari in violazione delle norme del decreto.
  La relazione illustrativa in proposito rappresenta che gli importi dei limiti edittali delle sanzioni amministrative pecuniarie previste sono stati determinati in relazione alle sanzioni già vigenti in materia nell'ordinamento nazionale.
  In particolare, al comma 1 si dispone che la sanzione per violazioni di norme riferite al Capo II, corrisponda il pagamento da 15.000 a 90.000 euro, facendo salvo quanto stabilito dall'articolo 8, comma 1, della L. n. 689 del 1981, che prevede, in caso di violazione, l'applicazione della sanzione per la violazione più grave, aumentata del triplo.
  Il comma 2 dispone una sanzione amministrativa pecuniaria da 25.000 a 100.000 euro, per violazioni di cui al capo III anche in questo caso facendo salvo quanto stabilito dalla sopra citata norma della L. n. 689 del 1981.
  Il comma 3 prevede l'applicazione, in via residuale – fatto salvo, quindi, quanto previsto ai commi 1 e 2 – di norme sanzionatorie vigenti quali l'articolo 57 del Decreto legislativo n. 9 del 2010, per violazione delle misure previste per la lotta contro l'influenza aviaria (quali l'obbligo di registrazione delle informazioni delle aziende avicole nella banca dati nazionale delle anagrafi zootecniche).
  Il comma 4 definisce la procedura per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni, che avviene con atto di diffida, da parte delle autorità di controllo, nel caso di una o più violazioni di lieve entità, nei confronti del trasgressore che è chiamato, pertanto, a regolarizzare le violazioni e a provvedere al pagamento della sanzione prevista, imponendo la sospensione dell'attività fino ad un massimo di tre mesi.
  La norma in esame richiama altresì il termine di 30 giorni previsto dall'articolo 18 della sopra citata L. n. 689 del 1981, decorrente dalla contestazione o notificazione della violazione, entro il quale gli interessati possono far pervenire all'autorità competente scritti difensivi e documenti, chiedendo di essere sentiti.
  Ricorda che, in proposito, nel parere sul presente schema di decreto formulato dalla Conferenza delle regioni e province autonome, si chiede «di chiarire con una successiva circolare il significato del secondo paragrafo del comma 4 dell'articolo 26, in quanto non è chiaro a partire da quando «decorre» il termine di cui all'articolo 18 della L. n. 689 del 1981, e di uniformare l'entità delle sanzioni alla normativa vigente».
  A seguito della verifica dell'effettiva ottemperanza della diffida stessa, la norma prevede inoltre che nel caso in cui la stessa risulti adempiuta, gli illeciti, limitatamente Pag. 200alle violazioni contestate, si intendono estinti. In caso di mancata ottemperanza alla diffida, si procede in base alla normativa vigente di cui alla richiamata L. n. 689 del 1981.
  Il comma 5 prevede che provvedano all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni gli Uffici periferici veterinari per gli adempimenti comunitari (UVAC), i Posti di ispezione frontaliera (PIF), le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli ambiti di rispettiva competenza.
  Al riguardo segnala che nel sopra richiamato parere della Conferenza delle regioni e province autonome è stato richiesto l'inserimento tra i soggetti che svolgono il compito di accertamento e irrogazione delle sanzioni anche delle Aziende sanitarie locali, considerato che i Servizi Veterinari di tali aziende rappresentano autorità competente all'effettuazione dei controlli.
  Come stabilito dal comma 7, tutti i proventi derivanti dalle sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni al presente decreto sono devoluti alle autorità competenti all'irrogazione delle medesime sanzioni, con la finalità di potenziare l'attività di accertamento.
  L'articolo 27 infine prevede la clausola di invarianza finanziaria, disponendo che le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
  In merito ai profili finanziari, la relazione tecnica rappresenta che lo schema non comporta oneri finanziari aggiuntivi in quanto non contempla adempimenti ulteriori con oneri a carico della finanza pubblica.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 24 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU. – Interviene il sottosegretario di Stato per la salute, Vito De Filippo.

  La seduta comincia alle 15.40.

7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.
(Seguito della discussione e rinvio).

  La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in titolo, rinviata nella seduta del 10 settembre 2014.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che nella seduta precedente il presentatore, onorevole Fucci, ha illustrato la risoluzione.
  Chiede, pertanto, se ci sono colleghi che intendono intervenire.

  Anna Margherita MIOTTO (PD) riconosce la rilevanza dei temi affrontati con la risoluzione in esame, invitando il presentatore ad una riformulazione per tenere maggiormente conto delle modifiche normative introdotte negli ultimi anni e dei dati epidemiologici più recenti. Ritiene inoltre che andrebbe espunto il riferimento ad una eventuale specializzazione specifica in ginecologia oncologica.

  Maria AMATO (PD) ricorda che i tumori ginecologici rappresentano una delle principali cause di mortalità, accanto a quelli al polmone, e che rappresentano un problema sensibile sia per le pazienti che per la responsabilità professionale degli operatori sanitari. Auspica in tal senso una maggiore omogeneità di prestazioni da parte dei centri specializzati ed una maggiore attenzione alla medicina di genere.

  Il sottosegretario Vito DE FILIPPO, fa presente che secondo quanto previsto dalla normativa vigente (Decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, articolo 3, comma 7; decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, articolo 34, comma 2), in Italia possono essere istituite nuove Scuole Pag. 201di specializzazione esclusivamente in applicazione di norme di legge, di direttive comunitarie, oppure per specifiche esigenze del Servizio sanitario nazionale.
  Per quanto attiene alla norma comunitaria, fa presente che nella direttiva 2005136/CE, attualmente vigente, ed in particolare nell'allegato V, punto 5.1.3, concernente l'elenco delle denominazioni delle specializzazioni mediche riconosciute in ambito comunitario, non compare la specializzazione in ginecologia oncologica, essendo esclusivamente indicata la specializzazione in ginecologia ed ostetricia. Occorre peraltro osservare che non risulta l'avvenuta attivazione, in qualche Stato membro, di tale tipologia di scuola.
  Per quanto attiene al nostro Paese, segnala che, ad oggi, le Regioni non hanno segnalato a questo Dicastero, per esigenze obiettive e specifiche del Servizio sanitario nazionale, l'opportunità di prevedere l'istituzione della Scuola di specializzazione in ginecologia oncologica.
  Alla luce di quanto illustrato, non sussistendo i presupposti previsti dalle richiamate norme, non ritiene perseguibile l'ipotesi di istituzione di detta nuova Scuola di specializzazione.
  Come ha osservato anche il competente Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ai sensi del citato articolo 3, comma 7, del Decreto ministeriale n. 270 del 2004, regolamento sull'autonomia didattica degli Atenei, i corsi di specializzazione possono essere istituiti «esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea».
  Ad oggi, gli Atenei possono autonomamente attivare «master di secondo livello», ai sensi dell'articolo 3, comma 9, dello stesso decreto ministeriale n. 270 del 2004.
  Premesso ciò, fa presente che il decreto 1o agosto 2005, concernente il riassetto delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, oltre ad individuare le Scuole di specializzazione, ne definisce, nel dettaglio, il profilo specialistico, gli obiettivi formativi ed i percorsi didattici.
  In detto decreto è, ovviamente, ricompresa anche quella di ginecologia ed ostetricia.
  L'ordinamento didattico di tale Scuola prevede già, nella formulazione attuale, l'acquisizione, da parte dei medici specializzandi, di specifiche competenze in campo oncologico.
  Infatti, in tale provvedimento è chiaramente indicato che è specifico ambito di competenza del ginecologo l'oncologia, comprensiva degli aspetti diagnostici, chirurgici e medici delle neoplasie genitali femminili e della mammella.
  Il citato ordinamento didattico stabilisce, altresì, che sono attività professionalizzanti obbligatorie, per il raggiungimento delle finalità della tipologia della Scuola, almeno 50 interventi di alta chirurgia, di cui il 10 per cento come primo operatore.
  Tra gli interventi di alta chirurgia, sono ricompresi quelli afferenti alla ginecologia oncologica.
  Rammenta che tra le attività caratterizzanti elettive a scelta dello studente, con ciò intendendo quelle attività finalizzate all'acquisizione di specifiche ed avanzate conoscenze nell'ambito dei settori della specializzazione, nel citato ordinamento è menzionata l'oncologia ginecologica.
  Pertanto, le eventuali carenze formative nello specifico settore indicato nella risoluzione potrebbero trovare soluzione, sia adeguando l'attuale ordinamento didattico della Scuola di specializzazione in ginecologia ed ostetricia, tenuto conto, peraltro, che presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è in fase di studio la modifica del citato decreto 1o agosto 2005, sia interessando della questione l'Osservatorio nazionale della formazione medica specialistica, che opera presso quello stesso Dicastero. Secondo quanto previsto dall'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, detto Osservatorio ha il compito, tra l'altro, di determinare e verificare i requisiti di idoneità della rete formativa delle Scuole di specializzazione e delle singole strutture che le compongono, nonché di definire i criteri e le modalità per assicurare la qualità della formazione medesima.Pag. 202
  Da ultimo, segnala che è stata interessata della risoluzione in esame anche la Commissione nazionale per la formazione continua in medicina, insediata presso 1'AGENAS, che ha ritenuto opportuno affrontare le tematiche delineate nella risoluzione in questione in occasione della prossima riunione utile.
  Invita quindi il presentatore della risoluzione, on. Fucci, a riformulare il dispositivo, in modo da tenere conto delle considerazioni testé svolte.

  Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL) si riserva di presentare nella prossima seduta dedicata alla discussione della risoluzione in oggetto un testo riformulato.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 15.50.

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