CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 47

TESTO AGGIORNATO AL 16 SETTEMBRE 2014

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. — Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.10.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo.
C. 2515 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata a esaminare, ai fini del parere alla III Commissione Affari esteri, il disegno di legge C. 2515, recante ratifica dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong della Repubblica popolare cinese per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, fatto a Hong Kong il 14 gennaio 2013.
  In primo luogo evidenzia come l'Accordo si inserisca nel contesto generale di ampliamento della rete di convenzioni per evitare le doppie imposizioni stipulate dall'Italia, proponendosi di realizzare un'equilibrata ripartizione della materia imponibile fra i due Stati contraenti e di costituire un quadro giuridico di riferimento indispensabile alle imprese italiane per operare nella Regione amministrativa speciale di Hong Kong in condizioni pienamente concorrenziali rispetto agli operatori economici di altri Paesi a economia avanzata. Accordi del genere sono stati infatti già conclusi da Hong Kong con diversi Paesi i cui operatori economico-Pag. 48commerciali sono in concorrenza con le imprese italiane. La relazione illustrativa evidenzia, altresì, come la struttura dell'Accordo si conformi agli standard più recenti del modello elaborato dall'OCSE.
  In tale contesto evidenzia come l'Accordo, il quale risulta del tutto analogo ad altri Accordi stipulati con altri Paesi sui quali la Commissione ha espresso nei mesi scorsi parere favorevole, costituisca un elemento fondamentale per consentire agli operatori italiani di lavorare a Hong Kong in condizioni di parità con i concorrenti appartenenti ad altre nazioni che hanno già stipulato accordi in materia con il Governo della Regione amministrativa speciale di Hong Kong, la quale, come è noto, costituisce uno degli territori più importanti nel panorama economico e finanziario internazionale.
  Passando al contenuto dell'Accordo di cui propone la ratifica, rileva come essa sia costituita da 29 articoli e da un Protocollo aggiuntivo. La sfera soggettiva di applicazione dell'Accordo è costituita, ai sensi dell'articolo 1, dalle persone residenti in uno o in entrambi gli Stati contraenti. La sfera oggettiva di applicazione dell'Accordo è invece costituita, ai sensi dell'articolo 2, per quanto riguarda l'Italia dall'IRPEF, dall'IRES e dall'IRAP, anche se riscosse mediante ritenuta alla fonte, mentre per Hong Kong si tratta dell'imposta sugli utili, dell'imposta sui salari e dell'imposta sulla proprietà, anche se riscosse mediante accertamento.
  Sottolinea come la disposizione specifichi, al paragrafo 4, che l'Accordo si applicherà anche alle imposte di natura analoga o identica che saranno istituite successivamente alla firma dell'Accordo stesso. Gli articoli 3, 4 e 5 recano le definizioni delle espressioni utilizzate nell'Accordo.
  In particolare, specifica che l'articolo 3 reca le definizioni generali, l'articolo 4 definisce il concetto di soggetti residenti di una Parte contraente, mentre l'articolo 5 definisce il concetto di stabile organizzazione. Tale ultima disposizione specifica che non si considera sussistente una stabile organizzazione qualora si faccia uso di un'installazione a soli fini di deposito, di esposizione o consegna; i beni o le merci siano immagazzinati ai soli fini di deposito ed esposizione, consegna o trasformazione da parte di altra impresa; una sede fissa sia utilizzata ai soli fini di acquisto di beni o di merci, di raccolta di informazioni, ovvero per qualsiasi altra attività di carattere preparatorio o ausiliario. Viene precisato inoltre che non sussiste stabile organizzazione per il solo fatto che un'impresa eserciti la propria attività in una Parte per mezzo di un mediatore, di un commissionario generale o di altro intermediario, né per il fatto che una società residente di una Parte controlli o sia controllata da una società dell'altra Parte. Si è invece in presenza di stabile organizzazione qualora la persona che agisce in una Parte contraente per conto di un'impresa dell'altra Parte disponga abitualmente di poteri che le permettano di concludere contratti a nome dell'impresa non limitati all'acquisto di beni o merci.
  Fa presente quindi che la tassazione dei redditi immobiliari, inclusi quelli delle attività agricole e forestali, sia che si tratti di redditi diretti sia che si tratti di redditi da locazione, spetta, in base all'articolo 6, al Paese in cui sono situati gli immobili.
  Per quanto riguarda gli utili d'impresa, evidenzia come l'articolo 7 attribuisca il diritto esclusivo di tassazione alla Parte dell'impresa stessa, fatto salvo il caso in cui questa svolga attività nell'altra Parte per mezzo di una stabile organizzazione ivi situata; in quest'ultima ipotesi, la Parte in cui è localizzata la stabile organizzazione ha il potere di tassare gli utili attribuibili a tale stabile organizzazione. Secondo il paragrafo 2, nella determinazione degli utili della stabile organizzazione si considerano gli utili che si ritiene sarebbero stati conseguiti da questa se si fosse trattato di un'impresa distinta e indipendente inoperante attività identiche o analoghe e nelle medesime o analoghe condizioni. Il paragrafo 3 consente alle Parti contraenti di rettificare gli utili da attribuire alla stabile organizzazione in Pag. 49base al riparto in uso degli utili complessivi dell'impresa tra le diverse Parti della stessa.
  In linea con quanto raccomandato in ambito OCSE, gli utili derivanti dall'esercizio, in traffico internazionale, della navigazione marittima o aerea sono tassati, secondo l'articolo 8, esclusivamente nel Paese dove ha luogo la sede della direzione effettiva dell'impresa di navigazione: tale previsione va applicata anche agli utili derivanti dalla partecipazione a un fondo comune, a un esercizio in comune o ad un organismo internazionale di esercizio.
  Passando ad illustrare l'articolo 9, fa presente che esso regola la tassazione degli utili prodotti da imprese associate, nelle ipotesi in cui un'impresa di una Parte contraente partecipi direttamente o indirettamente alla direzione, al controllo o al capitale di un'impresa dell'altra Parte, e nelle ipotesi in cui imprese delle due Parti contraenti sono dirette o controllate, in modo diretto o indiretto, dalle medesime persone, prevedendo in tali casi rettifiche nell'imputazione degli utili nel caso in cui siano tassati da una Parte utili sottoposti a tassazione anche dall'altra Parte. Il trattamento convenzionale riservato ai dividendi, disciplinato dall'articolo 10, prevede che, fermo restando il principio generale della loro definitiva tassazione nella Parte di residenza del percipiente, la Parte della fonte possa prelevare un'imposta che non ecceda il 10 per cento del loro ammontare lordo. Qualora il beneficiario effettivo eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nella Parte dalla quale provengono i dividendi, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte, secondo la propria legislazione.
  Inoltre gli utili e redditi di una società residente in una Parte che siano ricavati nell'altra Parte non possono esser tassati da quest'ultima, salvo il caso in cui i dividendi siano pagati a un residente situato nella Parte diversa da quella di residenza della società che li distribuisce, e la partecipazione generatrice dei dividendi stessi sia connessa effettivamente a una stabile organizzazione o base fissa.
  Passa quindi a illustrare il paragrafo 6, il quale reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione delle azioni su cui sono pagati i dividendi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione delle azioni stesse. Per quanto riguarda la tassazione sugli interessi, ai sensi dell'articolo 11, viene applicato il principio generale della loro definitiva tassazione nello Stato Parte di residenza del percipiente. Tuttavia gli interessi possono essere tassati anche dalla Parte da cui provengono, in conformità alla legislazione di tale Parte, comunque in misura non superiore al 12,5 per cento dell'ammontare lordo se il beneficiario effettivo è un residente dell'altra Parte. Gli interessi provenienti da una Parte e pagati a un residente dell'altra Parte sono comunque esenti in quest'ultima quando: a) il debitore è il Governo dell'altra Parte o un suo ente locale; b) gli interessi sono corrisposti al Governo della Parte diversa da quello della fonte o ad un suo ente o organismo; c) gli interessi sono pagati ad altri enti o organismi interamente posseduti o nominati dal Governo di una Parte contraente. Inoltre, qualora il beneficiario dei predetti interessi sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nell'altra Parte dalla quale provengono gli interessi, ed il credito generatore degli interessi sia connesso a tale organizzazione o base, essi saranno tassabili da parte di detta Parte, secondo la propria legislazione.
  In tale ambito, rileva come, nel caso in cui l'ammontare degli interessi effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario in assenza di tali particolari relazioni, le previsioni dell'articolo 11 si applicano solo Pag. 50alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo.
  Con riguardo al paragrafo 6, fa presente che esso reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione del credito rispetto al quale sono pagati gli interessi sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del credito stesso, mentre, in materia di canoni, l'articolo 12 stabilisce il principio di tassazione definitiva nella Parte di residenza del beneficiario effettivo, salva la possibilità, per la Parte della fonte, di applicare un'imposizione, in misura comunque non superiore al 15 per cento dell'ammontare lordo dei canoni pagati qualora il beneficiario effettivo sia residente della Parte diversa dalla fonte. Qualora il beneficiario effettivo dei canoni sia residente di una Parte contraente ed eserciti attività industriali, commerciali o professionali mediante una stabile organizzazione o una base fissa situate nell'altra Parte da cui provengono i canoni, ed il diritto o bene generatore dei canoni sia connesso a tale organizzazione o base, essi potranno essere tassati da tale ultima Parte, secondo la propria legislazione.
  Sottolinea inoltre che, nel caso in cui l'ammontare dei canoni effettivamente pagati ecceda, in forza di particolari relazioni tra il debitore, il beneficiario effettivo e terzi, quanto sarebbe stato convenuto tra debitore e beneficiario, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo.
  Il paragrafo 7 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla creazione o cessione dei diritti rispetto al quale sono pagati i canoni sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante la creazione o cessione del diritto stesso.
  Per quanto concerne il trattamento degli utili da capitale, l'articolo 13 prevede il criterio di tassazione raccomandato dall'OCSE, con la previsione della tassabilità nella Parte dove è situato il bene, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di immobili, ovvero nella Parte dove è situata una stabile organizzazione o una base fissa, nel caso di utili derivanti dall'alienazione di beni mobili facenti parte dell'attivo di detta stabile organizzazione o base fissa. Per quanto riguarda invece gli utili derivanti dall'alienazione di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, o di beni mobili connessi all'esercizio di dette navi o aeromobili, essi sono imponibili solo nella Parte di residenza dell'impresa. Gli utili provenienti dall'alienazione di ogni altro bene sono imponibili solo nella parte dove è residente il soggetto alienante. Il trattamento fiscale dei redditi derivanti dall'esercizio di una professione indipendente o di lavoro subordinato è contenuto rispettivamente negli articoli 14 e 15.
  Rileva quindi come l'articolo 14 stabilisca che i redditi derivanti dall'esercizio di libere professioni o di attività indipendenti analoghe sono tassabili nella Parte di residenza del percipiente, ma sono imponibili anche nell'altra Parte nei casi in cui: egli disponga in tale altra Parte di una base fissa (limitatamente ai redditi imputabili a detta base fissa); se egli soggiorna nell'altra Parte per oltre 183 giorni totali in un periodo di dodici mesi che inizi o termini nel periodo d'imposta (limitatamente ai redditi derivati dalle attività svolte in detta altra Parte).
  L'articolo 15 prevede invece, per i redditi di lavoro subordinato, che essi siano tassati nella Parte di residenza del lavoratore, salvo il caso in cui si tratti di remunerazioni per un'attività dipendente che sia svolta nell'altra Parte e ricorra una delle seguenti condizioni: a) il beneficiario Pag. 51soggiorni per più di 183 giorni nell'anno fiscale nella Parte di prestazione dell'attività; b) il pagamento delle remunerazioni sia effettuato da o per conto di un datore di lavoro residente in quest'ultima Parte; c) l'onere delle remunerazioni gravi su una stabile organizzazione o una base fissa che il datore di lavoro ha nella Parte di svolgimento dell'attività. Per quanto riguarda invece le remunerazioni erogate in corrispettivo di lavoro subordinato svolto a bordo di navi o aeromobili impiegati in traffico internazionale, essi sono imponibili solo nella Parte dove si trova la residenza dell'impresa.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 16, il quale prevede che i compensi e le altre retribuzioni analoghe attribuiti in qualità di membro del consiglio di amministrazione di una società residente nella Parte diversa da quella della persona che li percepisce, siano tassati nella Parte di residenza della società, mentre l'articolo 17 stabilisce, al paragrafo 1, per i redditi di artisti, musicisti e sportivi, la loro imponibilità nella Parte contraente di prestazione dell'attività. Il paragrafo 2 specifica che tale criterio di tassabilità può sussistere anche nel caso in cui i redditi siano attribuiti a persona diversa dall'artista o dallo sportivo.
  L'articolo 18 al paragrafo 1, prevede che le pensioni e le remunerazioni analoghe, pagate ad un residente di una Parte contraente sono tassabili solo in tale Parte; tuttavia le pensioni sono imponibili anche nell'altra Parte se provengono da quest'ultima. Il paragrafo 2 specifica che tali pensioni comprendono i pagamenti di fondi pensione o piani pensionistici cui possono partecipare persone fisiche a fini pensionistici, se tali fondi o piani sono riconosciuti a fini fiscali o regolamentati in conformità alla legislazione dell'altra Parte.
  Passando all'esame dell'articolo 19, rileva come, al paragrafo 1, sia specificato che le remunerazioni, i salari e gli stipendi, diversi dalle pensioni, pagati da una Parte contraente o da una sua suddivisione politica o amministrativa in corrispettivo di servizi resi a detta Parte o suddivisione, sono imponibili soltanto nella Parte da cui provengono i redditi, salvo il caso in cui i servizi siano resi nell'altra Parte e la persona che li percepisce sia residente in quest'ultima Parte, ne abbia la nazionalità (o, per Hong Kong, il soggiorno) e non sia divenuto residente di detta Parte solo per rendervi i servizi. Il paragrafo 2 disciplina il caso in cui la pensione sia corrisposta da una Parte ad una persona fisica per corrispettivi resi nei confronti di tale Parte stessa, prevedendo in tale ipotesi che le somme corrisposte siano tassabili nella Parte che le eroga, prevedendo peraltro che tali pensioni siano imponibili anche nell'altra Parte se la persona fisica sia residente dell'altra Parte e ne abbia la nazionalità (o, per Hong Kong, il soggiorno).
  L'articolo 20 prevede che le somme corrisposte per il mantenimento e le spese di istruzione o formazione a studenti, i quali soggiornino per motivi di studio in una Parte diversa da quello di residenza, siano esenti dalla tassazione nella Parte presso cui viene svolta l'attività di studio, comunque per non più di 6 anni consecutivi, a condizione che tali somme provengano da fonti situate al di fuori di tale ultima Parte.
  Evidenzia quindi come, in base all'articolo 21, paragrafo 1, gli elementi di reddito diversi da quelli trattati esplicitamente negli articoli dell'Accordo siano imponibili solo nella Parte di residenza del percipiente. Il paragrafo 2 specifica che i redditi non immobiliari derivanti dall'esercizio di attività industriale, commerciale o professionale mediante una stabile organizzazione o una base fissa situata nella Parte diversa da quella di residenza del beneficiario, sono tassabili, secondo la sua legislazione, dalla Parte ove è situata tale stabile organizzazione o base fissa. Nel caso in cui i pagamenti per tali attività eccedano, in forza di particolari relazioni tra le persone che hanno svolto l'attività per la cui prestazione sono pagati, quanto sarebbe stato convenuto tra persone indipendenti, le previsioni dell'articolo si applicano solo alla parte corrispondente a quanto sarebbe stato stabilito in assenza Pag. 52delle predette particolari condizioni, mentre la quota eccedente è imponibile in conformità alla legislazione di ciascuna Parte, tenuto conto delle altre disposizioni dell'Accordo. Il paragrafo 4 reca una clausola secondo cui le disposizioni dell'articolo non si applicano qualora lo scopo principale o uno degli scopi principali della persona interessata alla costituzione o al trasferimento dei diritti produttivi del reddito sia quello di ottenere i benefici dell'articolo mediante tale costituzione o trasferimento.
  Con riferimento al metodo per eliminare la doppia imposizione internazionale, disciplinato dall'articolo 22, evidenzia come, per quel che riguarda l'Italia, sia previsto che sarà detratto dalle imposte l'ammontare dell'imposta sui redditi pagata a Hong Kong. Tuttavia, l'ammontare della detrazione non potrà comunque essere superiore alla quota di imposta italiana attribuibile agli elementi di reddito, nella proporzione in cui essi concorrono al reddito complessivo. Inoltre, sempre in Italia, non sarà accordata alcuna detrazione qualora il reddito sia sottoposto, anche su richiesta del beneficiario, ad imposizione mediante ritenuta a titolo di imposta. Per quel che riguarda Hong Kong viene previsto che tale Parte debba detrarre dall'imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong un ammontare corrispondente all'imposta pagata in Italia dal residente di Hong Kong che questo ritrae da fonti situate in Italia, a condizione che il credito così concesso non superi l'ammontare dell'imposta della Regione amministrativa speciale di Hong Kong.
  Il paragrafo 4 consente comunque a ciascuna Parte di tenere presenti, ai fini del calcolo della propria imposta, i redditi di un suo residente esentati nell'altra Parte.
  Ricorda che le disposizioni convenzionali relative alla non discriminazione nel trattamento tributario dei cittadini dell'altra Parte (articolo 23) sono formulate in modo analogo alle corrispondenti disposizioni di altri accordi della specie e quelle relative alla procedura amichevole per la composizione delle controversie relative all'applicazione dell'Accordo (articolo 24) sono previste in conformità al modello OCSE. Per quanto riguarda le procedure di composizione amichevole delle controversie è stata inoltre inserita una clausola che consente di sottoporre ad arbitrato i casi irrisolti relativi a difficoltà o dubbi nell'interpretazione o applicazione dell'Accordo, nel caso in cui una persona abbia sottoposto il proprio caso all'autorità competente di una Parte e nel caso in cui le autorità competenti non siano in grado di raggiungere un accordo entro 2 anni.
  Per quanto attiene allo scambio di informazioni tra le autorità competenti ad applicare l'Accordo, esso è disciplinato dall'articolo 25, il quale prevede che le rispettive autorità si scambieranno le informazioni presumibilmente rilevanti relative all'applicazione dell'Accordo e quelle relative all'applicazione delle norme interne. Le informazioni ricevute dall'altra Parte contraente saranno sottoposte allo stesso regime di segretezza previsto dalla legislazione interna, e saranno comunicate solo alle persone o autorità incaricate dell'accertamento o riscossione delle imposte e del relativo contenzioso, le quali potranno utilizzarle solo a tali fini anche nel corso di udienze o giudizi. Inoltre, viene specificato che le norme dell'articolo non obbligano comunque le Parti ad adottare provvedimenti amministrativi in deroga alla propria legislazione o prassi amministrativa, a fornire informazioni che non potrebbero essere ottenute in base alla propria legislazione o normale prassi amministrativa, né a fornire informazioni che rivelino segreti commerciali, industriali, professionali o processi commerciali, ovvero la cui comunicazione sia contraria all'ordine pubblico.
  Il paragrafo 4 afferma che la Parte richiesta deve utilizzare i poteri di cui dispone per raccogliere le informazioni richieste, anche se esse non siano rilevanti ai propri fini fiscali interni.
  Il paragrafo 5 supera, in armonia con il modello OCSE, il segreto bancario, specificando che una Parte non può rifiutare di fornire le informazioni solo in quanto Pag. 53esse siano detenute da una banca, da un'altra istituzione finanziaria, da un mandatario o da persona che operi come agente o fiduciario, né in quanto le stesse informazioni si riferiscano alla partecipazione di una persona.
  Passando quindi a illustrare l'articolo 26, fa presente che esso fa salvi i privilegi tributari accordati dalle norme generali del diritto internazionale o da accordi particolari agli agenti diplomatici o ai funzionari consolari. L'articolo 27 specifica che l'Accordo non pregiudica il diritto di ciascuna Parte ad applicare la legislazione e le misure nazionali volte a prevenire l'evasione o l'elusione fiscale. L'articolo 28 regola l'entrata in vigore dell'Accordo, stabilendo in particolare che esso entrerà in vigore alla data della ricezione della seconda delle due notifiche relative agli strumenti di ratifica. Le disposizioni dell'Accordo si applicheranno, per le imposte prelevate mediante ritenuta alla fonte, ai redditi realizzati a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare in cui l'Accordo è entrato in vigore, mentre, per le altre imposte sul reddito, esso si applica alle imposte relative ai periodi che iniziano a decorrere dal 1o gennaio dell'anno solare successivo a quello di entrata in vigore.
  L'articolo 29 disciplina le modalità di cessazione dell'Accordo.
  All'Accordo è allegato un Protocollo, il quale contiene alcune disposizioni supplementari convenute tra le Parti contraenti, che fanno parte integrante dell'Accordo, le quali recano interpretazioni di talune disposizioni o termini contenuti nell'Accordo stesso. In tale ambito viene chiarito, in particolare, al paragrafo 4, che l'articolo 25, in materia di scambio di informazioni, non impedisce alle autorità italiane di utilizzare, ai fini delle imposte da esse gestite e applicate, la documentazione costituita da accertamenti, calcoli, tabulati, elenchi e relazioni derivanti dall'uso lecito delle informazioni scambiate in forza di tale disposizione.
  Inoltre viene specificato che potranno essere avviati negoziati per ampliare ulteriormente l'applicazione del predetto articolo 25 ad altre imposte diverse da quelle rientranti nell'ambito di applicazione dell'Accordo. Inoltre, al paragrafo 6 è indicato che le istanze di rimborso presentate ai sensi delle norme dell'Accordo devono essere corredate da un attestato ufficiale della Parte contraente di residenza del contribuente che certifichi la sussistenza delle condizioni richieste per avere diritto ai benefici previsti dall'Accordo.
  Con riferimento al contenuto del disegno di legge, fa presente come esso riprenda il contenuto tipico dei disegni di legge di autorizzazione alla ratifica: l'articolo 1 reca la clausola di autorizzazione alla ratifica; l'articolo 2, comma 1, contiene la clausola di esecuzione dell'Accordo; il cui onere, a seguito della modifica apportata nel corso dell'esame in sede referente, è individuato in 3.361.000 euro annui a decorrere dal 2015, cui si provvede facendo ricorso al fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
  A tale proposito segnala come la Relazione tecnica evidenzi che la principale perdita di gettito apprezzabile derivante dall'applicazione dell'Accordo sarebbe riconducibile all'articolo 10, recante il regime dei dividendi, in quanto la limitazione al 10 per cento dell'aliquota di tassazione italiana sui dividendi pagati da società italiane a soggetti fiscalmente residenti a Hong Kong, ivi prevista, comporterebbe un regime più favorevole di quello attualmente applicabile a tale fattispecie secondo la normativa nazionale.
  Specifica altresì che altre perdite di gettito, in misura molto minore, sono riconducibili all'articolo 12, in materia di canoni (in ragione della limitazione al 15 per cento dell'aliquota di tassazione italiana sui canoni pagati da fonti italiane a soggetti fiscalmente residenti a Hong Kong, in luogo del 30 per cento previsto dalla disciplina generale), all'articolo 13, in materia di utili di capitale (in quanto Pag. 54potrebbero non essere più tassabili in Italia alcuni redditi prodotti da soggetti di Hong Kong, quali proventi da cessioni di partecipazioni in società residenti non qualificate, proventi da cessioni di diritti d'opzione su acquisto di partecipazioni non qualificate in società residenti, plusvalenze da cessione o da rimborso di titoli non negoziati, plusvalenze su contratti a termine conclusi fuori dei mercati regolamentati), e all'articolo 14, in materia di redditi professionali (in quanto si prevede la loro tassazione nel solo Paese di residenza del professionista, laddove attualmente la normativa italiana prevede l'applicazione di una ritenuta alla fonte del 30 per cento sui redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da soggetti non residenti).
  In tale contesto segnala come la quantificazione complessiva di minor gettito recata dal provvedimento sia stata aumentata (da 2.236.000 a 3.361.000 euro annui) con un emendamento del relatore approvato dalla III Commissione nel corso dell'esame in sede referente. Ricorda che, secondo quanto dichiarato dallo stesso relatore, tale modifica si è resa necessaria in quanto l'inasprimento delle aliquote sulle rendite finanziare operato con il decreto-legge n. 66 del 2014 incrementerebbe la perdita di gettito derivante dall'applicazione del trattamento tributario di tale categoria di redditi previsto dall'Accordo rispetto alla disciplina interna vigente.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele PESCO (M5S) chiede di rinviare l'espressione del parere alla seduta di domani, al fine di consentire un approfondimento dei contenuti del provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce della richiesta del deputato Pesco, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali.
C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Michele PELILLO (PD), relatore, rileva come la Commissione sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del Regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alla VIII Commissione Ambiente, il disegno di legge C. 2093, collegato alla legge di stabilità 2014, recante disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali, come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente.
  Fa presente che il provvedimento, che è stato notevolmente modificato dalla VIII Commissione durante l'esame in sede referente, contiene alcune disposizioni rientranti negli ambiti di competenza della Commissione Finanze, che di seguito descrive.
  Illustra l'articolo 9-bis, introdotto dalla Commissione di merito, il quale stabilisce che, per l'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, ai fini della formulazione delle relative graduatorie, costituisce elemento di preferenza la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi.
  In merito a tale disposizione sottolinea in primo luogo come la disposizione faccia riferimento in modo improprio al termine agevolazioni, ricordando, ad esempio, come, dal momento che si intende far riferimento prioritario ai fondi comunitari, come indicato esplicitamente dalla Pag. 55norma, non sia corretto parlare in senso tecnico di agevolazioni. Segnala inoltre come la disposizione, sebbene formulata in termini piuttosto generici, potrebbe riferirsi anche ad agevolazioni di carattere tributario, peraltro non specificate in alcun modo.
  Al riguardo ricorda che l’Eco-Management and Audit Scheme (EMAS) è uno strumento volontario creato dalla Comunità europea al quale possono aderire volontariamente le organizzazioni (aziende, enti pubblici) per valutare e migliorare le proprie prestazioni ambientali e fornire al pubblico e ad altri soggetti interessati informazioni sulla propria gestione ambientale. In sostanza, l'obiettivo di EMAS è quello di promuovere miglioramenti continui delle prestazioni ambientali delle organizzazioni anche mediante l'introduzione e l'attuazione da parte delle organizzazioni di un sistema di gestione ambientale, nonché l'informazione sulle prestazioni ambientali e un dialogo aperto con il pubblico ed altri soggetti interessati anche attraverso la pubblicazione di una dichiarazione ambientale.
  Rileva inoltre come la norma precisi che la disposizione si applica prioritariamente nella programmazione dei fondi comunitari 2014-2020.
  Nell'ambito dell'articolo 11, con cui si integra il Codice ambientale di cui al decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di prevedere la stipulazione, da parte del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di accordi e contratti di programma per incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali post consumo, segnala il comma 3 del nuovo articolo 206-ter del citato Codice, il quale stabilisce che tra gli incentivi previsti dai predetti accordi e contratti possono essere contemplati anche contributi attribuiti nella forma di credito di imposta, di detrazione fiscale o di riduzione dell'Imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto. Inoltre segnala che, in base al nuovo articolo 206-quater del già richiamato Codice, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, stabilisce con decreto il livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi di cui al medesimo articolo 206-ter, in considerazione sia della materia risparmiata sia del risparmio energetico ottenuto riciclando i materiali, tenendo conto dell'intero ciclo di vita dei prodotti.
  In riferimento a tale previsione, sottolinea come non risulti indicata in alcun modo la tipologia di incentivo fiscale e come sia pertanto interamente devoluta a un atto normativo secondario la definizione di una nuova agevolazione tributaria che, invece, deve essere definita dalla norma legislativa, in quanto appare del tutto improprio delegare sostanzialmente la definizione di tali incentivi ad una previsione di rango secondario.
  Evidenzia, altresì, come la delega per la riforma del sistema fiscale, attualmente in corso di esercizio, preveda, tra l'altro, la revisione dei regimi di agevolazione fiscale (cosiddette tax expenditures), e come sia pertanto in contraddizione con tale processo di revisione l'inserimento nell'ordinamento di nuove forme agevolative, in modo distonico rispetto agli obiettivi della predetta delega.
  Il nuovo articolo 206-quinquies del Codice indica che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, adotta, entro centoventi giorni, un regolamento che stabilisce i criteri e il livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati.
  Anche in merito a tale diposizione segnala come non risulti indicata in alcun modo a quali incentivi fiscali si faccia riferimento e come sia pertanto interamente devoluta a un atto normativo secondario la definizione di una nuova agevolazione tributaria.Pag. 56
  Con riferimento all'articolo 13, il quale modifica l'articolo 206-bis del Codice dell'ambiente, relativo alla vigilanza e al controllo in materia di gestione dei rifiuti, segnala, per i profili di interesse della Commissione Finanze, il numero 2) della lettera b) del comma 1, il quale inserisce nel testo una nuova lettera g-bis), la quale prevede (nel quadro della soppressione dell'Osservatorio nazionale dei rifiuti) che il Ministero dell'ambiente elabori parametri per l'individuazione dei costi standard nella gestione dei rifiuti e definisca un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio comunitario «chi inquina paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento.
  All'articolo 14, che modifica l'articolo 205 del Codice dell'ambiente, per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio dei rifiuti, segnala, per quanto di interesse della Commissione Finanze, la lettera b) del comma 1, la quale inserisce nel testo una serie di commi aggiuntivi dopo il comma 3. Il nuovo comma 3-bis prevede che la misura del tributo per il conferimento dei rifiuti in discarica istituito dall'articolo 3, comma 24, della legge n. 549 del 1995, è modulata in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD), fatto salvo l'ammontare minimo fissato dalla stessa legge n. 549 del 1995, secondo una tabella in base alla quale:
   il superamento della percentuale di raccolta differenziata alla normativa statale inferiore al 10 per cento comporta una riduzione del tributo del 30 per cento;
   il superamento del 10 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 40 per cento;
   il superamento del 15 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 50 per cento;
   il superamento del 20 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 60 per cento;
   il superamento del 25 per cento della percentuale di raccolta differenziata prevista dalla normativa statale comporta una riduzione del tributo del 70 per cento.

  Il nuovo comma 3-ter dell'articolo 205 del Codice dell'ambiente specifica che per la determinazione del tributo si assume come riferimento il valore di raccolta differenziata raggiunto nell'anno precedente e che il grado di efficienza della raccolta differenziata è calcolato annualmente sulla base dei dati relativi a ciascun Comune. Il nuovo comma 3-quater affida alle regioni il compito di definire con apposita deliberazione il metodo standard per calcolare e verificare le percentuali di raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani ed assimilati raggiunte in ogni Comune secondo le Linee guida definite entro novanta giorni con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del mare e del territorio. Inoltre ciascuna regione individua i formati, i termini e le modalità di rilevamento e trasmissione dei dati che i Comuni sono tenuti a comunicare ai fini della certificazione della percentuale di raccolta differenziata raggiunta.
  Fa quindi presente che il nuovo comma 3-septies dell'articolo 205 stabilisce che l'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica a carico dell'Autorità d'ambito, prevista qualora a livello di ambito territoriale ottimale non siano conseguiti gli obiettivi minimi di raccolta differenziata previsti dal medesimo articolo 205, non si applica ai Comuni che hanno ottenuto la deroga prevista dal comma 1-bis dello stesso articolo 205 (qualora non sia possibile realizzare gli obiettivi di raccolta differenziata dal punto di vista tecnico, ambientale e economico), oppure che hanno conseguito nell'anno di competenza una produzione pro capite di rifiuti inferiore di almeno il 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza anche a seguito dell'attivazione di politiche di prevenzione sulla produzione di rifiuti. Il Pag. 57nuovo comma 3-octies indica che l'addizionale sopra richiamata è dovuta alle Regioni ed affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare gli interventi di prevenzione sulla produzione di rifiuti previsti dai Piani regionali, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati di cui agli articoli 206-quater e 206-quinquies, per il cofinanziamento degli impianti, per attività di informazione ai cittadini in materia di prevenzione e di raccolta differenziata.
  Nell'ambito dell'articolo 14-quater, il quale inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 219-bis, istitutivo di un sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare, segnala, per quanto di competenza della Commissione Finanze, i commi 3 e 4, con cui viene previsto che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani prevede agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione, rinviando in tale ambito ad un decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico la disciplina delle modalità della sperimentazione e di applicazione di incentivi e penalizzazioni.
  L'articolo 14-octies inserisce nel Codice dell'ambiente un nuovo articolo 232-bis, il quale, al comma 1, obbliga i Comuni ad installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, e prevede, al comma 2, che i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione per sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare, istituendo a tali fini presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare un apposito Fondo. In tale ambito segnala, per gli aspetti di interesse della VI Commissione, il comma 4, con cui, al fine di alimentare il predetto Fondo, viene disposto che entro tre mesi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sia disciplinato l'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati previste dall'allegato 1 annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo n. 504 del 1995.
  In merito alla previsione del comma 4 rileva, in linea generale, come un ulteriore incremento dell'imposizione sul consumo dei tabacchi lavorati potrebbe determinare una flessione del consumo legale di tali prodotto, e, dunque, del relativo gettito.
  Inoltre evidenzia come la previsione appaia scollegata rispetto alla revisione del sistema delle accise sui tabacchi che costituisce uno degli oggetti della delega per la riforma del sistema fiscale, attualmente in corso di esercizio, in forza della quale è stato predisposto e trasmesso alle Camere, ai fini del previsto parere, lo schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106).
  L'articolo 14-decies prevede, al fine di dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga» relativamente ai rifiuti, che entro un anno dall'entrata in vigore della legge il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, stabilisce criteri per la realizzazione, da parte dei comuni, di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico o di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
  In merito evidenzia come la disposizione riproduca il contenuto delle norme Pag. 58già contenute nella legge di stabilità 2014 (in particolare dall'articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013, espressamente richiamato dalla norma in esame) aventi il fine di consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.
  Sottolinea inoltre come, rispetto al comma 667, la disposizione del disegno di legge proroghi il termine per l'emanazione di detto regolamento (entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) attribuendo esplicitamente la competenza per l'emanazione del provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali); viene introdotto inoltre l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti.
  Ritiene quindi che, sotto il profilo della formulazione del testo, occorrerebbe valutare – in luogo della modifica non testuale proposta nel testo – l'opportunità di modificare direttamente il citato articolo 1, comma 667, della legge n. 147 del 2013.
  Nell'ambito dell'articolo 22, il quale reca una serie molto ampia di modifiche alla disciplina delle autorità di bacino distrettuale, nonché in materia di distretti idrografici, segnala, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, il comma 6, ai sensi del quale le Regioni, mediante la stipula di accordi di programma, determinano la quota parte delle entrate dei canoni derivanti dalle concessioni del demanio idrico, nonché le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del principio «chi inquina paga», e in particolare dal recupero dei costi ambientali e di quelli relativi alla risorsa, da destinare al finanziamento delle misure che le Regioni stesse possono decidere di adottare all'interno di ciascun distretto idrografico ricadente nel territorio di competenza e delle funzioni di studio e progettazione e tecnico-organizzative attribuite alle Autorità di bacino.
  Passa a illustrare l'articolo 26-bis, il quale interviene sulla disciplina del sovracanone annuo cui sono assoggettati i concessionari di grandi derivazioni d'acqua per produzione di forza motrice, per ogni chilowatt di potenza nominale media, come risultante dall'atto di concessione stabilendo, in particolare, al comma 1 che, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 959 del 1953, e dalla legge n. 925 del 1980 (le quali disciplinano il predetto sovracanone), il sovracanone è corrisposto per gli impianti con potenza nominale media superiore ai 220 chilowatt. Il comma 2 specifica che l'applicazione del predetto sovracanone è estesa a tutti gli impianti di produzione idroelettrica le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei comuni compresi all'interno di un Bacino Imbrifero Montano.
  Con riferimento all'articolo 33, evidenzia come esso deleghi il Governo a introdurre sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), intesi quali meccanismi di remunerazione di una quota di valore aggiunto derivante, secondo meccanismi di carattere negoziale, dalla trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, da attivare, in particolare, in presenza di un intervento pubblico di assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune.
  In tale contesto segnala, tra i principi e criteri direttivi di delega, con riferimento agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, la lettera d), in forza della quale si prevede che siano in ogni caso remunerati i seguenti servizi:
   fissazione del carbonio delle foreste di proprietà demaniale e collettiva;
   regimazione delle acque nei bacini montani;Pag. 59
   salvaguardia della biodiversità delle prestazioni ecosistemiche e delle qualità paesaggistiche;
   utilizzazione di proprietà demaniali e collettive per produzioni energetiche.

  Passa quindi all'illustrazione dell'articolo 36 il quale autorizza, al comma 1, il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR S.p.A.». Ai sensi del comma 2 la sottoscrizione delle quote è riservata ad alcune categorie di investitori qualificati:
   1) imprese di investimento, banche, agenti di cambio, società di gestione del risparmio (SGR), società di investimento a capitale variabile (SICAV), fondi pensione, imprese di assicurazione, società finanziarie capogruppo di gruppi bancari e soggetti iscritti negli elenchi previsti dagli articoli 106, 107 e 113 del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993;
   2) fondazioni bancarie, nonché fondazioni aventi per oggetto di attività la promozione dello sviluppo sostenibile delle aree montane e rurali;
   3) persone fisiche e giuridiche e altri enti in possesso di specifica competenza ed esperienza in operazioni in strumenti finanziari espressamente dichiarata per iscritto dalla persona fisica o dal legale rappresentante della persona giuridica o dell'ente, con particolare riguardo ai soggetti con esperienze nel campo della tutela, dello sviluppo e della valorizzazione delle aree montane e rurali.

  In tale contesto segnala che il comma 3 indica come finalità del Fondo la valorizzazione del patrimonio del Fondo stesso, con l'obiettivo di garantire una redditività adeguata del capitale investito, da realizzarsi attraverso operazioni ed interventi di sostegno finanziario, diretto ed indiretto, a favore delle imprese di piccole e medie dimensioni, nonché degli enti locali, ivi comprese le società da essi controllate e/o partecipate, per investimenti nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori.
  Il comma 4 indica i seguenti obiettivi del Fondo il quale, mediante l'investimento del proprio patrimonio, persegue i seguenti obiettivi:
   a) favorire la patrimonializzazione delle imprese di piccole e medie dimensioni per permettere un più facile accesso al credito e sostenere progetti di sviluppo a medio-lungo termine, comprendendo in essi anche il sostegno ad aggregazioni di imprese che mettono in comune know how, brevetti e innovazioni a beneficio dello sviluppo del territorio, nonché costituzione di label (brand o marchi), e-commerce e piattaforme di distribuzione/acquisto specialmente al fine di favorire una più ampia presenza sui mercati esteri;
   b) incentivare il processo di aggregazione tra imprese di piccole e medie dimensioni, in grado di rafforzare la loro competitività nei rispettivi settori e di indirizzarsi sempre più verso i mercati internazionali.

  La norma specifica che il Fondo potrà fornire a favore delle PMI, tramite investimenti, diretti o indiretti, nel capitale di rischio, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di expansion, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese già avviate al fine di consentirne l'espansione geografica e/o merceologica, anche tramite acquisizioni.
  Il comma 5 specifica che il Fondo fornisce a favore delle PMI, dei Comuni, delle loro Unioni dei Comuni, delle Province, nonché delle società da essi partecipate e/o controllate, un sostegno finanziario nell'ambito di operazioni di expansion, finalizzate a finanziare lo sviluppo di imprese o di investimenti in patrimoni Pag. 60pubblici e/o collettivi, al fine della valorizzazione delle risorse naturali montane in un'ottica di sviluppo sostenibile, anche tramite acquisizioni. Inoltre il Fondo si dedicherà a operazioni di replacement, in cui il Fondo potrà costituirsi o sostituirsi ai soci di minoranza, non più interessati a proseguire l'attività, nonché a operazioni di management buy in/buy out, finalizzate a sostenere l'acquisizione di imprese condizionate da difficoltà gestionali legate al dimensionamento e a sviluppare possibili aggregazioni, con riguardo in particolare alle società controllate e/o partecipate dagli enti locali.
  Il comma 6 autorizza il Fondo a svolgere attività di Società di Gestione del Risparmio specializzata nell'istituzione e gestione di Fondi comuni d'Investimento Immobiliari.
  Il comma 7 indica l'ammontare complessivo del Fondo in 1.000.000.000 euro, di cui almeno il 51 per cento assicurato attraverso apposito stanziamento da parte di Cassa Depositi e Prestiti e almeno il 20 per cento da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, che si avvale in proposito di risorse disponibili sui quadro di programmazione UE 2014/2020. La restante parte è allocata sul mercato nei confronti dei soggetti di cui al comma 2.
  Secondo il comma 8 il Fondo potrà contribuire a promuovere e finanziare studi di fattibilità in materia di riqualificazione del patrimonio edilizio a scopo residenziale, servizi, ricettività, che valorizzino edifici e borghi a valenza storica e testimoniale, e partecipare all'attuazione degli interventi stessi.
  Ai sensi del comma 9 sono privilegiati e incentivati i progetti che si avvalgono di sistemi di verifica e certificazione trasparenti, che documentino e certifichino attraverso procedure indipendenti aspetti come l'efficienza energetica, la sostenibilità idrica, il benessere termico, acustico, visivo e respiratorio interno, il rapporto tra edifici e contesto, l'uso di materiali sostenibili, il rispetto della valenza storica e testimoniale dell'edificio.
  Al riguardo, ritiene che sarebbe opportuno precisare quale sia il ruolo che deve essere svolto dalla Cassa Depositi e Prestiti nella costituzione del Fondo, posta la natura giuridica della stessa Cassa; analogamente, reputa che andrebbero chiariti i profili di copertura finanziaria della disposizione. Quanto a quest'ultimo aspetto, inoltre, ritiene che andrebbe comunque precisato se si intenda far riferimento alle risorse di cui all'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge n. 269 del 2003 (cosiddetta gestione separata) ovvero a quelli di cui alla lettera b) del medesimo comma (fondi provenienti dall'emissione di titoli, dall'assunzione di finanziamenti e da altre operazioni finanziarie). Ricorda infatti che nella prima ipotesi, trattandosi di risorse derivanti dal risparmio postale, l'esposizione di Cassa Depositi e Prestiti è garantita dallo Stato, secondo criteri e modalità stabiliti dal Ministro dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 5, comma 11, lettera e-bis), del citato decreto-legge n. 269, cui occorrerebbe fare esplicito rinvio.
  In tale contesto segnala come la stessa Cassa depositi e prestiti abbia fatto pervenire una sua valutazione rispetto al contenuto dell'articolo 36 nel quale si evidenzia come l'intervento della stessa Cassa nel nuovo Fondo comporterebbe la conseguenza che il patrimonio del Fondo medesimo dovrebbe essere conteggiato nel debito complessivo del settore pubblico allargato, incidendo in tal modo sugli equilibri di finanza pubblica ai fini dei parametri europei.
  Alla luce di tale considerazione, la Cassa depositi e prestiti auspica la soppressione dello stesso articolo 36.
  Per quanto attiene invece alle altre previsioni del disegno di legge, non attinenti agli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala l'articolo 1-bis, il quale stabilisce che le spese sostenute in relazione alle misure necessarie per prevenire il pericolo d'inquinamento marittimo e per eliminare gli effetti già prodotti sono recuperate anche nei confronti del proprietario del carico che abbia utilizzato una nave inadeguata per il trasporto via mare di carichi inquinanti.Pag. 61
  L'articolo 2 interviene sulla disciplina relativa all'aggiornamento della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile, mentre l'articolo 2-bis autorizza la spesa di euro 35 milioni nel 2015 per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti diretti a incentivare iniziative di mobilità sostenibile, ai fini della realizzazione del programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola, casa-lavoro.
  L'articolo 4 reca norme di semplificazione in materia di valutazioni di impatto ambientale incidenti su attività di scarico a mare di acque e di materiale di escavo di fondali marini nonché circa la loro movimentazione.
  L'articolo 5-bis interviene sulla disciplina relativa alla valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW.
  L'articolo 7 apporta alcune modifiche alla disciplina sullo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, in particolare per quanto riguarda il settore del trasporto aereo mentre con l'articolo 7-bis si stabilisce che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private sono rilasciati, su richiesta degli enti locali, in formato open data, per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy.
  L'articolo 8-bis modifica alcuni aspetti della normativa nazionale di attuazione della direttiva 2006/32/CE relativa all'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici, in particolare per quanto riguarda il regime di regolazione dell'accesso al sistema elettrico.
  L'articolo 8-ter stabilisce che i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione sono inseriti nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti.
  Illustra quindi l'articolo 9, il quale apporta alcune modifiche al codice dei contratti pubblici volte ad agevolare gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS) o gli operatori in possesso di certificazione ambientale.
  L'articolo 10 modifica a sua volta il codice dei contratti pubblici ai fini dell'applicazione di criteri ambientali minimi negli appalti pubblici per le forniture e negli affidamenti di servizi, obbligando le pubbliche amministrazioni, ivi incluse le centrali di committenza, a contribuire al conseguimento dei relativi obiettivi ambientali, coerenti con gli obiettivi di riduzione dei gas che alterano il clima e relativi all'uso efficiente delle risorse, nel settore dell'illuminazione pubblica, delle attrezzature ed arredi d'ufficio, dei servizi energetici per gli edifici, della gestione dei rifiuti urbani e del verde pubblico, della ristorazione e dei servizi di pulizia.
  L'articolo 10-bis interviene sul meccanismo di monitoraggio circa l'applicazione dei criteri ambientali minimi negli appalti pubblici, nonché sulla redazione dei relativi bandi, mentre l'articolo 10-ter prevede la realizzazione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.
  L'articolo 12-bis apporta alcune modifiche tecniche al decreto ministeriale di attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti alimentati da fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
  L'articolo 12-ter apporta a sua volta modifiche tecniche al decreto legislativo n. 75 del 2010, recante riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, mentre l'articolo 12-quater prevede l'individuazione di porti marittimi dotati di siti idonei nei quali avviare operazioni di raggruppamento e gestione di rifiuti raccolti durante le attività di pesca o altre attività di turismo subacqueo svolte da associazioni sportive, ambientaliste e culturali.Pag. 62
  L'articolo 12-quinquies modifica il regolamento 161/2012 in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
  L'articolo 13-bis apporta una serie di modifiche al Codice dell'ambiente in materia di gestione degli imballaggi e dei relativi rifiuti.
  L'articolo 14-bis interviene sulle modalità di calcolo dei contributi per il finanziamento dell'attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti.
  L'articolo 14-ter interviene sulla disciplina del Codice dell'ambiente relativa al trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica.
  L'articolo 14-quinquies interviene sulla disciplina relativa agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale.
  L'articolo 14-sexies interviene sulla disciplina concernente il Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio.
  L'articolo 14-septies interviene sulla disciplina afferente alle modalità di redazione e approvazione del consorzio nazionale imballaggi.
  L'articolo 14-novies prevede un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione per la gestione del fine vita dei pannelli fotovoltaici.
  Evidenzia quindi l'articolo 15-bis, il quale consente ai produttori e agli utilizzatori che sono imprenditori agricoli ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, di partecipare al Consorzio nazionale imballaggi (CONAI), tramite le proprie confederazioni agricole, le associazioni di categoria o le centrali cooperative di appartenenza, mentre l'articolo 16 apporta modifiche al Codice dell'ambiente per quanto riguarda la disciplina dei rifiuti elettrici ed elettronici e dei rifiuti di pile e accumulatori, nonché per quanto attiene alla destinazione degli introiti derivanti dalle relative tariffe di smaltimento.
  L'articolo 17 interviene sulla disciplina relativa alle ordinanze contingibili e urgenti e ai poteri sostitutivi nel settore dei rifiuti, in particolare per quanto riguarda il termine entro il quale il Presidente della Giunta regionale deve adottare le iniziative necessarie per garantire la raccolta differenziata, il riutilizzo, il riciclaggio e lo smaltimento dei rifiuti.
  L'articolo 18 modifica la disciplina per la gestione degli oli e dei grassi vegetali e animali esausti e l'articolo 19-bis prevede che le regioni possono promuovere misure economiche di incentivo per i comuni che, oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge, attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma Nazionale di Prevenzione.
  L'articolo 21 elimina la previsione secondo cui non sono ammessi in discarica i rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) inferiore a 13.000 kJ/kg.
  L'articolo 23 reca disposizioni in materia di immobili abusivi realizzati in aree a rischio idrogeologico elevato o molto elevato.
  L'articolo 24 istituisce presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico un Fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche, ivi comprese le reti di fognatura e depurazione, in tutto il territorio nazionale.
  L'articolo 24-bis inserisce l'istituto dei contratti di fiume, i quali concorrono alla definizione e all'attuazione degli strumenti di pianificazione di distretto a scala di bacino e sotto-bacino idrografico, come strumenti volontari di programmazione strategica e negoziata che perseguono la tutela, la corretta gestione delle risorse idriche e la valorizzazione dei territori fluviali.
  L'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il servizio idrico, al fine di garantire l'accesso universale all'acqua, assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali.Pag. 63
  L'articolo 26 reca disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato.
  L'articolo 26-ter introduce il divieto di utilizzare tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo (cosiddetto fracking) per attività di ricerca e estrazione di idrocarburi.
  L'articolo 27 modifica il codice delle comunicazioni elettroniche, introducendo un contributo a carico del soggetto che presenta l'istanza di autorizzazione per l'installazione di nuove infrastrutture per impianti radioelettrici, nonché del soggetto che presenta la segnalazione certificata di inizio attività.
  L'articolo 28 assimila alle acque reflue domestiche, ai fini dello scarico in pubblica fognatura, le acque reflue di vegetazione dei frantoi oleari e consente ai sindaci, in talune condizioni, di ammettere lo scarico da parte dei frantoi di acque di vegetazione in pubblica fognatura.
  L'articolo 29-bis prevede che i comuni e i loro enti strumentali possono individuare appositi spazi, presso i centri di raccolta dei rifiuti urbani, per l'esposizione temporanea finalizzata allo scambio tra privati cittadini di beni usati e funzionanti direttamente idonei al riutilizzo.
  L'articolo 30 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Comitato per il capitale naturale, il quale trasmette annualmente al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'economia e delle finanze un rapporto sullo stato del capitale naturale del Paese, corredato di informazioni e dati ambientali espressi in unità fisiche e monetarie, nonché di valutazioni ex ante ed ex post degli effetti delle politiche pubbliche sul capitale naturale e sui servizi eco sistemici. Il Comitato promuove inoltre l'adozione da parte degli enti locali di sistemi di contabilità ambientale e la predisposizione di appositi bilanci ambientali, finalizzati al monitoraggio e rendicontazione dell'attuazione, dell'efficacia ed efficienza delle politiche messe in campo dall'ente, nonché dello stato dell'ambiente e del capitale naturale.
  L'articolo 31 istituisce presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli.
  L'articolo 32 semplifica lo smaltimento dei rifiuti speciali per talune attività economiche, con particolare riferimento al trasporto dei predetti rifiuti.
  L'articolo 34 contempla l'istituzione, promossa dai comuni, di «Oil Free Zone», intese come aree territoriali dove, entro un determinato arco temporale e sulla base di specifico atto di indirizzo adottato dai Comuni del territorio di riferimento, si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili, e dove si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni.
  L'articolo 35 prevede che la Presidenza del Consiglio promuova la costituzione della Strategia nazionale delle Green Communities, la quale individua il valore dei territori rurali e di montagna che intendano sfruttare in modo equilibrato le risorse principali di cui dispongono e aprire un nuovo rapporto sussidiario e di scambio con le comunità urbane e metropolitane, impostando un piano di sviluppo sostenibile.
  L'articolo 37 delega il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ringrazia il relatore, Pelillo, per l'esposizione svolta e per aver evidenziato le criticità insite in alcune disposizioni contenute nel provvedimento, con particolare riferimento alle norme recate dagli articoli 14-octies, il quale comporta un notevole e infondato aggravio di imposizione sui tabacchi, e alle disposizioni dell'articolo 36, il quale autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze a costituire, tramite la Cassa Depositi e Prestiti, il Fondo Italiano Pag. 64Investimenti Green Communities SGR SpA.
  In ordine all'organizzazione del prosieguo dei lavori, ricorda che l'avvio dell'esame del provvedimento in Assemblea è al momento previsto per la giornata di venerdì 19, e che quindi la Commissione è chiamata a esprimere il proprio parere nella seduta prevista per domani o al massimo entro la giornata di giovedì, così da consentire alla Commissione Ambiente, investita del provvedimento in sede referente, di valutare il parere stesso. Nell'ipotesi, che si riserva di verificare, che il parere debba essere espresso nella seduta di domani, chiede al relatore di predisporre la sua proposta di parere per la mattinata di domani, e di trasmetterla ai componenti della Commissione prima della seduta, al fine di consentirne un adeguato approfondimento.

  Michele PELILLO (PD), in considerazione del fatto che le questioni attinenti alla competenza della Commissione Finanze che occorre valutare più approfonditamente riguardano principalmente le disposizioni contenute negli articoli 9-bis, 11, 14-octies, 14-decies e 36 del provvedimento, ritiene possibile predisporre la propria proposta di parere entro la mattinata di domani.

  Filippo BUSIN (LNA) concorda con il relatore sulle valutazioni circa la questione giuridica posta dall'articolo 11 del provvedimento, il quale demanda interamente a un regolamento la definizione di una nuova forma di agevolazione tributaria che, invece, in quanto tale, deve necessariamente essere regolata da un atto normativo di rango primario.
  Con riferimento al merito del medesimo articolo 11, il quale prevede nuovi incentivi per l'acquisto di prodotti realizzati con materiali derivati dalle raccolte differenziate post consumo, ritiene, peraltro, che sarebbe più efficace utilizzare un diverso sistema, basato sulla previsione di un contributo ambientale a carico di chi introduce in commercio prodotti per la cui produzione siano stati utilizzate materie prime o materiali nuovi, introducendo in tal modo un vantaggio per i beni prodotti con materiale di riciclo.
  Tale meccanismo agevolativo dovrebbe, a suo giudizio, essere applicato anche con riferimento all'articolo 14-octies, prevedendo casomai un contributo a carico dei produttori di sigarette o di gomme da masticare, il cui gettito dovrebbe essere destinato ad un fondo volto a finanziare le spese che i comuni sostengono per le operazioni di raccolta e di pulizia ambientale connessi con il consumo di tali beni.

  Marco CAUSI (PD) concorda completamente con le considerazioni espresse dal relatore, rilevando come la Commissione Finanze, nel parere che esprimerà sul provvedimento, debba assumersi le responsabilità di propria competenza rispetto agli elementi di criticità presenti nel testo.
  In tale ambito esprime perplessità su taluni aspetti dell'articolo 13, il quale affida integralmente al Ministero dell'ambiente l'elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard nella gestione dei rifiuti.
  A tale proposito evidenzia come il meccanismo ipotizzato risulti diverso da quelli previsti per la definizione dei predetti costi standard in altri settori, nei quali tale compito è generalmente attribuito ad autorità indipendenti rispetto all'amministrazione centrale, e in cui si prevede la partecipazione dell'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) insieme alla Società per gli studi di settore (SOSE), nonché della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF).
  Ritiene quindi necessario inserire nel parere una condizione nella quale si chieda di rivedere la formulazione della norma, prevedendo, ai fini della definizione dei citati parametri, il coinvolgimento in sede tecnica delle predette SOSE, IFEL e COPAFF, nonché l'intesa del Ministero dell'economia e delle finanze, ovvero scegliendo di attribuire i compiti in materia l'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico.

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  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame alla seduta già prevista per la giornata di domani.
  Avverte quindi che, in considerazione dell'imminente avvio delle votazioni in Assemblea, l'avvio dell'esame dello schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi (Atto n. 106), avrà luogo nella seduta di domani. A tale proposito informa che, secondo quanto convenuto nell'ultima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, nel pomeriggio di lunedì 22 settembre prossimo si svolgerà presso la Commissione un incontro seminariale sui temi oggetto dello schema di decreto, nel corso del quale saranno ascoltati in sede informale il Direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, il dottor Vieri Ceriani ed alcuni esperti, nel quale sarà possibile svolgere anche un utile confronto con gli operatori del settore.

  La seduta termina alle 14.45.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di tassazione dei tabacchi lavorati e dei loro succedanei, nonché di fiammiferi.
Atto n. 106.