CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 settembre 2014
294.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Attività produttive, commercio e turismo (X)
COMUNICATO
Pag. 84

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Ignazio ABRIGNANI.

  La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.

(Parere alla VIII Commissione).
  (Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2014.

  Leonardo IMPEGNO (PD), relatore, fa presente che la Commissione Ambiente ha inviato alla nostra Commissione un nuovo testo del provvedimento in esame come risultante al termine dell'esame degli emendamenti che si è svolto nelle sedute del 3 e 4 settembre scorso.
  Il disegno di legge in titolo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame presso la Commissione di merito in conseguenza dell'aggiunta di nuovi articoli, della riscrittura di articoli esistenti, nonché della soppressione di alcune disposizioni in quanto di contenuto identico o analogo a norme già contenute nel decreto-legge 91/2014.
  Ricorda che il disegno di legge in esame, di cui la Commissione attività produttive aveva già iniziato l'esame in data 2 aprile, è collegato alla legge di stabilità per il 2014. Nella Nota di aggiornamento del Documento di economia e finanza 2013 (Doc. LVII, n. 1-bis), trasmessa al Parlamento il 23 settembre 2013, a completamento della manovra di finanza pubblica 2014-2016, il Governo ha «collegato» alla Pag. 85decisione di bilancio una serie di disegni di legge tra i quali un disegno di legge in materia di green economy e di lotta agli sprechi ambientali («disposizioni volte a promuovere misure di green economy e a contenere il consumo eccessivo di risorse ambientali»).
  Nella presente relazione si dà conto, necessariamente con estrema sintesi, delle modifiche principali, che attengono tendenzialmente agli ambiti di competenza della X commissione.
  Risultano innanzitutto soppressi l'articolo 1, recante misure di semplificazione in materia di organizzazione e gestione degli Enti Parco, l'articolo 3 recante disposizioni relative al funzionamento della Commissione scientifica CITES, l'articolo 5 recante norme di semplificazione in materia di VIA, VAS e AIA statali, l'articolo 6 recante casi di esclusione dalla valutazione ambientale strategica per i piani di gestione del rischio, l'articolo 8 recante disposizioni in materia di impianti termici civili, l'articolo 12 in materia di procedure semplificate di recupero di rifiuti, l'articolo 15 recante l'istituzione del consorzio per imballaggi compostabili, l'articolo 19 recante disposizioni per l'individuazione della rete nazionale integrata e adeguata di impianti di incenerimento di rifiuti, l'articolo 20, recante disposizioni in materia di gestione di pneumatici fuori uso, l'articolo 29 recante disposizioni in materia di combustione controllata di materiale vegetale.
  Per quanto riguarda i nuovi articoli inseriti nel corso dell'esame in sede referente segnala in particolare:
   l'articolo 2-bis, è volto a destinare 35 milioni di euro, per l'anno 2015, alla realizzazione di un programma sperimentale nazionale di mobilità sostenibile casa-scuola e casa-lavoro, per il finanziamento di progetti di uno o più enti locali riferiti a un ambito territoriale con popolazione superiore ai 100.000 abitanti le cui finalità sono indicate nella norma (ad es. iniziative di car-pooling e bike-pooling). La copertura della spesa avviene con l'utilizzo dei proventi delle aste relative alle quote di emissione di gas a effetto serra (articolo 19, comma 6 del decreto legislativo 13 marzo 2013, n. 30). È prevista inoltre l'emanazione di due decreti del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito, per i profili di competenza, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per la definizione del programma sperimentale nazionale e la ripartizione delle risorse tra gli enti beneficiari;
   l'articolo 5-bis consente la predisposizione della valutazione di impatto sanitario (VIS) – da parte dell'Istituto superiore di sanità ovvero da parte degli organismi ed enti competenti – per i progetti riguardanti le raffinerie di petrolio greggio, gli impianti di gassificazione e liquefazione, i terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto, nonché le centrali termiche e gli altri impianti di combustione con potenza termica superiore a 300 MW, attraverso l'aggiunta del comma 5-bis all'articolo 26 del decreto legislativo n. 152 del 2006. Si tratta rispettivamente dei progetti di competenza statale sottoposti a VIA, VAS ed AIA di cui ai punti 1) e 2) dell'Allegato II alla parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006. La disposizione si applica ai procedimenti avviati dopo l'entrata in vigore della legge;
   l'articolo 7-bis, prevede che i dati ambientali raccolti ed elaborati dagli enti e dalle agenzie pubbliche e dalle imprese private, siano rilasciati su richiesta degli enti locali in formato open data per il loro riuso finalizzato a soluzioni di efficientamento delle risorse ambientali o ad applicazioni digitali a supporto della green economy;
   l'articolo 8-bis, apporta alcune modifiche alla disciplina dei sistemi efficienti di utenza (c.d. SEU, di cui al decreto legislativo n. 115 del 2008). In particolare, nella definizione di «sistema efficiente di utenza», è soppresso il tetto, per l'impianto elettrico, della potenza nominale non superiore a 20 MWe e complessivamente installata sullo stesso sito. Di conseguenza si interviene altresì sulla disciplina delle condizioni che consentono Pag. 86l'applicazione del regime di particolare favore, in termini di esenzione dal pagamento di oneri generali di sistema e di tariffe di distribuzione e trasmissione, per i SEU realizzati in data antecedente alla data di entrata in vigore del decreto n. 115 del 2008, limitandola a quelli che hanno una configurazione conforme alla nuova definizione;
   l'articolo 8-ter inserisce anche i sottoprodotti della trasformazione degli zuccheri tramite fermentazione nell'elenco dei sottoprodotti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti della produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui alla Tabella 1.A del decreto del MISE del 6 luglio 2012);
   l'articolo 9-bis prevede che, nell'assegnazione di contributi, agevolazioni e finanziamenti in materia ambientale, nella formulazione delle graduatorie costituisca titolo preferenziale la registrazione EMAS delle organizzazioni pubbliche e private e la richiesta di contributi per l'ottenimento della certificazione Ecolabel di prodotti e servizi. La disposizione è applicata prioritariamente nella programmazione dei fondi europei 2014-2020;
   l'articolo 10-bis, introdotto nel corso dell'esame in Commissione, reca ulteriori disposizioni volte all'applicazione dei criteri ambientali minimi (CAM) nei contratti pubblici. Nello specifico, il comma 1 integra le competenze dell'Osservatorio dei contratti pubblici (istituito presso la soppressa Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, ora Autorità nazionale anticorruzione) assegnando all'Osservatorio il monitoraggio dell'applicazione dei criteri ambientali minimi disciplinati nei relativi decreti ministeriali e del raggiungimento degli obiettivi previsti dal citato Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della Pubblica amministrazione (PAN GPP). La modifica si traduce nell'aggiunta di una lettera m) all'articolo 7, comma 4, del Codice dei contratti pubblici. Il comma 2, modificando l'articolo 64, comma 4-bis, del Codice dei contratti, prevede che i bandi-tipo, sulla base dei quali sono predisposti i bandi da parte delle stazioni appaltanti, devono contenere indicazioni per l'integrazione dei criteri ambientali minimi. Il comma 3, nel modificare l'articolo 83, comma 1, lettera e), del Codice dei contratti, integra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, relativamente alle caratteristiche ambientali e al contenimento dei consumi energetici e delle risorse ambientali, specificando che tali criteri devono riferirsi anche al servizio, e non solo al lavoro e al prodotto, e che, quanto al prodotto, occorre tenere conto anche delle «specifiche tecniche premianti» previste dai criteri ambientali minimi;
   l'articolo 10-ter, al comma 1, disciplina la procedura per l'adozione di un Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti dei sistemi produttivi locali, dei distretti industriali e delle filiere che caratterizzano il sistema produttivo nazionale demandandola a un decreto interministeriale da emanare entro 180 giorni dall'entrata in vigore della legge. Il Piano contiene azioni e indicazioni per migliorare la capacità delle imprese di rispondere alla domanda di prodotti sostenibili. Il comma 2 prevede che i contenuti del Piano tengano conto delle indicazioni contenute nella Comunicazione della Commissione europea Tabella di marcia verso un'Europa efficiente nell'impiego delle risorse» (COM(2011) 571 definitivo), ed in particolare di quelle concernenti la strategia su consumo e produzione sostenibili. Il comma 3 elenca gli obiettivi delle azioni contenute nel Piano, mentre il comma 4 prevede che con un ulteriore decreto interministeriale, da adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, sia emanato un Piano d'azione nazionale su consumo e produzione sostenibili, che integri le azioni previste nel Piano per la qualificazione ambientale dei prodotti;
   l'articolo 12-bis, apporta alcune modifiche alla disciplina di attuazione degli incentivi della produzione di energia elettrica Pag. 87da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (di cui al decreto del MISE del 6 luglio 2012). In particolare, con riferimento all'elenco dei sottoprodotti/rifiuti utilizzabili negli impianti a biomasse e biogas ai fini dell'accesso ai meccanismi incentivanti, si specifica che rientrano tra i sottoprodotti della lavorazione del legno, solo quelli relativi legno non trattato. Inoltre sono eliminati dall'elenco dei rifiuti a valle della raccolta differenziata per i quali è ammesso il calcolo forfettario dell'energia imputabile alla biomassa, sia il legno proveniente da attività di demolizione che il legno da trattamento meccanico dei rifiuti. Infine sono esclusi dal sistema incentivante per la produzione di energia da fonti rinnovabili di cui al citato decreto del MISE 6 luglio 2012 alcuni rifiuti provenienti da raccolta differenziata: il legno e i rifiuti pericolosi (ad eccezione di alcuni tipi di rifiuti che devono essere raccolti e smaltiti applicando precauzioni particolari per evitare infezioni).
   l'articolo 13-bis modifica gli articoli 220, 221, 222, 223 e 224 del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito agli obblighi dei produttori e degli utilizzatori e alla attività dei Consorzi, coinvolti nella gestione dei rifiuti di imballaggio. In particolare, i commi da 1 a 4, oltre ad apportare correzioni di carattere formale anche in conseguenza della soppressione dell'Osservatorio nazionale sui rifiuti, sono volti a porre a carico dei produttori e degli utilizzatori il conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata e i relativi costi. Il comma 5 prevede che il CONAI adempie entro tre mesi all'eventuale richiesta di sostituzione ai gestori della raccolta differenziata; nel testo vigente, invece, l'adesione a tale richiesta è decisa dal CONAI. I commi 6 e 8 precisano che i consorzi per la gestione degli imballaggi e il CONAI sono incaricati di pubblico servizio, mentre il comma 8 sottolinea la sussidiarietà dell'attività svolta dai Consorzi, che non può in alcun modo limitare le attività di soggetti che operano secondo le regole del mercato e deve garantire il riciclaggio e il recupero dei rifiuti di imballaggio, con priorità per quelli provenienti dalla raccolta differenziata. Da ultimo, il comma 9 differisce al 31 dicembre 2014 il termine entro il quale il CONAI deve adeguare il proprio statuto ai principi contenuti nel citato decreto legislativo n., 152 del 2006;
   l'articolo 14-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, che modifica il comma 6 dell'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, al fine di disporre che agli oneri per la vigilanza sulla gestione dei rifiuti, svolta dal Ministero dell'ambiente (anziché dall'Osservatorio nazionale sui rifiuti) provvedano il CONAI e gli altri consorzi in base al valore della produzione riferito all'anno precedente a quello di riferimento e delle quantità di rifiuti riciclati e recuperati nello stesso anno, anziché tramite contributi di importo complessivo pari a 2 milioni come ora previsto;
   l'articolo 14-ter autorizza:
    il compostaggio aerobico domestico individuale esclusivamente per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino, attraverso l'utilizzo di una compostiera con una capacità massima non superiore a 900 litri. Alle utenze domestiche che utilizzano tale sistema si applica una riduzione sulla tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani (comma 19-bis dell'articolo 208 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
    la possibilità di realizzazione con denuncia di inizio attività (DIA) di impianti di compostaggio aerobico e di digestione anaerobica di rifiuti biodegradabili di cucine, mense, mercati, da giardini e parchi, aventi una capacità di trattamento non eccedente le ottanta tonnellate annuali e destinati esclusivamente al trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove detti rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti convenzionati. Resta fermo il rispetto delle prescrizioni in materia urbanistica, delle norme antisismiche, ambientali, di sicurezza, antincendio e igienico-sanitarie, delle norme relative all'efficienza energetica nonché delle disposizioni del Codice dei beni culturali e del Pag. 88paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (comma 7-bis, articolo 214 del decreto legislativo n. 152 del 2006);
   l'articolo 14-quater disciplina in via sperimentale, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, l'applicazione del sistema del vuoto a rendere su cauzione per gli imballaggi in vetro di birra e acqua minerale da parte di locali pubblici (attraverso l'introduzione dell'articolo 219-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006). Si prevede, inoltre, che la tariffa per la gestione dei rifiuti urbani preveda agevolazioni per le utenze commerciali obbligate o che decidono di utilizzare imballaggi in vetro per la distribuzione al pubblico di bevande, e applicano il sistema del vuoto a rendere su cauzione. Si demanda a un decreto di natura regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, la disciplina delle modalità della sperimentazione e l'applicazione di incentivi e penalizzazioni;
   l'articolo 14-quinquies modifica l'articolo 220, comma 2, del decreto legislativo n. 152 del 2006, in merito ai termini relativi agli obblighi di comunicazione in materia di imballaggi immessi sul mercato, di imballaggi riutilizzati e dei rifiuti di imballaggio riciclati e recuperati provenienti dal mercato nazionale. In particolare, si prevede che le quantità di tali imballaggi devono essere comunicate al Consorzio nazionale imballaggi da tutti i soggetti che operano nel settore degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggi. Il Consorzio, entro il 30 ottobre di ciascun anno, elabora e trasmette tutti i dati riferiti all'anno solare precedente alla Sezione nazionale dei Catasto dei rifiuti;
   l'articolo 14-sexies, inserito durante l'esame in Commissione, modifica in più punti gli articoli 221, 223, e 225 del decreto legislativo n. 152 del 2006 in merito alla preparazione dei Programmi e dei Piani finalizzati alla prevenzione e gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio, elaborati dai produttori e dal CONAI. In particolare, si prevede che i produttori che non intendano aderire al CONAI e ai consorzi per i materiali di imballaggio devono presentare, entro il 30 settembre di ogni anno, un Programma specifico pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'articolo 221). Anche ciascun consorzio trasmette al CONAI un proprio programma pluriennale di prevenzione, che comprende un piano specifico di prevenzione e gestione relativo all'anno successivo (modifiche all'articolo 223). Sulla base dei predetti programma, entro il 30 novembre di ciascun anno, il CONAI elabora un Programma generale e pluriennale di prevenzione e di gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio (modifiche all'articolo 225). Tale Programma è trasmesso al Ministero dell'ambiente e al Ministero dello sviluppo economico, a cui è altresì presentata, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione generale sull'attività relativa all'anno solare precedente;
   l'articolo 14-septies, che modifica l'articolo 224, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, introducendo l'obbligo per gli amministratori del consorzio di redigere il bilancio d'esercizio con l'osservanza delle disposizioni relative al bilancio delle società per azioni;
   l'articolo 14-octies, aggiungendo l'articolo 232-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006, introduce una disciplina sui rifiuti di prodotti da fumo e gomme da masticare. In particolare, sono previsti i seguenti interventi:
   l'installazione da parte dei comuni nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale, di appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo e di gomme da masticare;
   l'attuazione di campagne di informazione da parte dei produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente, volte a sensibilizzare l'opinione pubblica circa gli effetti nocivi derivanti dall'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo e gomme da masticare;Pag. 89
   l'istituzione di un Fondo per finanziare le suddette attività presso il Ministero dell'ambiente, alimentato dalle somme derivanti dall'aumento delle aliquote di base dell'accisa sul consumo dei tabacchi lavorati;
   il divieto di abbandono di mozziconi da prodotti da fumo e di gomme da masticare sul suolo, nelle acque e negli scarichi dal 1o luglio 2015;
   la previsione di una sanzione amministrativa da 30 a 150 euro per la violazione del suddetto divieto (attraverso una modifica all'articolo 255, comma 1-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006);
   la destinazione ai comuni dei proventi derivanti dalle suddette sanzioni amministrative pecuniarie, a favore della raccolta dei mozziconi, delle apposite campagne di sensibilizzazione e della pulizia del sistema fognario urbano (modifica all'articolo 263, comma 2-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006);
   l'articolo 14-nonies attraverso una modifica all'articolo 40, comma 3 del decreto legislativo 14 marzo 2014, n. 49, prevede che i Sistemi di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) adottino per i pannelli fotovoltaici del comparto domestico e professionale, immessi a consumo successivamente alla data di entrata in vigore della legge, un sistema di garanzia finanziaria ed un sistema di geolocalizzazione delle medesime tipologie di quelle disposte dal gestore dei servizi energetici (GSE) nel Disciplinare Tecnico adottato a dicembre del 2012 per il recupero e il riciclo dei moduli fotovoltaici a fine vita;
   l'articolo 14-decies, col fine di accelerare l'attuazione delle norme già contenute nella legge di Stabilità 2014 (ed in particolare dall'articolo 1, comma 667 della legge n. 147 del 2013, espressamente richiamato dalla norma in esame) aventi il fine di consentire ai comuni di attuare un effettivo modello di tariffa rifiuti, commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati.

  Il comma 667 demanda ad un regolamento ministeriale, che si sarebbe dovuto emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di stabilità (ovvero entro il 1o luglio 2014), ma che non risulta emanato, la fissazione dei criteri per la realizzazione da parte dei comuni di sistemi di misurazione puntuale della quantità di rifiuti conferiti al servizio pubblico, ovvero di sistemi di gestione caratterizzati dall'utilizzo di correttivi ai criteri di ripartizione del costo del servizio, finalizzati ad attuare un effettivo modello di tariffa commisurata al servizio reso a copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati, svolto nelle forme ammesse dal diritto dell'Unione europea.
  Rispetto al comma 667, la disposizione in commento proroga il termine per l'emanazione di detto regolamento attribuendo esplicitamente la competenza per l'emanazione del provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (fermo restando il concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il parere della Conferenza Stato-città ed autonomie locali); si introduce inoltre l'esplicita finalità di dare attuazione al principio comunitario «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti:
   l'articolo 19-bis consente alle regioni di promuovere misure di incentivazione da corrispondere ai comuni che oltre a conseguire gli obiettivi minimi di riciclaggio previsti per legge attuano misure di prevenzione della procedura dei rifiuti in applicazione dei principi e delle misure previste dal Programma Nazionale di Prevenzione. La norma, oltre a prevedere che tali misure di incentivazione dovranno essere corrisposte con modalità automatiche e progressive, prevede che le Regioni, sulla base delle misure previste dal Programma Pag. 90Nazionale di Prevenzione, adottino Programmi Regionali di Prevenzione della produzione dei rifiuti;
   l'articolo 26-ter introduce nel decreto legislativo n. 152 del 2006, nella disciplina sulla tutela delle risorse idriche, il divieto di tecniche di stimolazione idraulica mediante iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose (c.d. fracking) nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato. È inoltre previsto l'obbligo, per i titolari di permessi di ricerca o di concessioni di coltivazione di idrocarburi, di comunicazione entro il 31 dicembre 2014 al Ministero dello sviluppo economico, e al Ministero dell'Ambiente e all'Istituto nazionale di geofisica e Vulcanologia, dei dati e delle informazioni relative all'utilizzo pregresso di tali tecniche per ciascun titolo, anche in via sperimentale. La sanzione in caso di violazioni delle prescrizioni previste dall'articolo in esame consiste nella decadenza automatica dal relativo titolo concessorio o dal permesso;
   l'articolo 33 delega il Governo all'introduzione di sistemi di remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo adotta, uno o più decreti legislativi per l'introduzione di sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA), nel rispetto di specifici princìpi e criteri direttivi (trasformazione dei servizi ecosistemici e ambientali in prodotti di mercato, assegnazione di diritti di proprietà o di sfruttamento di un bene naturalistico di interesse comune, servizi oggetto di remunerazione, ruolo dell'agricoltura e dell'agroforestale, beneficiari finali del sistema e forme di premialità). I decreti legislativi attuativi sono adottati d'intesa con la Conferenza Unificata e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti;
   l'articolo 34 promuove l'istituzione delle «oil free zone», quali aree territoriali nelle quali si prevede la progressiva sostituzione del petrolio e dei suoi derivati con energie da fonti rinnovabili. La costituzione di tali aree – nelle quali si avviano sperimentazioni, realizzazione di prototipi e implementazione sul piano industriale di nuove ipotesi di utilizzo dei beni comuni, con particolare riguardo a quelli provenienti dalle zone montane – viene promossa dai Comuni interessati, tramite le Unioni di Comuni e le Unioni di Comuni montani di riferimento, che adottano uno specifico atto di indirizzo. Le modalità di organizzazione delle «aree oil free zone» sono rimesse alla legislazione regionale. Al riguardo è prevista, per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, la possibilità di assicurare uno specifico sostegno finanziario alle attività di ricerca, sperimentazione e implementazione delle attività produttive connesse alla costituzione di tali aree;
   l'articolo 35 disciplina la definizione della Strategia nazionale delle Green Communities da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri – con il coinvolgimento di altri Ministeri e della Conferenza Unificata – destinata a prevedere un piano di sviluppo sostenibile volto alla valorizzazione delle risorse dei territori rurali e montani (in diversi ambiti, dall'energia al turismo, dalle risorse idriche al patrimonio agro-forestale) in rapporto con le aree urbane. Le Regioni e le province autonome possono individuare modalità, tempistiche e risorse finanziarie nell'ambito delle quali le Unioni dei Comuni e le Unioni dei Comuni montani promuovono l'attuazione della strategia nazionale. Tale articolo reca un contenuto identico all'articolo 18 del testo unificato adottato come testo base dalle Commissioni V e VIII recante misure per il sostegno e la valorizzazione dei comuni con popolazione pari o inferiore a 5.000 abitanti e dei territori montani (C. 65 e C. 2284);
   l'articolo 36 autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze, per il tramite della Cassa Depositi e Prestiti, a costituire un «Fondo Italiano Investimenti Green Communities SGR SpA», riservato ad Investitori Qualificati, per investimenti Pag. 91nel campo della green economy, con particolare riferimento a quelli interessanti i territori montani e rurali italiani, e con peculiare riguardo per il sostegno agli investimenti nel campo dell'innovazione, della ricerca e dello sviluppo nei territori a cosiddetto «fallimento di mercato» al fine di ammortizzare e annullare i deficit strutturali permanenti di tali territori;
   l'articolo 37 delega il Governo ad adottare, entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino dei provvedimenti normativi vigenti in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico prodotto dalle sorgenti sonore fisse e mobili, definite dall'articolo 2, comma 1, lettere c) e d), della legge 26 ottobre 1995, n. 447.

  La finalità del conferimento della delega esplicitamente richiamata dalla norma è la «completa» armonizzazione della normativa nazionale in materia di inquinamento acustico con le direttive europee 2002/49/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alla determinazione e alla gestione del rumore ambientale), 2000/14/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto) e 2006/123/CE (Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa ai servizi nel mercato interno), nonché con il regolamento (CE) n.765/2008 (che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti). Il comma 2 elenca i principi e i criteri specifici per l'adozione dei decreti legislativi, mentre il comma 3 disciplina la procedura per l'adozione dei decreti medesimi e l'articolo 4 reca la clausola di invarianza finanziaria.
  Con riferimento al testo originario del provvedimento in esame già illustrato nella precedente relazione si segnalano, in particolare, le modifiche agli articoli di seguito illustrati.
   L'articolo 9 interviene sulla disciplina delle garanzie a corredo dell'offerta nei contratti pubblici, di cui all'articolo 75 del decreto legislativo n. 163 del 2006, al fine di prevedere la riduzione del 30 per cento (anziché 20 per cento come previsto nel testo originario) dell'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema di ecogestione e audit EMAS e una riduzione del 20 per cento per quelli con certificazione ambientale ai sensi della norma tecnica UNI EN ISO 14001, nonché per gli operatori in possesso del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea Ecolabel, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso (nel testo originario il riferimento era alle prestazioni oggetto del contratto).
  Il medesimo articolo, inoltre, inserisce tra i criteri di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, di cui all'articolo 83 del Codice dei contratti:
   il possesso di un marchio Ecolabel in relazione ai beni o servizi oggetto del contratto, in misura pari o superiore al 30 per cento del valore delle forniture, (sulla base di una modifica approvata nel corso dell'esame in Commissione), o delle prestazioni oggetto del contratto stesso;
   la considerazione dell'intero ciclo di vita dell'opera, prodotto o servizio nel costo di utilizzazione e manutenzione, con l'obiettivo strategico (aggiunto nel corso dell'esame in Commissione) di un uso più efficiente delle risorse e di un'economia circolare che promuova ambiente e occupazione;
   la compensazione delle emissioni di gas serra associate alle attività dell'azienda calcolate secondo i metodi che saranno stabiliti in base alla raccomandazione della Commissione europea 2013/l79/UE concernente le prestazioni ambientali dei prodotti e delle organizzazioni (tale nuovo Pag. 92criterio è stato aggiunto nel corso dell'esame in Commissione.

  Viene, altresì, specificato che il bando, nel caso di previsione del criterio relativo al ciclo di vita, indichi, tra l'altro, il metodo che l'amministrazione aggiudicatrice utilizza per la valutazione dei relativi costi inclusa la fase di smaltimento e recupero (come è stato precisato sulla base di una modifica approvata dalla Commissione).
  L'articolo 10, attraverso l'introduzione dell'articolo 68-bis nel Codice dei contratti, disciplina l'applicazione dei «criteri ambientali minimi» (CAM) negli appalti pubblici di forniture e negli affidamenti di servizi nell'ambito delle categorie previste dal Piano d'azione per la sostenibilità ambientale dei consumi nel settore della pubblica amministrazione (PAN-GPP). In particolare, la norma prevede l'obbligo per le P.A., incluse le centrali di committenza, di contribuire al conseguimento degli obiettivi ambientali attraverso l'inserimento, nei documenti di gara relativi ai predetti appalti e affidamenti, almeno delle specifiche tecniche e delle clausole contrattuali contenute nei decreti ministeriali adottati in attuazione del PAN-GPPP e relativi all'acquisto di lampade e di servizi di illuminazione, ai servizi energetici per gli edifici e alle attrezzature elettriche ed elettroniche per l'ufficio.
  Tale obbligo si applica, per almeno il 50 per cento del valore degli appalti (sia di importo inferiore o superiore alle soglie di rilievo comunitario) anche alle categorie di prodotti o servizi elencate nel comma 2 (carta per copia e carta grafica, ristorazione collettiva e derrate alimentari, affidamento del servizio di pulizia e per la fornitura di prodotti per l'igiene, prodotti tessili, arredi per ufficio). Rispetto al testo originario sono state aggiunte ulteriori categorie di servizi e di prodotti per i quali nel frattempo sono stati pubblicati i relativi decreti di attuazione recanti i CAM: affidamento del servizio di gestione dei rifiuti urbani e del servizio di gestione del verde pubblico; forniture di cartucce per stampanti e affidamento dei relativi servizi integrati di ritiro e forniture. Infine è prevista l'applicazione dei predetti obblighi anche alle forniture di beni e servizi e agli affidamenti di lavori oggetto di ulteriori decreti ministeriali di adozione dei relativi criteri ambientali minimi.
  L'articolo 11 reca una serie di disposizioni volte a incentivare l'acquisto di prodotti derivanti da materiali «post consumo», che sono inserite attraverso gli articoli 206-ter, 206-quater, 206-quinquies e 206-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006. In primo luogo, il nuovo articolo 206-ter del decreto legislativo n. 152 del 2006 consente la stipula di accordi e contratti di programma tra soggetti pubblici e privati; la platea dei soggetti è stata modificata, nel corso dell'esame in Commissione, al fine di ricomprendere anche le associazioni di volontariato, le associazioni di categoria e di aziende che si occupano di riciclo e riuso, nonché le imprese che producono beni derivanti da materiali post consumo riciclati, con priorità per i beni provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti (anziché le imprese che commercializzano prodotti derivanti da materiali post consumo recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani come era previsto nel testo originario). Gli accordi e i contratti di programma hanno ad oggetto l'erogazione di incentivi alle attività imprenditoriali di produzione di beni derivanti da materiali «post consumo» riciclati e alle attività imprenditoriali di preparazione dei materiali «post consumo» per il loro riutilizzo, nonché alle attività di commercializzazione di prodotti e componenti di prodotti reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti. Gli incentivi sono diretti anche alle attività imprenditoriali di commercializzazione di aggregati riciclati marcati CE e definiti secondo le norme tecniche UNI/EN 13242:2013 e UNI/EN 1260:2013, nonché di prodotti derivanti da rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e da pneumatici fuori uso. Gli incentivi sono, altresì, diretti ai soggetti economici e ai soggetti pubblici che acquistano prodotti derivanti dai predetti materiali Il testo Pag. 93originario prevedeva incentivi dedicati alla commercializzazione di prodotti recuperati dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani, derivanti da una serie di materiali elencati nella norma. Quanto all'attribuzione degli incentivi, la disposizione fa riferimento alla possibilità di erogazione come crediti di imposta, detrazioni fiscali o riduzione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), commisurati al valore del bene prodotto, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili. In proposito, si prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze, individui con decreto le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente da destinare agli accordi e ai contratti di programma. Il nuovo articolo 206-quater del decreto legislativo n. 152 del 2006 demanda a un decreto interministeriale, da adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, la definizione del livello degli incentivi, anche di natura fiscale, e le percentuali minime di materiale post consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere erogati gli incentivi medesimi. Nel corso dell'esame in Commissione, è stato precisato che la presenza delle percentuali di riciclato e di riciclato post-consumo può essere dimostrata tramite certificazioni di enti riconosciuti e che il medesimo decreto interministeriale stabilisce gli strumenti e le misure di incentivazione per il commercio e per l'acquisto di prodotti e componenti di prodotti usati per favorire l'allungamento del ciclo di vita dei prodotti. La norma precisa, inoltre, che per l'acquisto e la commercializzazione di manufatti realizzati in materiali polimerici misti riciclati gli incentivi si applicano ai soli manufatti che impiegano materiali polimerici eterogenei da riciclo post consumo sulla base delle percentuali fissate nell'allegato L bis alla parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006, inserito dall'allegato 1 del disegno di legge. Il nuovo articolo 206-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006, demanda a un regolamento, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione dei criteri e del livello di incentivi, anche di natura fiscale, per l'acquisto di manufatti che impiegano materiali post consumo riciclati, ivi inclusi quelli provenienti dalla raccolta differenziata dei rifiuti diversi dal materiale polimerico, in particolare carta riciclata, vetro «fine» non avviabile alle vetrerie e compost di qualità.
  Per quanto riguarda le risorse finanziarie da destinare agli incentivi di cui ai predetti articoli 206-quater e 206-quinquies, in sede di prima applicazione delle predette disposizioni, le regioni utilizzano le risorse rivenienti dall'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 14 e concernenti l'addizionale al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa) dovuto dai comuni che non conseguono gli obiettivi minimi di raccolta differenziata. Si prevede, inoltre, che i successivi decreti attuativi possano individuare altre fonti di finanziamento da destinare agli accordi di programma. Il nuovo articolo 206-sexies del decreto legislativo n. 152 del 2006, non presente nel testo originario dell'articolo 11, detta una serie di disposizioni per l'impiego di materiali e soluzioni progettuali idonee al raggiungimento dei valori indicati per i descrittori acustici dalla norma tecnica UNI 11367 e dei requisiti acustici riportati nell'allegato 2 del disegno di legge nelle gare di appalto per l'efficientamento energetico degli istituti scolastici e degli ospedali. In tali gare di appalto e in quelle per la realizzazione di pavimentazioni stradali e barriere acustiche, si prevede, inoltre, il ricorso a criteri di valutazione delle offerte economicamente più vantaggiose tramite l'applicazione di punteggi premianti per l'utilizzo di materiali «post consumo», le cui percentuali sono stabilite in appositi decreti interministeriali a cui è demandata, inoltre, anche la definizione dei descrittori acustici da considerare nei bandi di gara, delle percentuali minime di residui di produzione e di materiali post-consumo che devono essere presenti nei manufatti per i quali possono essere assegnati i punteggi premianti, nonché i Pag. 94materiali post-consumo che non possono essere utilizzati senza operazioni di pre-trattamento.
  L'articolo 13 interviene, ai commi 1-3, in più punti sull'articolo 206-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006 al fine di eliminare ogni riferimento all'Osservatorio nazionale sui rifiuti, la cui attività è cessata, e di trasferirne le funzioni, ulteriormente estese, al Ministero dell'ambiente.
  Rispetto al testo originario del disegno di legge le modifiche all'articolo 206-bis comportano l'attribuzione al Ministero di ulteriori funzioni in materia, tra l'altro, di verifica del raggiungimento degli obiettivi in materia di rifiuti, elaborazione di uno o più schemi tipo di contratto di servizio, elaborazione dei parametri per l'individuazione dei costi standard e la definizione di un sistema tariffario equo e trasparente basato sul principio europeo «chi inquina paga» e sulla copertura integrale dei costi efficienti di esercizio e di investimento. Conseguentemente viene modificata la rubrica del citato articolo 206-bis facendo riferimento a funzioni di vigilanza e controllo sulla gestione dei rifiuti (anziché di vigilanza e supporto come invece prevede il testo vigente). Per l'espletamento di tali funzioni il Ministero dell'ambiente si avvale dell'ISPRA e non di una segreteria tecnica, insediata presso la competente direzione generale, come prevedeva il testo del disegno di legge presentato dal Governo.
  Al fine della realizzazione di quanto previsto dall'articolo in esame, il comma 4 detta disposizioni in merito al personale che, alla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, si trovi in posizione di distacco o di comando presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
  L'articolo 14 interviene sull'articolo 205 del decreto legislativo n. 152 del 2006 che disciplina il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata (RD) dei rifiuti urbani in ogni ambito territoriale ottimale (ATO). Rispetto al testo originario del disegno di legge è stato soppresso il differimento di otto anni delle scadenze previste per il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata. In particolare, le modifiche previste dall'articolo sono finalizzate:
   a prevedere che il raggiungimento degli obiettivi di RD può essere raggiunto a livello comunale, in alternativa all'ATO, se costituito;
   a porre direttamente a carico dei comuni, che non abbiano raggiunto le percentuali di raccolta differenziata, l'addizionale del venti per cento al tributo speciale per il conferimento in discarica (c.d. ecotassa), e non più a carico dell'Autorità d'ambito;
   a favorire la riduzione in fasce percentuali del suddetto tributo speciale per il conferimento in discarica in base alla quota percentuale di superamento del livello di raccolta differenziata (RD) fissato dalla normativa vigente;
   ad assumere come riferimento il livello di RD raggiunto nell'anno precedente ai fini della determinazione del predetto tributo;
   a precisare che il mancato raggiungimento degli obiettivi costituisce responsabilità contabile per le amministrazioni inadempienti;
   a definire un metodo standard regionale per calcolare e verificare la RD, i cui dati, trasmessi dai comuni, sono validati dall'ARPA.

  Ulteriori disposizioni attengono all'addizionale all’»ecotassa», che i comuni devono pagare qualora non raggiungano gli obiettivi di RD, che non è dovuta dai comuni che hanno ottenuto una deroga rispetto al perseguimento dei medesimi obiettivi (ai sensi del comma 1-bis dell'articolo 205) ovvero che hanno conseguito una produzione pro capite media di rifiuti inferiore al 30 per cento rispetto a quella media dell'ATO di appartenenza. Si prevede, inoltre, che l'addizionale è dovuta alle regioni e affluisce in un apposito fondo regionale destinato a finanziare, tra l'altro, gli incentivi per l'acquisto di prodotti e materiali riciclati definiti ai sensi Pag. 95degli articoli 206-quater e 206-quinquies del decreto legislativo n. 152 del 2006 (introdotti dall'articolo 11 del disegno di legge).
  Infine viene stabilito che l'adeguamento alle percentuali di raccolta differenziata previste dalla vigente normativa deve avvenire entro il termine massimo di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
  L'articolo 23 introduce un meccanismo per agevolare, anche attraverso la messa a disposizione di risorse finanziarie (10 milioni di euro per l'anno 2014), la rimozione o la demolizione, da parte dei comuni, di opere ed immobili realizzati nelle aree del Paese classificate a rischio idrogeologico elevato o molto elevato ovvero, come introdotto durante l'esame in Commissione, esposti a rischio idrogeologico, in assenza o in totale difformità del permesso di costruire (attraverso l'introduzione dell'articolo 72-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006).
  In particolare, il comma 1 istituisce, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'ambiente, un apposito capitolo per finanziare gli interventi. Sono ammessi a finanziamento, sino a concorrenza delle somme disponibili, gli interventi su opere ed immobili per i quali sono stati adottati provvedimenti definitivi di rimozione o demolizione non eseguiti nei termini stabiliti con priorità per gli interventi in aree classificate a rischio molto elevato, sulla base di un apposito elenco elaborato trimestralmente dal Ministero dell'ambiente.
  L'articolo disciplina, inoltre, la procedura che i comuni devono seguire per accedere ai finanziamenti, nonché i casi in cui i finanziamenti devono essere restituiti. Viene, infine, specificato che i finanziamenti concessi sono da considerarsi aggiuntivi rispetto alle eventuali anticipazioni, concesse dalla Cassa depositi e prestiti, a valere sul «Fondo per le demolizioni delle opere abusive» istituito dall'articolo 32, comma 12, del decreto-legge n. 269 del 2003 (c.d. terzo condono edilizio).
  Il comma 7-bis, inserito durante l'esame in Commissione, modifica la disciplina relativa agli interventi di «nuova costruzione» – di cui all'articolo 3, comma 1, lettera e.5), del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 (T.U. in materia edilizia) – assoggettando al permesso di costruire tutti gli interventi concernenti l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e non diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee. La novella interviene su due punti della citata lettera e.5) in particolare:
   sopprimendo il riferimento ai manufatti «installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti», che nella normativa vigente sono esclusi dal novero dei predetti interventi; ricorda in proposito che l'articolo 41, comma 4, del decreto-legge n. 69 del 2013 ha integrato il disposto della lettera e.5) del comma 1 dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 380/2001, al fine di ricomprendere tra gli interventi di nuova costruzione i manufatti citati anche nel caso in cui siano installati con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti; l'inclusione di tali interventi è stata disposta premettendo la parola «ancorché», che è stata sostituita dalle parole «salvo che» dall'articolo 10-ter, comma 1, del decreto-legge n. 47 del 2014, al fine di escludere gli interventi con temporaneo ancoraggio dal novero degli interventi di «nuova costruzione»;
   escludendo le aree sottoposte a vincolo paesaggistico.

  Il comma 8, aggiunto durante l'esame in Commissione prevede una relazione presentata dal Ministro dell'ambiente al Parlamento sull'attuazione dell'articolo 23 Pag. 96in relazione ai finanziamenti utilizzati e agli interventi realizzati.
  Il comma 9, inserito durante l'esame in Commissione, aggiunge all'articolo 31 del T.U. edilizia, che disciplina gli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i commi 4-bis, 4-ter e 4-quater, che introducono l'applicazione di sanzioni amministrative, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, e la loro destinazione per l'inottemperanza all'ordine di demolizione del fabbricato abusivo e al ripristino delle aree.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, segnala che, a seguito della Conferenza dei presidenti di gruppo di ieri, il provvedimento in esame è stato calendarizzato in Aula a partire dal prossimo 19 settembre. Conseguentemente il parere della nostra Commissione dovrà essere espresso entro mercoledì 17 settembre.

  Davide CRIPPA (M5S) esprime qualche preoccupazione in ordine all'effettiva entrata in vigore del presente disegno di legge, che si è caricato di un numero davvero imponente di articoli; rileva altresì che è stato annunciato dal Governo un altro disegno di legge in materia ambientale collegato alla prossima manovra, dato che aumenta gli elementi di preoccupazione.
  Nel merito del contenuto del progetto di legge mette in luce che esso, pur sottolineando che numerosi decreti attuativi di precedenti leggi non sono stati ancora emanati, indulge ancora nell'affidare la concreta attuazione delle sue previsioni ad atti secondari, incorrendo nello stesso difetto delle leggi precedenti. Per quanto concerne le disposizioni relative alla disciplina degli imballaggi, evidenzia che si è operata una importante revisione del CONAI, mentre si è poco operato sul lato della produzione; esemplificando, il CONAI chiede un contributo per lo smaltimento dei rifiuti a tonnellaggio prodotto, senza distinguere tra la qualità – più o meno inquinante – dei prodotti da smaltire. Ritiene che una differenziazione nel quantum del contributo potrebbe costituire un prezioso incentivo a produrre imballaggi più facili da recuperare o smaltire.
  In relazione all'articolo 9-bis, che prevede quale titolo di preferenza nell'assegnazione di contributi e agevolazioni la certificazione Ecolabel, segnala che l'ottenimento del relativo marchio appare particolarmente complicato, richiedendo procedure lunghe ed estenuanti, e questo potrebbe compromettere l'applicazione della disposizione.
  Si riserva di intervenire su altre parti del provvedimento nel seguito dell'esame.

  Gianluca BENAMATI (PD), entrando direttamente nel merito del provvedimento, solleva due questioni specifiche. In relazione all'articolo 8-bis sono evidenziabili due criticità. La prima è connessa al mancato mantenimento dei meccanismi di salvaguardia per i sistemi realizzati antecedentemente all'emanazione da parte dell'AEEGSII dei provvedimenti che disciplinano i sistemi efficienti di utenza, meccanismi già previsti dal decreto legislativo n. 115 del 2008 e successive modifiche. A tale situazione occorre por rimedio ripristinando le salvaguardie precedenti. La seconda attiene all'articolo 10, comma 2, lettera b), concernente l'indicazione della titolarità del soggetto giuridico dell'unità di produzione: sarebbe opportuno specificare che la titolarità possa appartenere anche a soggetti riconducibili al medesimo gruppo societario, ai sensi dell'articolo 2359 C.C.
  Altra disposizione di particolare delicatezza appare quella recata dall'articolo 26-ter; rispetto a tale disposizione, l'intento corretto appare quello di ribadire il divieto in Italia della ricerca e dell'estrazione di shale gas. Si deve quindi chiarire che lo sfruttamento dello shale gas e l'impiego delle tecnologie idrauliche associate a tale sfruttamento sono da evitarsi. Ciò al fine di evitare errori ed equivoci nell'applicazione delle norme, che potrebbero insorgere con l'attuale formulazione.Pag. 97
  Si riserva infine di intervenire ulteriormente sul progetto di legge in parola.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2014.

  Ignazio ABRIGNANI, presidente, avverte che in esito alla discussione avvenuta nella seduta di ieri il relatore ha predisposto una proposta di parere che invita ad illustrare.

  Guido GALPERTI (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole con un'osservazione, che recepisce le indicazioni emerse nella discussione preliminare (vedi allegato).

  La Commissione approva all'unanimità la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.
C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 9 settembre 2014.

  Dario GINEFRA (PD), relatore, ringrazia anzitutto il Presidente per averlo sostituito nella precedente seduta. Avverte quindi che, in relazione alla sua assenza nella giornata di ieri, riterrebbe opportuno avere ancora la possibilità di approfondire l'argomento prima di formulare una proposta di parere.

   Ignazio ABRIGNANI, presidente, in considerazione della richiesta avanzata dal relatore rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.45.

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