CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 10 settembre 2014
294.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari esteri e comunitari (III)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI, indi del presidente Fabrizio CICCHITTO.

  La seduta comincia alle 14.10.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'Interno.
C. 2616 Governo.

(Parere alle Commissioni riunite I e II).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea MANCIULLI (PD), presidente, avverte che, se non vi sono obiezioni, la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata anche attraverso l'attivazione di impianti audiovisivi a circuito chiuso.

  Francesco MONACO (PD), relatore, richiama le disposizioni contenute nel decreto-legge, volte a contrastare la violenza negli stadi, ad assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno ed a modificare la normativa in materia di protezione internazionale.
  Segnala che, in particolare, l'articolo 5 riforma in più parti il decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/CE recante Pag. 41norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato.
  Ricorda a tale proposito che il riconoscimento dello status di rifugiato è entrato nel nostro ordinamento con l'adesione alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951 (ratificata con la legge n. 722 del 1954) ed è regolato essenzialmente da fonti di rango comunitario. La normativa dell'Unione europea ha infatti introdotto l'istituto della protezione internazionale che comprende due distinte categorie giuridiche: i rifugiati, disciplinati dalla Convenzione di Ginevra, e le persone ammissibili alla protezione sussidiaria, di cui possono beneficiare i cittadini stranieri privi dei requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato, ossia non sono in grado di dimostrare di essere oggetto di specifici atti di persecuzione, ma che, tuttavia, se ritornassero nel Paese di origine, correrebbero il rischio effettivo di subire un grave danno e che non possono o (proprio a cagione di tale rischio) non vogliono avvalersi della protezione del Paese di origine. Una ulteriore fattispecie è la protezione temporanea che può essere concessa in caso di afflusso massiccio di sfollati.
  Rileva altresì che, dalla fine degli anni Novanta, l'Unione europea si è impegnata nella creazione di un Sistema europeo comune di asilo (CEAS) finalizzato a garantire un approccio comune degli Stati membri in materia di asilo per garantire elevati standard di protezione per i rifugiati.
  Richiama quindi i principali atti normativi del Sistema comune: il c.d. regolamento Dublino II (Reg. (UE) n. 343/2003, così denominato perché adottato in sostituzione della Convenzione di Dublino) relativo alla determinazione dello Stato competente per l'esame di una domanda di asilo; la direttiva accoglienza recante norme minime relative all'accoglienza dei richiedenti asilo negli Stati membri (dir. 2003/9/CE del 27 gennaio 2003 recepita dall'ordinamento italiano con il decreto legislativo 140/2005); la direttiva procedure che disciplina il procedimento per l'attribuzione (e la revoca) dello status di rifugiato (dir. 2005/85/CE del 1o dicembre 2005 recepita con il decreto legislativo 25/2008); la direttiva qualifiche che introduce norme minime comuni sull'attribuzione della qualifica di rifugiato e sul contenuto della protezione riconosciuta (dir. 2004/83/CE del 26 aprile 2004 recepita dal decreto legislativo 251/2007); la direttiva protezione temporanea: in caso di afflusso massiccio di sfollati (dir. 2001/55/CE del 20 luglio 2001 recepita con il decreto legislativo 85/2003).
  Fa presente inoltre che, dopo il completamento della prima fase, si è aperta una riflessione sugli ulteriori sviluppi del sistema comune. Il Libro verde del 2007 è stato la base per una consultazione pubblica che ha portato all'elaborazione da parte della Commissione europea del Piano d'azione in materia di asilo, presentato nel giugno 2008, e all'aggiornamento della normativa, al fine di individuare norme più flessibili, eque ed efficaci e di consolidare una vera e propria politica comune in materia di asilo. La seconda fase si è chiusa nel 2013 con la definitiva approvazione di nuovi provvedimenti in sede UE, in sostituzione dei precedenti. In particolare, nel 2011 è stata approvata la nuova direttiva qualifiche e nel giugno 2013 gli altri provvedimenti.
  Evidenzia che, per quanto riguarda il recepimento della normativa UE in materia, attualmente è in corso l'adeguamento al nuovo pacchetto asilo dell'Unione europea la cui definizione è stata completata nel 2013: la legge di delegazione europea 2013 (L. 96/2013) ha disposto la delega per il recepimento della nuova direttiva «qualifiche» del 2011 (dir. 2011/95/UE adottata in sostituzione della dir. 2004/83/CE) che è stata esercitata con l'adozione del decreto legislativo 21 febbraio 2014, n. 18. La legge di delegazione 2013 ha disposto anche una delega per il recepimento della direttiva 2011/51/UE, che interviene su un aspetto specifico, ossia l'estensione del diritto all'ottenimento del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, ai titolari di protezione internazionale, attraverso la modifica della direttiva Pag. 422003/109/CE: la delega è stata attuata con l'emanazione del decreto legislativo 13 febbraio 2014, n. 12. Il pacchetto asilo prevede diversi altri provvedimenti, tra cui la nuova direttiva «accoglienza» e la nuova direttiva «procedure» che assieme alla «qualifiche» costituiscono la base normativa in materia. Il recepimento di questi due atti (il cui termine è fissato al luglio 2015) è previsto dal disegno di legge di delegazione europea relativa al secondo semestre 2013, approvato dalla Camera (A.C. 1836) ed attualmente all'esame del Senato. Il medesimo disegno di legge delega il Governo ad emanare un testo unico delle disposizioni di attuazione della normativa dell'Unione europea in materia di diritto di asilo, protezione sussidiaria e di protezione temporanea.
  Nel richiamare i profili del decreto-legge d'interesse per la Commissione, sottolinea la rilevanza del già citato articolo 5, che porta da 10 a 20 il numero delle commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale ed insedia tali commissioni presso le prefetture, affidando una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno.
  Sottolinea altresì che l'articolo 6 individua ulteriori risorse per fare fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale. In particolare, il comma 1 affronta il tema dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale incrementando per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416). Il comma 2 crea invece un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro.
  Conclude ponendo in rilievo le drammatiche ricadute degli sconvolgimenti in atto nel Vicino e nel Medio Oriente sui flussi di rifugiati: sono già oltre 50 mila i migranti giunti via mare dall'inizio di quest'anno, il Ministero dell'Interno attesta che sono 21 mila le richieste d'asilo registrate in Italia nei primi mesi del 2014. I rifugiati nel nostro Paese alla fine del 2012 erano 64.779, questa cifra colloca l'Italia al 6o posto tra i Paesi europei, dopo Germania (589.737), Francia (217.865), Regno Unito (149.765), Svezia (92.872), e Olanda (74.598).
  Preannunciando l'espressione di un parere favorevole sul provvedimento, coglie l'occasione per formulare l'auspicio che il Parlamento possa presto intervenire per superare le gravi lacune legislative del nostro ordinamento relativamente al diritto d'asilo: la nostra normativa appare infatti largamente deficitaria per la perdurante mancata attuazione con norme organiche dell'articolo 10, terzo comma della Costituzione, sia per la disorganicità e le carenze delle norme vigenti, derivanti in modo pressoché esclusivo dal recepimento delle direttive UE sull'accoglienza dei richiedenti asilo, sulle procedure di esame delle domande e sulle cosiddette qualifiche di protezione internazionale.

  Maria Edera SPADONI (M5S) critica l'estrema eterogeneità delle disposizioni introdotte dal provvedimento in esame, che spaziano dal contrasto alla violenza negli stadi alla protezione internazionale dei rifugiati. Chiede altresì chiarimenti circa gli oneri finanziari richiamati dall'articolo 6, che reca misure di finanziamento del sistema di accoglienza dei richiedenti la protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

  Khalid CHAOUKI (PD), nell'illustrare la posizione favorevole del suo gruppo sul provvedimento in titolo, riconosce che vi è una disomogeneità sul piano dei contenuti, ma sottolinea come i diversi interventi d'urgenza contemplati dal decreto-legge trovino una forte motivazione nella gravissima situazione di emergenza che il Ministero dell'Interno è chiamato ad affrontare sul versante del mantenimento dell'ordine pubblico durante le manifestazioni sportive e su quello della gestione dei flussi migratori.

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  Carlo SIBILIA (M5S) evidenzia in termini critici l'assetto disomogeneo del provvedimento d'urgenza e contesta la fondatezza delle motivazioni addotte dal collega Chaouki, menzionando la concomitante urgenza di altre questioni di competenza del Ministero dell'Interno come quella, ad esempio, quella del trattamento economico delle Forze di polizia. Chiede altresì di posticipare la votazione del parere, onde consentire un maggiore approfondimento delle questioni trattate dal decreto-legge.

  Vincenzo AMENDOLA (PD) richiama l'esigenza che la Commissione si concentri sul merito del provvedimento e soprattutto sui profili della competenza della Commissione stessa, facendo presente che l'Assemblea si è già pronunciata sulle questioni pregiudiziali di costituzionalità sollevate dalle opposizioni. Dichiara infine il voto favorevole del suo gruppo.

  Mario MARAZZITI (PI), nel dichiarare il voto favorevole del proprio gruppo, sottolinea come il decreto-legge rechi alcune misure dettate dall'urgenza e dal buon senso, che hanno trovato conferma nelle comunicazioni rese ieri in Aula dal Ministro Alfano, ad esempio con riferimento alla diffusione di casi di tubercolosi nelle popolazioni migranti recentemente arrivate nel nostro Paese.

  Francesco MONACO (PD), relatore, replica alle considerazioni svolte dai colleghi, richiamando come vi sia, a fronte di un sostanziale consenso circa l'urgenza di tali misure che fanno riferimento a nodi problematici ben collegati tra loro, una certa disomogeneità nei contenuti normativi del provvedimento. Rinvia alla relazione tecnica per quanto attiene i rilievi mossi dalla collega Spadoni sull'articolo 6, ed auspica che la Commissione possa fornire un utile contributo alla definizione di un quadro normativo organico di attuazione dell'articolo 10, terzo comma, della Costituzione.

  Carlo SIBILIA (M5S) esprime apprezzamento per i chiarimenti offerti dal relatore, che ha riconosciuto l'eterogeneità che connota l'impianto del provvedimento, a testimonianza dell'utilità del confronto tra le diverse forze parlamentari. Ritiene tuttavia che una problematica prioritaria come quella del diritto d'asilo non possa essere adeguatamente affrontata con un decreto-legge.

  Alessandro DI BATTISTA (M5S) manifesta anch'egli apprezzamento per l'apertura dimostrata dal relatore, e sottolinea come la giurisprudenza della Corte costituzionale sull'omogeneità dei contenuti della decretazione d'urgenza sia fondamentalmente posta a tutela delle minoranze.

  Daniele DEL GROSSO (M5S) sottolinea l'incongruenza di alcune disposizioni riguardanti la disciplina del cosiddetto D.A.SPO. di cui all'articolo 2 del decreto-legge.

  Vincenzo AMENDOLA (PD) sottolinea il diritto del Governo di presentare provvedimenti d'urgenza ai fini di dare attuazione al programma dell'esecutivo ed il connesso diritto delle forze di maggioranza di sostenere tali scelte legislative. Vi è in ogni caso, da parte dell'attuale maggioranza, la più ampia disponibilità a trovare soluzioni condivise con l'opposizione su grandi questioni di rilievo, soprattutto nel campo della politica estera, così come sta dimostrando il dibattito parlamentare sul decreto-legge in materia di missioni internazionali. Esclude in ogni caso che si possa parlare di sordità della maggioranza ad accogliere le proposte delle opposizioni. Chiede a nome del suo gruppo che si possa pervenire ad una immediata votazione della proposta di parere.

  Francesco MONACO (PD), relatore, formula una proposta di parere favorevole (vedi allegato 1).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

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Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo, nuovo testo.

(Parere alla VIII Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Andrea MANCIULLI, presidente, ricorda che la Commissione ha già espresso un parere favorevole sul testo originario del provvedimento in titolo nella seduta del 2 aprile scorso.

  Mariano RABINO (SCpI), relatore, sottolinea che il provvedimento si struttura su undici titoli, attinenti rispettivamente alla protezione della natura e della fauna e per la strategia dello sviluppo sostenibile (tit. I), al riassetto delle procedure di valutazione d'impatto ambientale (tit. II), alla gestione delle emissioni a gas ad effetto serra (tit. III), al Green Public Procurement (tit. IV), agli incentivi per i prodotti derivati da materiali post-consumo (tit. V), alla gestione dei rifiuti (tit. VI), alla difesa del suolo (tit. VII), all'accesso universale all'acqua (tit. VIII), alle procedure di autorizzazione relative alle infrastrutture di comunicazione elettronica per impianti radioelettrici (tit. IX), alla disciplina degli scarichi e del rifiuto di residui vegetali (tit. X) ed alle disposizioni in materia di capitale naturale e di contabilità ambientale (tit. XI).
  Richiama – come è stato già fatto in questa sede durante l'esame del testo originario del disegno di legge – come questo importante provvedimento favorisca una più ampia attuazione dei princìpi giuridico-internazionali in materia di ambiente, fissati da convenzioni internazionali come quella sulla lotta ai cambiamenti climatici, sulla biodiversità e sulla lotta alla desertificazione (UNCCD). Si tratta di una delle linee d'intervento più fortemente sentite dalle Nazioni Unite che promuoverà il 23 settembre prossimo un Vertice mondiale sul clima, proprio all'apertura della 69ma sessione dell'Assemblea generale, al quale prenderanno parte capi di Stato e di governo, leader della società civile e del mondo dell'imprenditoria per annunciare nuovi impegni e azioni concrete sul problema del cambiamento climatico.
  Ricorda come a tale proposito assumano un peculiare rilievo le novelle al decreto legislativo n. 30 del 2013, in attuazione della direttiva 2009/29/CE, che ha modificato ed esteso il sistema europeo per lo scambio delle quote di emissione dei gas a effetto serra e la norma, introdotta dall'articolo 31, che istituisce presso il Ministero dell'ambiente, il Catalogo dei sussidi dannosi e dei sussidi favorevoli sotto l'aspetto ambientale, al fine di procedere alla raccolta dei dati e delle informazioni sugli incentivi, sulle agevolazioni, sui finanziamenti agevolati, nonché sulle esenzioni da tributi, direttamente finalizzati alla tutela dell'ambiente. L'istituzione del Catalogo è infatti perfettamente funzionale ad alcuni adempimenti stabiliti a livello europeo e internazionale per l'attuazione degli impegni derivanti dalla Strategia Europa 2020, dal regolamento europeo 691/2011 sui Conti integrati economico-ambientali (SEEA), in coerenza con le raccomandazioni contenute nel Rapporto OCSE 2013 sulle performance ambientali dell'Italia e con la Dichiarazione della Conferenza delle Nazioni Unite sullo sviluppo sostenibile Rio+20.
  Pone in rilievo altresì le disposizioni di cui al titolo VIII volte a promuovere l'accesso universale all'acqua, in linea con la risoluzione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite che il 28 luglio 2010 ha riconosciuto espressamente l'accesso ad un'acqua pulita e sicura come un diritto umano. Si tratta di un nuovo profilo della promozione dei diritti umani che sono certo troverà ulteriori declinazioni in occasione dell'Expo 2015 che ha proprio come asse centrale tematico la nutrizione del Pianeta.
  Sottolinea parimenti la rilevanza delle disposizioni, introdotte dall'VIII Commissione, intese a promuovere una Strategia nazionale di Green Communities (artt. 35 Pag. 45e 36) per un'attuazione delle politiche e degli interventi previsti dal Protocollo di Kyoto, entrato in vigore il 16 febbraio 2005, che prevede il raggiungimento di obiettivi di riduzione dei gas a effetto serra per i Paesi industrializzati e quelli ad economia in transizione del centro – est europeo. Molti degli interventi ricompresi nella Strategia nazionale prevista dall'articolo 35 del disegno di legge non contribuiranno soltanto a ridurre gli impatti climalteranti, ma permetteranno di valorizzare le realtà della Green Communities cogliendo in pieno le opportunità collegate all'approvazione del Protocollo di Kyoto.
  Conclude annunciando una proposta di parere favorevole (vedi allegato 2).

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 14.50.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 10 settembre 2014. — Presidenza del vicepresidente Andrea MANCIULLI.

  La seduta comincia alle 14.50.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica della Convenzione relativa ai trasporti internazionali ferroviari (COTIF) del 9 maggio 1980, fatto a Vilnius il 3 giugno 1999.
C. 2621 Governo, approvato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Eleonora CIMBRO (PD), relatore, dopo aver ricordato che il disegno di legge di ratifica è stato approvato dal Senato il 3 settembre scorso, senza modificazioni, richiama i contenuti della Convenzione originaria, finalizzata a regolare, per gli aspetti di diritto internazionale privato, il trasporto ferroviario internazionale di merci, passeggeri e bagagli, risale al 1980 (ratificata dall'Italia con legge n. 976 del 1984) alla quale hanno aderito 41 Paesi di Europa, del Vicino Oriente e del Maghreb. Nel 1999, per assicurare una maggiore uniformità nel settore, l'Organizzazione intergovernativa per i trasporti internazionali per ferrovia (OTIF) ha adottato un nuovo Protocollo modificativo del testo originario, rinominato con l'acronimo COTIF 99.
  Segnala che tra gli obiettivi della Convenzione del 1999 rientrano la necessaria distinzione di responsabilità fra gestori dell'infrastruttura e le imprese di trasporto, il contributo allo sviluppo organico del trasporto ferroviario internazionale, il superamento degli ostacoli giuridici e tecnici alla circolazione ferroviaria internazionale, nonché la definizione di condizioni per il risarcimento di danni in caso di incidente o ritardi.
  Richiama le modifiche più significative introdotte dal COTIF 99, destinate ad interessare il gestore dell'infrastruttura, le imprese ferroviarie ed i passeggeri, riguardano le norme in materia di risarcimento dei danni, di responsabilità del trasportatore e di trasporto di merci pericolose. In particolare, vengono introdotte disposizioni volte a circoscrivere la riparazione dei danni ai passeggeri ai soli danni fisici (articolo 29 dell'appendice A); innalzare il limite di risarcimento in caso di morte o ferimento dei viaggiatori (articolo 30 della medesima appendice); definire le responsabilità in caso di soppressione, ritardo o mancata corrispondenza a carico del trasportatore, con la possibilità di richiesta di risarcimento (articolo 32).
  Per quanto concerne il contenuto del Protocollo emendativo del 1999, fa presente che esso consta di un Preambolo e di 7 articoli, la cui importanza risiede tuttavia nei testi allegati che vengono modificati, ossia quello della Convenzione, del Protocollo sui privilegi e immunità dell'OTIF, e delle seguenti appendici: A-regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale per ferrovia dei viaggiatori (CIV); B-regole uniformi concernenti il contratto di trasporto internazionale Pag. 46per ferrovia delle merci (CIM); C-regolamento concernente il trasporto internazionale ferroviario delle merci pericolose (RID); D-regole uniformi concernenti i contratti di utilizzazione di veicoli nel traffico internazionale ferroviario (CUV); E-regole uniformi concernenti il contratto di utilizzazione dell'infrastruttura nel traffico internazionale ferroviario (CUI); F-regole uniformi concernenti la convalida di norme tecniche e l'adozione di prescrizioni tecniche uniformi applicabili al materiale ferroviario destinato ad essere utilizzato nel traffico internazionale (APTU); G-regole uniformi concernenti l'ammissione tecnica di materiale ferroviario utilizzato in traffico internazionale (ATMF).
  Fa notare che l'Italia è uno degli ultimi Paesi europei a non aver ratificato lo strumento, unitamente alla Svezia (che dovrebbe procedere in tal senso entro il 2014) e l'Irlanda, che non dispone di linee ferroviarie internazionali.
  Menziona la relazione illustrativa allegata al disegno di legge di ratifica, secondo la quale le ragioni di tale ritardo sono ascrivibili, da un lato, alle oggettive difficoltà di adeguamento della normativa interna ai precetti internazionali, amplificata dalla contestuale esigenza di garantire il rispetto delle prescrizioni normative adottate sul tema a livello europeo. Ricordo a tale proposito che, successivamente al 1999, sono state emanate numerose direttive in materia ferroviaria, che sono confluite nel cosiddetto primo e secondo pacchetto ferroviario (rispettivamente, del 2001 e del 2004) riguardanti la liberalizzazione del mercato ferroviario, l'interoperabilità dei sistemi ferroviari e la sicurezza. Fa presente come, d'altro lato, fino all'adesione ufficiale dell'Unione europea al COTIF 99, avvenuta nel giugno 2011, la Commissione europea avesse invitato i Paesi dell'Unione che avessero già provveduto alla ratifica della Convenzione, a non dare applicazione agli allegati del documento in conflitto con le direttive comunitarie.
  Segnala inoltre che – per effetto della mancata ratifica dello strumento COTIF 99 – è stata avviata a carico dell'Italia una procedura di pre-contenzioso (EU Pilot 5943/13/MOVE), nella quale si chiede di accelerare il processo di ratifica, e ricordo che, in caso di mancato adeguamento ai rilievi mossi in sede europea, sussiste un rischio concreto che la Commissione europea proceda alla apertura formale di una procedura di infrazione.
  Osserva altresì che la ratifica del Protocollo aggiuntivo, oltre a dare seguito agli impegni assunti nel 1999, consentirà al nostro Paese di partecipare al processo di elaborazione di nuovi accordi da parte dei comitati tecnici che afferiscono alla Convenzione, come quello che sovrintende alle regole di trasporto ferroviario di merci pericolose o per l'interoperabilità e la sicurezza, e al contempo di rafforzare il nostro peso in termini di voto della Commissione europea in sede OTIF, corrispondente al numero di Stati membri dell'Unione europea aventi diritto di voto (previa ratifica COTIF 99).
  Ricorda infine che il disegno di legge di ratifica consta di quattro articoli recanti l'autorizzazione alla ratifica, l'ordine di esecuzione, l'entrata in vigore del testo e la copertura finanziaria. In particolare, l'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione del Protocollo in 135.280 euro a decorrere dal 2014. Secondo quanto riportato nella relazione tecnica, per effetto della nuova formulazione dell'articolo 26 della Convenzione del 1980 – che prevede un sistema di calcolo dei contributi per i Paesi Parti della Convenzione medesima – si stima un incremento della quota contributiva annua dell'Italia, pari a 28.157 euro, passando dagli attuali 239.538 a 267.695 euro.
  Auspica conclusivamente che la III Commissione proceda ad un rapido esame del disegno di legge in oggetto.

  Emanuele SCAGLIUSI (M5S) dichiara la posizione favorevole del suo gruppo sul provvedimento sottolineando l'esigenza di colmare il grave ritardo accumulato dall'Italia nella procedura di ratifica.

  Andrea MANCIULLI, presidente, avverto che, nessun altro chiedendo di intervenire, Pag. 47è concluso l'esame preliminare del provvedimento, che sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione dei pareri. Come di consueto, se non vi sono specifiche segnalazioni da parte dei Gruppi, si intende che si sia rinunziato al termine per la presentazione degli emendamenti.

  La seduta termina alle 15.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 15 alle 15.50.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-03095 Tacconi: Sul rilascio delle carte d'identità ai cittadini italiani residenti all'estero.

5-03171 Scotto: Sull'arresto di un cittadino italiano nella Repubblica dominicana.

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