CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 23 settembre 2014
301.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 3

SEDE REFERENTE

  Martedì 23 settembre 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. – Interviene il vice ministro dell'interno, Filippo Bubbico.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  Le Commissioni proseguono l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 17 settembre 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 18 di mercoledì 17 settembre. Comunica che sono stati presentati emendamenti ed articoli aggiuntivi (vedi allegato 1).
  Comunica, altresì, che il relatore per la II Commissione, onorevole Ermini ha presentato gli emendamenti 2.100 e 2.101 e che sono stati presentati i subemendamenti Centemero 0.2.100.1 e 0.2.101.1 (vedi allegato 2). Comunica, inoltre, che il relatore per la I Commissione, onorevole Balduzzi ha presentato gli emendamenti 5.100 e 5.101 (vedi allegato 2). Il termine per la presentazione di subemendamenti alle nuove proposte emendative 5.100 e 5.101 è fissato per domani, 24 settembre 2014, alle ore 9.
  Con riferimento all'ammissibilità delle proposte emendative presentate, ricorda che, ai sensi del comma 7 dell'articolo 96-bis del Regolamento, non possono ritenersi ammissibili le proposte emendative che non siano strettamente attinenti alle materie oggetto dei decreti-legge all'esame della Camera.
  Tale criterio risulta più restrittivo di quello dettato, con riferimento agli ordinari progetti di legge, dall'articolo 89 del medesimo Regolamento, il quale attribuisce Pag. 4al Presidente la facoltà di dichiarare inammissibili gli emendamenti e gli articoli aggiuntivi che siano estranei all'oggetto del provvedimento. Ricorda, inoltre, che la lettera circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sull'istruttoria legislativa precisa che, ai fini del vaglio di ammissibilità delle proposte emendative, la materia deve essere valutata con riferimento «ai singoli oggetti e alla specifica problematica affrontata dall'intervento normativo».
  La necessità di rispettare rigorosamente tali criteri si impone ancor più a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 32 del 2014 e n. 22 del 2012 e di alcuni richiami del Presidente della Repubblica nel corso sia della precedente sia di questa legislatura.
  In particolare, nella sentenza n. 32 del 2014, la Corte costituzionale, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli articoli 4-bis e 4-vicies ter del decreto-legge n. 272 del 2005, in materia di disciplina penale dei delitti riguardati le droghe, ha evidenziato come «ogni ulteriore disposizione introdotta in sede di conversione di un decreto-legge deve essere strettamente collegata ad uno dei contenuti già disciplinati dallo stesso decreto-legge ovvero alla ratio dominante del provvedimento originario considerato nel suo complesso», determinandosi, in caso contrario, un vizio di procedura relativo alla legge di conversione, sanzionabile con la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme introdotte, ai sensi dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione.
  Nella sentenza n. 22 del 2012 la Corte, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale del comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge n. 225 del 2010, in materia di proroga dei termini, introdotto nel corso dell'esame parlamentare del disegno di legge di conversione, ha sottolineato come «l'innesto nell’iter di conversione dell'ordinaria funzione legislativa possa certamente essere effettuato, per ragioni di economia procedimentale, a patto di non spezzare il legame essenziale tra decretazione d'urgenza e potere di conversione». «Se tale legame viene interrotto, la violazione dell'articolo 77, secondo comma, della Costituzione, non deriva dalla mancanza dei presupposti di necessità e urgenza per le norme eterogenee aggiunte, che, proprio per essere estranee e inserite successivamente, non possono collegarsi a tali condizioni preliminari (sentenza n. 355 del 2010), ma per l'uso improprio, da parte del Parlamento, di un potere che la Costituzione gli attribuisce, con speciali modalità di procedura, allo scopo tipico di convertire, o no, in legge un decreto- legge».
  Il principio della sostanziale omogeneità delle norme contenute nella legge di conversione di un decreto-legge è stato altresì richiamato nel messaggio del 29 marzo 2002, con il quale il Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 74 della Costituzione, ha rinviato alle Camere il disegno di legge di conversione del decreto legge 25 gennaio 2002, n. 4, ed è stato ribadito nella lettera del 22 febbraio 2011, inviata dal Capo dello Stato ai Presidenti delle Camere ed al Presidente del Consiglio dei ministri nel corso del procedimento di conversione del decreto-legge. Il 23 febbraio 2012 il Presidente della Repubblica ha altresì inviato un'ulteriore lettera ai Presidenti delle Camere e al Presidente del Consiglio dei Ministri, in cui ha sottolineato «la necessità di attenersi, nel valutare l'ammissibilità degli emendamenti riferiti ai decreti-legge, a criteri di stretta attinenza, al fine di non esporre disposizioni a rischio di annullamento da parte della Corte costituzionale per ragioni esclusivamente procedimentali». Da ultimo il Presidente della Repubblica, in una missiva del 27 dicembre scorso, inviata sempre ai Presidenti delle Camere, ha riproposto la necessità di verificare con il massimo rigore l'ammissibilità degli emendamenti ai disegni di legge di conversione.
  Inoltre, la Giunta per il regolamento della Camera, in un parere recentemente espresso nella legislatura in corso, ha affermato che: «a) ad eccezione dei disegni di legge che compongono la manovra economica e che rechino disposizioni incidenti su una pluralità di materie, le Pag. 5norme di copertura che intervengono su materie non strettamente attinenti a quelle oggetto di un decreto-legge sono da ritenersi normalmente inammissibili. In particolare, gli emendamenti contenenti norme di copertura finanziaria, anche a carattere compensativo, sono considerati ammissibili ove la clausola di copertura abbia carattere accessorio, strumentale e proporzionato rispetto alla norma principale cui si accompagna e non ecceda la sua funzione compensativa; b) ove invece la parte di copertura rappresenti il contenuto prevalente dell'emendamento, essa sarà ritenuta ammissibile solo quando risulti strettamente attinente alle materie trattate dal decreto-legge».
  In tale contesto, la Presidenza è pertanto chiamata ad applicare rigorosamente le suddette disposizioni regolamentari e quanto previsto dalla citata circolare del Presidente della Camera dei deputati del 1997.
  Alla luce dei predetti criteri, sono dunque da considerarsi inammissibili i seguenti emendamenti e articoli aggiuntivi: Dambruoso 1.4, 2.3, 2.23, 2.24, 2.01, DIS. 1.1 e Molteni 2.1, volti ad estendere a tutte le manifestazioni pubbliche le disposizioni del decreto-legge specificamente rivolte al contrasto dell'illegalità e della violenza in occasione di manifestazioni sportive; Molteni 2.02, che detta disposizioni di modifica della legge n. 401 del 1989 recante «Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive» al fine di estenderne l'applicazione a tutte le manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico; Molteni 6.21, limitatamente alla parte consequenziale, che detta disposizioni di modifica al decreto del Presidente della Repubblica n. 122 del 2013 prevedendo un'eccezione alle proroghe del blocco della contrattazione e degli automatismi stipendiali per i pubblici dipendenti in favore del personale del comparto sicurezza; Molteni 6.3, che dispone l'abrogazione della disciplina vigente relativa al rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari; Molteni 6.6, che modifica l'articolo 2 della legge 28 aprile 2014 n. 67, recante delega al Governo in materia di pene detentive non carcerarie e di riforma del sistema sanzionatorio; Molteni 6.13 e 6.12, volti a disporre la sospensione dell'operazione «Mare Nostrum»; Rosato 6.16, volto ad includere i provvedimenti relativi agli atti di stato civile all'interno del novero dei provvedimenti per i quali è escluso l'obbligo di esibizione dei documenti di soggiorno agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di atti di interesse dello straniero; Rizzo 6.19, che detta disposizioni di modifica di un decreto ministeriale; Gregorio Fontana 8.6, che prevede l'obbligo per l'amministrazione della pubblica sicurezza di sperimentare l'uso della pistola elettrica Taser; Lombardi 8.10 e Luigi Di Maio 8.05, recanti disposizioni in materia di recesso dai contratti di locazione in uso alla polizia di Stato; Rosato 8.13 e Grimoldi 8.010, volti a porre in capo all'amministrazione gli oneri per gli accertamenti clinico strumentali ai fini del reclutamento del personale volontario; Ciprini 8.11, 8.12, 8.08, 8.07 e Molteni 8.09, volti ad introdurre, a favore del personale del comparto sicurezza e difesa e del corpo nazionale dei vigili del fuoco, disposizioni di deroga alla disciplina contenuta nell'articolo 9 del decreto-legge n. 78 del 2010, che esclude temporaneamente la produzione di effetti economici a seguito delle progressioni di carriera; Luigi Di Maio 8.06, volto ad incrementare, attraverso la modifica della disciplina in materia di giochi pubblici, il fondo per le misure perequative per il personale delle forze armate, di polizia e del corpo nazionale dei vigili del fuoco; Grimoldi 8.011, che modifica la disciplina relativa ai contributi per gli acquisti effettuati dalle associazioni di volontariato; gli identici Vignali 8.012 e D'Alia 8.013, che modificano l'articolo 38, comma 2, del decreto legge n. 69 del 2013, recante disposizioni in materia di prevenzioni incendio; Galperti 9.3, che detta disposizioni in materia di trasferimento di armi e parti di armi sul territorio dello Stato; Gasparini 9.01, che detta disposizioni in materia di elezioni negli enti locali.Pag. 6
  La presidenza si riserva di valutare l'ammissibilità delle proposte emendative riferite all'articolo 4. Avverte, inoltre, che sono pervenuti i pareri del Comitato per la legislazione, delle Commissioni III, V, VIII, XII e XIV e della Commissione per le questioni regionali.

  Nicola MOLTENI (LNA) chiede una breve sospensione per verificare gli emendamenti dichiarati inammissibili, molti dei quali sono del suo gruppo.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, non essendovi obiezioni, sospende brevemente la seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.40, è ripresa alle 15.50.

  David ERMINI (PD), relatore per la II Commissione, esprime, anche a nome del relatore per la I Commissione, onorevole Balduzzi, i pareri sulle proposte emendative riferite agli articoli 1, 2 e 3.
  Esprime, in particolare, parere favorevole sull'emendamento Sisto 2.8, ove riformulato nei seguenti termini: Al comma 1, lettera a), numero 2), dopo le parole:, sia singola che di gruppo, aggiungere la seguente: evidentemente; si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Daniele Farina 2.12, che richiede ulteriori approfondimenti; esprime parere favorevole sul subemendamento Centemero 0.2.100.1, ove riformulato nel senso di specificare che deve trattarsi di Autorità «straniera»; raccomanda l'approvazione dei propri emendamenti 2.100 e 2.101; invita al ritiro dell'emendamento Greco 3.6, ritenendo che questo possa essere trasformato in un ordine del giorno nel corso dell'esame in Assemblea; si riserva di esprimere il parere sull'emendamento Fiano 3.8, all'esito di ulteriori riflessioni. Esprime, infine, parere contrario su tutte le ulteriori proposte emendative relative agli articoli 1, 2 e 3 del provvedimento in esame.

  Il viceministro Filippo BUBBICO esprime parere conforme.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ritira il proprio emendamento 1.2.

  Alfonso BONAFEDE (M5S) illustra il proprio emendamento 1.3, volto in particolare a garantire la certezza della pena detentiva per le ipotesi più gravi di frode sportiva, attraverso la previsione di un minimo edittale di quattro anni. Dichiara di condividere la dichiarazione di inammissibilità di quegli emendamenti che hanno lo scopo di estendere la disciplina in questione e, segnatamente, quella del DASPO, dalle manifestazioni sportive a quelle pubbliche, non condividendone l'impostazione politica e culturale. Auspica, quindi, che i relatori vogliano motivare adeguatamente i propri pareri contrari e che la maggioranza non tenga un atteggiamento di chiusura.

  David ERMINI (PD), relatore per la II Commissione, precisa che le ragioni del parere contrario sull'emendamento 1.3 sono prettamente tecniche, non ritenendosi che nel caso di specie sia opportuno creare una fattispecie autonoma di reato.

  Le Commissioni, con distinte votazioni, respingono gli emendamenti Bonafede 1.3 e Cozzolino 2.2.

  Daniele FARINA illustra il proprio emendamento 2.4, volto ad escludere che il DASPO possa essere applicato a soggetti che siano stati semplicemente denunciati per determinati reati. Dichiara, inoltre, la propria contrarietà all'articolo aggiuntivo Sisto 4.02, per quanto sia ancora pendente il giudizio di ammissibilità sullo stesso.

  Nicola MOLTENI (LNA) precisa come gli emendamenti del proprio gruppo, volti ad estendere la disciplina del DASPO alle manifestazioni pubbliche, abbiano lo scopo di garantire la sicurezza pubblica e l'incolumità delle forze di polizia, ma anche la libertà di chi intenda manifestare pacificamente. Invita quindi a rivalutarli sotto il profilo dell'ammissibilità.

Pag. 7

  Alfonso BONAFEDE (M5S) ribadisce la propria contrarietà all'estensione del DASPO alle manifestazioni pubbliche, ritenendo ancora più inaccettabile pensare che questo possa essere applicato addirittura alle discoteche e ai locali da ballo. A suo giudizio, gli emendamenti in questione, oltre ad essere palesemente inammissibili per estraneità di materia, sono anche animati da un'impostazione culturale totalitaria.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), nel concordare con il giudizio di inammissibilità relativo agli emendamenti che sono finalizzati ad ampliare l'ambito di applicazione del Daspo alle altre manifestazioni pubbliche, chiede ai Presidenti di rinviare a giovedì il seguito dell'esame del provvedimento, in considerazione della necessità di definire i giudizi di inammissibilità degli emendamenti riferiti all'articolo 4. Evidenzia, al riguardo, inoltre, che l'articolo aggiuntivo Sisto 4.02 estende l'applicazione del Daspo alle discoteche e ai locali da ballo, ed auspica che tale articolo aggiuntivo sia dichiarato inammissibile.

  Le Commissioni respingono l'emendamento Daniele Farina 2.4.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, dopo aver fatto presente che la mancata espressione del giudizio di inammissibilità sulle proposte emendative riferite all'articolo 4 è legata alla necessità di svolgere ulteriori approfondimenti, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.45.

Pag. 8