CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2014
299.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 147

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Giovedì 18 settembre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.35 alle 13.50.

SEDE REFERENTE

  Giovedì 18 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Intervengono il sottosegretario di Stato per l'ambiente e la tutela del territorio e del mare, Silvia Velo, e il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso de Caro.

  La seduta comincia alle 14.

DL 133/2014: Misure urgenti per l'apertura dei cantieri, la realizzazione delle opere pubbliche, la digitalizzazione del Paese, la semplificazione burocratica, l'emergenza del dissesto idrogeologico e per la ripresa delle attività produttive.
C. 2629 Governo.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Chiara BRAGA (PD), relatore, rileva che la Commissione avvia l'esame del decreto legge n. 133 del 2014, che contiene una serie di misure di notevole importanza negli ambiti di stretta competenza della Commissione. Il provvedimento, infatti, reca una serie di norme riguardanti le infrastrutture, l'edilizia, Pag. 148l'ambiente, l'energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali: si tratta di norme finalizzate ad accelerare e a rilanciare gli investimenti e a introdurre misure di semplificazione burocratica, obiettivi che rientrano pienamente nella strategia del Governo di rilancio della competitività del nostro Paese e di sostegno alla crescita e il cui perseguimento è necessario nel momento di crisi economica che sta attraversando il Paese e che necessita di interventi di stimolo alla economia accompagnati da riforme strutturali. Osserva che il provvedimento è corposo e articolato e, per tale ragione, come già è stato sottolineato nell'ambito dell'Ufficio di presidenza, sarà necessario svolgere un'istruttoria approfondita nel corso dell'esame anche al fine di acquisire i necessari elementi di informazione da parte dei soggetti esterni e del Governo. Il provvedimento, inoltre, affronta alcuni temi di cui più volte si è discusso nella VIII Commissione. Si augura, pertanto, che, pur nella diversità degli orientamenti, si possa lavorare tra i gruppi con spirito costruttivo, come è già avvenuto in altre occasioni in questa Commissione, anche nella prospettiva di migliorare il testo ed eventualmente arricchirlo di ulteriori misure.
  Passando quindi a dare conto delle principali misure rientranti nei vari ambiti del provvedimento, rinviando per un'analisi più dettagliata alla documentazione predisposta dagli uffici, rileva che una prima parte del decreto riguarda le misure in materia di infrastrutture, per la riapertura dei cantieri e la realizzazione delle opere pubbliche. In tale ambito, l'articolo 1 prevede la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, inclusa nella «legge obiettivo», disciplinando, nel contempo, i compiti e i poteri del Commissario, la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi e il finanziamento degli interventi medesimi, nonché l'accelerazione delle procedure di acquisizione degli atti di assenso sia in conferenza di servizi che successivamente. Si prevede, inoltre, che le disposizioni per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari contenute nell'articolo si applicano anche alla realizzazione dell'asse ferroviario AV/AC Palermo – Catania – Messina. L'articolo 1 dispone, inoltre, l'approvazione del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT, stipulato l'8 agosto 2014, e l'assegnazione di una quota pari a 220 milioni di euro di risorse già stanziate, quale contributo in conto impianti a favore di RFI, per gli interventi di manutenzione straordinaria previsti nel Contratto di Programma parte Servizi 2012-2014.
  L'articolo 2, comma 1, introduce una disposizione per la realizzazione di infrastrutture strategiche in concessione, allo scopo di consentire al bando di gara – nel caso di articolazione del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi, di successive articolazioni per fasi – di prevedere l'integrale caducazione della concessione stessa, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera nei casi e alle condizioni disciplinate nella norma.
  L'articolo 3 destina, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori nel 2014, 3.890 milioni di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. «sblocca cantieri») per il periodo 2013-2020. L'articolo 3 elenca inoltre gli interventi finanziabili e i termini entro i quali gli interventi sono appaltabili e cantierabili; il mancato rispetto di tali termini determina la revoca del finanziamento assegnato. Nell'ambito delle varie tipologie sono ricompresi singoli interventi e categorie generiche di interventi (come ad es. il programma ponti e gallerie gestito da ANAS, incluso nella lettera b), e le opere segnalate dai comuni alla Presidenza del Consiglio Pag. 149dal 2 al 15 giugno 2014 o le richieste inviate nell'ambito del Programma Seimila Campanili).
  Ulteriori disposizioni riguardano, inoltre, la conferma del finanziamento destinato alla riqualificazione della strada provinciale n. 46 Rho-Monza e l'assegnazione definitiva alla società ANAS S.p.A. delle risorse finanziarie per il completamento dell'intervento «Itinerario Agrigento – Caltanissetta – A19 – Adeguamento a quattro corsie della SS 640 tra i km 9+800 e 44+400» (comma 8), la confluenza delle opere strategiche (incluse nell'11o allegato infrastrutture) non ancora avviate e per le quali era prevista una copertura parziale o totale a carico delle annualità 2007-2013 del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) nel nuovo periodo di programmazione 2014-2020 (comma 9), la conferma del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti quale capofila dei programmi europei di cooperazione interregionale ESPON e URBACT (comma 10), l'abrogazione di alcune norme riguardanti gli interventi di adeguamento della SS «Telesina» e il collegamento Termoli-San Vittore (comma 11), il trasferimento alle amministrazioni interessate delle risorse disponibili sulla contabilità speciale intestata al Commissario straordinario per le infrastrutture carcerarie (comma 12).
  L'articolo 5 consente ai concessionari di tratte autostradali nazionali di avviare una procedura di modifica del rapporto concessorio, articolata in due fasi con una tempistica predeterminata, al fine richiamato nella norma di consentire gli investimenti necessari e tariffe e condizioni di accesso più favorevoli per gli utenti. Su tale norma reputo opportuno che la Commissione svolga i necessari approfondimenti al fine di valutarne l'impatto economico-finanziario e considerato anche che la norma richiama espressamente il rispetto dei principi europei. Lo stesso articolo precisa che l'affidamento degli interventi nuovi avverrà nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Sono previste anche misure acceleratorie relative al riaffidamento delle concessioni autostradali A21 «Piacenza-Cremona-Brescia e diramazione per Fiorenzuola d'Arda (PC)» e A3 «Napoli-Pompei-Salerno».
  Oltre alle misure destinate alle opere pubbliche, il decreto, all'articolo 6, prevede alcune misure destinate alle infrastrutture immateriali, nella prospettiva della digitalizzazione del Paese. Si prevede, infatti, la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. Ulteriori norme riguardano la semplificazione in materia di procedure di scavo e posa dei cavi finalizzate alla diffusione della banda larga e ultralarga.
  L'articolo 10 è volto ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa, attraverso l'estensione del perimetro delle operazioni finanziate, e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea.
  L'articolo 11 modifica la disciplina agevolativa per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. Viene chiarito che il valore delle opere non di rilevanza strategica nazionale previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche non può superare l'importo di 2 miliardi di euro.
  L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cd. project bond, al fine di estendere tra l'altro anche ai titolari di tali strumenti alcune norme già previste per gli enti finanziatori, mentre l'articolo 14 stabilisce che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici, che prescrivono livelli di sicurezza superiori a quelli minimi definiti dalla normativa europea, e che tali Pag. 150modifiche devono essere eventualmente accompagnate da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria e da una stima dei tempi di attuazione dell'opera (cd. norma overdesign).
  Sottolinea quindi che il decreto contiene anche misure per gli aeroporti; il comma 11 dell'articolo 1 dispone, infatti, l'approvazione con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro sessanta giorni, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, dei contratti di programma sottoscritti dall'ENAC con i gestori degli scali aeroportuali di interesse nazionale, per consentire l'avvio degli investimenti previsti nei contratti di programma. Si prevede inoltre che per gli stessi aeroporti il parere favorevole espresso dalle Regioni e dagli enti locali interessati sui piani regolatori aeroportuali comprenda ed assorba, a tutti gli effetti, la verifica di conformità urbanistica delle singole opere inserite negli stessi piani regolatori. L'articolo 28 interviene sul regime contributivo delle indennità di volo, estende il regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio in alcuni casi, disciplina lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale.
  Il comma 1 dell'articolo 29 prevede, poi, l'adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti.
  Una parte corposa del decreto comprende le misure in materia di edilizia e di valorizzazione del patrimonio immobiliare che hanno l'obiettivo di ridare slancio a un settore strategico per l'economia nazionale attraverso misure principalmente di semplificazione. L'approccio complessivo delle norme in materia di patrimonio edilizio privilegia in maniera significativa e condivisibile il recupero del patrimonio esistente anche se in questo provvedimento non trovano spazio ancora le misure di stabilizzazione degli incentivi in materia di riqualificazione energetica (cd. «eco bonus»). Ritiene che su questo tema si avrà modo di confrontarsi anche nel corso dell'esame del provvedimento e della prossima legge di stabilità. In particolare, l'articolo 17 apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) riguardanti, in primo luogo, le opere interne e la comunicazione di Inizio Lavori (CIL); viene infatti modificata la definizione di manutenzione straordinaria al fine, da un lato, di prevedere, per i predetti interventi, il rispetto della volumetria complessiva degli edifici in luogo dell'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e, per l'altro, di comprendere in tali interventi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Connessa alle modifiche indicate è quella, che interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, si chiarisce che le stesse possono essere eseguite previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali. L'articolo 17, inoltre, introduce la definizione di «interventi di conservazione», prevedendo che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione. Modifiche riguardano la disciplina del permesso di costruire attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia e di Pag. 151ristrutturazione urbanistica, attuati anche in aree industriali dismesse, e del permesso di costruire convenzionato. La proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, è consentita in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Una serie di disposizioni incidono sul contributo per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione urbana complessi stabilendo che lo strumento attuativo possa prevedere che il contributo per il rilascio del permesso di costruire è dovuto solo relativamente al costo di costruzione e che le opere di urbanizzazione sono direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario. Altra modifica di rilievo è quella, che aggiunge, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione. Nell'ottica di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, si consente, inoltre, ai comuni di deliberare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. Al fine di agevolare gli interventi di densificazione edilizia, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, si prevede una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20 per cento rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni. I termini per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. In materia di segnalazione di certificazione di inizio attività (SCIA), segnala l'ampliamento della casistica delle varianti attuabili in corso d'opera mediante una SCIA e da comunicare nella fase di fine lavori e la sostituzione nel T.U. edilizia del riferimento alla DIA con quello alla SCIA. Ulteriori disposizioni attengono all'attuazione per stralci funzionali delle convenzioni di lottizzazione o degli accordi similari comunque denominati dalla legislazione regionale e all'introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti e a consentire sempre, salva diversa previsione da parte delle leggi regionali e degli strumenti urbanistici comunali, il mutamento della destinazione d'uso all'interno della stessa categoria funzionale.
  Con riferimento alle misure per l'edilizia e alle misure riguardanti il patrimonio pubblico, osserva che, per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, l'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione, anche alberghiera, di notevole rilevanza economica (canone superiore a 150.000 euro), le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978 (cd. legge sull'equo canone).
  L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso.
  L'articolo 20 modifica la disciplina delle Siiq (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007: sono quindi modificati i requisiti partecipativi dei soci e si uniforma il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari. Si introducono inoltre ulteriori misure agevolative e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione.
  L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili.
  L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare Pag. 152le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati attraverso il riconoscimento all'accordo di programma sottoscritto tra le amministrazioni interessate del valore di variante urbanistica. Sulla base della variante urbanistica così realizzata, l'Agenzia del demanio potrà procedere all'alienazione, alla concessione o alla costituzione del diritto di superficie. L'articolo in questione reca, altresì, talune disposizioni riguardanti gli immobili attualmente in uso alla Difesa. Le nuove disposizioni sono anch'esse finalizzate a definirne tempi di conclusione del procedimento e semplificare le procedure di valorizzazione con particolare riferimento alla fase dell'assegnazione ovvero della modifica della destinazione d'uso.
  L'articolo 27 contiene misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), disponendo l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare urgentemente nell'ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto. La disposizione è volta a favorire la realizzazione di opere ritenute prioritarie e di pubblico interesse, così da rispondere celermente alle esigenze di finanziamento e di liquidità di amministrazioni ed enti.
  Quanto poi alle norme in materia ambientale, il comma 1 dell'articolo 7 introduce una serie di modifiche al cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di gestione delle risorse idriche. Su tale articolo reputa opportuno, nel corso dell'istruttoria, un approfondimento volto a verificare la portata e l'impatto delle disposizioni, anche in considerazione del quadro della disciplina europea, dell'esito del referendum del 2011 e dell'evoluzione della disciplina generale in materia di servizi pubblici locali. Le principali disposizioni sono volte a: prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito e poteri sostitutivi in capo alla regione, nei casi di mancata adozione da parte dell'ente locale della delibera di adesione all'ente d'ambito; consentire, nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l'intero territorio regionale, l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane; prevedere che l'ente d'ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina europea e nazionale; introdurre l'obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso a fine concessione e tempi certi e perentori per l'affidamento al gestore del servizio idrico integrato, in concessione d'uso gratuita, delle infrastrutture idriche di proprietà degli enti locali; introdurre una specifica disciplina per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nei piani d'investimento compresi nei piani d'ambito; garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici prevedendo, nel caso di mancato rispetto degli adempimenti, l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo regionale e, in caso di mancato esercizio dello stesso, di quello del Governo, mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la responsabilità erariale in caso di violazione delle disposizioni.
  I commi da 2 a 5 contengono una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi. Nello specifico si dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente. Sono disciplinate le modalità di revoca di risorse assegnate in passato alle Regioni e ad altri enti per la realizzazione di interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, risorse che confluiranno in un apposito fondo istituito presso il Ministero dell'ambiente.
  Il comma 4 consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi, tramite apposite convenzioni, di società in house delle Pag. 153amministrazioni centrali dello Stato dotate di specifica competenza tecnica, per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni.
  Il comma 5 prevede una semplificazione delle procedure espropriative necessarie per la realizzazione degli interventi di cui al comma precedente.
  Il comma 8, al fine di fronteggiare le situazioni di criticità ambientale delle aree metropolitane interessate da fenomeni di esondazione e alluvione, prevede l'assegnazione alle regioni della somma complessiva di 110 milioni di euro, a valere sulle risorse del Fondo sviluppo e coesione (FSC) 2007-2013 per interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua.
  I commi 6 e 7 dell'articolo 7 hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. A tal fine il comma 6 prevede l'istituzione di un apposito fondo, presso il Ministero dell'ambiente, finanziato mediante le revoche delle risorse stanziate dalla delibera CIPE n. 60/2012 per interventi nel settore della depurazione delle acque per i quali, alla data del 30 settembre 2014 non siano stati assunti atti giuridicamente vincolanti e risultino accertati (sulla base di verifiche tecniche effettuate dall'ISPRA) oggettivi impedimenti tecnico-progettuali o urbanistici. Lo stesso comma disciplina in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo e la possibilità di nomina, da parte del Governo, di commissari straordinari e ne disciplina i poteri. La lettera l) del comma 1 del medesimo articolo 7 integra il testo del comma 6 dell'articolo 124 del Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006), in base al quale le regioni disciplinano le fasi di autorizzazione provvisoria agli scarichi degli impianti di depurazione delle acque reflue per il tempo necessario al loro avvio, prevedendo che, qualora gli impianti siano già in esercizio, le regioni stesse possono disciplinare le fasi di autorizzazione provvisoria per il tempo necessario allo svolgimento di interventi, sugli impianti o sulle infrastrutture ad essi connesse, finalizzati all'adempimento degli obblighi derivanti dalle norme dell'UE o al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione.
  L'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo.
  L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale e specifiche disposizione finalizzate a procedere ad interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, che viene riconosciuto area di rilevante interesse nazionale dal decreto. Le disposizioni sono volte ad assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi. La predisposizione, l'attuazione e la gestione di queste misure sono demandate a un Commissario straordinario del Governo e a un Soggetto attuatore, attraverso la redazione di uno specifico programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana e di un documento di indirizzo strategico.
  L'articolo 34 contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che perseguono la finalità, da una parte, di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi e, dall'altra, di consentire l'effettuazione, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, di una serie di interventi alle condizioni indicate dal medesimo Pag. 154comma e definendo le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati.
  L'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di una rete nazionale di impianti di recupero energetico dei rifiuti, con elevate caratteristiche prestazionali. A tal fine viene demandata ad un apposito D.P.C.M. l'individuazione degli impianti di recupero e di smaltimento esistenti e da realizzare, che vengono qualificati come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale ai fini della tutela della salute e dell'ambiente». Si tratta di una questione di cui la Commissione ha avuto modo di discutere nel corso dell'esame del disegno di legge collegato alla legge di stabilità e sulla quale si rende fin da subito necessario un approfondimento anche al fine di valutare l'opportunità di un maggior coinvolgimento degli enti territoriali e la rispondenza di tale disciplina alla normativa europea. Si prevede il dimezzamento dei termini previsti per l'espletamento delle procedure di espropriazione per pubblica utilità, di valutazione di impatto ambientale (VIA) e di autorizzazione integrata ambientale (AIA) degli impianti di recupero da realizzare, nonché l'applicazione del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini fissati per la verifica degli impianti e l'adeguamento delle autorizzazioni, nonché dei nuovi termini abbreviati delle procedure autorizzative.
  Aggiunge che un importante gruppo di norme concernono l'energia. L'articolo 22 riguarda l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e mira a facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi. La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal c.d. conto termico) venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate.
  L'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. L'esclusione è limitata alle aree in cui si svolgono le ricerche e le coltivazioni di idrocarburi, al quadriennio 2015-2018. alle maggiori entrate delle aliquote di prodotto (royalties) destinate alle regioni che verranno versate dagli operatori nel quadriennio.
  L'articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale, al fine di prevedere che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale, sono di pubblica utilità, sono indifferibili e urgenti. Inoltre, la norma cerca di incentivare gli investimenti per lo sviluppo di ulteriori prestazioni di punta degli stoccaggi a decorrere dal 2015.
  Anche l'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Un'ulteriore modifica attiene all'inserimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale, sottoposti a procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) (comma 3) e alla conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso da parte delle regioni. Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico. Ulteriori disposizioni Pag. 155estendono l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi, nonché per rendere possibili progetti sperimentali di coltivazione di giacimenti nel caso di risorse nazionali di idrocarburi in mare localizzate in ambiti posti in prossimità delle aree di altri Paesi rivieraschi oggetto di attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi (commi 9 e 10). Si inseriscono, inoltre, tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. In particolare, nei caso dei giacimenti a terra, non è più necessaria l'autorizzazione delle regioni ma solo dell'UNMIG. Sulla tematica di tale articolo ricordo la recente risoluzione 8-00074 approvata dalle Commissioni riunite ambiente e attività produttive in materia di revisione del sistema delle autorizzazioni per nuove attività di prospezione e coltivazione di giacimenti petroliferi e modifica della normativa sulla materia.
  L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive.
  Il decreto prevede poi una serie di misure destinate agli enti territoriali. L'articolo 4, ai commi 1 e 2, stabilisce alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, opere incluse tra gli interventi finanziabili con il rifinanziamento del Fondo sblocca cantieri, mentre i commi 3 e 4 prevedono l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri. I commi 5 e 6 disciplinano l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 300 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Il comma 7 interviene con alcune precisazioni sulla disposizione della legge di stabilità 2014 che ha introdotto, per incentivare gli investimenti degli enti locali, l'esclusione dal calcolo del saldo rilevante ai fini del patto di stabilità dei pagamenti in conto capitale sostenuti dalle province e dai comuni nell'anno 2014, per un importo complessivo di 1.000 milioni di euro. Il comma 8 dispone il rifinanziamento, nella misura di 250 milioni di euro per l'anno 2014 in termini di sola competenza, dell'autorizzazione di spesa finalizzata alla prosecuzione degli interventi per la ricostruzione degli edifici privati nei territori della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009, al fine di consentire la prosecuzione della concessione dei contributi finalizzati alla ricostruzione degli edifici privati in Abruzzo, provvedendo, altresì, alla relativa copertura finanziaria.
  L'articolo 16 prevede due deroghe per la regione Sardegna in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017.
  I commi da 1 a 4 dell'articolo 41 prevedono la destinazione di risorse del Fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri 2013) e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. Il comma 5 dell'articolo 41 differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione Pag. 156di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati.
  L'articolo 42 reca diversi interventi concernenti la finanza regionale. In particolare, il comma 1 concerne il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario già disposto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge 66/2014 e pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I commi 2 e 3 posticipano alcuni termini inerenti le misure di flessibilità dell'applicazione del patto di stabilità interno. Il comma 4 concerne l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario determinato dai commi 522-527 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare. I commi da 5 a 8 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, che danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. I commi da 9 a 13 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, che danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013.
  L'articolo 43 prevede, ai commi da 1 a 3, disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. «predissesto», che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali». Il comma 4 dell'articolo 43 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014, mentre il comma 5 destina ad incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 la somma di 49,9 milioni di euro, quali somme disponibili in conto residui sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente.
  Un ulteriore gruppo di norme comprende misure per le imprese. L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, mentre l'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel. L'articolo 32 equipara temporaneamente alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort) e precisa, attraverso una modifica della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto.
  Ulteriori disposizioni infine riguardano la modifica del campo di applicazione dei valori di attenzione per la protezione dalle esposizioni a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, specificando che si assumono a titolo di misura di cautela per la protezione da possibili effetti anche a lungo termine eventualmente connessi con le predette esposizioni nelle pertinenze esterne con dimensioni abitabili (balconi, terrazzi, cortili), con permanenze non inferiori alle quattro ore continuative giornaliere (articolo 6, comma 5).
  L'articolo 9 è volto a qualificare come interventi di «estrema urgenza», considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1). Per l'avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle Pag. 157procedure di affidamento dei contratti, previste nel relativo Codice (comma 2).
  L'articolo 12 interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento. Il comma 2 attribuisce al Presidente del Consiglio l'esercizio dei poteri ispettivi e di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi a valere su tali risorse – anche con l'ausilio di amministrazioni statali e non statali dotate di specifica competenza tecnica, mentre il comma 3 attribuisce ad esso i poteri sostitutivi già previsti dalla normativa vigente in caso di accertato inadempimento, inerzia o ritardo nell'attuazione di tali interventi.
  L'articolo 24 prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti.
  L'articolo 25, oltre a modificare la disciplina della conferenza di servizi relativamente alla decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso e alla natura della deliberazione del Consiglio dei ministri, amplia l'ambito di intervento del regolamento di delegificazione che dovrà disciplinare gli interventi di lieve entità in materia di autorizzazione paesaggistica e detta termini certi per l'adozione delle linee guida finalizzate ad assicurare speditezza, efficienza ed efficacia alla procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico. Con riguardo all'autorizzazione paesaggistica, sono altresì soppresse le norme che consentivano, in caso di mancata espressione del parere da parte del soprintendente entro 45 giorni dalla ricezione degli atti, di indire una conferenza di servizi, che doveva pronunciarsi entro 15 giorni; il nuovo testo ora prevede che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione.
  L'articolo 40 detta norme in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni. Tra queste norme ricorda l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione la formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 76/2013.
  In conclusione, fa notare che il provvedimento è articolato e complesso e la Commissione avrà modo di svolgere un'istruttoria approfondita nel corso dell'esame preliminare attraverso l'interlocuzione con il Governo e le audizioni informali.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) sottolinea l'importanza del provvedimento in discussione che contiene rilevanti misure necessarie per il futuro del Paese, pur segnalando che esso procede in direzione opposta all'indirizzo da sempre portato avanti dalla Commissione. Nel richiamare la circostanza che esso contiene disposizioni in materia di semplificazione edilizia senza tuttavia affrontare il tema del consumo del suolo, giudica altresì necessaria l'assunzione di una chiara posizione nell'ambito delle scelte di politica energetica.

  Filiberto ZARATTI (SEL) sottolinea che il provvedimento in discussione affronta molte e rilevanti problematiche esistenti nel Paese, ma in modo sbagliato e in contraddizione con l'indirizzo generale portato avanti dalla Commissione, come ad esempio avviene in materia di semplificazione edilizia. Auspica pertanto una ampia volontà tesa a cambiare il provvedimento, che, nel testo attuale, Pag. 158rischia di causare danni incalcolabili in un Paese già devastato.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso de Caro.

  La seduta comincia alle 14.35.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 55 Cirielli, C. 341 Catanoso, C. 440 Mongiello, C. 741 Oliverio, C. 761 Russo, C. 1125 Caon e C. 1399 Catanoso.

(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Stefania COVELLO (PD), relatore, rileva che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato C. 55 Cirielli ed abb., concernente disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, come risultante dalle modifiche approvate dalla Commissione in sede referente.
  L'articolo 1 del nuovo testo dispone che lo Stato, ai fini di tutela ambientale, di difesa del territorio e del suolo e di conservazione dei paesaggi tradizionali, nonché a fini di tutela e valorizzazione della biodiversità agraria, favorisce interventi di ripristino, recupero e manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale.
  L'articolo 2 prevede che, con decreto del Ministro delle politiche agricole, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali e dell'ambiente, si provvede ad individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici, a definire i criteri e le tipologie degli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli stessi, nonché di ripristino di quelli abbandonati, previsti dai successivi articoli 3 e 4, e a determinare la percentuale di contributi erogabili, per l'assegnazione dei quali, all'articolo 6, viene istituito un apposito Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 7 disciplina l'attività dei consorzi di tutela delle produzioni di agrumeti, disponendo che essi predispongono un progetto volto ad aggiornare le aree di qualità, individuare interventi che migliorino la resa produttiva, anche mediante il miglioramento dei sistemi di irrigazione delle acque e a favorire la stipula di convenzioni o forme di affitto per gli agrumeti abbandonati.
  L'articolo 8 disciplina la procedura per l'assegnazione dei suddetti contributi e l'articolo 9, infine, prevede il regime di controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi e le sanzioni in caso di non realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi.
  Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

Pag. 159

  Maria Chiara GADDA (PD), relatore, osserva che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato C. 1512 Meta ed abb., recante modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come risultante dalle modifiche introdotte a seguito degli emendamenti approvati in sede referente.
  In via generale, sottolinea che, mentre l'articolo 1 introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada, l'articolo 2 del nuovo testo unificato modifica la disciplina in materia di servizio di noleggio con conducente di cui all'articolo 85 del codice della strada. L'articolo 3 novella le disposizioni riguardanti la cessazione della circolazione dei veicoli sul territorio nazionale a causa di esportazione all'estero, di cui all'articolo 103 del codice della strada. L'articolo 4 concerne l'immatricolazione delle macchine agricole e l'articolo 5 interviene in materia di controlli sui veicoli immatricolati in uno Stato appartenente all'Unione europea e allo Spazio economico europeo. L'articolo 6 del nuovo testo concerne i proventi e le sanzioni per violazioni del codice della strada, nonché i sistemi di rilevamento automatico della velocità. L'articolo 7 consente la sosta delle biciclette sui marciapiedi e all'interno delle aree pedonali, in mancanza di apposite attrezzature di parcheggio, precisando che in ogni caso la bicicletta non deve creare intralcio ai pedoni e non deve essere collocata lungo i percorsi tattili per i disabili visivi. Nel ricordare che l'articolo 8 del testo unificato è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente, rileva che l'articolo 9 interviene sulla disciplina dell'accertamento della violazione dell'obbligo di copertura RC auto e l'articolo 10 concerne la disciplina dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie spettanti allo Stato per violazioni del codice della strada. Gli articoli 11 e 12 novellano il codice della strada in materia di revoca della patente di guida di soggetti responsabili di omicidio colposo.
  Per quanto attiene all'ambito di competenza della Commissione, segnala l'articolo 1 del nuovo testo unificato che introduce una specificazione in materia di attuazione del divieto previsto dal comma 1 dell'articolo 16 del codice della strada. Tale disposizione vieta infatti ai proprietari aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati di aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade; di costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade edificazioni di qualsiasi tipo e materiale; di impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni. La disposizione rinvia poi al regolamento di esecuzione del codice la determinazione delle distanze dal confine stradale entro le quali vige il divieto, mantenendo comunque ferme le distanze tra gli alberi vicini a confini previste dagli articoli 892 e 893 del codice civile. La modifica introdotta prevede che, con decreto del ministro delle infrastrutture e dei trasporti sia stabilita la disciplina particolare per le sedi stradali ubicate su ponti, viadotti o gallerie o in particolari condizioni orografiche, anche in riguardo alle diverse tipologie di divieti.
  Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, fermo restando che si riserva di valutare eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, prospetta l'opportunità di formulare nel parere alcune osservazioni riguardanti la definizione delle alberate stradali, nonché in materia di incidenti dei ciclisti in itinere.

  Maria Chiara GADDA (PD), nell'evidenziare che le tematiche sottolineate dal presidente sono già state oggetto di segnalazione da parte di altri colleghi, fa presente che saranno oggetto di una sua attenta valutazione ai fini della predisposizione della proposta di parere.

Pag. 160

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Giovedì 18 settembre 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Umberto Del Basso de Caro.

  La seduta comincia alle 14.50.

  Ermete REALACCI, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03573 De Rosa: Sull'incidenza dell'urgenza del completamento dell'asse autostradale Rho-Monza sulla tutela dei resti romani rinvenuti durante gli scavi.

  Massimo Felice DE ROSA (M5S) illustra l'interrogazione in titolo.

  Il sottosegretario Umberto DEL BASSO DE CARO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato).

  Massimo Felice DE ROSA (M5S), replicando, si dichiara soddisfatto della completa risposta, pur confermando la propria volontà di vigilare sul cantiere evocato nell'atto ispettivo.

  La seduta termina alle 15.

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