CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2014
301.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 49

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.15.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.
(Parere alle Commissioni I e II).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 18 settembre 2014.

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  Il sottosegretario Enrico ZANETTI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato e una nota del Ministero dell'interno (vedi allegato 1), contenenti i chiarimenti richiesti dal relatore nella seduta del 16 settembre scorso con riferimento ai profili di carattere finanziario delle disposizioni recate dal provvedimento in discussione.

  Giampiero GIULIETTI (PD), relatore, alla luce della documentazione testé depositata dal rappresentante del Governo, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il progetto di legge C. 2616 Governo, di conversione del decreto-legge n. 119 del 2014, recante Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    la quantificazione degli oneri derivanti dall'incremento delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e delle relative sezioni è stata riferita ad un periodo di sei mesi, tenuto conto del momento in cui è stato predisposto il provvedimento in esame e non di quello dell'effettiva pubblicazione dello stesso in Gazzetta Ufficiale;
    l'attività delle prefetture per il supporto logistico delle nuove commissioni territoriali, istituite ai sensi dell'articolo 5, comma 1, riproponendo un modello organizzativo già sperimentato per le commissioni esistenti, avverrà nell'ambito delle risorse già stanziate a legislazione vigente e non comporterà nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
    la quantificazione degli oneri per il lavoro straordinario del personale di supporto delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale è pari a 27.822 euro per ciascuna commissione, tenendo conto anche degli oneri a carico dello Stato relativi all'IRAP e agli oneri previdenziali;
    il meccanismo individuato dall'articolo 7 sterilizza, ai fini del patto di stabilità interno, una quota delle spese assunte dai comuni chiamati a fronteggiare gli eccezionali flussi migratori nel limite massimo del 50 per cento delle risorse resesi disponibili a seguito dell'applicazione delle sanzioni a carico degli enti locali inadempienti, che sono assunte a compensazione degli oneri derivanti dal riconoscimento del beneficio finanziario;
    l'individuazione dei comuni interessati dai flussi migratori beneficiari dell'esclusione dal patto di stabilità interno delle spese necessarie a fronteggiare i suddetti flussi migratori, di cui all'articolo 7, avverrà con un decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014;
    la previsione della percentuale del 50 per cento, anziché della grandezza assoluta degli effetti finanziari determinati dall'applicazione delle sanzioni per gli enti inadempimenti, prevista dall'articolo 7, dipende dalla circostanza che, alla data di emanazione del presente decreto-legge, non erano ancora disponibili i dati necessari a causa dello slittamento del termine per l'approvazione del consuntivo, da cui decorre il termine per l'invio da parte degli enti locali delle certificazioni attestanti il rispetto del patto di stabilità;
    alla data del 18 settembre 2014 risultano affluiti all'articolo 22 del capitolo 2439 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio dello Stato somme pari a 122,7 milioni di euro, sufficienti ad assicurare la copertura degli oneri relativi all'anno 2014 previsti dall'articolo 10;
    la spesa autorizzata ai sensi dell'articolo 10, nella misura di 10.683.060 Pag. 51euro a decorrere dal 2015, ha cadenza annuale,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 10, comma 1, dopo le parole: euro 10.683.060 aggiungere la seguente: annui».

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva quindi la proposta di parere formulata dal relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
  Rammenta che, con il Protocollo del 1999 in esame, viene modificata la Convenzione del 1980, attualmente in vigore in Italia, essendo stata ratificata con la legge n. 976 del 1984, e che il provvedimento consta del Protocollo di modifica della Convenzione come risultante dalle modifiche apportate, di un ulteriore Protocollo sui privilegi e le immunità e di 7 appendici tecniche in materia di contratti di trasporto, merci pericolose, veicoli adibiti al traffico ferroviario internazionale, infrastrutture, materiale ferroviario. Ricorda altresì che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Passando all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, osserva che, secondo la relazione tecnica, il nuovo sistema di calcolo del contributo di partecipazione all'OTIF comporterà per l'Italia un incremento della quota contributiva annua pari a circa 28.200 euro ed un ulteriore incremento, riferito alla quota collegata all'ordinamento delle Nazioni Unite, pari a circa 107.100 euro. In proposito, pur prendendo atto di tali previsioni (che vanno a comporre l'onere annuo complessivo di circa 135.300 euro previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica), rileva che la relazione tecnica non esplicita i dati e gli elementi posti alla base delle quantificazioni.
  Sempre con riferimento all'entità del contributo di adesione richiesto all'Italia, segnala che non sembrerebbero derivare effetti finanziari dall'articolo 6 del Protocollo del 1999, che con riferimento al meccanismo di finanziamento dell'Organizzazione prevede in via transitoria l'applicazione di un sistema di calcolo precedente rispetto a quello introdotto con il medesimo Protocollo. Ritiene che sul punto andrebbe comunque acquisita una conferma del Governo.
  In ordine agli oneri per le missioni collegati alla partecipazione ai lavori degli organismi dell'OTIF, osserva che la nuova Convenzione prevede il funzionamento di una Commissione di esperti tecnici non contemplata dalla precedente Convenzione del 1980. In proposito evidenzia che la relazione tecnica esclude effetti onerosi, affermando che la Commissione è chiamata a provvedere su attività già svolte, a legislazione vigente, tramite i funzionari dell'ambasciata italiana in Svizzera. Al riguardo reputa che andrebbe acquisita una conferma, atteso che dall'entrata in funzione di un nuovo organismo potrebbe derivare un aumento delle spese per missioni Pag. 52anche nel caso in cui le relative funzioni siano già state esercitate, in precedenza, con altre modalità.
  Non formula osservazioni, infine, con riferimento alle norme del Protocollo sui privilegi e le immunità che garantiscono all'Organizzazione e ai suoi funzionari forme di esenzione fiscale, posto che esse non modificano il regime già applicato a normativa vigente.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, come previsto dall'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, agli oneri derivanti dalla presente legge, valutati in euro 135.280 a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  Si prevede, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui al provvedimento in esame e che, nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie di parte corrente aventi natura rimodulabile e destinate a spese derivanti da obblighi comunitari ed internazionali nell'ambito del programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario» e, comunque, della missione «Diritto alla mobilità» dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
  Al riguardo, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, all'incremento della quota contributiva annua posta a carico dell'Italia e destinata al finanziamento delle spese derivanti dalla partecipazione del nostro Paese all'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali ferroviari. In merito alla norma di copertura finanziaria fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, giudica opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, quali capitoli potrebbero essere interessati dall'applicazione della clausola di salvaguardia e se l'attuazione della stessa possa pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI si riserva di fornire i chiarimenti sulle questioni evidenziate dal relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 731 e abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, ad integrazione dei chiarimenti già forniti nella precedente seduta, in ordine ai possibili riflessi finanziari derivanti dall'applicazione di taluni principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2 del provvedimento in esame, conseguenti ad eventuali investimenti a carico delle pubbliche amministrazioni nei settori interessati dalla nuova disciplina (sistemi di interconnessione fra trasporto pubblico e privato; miglioramento della sicurezza per biciclette Pag. 53e ciclomotori; realizzazione e manutenzione delle infrastrutture e della segnaletica; accessibilità dei dati sui veicoli e sulle infrazioni attraverso strumenti telematici), osserva che l'intento della delega in argomento è procedere al riordino, e non all'individuazione di una nuova disciplina, in materia di Codice della strada, e che pertanto i settori sopra evidenziati, essendo già previsti dall'attuale Codice, saranno oggetto di riorganizzazione, nei limiti delle attuali disponibilità finanziarie, non comportando, appunto, ulteriori oneri per le amministrazioni pubbliche coinvolte.
  Circa i possibili effetti finanziari derivanti da una riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati, fa presente che ad oggi non si ha ancora la disponibilità di dati ufficiali sugli effetti derivanti dall'introduzione della riduzione del 30 per cento delle sanzioni amministrative, alla fisiologica incertezza delle entrate da sanzioni aggiungendosi l'altrettanto incerta valutazione dei benefici effetti derivanti dalla riduzione di cui sopra. Precisa che, in merito, il provvedimento di delega in esame prevede una revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, prevedendo, in particolare, la graduazione delle sanzioni medesime. Pertanto, sottolinea che ad oggi non è dato sapere come si procederà a tale revisione e graduazione, né tantomeno prevedere i relativi effetti finanziari.
  In merito ai possibili riflessi onerosi connessi all'iscrizione volontaria del telaio delle biciclette nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, in mancanza di una specifica previsione di oneri a carico del richiedente, evidenzia che le annotazioni nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti, la navigazione, gli affari generali ed il personale del numero di telaio delle biciclette, peraltro da apporre facoltativamente, saranno gestite nei limiti degli attuali stanziamenti a favore del CED del richiamato Dipartimento.
  Riguardo alla previsione in base alla quale il rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni dovrebbe avere la durata di un anno e dovrebbe essere effettuato senza oneri aggiuntivi per i conducenti, osserva invece che si possono in effetti non escludere ulteriori oneri a carico della finanza pubblica in relazione ai quali, peraltro, l'Amministrazione direttamente interessata non potrà far fronte con le risorse disponibili a legislazione vigente.

  Simonetta RUBINATO (PD), relatore, nel prendere atto dei chiarimenti testé resi dal rappresentante del Governo, ritiene che le questioni concernenti le eventuali conseguenze finanziarie derivanti, rispettivamente, dalla riduzione delle sanzioni amministrative pecuniarie nel caso dei pagamenti effettuati entro termini abbreviati e dalla modifica della durata temporale del rinnovo di validità della patente dei conducenti con età superiore a ottanta anni, necessitano comunque di un ulteriore approfondimento. Alla luce di tali considerazioni, propone un breve rinvio dell'esame del provvedimento.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento, precisando che la Commissione potrà comunque eventualmente esprimere il parere di competenza, a seconda dei tempi di esame del provvedimento in sede referente, anche direttamente all'Assemblea.

Modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n.14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome di talidomide.
Testo unificato C. 263 e abb.

(Parere alla XII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 7 maggio 2014.

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  Francesco BOCCIA, presidente, in sostituzione del relatore, ricorda che l'esame del testo unificato delle proposte di legge C. 263 e abbinate, recante modifica all'articolo 31 del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, concernente l'indennizzo in favore delle persone affette da sindrome da talidomide, è stato avviato dalla Commissione bilancio nella seduta del 5 novembre 2013. Fa presente che, in quella occasione, la Commissione ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica, fissandone il termine per la presentazione al 5 dicembre 2013.
  Segnala che il 16 settembre 2014 è pervenuta la relazione tecnica richiesta dalla Commissione, predisposta dal Ministero della salute e negativamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato, che è in distribuzione (vedi allegato 2).
  Osserva che la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, con riguardo all'estensione dell'arco temporale entro il quale è possibile riconoscere ai soggetti affetti da talidomide l'indennizzo di cui all'articolo 2, comma 363, della legge n. 244 del 2007, quantifica il relativo onere annuo in euro 6.206.267,53. La medesima relazione ravvisa pertanto una non corretta quantificazione degli oneri di cui al comma 3 dell'articolo 1 del testo unificato in esame, individuati nella misura di 600 mila euro a decorrere dal 2014, nonché la conseguente non congruità della relativa copertura finanziaria prevista a valere su una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica. Evidenzia inoltre come la stessa relazione precisi che comunque non è nelle correnti disponibilità di bilancio del Ministero della salute un congruo stanziamento, tale da garantire la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal provvedimento.
  Fa presente che la Ragioneria generale dello Stato, nel verificare negativamente la relazione tecnica predisposta dal Ministero della salute, evidenzia che la stessa non individua correttamente l'onere relativo all'anno 2014, comprensivo degli arretrati 2008-2013, specificando che tale onere, da una analisi delle informazioni riportate nella medesima relazione, dovrebbe essere pari a circa 42 milioni di euro. In ogni caso, la Ragioneria generale dello Stato rileva come la copertura finanziaria prevista dall'articolo 1, comma 3, del testo unificato in esame, faccia fronte ad un onere a regime, pari a 600 mila euro annui, significativamente inferiore rispetto a quello effettivo quantificato dalla relazione tecnica del Ministero della salute.
  Alla luce di tali considerazioni, ritiene quindi opportuno indirizzare al presidente della Commissione di merito una lettera, a sua firma, volta a segnalare i profili problematici di carattere finanziario evidenziati dalla Ragioneria generale dello Stato, al fine di verificare la possibilità di risolvere tali profili nel prosieguo dell'esame in sede referente tramite opportune modifiche al testo del provvedimento.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI concorda con la proposta da ultimo formulata dal presidente circa l'opportunità di indirizzare una lettera a sua firma al presidente della Commissione di merito, allo scopo di evidenziare i profili tuttora problematici dal punto di vista finanziario del provvedimento.

  Rocco PALESE (FI-PdL), nel concordare anch'egli con la proposta da ultimo formulata dal presidente, rileva tuttavia come il provvedimento in esame meriterebbe una riflessione maggiormente approfondita, dal momento che, sebbene esso interessi una platea particolarmente ridotta di soggetti, il Ministero della salute ha dimostrato nel caso di specie di avere scarsa consapevolezza dei profili finanziari connessi alla sua effettiva attuabilità. Da questo punto di vista, ritiene particolarmente utile la funzione svolta dal Ministero dell'economia e delle finanze in chiave di verifica e di controllo degli oneri effettivamente ascrivibili ai diversi interventi legislativi, inclusi quelli concernenti l'ambito sanitario. Pag. 55
  Come peraltro emerso anche dalle conclusioni della recente indagine conoscitiva condotta sul tema nel corso della presente legislatura congiuntamente alla XII Commissione affari sociali, a suo giudizio appare sempre più evidente che, puntando sui processi di riorganizzazione e di efficientamento dell'intero comparto della sanità, nonché contrastando efficacemente i fenomeni di cattiva gestione ad oggi ancora così diffusi, sarebbe possibile realizzare nel predetto comparto significativi risparmi, nell'ordine di diversi miliardi di euro nell'arco dei prossimi anni.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame del provvedimento ad altra seduta, avvertendo che, come stabilito, procederà all'invio al presidente della Commissione di merito di una lettera nei termini in precedenza illustrati.

  La seduta termina alle 15.35.

ATTI DEL GOVERNO

  Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.35.

Schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale.
Atto n. 109.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con condizione).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in titolo rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

  Dario PARRINI (PD), relatore, ricorda che, nella precedente seduta, il rappresentante del Governo si era riservato di fornire gli ulteriori chiarimenti richiesti.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI, con riferimento ad uno specifico quesito sollevato nel corso della precedente seduta dal gruppo M5S, osserva che l'uso della parola «fondo» nella denominazione del Fondo edifici di culto potrebbe avere ingenerato confusione e indotto a considerarlo come un fondo immobiliare e quindi a formulare la richiesta di chiarimento relativa ad altri eventuali fondi immobiliari gestori di edifici scolastici. Evidenzia, altresì, che il Fondo edifici di culto non è un fondo immobiliare, bensì un ente pubblico, inserito nella lista S13 delle amministrazioni pubbliche redatta dall'Istituto di statistica, di cui l'ultimo aggiornamento è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 settembre 2014. Evidenzia, inoltre, come il bilancio del predetto Fondo costituisce un'appendice del bilancio del Ministero dell'interno ed è articolato in missioni e programmi come il resto del bilancio dello Stato. Nello specificare che la modifica normativa in esame sembra fare riferimento agli enti pubblici possessori di edifici scolastici, ribadisce infine che, come già accertato da una nota del Dipartimento per il coordinamento amministrativo del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri, l'ente in questione possiede un solo edificio scolastico.

  Francesco CARIELLO (M5S) ritiene che quanto testé riferito dal rappresentante del Governo non fornisce le necessarie delucidazioni rispetto ai quesiti puntualmente posti dal gruppo M5S nel corso della precedente seduta, giacché l'avere specificato la natura pubblica del Fondo edifici di culto non appare sufficiente a fugare le criticità e le perplessità che, a suo giudizio, tuttora accompagnano l'inserimento del predetto ente tra i soggetti eventualmente fruitori delle risorse dell'otto per mille a gestione statale destinate agli interventi straordinari nel campo dell'edilizia scolastica. Pag. 56
  Rileva, inoltre, come, allo stato, appaia inevaso anche il quesito da egli stesso formulato nella precedente seduta circa l'eventuale esistenza di altri edifici adibiti all'istruzione scolastica ed afferenti ad atri fondi o ad altre istituzioni, i quali, in caso affermativo, andrebbero anch'essi conseguentemente menzionati ed inseriti nella disciplina in esame. Rileva, altresì, come il Governo non abbia fornito un riscontro neppure alla richiesta concernente i criteri che debbono presiedere all'attività di valutazione sulle singole iniziative da parte delle commissioni tecniche di cui all'articolo 5 del provvedimento in discussione.
  Alla luce pertanto delle numerose questioni sulle quali il Governo non ha ancora fornito una soddisfacente risposta, ritiene che la Commissione non sia allo stato nelle condizioni di poter procedere ad una positiva conclusione dell'esame del provvedimento.

  Giuseppe BRESCIA (M5S), nel richiamare le considerazioni da egli stesso già espresse nel corso della seduta del 16 settembre scorso, rileva, alla luce anche dell'ultimo rapporto pubblicato da Cittadinanzattiva sul tema della sicurezza, qualità e accessibilità a scuola, lo stato drammatico in cui versano gli edifici scolastici italiani. Stigmatizza pertanto lo stravolgimento della volontà originariamente espressa dal Parlamento, con l'approvazione dell'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014, compiuto dal Governo attraverso l'inserimento del Fondo edifici di culto tra i soggetti eventualmente fruitori dei contributi connessi alle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale destinate ad interventi straordinari di edilizia scolastica. Premesso di avere informato di tale incresciosa circostanza anche il Presidente del Consiglio dei ministri, ritiene che la Commissione, qualora esprimesse sullo schema di decreto il parere di competenza senza apportare al testo le modificazioni ritenute opportune e già segnalate dal gruppo M5S, se ne assumerebbe la piena responsabilità.

  Francesco CARIELLO (M5S) ricorda che tra le richieste di modifica del testo formulate dal M5S nel corso della precedente seduta vi era anche quella volta a differire il termine della presentazione delle domande per l'ammissione alla ripartizione delle risorse dell'otto per mille a diretta gestione statale.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI precisa che cura del Governo è stata quella di fornire i chiarimenti richiesti con riferimento a specifici aspetti richiamati dalla lettera delle disposizioni contenute nello schema di decreto in esame, ferma restando la legittimità degli ulteriori quesiti posti nel corso del dibattito, in particolare ad opera dei componenti del M5S.
  Riconosce, invece, che la necessità di prevedere un differimento del termine per l'anno 2014, entro il quale è possibile presentare le istanze di accesso alla ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale costituisce un problema oggettivo, che meriterebbe pertanto una attenta considerazione.

  Maino MARCHI (PD) concorda sull'opportunità di prevedere un differimento del termine per la presentazione delle domande rispetto alla scadenza del 30 settembre attualmente prevista e troppo ravvicinata. Ciò premesso, rileva che, senza una sollecita conclusione dell’iter parlamentare del provvedimento in esame, la ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale non potrebbe essere attuata con riferimento all'annualità 2014.
  In relazione alle altre questioni sollevate dai componenti del gruppo M5S nella seduta odierna come in quelle precedenti, precisa che da parte del Governo non è stato compiuto alcuno stravolgimento delle intenzioni del legislatore, posto che lo schema di decreto si limita a specificare nel dettaglio quanto stabilito dall'articolo 1, comma 206, della legge di stabilità per il 2014. Alla luce di ciò, considera ideologica la posizione assunta sulla questione relativa al Fondo edifici di culto dal gruppo M5S, reputando fondamentale che Pag. 57la Commissione possa pervenire in tempi rapidi all'adozione del prescritto parere.

  Francesco CARIELLO (M5S) evidenzia come la propria richiesta di chiarimenti in ordine alla proprietà di edifici scolastici in capo ad altri fondi immobiliari pubblici diversi dal Fondo per gli edifici di culto non possa essere definita ideologica, essendo semplicemente diretta, in caso affermativo, ad estendere l'applicazione del provvedimento ai suddetti edifici scolastici.

  Maino MARCHI (PD) osserva che il rappresentante del Governo ha già risposto alla richiesta di chiarimenti dell'onorevole Cariello.

  Francesco CARIELLO (M5S) replica che il rappresentante del Governo si sarebbe limitato ad affermare che il Fondo per gli edifici di culto è un ente pubblico.

  Chiara DI BENEDETTO (M5S), richiamando l'intervento del collega Brescia e l'indagine conoscitiva sulla situazione dell'edilizia scolastica in Italia, svolta dalla VII Commissione della Camera, ricorda che, secondo il XII Rapporto su sicurezza, qualità e accessibilità a scuola, di Cittadinanzattiva, il 73 per cento degli edifici scolastici italiani presenta lesioni strutturali.
  Evidenzia inoltre che gli enti territoriali proprietari di immobili adibiti all'istruzione scolastica si sono mostrati interessati alla possibilità, introdotta dalla legge di stabilità 2014, di utilizzare le risorse relative alla quota dell'otto per mille del gettito IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per l'edilizia scolastica, ma si sono trovati nell'impossibilità di presentare le relative domande per la mancata predisposizione degli appositi moduli aggiornati da parte dell'amministrazione competente. Condivide pertanto l'opportunità che, per l'annualità in corso, si disponga una proroga del termine per la presentazione delle domande per l'accesso al contributo.
  Nel merito del provvedimento, osserva infine che, a suo parere, il più volte ricordato edificio scolastico di proprietà del Fondo edifici di culto sito nel comune di Monreale (PA) potrebbe presentare domanda di accesso ai contributi, in caso di necessità di interventi edilizi, anche se il provvedimento in esame non facesse riferimento esplicitamente agli immobili di proprietà del predetto Fondo.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI ribadisce che il Fondo per gli edifici di culto non è un fondo immobiliare e che non esistono fondi immobiliari pubblici proprietari di edifici scolastici.

  Vincenzo CASO (M5S) chiede che venga specificato che i contributi di cui al provvedimento in esame possano essere concessi per interventi edilizi riguardanti esclusivamente i locali adibiti ad aule scolastiche siti all'interno del Complesso di San Martino delle Scale nel comune di Monreale.
  Chiede inoltre delucidazioni in merito alle conseguenze sulla erogazione dei contributi in questione del mancato rinnovo del contratto di locazione avente ad oggetto i predetti locali.

  Girgis Giorgio SORIAL (M5S) ritiene opportuno precisare nel parere la data di proroga del termine per la presentazione delle domande di contributi per l'anno in corso. Chiede inoltre che venga specificato che i contributi in oggetto sono concessi a tutti gli edifici scolastici di proprietà di fondi immobiliari pubblici e che i contributi stessi sono concessi esclusivamente per le parti degli edifici utilizzate a fini scolastici.

  Dario PARRINI (PD), relatore, condivide l'opportunità di precisare nel parere della Commissione che i contributi in oggetto possano essere concessi solo relativamente alle parti di immobili effettivamente destinati ai servizi scolastici. Propone inoltre che la necessità di differire il termine per la presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi sia evidenziata nelle premesse del parere medesimo.

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  Francesco CARIELLO (M5S) ritiene necessario prevedere che le domande possano essere presentate entro sessanta giorni dalla data di predisposizione e pubblicazione dei nuovi moduli.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI ritiene che non sia possibile una proroga del termine per la presentazione delle domande maggiore di trenta giorni.

  Dario PARRINI (PD), relatore, preso atto di quanto emerso nel corso dell'esame del provvedimento, formula la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione bilancio, tesoro e programmazione,
   esaminato lo schema di decreto del Presidente della Repubblica recante modifiche e integrazioni al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1998, n. 76, in materia di criteri e procedure per l'utilizzazione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale (atto n. 109);
   preso atto dei chiarimenti del Governo, secondo il quale:
    gli interventi relativi alla nuova tipologia dell'edilizia scolastica possono essere effettuati anche su edifici siti al di fuori del territorio italiano, quali le scuole italiane all'estero di proprietà dello Stato;
    l'inserimento degli immobili del Fondo edifici di culto risponde all'esigenza di non privare gli stessi della possibilità di beneficiare dei contributi, trattandosi in ogni caso di beni rientranti nella proprietà pubblica statale;
    gli unici locali adibiti ad aule scolastiche di proprietà del Fondo edifici di culto si trovano nel comune di Monreale (PA), all'interno del Complesso di San Martino delle Scale, locati al Comune per esigenze didattiche;
    le opere da eseguire su tali edifici ammissibili a contributo devono in ogni caso rivestire carattere straordinario, circostanza che ben può verificarsi per gli interventi di conservazione degli immobili affidati alla gestione del Fondo edifici di culto;
    il Fondo edifici di culto non è un fondo immobiliare e comunque non esistono fondi immobiliari pubblici che gestiscono edifici scolastici;
   valutata l'opportunità, fermo restando che gli interventi ammessi ai contributi sono quelli relativi alle parti di immobili effettivamente destinati ai servizi scolastici, di assicurare priorità agli stabili di proprietà pubblica destinati ad edilizia scolastica che insistono sul territorio nazionale;
   rilevato che il Consiglio di Stato, nel parere reso sullo schema di decreto del Presidente della Repubblica in esame, ha ritenuto utili i richiami agli immobili scolastici di proprietà del fondo edifici di culto, la cui gestione è affidata al Ministero dell'interno;
   nel raccomandare, infine, che, nell'immediato futuro, la quota di competenza statale dell'otto per mille sia utilizzata per le finalità originarie previste per legge e non, come già avvenuto in altre occasioni, per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi;
   preso atto dell'impegno del Governo ad adottare le opportune iniziative per differire il termine della presentazione delle domande per l'ammissione ai contributi di almeno 30 giorni,
  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione:
   fermo restando che gli interventi ammessi ai contributi sono quelli relativi alle parti di immobili effettivamente destinati ai servizi scolastici, sia assicurata priorità agli interventi destinati ad edilizia scolastica relativi ad immobili che insistono sul territorio nazionale.».

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  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Francesco BOCCIA, presidente, si augura che, come peraltro raccomandato nel parere, per il futuro la quota di competenza statale dell'otto per mille sia interamente utilizzata per le finalità originarie previste per legge e non, come già avvenuto in numerose occasioni, per la copertura di oneri derivanti da provvedimenti legislativi.

  La seduta termina alle 16.

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