CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 settembre 2014
294.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari sociali (XII)
COMUNICATO
Pag. 110

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU, indi del vicepresidente Daniela SBROLLINI.

  La seduta comincia alle 14.15.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014).
Nuovo testo C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che la Commissione è oggi convocata, in sede consultiva, per il parere alla VIII Commissione (Ambiente), sul nuovo testo del disegno di legge C. 2093 «Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alle legge di stabilità 2014), quale risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione.
  Fa presente che il provvedimento è calendarizzato in Aula per il 19 settembre prossimo e che la Commissione di merito ha chiesto di acquisire i pareri entro la giornata di martedì 16 settembre.
  Dà, quindi, la parola, al relatore, on. Capone, per lo svolgimento della relazione.

  Salvatore CAPONE (PD), relatore, osserva che il disegno di legge in oggetto, in Pag. 111origine composto di 31 articoli di modifica di una serie di ambiti riconducibili alla normativa in materia ambientale, è stato ampiamente rimodulato nel corso dell'esame in sede referente da parte della Commissione Ambiente, che è intervenuta sul testo presentato dal Governo sopprimendo numerosi articoli – il cui contenuto è stato principalmente recuperato nel testo del decreto-legge n. 91 – ed aggiungendo nuove disposizioni.
  In via preliminare fa presente che il disegno di legge è collegato alla legge di stabilità per il 2014 in base alla Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013 a completamento della manovra di finanza pubblica 2014-2016, nella quale il Governo ha «collegato» alla decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra cui un disegno di legge in materia di green economy e di lotta agli sprechi ambientali e che il contenuto dei numerosi articoli si può raggruppare in diversi ambiti che verranno sinteticamente ricordati e che solo limitate disposizioni incidono su materie di competenza della XII Commissione.
  A tale proposito ritiene necessario sottolineare come si sia di fronte ad un provvedimento di natura ambientale destinato ad incidere in ogni caso profondamente, e per alcuni versi radicalmente, sulla qualità della vita dei cittadini e delle cittadine e delle intere comunità, e ciò per determinati risvolti di ordine sociale e più complessivamente in termini di salute, che verranno puntualmente richiamati nel corso della relazione.
  Entrando nel merito, segnala che, in materia di aree protette, tutela della natura e sviluppo sostenibile, l'articolo 1, recante misure in materia di gestione degli Enti Parco, è stato soppresso nel corso dell'esame in sede referente, mentre è stato aggiunto l'articolo 1-bis recante misure per la sensibilizzazione dei proprietari dei carichi inquinanti trasportati via mare.
  L'articolo 2 è volto a garantire l'aggiornamento, con cadenza almeno triennale, della Strategia nazionale per lo sviluppo sostenibile approvata con la delibera CIPE 2 agosto 2002, n. 57, prevedendo un primo aggiornamento entro 90 giorni dalla entrata in vigore della presente legge. L'articolo 2-bis, anch'esso aggiunto dalla VIII Commissione, prevede la realizzazione di un Programma di mobilità sostenibile.
  L'articolo 3, sugli oneri di missione della Commissione scientifica CITES, ovvero l'autorità scientifica nazionale istituita presso il Ministero dell'ambiente per l'attuazione degli adempimenti derivanti dalla Convenzione di Washington sul commercio internazionale degli animali e vegetali in via di estinzione, è stato soppresso.
  Ricorda, poi, che in materia di procedure di valutazione ambientale, l'articolo 4 reca una serie di disposizioni che intervengono sulle procedure delle autorizzazioni ambientali riguardanti lo scarico in mare di acque derivanti da attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi o gassosi in mare e l'immersione in mare di materiali di escavo di fondali marini, nonché la movimentazione dei fondali marini derivante dall'attività di posa in mare di cavi e condotte.
  L'articolo 5, relativo alla istituzione della Commissione tecnica unificata per i procedimenti VIA, VAS e AIA, è stato soppresso ed è stato introdotto un nuovo articolo 5-bis, che incide su materie di competenza della XII Commissione, prevedendo una valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW. Tale disposizione consente l'introduzione della valutazione di impatto sanitario per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e di liquefazione di almeno 500 tonnellate al giorno di carbone o di scisti bituminosi, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e le centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, attraverso l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 26, relativo alle decisioni per le valutazioni di impatto ambientale (VIA), del decreto legislativo n. 152 del 2006 recante Norme in materia ambientale. Tale valutazione viene svolta da parte dell'Istituto superiore di Pag. 112sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti. Per le attività di controllo e di monitoraggio l'autorità competente si avvale dell'Istituto superiore di sanità. La disposizione si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore del provvedimento in esame.
  Proseguendo con la descrizione del contenuto dell'articolato, segnala che l'articolo 6 è stato invece soppresso.
  Un altro gruppo di norme, gli articoli da 7 a 8-ter, riguarda le emissioni e i gas a effetto serra, mentre in materia di acquisti «verdi» l'articolo 9 modifica la disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. Il nuovo articolo 9-bis reca poi disposizioni per agevolare l'adozione del sistema comunitario di ecogestione e audit ambientale EMAS e il sistema comunitario di etichettatura ecologica ECOLABEL.
  L'articolo 10 prevede l'obbligo, per gli appalti di forniture di beni e di servizi, di prevedere nei relativi bandi e documenti di gara l'inserimento almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei «criteri ambientali minimi» (CAM), ai sensi del Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione- PANGPP, per l'acquisto di servizi energetici per gli edifici, di attrezzature elettriche ed elettroniche d'ufficio e di lampade. Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore delle forniture, dei lavori o servizi oggetto delle gare d'appalto, anche alle categorie di prodotti o servizi elencate nel comma 2. I nuovi articoli 10-bis e 10-ter recano norme volte, rispettivamente, all'applicazione di «criteri ambientali minimi» negli appalti pubblici e all'adozione di un Piano di qualificazione ambientale dei prodotti che caratterizzano i sistemi produttivi locali, i distretti industriali e le filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale.
  L'articolo 11 reca una serie di disposizioni destinate ai prodotti derivanti da materiale «post consumo», per un verso, consentendo la stipula di accordi di programma tra soggetti pubblici e privati, e, per l'altro, dettando i principi per la definizione di un sistema di incentivi per l'acquisto e la commercializzazione di tali prodotti.
  Fa presente, poi, che nel campo della gestione dei rifiuti, l'articolo 12 – che recava disposizioni volte ad assoggettare alle procedure semplificate di recupero le attività di trattamento disciplinate dai c.d. «regolamenti end of waste» –, è stato soppresso e sono stati introdotti gli articoli: 12-bis, di modifica del decreto ministeriale 6 luglio 2012 di attuazione dell'articolo 24 del decreto legislativo n. 28 del 2011, recante incentivazione della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici; l'articolo 12-ter, l'articolo 12-quater finalizzato alla Pulizia dei fondali marini, l'articolo 12-quinquies in materia di utilizzazione delle terre e rocce da scavo.
  L'articolo 13 modifica in più punti l'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 in materia di Attività di vigilanza sulla gestione dei rifiuti al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni al Ministero dell'ambiente e l'articolo 13-bis modifica altri articoli del medesimo decreto legislativo.
  Dopo l'articolo 14, che reca una serie di misure per incrementare la raccolta differenziata e il riciclaggio, sono stati introdotti i nuovi articoli 14-bis e 14-ter, relativo al Trattamento del rifiuto tramite compostaggio aerobico e digestione anaerobica, l'articolo 14-quater sul Sistema di restituzione di specifiche tipologie di imballaggi destinati all'uso alimentare nonché gli articoli 14-quinquies, che disciplina gli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio Pag. 113riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale, l'articolo 14-sexies, relativo al Programma di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, l'articolo 14-septies, recante norme in materia di Bilancio di esercizio del consorzio nazionale imballaggi e l'articolo 14-octies sui Rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare, l'articolo 14-nonies che regola la gestione del fine vita di pannelli fotovoltaici e l'articolo 14-decies contenente misure in materia di tariffa di gestione dei rifiuti urbani e assimilati.
  Ricorda, quindi, che l'articolo 15 è stato soppresso.
  L'articolo 16 detta disposizioni per la piena attuazione delle direttive dell'Unione europea in materia di rifiuti elettrici ed elettronici e di rifiuti di pile e accumulatori e l'articolo 17 semplifica gli obblighi di comunicazione connessi all'adozione delle ordinanze contingibili e urgenti in materia di rifiuti.
  L'articolo 18 circoscrive gli obblighi di adesione al CONOE (Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti) alle sole imprese che producono, importano o detengono oli e grassi vegetali ed animali esausti, rendendo invece facoltativa la partecipazione degli altri soggetti attualmente obbligati.
  Fa presente, inoltre, che l'articolo 19, che recava disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti, è stato soppresso mentre è stato introdotto l'articolo 19-bis con misure per incrementare la raccolta differenziata e minimizzare i rifiuti non riciclati.
  Anche l'articolo 20 in materia di contributo per la gestione di pneumatici fuori uso è stato soppresso, e l'articolo 21 dispone l'abrogazione della norma di legge che prevede il divieto di smaltimento in discarica dei rifiuti con PCI (Potere calorifico inferiore) superiore a 13.000 kJ/Kg.
  Per quanto riguarda il settore della difesa del suolo, ricorda che l'articolo 22 detta un'articolata disciplina prevalentemente volta alla riorganizzazione distrettuale della governance in materia di difesa del suolo. In particolare, l'articolo modifica la disciplina delle autorità di bacino distrettuale, anche ai fini di una razionalizzazione della composizione e del funzionamento degli organi distrettuali; modifica la disciplina dei distretti idrografici attraverso una riduzione dei distretti e una riorganizzazione degli ambiti territoriali dei distretti; modifica le disposizioni in materia di monitoraggio al fine di riferirle al piano di gestione (che è di competenza dell'autorità distrettuale) e di prevedere la trasmissione delle risultanze del monitoraggio anche alle competenti autorità di bacino distrettuali; prevede che, al fine di coniugare la prevenzione del rischio idraulico con la tutela degli ecosistemi fluviali, gli enti competenti predispongano il Programma di gestione dei sedimenti a livello di bacino idrografico.
  L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, ovvero di opere e immobili dei quali viene comprovata l'esposizione a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire. In particolare, viene istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente un apposito capitolo per finanziare gli interventi, nonché disciplinata la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti e i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti.
  Veniamo dunque alla questione relativa alle risorse idriche su cui chiedo una particolare attenzione, per i risvolti di natura sociale. L'articolo 24 istituisce, a decorrere dal 2014, presso la Cassa conguaglio per il settore elettrico, un fondo di garanzia per gli interventi finalizzati al potenziamento delle infrastrutture idriche ivi comprese le reti di fognatura e depurazione in tutto il territorio nazionale, alla cui alimentazione viene destinata una specifica componente della tariffa del servizio idrico integrato, determinata dall'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema Pag. 114idrico (AEEGSI). La norma specifica che il Fondo è finalizzato al rilancio dei programmi di investimento per il mantenimento e lo sviluppo delle infrastrutture idriche.
  L'articolo 24-bis è dedicato ai contratti di fiume, mentre l'articolo 25 prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) assicuri agli utenti domestici del servizio idrico integrato in condizioni economico-sociali disagiate l'accesso a condizioni agevolate alla fornitura della quantità di acqua necessaria per il soddisfacimento dei bisogni fondamentali. Al fine di assicurare la copertura dei conseguenti oneri, si dispone che l'Autorità definisca le necessarie modifiche all'articolazione tariffaria per fasce di consumo o per uso determinando i criteri e le modalità per il riconoscimento delle agevolazioni.
  L'articolo 26, che detta disposizioni in materia di morosità nel servizio idrico integrato, prevede che l'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) adotti direttive per il contenimento della morosità degli utenti del servizio idrico integrato, mentre il nuovo articolo 26-bis riguarda il sovra canone di bacino idrico montano e l'articolo 26-ter vieta le tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo, al fine di tutelare le acque sotterranee dall'inquinamento.
  Segnala, pertanto, che in tutti questi articoli sono presenti aspetti che possono essere ricondotti anche, quando non soprattutto, come l'articolo 25, a tematiche di natura sociale, ivi comprese eventuali condizioni economiche e sociali di disagio, che potrebbero così essere attutite.
  Seguono poi le disposizioni contenute nell'articolo 27 in materia di procedimenti autorizzatori relativi alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici e nell'articolo 28 in materia di disciplina degli scarichi e del riutilizzo di residui vegetali.
  Infine, per quanto concerne il capitale naturale e contabilità ambientale, segnala che l'articolo 30 istituisce, disciplinandone anche la composizione, il Comitato per il capitale naturale presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi sociali, economici e ambientali coerenti con l'annuale programmazione finanziaria e di bilancio dello Stato.
  L'articolo 31 istituisce il Catalogo dei sussidi ambientalmente dannosi e dei sussidi ambientalmente favorevoli presso il Ministero dell'ambiente, per la raccolta dei dati sugli incentivi, sulle agevolazioni e sulle esenzioni, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente.
  Fa presente, poi, che è stato inoltre aggiunto l'articolo 32, che incide su materie di interesse della XII Commissione, riguardando la gestione dei rifiuti sanitari. Tale disposizione modifica il comma 8 dell'articolo 40 del decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 152 (riduzione degli adempimenti amministrativi per le imprese) in materia di semplificazione dello smaltimento dei rifiuti speciali per i soggetti che svolgono le attività di barbieri, parrucchiere, istituti di bellezza, tatuaggio e piercing.
  Infine, risultano introdotti nel corso dell'esame in sede referente anche i seguenti articoli: articolo 33, che delega il Governo ad introdurre sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali, l'articolo 34 che istituisce le Aree Oil Free Zone al fine di promuovere su base sperimentale la progressiva fuoriuscita dall'economia basata sul ciclo del carbonio, l'articolo 35 sulla costituzione della Strategia nazionale Green Communities e l'articolo 36 che autorizza il Ministero dell'economia a costituire il Fondo Italiano Investimenti Green Communities, nonché infine l'articolo 37, che reca una delega al Governo in materia di inquinamento acustico e norme per armonizzare la normativa nazionale con la normativa comunitaria.
  Fa presente, quindi, quanto sia necessario, nel nostro Paese, favorire e accelerare una coscienza ancor più marcatamente diffusa sul contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali e sulla necessità di favorire percorsi virtuali per l'affermarsi della green economy che non Pag. 115significa solo tutela della risorse naturali ma anche possibilità di nuova economia.
  Al contempo, crede necessario ribadire quanto già affermato in premessa. Nonostante, come si evince anche da questa sia pur sommaria analisi, siano limitate le disposizioni incidenti su materie di competenza della XII Commissione, l'impianto complessivo del provvedimento ha un impatto concreto sulla vita delle persone e, in alcuni casi, sulle loro condizioni sociali ed economiche e più in generale sulle comunità territoriali. Ecco perché la discussione e dunque gli esiti cui la Commissione Affari sociali vorrà giungere, esprimendo il proprio parere alla Commissione di merito, potranno rivestire non un ruolo meramente accessorio, ma concorrere al miglioramento del testo ottimizzandone l'efficacia.

  Daniela SBROLLINI, presidente, rinvia, quindi, il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.40.

INDAGINE CONOSCITIVA

  Mercoledì 10 settembre 2014 — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 14.40.

Indagine conoscitiva sul ruolo, l'assetto organizzativo e le prospettive di riforma dell'Istituto superiore di sanità (ISS), dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA) e dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Age.NA.S.).
Audizione del direttore generale dell'Age.NA.S., Francesco Bevere.
(Svolgimento e conclusione).

  Pierpaolo VARGIU, presidente, avverte che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso. Se non vi sono obiezioni rimane così stabilito.
  Introduce, quindi, l'audizione.

  Il dottor Francesco BEVERE, direttore generale dell'Age.NA.S, svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, i deputati Maria AMATO (PD), Elena CARNEVALI (PD), Massimo Enrico BARONI (M5S), Giovanni MONCHIERO (SCpI) e Teresa PICCIONE (PD).

  Il dottor Francesco BEVERE, direttore generale dell'Age.NA.S, interviene in replica.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ringrazia il direttore generale dell'Age.NA.S e dichiara quindi conclusa l'audizione.

Audizione del prof. Cesare Cislaghi, consulente responsabile del coordinamento delle ricerche economico sanitarie dell'Age.NA.S.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, introduce l'audizione.

  Il professor Cesare CISLAGHI, consulente responsabile del coordinamento delle ricerche economico sanitarie dell'Age.NA.S., svolge una relazione sui temi oggetto dell'audizione.

  Intervengono quindi, per formulare quesiti ed osservazioni, Pierpaolo VARGIU, presidente.

  Il professor Cesare CISLAGHI, consulente responsabile del coordinamento delle ricerche economico sanitarie dell'Age.NA.S., interviene in replica.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ringrazia il professor Cesare Cislaghi e dichiara quindi conclusa l'audizione.

  La seduta termina alle 16.

  N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

Pag. 116

RISOLUZIONI

  Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Pierpaolo VARGIU.

  La seduta comincia alle 16.

7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione in titolo.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, ricorda che l'ordine del giorno reca la discussione della risoluzione 7-00058 Fucci: Monitoraggio sull'applicazione dei criteri per la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica.
  Chiede, pertanto, all'onorevole Fucci, in qualità di presentatore, di illustrare la risoluzione in titolo.

  Benedetto Francesco FUCCI (FI-PdL), procedendo ad illustrare il testo della risoluzione, desidera innanzitutto ricordare che questa risoluzione fu già presentata nella passata legislatura con le firme di altri colleghi della Commissione appartenenti a diversi gruppi parlamentari.
  Evidenzia questo elemento in apertura per sottolineare che il tema della risoluzione, relativo alla ginecologia oncologica, mantiene tuttora un'attualità testimoniata, quest'oggi, dal suo inserimento all'ordine del giorno della XII Commissione.
  Nel testo della risoluzione, nella parte delle premesse, sono evidenziate le ragioni di questa iniziativa, che era nata da una serie di contatti avuti con il mondo delle società scientifiche. Da questi contatti è emerso in modo chiaro che il nostro Paese, rispetto ad altre importanti realtà europee ed agli Stati Uniti, non prevede uno specifico percorso formativo successivo alla specializzazione al cui termine il medico possa ottenere una vera e autentica certificazione in relazione alla ginecologia oncologica.
  Invece, come emerge dagli operatori del settore, esiste sempre di più la necessità di formare precocemente ed efficacemente gli operatori, al fine di poter offrire un prodotto adeguato e allineato agli standard europei e d'oltreoceano; la laparoscopia, la chirurgia robotica sono solo alcuni degli esempi che impongono di focalizzare l'attenzione sulla formazione degli operatori fin dalla giovane età, vale a dire partendo dalle scuole di specializzazione post-laurea fino ad arrivare ai corsi di formazione accreditati. È pertanto lecito chiedersi se non si debba pensare alla creazione di un percorso formativo «ad hoc» per la figura del ginecologo oncologo che, oltre alla cura del percorso chirurgico, deve acquisire particolari competenze sui temi dell'oncologia medica, della radioterapia, dell'anatomia patologica, dell’imaging e della terapia palliativa, senza trascurare gli aspetti della ricerca clinica e di base.
  Questa situazione fa sì, come puntualizzato nella risoluzione, che molti giovani medici appassionati di questa importante e delicata branca della medicina si impegnino nel seguire percorsi individuali ad esempio iscrivendosi a corsi privati certamente di qualità e autorevolezza scientifica. Tuttavia questi percorsi individuali non possono essere la sola forma obbligata di formazione a causa della sostanziale mancanza di alternative, nell'ambito della formazione universitaria istituzionalizzata, in una parte consistente del Paese. Oltretutto, aspetto nella pratica non secondario, il seguire questi percorsi individuali comporta spesso un esborso economico personale che può essere non indifferente vista la soglia ormai sempre più elevata di ingresso nella professione dopo il compimento della specializzazione (ormai si parla stabilmente di una forbice tra 30 e a volte perfino 35 anni) e vista l'impossibilità di avere un reddito adeguato essendo oggi vietato esercitare la professione già durante la specializzazione.
  Da evidenziare la contraddittorietà di tale situazione visto che, sul piano normativo Pag. 117la ginecologia oncologica, ai sensi del decreto ministeriale del 29 gennaio 1992, è inserita nell’»elenco delle alte specialità mediche» e perciò fa riferimento (al fianco di altri importantissimi e delicati settori come quelli della cardiologia medico-chirurgica, dei trapianti d'organo e delle malattie vascolari) a una serie di criteri e standard organizzativi e gestionali del massimo livello. Giova ricordare, come richiamato nelle premesse della risoluzione, che il citato decreto ministeriale del 1992 fece seguito, peraltro con grave ritardo, a quanto previsto già sette anni prima dal decreto legislativo n. 595 del 1985, il cui articolo 5 definiva le alte specialità mediche demandando, appunto, dopo aver dettato alcuni standard di qualità, a un successivo decreto di attuazione.
  È questo insieme di considerazioni che lo ha indotto a presentare la risoluzione in discussione e a proporre al Governo due precisi impegni a suo parere essenziali per colmare quella che ritiene sia una mancanza nel sistema di formazione della classe medica italiana. Da un lato, l'impegno ad effettuare un attento monitoraggio sull'effettiva applicazione, sull'intero territorio nazionale, di quei criteri di eccellenza che in teoria, in base alle norme richiamate in premessa, dovrebbero contraddistinguere la formazione e l'esercizio della professione nella specialità medica della ginecologia oncologica; dall'altro lato, con specifico riferimento al tema della formazione e a quello ad esso collegato della ricerca, l'impegno ad attuare tutte le iniziative di competenza per garantire, come già avviene da tempo negli Stati Uniti e in altri Paesi europei, percorsi formativi istituzionalizzati per gli specialisti in ginecologia oncologica.

  Pierpaolo VARGIU, presidente, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

  La seduta termina alle 16.05.