CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 settembre 2014
294.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 50

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Pier Paolo Baretta.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2598-A/R Governo.

(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole – Parere su emendamenti).

Pag. 51

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Dario PARRINI (PD), relatore, segnala che il provvedimento di conversione in legge del decreto-legge n. 109 del 2014, recante la proroga delle missioni internazionali, è stato rinviato dall'Assemblea alle Commissioni di merito nella seduta del 9 settembre. Fa presente che il nuovo testo all'esame dell'Assemblea reca alcune modifiche volte sia a recepire le condizioni formulate dalla Commissione bilancio al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione sia a tenere conto delle proposte emendative presentate dal Governo, sulle quali la medesima Commissione bilancio ha già espresso nulla osta nella seduta di ieri. Rileva pertanto che il testo all'esame dell'Assemblea non presenta profili problematici dal punto di vista finanziario.
  Segnala inoltre che, in data odierna, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti riferiti al nuovo testo all'esame dell'Assemblea, la massima parte dei quali corrisponde agli emendamenti già presentati sul precedente testo.
  Con riferimento agli emendamenti ripresentati e già contenuti nel fascicolo esaminato ieri dalla Commissione bilancio, propone di esprimere parere conforme a quello già reso dalla Commissione stessa nella precedente seduta.
  Con riferimento alle nuove proposte emendative che appaiono presentare una quantificazione o una copertura carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Di Battista 2.400, che prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa alla proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan, di cui al comma 1 dell'articolo 2, destinando le maggiori risorse finanziarie ad iniziative di cooperazione allo sviluppo, senza tuttavia tenere conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;
   Gianluca Pini 3.401, che prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa per la partecipazione di personale militare al Gruppo militare di osservatori internazionali denominato EMOCHM, senza tuttavia intervenire sulla disciplina relativa al trattamento economico del medesimo personale, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d);
   Gianluca Pini 5.400, che sopprime la disposizione relativa al trattamento economico del personale impiegato nel Gruppo militare di osservatori internazionali denominato EMOCHM, di cui all'articolo 5, comma 3, lettera d), sulla base della quale è stata definita l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 7-bis.

  Ritiene, altresì, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle seguenti nuove proposte emendative:
   Artini 2.401, Del Grosso 2.402 e Grande 2.403, che prevedono la riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa alla proroga della missione internazionale in Afghanistan, di cui al comma 1 dell'articolo 2, destinando le relative risorse ad altri interventi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alla riduzione delle risorse, ferma restando la durata temporale della missione, possa eventualmente farsi fronte mediante una rimodulazione del personale e dei mezzi impiegati;
   Gianluca Pini 5.401, che riduce la quantificazione degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 5-bis, relativo, tra l'altro, alla possibilità di trasferimento nel territorio nazionale di cittadini afgani per il riconoscimento della protezione internazionale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alla possibilità di attuare i previsti interventi, a fronte della predetta riduzione di risorse a ciò destinate;
   Frusone 11.400, che modifica la lettera c) del comma 1 dell'articolo 11, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, quanto ad euro 14.179.554, si provveda non più attraverso l'utilizzo delle Pag. 52somme relative ai rimborsi corrisposti dall'ONU per prestazioni rese dalle Forze armate nell'ambito di operazioni internazionali di pace, bensì mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013 (fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa.

  Segnala, inoltre, che nel fascicolo trasmesso figura la versione corretta dell'emendamento Corda 8.100, volto ad incrementare di 15,2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, provvedendo al relativo onere mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013 (fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari). Al riguardo, ricorda che sul precedente testo del citato emendamento la Commissione bilancio ha espresso parere contrario nella seduta di ieri. A seguito delle correzioni intervenute, ritiene tuttavia opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista dalla proposta emendativa, evidenziando comunque che la stessa non adegua l'importo complessivo degli oneri derivanti dal provvedimento, come indicati all'alinea dell'articolo 11.
  Infine, propone di esprimere nulla osta sulla proposta emendativa Gianluca Pini 3.400, volta a sopprimere il comma 7-bis dell'articolo 3, concernente l'obbligo del Governo di riferire alle Camere sull'eventuale sospensione totale o parziale delle missioni in Libia, dal momento che la stessa non presenta profili di carattere finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA esprime parere contrario sulle proposte emendative riferite al nuovo testo all'esame dell'Assemblea e richiamate dal relatore, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Esprime altresì nulla osta sull'emendamento Gianluca Pini 3.400.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2598-A/R Governo, di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero, e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1,

  esprime

  sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:

PARERE CONTRARIO

  sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.19, 1.21, 1.23, 1.26, 1.28, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34, 1.35, 1.100, 1.101, 2.1, 2.3, 2.4, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48, 2.103, 2.104, 2.107, 2.108, 2.400, 2.401, 2.402, 2.403, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.18, 3.23, 3.25, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.100, 3.101, 3.107, 3.108, 3.110, 3.111, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 3.401, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 4.14, 4.16, 4.20, 5.400, 5.401, 7.1, 8.4, 8.5, 8.7, 8.14, 8.15, 8.60, 8.65, Pag. 538.100 (versione corretta), 8.101, 8.102, 8.103, 9.1, 9.3, 9.6, 9.9, 9.13, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.27, 9.30, 9.31, 9.100, 10.1, 10.2, 10.5, 10.12, 10.18, 10.19, 10.100, 11.100, 11.101 e 11.400, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;

NULLA OSTA

  sulle restanti proposte emendative».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione del Protocollo aggiuntivo all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica. Fa presente, altresì, che nel corso dell'esame al Senato è stata presentata, in data 12 marzo 2014, una nota del Ministero dell'economia e delle finanze, dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la quale è stata aggiornata la relazione tecnica riferita al testo originario. Segnala che la modifica riguarda la decorrenza temporale dell'onere – 2014 anziché 2013 –, che è stato altresì espressamente qualificato come limite massimo di spesa.
  Con riferimento ai profili attinenti la quantificazione dell'onere, rileva che, pur in considerazione del fatto che esso è qualificato come limite di spesa, appare opportuno acquisire i dati e gli elementi sottostanti la stima dell'onere – che, da quanto si evince dalla relazione tecnica, è riferito alla manutenzione di un immobile – al fine di verificarne la congruità. Con riferimento alle esenzioni fiscali di cui agli articoli 5 e 6, ritiene utile acquisire conferma della neutralità finanziaria delle stesse. Al riguardo, in merito ai profili di copertura finanziaria di cui all'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, ricorda che gli oneri derivanti dal presente provvedimento, pari a 30 mila euro a decorrere dall'anno 2014, sono riconducibili, come indicato dalla relazione tecnica allegata, alle spese per la manutenzione ordinaria e straordinaria dell'immobile di cui all'articolo 2, comma 2, dell'Accordo. Con riferimento all'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo con finalità di copertura, osserva che il medesimo reca le necessarie disponibilità.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta ai quesiti testé formulati dal relatore, evidenzia che l'importo di 30 mila euro annui per la manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti all'immobile di proprietà dell'Istituto universitario europeo (IUE) e destinato ad alloggi per i ricercatori è stato quantificato come cifra massima d'intesa con l'Istituto stesso. Rileva inoltre che l'applicazione dell'articolo 5 non determinerà alcun impatto in termini di gettito e che le immunità e i privilegi riconosciuti al presidente dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, sono accordati al fine di fare chiarezza circa il trattamento fiscale dei redditi percepiti dal presidente stesso, fermo restando che non risulta che tali redditi siano mai stati dichiarati al fisco italiano.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2420 Governo, recante Ratifica ed esecuzione Pag. 54del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   l'importo di 30.000 euro annui per la manutenzione ordinaria e straordinaria occorrenti all'immobile di proprietà dell'Istituto universitario europeo (IUE) e destinato ad alloggi per i ricercatori è stato quantificato come cifra massima d'intesa con l'Istituto stesso;
   l'applicazione dell'articolo 5 non determinerà alcun impatto in termini di gettito;
   le immunità e i privilegi riconosciuti al Presidente dell'Istituto, ai sensi dell'articolo 6, sono accordati al fine di fare chiarezza circa il trattamento fiscale dei redditi percepiti dal Presidente stesso, fermo restando che non risulta che tali redditi siano mai stati dichiarati al fisco italiano,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
C. 2127 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge autorizza la ratifica e l'esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica.
  Nel passare all'esame delle disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, con riferimento all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica, prende atto che la norma prevede un'attività di monitoraggio degli oneri stimati dalla relazione tecnica ed individua, in caso di superamento delle spese stimate, la copertura dei maggiori oneri nell'ambito di un programma dello stato di previsione del Ministero dei beni culturali, nonché l'obbligo, per il Ministro dell'economia e delle finanze, di riferire alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti. Prende atto, altresì, di quanto affermato dalla relazione tecnica, secondo la quale le attività previste dalla Convenzione sono in gran parte già svolte dalle strutture competenti.
  In merito all'articolo 6, che prevede un sostegno finanziario alla ricerca archeologica e la dotazione di mezzi materiali per l'archeologia preventiva, ritiene utile acquisire informazioni in merito alle fonti di finanziamento già previste per tali finalità in base alla vigente normativa.
  Per quanto concerne, infine, l'articolo 13 dell'Accordo, ritiene che andrebbero acquisiti chiarimenti tenuto conto che le ipotesi indicate ai fini della stima non costituiscono riferimenti inderogabili per l'attuazione della Convenzione. In particolare, rileva che gli oneri sono stimati considerando la missione di un soggetto – rappresentante esperto nella materia, individuato nell'ambito del personale tecnico dei ruoli del Ministero – effettuata con una frequenza di due volte all'anno, per un totale di 6 giorni. Sul punto, chiede conferma circa l'assenza di ulteriori oneri legati ad eventuali remunerazioni, comunque denominate, da corrispondere agli esperti per le missioni effettuate, nonché una conferma diretta a precisare che lo svolgimento della suddetta attività non Pag. 55necessiti di un maggior numero di missioni o di giorni di permanenza all'estero del personale interessato.
  In merito ai profili di copertura finanziaria, osserva che, come previsto dall'articolo 3, comma 1, del disegno di legge di ratifica, all'onere derivante dalla presente legge, valutato in euro 2.580 annui a decorrere dall'anno 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del Ministero degli affari esteri dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente relativo al bilancio triennale 2014-2016. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato dal successivo comma 4 ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Lo stesso articolo 3 prevede, al comma 2, che, ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo provvede al monitoraggio dell'onere di cui alla presente legge. Nel caso di scostamenti rispetto alle previsioni di spesa, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, provvede alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo.
  Al riguardo, ricorda che l'onere derivante dal presente provvedimento, valutato in euro 2.580 a decorrere dal 2014, è riconducibile, come rilevato dalla relazione tecnica, alle spese di missione derivanti dalla partecipazione italiana all'istituendo Comitato di esperti di cui all'articolo 13 della Convenzione, ossia per la eventuale nomina dell'esperto italiano nell'ambito del predetto Comitato.
  In merito alla norma di copertura finanziaria di cui al comma 1, fa presente che l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri, del quale è previsto l'utilizzo, reca le necessarie disponibilità.
  Con riferimento alla clausola di salvaguardia prevista dal comma 2, ritiene invece opportuno che il Governo chiarisca, anche in considerazione delle numerose disposizioni che hanno previsto riduzioni delle dotazioni di bilancio, se l'eventuale attivazione della clausola sia suscettibile di pregiudicare la funzionalità delle pubbliche amministrazioni interessate dalle suddette riduzioni. Inoltre, le riduzioni di spesa di cui trattasi dovrebbero essere espressamente riferite, come previsto dalla vigente disciplina contabile, alle sole spese rimodulabili delle dotazioni iscritte nel programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Su tale ultimo punto, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, in risposta alle questioni testé sollevate dal relatore, segnala che la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni. Ritiene inoltre necessario, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie, che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, formula pertanto la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2127 Governo, recante Ratifica ed esecuzione Pag. 56della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992;

  preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
   la clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3 del disegno di legge di ratifica non pregiudica la funzionalità delle pubbliche amministrazioni eventualmente interessate dalle riduzioni;
   appare necessario, in conformità alla vigente disciplina contabile, esplicitare che le dotazioni finanziarie, che potranno essere ridotte in attuazione della clausola di salvaguardia di cui all'articolo 3, comma 2, sono iscritte in bilancio come spese correnti e presentano natura rimodulabile, ai sensi dell'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente condizione, volta a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
   all'articolo 3, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: dotazioni finanziarie aggiungere le seguenti: rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196,».

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.
C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Edoardo FANUCCI (PD), relatore, fa presente che il disegno di legge in esame, già approvato dal Senato, autorizza la ratifica e l'esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare, concluso tra la Comunità europea e il Regno di Norvegia il 22 settembre 2010, e che il provvedimento è corredato di relazione tecnica, positivamente verificata dalla Ragioneria generale dello Stato. Al riguardo, prende atto di quanto affermato dalla relazione tecnica e rileva di non avere osservazioni da formulare per i profili di carattere finanziario. Formula pertanto una proposta di parere favorevole.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA concorda con la proposta di parere del relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).
Testo unificato Doc. XXII, nn. 18, 19 e 21.

(Parere alla I Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, ricorda che la Commissione affari costituzionali ha trasmesso il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare della Camera dei deputati n. 18, 19 e 21, recante l'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti Pag. 57nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE). Segnala che il testo, composto da cinque articoli, prevede in particolare che la Commissione sia istituita per la durata di un anno e, al termine dei propri lavori, presenti alla Camera dei deputati una relazione sul risultato dell'inchiesta.
  Rileva che, ai sensi del comma 2 dell'articolo 1, la Commissione, ferme restando le competenze e le attività del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, ha il compito di verificare il funzionamento dei CDA, dei CARA e dei CIE, accertando in particolare il verificarsi di eventuali condotte illegali e atti lesivi dei diritti fondamentali e della dignità umana. Fa presente che la Commissione, composta da ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera dei deputati in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, al fine di svolgere l'attività di inchiesta per cui è istituita, può, tra l'altro, acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organi inquirenti, nonché relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti da segreto.
  Evidenzia che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, la Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di ulteriori collaborazioni che ritenga necessarie.
  Con riferimento ai profili di interesse della Commissione bilancio, segnala che il comma 5 dell'articolo 5 prevede che le spese per il funzionamento della Commissione, pari a 50.000 euro per ciascuno degli anni 2014 e 2015, siano poste a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.
  Nel rilevare l'assenza di effetti diretti del testo unificato in esame sulla finanza pubblica, posto che gli oneri derivanti dal provvedimento sono a carico degli stanziamenti della Camera dei deputati, dovrebbe essere valutata, a suo avviso, l'opportunità di modificare la ripartizione della spesa tra gli esercizi 2014 e 2015, tenendo conto dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento e, quindi, della prossima conclusione dell'esercizio finanziario 2014. Ciò premesso, rileva che il provvedimento non appare pertanto presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA, concordando con il relatore, osserva che il testo unificato delle proposte di inchiesta parlamentare in esame non produce effetti diretti sulla finanza pubblica, in quanto gli oneri da esso derivanti sono posti integralmente a carico del bilancio interno della Camera dei deputati.

  Francesco LAFORGIA (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:

  «La V Commissione,
   esaminato il testo unificato dei progetti di legge Doc. XXII, nn. 18, 19 e 21, recante Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE),

  esprime

PARERE FAVOREVOLE

  con la seguente osservazione:
   valuti la Commissione di merito l'opportunità di modificare la ripartizione della spesa tra gli esercizi 2014 e 2015, tenendo conto dei tempi necessari all'approvazione del provvedimento».

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

Pag. 58

Disposizioni per la prevenzione, la cura e la riabilitazione della dipendenza da gioco d'azzardo patologico.
Testo unificato C. 101 e abb.

(Parere alla III Commissione).
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato, da ultimo, nella seduta del 22 luglio 2014.

  Ernesto PREZIOSI (PD), relatore, ricorda che, in data 10 luglio 2014, la Commissione ha avviato l'esame in sede consultiva del nuovo testo unificato e ha deliberato di richiedere al Governo, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, della legge n. 196 del 2009, la predisposizione della relazione tecnica. Chiede pertanto al rappresentante del Governo se sia disponibile la relazione tecnica sul provvedimento in oggetto, al fine di consentire alla Commissione di concluderne l'esame in sede consultiva.

  Il sottosegretario Pier Paolo BARETTA fa presente che il Ministero dell'economia e delle finanze ha raccolto gli elementi istruttori da tutte le Amministrazioni interessate e provvederà entro la prossima settimana alla predisposizione della relazione tecnica.

  Francesco BOCCIA, presidente, non essendovi obiezioni, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 14.35.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.35 alle 14.55.