CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Politiche dell'Unione europea (XIV)
COMUNICATO
Pag. 111

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Michele BORDO.

  La seduta comincia alle 14.05.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni I e II).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

  Paolo TANCREDI (NCD), relatore, segnala preliminarmente che – secondo quanto affermato nella relazione illustrativa – il decreto-legge n. 119 ha ad oggetto temi di natura diversa, ovvero violenza negli stadi, protezione internazionale, risorse per il comparto sicurezza, materiali esplodenti, che sono da ritenere collegati «da un «filo rosso» comune, rinvenibile nel fatto che essi chiamano in causa profili di competenza e responsabilità demandati esclusivamente al Ministero dell'interno».
  Prima di procedere ad una breve illustrazione dei contenuti del decreto, intende richiamare l'attenzione sulle procedure di contenzioso attualmente pendenti nei confronti dell'Italia in materia di asilo. La Commissione europea ha avviato, con lettere di costituzione in mora inviate rispettivamente il 24 ottobre 2012 e il 14 luglio 2014, due procedure di infrazione (n. 2012/2189 e n. 2014/2171), contestando Pag. 112la violazione di obblighi previsti dalle direttive 2005/85/CE (direttiva «procedure»), 2003/9/CE (direttiva «accoglienza»), 2004/83/CE (direttiva «qualifiche»), e dal regolamento n. 343/2003 (regolamento «Dublino», recante i criteri di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di asilo, successivamente abrogato dal regolamento (UE) n. 604/2013).
  Ricorda inoltre che il 24 giugno 2014 la Commissione europea ha presentato una proposta di modifica del regolamento (UE) n. 604/2013 (cosiddetto regolamento «Dublino III») per quanto riguarda la determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato che non ha familiari, fratelli o parenti presenti legalmente in uno Stato membro. La proposta sarà esaminata dal Consiglio dell'UE e dal Parlamento europeo secondo la procedura legislativa ordinaria (già procedura di co-decisione).
  Il decreto-legge si compone di 11 articoli, ripartiti in 4 capi.
  Il Capo I (articoli da 1 a 4) contiene disposizioni urgenti per la prevenzione ed il contrasto della violenza negli stadi.
  In particolare, l'articolo 1 inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive, subordinando l'efficacia delle modifiche all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto D.A.SPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi della legge n. 401 del 1989. In merito, il decreto-legge amplia i potenziali destinatari del provvedimento; aumenta la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo; disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.
  L'articolo 3 interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 estendendo l'ambito di applicazione della contravvenzione prevista per la violazione del divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza, del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti, nonché del divieto di vendita o distribuzione dei titoli di accesso agli impianti.
  L'articolo 4 modifica la legge n. 401 del 1989 prevedendo che il Ministro dell'interno possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio, disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza e vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite. Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni.
  Lo stesso articolo 4, inoltre:
   consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
   estende il campo di applicazione delle misure di prevenzione disciplinate dal Codice antimafia alle persone che, per il loro comportamento, si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive;
   estende la disciplina semplificata, prevista per il rilascio delle autorizzazioni necessarie per l'adeguamento alle misure di sicurezza degli impianti sportivi di capienza superiore a 7.500 spettatori, agli interventi di adeguamento necessari alla riqualificazione degli stadi, alla segmentazione dei settori e all'abbattimento delle barriere, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organi calcistici, anche internazionali; Pag. 113
   infine, aumenta la durata del D.A.SPO. quando il provvedimento sia motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli stadi.

  Di particolare interesse per la XIV Commissione sono le norme contenute nel Capo II (articoli 5 e 6), recanti disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale.
  Secondo quanto indicato dal Governo nella relazione illustrativa, sottolinea che la necessità e l'urgenza di norme in tema di protezione internazionale e di accoglienza degli immigrati, è connessa alla circostanza che «la stagione estiva costituisce il momento in cui il flusso dei richiedenti asilo, che ha già raggiunto livelli eccezionali nella prima metà dell'anno, si intensifica ancora di più, con un corrispondente incremento delle attività che devono essere svolte dal Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) e dalle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale».
  In particolare, l'articolo 5 modifica in più parti il decreto legislativo n. 25 del 2008, con il quale l'Italia ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/UE sul riconoscimento e la revoca dello status di rifugiato, stabilendo innanzitutto che le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, che passano da dieci a venti, siano insediate presso le prefetture, le quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico. Al contempo è attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. In base ad un'ulteriore modifica, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) che fa parte delle commissioni territoriali può essere anche designato da tale organismo, senza doverne necessariamente fare parte. Inoltre, viene elevato a trenta il numero delle sezioni composte da membri supplenti. Il testo interviene anche in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente ad un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente.
  A fronte dell'incremento del numero delle commissioni territoriali e delle sezioni, il comma 2 dell'articolo 5, dispone l'autorizzazione di spesa di euro 9.149.430 per l'anno 2014 e di euro 10.683.060 a decorrere dall'anno 2015, la cui copertura finanziaria è prevista al successivo articolo 10.
  In merito alle disposizioni recate dall'articolo in esame, fa osservare come alcune delle misure contenute nel decreto-legge siano state anticipate ed illustrate nel corso dell'informativa urgente del Governo sull'ingente incremento del flusso di migranti e sulle misure da adottare per farvi fronte, svolta alla Camera dei deputati il 16 aprile 2014. Secondo quanto affermato dal Ministro dell'Interno, la necessità di «rendere più performante il sistema di accoglienza dei migranti presuppone la velocizzazione dell'esame della decisione delle istanze di protezione internazionale». A tal fine, per rendere il sistema più ampio sul piano dell'operatività territoriale e al contempo più flessibile, nel decreto-legge in esame si prevede l'incremento delle commissioni territoriali per poter rispondere più velocemente alla richiesta, nonché un coinvolgimento delle prefetture, per garantire maggiore certezza riguardo alle richieste di protezione internazionale.
  L'articolo 6 individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale. In particolare, il comma 1 incrementa per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui al decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416), destinato a finanziare le iniziative degli enti locali. Secondo quanto indicato nella relazione illustrativa, tali nuove risorse saranno destinate ad ampliare Pag. 114le strutture del SPRAR, Sistema di protezione finalizzato all'accoglienza dei richiedenti asilo.
  Ricorda che tale fondo è alimentato anche dalle risorse del Fondo Europeo per i Rifugiati, istituito con Decisione del Consiglio Europeo n. 2000/596/CE (cd. «Decisione FER») per sostenere le azioni degli Stati membri dell'Unione in merito alle condizioni di accoglienza, integrazione e rimpatrio volontario di richiedenti asilo, rifugiati e profughi.
  Il comma 2 crea invece un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina – per il 2014 – 62,7 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo dovrà provvedere il Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia, tenendo conto anche delle esigenze connesse al rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza.
  Il Capo III del decreto-legge (articoli da 7 a 9), contiene disposizioni urgenti ad assicurare la funzionalità del ministero dell'Interno.
  L'articolo 7 interviene in favore dei comuni siciliani interessati dalla pressione migratoria che sono stati chiamati a sostenere maggiori spese al fine di fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto. Tali comuni usufruiranno, entro determinati limiti, dell'esclusione delle spese effettuate per tali finalità da quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.
  L'articolo 8 stanzia risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco (comma 1) e differisce al 30 giugno 2015 il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini non UE di utilizzare dichiarazioni sostitutive per certificare alcuni stati o fatti attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (comma 2).
  L'articolo 9 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti nonché, specularmente, di Commissioni tecniche a livello territoriale.
  Infine, il Capo IV del decreto-legge contiene le disposizioni finali.
  In particolare, l'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria: tali oneri sono quantificati pari a 132,7 milioni di euro per l'anno 2014, a 50,683 milioni per l'anno 2015, 60,683 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2016 al 2021 e 10,683 per gli anni successivi.
  L'articolo 11 dispone sull'entrata in vigore del provvedimento d'urgenza.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da lunedì 22 settembre prossimo e che la XIV Commissione si dovrà quindi esprimere entro la settimana corrente.
  Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COFIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento all'ordine del giorno.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, ricorda che il provvedimento in titolo, all'esame della III Commissione, reca la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999: il disegno di legge proviene dal Senato, che l'ha approvato senza modificazioni il 3 settembre 2014.
  Va anzitutto ricordato che la Convenzione relativa ai trasporti internazionali Pag. 115ferroviari è stata ratificata con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, la quale altresì ha autorizzato la ratifica del Protocollo sui privilegi e le l'immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF), nonché delle regole uniformi concernenti i contratti di trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e bagagli, e di merci. Per quanto concerne l'OTIF, questa ha il compito di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti di viaggiatori e bagagli, nonché delle merci, in traffico internazionale diretto tra gli Stati parti della Convenzione.
  La Convenzione è stata emendata una prima volta con il Protocollo di modifica del 20 dicembre 1990, ratificato dall'Italia con la legge 12 maggio 1995, n. 211: tale Protocollo ha operato un primo adeguamento delle disposizioni della Convenzione alle nuove esigenze dei trasporti ferroviari internazionali. Le principali modifiche apportate dal Protocollo del 1990 si possono sintetizzare con l'assimilazione ai trasporti effettuati sulla linea ferroviaria degli altri trasporti interni effettuati comunque sotto la responsabilità della ferrovia a completamento del trasporto ferroviario – valgano come esempio i trasporti con pullman di tipo sostitutivo o per completare tratte non servite dalla ferrovia. Il Protocollo del 1990 ha inoltre elevato da 11 a 12 il numero dei membri del Comitato amministrativo dell'OTIF, prevedendo anche la fine della presidenza attribuita nel Comitato alla Svizzera, sostituita con l'elezione di un presidente per un mandato di cinque anni. Infine, il Protocollo del 1990 inseriva nella Convenzione il cosiddetto mandato addizionale, al fine di intensificare i controlli sulla revisione dei conti dell'OTIF, effettuata dal governo elvetico. In riferimento alla regole uniformi per i contratti di trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e bagagli, il Protocollo del 1990 identificava con maggiore precisione il campo di applicazione di tali regole, consentiva alle ferrovie di autorizzare i viaggiatori a restare nelle auto durante il trasporto ferroviario delle stesse, definiva i massimali di risarcimento da parte della ferrovia in caso di danno colposo, abolendo altresì la distinzione tra dolo e colpa grave, portava da tre a sei mesi il termine entro il quale l'avente diritto doveva presentare domanda di risarcimento. Analoghe previsioni riguardavano infine i contratti di trasporto ferroviario internazionale di merci. Per quanto invece concerne la Convenzione e gli altri strumenti collegati come emendati dal Protocollo del 1999 (di seguito indicati come COTIF 99) all'esame della Commissione affari esteri, la ratifica di essi da parte dell'Italia si inserisce in un quadro complesso, anche in relazione alla pertinente normativa comunitaria e al ruolo dell'Unione europea in seno alla Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari, dopo che l'Unione stessa ha aderito nel giugno 2011 alla COTIF 99: per la comprensione di tali questioni risultano assolutamente indispensabili la relazione introduttiva al disegno di legge, come anche l'analisi tecnico-normativa e l'analisi di impatto della regolamentazione che lo corredano.
  Va dunque osservato anzitutto che il Protocollo del 1999 è nato in stretta relazione alla necessità di assicurare una maggiore uniformità del diritto dei trasporti internazionali ferroviari alla luce del nuovo quadro legislativo comunitario in materia, a quel punto consolidatosi: inoltre il Protocollo del 1999 tiene conto anche delle importanti modifiche intervenute nell'assetto geopolitico europeo dopo la caduta dei regimi di socialismo reale e la cospicua ridefinizione dei confini, con la nascita di numerosi nuovi Stati. Tuttavia anche dopo la firma del Protocollo di Vilnius del 1999 la normativa comunitaria nel settore ferroviario subiva una ulteriore evoluzione, in particolare con l'adozione di due distinti «pacchetti» nel 2001 e nel 2004 e, successivamente, nel 2008 con l'emissione della direttiva sull'interoperabilità dei sistemi ferroviari europei – tuttora in vigore e recepita dall'Italia con i decreti legislativi n. 191 del 2010 e n. 21 del 2013. Da ultimo si segnala la direttiva n. 34 del 2012, volta all'istituzione di uno Pag. 116spazio ferroviario europeo unico, ancora in corso di recepimento per il nostro Paese.
  I potenziali conflitti tra l'ordinamento UE e le previsione della COTIF 99 sono stati indubbiamente attenuati dalla sopra citata adesione dell'Unione europea alla Convenzione, dopo la quale la stessa UE ha facoltà di esprimere un voto negli organi tecnici istituiti dalla Convenzione, in rappresentanza di tutti gli Stati membri aventi diritto – tra i quali però non figura l'Italia, che non ha ancora ratificato la COTIF 99, e ciò ha determinato l'apertura di una procedura da parte della Commissione europea nei confronti del nostro Paese. La relazione illustrativa del disegno di legge osserva come potrebbe configurarsi il rischio di avere una procedura d'infrazione verso l'Italia, in quanto la nostra mancata ratifica della COTIF 99 indebolisce la posizione della UE all'interno dell'OTIF, non potendo l'Unione contare sul voto italiano in seno ad alcuni comitati. Altri inconvenienti del protrarsi della mancata ratifica della COTIF 99 sarebbero quelli di un danno d'immagine all'Italia per le lungaggini delle procedure di ratifica dopo che aveva firmato il Protocollo già nel 1999, l'impossibilità per l'Italia di partecipare al processo formativo di accordi e testi formulati all'interno dei comitati tecnici istituiti dalla Convenzione e, non ultimo, la penalizzazione delle imprese italiane nei confronti dei concorrenti europei, in quanto rimarrebbe impedito lo sviluppo concorrenziale del mercato nel settore dei trasporti ferroviari.
  I principali obiettivi della COTIF 99 si possono sintetizzare nella distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e imprese di trasporto; nello sviluppo organico e nella facilitazione del trasporto ferroviario internazionale; nel superamento degli ostacoli giuridici e tecnici a questo relativi; nella ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno.
  A tale ultimo proposito, la relazione illustrativa del disegno di legge osserva proprio come le principali modifiche alla Convenzione del 1980 e strumenti allegati riguardino l'appendice A (che concerne il contratto di trasporto internazionale per ferrovia di viaggiatori) e precisamente gli articoli 29,30 e 32. Più in dettaglio, il nuovo articolo 29 circoscrive con precisione la riparazione ai soli danni fisici, laddove la precedente formulazione si riferiva genericamente ad altri danni; il nuovo articolo 30 eleva l'importo massimo di risarcimento in caso di morte o ferimento, massimale che viene più che raddoppiato; l'articolo 32, introdotto ex novo dal Protocollo del 1999, prevede la possibilità, su istanza di parte, del risarcimento di eventuali spese di alloggio e assistenza in caso di soppressione, ritardi o mancate corrispondenze tra i treni, rinviando tuttavia alla normativa nazionale per ciò che concerne la quantificazione del danno.
  Tutto ciò premesso, il Protocollo emendativo del 1999 in senso stretto consta di un Preambolo e di 7 articoli, la cui importanza risiede tuttavia nei testi allegati che esso modifica, ossia quello della Convenzione, del Protocollo sui privilegi e immunità dell'OTIF, e delle appendici.
  In ogni modo, l'articolo 1 del Protocollo del 1999 rimanda agli allegati quali parti integranti del Protocollo medesimo, che rispecchiano le modifiche apportate alla Convenzione del 1980 e relativi allegati.
  L'articolo 2 individua nell'OTIF il depositario provvisorio della COTIF 99, a decorrere dalla firma del Protocollo e fino all'entrata in vigore di esso.
  L'articolo 3 prevede che il Protocollo rimanga aperto alla firma degli Stati Parti fino al 31 dicembre 1999 a Berna, presso il depositario provvisorio. Il Protocollo è soggetto a ratifica, accettazione o approvazione: gli Stati Parti della Convenzione che non hanno firmato in tempo il Protocollo possono aderirvi mediante il deposito di un appropriato strumento prima dell'entrata in vigore del Protocollo del 1999.
  L'articolo 4 contiene le clausole sull'entrata in vigore del Protocollo, fatto salvo l'articolo 3 il quale – proprio al fine di evitare l'innesco di un circolo vizioso giuridico Pag. 117–, contenendo le previsioni sulla firma, la ratifica o l'adesione, viene necessariamente applicato dal momento in cui il Protocollo è aperto alla firma.
  L'articolo 5 riguarda le dichiarazioni e le riserve previste dall'articolo 42 della Convenzione, che possono essere fatte o apposte in qualsiasi momento, ma hanno effetto solo con l'entrata in vigore del Protocollo.
  Infine, mentre l'articolo 6 detta disposizioni transitorie, l'articolo 7 prevede la redazione del testo del Protocollo nelle lingue francese, inglese e tedesca, la prima delle quali soltanto farà fede in caso di divergenze interpretative. È altresì prevista la possibilità di traduzione ufficiale del Protocollo in altre lingue, purché esse siano lingue ufficiali in almeno due degli Stati Parti della Convenzione.
  Il disegno di legge di autorizzazione alla ratifica del Protocollo fatto a Vilnius il 3 giugno 1999, di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari del 9 maggio 1980, consta di quattro articoli, i primi due dei quali contengono rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica del Protocollo e l'ordine di esecuzione ad esso relativo.
  L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo, che sono valutati in 135.280 euro a decorrere dal 2014. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri.
  La relazione tecnica che correda il disegno di legge di ratifica ricorda che la nuova formulazione dell'articolo 26 della Convenzione del 1980 prevede un sistema di calcolo dei contributi per i Paesi Parti della Convenzione medesima, e precisamente un metodo misto che si basa per due quinti su una ripartizione modulata su quella per i contributi alle Nazioni Unite, e per tre quinti in proporzione alla lunghezza totale delle infrastrutture ferroviarie e delle linee marittime e di navigazione interna. Da ciò la relazione tecnica desume potersi immaginare un incremento del contributo a carico dell'Italia solo in relazione alla quota dei due quinti. In concreto ciò significherebbe un incremento della quota contributiva annua dagli attuali 239.538 a 267.695 euro (+28.157 euro). D'altra parte l'incremento collegato all'ordinamento delle Nazioni Unite è valutabile in circa 107.120 euro. Altri obblighi collegati, ad esempio, alla partecipazione alle sedute di numerosi comitati e commissioni tecniche previsti dalla Convenzione, conclude la relazione tecnica, potranno essere adempiuti con le risorse disponibili a legislazione vigente.
  In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196/2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dell'economia e delle finanze, che in tale eventualità provvede, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, mediante riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente, con natura di spese rimodulabili, destinate a soddisfare obblighi comunitari e internazionali nell'ambito del Programma «Sviluppo e sicurezza del trasporto ferroviario», dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010.
  Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3).Pag. 118
  L'articolo 4, infine, prevede l'entrata in vigore della legge di autorizzazione alla ratifica il giorno successivo a quello della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.

  Michele BORDO, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Seguito dell'esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento all'ordine del giorno, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

  Michele BORDO, presidente, ricorda che l'esame del provvedimento in Assemblea avrà inizio a partire da venerdì 19 settembre prossimo e che la XIV Commissione si dovrà quindi esprimere entro la seduta odierna. Ricorda altresì che il relatore ha inviato ieri via mail a tutti i colleghi una bozza di parere.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, illustra la proposta di parere favorevole con osservazioni, che ha ritenuto opportuno integrare con una osservazione relativa alla opportunità di integrare la disciplina del sistema del vuoto a rendere su cauzione con misure volte a favorire il riutilizzo degli imballaggi usati.

  Stefano VIGNAROLI (M5S) ringrazia il relatore per aver accolto le osservazioni formulate dal suo gruppo sul tema del vuoto a rendere; riterrebbe tuttavia opportuno sostituire, nella osservazione formulata, l'espressione «imballaggi usati» con quella di «imballaggi raccolti», che appare più precisa.
  Preannuncia quindi il voto convintamente a favore del suo gruppo sulla proposta di parere.

  Massimiliano MANFREDI (PD), relatore, condivide la pertinente osservazione del collega Vignaroli e formula quindi una nuova proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Florian KRONBICHLER (SEL) evidenzia come il provvedimento in esame rappresenti un timido recepimento della normativa ecologista di matrice europea. Non può nel contempo non ricordare che tali disposizioni sono di fatto vanificate dai contenuti del decreto legge n. 133 del 2014 che il Parlamento si appresta ad esaminare, cosiddetto “sblocca Italia”, a dimostrazione della distorta cultura legislativa del nostro Paese.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni formulata dal relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 55 Cirielli e abb.

(Parere alla XIII Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 10 settembre 2014.

  Paola PINNA (M5S) chiede alcuni chiarimenti alla relatrice, innanzitutto con riferimento all'articolo 7, rispetto al quale vorrebbe comprendere a chi saranno attribuite le funzioni assegnate ai consorzi di tutela delle produzioni di agrumi nel caso in cui tali consorzi non siano presenti sul territorio.Pag. 119
  Con riguardo poi all'articolo 8, che definisce la procedura per l'assegnazione dei contributi per gli interventi a favore degli agrumeti, riterrebbe opportuno specificare alla lettera b) che nell'assegnazione dei contributi sia escluso, quale criterio preferenziale, l'ordine cronologico di presentazione delle domande, cui molte regioni spesso ricorrono in caso di bandi, anche per incapacità di programmazione strategica. Sarebbe invece preferibile attribuire priorità agli agrumeti che rivestono maggiore rilievo storico o che hanno effetti positivi sul contenimento del dissesto idrogeologico, in quanto, ad esempio, sono collocati su territori scoscesi. Rileva peraltro come il criterio della precedenza cronologica si ponga in contrasto con i criteri di progettazione europei che tendono a privilegiare il livello qualitativo degli interventi.

  Maria IACONO (PD), relatore, osserva come le questioni sollevate dalla collega Pinna siano oggetto del lavoro in corso presso la Commissione Agricoltura, ma possono senz'altro essere oggetto di ulteriore approfondimento.

  Michele BORDO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.30.

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