CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 17 settembre 2014
298.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissione parlamentare per le questioni regionali
COMUNICATO
Pag. 177

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 17 settembre 2014. – Presidenza del presidente Renato BALDUZZI.

  La seduta comincia alle 8.

Sull'elezione del presidente a componente del Consiglio superiore della magistratura.

  Il presidente Renato BALDUZZI, riferendosi alla sua elezione a componente del Consiglio superiore della magistratura, si sofferma sulle ragioni che l'hanno indotto ad accettare l'incarico, con la conseguente rinuncia al mandato parlamentare. Ringrazia quindi tutti i commissari per aver contribuito, al di là della rispettiva appartenenza a gruppi di maggioranza oppure di opposizione, a far sì che il lavoro della Commissione si svolgesse sempre in modo costruttivo.

  Il senatore Raffaele RANUCCI (PD), in qualità di vicepresidente e a nome di tutta Pag. 178la Commissione, rivolge al presidente i migliori auguri per il nuovo incarico e gli manifesta i sensi del più vivo apprezzamento per il modo in cui ha svolto la sua funzione di presidente.

  La deputata Elisa SIMONI (PD), a nome proprio e di tutto il gruppo del Partito democratico, del quale è rappresentante nella Commissione, formula a sua volta al presidente i migliori auguri per il nuovo incarico e gli rinnova i ringraziamenti per il modo sempre equilibrato in cui ha condotto i lavori, nel rispetto delle opinioni di tutti.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il senatore Mario Dalla Tor (NCD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che il decreto-legge si compone di undici articoli, ripartiti in quattro capi.
  Per quanto riguarda le competenze della Commissione, evidenzia che rileva in modo particolare l'articolo 7, che interviene in favore dei comuni siciliani interessati dall'eccezionale afflusso di migranti dal Mar Mediterraneo e chiamati a sostenere maggiori spese al fine di fronteggiare la situazione. Per i comuni in questione – si tratta dei comuni di Agrigento, Augusta, Caltanissetta, Catania, Lampedusa, Mineo, Palermo, Porto Empedocle, Pozzallo, Ragusa, Siculiana, Siracusa e Trapani, analiticamente individuati dal decreto stesso – la norma prevede l'esclusione delle spese effettuate per le suddette finalità dall'ambito di quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. L'importo oggetto di esclusione, per ciascun comune interessato, sarà definito da un apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014, tenendo conto delle spese sostenute da ciascun comune e delle sue dimensioni demografiche, rapportate alla popolazione straniera accolta.
  Illustra quindi sommariamente il restante contenuto del provvedimento, riferendo che il Capo I (artt. 1-4) contiene disposizioni urgenti per la prevenzione e il contrasto della violenza negli stadi.
  In particolare, l'articolo 1 inasprisce le pene per il delitto di frode in competizioni sportive.
  L'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto D.A.SPO., vale a dire il provvedimento con il quale il questore dispone, nei confronti di soggetti potenzialmente pericolosi, il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive. In particolare, il decreto-legge amplia i potenziali destinatari del provvedimento; aumenta la durata del divieto nei confronti dei recidivi e dei responsabili di episodi di violenza di gruppo; e disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, dopo tre anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.
  L'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007, estendendo l'ambito di applicazione della contravvenzione ivi prevista per la violazione del divieto di esporre striscioni e cartelli incitanti alla violenza e del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti.
  L'articolo 4 inserisce nella legge n. 401 del 1989 l'articolo 7-bis.1, il quale prevede che il ministro dell'interno possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio di violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo Pag. 179stadio ai tifosi residenti nella provincia della squadra ospite. Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni.
  Lo stesso articolo 4, inoltre, consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.
  Sempre l'articolo 4 estende il campo di applicazione delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia alle persone che per il loro comportamento si possono ritenere dedite alla commissione di reati tali da mettere in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.
  Lo stesso articolo estende alle autorizzazioni per gli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali, la disciplina semplificata già prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori.
  Sempre l'articolo 4 aumenta infine la durata del D.A.SPO. quando il provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli stadi.
  Il Capo II (articoli 5-7) del decreto-legge contiene disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale.
  In particolare, l'articolo 5 modifica in più parti il decreto legislativo n. 25 del 2008, con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/UE sul riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato. L'articolo porta da dieci a venti il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale; insedia tali commissioni presso le prefetture ed affida una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  L'articolo 6 individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
  Dell'articolo 7 si è detto.
  Il Capo III (articoli 8-9) contiene disposizioni urgenti per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno. In particolare, l'articolo 8 stanzia risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco e differisce dal 30 giugno 2014 al 30 giugno 2015 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini non appartenenti all'Unione europea di utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare alcuni stati o fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani.
  L'articolo 9 prevede l'istituzione, presso il Ministero dell'interno, di una Commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti, nonché, specularmente, di Commissioni tecniche a livello territoriale.
  Infine, il Capo IV (articoli 10 e 11) del decreto-legge provvede alla copertura finanziaria degli oneri del provvedimento e dispone in merito all'entrata in vigore dello stesso.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  Il presidente Renato BALDUZZI, dopo aver premesso che il decreto-legge presenta diversi profili di interesse, anche oltre quelli strettamente attinenti alle competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, dichiara di condividere la proposta di parere del relatore, atteso che, per quanto attiene alle predette competenze, il parere non può che essere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 180

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Francesco SANNA (PD), relatore, introducendo l'esame, riferisce che il disegno di legge in titolo è stato dal Governo collegato alla legge di stabilità per il 2014, come risulta dalla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013. Il testo del provvedimento è stato modificato in modo sostanziale dalla Commissione di merito nell'esame in sede referente, con l'aggiunta di nuovi articoli, la riscrittura di articoli esistenti, nonché la soppressione di diverse disposizioni, alcune delle quali di contenuto identico o analogo a disposizioni contenute nel decreto-legge n. 91 del 2014, nel frattempo convertito in legge.
  Nel preannunciare quindi che la sua relazione si soffermerà sulle sole disposizioni aventi un più diretto interesse per le competenze della Commissione parlamentare per le questioni regionali, riferisce che l'articolo 2-bis, inserito dalla Commissione, destina 35 milioni di euro per il 2015 alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti volti a realizzare sistemi quali il car-pooling e il bike-pooling.
  L'articolo 4 interviene sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare. In particolare, prevede che, quando tali tipologie di interventi sono assoggettate alla valutazione di impatto ambientale (VIA) – nazionale o regionale, – le specifiche autorizzazioni ambientali previste dalla legge siano istruite e rilasciate dalla stessa autorità competente per il provvedimento che conclude motivatamente il procedimento di valutazione medesima.
  L'articolo 7-bis, inserito dalla Commissione, prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private sono rilasciati, su richiesta degli enti locali, in formato open data per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.
  L'articolo 10-ter, introdotto dalla Commissione, prevede l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale, nonché di un secondo piano, il Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integri le azioni previste dal primo piano.
  L'articolo 11 reca una serie di disposizioni volte a promuovere l'acquisto dei prodotti creati con materiale cosiddetto «post-consumo» (prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da carta riciclata, plastiche miste riciclate, eccetera). A seguito delle modifiche apportate dalla Commissione, il testo prevede anche (articolo 206-sexies) misure per incentivare l'utilizzo di materiali post-consumo negli interventi di mitigazione dell'inquinamento acustico e nell'efficientamento energetico, nella costruzione o nella ristrutturazione degli edifici scolastici. Tra l'altro si prevede che le regioni adottino specifiche norme tecniche per la progettazione esecutiva degli interventi negli edifici scolastici, ai fini di consentirne la piena fruibilità dal punto di vista acustico. Nelle more dell'adozione delle norme tecniche regionali, le pubbliche amministrazioni sono chiamate a prevedere nelle gare d'appalto per l'efficientamento energetico delle scuole e per la loro ristrutturazione o costruzione l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al Pag. 181raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma UNI 11367. È previsto che in sede di prima applicazione della nuova disciplina le regioni utilizzino le risorse derivanti dall'attuazione dell'articolo 14 del provvedimento in esame.
  L'articolo 12-quater – introdotto dalla Commissione – consente al ministro dell'ambiente di individuare porti marittimi, dotati di siti idonei, in cui avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti da associazioni sportive, ambientaliste e culturali: questo sulla base di accordi di programma stipulati con la Capitaneria di porto, l'Autorità portuale, le imprese ittiche, le associazioni interessate e il comune competente.
  Il comma 5 dell'articolo 13 modifica la disciplina sulla pubblicazione dei piani regionali di gestione dei rifiuti – di cui al comma 12 dell'articolo 199 del codice dell'ambiente – prevedendo che siano pubblicate annualmente sui siti web delle regioni tutte le informazioni utili a definire lo stato di attuazione dei piani regionali in questione e dei programmi di prevenzione dei rifiuti; sono inoltre elencate le informazioni la cui fruibilità deve essere garantita ai fini dello svolgimento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.
  L'articolo 14, modificato dalla Commissione, interviene sull'articolo 205 del codice dell'ambiente, che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. Le modifiche previste dall'articolo prevedono che il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata possa avvenire a livello comunale, in alternativa al livello di ATO; pongono direttamente a carico dei comuni che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (cosiddetta ecotassa); prevedono che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti.
  L'articolo prevede, tra l'altro, che le regioni definiscano con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni comune secondo le Linee guida che dovranno essere definite con decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. A tale fine le regioni dovranno individuare i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta, nonché le modalità di eventuale compensazione o di conguaglio dei versamenti effettuati in rapporto alle percentuali da applicare.
  Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all'ecotassa che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi. Questa non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'addizionale sia dovuta alle regioni e che affluisca in un apposito fondo regionale, destinato a finanziare, tra l'altro, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati ai sensi del già illustrato articolo 11 del provvedimento in esame.
  Infine viene stabilito che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa debba avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 14-octies, inserito dalla Commissione, introduce una disciplina per la salvaguardia dell'ambiente rispetto ai rifiuti di prodotti da fumo e alle gomme da masticare, prevedendo, tra l'altro, l'obbligo per i comuni di installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione Pag. 182sociale raccoglitori per i mozziconi dei prodotti da fumo e le gomme da masticare.
  L'articolo 14-decies, inserito dalla Commissione, ha il fine di accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di stabilità 2014 (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013) che consentono ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
  Durante l'esame in Commissione, è stato poi interamente sostituito l'articolo 17, che interviene in materia di ordinanze contingibili e urgenti e poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti. La norma precisa che, nel caso in cui il presidente della giunta regionale non provveda ad adottare le misure necessarie entro centoventi giorni dall'adozione delle ordinanze, il ministro dell'ambiente diffidi il presidente medesimo a provvedere entro il termine di 60 giorni, anziché «entro un congruo termine», come previsto nella normativa vigente.
  Durante l'esame in Commissione è stato poi introdotto l'articolo 19-bis, che consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuino misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione debbano essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le regioni, sulla base delle misure previste dal Programma nazionale di prevenzione, adottino Programmi regionali di prevenzione della produzione dei rifiuti.
  L'articolo 22, modificato dalla Commissione, detta una serie di disposizioni finalizzate alla difesa del suolo, provvedendo in particolare alla riorganizzazione della governance in questo ambito. Tra l'altro si prevede che, nei distretti idrografici coincidenti con il territorio regionale, le regioni istituiscano l'Autorità di bacino distrettuale, a cui vengono trasferite anche le competenze regionali previste dalla parte terza del codice dell'ambiente, in materia di difesa del suolo; e che il Ministero dell'ambiente assuma le funzioni di indirizzo e coordinamento con le altre Autorità di bacino distrettuale. È stata inoltre prevista la possibilità di una articolazione territoriale a livello regionale (sub-distretti), attraverso l'utilizzo delle strutture delle soppresse Autorità di bacino regionale e interregionale.
  L'articolo prevede poi un ampliamento del novero dei soggetti istituzionali che partecipano alla Conferenza istituzionale permanente, l'organo che adotta gli atti di indirizzo, coordinamento e pianificazione delle Autorità di bacino. Tra gli altri, ne fanno parte i presidenti delle regioni e delle province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico. Della conferenza operativa, poi, è previsto che facciano parte i rappresentanti delle amministrazioni presenti nella conferenza istituzionale permanente.
  Sempre l'articolo 22 prevede che, fino all'emanazione del decreto ministeriale sui canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, il Ministero dell'ambiente e le regioni stipulino accordi di programma per la determinazione della quota parte di diverse entrate, tra le quali le concessioni del demanio idrico, nonché quelle derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga», per il finanziamento di misure e funzioni che integrano i programmi dei Piani di tutela delle acque e le altre funzioni (studio e progettazione) attribuite alle Autorità di bacino.
  L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati in assenza o in totale difformità dal permesso di costruire nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero esposti a rischio idrogeologico.Pag. 183
  Lo stesso articolo, al comma 7-bis, inserito dalla Commissione, assoggetta al permesso di costruire anche gli interventi concernenti l'installazione di prefabbricati e strutture di qualsiasi genere – quali roulotte, camper, case mobili, imbarcazioni – che siano utilizzati stabilmente come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili.
  Sempre l'articolo 23, al comma 9, inserito dalla Commissione, introduce sanzioni amministrative in caso di inottemperanza all'ordine di ripristino impartito dalle autorità per gli abusi edilizi, ossia per interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire o in totale difformità o con variazioni essenziali rispetto ad esso. In particolare, si prevede che i proventi delle sanzioni in questione siano di competenza comunale e vengano destinati esclusivamente alla demolizione e rimessione in pristino delle opere abusive e alla acquisizione e attrezzatura di aree da adibire a verde pubblico. Inoltre, nel fare salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, il testo prevede che le regioni a statuto ordinario possano aumentare l'importo delle sanzioni e prevederne la reiterabilità periodica in caso di permanente inottemperanza all'ordine di ripristino.
  L'articolo 24 istituisce Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche in tutto il territorio nazionale, demandando a un apposito decreto del presidente del Consiglio, da emanare previa intesa in sede di Conferenza unificata, la definizione degli interventi prioritari, dei criteri e delle modalità di utilizzazione del Fondo.
  L'articolo 26, modificato dalla Commissione, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, sulla base dei principi e dei criteri che dovranno essere definiti con decreto del Presidente del Consiglio, previa intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 28 prevede l'assimilazione alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, delle acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari. La Commissione ha modificato l'articolo stabilendo che lo scarico di acque sia ammesso a condizione che i sindaci dei comuni dei comprensori non ravvisino criticità nel sistema di depurazione e sussistano determinate altre condizioni.
  La Commissione ha poi introdotto l'articolo 29-bis, che consente ai comuni e ai loro enti strumentali di individuare appositi spazi presso i centri di raccolta dei rifiuti per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
  L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'ambiente un Comitato per il capitale naturale, che ha il compito di redigere un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese e di promuovere l'adozione, da parte degli enti locali, di sistemi di contabilità ambientale e della predisposizione di appositi bilanci ambientali.
  L'articolo 33, inserito dalla Commissione, delega il Governo all'introduzione con decreti legislativi di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. È previsto che sui decreti legislativi sia acquisita l'intesa in sede di Conferenza unificata.
  L'articolo 34, inserito dalla Commissione, promuove l'istituzione delle aree oil free, vali a dire di aree territoriali nelle quali avviare sperimentazioni per la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree può essere promossa dai comuni interessati, per il tramite di unioni di comuni e di comuni montani. Spetta alla legge regionale definire le modalità di organizzazione delle aree oil free.
  L'articolo 35, inserito dalla Commissione, prevede che la Presidenza del Consiglio dei ministri – d'intesa con i Ministeri competenti e con la Conferenza unificata – promuova la costituzione della «Strategia nazionale delle Green Communities», al fine di stabilire un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e Pag. 184montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane.
  Le regioni e le province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le unioni dei comuni e le unioni dei comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale.
  L'articolo 36, inserito dalla Commissione, prevede la costituzione di un Fondo Italiano Investimenti Green Communities, riservato ad investitori qualificati, per la creazione e la valorizzazione di un fondo destinato a investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani.
  Conclude formulando una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 2).

  Il presidente Renato BALDUZZI ritiene condivisibile la proposta di parere del relatore, osservando che, almeno nelle questioni che più dipendono dalle specificità territoriali, dovrebbe essere naturale e automatico prevedere il coinvolgimento del sistema delle regioni; il fatto che ciò non accada la dice lunga sulla fase che l'autonomia regionale sta attraversando.

  Il deputato Florian KRONBICHLER (SEL) osserva che, a questo riguardo, meriterà prestare particolare attenzione all'ultimo decreto-legge del Governo, il cosiddetto «Sblocca-Italia», che incide fortemente sulle regioni, rischiando di vanificarne ampi margini di autonomia.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Norme varie in materia sanitaria.
S. 1324 Governo.

(Parere alla 12a Commissione del Senato).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame, rinviato nella seduta del 23 luglio 2014.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, dopo aver brevemente richiamato le considerazioni già svolte nella precedente seduta, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione (vedi allegato 3), la quale riprende una condivisibile proposta emendativa presentata dal senatore Laniéce nella Commissione di merito.

  Il senatore Gianpiero DALLA ZUANNA (PD) rileva che il provvedimento in esame detta una disciplina eccessivamente dettagliata in materia di organizzazione degli ordini delle professioni sanitarie. A suo avviso, in un'ottica di semplificazione, si sarebbe dovuto demandare a un regolamento di delegificazione ovvero all'autonomia organizzativa degli stessi ordini professionali la disciplina di numerosi aspetti della vita interna degli ordini stessi.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, premesso di ritenere meritevoli di attenzione le considerazioni del senatore Dalla Zuanna, osserva che né l'Analisi di impatto della regolamentazione (AIR), né l'Analisi tecnico-normativa (ATN) relativi al disegno di legge chiariscono le ragioni per la mancata delegificazione della materia, mentre, per quanto riguarda l'opzione dell'autoregolamentazione degli ordini, nell'ATN viene riportato che questa opzione è stata giudicata non perseguibile, per le ragioni ivi chiarite, le quali peraltro non implicano la necessità che l'organizzazione degli ordini professionali sia disciplinata dalla legge nel dettaglio. Aggiunge che va anche detto, però, che non sempre gli ordini professionali sono stati all'altezza dei compiti delicati che sono chiamati a svolgere.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI) richiama l'attenzione della Commissione sull'articolo 7, recante disposizioni in materia di formazione medica specialistica, nel quale si prevede che per l'inserimento dei medici in formazione specialistica all'interno delle aziende del Servizio sanitario Pag. 185nazionale possano essere definite ulteriori modalità attuative, anche negoziali, con accordo in sede di Conferenza Stato-regioni. Fa presente che tale disposizione, consentendo alle regioni di individuare modalità per la formazione dei medici specialisti, rischia di ledere l'autonomia dell'insegnamento universitario. Sottolinea che determinare le condizioni per la formazione specialistica dovrebbe spettare unicamente ai competenti organi delle università, che sono i soggetti che rilasciano la certificazione finale dell'avvenuta formazione degli specialisti e che di questa hanno la responsabilità.

  Il senatore Albert LANIECE (Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE) ritiene per contro che l'articolo 7 debba essere valutato favorevolmente, in quanto amplia le possibilità di formazione degli specializzandi, consentendo la formazione specialistica anche al di fuori degli ospedali universitari e in ospedali periferici.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, ritiene che la preoccupazione manifestata dal deputato Gigli possa essere attenuata dalla circostanza che, ai sensi dell'articolo 7, l'accordo da stipulare in sede di Conferenza Stato-regioni in merito alle ulteriori modalità attuative per l'inserimento degli specializzandi nelle aziende del Servizio sanitario nazionale dovrà scaturire da una proposta dei ministri della salute e dell'istruzione, dell'università e della ricerca: non sarà quindi possibile arrivare ad un accordo che non raccolga il consenso anche del ministro competente per l'università.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), nel dirsi consapevole del fatto che l'accordo in sede di Conferenza Stato-regioni dovrà provenire da un'iniziativa dei ministri competenti, compreso il ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, ribadisce la propria preoccupazione, basata sul timore che l'articolo 7 scaturisca dalla volontà delle regioni di procurarsi «a basso costo» i medici occorrenti per coprire il fabbisogno di personale del servizio sanitario.

  Il presidente Renato BALDUZZI, relatore, riformula la sua proposta di parere, aggiungendovi un'osservazione che tiene conto delle considerazioni svolte dal senatore Dalla Zuanna (vedi allegato 4).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del presidente.

Premio di ricerca Di Vagno.
S. 1569, approvato dalla Camera.

(Parere alla 7a Commissione del Senato).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con una osservazione).

  La Commissione inizia l'esame.

  La deputata Giovanna MARTELLI (PD), relatrice, introducendo l'esame, ricorda che la Commissione ha già avuto modo di esaminare il disegno di legge in titolo in occasione della sua discussione alla Camera, esprimendo su di esso, il 12 febbraio scorso, un parere favorevole con una osservazione.
  Ciò premesso, riferisce brevemente in merito al contenuto del provvedimento, ricordando che l'articolo 1 prevede l'istituzione del «Premio biennale di ricerca Giuseppe Di Vagno», da conferire il 25 settembre di ogni biennio alla presenza di un delegato della Presidenza del Consiglio dei ministri.
  L'ente responsabile dell'organizzazione del premio è la Fondazione Giuseppe Di Vagno, che ha tra i propri soci la regione Puglia. La Fondazione, che è già oggi promotrice dell'iniziativa del premio, dovrà agire d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri e sotto la vigilanza del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. È stato precisato che il bando dovrà prevedere criteri e procedure basati su principi di merito e di trasparenza. È stato altresì previsto che le valutazioni svolte e i criteri adottati per la Pag. 186selezione dei vincitori debbano essere resi pubblici, anche con pubblicazione sul sito del Ministero.
  Alla Fondazione è concesso un contributo una tantum, per il 2014, pari a 100.000 euro, per la riorganizzazione, la redazione degli inventari, l'informatizzazione, la dotazione di risorse umane, nonché la definitiva apertura al pubblico della biblioteca e dell'archivio storico.
  La Fondazione deve garantire l'accessibilità totale, anche attraverso la pubblicazione on line, delle informazioni relative all'organizzazione, nonché di quelle relative all'utilizzo del contributo, al fine di consentire il controllo del rispetto dei principi di buon andamento e trasparenza.
  L'articolo 2 prevede che il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta della Fondazione Di Vagno, nomini con proprio decreto un comitato scientifico, composto da tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea o di scienza politica, cui spetta decidere, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei ministri, il tema del premio per ogni edizione.
  Le tematiche nell'ambito delle quali il tema deve essere individuato riguardano il socialismo nel XXI secolo, i conflitti sociali e le lotte politiche, socialismo e Mezzogiorno, i cambiamenti istituzionali regionali e locali avvenuti nel Mezzogiorno nel XX secolo e le previsioni per il XXI secolo, il fenomeno della violenza politica fisica e verbale e degli strumenti per combatterla, gli ideali di giustizia, solidarietà e pace in Italia e nel mondo, riformismo e democrazia nel Mezzogiorno.
  L'articolo 3 dispone che i vincitori del premio siano individuati da una giuria composta da sei membri: il presidente, scelto dal ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo fra studiosi di chiara fama di scienze politiche, un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei ministri, uno della Presidenza della regione Puglia, tre studiosi di chiara fama di storia contemporanea.
  L'articolo 4 reca disposizioni in ordine alla copertura dell'onere finanziario derivante dall'attuazione della legge.
  In conclusione, formula una proposta di parere con un'osservazione (vedi allegato 5), chiarendo che si tratta dello stesso parere già espresso dalla Commissione in occasione della discussione del provvedimento alla Camera.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere della relatrice.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Nuovo testo unificato C. 55 Cirielli e abb.

(Parere alla XIII Commissione della Camera).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame.

  Il deputato Gian Luigi GIGLI (PI), relatore, introducendo l'esame, riferisce che l'articolo 1 chiarisce le finalità del provvedimento, che prevede misure per favorire gli interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici delle aree a rischio di dissesto idrogeologico o di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale: questo a fini di tutela dell'ambiente, di difesa del suolo, di conservazione del paesaggio e di valorizzazione della biodiversità agraria.
  Per «agrumeti caratteristici» si intendono, ai fini della legge, quelli situati in aree vocate alle specie agrumicole nelle quali le particolari condizioni ambientali e climatiche conferiscano al prodotto caratteristiche uniche nel loro genere, in quanto strettamente connesse alle peculiarità del territorio d'origine.
  In base all'articolo 2, un decreto ministeriale – da adottare sulla base di una intesa da acquisire in sede di Conferenza Stato-regioni – dovrà individuare i territori nei quali sono situati gli agrumeti caratteristici; definire i criteri e le tipologie degli interventi ammessi ai contributi previsti dalla legge; e determinare la percentuale di contributi erogabili. In ogni Pag. 187caso, per essere ammessi a beneficiare dei contributi, gli interventi devono avere luogo con tecniche sostenibili legate all'agricoltura integrata, tradizionale e biologica e devono rispettare gli elementi strutturali del paesaggio. Inoltre, la ricostituzione varietale deve essere attuata tenendo conto esclusivamente del patrimonio di specie e di cultivar storicamente legato al territorio.
  Gli articoli 3 e 4 prevedono che ai proprietari o ai conduttori di agrumeti caratteristici – con preferenza per i coltivatori diretti e per gli imprenditori agricoli professionali iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale – è concesso, per il triennio 2014-2016, un contributo a copertura parziale delle spese da sostenere per il recupero, la manutenzione e la salvaguardia degli agrumeti medesimi; agli stessi soggetti è concesso un contributo unico a copertura parziale delle spese da sostenere per il ripristino degli agrumeti abbandonati.
  L'articolo 5 chiarisce le modalità di attuazione degli interventi che possono essere ammessi ai contributi.
  L'articolo 6 prevede l'istituzione di un Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici, per il triennio 2014-2016, provvedendo alla relativa dotazione finanziaria. È previsto che le risorse del Fondo siano ripartite tra le regioni nel cui territorio si trovano gli agrumeti caratteristici. Al riparto si provvede con decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza Stato-regioni.
  L'articolo 7 prevede che i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali predispongano progetti volti ad aggiornare le aree di produzione tutelata di qualità; ad individuare interventi che consentano di migliorare la resa produttiva; e a favorire l'affidamento, con convenzioni o forme di affitto convenzionato, degli agrumeti abbandonati dei quali i proprietari non intendano proseguire la coltura.
  L'articolo 8 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi, demandando alla regione di definire, nel limite delle risorse finanziarie assegnate, l'ammontare delle risorse finanziarie da destinare agli interventi di cui agli articoli 3 e 4; di stabilire le modalità e i tempi per la presentazione delle domande e per l'assegnazione dei contributi; e di provvedere alla selezione e alla formazione della graduatoria dei beneficiari, nonché all'erogazione dei contributi, sulla base dell'istruttoria svolta dal comune competente per territorio.
  Nell'esercizio delle predette funzioni, la regione è tenuta al rispetto dei princìpi fondamentali stabiliti dalla presente legge e all'attuazione delle disposizioni del decreto ministeriale già menzionato; deve inoltre sentire i comuni competenti per territorio e i consorzi di tutela delle produzioni di agrumi, ove presenti e riconosciuti dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
  L'articolo 9, infine, prevede sanzioni amministrative pecuniarie da irrogare nei confronti dei soggetti che non abbiano realizzato gli interventi per i quali è stato erogato il contributo o li abbiano realizzati in modo parziale o carente.
  L'effettuazione dei controlli è demandata alle regioni, che sono chiamate anche a definire le modalità dei controlli stessi e dell'applicazione delle sanzioni e ad applicare le sanzioni. È previsto anche che le regioni possano prevedere ulteriori sanzioni amministrative per la violazione delle disposizioni della legge, come pure delle leggi regionali in materia. In ogni caso, le somme derivanti dalle sanzioni devono essere destinate esclusivamente alle finalità della presente legge, secondo le modalità che dovranno essere determinate da ciascuna regione.
  In conclusione, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 6).

  Il senatore Lionello Marco PAGNONCELLI (FI-PdL) esprime forti perplessità sull'opportunità di prevedere contributi per coltivazioni, quali gli agrumeti, che Pag. 188contraddistinguono solo alcune parti del territorio italiano, e non per altre, quali ad esempio i meleti, che sono parimenti degne di conservazione sotto il profilo ambientale e paesaggistico.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 9.15.

AVVERTENZA

  I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA
Domini collettivi.
S. 968 Pagliari.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

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