CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 16 settembre 2014
297.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Martedì 16 settembre 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 14.30.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
C. 2127 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuseppe GUERINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica C. 2127, relativo alla Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
  Osserva che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, è stata sottoscritta da 46 Paesi, dei quali 42 hanno proceduto alla ratifica.
  L'Italia, insieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo, non ha ancora ratificato, dopo 22 anni, la Convenzione.
  La relazione illustrativa sottolinea non solo come essa abbia portato a importanti progressi nella tutela del patrimonio archeologico in molti Paesi europei, ma come dalla sua entrata in vigore Pag. 19siano nate importanti opportunità di lavoro e di crescita professionale per gli archeologi.
  La Convenzione della Valletta nasceva sia dal convincimento che fossero stati raggiunti in gran parte gli obiettivi delle disposizioni della precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta a Londra il 6 maggio 1969, (ratificata dall'Italia con legge n. 202/1973, sia dalla necessità di completare tali disposizioni, adattandole alle nuove realtà storiche e sociali. Per questo la relazione ricorda che essa si prefigge di stabilire nuovi obiettivi e fornire nuove linee normative riguardo al tema della protezione del patrimonio archeologico.
  Per quanto attiene alla competenza della Commissione Giustizia, segnala che opportunamente l'articolo 11 della Convenzione fa salve le disposizioni dei trattati bilaterali o multilaterali riguardanti la circolazione illecita del patrimonio archeologico o la loro restituzione ai proprietari. Si tratta di una norma di chiusura estremamente importante in quanto elimina il rischio di qualsiasi attenuazione della tutela del patrimonio archeologico, considerando che le disposizioni della convenzione potrebbero essere considerate derogatorie di disposizioni preesistenti prescrittive di divieti od impositive di obblighi.
  Propone di esprimere parere favorevole.

  Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
C. 2621 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Donatella FERRANTI, presidente, in sostituzione della relatrice Giuliani, impossibilitata a partecipare all'odierna seduta, osserva che il provvedimento in esame reca la ratifica del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999: il disegno di legge proviene dal Senato, che l'ha approvato senza modificazioni il 3 settembre 2014.
  Ricorda che la Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari è stata ratificata con la legge 18 dicembre 1984, n. 976, la quale altresì ha autorizzato la ratifica del Protocollo sui privilegi e le l'immunità dell'Organizzazione intergovernativa per i trasporti ferroviari internazionali (OTIF), nonché delle regole uniformi concernenti i contratti di trasporto ferroviario internazionale di viaggiatori e bagagli, e di merci. Per quanto concerne l'OTIF, questa ha il compito di stabilire un regime di diritto uniforme applicabile ai trasporti di viaggiatori e bagagli, nonché delle merci, in traffico internazionale diretto tra gli Stati parti della Convenzione.
  Per quanto invece concerne la Convenzione e gli altri strumenti collegati come emendati dal Protocollo del 1999 (di seguito indicati come COTIF 99), la ratifica di essi da parte dell'Italia si inserisce in un quadro complesso, anche in relazione alla pertinente normativa comunitaria e al ruolo dell'Unione europea in seno alla Convenzione sui trasporti internazionali ferroviari, dopo che l'Unione stessa ha aderito nel giugno 2011 alla COTIF 99.
  I principali obiettivi della COTIF 99 si possono sintetizzare nella distinzione di responsabilità tra gestori dell'infrastruttura e imprese di trasporto; nello sviluppo organico e nella facilitazione del trasporto ferroviario internazionale; nel superamento degli ostacoli giuridici e tecnici a questo relativi; nella ridefinizione delle condizioni relative al risarcimento dei danni in caso di incidente o di ritardo del treno. A tale ultimo proposito, la relazione illustrativa del disegno di legge osserva proprio come le principali modifiche alla Convenzione del 1980 e strumenti allegati Pag. 20riguardino l'appendice A (che concerne il contratto di trasporto internazionale per ferrovia di viaggiatori) e precisamente gli articoli 29,30 e 32. Più in dettaglio, il nuovo articolo 29 circoscrive con precisione la riparazione ai soli danni fisici, laddove la precedente formulazione si riferiva genericamente ad altri danni; il nuovo articolo 30 eleva l'importo massimo di risarcimento in caso di morte o ferimento, massimale che viene più che raddoppiato; l'articolo 32, introdotto ex novo dal Protocollo del 1999, prevede la possibilità, su istanza di parte, del risarcimento di eventuali spese di alloggio e assistenza in caso di soppressione, ritardi o mancate corrispondenze tra i treni, rinviando tuttavia alla normativa nazionale per ciò che concerne la quantificazione del danno.
  Propone di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Disposizioni per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici.
Testo unificato C. 55 Cirielli ed abb.
(Parere alla XIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazioni).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Sofia AMODDIO (PD), relatore, osserva che il provvedimento in esame, che si compone di 9 articoli, è volto a promuovere e favorire interventi di ripristino, recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici dei territori a rischio di dissesto idrogeologico e di particolare pregio paesaggistico, storico e ambientale (denominati «agrumeti caratteristici storici»).
  L'articolo 2 attribuisce ad un decreto ministeriale, le modalità degli interventi di individuazione dei territori, determinazione dei criteri per la corresponsione dei contributi e le percentuali dei contributi erogabili, nonché definisce le relative competenze.
  Gli articoli 3 e 4 definiscono due tipologie di contributo: uno per gli interventi di recupero, manutenzione e salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici; l'altro per gli interventi di ripristino degli agrumeti caratteristici storici abbandonati.
  Gli articoli 5, 6 e 8 riguardano l'attuazione degli interventi. L'articolo 6, in particolare, prevede l'istituzione del Fondo per la salvaguardia degli agrumeti caratteristici storici, per l'assegnazione dei predetti contributi. L'articolo 8 disciplina la procedura per l'assegnazione dei contributi medesimi.
  L'articolo 7 ha per oggetto l'attività dei consorzi di tutela.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione giustizia, segnala l'articolo 9, relativo ai controlli e alle sanzioni.
  Il comma 1 precisa che sono le regioni a definire le modalità per l'effettuazione dei controlli sull'effettiva e puntuale realizzazione degli interventi per i quali sono stati erogati i contributi e che le stesse provvedono anche allo svolgimento dei controlli.
  Il comma 2 stabilisce che le regioni possono dettare «ulteriori sanzioni amministrative» per la violazione delle disposizioni della presente legge e delle leggi regionali in materia, e che le stesse disciplinano altresì le modalità per l'applicazione delle sanzioni e provvedono all'applicazione. Si osserva che tale comma potrebbe apparire superfluo in quanto la regione, nella materia in questione, già dispone della competenza a stabilire sanzioni amministrative e che la formulazione della norma potrebbe risultare non chiara laddove fa riferimento ad «ulteriori» sanzioni amministrative.
  Il comma 3, stabilisce che le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni «di cui al presente articolo» sono destinate esclusivamente alla realizzazione delle finalità previste dalla presente legge, secondo le modalità determinate da ciascuna regione.Pag. 21
  I commi 4 e 5 provvedono invece a delineare direttamente due fattispecie sanzionatorie.
  Il comma 4 prevede che, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi di cui agli articoli 3 e 4 realizzi gli interventi in modo parziale o carente rispetto a quanto indicato nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di importo pari ad una somma da un terzo all'intero contributo erogato. Il proprietario o il conduttore sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi.
  Il comma 5 prevede, invece, che, nel caso in cui il proprietario o il conduttore dell'agrumeto caratteristico storico al quale sono stati erogati i contributi non realizzi affatto gli interventi indicati nella relativa domanda, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria pari all'importo dei contributi erogati, aumentato di un terzo. Il proprietario o il conduttore sono altresì esclusi dall'assegnazione dei contributi. Per quanto attiene all'entità delle sanzioni, potrebbe essere opportuno prevedere un aumento da un terzo alla metà.
  Inoltre, potrebbe essere opportuno premettere ai commi 4 e 5 la clausola di salvaguardia. «Fatta salva l'applicazione della legge penale,» al fine di evitare qualsiasi dubbio interpretativo.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato).

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole con osservazioni del relatore.

  La seduta termina alle 14.45.

COMITATO DEI NOVE

  Martedì 16 settembre 2014.

Disposizioni in materia di attribuzione del cognome ai figli, in esecuzione della sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo 7 gennaio 2014.
Esame emendamenti testo unificato C. 360 ed abb./A.

  Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.45 alle 14.55.

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