CAMERA DEI DEPUTATI
Giovedì 18 settembre 2014
299.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Cultura, scienza e istruzione (VII)
COMUNICATO
Pag. 129

INTERROGAZIONI

  Giovedì 18 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca, Gabriele Toccafondi.

  La seduta comincia alle 9.10.

5-02501 Carocci: Sulla costituzione presso gli istituti tecnici per il settore tecnologico di un ufficio tecnico.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

  Mara CAROCCI (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta resa Pag. 130dal rappresentante del Governo, che non fornisce i chiarimenti e i riscontri richiesti nel suo atto di sindacato ispettivo. Sottolinea, infatti, che si continua a non applicare la normativa dettata dall'articolo 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 88 del 2010, che ha previsto la possibilità che gli istituti tecnici per il settore tecnologico istituiscano un ufficio tecnico già in organico di diritto, quindi con personale già titolare nell'istituzione scolastica e, in mancanza, con personale appartenente a classi di concorso in esubero. Ricorda, inoltre, che la mancata previsione dei citati uffici tecnici, volta a sostenere la migliore organizzazione e funzionalità dei laboratori a fini didattici e il loro adeguamento alle esigenze dettate dall'innovazione tecnologica, pregiudica la condizione degli insegnanti degli istituti tecnici, non permettendo di sanare le situazioni di esubero esistenti e di dotare le scuole di risorse indispensabili.

5-03142 Vacca: Sulla valutazione scolastica degli studenti di ogni ordine e grado.

  Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 2).

  Gianluca VACCA (M5S), replicando, si dichiara insoddisfatto della risposta resa dal sottosegretario Toccafondi, che considera vaga e approssimativa. Ricorda, quindi, l'ampio dibattito svoltosi in Italia, dettato principalmente da esigenze di semplificazione, a seguito della previsione della valutazione in decimi del rendimento, nella scuola primaria e secondaria di primo grado, inserita nella legge n. 169 del 2008. Segnala che, al riguardo, in alcuni Paesi europei come la Francia, si è sviluppato un ampio e proficuo dibattito in relazione all'opportunità di sostituire la votazione in termini numerici con altre forme di valutazione, nonché alla necessità di una compiuta revisione del sistema attuale delle bocciature. Richiama, a tale proposito, alcuni studi sulla dispersione scolastica, che hanno dimostrato la diretta correlazione tra l'insuccesso scolastico, sfociato nella bocciatura, e il fenomeno dispersione, soprattutto con riferimento ai ragazzi che frequentano la scuola secondaria di primo grado e i primi anni di scuola secondaria superiore. Considera altresì di estrema urgenza una riflessione in merito alla valutazione dei livelli di apprendimento degli studenti, svolta a conclusione dei relativi percorsi di istruzione, che costituisce un valido strumento di valutazione anche del personale docente. A tale riguardo, segnala l'opportunità di una revisione del sistema delle prove INVALSI, che hanno trasformato le scuole in meri «quizzifici». Auspica, infine, che il Governo, anche alla luce del dibattito che si sta svolgendo a livello europeo, si adoperi affinché il sistema di valutazione sinora utilizzato, dimostratosi fallimentare, possa essere riformato, adattandosi alle nuove esigenze degli studenti e delle istituzioni scolastiche.

5-02527 Oliverio: Sul ridimensionamento del numero dei docenti nelle scuole del Mezzogiorno.
5-02571 Burtone: Sul numero di insegnanti presenti nelle regioni del Mezzogiorno e in particolare in Sicilia.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, avverte che le interrogazioni in titolo, vertendo sulla stessa materia, saranno svolte congiuntamente.

   Il sottosegretario Gabriele TOCCAFONDI risponde alle interrogazioni in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 3).

  Giovanni Mario Salvino BURTONE (PD) si dichiara insoddisfatto della risposta fornita dal rappresentante del Governo. Nel suo atto di sindacato ispettivo, infatti, egli aveva esposto dati allarmanti relativi al cospicuo ridimensionamento dei docenti nelle scuole del Mezzogiorno. Auspica, quindi, che il Governo possa procedere ad una riconsiderazione dell'offerta Pag. 131formativa e dell'organizzazione del corpo docente nelle scuole di tali regioni, che tenga nella dovuta considerazione la complessità dei relativi territori, legata in particolare alle particolari condizioni socio-economiche degli stessi. Alla luce, quindi, dei recenti e preoccupanti dati su tale «mortalità» scolastica che, specialmente nella sua regione, la Sicilia, raggiunge livelli molto elevati, si augura che il Governo assuma con sollecitudine le opportune iniziative: ciò al fine di scongiurare ulteriori ridimensionamenti scolastici in quei territori.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 9.25.

ATTI DEL GOVERNO

  Giovedì 18 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Flavia PICCOLI NARDELLI. — Interviene il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Ivan Scalfarotto.

  La seduta comincia alle 9.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2012/28/UE su taluni utilizzi consentiti di opere orfane.
Atto n. 105.

(Esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del Regolamento, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto all'ordine del giorno.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, Avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Irene MANZI (PD), relatore, ricorda che lo schema di decreto legislativo recepisce la direttiva 2012/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012 – entrata in vigore il 28 ottobre 2012 e da recepire entro il 29 ottobre 2014 –, introducendo nell'ordinamento una disciplina per garantire la possibilità di taluni utilizzi delle opere protette dal diritto d'autore o da diritti connessi per le quali non è stato individuato o rintracciato un titolare degli stessi diritti (cosiddette «opere orfane») presenti nelle collezioni di biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, nonché di archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro, per scopi connessi con la loro missione di servizio pubblico. Precisa che ciò si rende necessario perché per la riproduzione e la messa a disposizione del pubblico delle opere e di altri contenuti protetti, nel caso delle opere orfane non è possibile ottenere il consenso preventivo dei titolari dei diritti. Rileva inoltre che la direttiva, rammentato che l'istituzione di un quadro giuridico che promuova la digitalizzazione e la diffusione di opere orfane rientra nella azioni fondamentali dell'agenda digitale europea, evidenzia che la coesistenza di approcci differenti al riconoscimento dello status di opera orfana nei diversi Stati membri può ostacolare il buon funzionamento del mercato interno, nonché l'utilizzo delle opere orfane e l'accesso ad esse in altri Paesi. Segnala poi che, ai fini della predisposizione dello schema di decreto, l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) allegata allo stesso evidenzia che è stato consultato il Comitato consultivo permanente per il diritto d'autore che ha costituito un gruppo di lavoro costituito da rappresentanti degli autori, dei bibliotecari, degli editori, delle associazioni che rappresentano gli autori. Evidenzia, altresì, che i soggetti coinvolti hanno concordato con la soluzione proposta. Ritiene utile far presente che allo schema è allegata una tabella di raffronto fra le disposizioni recate dalla direttiva e le disposizioni di attuazione presenti nello schema di decreto legislativo e che, al fine indicato, Pag. 132nella legge n. 633 del 1941, in materia di protezione del diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio, sono inseriti gli articoli da 69-bis a 69-septies. Espone quindi i contenuti dello schema di decreto. Ricorda quindi che si definiscono «orfani» un'opera o un fonogramma di cui, al termine di una ricerca diligente, non è stato individuato o, anche se individuato, non è stato rintracciato, alcun titolare dei diritti e che non possono essere considerate orfane le opere in commercio. Evidenzia che la nuova disciplina si applica alle opere e ai fonogrammi orfani tutelati alla data del 29 ottobre 2014 e successivamente. Specificamente, si applica: alle opere e ai fonogrammi di prima pubblicazione o (in caso di mancata pubblicazione) di prima diffusione in uno Stato membro dell'Unione europea, considerate orfane; alle opere e ai fonogrammi, mai pubblicati o diffusi, che siano stati resi pubblicamente accessibili con il consenso dei titolari dei diritti (ad esempio, una tesi di laurea), e che siano stati depositati entro il 29 ottobre 2014. In tale ultimo caso, le utilizzazioni sono consentite solo se è ragionevole presumere, sulla base di documentate espressioni di volontà, che i titolari dei diritti non si opporrebbero a tale utilizzo. Osserva che, con riferimento al termine del 29 ottobre 2014, l'AIR evidenzia che lo stesso è stato introdotto, utilizzando una possibilità conferita dall'articolo 1, paragrafo 3, della direttiva, per segnare un discrimine temporale: solo per le opere depositate entro tale data occorrerà effettuare la ricerca diligente prima di poter qualificare le stesse come «orfane». Dopo tale data, l'autore sarà chiamato a firmare una liberatoria per il suo eventuale utilizzo quale «opera orfana». Si tratta, in particolare di opere e fonogrammi appartenenti alle seguenti categorie: libri, riviste, quotidiani, rotocalchi o altre pubblicazioni, nonché opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi, conservati da biblioteche, istituti di istruzione o musei, accessibili al pubblico, o da archivi o istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro; opere cinematografiche o audiovisive e fonogrammi prodotti da emittenti di servizio pubblico fino al 31 dicembre 2002, o da queste commissionati entro tale data per un uso proprio esclusivo o per uso esclusivo di altre emittenti di servizio pubblico coproduttrici, e conservati nei loro archivi. Precisa che la normativa si applica, altresì, alle opere e agli altri contenuti protetti inclusi, incorporati o che formano parte integrante delle fattispecie di opere e fonogrammi sopra indicati. Aggiunge che il considerando n. 20 della direttiva precisa che, ai fini della stessa, si considera che gli istituti per il patrimonio cinematografico o sonoro comprendano le organizzazioni designate dagli Stati membri per svolgere attività di collezione, catalogazione, conservazione e restauro di filmati e altre opere audiovisive o fonogrammi che fanno parte del loro patrimonio culturale. Segnala che i soggetti prima indicati (di seguito denominati «organizzazioni») possono utilizzare le opere orfane unicamente per scopi connessi alla loro missione di interesse pubblico e con le seguenti modalità: riproduzione dell'opera orfana a fini di digitalizzazione, indicizzazione, catalogazione, conservazione e restauro; messa a disposizione del pubblico dell'opera orfana, in maniera che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente. Ricorda poi che le organizzazioni possono concludere accordi con soggetti terzi, volti alla valorizzazione e fruizione delle opere orfane, a condizione che tali accordi non operino restrizioni nell'utilizzo da parte delle organizzazioni contraenti, non conferiscano alla controparte alcun diritto di utilizzo o di controllo dell'utilizzo da parte delle medesime organizzazioni, non siano in contrasto con lo sfruttamento normale delle opere, né possano arrecare un ingiustificato pregiudizio agli interessi dei titolari dei diritti. Aggiunge che, in qualsiasi utilizzo, le organizzazioni beneficiarie devono indicare il nome degli autori delle opere e degli altri titolari dei diritti individuati e utilizzare gli eventuali ricavi unicamente per coprire i costi connessi alla digitalizzazione e alla messa a disposizione del pubblico delle Pag. 133medesime. Precisa quindi che, qualora vi sia più di un titolare dei diritti, l'opera o il fonogramma possono essere utilizzati secondo i termini e nei limiti delle autorizzazioni concesse dai titolari dei diritti identificati e rintracciati. Evidenzia, altresì, che lo schema di decreto delinea, inoltre, le caratteristiche della ricerca diligente che è necessario esperire ai fini dell'attribuzione dello status di opera orfana. In particolare, la ricerca: deve essere svolta dalle organizzazioni o da soggetto da loro incaricato anteriormente all'utilizzo dell'opera o del fonogramma, secondo i principi di buona fede e correttezza professionale; è svolta nello Stato membro dell'Unione europea di prima pubblicazione (o di prima diffusione). Osserva, tuttavia, che per le opere cinematografiche o audiovisive il cui produttore ha sede o risiede abitualmente in uno Stato membro, la ricerca è svolta in quest'ultimo. Precisa che, nel caso di opere coprodotte da produttori aventi sedi in differenti Stati membri, la ricerca deve essere svolta in ciascuno di questi; nel caso di opere e fonogrammi mai pubblicati o diffusi, deve essere effettuata nello Stato membro in cui ha sede l'organizzazione che ha reso l'opera pubblicamente accessibile; la stessa ricerca deve essere svolta consultando fonti di informazione appropriate, tra cui quelle specificamente individuate per ciascuna delle seguenti categorie di opere o di fonogrammi: libri; quotidiani, rotocalchi e riviste; opere visive, inclusi oggetti d'arte, fotografie, illustrazioni o altro materiale riprodotto in libri, riviste, quotidiani e rotocalchi o altre opere; opere audiovisive e fonogrammi. Sottolinea che, in particolare, per tutte le categorie deve essere consultato il registro pubblico generale delle opere protette, istituito presso il MIBACT. Le altre fonti indicate includono il Sistema bibliotecario nazionale, il deposito legale, l'Anagrafe nazionale nominativa dei professori e dei ricercatori e delle pubblicazioni scientifiche, nonché associazioni di categoria e banche dati. Ulteriori fonti da consultare nel corso della ricerca diligente possono essere individuate con decreto del Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, da emanare sentite le associazioni maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti e degli utilizzatori. Se nel corso di una ricerca svolta in Italia emergono motivi per ritenere che informazioni relative ai titolari dei diritti debbano essere recuperate in altri Paesi, si procede comunque anche alla consultazione delle fonti di informazioni disponibili in tali Paesi. Le organizzazioni conservano la documentazione relativa alle loro ricerche, in modo che sia disponibile a richiesta degli interessati. Precisa quindi che le organizzazioni che effettuano la ricerca diligente comunicano al MIBACT l'avvio della ricerca e gli esiti della stessa, gli utilizzi delle opere orfane, nonché qualsiasi modifica dello status di opera orfana relativo alle opere utilizzate. Aggiunge che il medesimo decreto con il quale può essere integrato l'elenco delle fonti da consultare per la ricerca diligente può prevedere, altresì, ulteriori obblighi di comunicazione a carico delle organizzazioni. La ricerca diligente si intende conclusa – e, conseguentemente, le opere sono considerate orfane – decorso il termine di 90 giorni dalla data di pubblicazione sul sito del MIBACT dell'esito della consultazione delle fonti, senza che la titolarità dei diritti sia stata rivendicata da alcuno; in caso contrario, il MIBACT provvede a informare l'organizzazione che ha effettuato la ricerca della rivendicazione dell'opera da parte di uno o più titolari. Decorso il medesimo termine, il Ministero trasmette all'Ufficio per l'armonizzazione del mercato interno dell'UE: gli esiti delle ricerche diligenti effettuate che hanno permesso di concludere che un'opera o un fonogramma sono considerati un'opera orfana; l'utilizzo che le organizzazioni fanno delle opere orfane; qualsiasi modifica dello status di opera orfana delle opere e dei fonogrammi utilizzati dalle organizzazioni; le pertinenti informazioni di contatto dell'organizzazione interessata. Al riguardo, segnala che appare necessaria una riflessione sul termine previsto per la trasmissione delle informazioni di cui alle lettere b) e c), attinenti ad eventi che interverranno Pag. 134o potrebbero intervenire in tempi distanziati rispetto ai 90 giorni dalla data di pubblicazione dell'esito della consultazione delle fonti. Più opportunamente, in altra parte dello stesso schema si fa riferimento ad una pronta comunicazione di qualsiasi modifica dello status di opera orfana: appare, dunque, necessario coordinare le due disposizioni. Evidenzia che le procedure di ricerca descritte si applicano in tutti i casi in cui la ricerca è effettuata in Italia. Se la ricerca è effettuata da soggetti italiani in un altro Stato membro dell'Unione europea, la stessa è svolta seguendo le procedure prescritte dalla legislazione nazionale di tale Stato membro. Aggiunge che presso il MIBACT è istituita una banca dati delle ricerche, per la cui realizzazione si prevede una spesa fino a 150.000 euro nel 2014 e che, in base ad un'ulteriore disposizione, le opere orfane individuate in uno Stato membro sono considerate come tali in tutti gli Stati membri: si tratta del principio del reciproco riconoscimento. Rileva inoltre che il titolare dei diritti su un'opera o un fonogramma considerati orfani ha in qualunque momento la possibilità di porre fine a tale status, rivendicando la titolarità presso le organizzazioni che utilizzano l'opera o il fonogramma. Al riguardo, segnala l'opportunità di inserire in un unico articolo le previsioni che, attualmente, sono presenti nel nuovo articolo 69-quinquies, comma 1, primo periodo, e nel nuovo articolo 69-sexies, comma 1. Ricorda poi che il MIBACT comunica prontamente qualsiasi modifica dello status di opera orfana al già citato Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno. In caso di controversia sulla titolarità dei diritti, si applica il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-bis della legge n. 633 del 1941. Aggiunge altresì che gli utilizzi delle opere non più orfane possono proseguire solo se autorizzati dai titolari dei relativi diritti e cessano di avere efficacia anche gli accordi conclusi dalle organizzazioni beneficiarie con soggetti terzi. Al titolare dei diritti che pone fine allo status di opera orfana spetta, per il pregresso utilizzo, un equo compenso, che deve essere corrisposto dalle organizzazioni che hanno utilizzato l'opera o il fonogramma. Al riguardo, segnala che l'articolo 6, paragrafo 5, della direttiva dispone che «gli Stati membri sono liberi di stabilire le circostanze in cui il pagamento di tale compenso può essere organizzato. Il livello del compenso è fissato, entro i limiti imposti dal diritto dell'Unione, dal diritto dello Stato membro in cui è stabilità l'organizzazione che utilizza l'opera orfana in questione». Sull'argomento, evidenzia che lo schema di decreto dispone che la misura e le modalità di determinazione e corresponsione di tale compenso sono stabilite mediante accordi fra le associazioni di categoria maggiormente rappresentative dei titolari dei diritti e quelle delle organizzazioni beneficiarie. Aggiunge che sembrerebbe, dunque, trattarsi di accordi a carattere generale, da definire, cioè, «a monte» e che il testo, tuttavia, prevede anche che nella stipula dei predetti accordi, le parti tengono in debito conto «gli obiettivi di promozione culturale correlati all'uso effettuato dell'opera, la natura non commerciale dell'utilizzo fatto dalle organizzazioni [...], nonché l'eventuale danno arrecato ai titolari dei diritti». Rileva inoltre che lo stesso prevede, altresì, che «In caso di mancato accordo [...], i soggetti interessati possono esperire il tentativo di conciliazione di cui all'articolo 194-bis [della legge n. 633 del 1941], al fine di determinare la misura dell'equo compenso. In difetto di accordo, i predetti soggetti possono adire la competente Autorità giudiziaria». Rileva che queste ulteriori previsioni sembrerebbero riferirsi a casi singoli di opere non più orfane e, dunque, anche ai singoli soggetti interessati e che appare, dunque, necessario chiarire il funzionamento complessivo del meccanismo di determinazione dell'equo compenso. Ricorda, infine, che l'articolo 10 della direttiva prevede che la Commissione europea entro il 29 ottobre 2015 e, successivamente, con cadenza annuale, presenta una relazione sull'eventualità di estendere l'ambito di applicazione della stessa agli editori e ad opere o altro materiale protetto non già compreso nel Pag. 135suo ambito di applicazione, in particolare singole fotografie e altre immagini. Prevede, altresì, che, qualora uno Stato membro ritiene che l'attuazione della direttiva pregiudichi una delle modalità nazionali relativa alla gestione dei diritti, può sottoporre la questione all'attenzione della Commissione, che prende in considerazione la segnalazione in sede di elaborazione della relazione e di valutazione di eventuali modifiche da apportare. Al riguardo l'AIR ricorda che il MIBACT dovrà elaborare la valutazione dell'impatto della regolamentazione (VIR) a cadenza biennale. Segnala, infine, dal punto di vista della formulazione del testo, che al nuovo articolo 69-quater, comma 15, della legge n. 633 del 1941, occorrerebbe aggiungere, dopo le parole «all'Ufficio per l'armonizzazione nel mercato interno», le parole «per la registrazione nella banca dati online pubblicamente accessibile», in analogia con il nuovo articolo 69-sexies, comma 3, della medesima legge. Per ulteriori approfondimenti rinvia alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Flavia PICCOLI NARDELLI, presidente, sottolinea l'importanza del provvedimento in esame, che, tra le altre cose, permette la digitalizzazione di un patrimonio che deve essere condiviso, ad opera, in particolare, degli archivi e delle biblioteche di Stato. Rileva, quindi, una certa complessità delle procedure concernenti le opere orfane, le quali, in realtà, sono tese a tutelare il diritto d'autore.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.55.

SEDE CONSULTIVA

  Giovedì 18 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ilaria CAPUA.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Ilaria CAPUA, presidente, avverte che è stato richiesto che la pubblicità dei lavori dell'odierna seduta della Commissione sia assicurata anche attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso. Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

  Tamara BLAZINA (PD), relatore, ricorda che il disegno di legge in esame, recante disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno, è stato assegnato – in sede referente – alle Commissioni riunite I (Affari costituzionali) e II (Giustizia), mentre, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, la VII Commissione è chiamata ad esprimere il proprio parere. Ricorda inoltre che il decreto-legge scade il 21 ottobre 2014. Segnala che gli 11 articoli del decreto sono ripartiti in 4 capi, dei quali solo il primo capo è di interesse della Commissione cultura. Il Capo I (articoli 1-4) contiene infatti disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive. Osserva che si tratta di un tema di grande attualità ed urgenza, visto che sono appena iniziati i campionati di calcio, dove la violenza si manifesta in maniera più evidente, e che l'intervento si rende necessario in quanto il fenomeno è in costante aumento soprattutto in ambito calcistico, ma anche in altre discipline sportive e si esprime non solo con la Pag. 136violenza fisica, ma anche con l'esposizione di scritte razziste. Segnala che questa pratica si è notevolmente diffusa con il crescere del malessere sociale ed ha trovato un humus fertile nelle aree più degradate e tra le persone più emarginate e che, spesso, queste vengono strumentalizzate ed utilizzate da veri e propri professionisti della violenza, provenienti dalla delinquenza comune e spesso dai settori estremistici xenofobi e razzisti. Ricorda che negli ultimi anni la violenza negli stadi ha provocato vittime e feriti sia tra i tifosi come tra le Forze dell'ordine e che, ovviamente, non vanno criminalizzate le tifoserie ed il mondo dello sport in generale, ma vanno però messe sotto accusa anche le dirigenze di alcune società, che talvolta «flirtano» con le tifoserie più violente. Segnala che va ribadito, ancora una volta, come la pratica sportiva, anche a livello agonistico e professionistico, dovrebbe mantenere saldi alcuni valori, come la non violenza, il rispetto dell'avversario, la tutela delle diversità. Perciò, è necessario intervenire in maniera decisa e soprattutto prevenire. In questo senso, segnala che, oltre ai provvedimenti di cui al presente decreto, andrebbe intrapresa una forte campagna di sensibilizzazione ed educazione tra i più giovani. Rileva quindi che il decreto alla nostra attenzione, di fatto, modifica la legislazione attuale in materia, rafforzando gli strumenti di contrasto delle illegalità e delle violenze in occasione di manifestazioni sportive. Ricorda poi che tali misure si collocano nell'alveo di una organica strategia elaborata da un apposito gruppo di lavoro presso il Ministero dell'interno con il coinvolgimento anche dei soggetti del mondo sportivo. Passa quindi ad illustrare i singoli articoli di competenza della VII Commissione: l'articolo 1, al comma 1, prevede l'inasprimento delle pene previste per il reato di frode sportiva, contemplato dall'articolo 1 della legge n. 401 del 1989. Segnala, in particolare, che, per quanto concerne la frode in competizione sportiva non soggetta a scommesse autorizzate, l'attuale pena, che consiste nella reclusione da un mese ad un anno e la multa da 258 a 1.032 euro (nei casi di lieve entità è poi prevista la sola pena pecuniaria della multa), viene innalzata con la previsione della reclusione da 2 a 6 anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro, escludendosi ogni attenuazione di pena per la lieve entità. Per quanto concerne poi la frode in competizione sportiva soggetta a scommesse autorizzate, la disposizione vigente stabilisce che se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitate, i fatti di frode sono attualmente puniti con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 2.582 a euro 25.822. Precisa che il decreto-legge in esame stabilisce in questo caso che le pene previste per la frode in competizione sportiva non soggetta a scommesse autorizzate siano aumentate fino alla metà e si applichi comunque una multa da 10.000 a 100.000 euro. Ricorda che la predetta fattispecie penale di frode in competizione sportiva, si realizza quando chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva» al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo e si applica anche al partecipante alla competizione sportiva che accetta le utilità promesse. Aggiunge poi che il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che l'efficacia di tali modifiche di natura penale – indicate all'articolo 1, comma 1 – decorra dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto, mentre le altre disposizioni del decreto-legge, a mente dell'articolo 11, comma 1, entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione, avvenuta il 22 agosto 2014. Evidenzia quindi che con l'articolo 2 viene modificata la disciplina del cosiddetto DASPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989. Segnala quindi che, in merito, il decreto-legge: Pag. 137amplia le categorie dei potenziali destina tari del provvedimento; aumenta la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo; disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione. Si tratta di un rafforzamento di questo istituto, che mira ad un'efficace azione di prevenzione. Nello specifico, segnala che la lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 incide sui presupposti che consentono al questore di emanare il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinati eventi sportivi (nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nonché alle manifestazioni che si svolgono all'estero). Aggiunge poi che il decreto-legge, in particolare, intervenendo con la lettera a) sul primo periodo dell'articolo 6, comma 1, della suddetta legge n. 401 del 1989, ha ampliato le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento del questore, comprendendovi anche le persone che risultino denunciate o condannate, anche non sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni, per: il reato di introduzione o esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce (articolo 2-bis, del decreto-legge n. 8 del 2007); delitti contro l'ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale, comprendenti ad esempio l'istigazione a delinquere, la pubblica intimidazione, la devastazione e il saccheggio, ma anche l'associazione a delinquere comune e mafiosa); delitti di comune pericolo mediante violenza (articoli da 422 a 437 del codice penale, comprendenti ad esempio il danneggiamento seguito da incendio, la fabbricazione di materiali esplodenti, ma anche la strage); rapina (articolo 628 del codice penale) o estorsione (articolo 629 del codice penale); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73, TU stupefacenti). Precisa che la predetta lettera a), inoltre, sostituisce il terzo periodo dello stesso articolo 6, relativo alla possibile applicazione del DASPO anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive così da porre in pericolo la sicurezza pubblica. Evidenzia quindi che tale possibilità, già prevista dal legislatore, viene confermata dal decreto-legge che interviene sulla formulazione della disposizione per meglio delineare i presupposti che consentono all'autorità di pubblica sicurezza di vietare l'accesso agli stadi e – eventualmente – disporre la periodica comparizione personale del soggetto, limitando così due diritti fondamentali dell'individuo. Riguardo a tali presupposti si evidenzia che gli elementi oggettivi che giustificano la misura sono sostituiti da «elementi di fatto», con terminologia mutuata dalla disciplina delle misure di prevenzione; è specificato che le condotte che pongono in pericolo la sicurezza possono essere tenute anche all'estero; alla condotta singola è aggiunta la «condotta di gruppo»; agli episodi di violenza sono aggiunti gli episodi di minaccia e di intimidazione; al pericolo per la sicurezza pubblica è aggiunta la turbativa per l'ordine pubblico. Osserva, altresì, che la lettera b), sempre del comma 1 dell'articolo 2, interviene sulla durata del DASPO modificando il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989 e che il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e il parallelo eventuale obbligo di comparizione negli uffici di polizia, possono essere disposti per un periodo di tempo che va da 1 a 5 anni e possono essere revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione. Aggiunge che, in merito, il decreto-legge specifica che: se il provvedimento è stato emesso in relazione ad una condotta di gruppo, per coloro che avevano assunto la direzione del gruppo il DASPO ha una durata minima di 3 anni; se il provvedimento è Pag. 138emesso nei confronti di un soggetto già destinatario in passato di analogo provvedimento amministrativo (cosiddetta recidiva), il DASPO ha una durata da 5 a 8 anni e dovrà sempre accompagnarsi all'obbligo di comparizione negli uffici di polizia. Infine, la lettera c) disciplina (aggiungendo il comma 8-bis nell'articolo 6) il procedimento per ottenere, alla cessazione del DASPO, la sostanziale riabilitazione dell'interessato, ovvero la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi all'applicazione del divieto da parte del questore. In sintesi, rileva che la disposizione prevede: che un'apposita domanda debba essere rivolta dall'interessato al questore che aveva disposto il divieto (ovvero, in caso di più provvedimenti di DASPO emessi da questori diversi, al questore che ha emesso l'ultimo dei divieti); che tale domanda non possa essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni dalla scadenza del DASPO; che la domanda possa essere accolta solo se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, non solo in occasione di manifestazioni sportive. Osserva che l'articolo 3 del decreto-legge interviene poi sul decreto-legge n. 8 del 2007 per modificarne le disposizioni relative al divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza e al divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari di DASPO nonché per introdurre ulteriori prescrizioni per le società calcistiche. Con la lettera a) del comma 1 viene modificato l'articolo 2-bis del decreto-legge n. 8 del 2007, che punisce con l'arresto da 3 mesi ad un anno la violazione del divieto di introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce, allargando l'ambito di applicazione della fattispecie penale a qualsiasi altro tipo di scritte o immagini che incitino alla violenza o contengano ingiurie o minacce. La lettera b) introduce il divieto per le società sportive di stipulare contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d'impresa registrato con soggetti destinatari di provvedimenti che vietano l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 401 del 1989 (che prevede il cosiddetto DASPO). Inoltre, estende il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, «per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi». Segnala che tale limitazione si applica a chiunque abbia commesso reati di contraffazione o vendita abusiva aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prodotto commerciale (non essendo circoscritta ai soli reati connessi con il marchio registrato dalle predette società sportive). Aggiunge poi che la lettera c) precisa che il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso all'impianto sportivo da parte delle società organizzatrici di competizioni calcistiche, comprende tutte le possibili modalità di rilascio dei medesimi titoli e circoscrive, inoltre, l'ambito temporale del divieto, disponendo che esso vige nei confronti dei soggetti attualmente destinatari di DASPO e di coloro che siano stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive. Evidenzia poi che l'articolo 4 del provvedimento in esame reca ulteriori misure per contrastare i fenomeni di violenza in occasione di competizioni sportive. Il comma 1, lettera a), aggiunge alla legge n. 401 del 1989 l'articolo 7-bis.1, che introduce un ulteriore strumento generale di prevenzione della violenza negli stadi. Segnala che si prevede, infatti, che il Ministro dell'interno – in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza – possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio: disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza; vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite. Tali prescrizioni possono Pag. 139avere una durata massima di 2 anni. Segnala che andrebbe comunque chiarito come esse si pongono rispetto alle competenze dei prefetti nella stessa materia. Aggiunge poi che la lettera b) modifica l'articolo 8 della stessa legge, consentendo l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione dell'evento sportivo compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reato previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 122 del 1993). Segnala quindi che il comma 2 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia), che individua in generale i soggetti che possono essere destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate dall'autorità giudiziaria, tra i quali già prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge erano ricomprese le persone indiziate di avere agevolato gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Viene infatti esteso ulteriormente il campo di applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di partecipare a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Precisa che tali misure possono essere applicate dall'autorità giudiziaria anche alle persone che – per il loro comportamento – si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive. Aggiunge quindi che gli indici di tale pericolosità possono essere tratti dalla partecipazione, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza in occasione di eventi sportivi, ovvero dalla reiterata applicazione del DASPO. Rileva poi che il comma 3 dell'articolo 4 prevede alcune modifiche al decreto-legge n. 28 del 2003, estendendo in particolare la disciplina semplificata, già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stessi in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, nazionali ed internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 8 giugno 1931, n. 773 (Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza). Osserva che il comma 3 introduce inoltre il nuovo comma 5-ter all'articolo 1-quater del decreto-legge di cui sopra, al fine di estendere le disposizioni di cui al comma 5-bis del medesimo articolo: quest'ultimo comma prevede che all'adeguamento dei suddetti impianti sportivi possano provvedere, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, le società utilizzatrici degli impianti medesimi e che, in tale caso, l'amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla richiesta, rilascia i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto ovvero convoca entro lo stesso termine, ove necessario, un'apposita conferenza di servizi. Segnala che, per gli interventi di cui ai commi 5-bis e 5-ter, le società calcistiche devono procedere in accordo con i proprietari degli stadi e che viene poi modificato l'articolo 1-septies del decreto-legge n. 28 del 2003, che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria quando l'accesso e la permanenza in uno stadio avvenga in violazione del regolamento d'uso dell'impianto. Osserva che la norma novellata già prevedeva che coloro che accedono allo stadio o vi si trattengono in violazione del suddetto regolamento d'uso siano soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro e che, in caso di recidiva, ovvero quando il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione nella medesima stagione sportiva, il legislatore ha previsto oltre ad un aumento della sanzione pecuniaria, anche la possibile applicazione del DASPO, che prima del provvedimento in esame aveva Pag. 140una durata da 3 mesi a 2 anni. Con la suddetta norma il divieto all'accesso ha una durata minima di un anno e massima di 3 anni. Segnala quindi che il Capo II (articoli 5-7) del decreto-legge contiene disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale. Gli articoli 8 e 9 del provvedimento in esame compongono il Capo III del decreto-legge e contengono disposizioni urgenti ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. Osserva, infine, che il Capo IV del decreto-legge contiene le disposizioni finali, concernenti, rispettivamente, la copertura finanziaria del provvedimento (articolo 10) – segnalando che i primi 4 articoli del decreto-legge non recano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica – e la citata disposizione sull'entrata in vigore dello stesso (articolo 11). Per ulteriori approfondimenti rimanda alla documentazione predisposta dagli uffici.

  Ilaria CAPUA, presidente, rileva che la violenza negli stadi, in qualunque forma si esprima, costituisce un fenomeno deprecabile e ingiustificabile. Con riferimento, poi, alla norma di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge in esame, che sanziona l'esposizione di striscioni e cartelli incitanti alla violenza, auspica che le Commissioni di merito possano ulteriormente ampliare l'ambito di applicazione della fattispecie penale a scritte o frasi comunque derisorie o offensive.

  Laura COCCIA (PD), dopo aver ricordato che l'attuale presidente della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC), tra i primi atti successivi alla sua elezione, ha provveduto a eliminare – con una decisione a suo avviso non condivisibile – le sanzioni a carico delle società sportive nei casi di discriminazione territoriale, segnala la necessità di coordinare, pur mantenendo l'autonomia dell'ordinamento sportivo, le disposizioni del decreto-legge in esame con le norme delle federazioni sportive. Esprime quindi solidarietà ai due tifosi russi accoltellati ieri nel corso di una partita della Coppa dei campioni di calcio svoltasi a Roma, sottolineando la necessità di promuovere una cultura sportiva tesa a prevenire più che a reprimere tali deprecabili episodi. Reputa inoltre necessario impedire che possano avvenire in futuro plateali manifestazioni di apologia del fascismo o del nazismo all'interno degli impianti sportivi. Esprime quindi, a nome del suo gruppo, parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Gianluca VACCA (M5S) reputa «ipocrita» l'attuale politica del Governo in tema di contrasto alla violenza negli stadi, che, anziché puntare alla prevenzione di tali fenomeni, amplia le fattispecie per le quali si può essere soggetti al cosiddetto DASPO. Ricorda quindi che, nella finale di Coppa Italia svoltasi il 3 maggio scorso a Roma, i rappresentanti dello Stato hanno dovuto chiedere il permesso ad un capo-ultrà di una tifoseria per poter continuare e terminare l'incontro. Ricorda quindi che già allora esistevano le norme sul DASPO ed in genere di contrasto alla violenza negli stadi, che sono implementate con il presente provvedimento, le quali, anche nella giornata di ieri, come ricordato dalla collega Coccia, hanno dimostrato di non essere efficaci. Ricorda, inoltre, che l'attuale nuovo presidente della FIGC è già stato condannato più di una volta in sede penale e che il nuovo allenatore della squadra nazionale di calcio ha subito, in passato, da parte della Corte federale della FIGC, la sanzione dell'interdizione per dieci mesi dall'attività di allenatore. Ritiene quindi che occorrerebbe, invece, mettere in campo una politica culturale che veicoli nei giovani i princìpi dell'educazione allo sport come attività non solo legata al lucro.

  Ilaria CAPUA, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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COMITATO RISTRETTO

  Giovedì 18 settembre 2014.

Disposizioni per la diffusione del libro su qualsiasi supporto e per la promozione della lettura.
C. 1504 Giancarlo Giordano.

  Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.45 alle 15.10.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Modifiche alla disciplina in materia di contributi universitari.
C. 1159 Vacca e C. 2386 Ghizzoni.

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