CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 settembre 2014
293.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Bilancio, tesoro e programmazione (V)
COMUNICATO
Pag. 30

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giovanni Legnini.

  La seduta comincia alle 14.15.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2598-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione e con una osservazione – Parere su emendamenti).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto e delle proposte emendative ad esso riferite.

  Dario PARRINI (PD), relatore, fa presente che il provvedimento dispone la conversione del decreto legge 1o agosto 2014, n. 109, recante proroga – per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2014 – delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, delle iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi Pag. 31di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero. Rileva che il testo è corredato di relazione tecnica e di un prospetto riepilogativo degli effetti finanziari, che qualifica come spese correnti tutti gli oneri previsti dal provvedimento e li riporta in misura identica sui tre saldi di finanza pubblica. Precisa che la relazione tecnica e il prospetto sono riferiti al testo iniziale del decreto-legge e che nel corso dell'esame in sede referente il provvedimento è stato modificato dalle Commissioni di merito.
  Passando all'esame delle norme considerate dalla relazione tecnica, nonché delle altre disposizioni che presentano profili di carattere finanziario, segnala quanto segue.
  Con riguardo agli articoli da 1 a 10, concernenti le missioni internazionali e i COMITES, con riferimento all'articolo 3, concernente la proroga fino al 31 dicembre 2014 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Africa, rileva preliminarmente che tutti gli oneri indicati dalla norma sono limitati all'entità delle rispettive spese autorizzate. Ciò premesso, osserva tuttavia che il testo iniziale del comma 3 è stato integrato dalle Commissioni di merito con una nuova finalità di spesa (partecipazione alla missione in Libia di personale del Corpo delle capitanerie di porto), originariamente non prevista dal testo. Poiché la relazione tecnica riferita al testo iniziale ha quantificato puntualmente le voci di costo che vanno a comporre l'onere complessivo indicato dal comma 3 (unità di personale, qualifiche, retribuzioni unitarie, giorni di impiego, spese di funzionamento e di assicurazione) e poiché fra tali oneri non poteva essere ricompresa la nuova finalizzazione in esame introdotta dalle Commissioni di merito, ritiene che andrebbe acquisito un chiarimento del Governo in ordine alle modalità di finanziamento della partecipazione alla missione in Libia di personale del Corpo delle capitanerie di porto, non prevista dal testo iniziale del provvedimento.
  In merito all'articolo 4, comma 3, lettere b) e c), che autorizza il Ministero della difesa alla cessione gratuita, rispettivamente, al Pakistan di 100 veicoli M113 e alla Somalia di 500 uniformi da combattimento, osserva che la relazione tecnica si limita ad evidenziare l'assenza di oneri, essendo le cessioni disposte nello stato di fatto in cui tali veicoli ed equipaggiamenti si trovano. Sul punto, posto che per l'ulteriore cessione di 24 blindo Centauro disposta dal comma 3, lettera d), in favore della Giordania, la relazione tecnica afferma espressamente che le spese per il trasferimento di tali mezzi – nonché quelle relative al loro ricondizionamento – sono a carico del beneficiario della cessione medesima, giudica opportuno, al fine di escludere eventuali profili di onerosità connessi a tali operazioni, un chiarimento circa le modalità previste per il trasporto e la consegna dei summenzionati veicoli ed equipaggiamenti. Con riferimento specifico ai veicoli M113 da cedere al Pakistan, reputa opportuno, inoltre, un chiarimento circa la loro attuale capacità operativa, posto che la relazione tecnica si limita ad affermare che questi sono stati già dichiarati fuori servizio, e non riferisce – diversamente da quanto effettuato con riguardo ai Centauro da cedere alla Giordania – in merito all'eventuale necessità di un loro ricondizionamento. In tal caso, ritiene che andrebbe infatti verificato come si farà fronte a tale spesa.
  In merito alla spesa di cui all'articolo 4, comma 3, lettera a) – 330.000 euro per la cessione alle Forze armate della Repubblica di Gibuti della documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati leggeri VBL Puma e ai semoventi M109 L –, non ha osservazioni da formulare, considerato che il maggior onere è limitato all'entità della relativa autorizzazione di spesa e preso atto di quanto affermato dalla relazione tecnica circa il fatto che la norma è volta a consentire l'acquisto di manuali di uso e manutenzione per i suddetti veicoli, tradotti e validati in lingua francese
  In merito all'articolo 8, ricorda che le Commissioni di merito hanno integrato il testo iniziale del comma 1 estendendo gli Pag. 32ambiti di intervento della cooperazione allo sviluppo sia in termini geografici (con l'introduzione di nuove aree, puntualmente indicate) sia sotto il profilo delle tipologie di assistenza (sicurezza alimentare, diritto alla salute, riabilitazione dei feriti, tutela degli anziani, progetti in campo sanitario). Poiché le Commissioni non hanno modificato l'entità della spesa autorizzata con il testo originario del comma 1 (34,8 milioni nel 2014), ritiene che andrebbe chiarito se, anche in presenza di tale estensione degli ambiti di intervento, le risorse indicate dal testo risultino sufficienti sia per il complesso delle iniziative richiamate dalla relazione tecnica sia per quelle, ulteriori, previste dalle Commissioni di merito.
  Con riguardo all'articolo 10, comma 3, rileva preliminarmente che la norma, al fine di consentire la tenuta delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) entro il termine previsto dal decreto-legge n. 67 del 2012 (la fine del 2014), dispone che in attesa che si concluda l’iter di approvazione del nuovo regolamento – al quale il medesimo decreto ha demandato la definizione del nuovo sistema di voto informatico – le elezioni si svolgeranno con le modalità di votazione per corrispondenza e di scrutinio individuate dalla legge n. 286 del 2003. Giudica opportuno un chiarimento circa la portata applicativa della norma, alla luce di quanto evidenziato nella relazione tecnica. Infatti, mentre la norma prevede che i componenti dei seggi, individuati dal comitato elettorale circoscrizionale, non ricevano alcun compenso o rimborso spese, comunque denominato, la relazione tecnica, nel quantificare gli oneri derivanti dal ricorso al sistema di voto per corrispondenza, pari ad euro 6.946.878, computa anche i compensi da attribuire ai membri delle sezioni elettorali (euro 226.518).
  Non ha osservazioni da formulare in relazione alle seguenti norme:
   articoli 1 e 2 (proroga fino al 31 dicembre 2014 della partecipazione italiana alle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia in Europa e Asia). Evidenzia in proposito che i relativi oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti, e che i dati e gli elementi di quantificazione di tali oneri, come riportati nella relazione tecnica, appaiono in linea con quelli relativi a precedenti autorizzazioni di spesa riferite ad analoghe finalità e fattispecie;
   articolo 4, commi 1, 2 e 4 (contratti di assicurazione e di trasporto ed altri interventi necessari alla realizzazione delle missioni) e comma 5 (attività di scorta marittima nelle attività di trasporto e neutralizzazione dell'arsenale chimico siriano), i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti;
   articolo 5 (disciplina del trattamento giuridico ed economico del personale impegnato nelle missioni), i cui effetti rientrano nel complesso degli oneri quantificati dalle autorizzazioni di spesa previste dal provvedimento in esame;
   articolo 6 (disposizioni in materia penale), le cui norme – attinenti all'applicazione del codice penale militare di pace – hanno effetti esclusivamente di carattere procedurale e sanzionatorio;
   articolo 7 (disposizioni in materia contabile), le cui norme hanno carattere ordinamentale in quanto riguardano il trattamento contabile di risorse finanziate a valere sullo stanziamento previsto dalla norma di copertura finanziaria;
   articolo 8, commi 1 e 2 (iniziative di cooperazione allo sviluppo) e articolo 9, commi 1-7 (sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), i cui oneri sono limitati all'entità dei rispettivi stanziamenti autorizzati;
   articolo 10, commi 1 e 2, (iniziative di cooperazione e di ricostruzione: regime delle spese per le autovetture, per i contratti di lavoro a tempo determinato e per la sicurezza delle rappresentanze diplomatiche), la cui attuazione è prevista a valere sulle autorizzazioni di spesa di cui Pag. 33agli articoli 8 e 9 (cooperazione allo sviluppo e ricostruzione nell'ambito dei processi di pace).

  Con riguardo all'articolo 11, concernente la copertura finanziaria, con riferimento alle coperture di cui alle lettere b) e f), rileva che il Fondo di riserva per le spese derivanti dalla proroga delle missioni internazionali di pace cui all'articolo 1, comma 1240, della legge finanziaria per il 2007 (capitolo 3004 – Ministero dell'economia e delle finanze) e l'accantonamento del fondo speciale di parte corrente relativo al Ministero degli affari esteri recano le necessarie disponibilità.
  Per quanto concerne l'utilizzo dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge n. 95 del 2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione [lettera a)], segnala che nello stato di previsione dell'entrata è stato previsto uno specifico capitolo (capitolo 3220). Reputa, dunque, opportuno che il Governo fornisca elementi in merito all'ammontare delle risorse da iscrivere nel suddetto capitolo, anche in considerazione del fatto che la predetta copertura è già stata utilizzata, nella misura di 100 milioni di euro nell'anno 2014, ai sensi dell'articolo 2, comma 1-ter, del decreto-legge n. 74 del 2014.
  Per quanto concerne la lettera c), che prevede l'utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace versate all'entrata del bilancio dello Stato e non ancora riassegnate al fondo per le missioni internazionali, segnala che tale modalità di copertura, già utilizzata in altre occasioni (si ricorda da ultimo il decreto-legge n. 114 del 2013) prevede, a titolo cautelativo, che nelle more dell'accertamento dei predetti versamenti e solo temporaneamente sia accantonata e resa indisponibile una quota di pari ammontare (13.510.615 euro nell'anno 2014) delle spese rimodulabili di parte corrente relative al Ministero della difesa.
  Osserva che la lettera d) prevede una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, da parte del Ministero della difesa, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nel proprio stato di previsione, da effettuare entro il 30 ottobre 2014 e, nelle more della suddetta riprogrammazione, prevede l'accantonamento di risorse nella misura corrispondente di 213 milioni di euro. Al riguardo – in considerazione del fatto che nella relazione tecnica presentata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, al Senato della Repubblica, avente ad oggetto, tra l'altro, alcune norme introdotte nel corso dell'esame del decreto-legge n. 90 del 2014 (cosiddetto decreto PA) presso la Camera dei deputati, si evidenziava che l'ulteriore accantonamento, o la riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili, per l'anno 2014, stimato dalla relazione tecnica in 45 milioni di euro, avrebbe comportato l'elevato rischio di determinare la formazione di debiti fuori bilancio in relazione a spese difficilmente comprimibili, soprattutto in una fase già particolarmente avanzata della gestione – giudica necessario che il Governo chiarisca se l'accantonamento previsto dalla lettera in esame, per altro concentrato sul solo Ministero della difesa, sia comunque suscettibile – anche se non riferito espressamente alle sole spese rimodulabili – di determinare analoghe criticità.
  Sempre con riferimento alla lettera d), ritiene opportuno modificare la disposizione prevedendo esplicitamente che i decreti con i quali saranno autorizzate le variazioni di bilancio conseguenti alla riprogrammazione ivi prevista siano trasmessi per conoscenza alle competenti Commissioni parlamentari. In merito, reputa opportuno acquisire l'avviso del Governo.
  Considera inoltre necessario che il Governo chiarisca per quale ragione la copertura Pag. 34di cui alla lettera e), che prevede la soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina, iscritta in bilancio tra le spese obbligatorie (capitolo 2752 – piano di gestione 5 – stato di previsione del Ministero degli affari esteri), non provveda alla contestuale abrogazione della relativa legge.
  Infine, con riferimento alla lettera g), che prevede l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle nuove modalità di svolgimento delle elezioni dei COMITES iscritti nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2012 (capitolo 7240 – stato di previsione del Ministero degli affari esteri), ritiene opportuno che il Governo confermi che l'utilizzo delle suddette disponibilità non pregiudichi gli interventi già previsti a legislazione vigente a valere sulle medesime risorse.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI deposita agli atti della Commissione una nota della Ragioneria generale dello Stato, contenente puntuali risposte alle questioni evidenziate dal relatore in riferimento ai profili di carattere finanziario (vedi allegato).
  Per quanto concerne l'estensione della partecipazione alla missione in Libia del corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 3, comma 3, anche al personale del Corpo delle capitanerie di porto, introdotta nel corso dell'esame in sede referente, rileva inoltre come questa comporterebbe un incremento degli oneri, non quantificati e non coperti, giacché, ad invarianza di spesa, una rimodulazione della partecipazione alla missione del medesimo corpo della Guardia di finanza non risulta realizzabile, in considerazione dell'avanzata fase di realizzazione del programma di assistenza e di addestramento previsto dal suddetto comma 3. Sulla predetta estensione della partecipazione alla missione in Libia, come introdotta nel corso dell'esame presso la Commissione di merito, esprime pertanto parere contrario al fine di garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula quindi la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminato il disegno di legge C. 2598-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero e gli emendamenti ad esso riferiti contenuti nel fascicolo n. 1;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:
    l'estensione della partecipazione alla missione in Libia del corpo della Guardia di finanza di cui all'articolo 3, comma 3, anche al personale del Corpo delle capitanerie di porto, comporterebbe un incremento degli oneri, non quantificati e non coperti, giacché, ad invarianza di spesa, una rimodulazione della partecipazione alla missione del medesimo corpo della Guardia di finanza non risulta realizzabile, in considerazione dell'avanzata fase di realizzazione del programma di assistenza e di addestramento previsto dal suddetto comma 3;
    la cessione a titolo gratuito dei veicoli di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), non comporta spese di trasporto e di consegna, né oneri per il ricondizionamento, posto che le prime sono a carico del beneficiario della cessione, mentre le seconde non avranno luogo in quanto i predetti veicoli sono ceduti nello stato in cui si trovano;
    la cessione delle uniformi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), rientra tra le attività di sostegno per la costituzione e il rafforzamento delle forze armate somale della missione EUTM Somalia di cui all'articolo 3, comma 5;Pag. 35
    le risorse destinate agli interventi di cooperazione allo sviluppo di cui all'articolo 8 sono sufficienti a far fronte anche alle ulteriori iniziative introdotte durante l'esame in sede referente dalle Commissioni di merito;
    ai componenti dei seggi individuati per le elezioni per il rinnovo dei COMITES di cui all'articolo 10, comma 3, non sono corrisposti compensi o rimborsi spese, comunque denominati, e pertanto quota parte della spesa autorizzata ai sensi del successivo comma 4 sarà destinata al rafforzamento delle campagne informative relative alle medesime elezioni;
    le risorse relative ai proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei nuovi strumenti finanziari emessi dal Monte dei Paschi di Siena, dei quali è previsto l'utilizzo ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), risultano pari a 200 milioni di euro nell'anno 2014;
    data la straordinarietà e la sua limitazione al solo esercizio 2014 della riprogrammazione della spesa, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera b), non vi è il rischio di formazione di debiti fuori bilancio;
    non vi sono motivi ostativi all'abrogazione della legge n. 340 del 1958 in luogo della soppressione della sola relativa autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera e), posto che il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale ha affermato, in esito alla decisione assunta dalla Conferenza generale dell'Unione latina del 18 gennaio 2013, di ratificare lo scioglimento dell'organizzazione;
    l'utilizzo degli stanziamenti relativi alle nuove modalità di svolgimento delle elezioni dei COMITES previsto dall'articolo 11, comma 3, lettera g), è conforme alle finalità originariamente previste per le medesime risorse;
   rilevato che:
    appare necessario sopprimere all'articolo 3, comma 3, l'estensione della partecipazione alla missione in Libia del corpo della Guardia di finanza;
    in considerazione della soppressione dell'autorizzazione di spesa relativa al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina prevista dall'articolo 11, comma 1, lettera e), appare necessario procedere alla contestuale abrogazione della relativa legge n. 340 del 1958;
    si potrebbe valutare l'opportunità che i decreti di variazione che il Ministro della difesa dovrà adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), siano non solo comunicati al Ministero dell'economia e delle finanze, ma anche trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari;
   esprime sul testo del provvedimento in oggetto:

PARERE FAVOREVOLE

  con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione:
    all'articolo 3, comma 3, sopprimere le parole: e, ove necessario, per la partecipazione di personale del Corpo delle capitanerie di porto;
    all'articolo 11, dopo il comma 1, aggiungere il seguente: 1-bis. La legge 11 febbraio 1958, n. 340, è abrogata;
   e con la seguente osservazione:
    si valuti l'opportunità di aggiungere
il seguente periodo alla lettera d) dell'articolo 11, comma 1: I decreti di variazione di cui al precedente periodo sono altresì trasmessi alle Commissioni parlamentari competenti.».

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere del relatore.

  Tommaso CURRÒ (M5S) esprime perplessità in ordine all'attuabilità della disposizione di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d), dal momento che l'importo di 213 milioni di euro per il 2014 in essa Pag. 36indicato, posto a parziale copertura dell'intero provvedimento e conseguente alla riprogrammazione straordinaria per il medesimo anno delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa, equivale a circa un quinto del bilancio complessivo del medesimo Ministero. A suo giudizio, sarebbe pertanto necessario acquisire ulteriori elementi informativi dal Ministero della difesa prima che la Commissione esprima il parere di competenza sul testo del provvedimento in esame, tanto più che i citati interventi di riprogrammazione straordinaria attengono più in generale al tema della spending review, oggetto attualmente di confronto e dibattito tra le diverse forze politiche. Ritiene, altresì, che la proposta del relatore di trasmettere anche alle competenti Commissioni parlamentari i decreti di variazione che il Ministro della difesa dovrà adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), non consentirebbe tuttavia a tali organi di effettuare una previa valutazione delle misure eventualmente adottate connesse alla predetta riprogrammazione straordinaria, posto che tale trasmissione avverrebbe solo dopo l'adozione definitiva dei decreti medesimi.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI, nel rilevare che la nota della Ragioneria generale dello Stato, in precedenza depositata, già contiene gli elementi di valutazione volti a fugare le perplessità espresse dall'onorevole Currò in merito alla parte di copertura finanziaria prevista all'articolo 11, comma 1, lettera d), osserva altresì come la trasmissione dei decreti di variazione che il Ministro della difesa dovrà adottare anche alle competenti Commissioni parlamentari, come proposto dal relatore, consentirà alle stesse di svolgere la necessaria disamina delle misure di riprogrammazione realizzate, anche ai fini dell'adozione di eventuali successive iniziative in sede parlamentare. Dichiara, infine, che il Governo ha acquisito dal Ministero della difesa le rassicurazioni sulla sostenibilità finanziaria della riprogrammazione della spesa prevista dal provvedimento.

  Francesco CARIELLO (M5S) considera non esaurienti le rassicurazioni testé fornite dal rappresentante del Governo.

  Francesco BOCCIA, presidente, osserva che il sottosegretario Legnini, attraverso la nota depositata agli atti della Commissione e le dichiarazioni testé rese a nome del Governo, ha attestato l'idoneità della copertura finanziaria recata dall'articolo 11, comma 1, lettera d), del provvedimento.

  Maino MARCHI (PD), pur riconoscendo il carattere straordinario della riprogrammazione per l'anno 2014 delle spese correnti del Ministero della difesa, ritiene comunque esaustive le rassicurazioni offerte dal rappresentante del Governo, anche sulla base degli elementi dallo stesso acquisiti presso il Ministero della difesa, in ordine all'assenza di debiti fuori bilancio derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettera d). A suo avviso, invece, non attiene strettamente alla copertura finanziaria del provvedimento la questione concernente il fatto se il Ministero della difesa possa comunque utilmente perseguire, a fronte di una così cospicua riduzione delle spese correnti iscritte nel suo stato di previsione, gli obiettivi prefissati nel quadro della legislazione vigente. Rileva, infine, come la proposta del relatore di trasmettere i decreti di variazione che il Ministro della difesa dovrà adottare ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera d), anche alle competenti Commissioni parlamentari, dovrebbe consentire a tali organi di svolgere una compiuta valutazione delle misure adottate nell'ambito della suddetta riprogrammazione.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  Dario PARRINI (PD), relatore, comunica che, in data 9 settembre 2014, l'Assemblea ha trasmesso il fascicolo n. 1 degli emendamenti. Con riferimento alle Pag. 37proposte emendative la cui quantificazione o copertura appare carente o inidonea, segnala le seguenti:
   Sibilia 1.100, Artini 1.1, Gianluca Pini 1.2, 1.13, 1.16, 1.19, 1.21 e 1.30, gli identici Spadoni 1.23 e Duranti 1.33, gli identici Gianluca Pini 1.31 e Duranti 1.34, Palazzotto 1.35, Giorgia Meloni 2.108, Palazzotto 2.1, Di Battista 2.2, gli identici Gianluca Pini 2.3 e Piras 2.4, Sibilia 2.17, gli identici Spadoni 2.24 e Gianluca Pini 2.25, Gianluca Pini 2.28, 2.32, 2.37, 2.42, 2.46, Giorgia Meloni 3.115, Palazzotto 3.1, Spadoni 3.102, gli identici Rizzo 3.2 e Duranti 3.3, Piras 3.9, gli identici Rizzo 3.10 e Palazzotto 3.11, Piras 3.16, Gianluca Pini 3.23, 3.28, 3.41, 4.1, 4.3, 4.8, 8.60, 9.1, 9.6, 9.18, 9.24, 9.27 e 9.31, che prevedono la soppressione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Le citate proposte emendative, tuttavia, nel sopprimere integralmente le suddette autorizzazioni di spesa, non tengono conto del fatto che quota parte della spesa dovrebbe comunque essere autorizzata, al fine di tenere conto degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;
   gli identici Frusone 1.5 e Gianluca Pini 1.6, Gianluca Pini 1.7, 1.8, e 1.9, gli identici Gianluca Pini 1.10 e Rizzo 1.11, Gianluca Pini 1.15, Manlio Di Stefano 2.103, Basilio 2.104, Del Grosso 2.20, Scagliusi 2.21, Manlio Di Stefano 2.22, Grande 2.23, Frusone 2.27, Gianluca Pini 2.31 e 2.36, Basilio 3.107 e 3.108, Manlio Di Stefano 3.110 e 3.111, Rizzo 3.112 e 3.113, Manlio Di Stefano 3.114, Del Grosso 3.32, gli identici Del Grosso 3.33 e Marcon 3.100, gli identici Gianluca Pini 3.34 e Del Grosso 3.101, Gianluca Pini 3.30, 3.38, 3.39, 9.3, 9.9, 9.13, 9.17, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, che riducono l'ambito di applicazione delle missioni internazionali previste dall'articolo 1, commi 1 e 2, dall'articolo 2, commi 2 e 5, e dall'articolo 3, commi 5 e 6, e dall'articolo 9, commi 1, 2, 3 e 4, o modificano la destinazione delle autorizzazioni di spesa di cui all'articolo 2, comma 3, e all'articolo 9, comma 2, senza tenere conto del fatto che per tali missioni sono già stati sostenuti degli oneri nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;
   Gianluca Pini 2.39, 2.40 e 3.31, che riferiscono al solo personale della Guardia di Finanza, della Polizia di Stato o dell'Arma dei Carabinieri le autorizzazioni di spesa previste per il personale militare dall'articolo 2, comma 6, e dall'articolo 3, comma 5, senza tenere conto del fatto che per tali missioni sono già stati sostenuti degli oneri per l'intero personale militare nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;
   Gianluca Pini 2.44 e 2.45, che attribuiscono alla Guardia di Finanza e all'Arma dei Carabinieri, anziché alla Polizia di Stato, le risorse assegnate ai sensi dell'articolo 2, comma 7, senza tenere conto del fatto che per tali missioni sono già stati sostenuti degli oneri per il personale della Polizia di Stato nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione;
   Gianluca Pini 2.48, che prevede la diminuzione degli stanziamenti autorizzati dall'articolo 2, comma 1, per l'invio di personale militare italiano e di mezzi per operazioni contro le milizie dell'autoproclamato Stato islamico, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione degli oneri derivanti dalle operazioni medesime;
   Gianluca Pini 3.01, che autorizza la spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2015 come risarcimento per i mancati pagamenti, anche parziali, delle imprese italiane operanti in Libia dal febbraio 2011. Al relativo onere si provvede mediante riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, il quale non reca tuttavia le necessarie disponibilità;
   Tofalo 4.2, che prevede che, per il personale straniero, ad esclusione di quello dei Paesi aderenti alla NATO, operante nell'ambito delle attività addestrative Pag. 38militari previste dal presente decreto-legge, è fatto obbligo di tracciabilità attraverso il prelievo dei relativi dati biometrici, senza tuttavia prevedere alcuna quantificazione dei relativi oneri né la relativa copertura finanziaria;
   Corda 8.100, che incrementa di 15,2 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 1, relativa alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, prevedendo tuttavia una copertura finanziaria carente, poiché limitata a 15 milioni di euro – peraltro non provvedendo neanche, all'articolo 11, ad adeguare l'importo complessivo degli oneri derivanti dal provvedimento;
   Gianluca Pini 10.18 e 10.19 che, rispettivamente, sopprimono e riducono l'autorizzazione di spesa prevista dall'articolo 10, comma 4, relativa al rinnovo dei comitati degli italiani all'estero, ferma restando la disposizione di spesa del comma 3, cui l'autorizzazione si riferisce.

  Ritiene, altresì, opportuno acquisire l'avviso del Governo in merito alle seguenti proposte emendative:
   Rizzo 1.4, Gianluca Pini 1.28, Gianluca Pini 1.26, Basilio 1.101, Gianluca Pini 2.6, Palazzotto 2.7 e 2.8, Artini 2.9, Del Grosso 2.10, Grande 2.11, Gianluca Pini 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, Duranti 2.13, Gianluca Pini 2.30 e 2.34, Corda 3.27, Gianluca Pini 3.43 e 4.5, che prevedono la riduzione delle autorizzazioni di spesa relative alla proroga della partecipazione del personale a diverse missioni internazionali, in alcuni casi destinando le relative risorse ad altri interventi. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se alla riduzione delle risorse, ferma restando la durata temporale delle relative missioni, possa eventualmente farsi fronte mediante una rimodulazione del personale e dei mezzi impiegati;
   Corda 1.12, Artini 2.15, Tofalo 2.107, Manlio Di Stefano 2.18, Corda 3.5, 3.12, 3.18 e 3.25, Del Grosso 3.35, che prevedono che il personale e i mezzi impiegati in alcune missioni internazionali rientrino in Italia entro il 31 dicembre 2014. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se dal rientro del personale e dei mezzi impiegati nelle suddette missioni possano derivare nuovi o maggiori oneri privi di idonea quantificazione e relativa copertura;
   Duranti 3.4, che prevede la conclusione al 30 settembre 2014, anziché al 31 dicembre del medesimo anno, della missione EUBAM Lybia, destinando le risorse residue accertate all'incremento dello stanziamento finalizzato alle iniziative di cooperazione allo sviluppo, di cui all'articolo 8, comma 1. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali maggiori oneri derivanti dalla proposta emendativa, posto che la stessa sembra implicare il rientro del personale e dei mezzi impiegati nella predetta missione, a fronte comunque di un risparmio conseguente alla conclusione anticipata della missione stessa;
   Gianluca Pini 2.14, 2.35, 2.41, 3.8, 3.15, Gianluca Pini 3.40, che estendono le autorizzazioni di spesa previste per il personale militare dall'articolo 2, commi 1, 5 e 6, e dall'articolo 3, commi 1, 2 e 6, anche al personale della Polizia di Stato o all'Arma dei Carabinieri. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se all'estensione dei soggetti partecipanti alle missioni internazionali possa farsi fronte nell'ambito della spesa già autorizzata;
   l'emendamento 2.302 del Governo, corredato di relazione tecnica, che introduce due nuove autorizzazioni di spesa: la prima, pari a euro 1.965.886 per il 2014, per il trasporto degli aiuti umanitari a favore della popolazione civile irachena; la seconda, pari a 150 mila euro per il 2014, per la partecipazione di personale militare al gruppo militare di osservatori internazionali della cessazione delle ostilità militari nella Repubblica del Mozambico. Ai relativi oneri esso provvede, per un ammontare pari a euro 1.446.947, a valere sull'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 2, comma 1, concernente la proroga Pag. 39della partecipazione di persone militare alle missioni in Afghanistan e, per un ammontare pari a euro 668.939, attraverso l'incremento della copertura finanziaria a valere sulle risorse di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), concernenti i rimborsi corrisposti dall'ONU quale corrispettivo delle prestazioni rese dalla Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace espressamente richiamate. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi che le risorse individuate nella copertura finanziaria dell'emendamento possano essere reperite senza pregiudicare le finalità degli interventi previsti a legislazione vigente;
   Bernini 4.14 e 4.16, Gianluca Pini 4.20, che prevedono la cessione a titolo gratuito alla Repubblica di Gibuti, alla Repubblica islamica del Pakistan o al Regno Ashemita di Giordania di autoambulanze e di WTLM Lince anziché di veicoli blindati, senza modificare le spese autorizzate dall'articolo 4, comma 3, lettere b) e d). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla congruità dell'onere quantificato, che comunque risulta contenuto entro un limite massimo di spesa;
   Gianluca Pini 4.6, che prevede che le autorità militari nazionali siano autorizzate a distruggere sul posto materiali ed equipaggiamenti che non risulti economicamente conveniente rimpatriare né opportuno strategicamente cedere alle forze di sicurezza locali. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli eventuali effetti finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   l'emendamento 5.300 del Governo, corredato da una relazione illustrativa, che prevede, per i cittadini afgani che abbiano effettuato prestazioni con carattere di continuità a favore del contingente militare italiano nell'ambito della missione ISAF e per i quali, in caso di permanenza in Afghanistan, vi siano fondati rischi di danni gravi alla persona, la possibilità di trasferimento, a domanda, nel territorio nazionale, insieme ai familiari, per il riconoscimento della protezione internazionale. Esso prevede, tra l'altro, che il periodo di permanenza all'interno del Sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati (SPRAR) sia al massimo di trentasei mesi e prorogabile soltanto in presenza di circostanze straordinari e debitamente motivate. Ai relativi oneri, pari a 789.921 euro per l'anno 2014, a 4.739.525 euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017 e a 3.949.604 euro per l'anno 2018, si provvede, quanto all'anno 2014, a valere sul Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo; quanto agli anni dal 2015 al 2018, mediante corrispondente utilizzo di quota parte degli introiti del Fondo rimpatri, che, affluiti all'entrata del bilancio dello Stato, restano acquisiti all'erario. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo confermi l'idoneità della copertura finanziaria individuata nella proposta emendativa e che pertanto le risorse a cui essa si riferisce possano essere reperite senza pregiudicare le finalità degli interventi previsti a legislazione vigente;
   Gianluca Pini 7.1, che riduce da metà ad un terzo delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9, le anticipazioni di somme per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali. Al riguardo, anche in considerazione degli oneri già effettivamente sostenuti nel periodo di vigenza del decreto-legge in corso di conversione, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine agli effetti derivanti dalla proposta emendativa;
   Gianluca Pini 8.4, gli identici Gianluca Pini 8.5 e Manlio Di Stefano 8.101, Gianluca Pini 8.7, gli identici Gianluca Pini 8.14 e Spadoni 8.65, Gianluca Pini 8.15, che estendono gli ambiti geografici di intervento della cooperazione allo sviluppo, senza tuttavia modificare l'entità della spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'estensione degli ambiti di intervento possa aver luogo nell'ambito delle risorse complessivamente indicate nel testo originario del decreto-legge;Pag. 40
   Gianluca Pini 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52 e 8.53, che estendono le tipologie degli interventi nell'ambito della cooperazione allo sviluppo, senza tuttavia modificare l'entità della spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'estensione degli ambiti di intervento possa aver luogo nell'ambito delle risorse complessivamente indicate nel testo originario del decreto-legge;
   Rizzo 8.102 e 8.103, volti ad incrementare da 1 milione a 5 milioni di euro l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 8, comma 2, relativa alla realizzazione di programmi di sminamento umanitario, provvedendo alla copertura dei relativi oneri, rispettivamente, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013 (fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari) e mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 13, comma 3-quater, del decreto-legge n. 112 del 2008 (fondo per la tutela dell'ambiente e la promozione dello sviluppo del territorio). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Piras 9.100, che autorizza la spesa di 25 milioni di euro per iniziative a sostegno del processo di pace tra Israele e Palestina, provvedendo al relativo onere mediante una riduzione dei regimi di esenzione, esclusione e favore fiscale, in misura tale da determinare effetti positivi, in termini di indebitamento netto, non inferiori a 25 milioni di euro. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine alla idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Gianluca Pini 9.10, 9.11, 9.12, che estendono gli ambiti geografici delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione, di cui all'articolo 9, comma 2, senza tuttavia modificare l'entità della spesa autorizzata. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se l'estensione degli ambiti di intervento possa aver luogo nell'ambito delle risorse complessivamente indicate nel testo originario del decreto-legge;
   Gianluca Pini 9.30, che prevede che gli alloggi destinati al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi, per la quale è prevista una specifica autorizzazione di spesa ai sensi dell'articolo 9, comma 6, siano opportunamente protetti. Al riguardo, fermo rimanendo il limite di spesa previsto dall'articolo 9, comma 6, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in merito agli effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Marcon 9.34, che prevede l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un tavolo di coordinamento per gli interventi civili di pace. Al riguardo, in assenza di una specifica clausola di neutralità finanziaria, ritiene opportuno che il Governo confermi che dall'istituzione del tavolo di coordinamento non deriveranno nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
   l'emendamento 9.300 del Governo, corredato da relazione illustrativa e tecnica, che autorizza, per l'anno 2014, la spesa di 600 mila euro per la prima fase della realizzazione della nuova sede dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio, con conseguente presa in carico dei relativi manufatti da parte del Ministero degli affari esteri. Esso, tra l'altro, prevede la corresponsione, al personale interessato, dell'indennità di missione di cui all'articolo 3 della legge n. 108 del 2009 e all'articolo 5 del decreto-legge in esame, nonché l'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 del decreto-legge medesimo. Al riguardo, ritiene necessario che il Governo confermi, come risulta dalla relazione illustrativa allegata all'emendamento, che le risorse individuate nella copertura finanziaria dell'emendamento possano essere reperite senza pregiudicare Pag. 41né interferire con altri interventi previsti all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge in esame, posto che la relazione tecnica riferita al testo originario del provvedimento già prevede interventi per l'apertura della sede dell'ambasciata italiana di Mogadiscio. Infine, in ordine alla quantificazione degli oneri, ritiene necessario che il Governo confermi se la disposizione implichi oneri derivanti dal citato trattamento di missione del personale e, in caso affermativo, se essi siano ricompresi nell'ambito della prevista autorizzazione di spesa pari a 600 mila euro;
   gli identici Duranti 10.1 e Gianluca Pini 10.2, Gianluca Pini 10.5, che prevedono, tra l'altro, la soppressione dell'articolo 10, comma 2, che fa salvi gli effetti degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni già effettuate con riferimento alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di ricostruzione di cui agli articoli 8 e 9 dal 1o luglio 2014 fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge. Al riguardo, considera opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine agli eventuali profili finanziari derivanti dalle proposte emendative;
   Caruso 10.100, che modifica il capoverso 2-bis del comma 3 dell'articolo 10, relativo alle modalità di esercizio del voto per il rinnovo dei COMITES, consentendo l'esercizio di voto a tutti gli iscritti all'AIRE. Ricorda invece che, sulla base di quanto indicato nella relazione illustrativa, il testo originario del predetto capoverso 2-bis dovrebbe consentire di limitare l'invio dei plichi elettorali solo a coloro che ne faranno richiesta, riducendo contestualmente le relative spese. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Picchi 10.12, che prevede che, qualora le elezioni per il rinnovo dei COMITES avvenissero entro il 30 giugno 2015, sarà consentita la partecipazione al voto a tutti gli elettori iscritti all'AIRE o a coloro che con l'espressione del proprio voto saranno automaticamente iscritti nell'apposito registro elettorale. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa, che sembra consentire anche la partecipazione diretta al voto, anziché per corrispondenza;
   Picchi 10.13, che modifica la nozione di circoscrizione elettorale di cui all'articolo 1 della legge n. 286 del 2003. Al riguardo, ritiene opportuno acquisire dal Governo chiarimenti in ordine ai possibili effetti finanziari derivanti dalla proposta emendativa;
   Rizzo 11.100, che è volto a modificare la lettera a) dell'articolo 11, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, quanto a euro 200 milioni, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013 (fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista;
   Basilio 11.101, che prevede che i proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, utilizzati con finalità di copertura ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a), si riferiscano agli strumenti finanziari pubblicati sul sito del Ministero dell'economia e delle finanze. Al riguardo, ritiene opportuno che il Governo chiarisca se la proposta emendativa sia suscettibile di limitare l'ambito delle risorse destinate alla copertura finanziaria del provvedimento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera a);
   Frusone 11.102, che è volto a modificare la lettera c) dell'articolo 11, prevedendo che agli oneri derivanti dal provvedimento, pari ad euro 13.510.615, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 139 della legge di stabilità 2013 Pag. 42(fondo per il pagamento dei canoni di locazione degli immobili conferiti dallo Stato ad uno o più fondi immobiliari). Al riguardo, ritiene opportuno acquisire l'avviso del Governo in ordine all'idoneità della copertura finanziaria prevista.

  Osserva, infine, come le restanti proposte emendative trasmesse non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI esprime parere contrario sulle proposte emendative richiamate dal relatore, ad eccezione dell'emendamento 2.302 del Governo, dell'emendamento Gianluca Pini 4.6, dell'emendamento 5.300 del Governo, degli emendamenti Gianluca Pini 8.22, 8.23, 8.24, 8.25, 8.26, 8.27, 8.28, 8.29, 8.30, 8.31, 8.32, 8.33, 8.34, 8.35, 8.36, 8.37, 8.38, 8.39, 8.40, 8.41, 8.42, 8.43, 8.44, 8.45, 8.46, 8.48, 8.49, 8.50, 8.51, 8.52, 8.53, 9.10, 9.11 e 9.12, Marcon 9.34, dell'emendamento 9.300 del Governo e dell'emendamento Picchi 10.13, sui quali esprime nulla osta, in quanto non suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
  In particolare, con riferimento agli emendamenti 2.302 e 5.300 del Governo, conferma che le risorse dagli stessi rispettivamente individuate come copertura finanziaria potranno essere reperite senza pregiudicare le finalità degli interventi già previsti a legislazione vigente. Relativamente all'emendamento 9.300 del Governo, assicura che le risorse individuate nella copertura finanziaria dell'emendamento medesimo potranno essere reperite senza pregiudicare né interferire con altri interventi previsti all'articolo 9, comma 6, del decreto-legge in esame e che la prevista autorizzazione di spesa pari a 600 mila euro è idonea ad assicurare la copertura anche degli oneri relativi al trattamento di missione del personale presso la nuova sede dell'ambasciata d'Italia a Mogadiscio.
  Esprime, infine, nulla osta su tutte le restanti proposte emendative trasmesse dall'Assemblea.

  Dario PARRINI (PD), relatore, alla luce dei chiarimenti forniti dal rappresentante del Governo, propone pertanto di esprimere parere contrario sugli emendamenti 1.1, 1.2, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 1.10, 1.11, 1.12, 1.13, 1.15, 1.16, 1.19, 1.21, 1.23, 1.26, 1.28, 1.30, 1.31, 1.33, 1.34, 1.35, 1.100, 1.101, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.13, 2.14, 2.15, 2.17, 2.18, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.27, 2.28, 2.30, 2.31, 2.32, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.44, 2.45, 2.46, 2.48, 2.70, 2.71, 2.72, 2.73, 2.103, 2.104, 2.107, 2.108, 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.8, 3.9, 3.10, 3.11, 3.12, 3.15, 3.16, 3.18, 3.23, 3.25, 3.27, 3.28, 3.30, 3.31, 3.32, 3.33, 3.34, 3.35, 3.38, 3.39, 3.40, 3.41, 3.43, 3.100, 3.101, 3.102, 3.107, 3.108, 3.110, 3.111, 3.112, 3.113, 3.114, 3.115, 4.1, 4.2, 4.3, 4.5, 4.8, 4.14, 4.16, 4.20, 7.1, 8.4, 8.5, 8.7, 8.14, 8.15, 8.60, 8.65, 8.100, 8.101, 8.102, 8.103, 9.1, 9.3, 9.6, 9.9, 9.13, 9.17, 9.18, 9.20, 9.21, 9.22, 9.23, 9.24, 9.27, 9.30, 9.31, 9.100, 10.1, 10.2, 10.5, 10.12, 10.18, 10.19, 10.100, 11.100, 11.101 e 11.102 e sull'articolo aggiuntivo 3.01, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura. Propone, altresì, di esprimere nulla osta su tutte le restanti proposte emendative contenute nel fascicolo n. 1.

  Il sottosegretario Giovanni LEGNINI concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 15.05.

SEDE CONSULTIVA

  Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente Francesco BOCCIA. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Enrico Morando.

  La seduta comincia alle 18.55.

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DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2598-A Governo.
(Parere all'Assemblea).
(Parere su emendamenti).

  Dario PARRINI (PD), relatore, avverte che l'Assemblea ha trasmesso i subemendamenti Artini 0.2.302.1, 0.2.302.4 e 0.2.302.5 e Sibilia 0.2.302.2 e 0.2.302.3 riferiti all'emendamento 2.302 (versione corretta) del Governo e che gli stessi non sembrano presentare profili problematici dal punto di vista finanziario. Al riguardo, ritiene comunque opportuna una conferma da parte del Governo.

  Il viceministro Enrico MORANDO, confermando l'assenza di profili problematici dal punto di vista finanziario dei citati subemendamenti, esprime su di essi nulla osta.

  Dario PARRINI (PD), relatore, formula la seguente proposta di parere:
  «La V Commissione,
   esaminati i subemendamenti 0.2.302.1, 0.2.302.2, 0.2.302.3, 0.2.302.4 e 0.2.302.5 all'emendamento 2.302 (versione corretta) del Governo riferito al disegno di legge C. 2598-A Governo, di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero;
   preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo,
   esprime

NULLA OSTA».

  Il viceministro Enrico MORANDO concorda con la proposta di parere formulata dal relatore.

  La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 19.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo, con Allegato, fatto a Roma il 22 giugno 2011.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.
Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
C. 2127 Governo.
Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.
C. 2277 Governo, approvato dal Senato.

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