CAMERA DEI DEPUTATI
Martedì 9 settembre 2014
293.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Commissioni Riunite (I e II)
COMUNICATO
Pag. 9

SEDE REFERENTE

  Martedì 9 settembre 2014. — Presidenza del presidente della I Commissione Francesco Paolo SISTO. — Intervengono il viceministro dell'interno, Filippo Bubbico, e il sottosegretario di Stato per la giustizia, Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 11.15.

DL 119/2014: Disposizioni urgenti in materia di contrasto a fenomeni di illegalità e violenza in occasione di manifestazioni sportive, di riconoscimento della protezione internazionale, nonché per assicurare la funzionalità del Ministero dell'interno.
C. 2616 Governo.

(Esame e rinvio).

  Le Commissioni iniziano l'esame del provvedimento.

  David ERMINI (PD), relatore per la II Commissione, fa presente che l'articolo 1, comma 1, del decreto-legge – le cui disposizioni saranno efficaci dall'entrata in vigore della legge di conversione – inasprisce le pene previste per il delitto di frode in competizioni sportive. La fattispecie penale, disciplinata dall'articolo 1 della legge n. 401 del 1989, si realizza quando chiunque «offre o promette denaro o altra utilità o vantaggio a taluno dei partecipanti ad una competizione sportiva» al fine di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento della competizione, ovvero compie altri atti fraudolenti volti al medesimo scopo (comma 1) e si applica anche al partecipante alla competizione sportiva che accetta le utilità promesse (comma 2).
  Quanto al regime sanzionatorio, l'entità della pena è diversa a seconda che il risultato della competizione sportiva sia ininfluente o influente ai fini di concorsi pronostici o scommesse autorizzate.
  Quanto alla frode in competizione sportiva non soggetta a scommesse autorizzate, la disposizione vigente punisce la condotta con la reclusione da un mese ad un anno e la multa da 258 a 1.032 euro; nei casi di lieve entità è prevista la sola pena pecuniaria della multa. Il decreto-legge (lettera a) prevede invece la reclusione Pag. 10da 2 a 6 anni e la multa da 1.000 a 4.000 euro, escludendo ogni attenuazione di pena per la lieve entità.
  Per la frode in competizione sportiva soggetta a scommesse autorizzate, la disposizione vigente stabilisce che se il risultato della competizione è influente ai fini dello svolgimento di concorsi pronostici e scommesse regolarmente esercitati, i fatti di frode sono puniti con la reclusione da 3 mesi a 2 anni e con la multa da 2.582 a euro 25.822. Il decreto-legge (lettera b) stabilisce in questo caso che le pene previste per la frode in competizione non soggetta a scommesse siano aumentate fino alla metà e si applichi comunque una multa da 10.000 a 100.000 euro. Le pene previste per la frode in competizioni sportive dal decreto-legge comportano – tanto in relazione all'ipotesi base, quanto alla fattispecie aggravata – l'applicazione, ad esempio, dei seguenti istituti processuali penali: intercettazioni (articolo 266, comma 1, lettera a); arresto facoltativo in flagranza di reato (articolo 381, comma 1, del codice di procedura penale), custodia cautelare in carcere (articolo 280, comma 2, del codice di procedura penale).
  Il comma 2 dell'articolo 1 differisce l'efficacia delle nuove pene all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge.
  L'articolo 2 modifica la disciplina del cosiddetto D.A.SPO, il provvedimento con il quale il questore dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 401 del 19891. In merito, il decreto-legge: amplia le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento; aumenta la durata del provvedimento di divieto in relazione a recidivi ed a responsabili di episodi di violenza di gruppo; disciplina il procedimento per chiedere e ottenere, trascorsi 3 anni dalla scadenza del divieto, la piena riabilitazione.
  In particolare, l'articolo 2, comma 1, lettera a), incide sui presupposti che consentono al questore di emanare il provvedimento di divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono determinati eventi sportivi (nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle manifestazioni medesime, nonché alle manifestazioni che si svolgono all'estero).
  Sotto il profilo soggettivo, il provvedimento del questore può essere emesso nei confronti di soggetti – anche minorenni – che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, negli ultimi cinque anni, per una serie di reati, specificamente indicati, «ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di manifestazioni sportive, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza».
  Il decreto-legge, intervenendo con la lettera a), n. 1), sul primo periodo dell'articolo 6, comma 1, ha ampliato le categorie dei potenziali destinatari del provvedimento del questore, comprendendovi anche le persone che risultino denunciate o condannate, anche non sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi 5 anni, per: il reato di introduzione o esposizione di striscioni e cartelli ovvero altre scritte o immagini che, comunque, incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce (articolo 2-bis, del decreto-legge n. 8 del 2007); delitti contro l'ordine pubblico (articoli da 414 a 421 del codice penale, comprendenti ad esempio l'istigazione a delinquere, la pubblica intimidazione, la devastazione e il saccheggio, ma anche l'associazione a delinquere comune e mafiosa); delitti di comune pericolo mediante violenza (articoli da 422 a 437 del codice penale, comprendenti ad esempio il danneggiamento seguito da incendio, la fabbricazione di materiali esplodenti, ma anche la strage); rapina (articolo 628 del codice penale) o estorsione (articolo 629 del codice penale); produzione, traffico e detenzione illeciti di sostanze stupefacenti o psicotrope (articolo 73, TU stupefacenti).
  La lettera a), n. 2) sostituisce il terzo periodo dell'articolo 6, comma 1, relativo Pag. 11alla possibile applicazione del DASpo anche a soggetti che, pur non essendo stati condannati né denunciati, risultino aver comunque tenuto una condotta finalizzata a partecipare ad episodi di violenza nell'ambito di manifestazioni sportive così da porre in pericolo la sicurezza pubblica.
  Tale possibilità, già prevista dal legislatore, viene confermata dal decreto-legge che interviene sulla formulazione della disposizione per meglio delineare i presupposti che consentono all'autorità di pubblica sicurezza di vietare l'accesso agli stadi e – eventualmente – disporre la periodica comparizione personale del soggetto, limitando così due diritti fondamentali dell'individuo. In particolare, come evidenziato dal confronto che segue: gli elementi oggettivi che giustificano la misura sono sostituiti da «elementi di fatto», con terminologia mutuata dalla disciplina delle misure di prevenzione; è specificato che le condotte che pongono in pericolo la sicurezza possono essere tenute anche all'estero; agli episodi di violenza sono aggiunti gli episodi di minaccia e di intimidazione; al pericolo per la sicurezza pubblica è aggiunta la turbativa per l'ordine pubblico.
  L'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto-legge interviene sulla durata del DASpo, modificando il comma 5 dell'articolo 6 della legge n. 401 del 1989.
  Il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono le manifestazioni sportive e il parallelo eventuale obbligo di comparizione negli uffici di polizia, in base al comma 5 possono essere disposti per un periodo di tempo che va da 1 a 5 anni e possono essere revocati o modificati qualora, anche per effetto di provvedimenti dell'autorità giudiziaria, siano venute meno o siano mutate le condizioni che ne hanno giustificato l'emissione.
  In merito, il decreto-legge specifica che: se il provvedimento è stato emesso in relazione ad una condotta di gruppo, per coloro che avevano assunto la direzione del gruppo il DaSpo ha una durata minima di 3 anni; se il provvedimento è emesso nei confronti di un soggetto già destinatario in passato di analogo provvedimento amministrativo (cosiddetta recidiva), il DASpo ha una durata da 5 a 8 anni e dovrà sempre accompagnarsi all'obbligo di comparizione negli uffici di polizia.
  Infine, il decreto-legge disciplina (aggiungendo il comma 8-bis nell'articolo 6) il procedimento per ottenere, alla cessazione del DASpo, la sostanziale riabilitazione dell'interessato, ovvero la cessazione di tutti gli effetti pregiudizievoli connessi all'applicazione del divieto da parte del questore (si pensi agli effetti previsti dagli articoli 8 e 9 del decreto-legge n. 8 del 2007, sui quali interviene l'articolo 3 del decreto in commento, al quale si rinvia). In sintesi, la disposizione prevede: che una apposita domanda debba essere rivolta dall'interessato al questore che aveva disposto il divieto (ovvero, in caso di più provvedimenti di DASpo emessi da questori diversi, al questore che ha emesso l'ultimo dei divieti); che tale domanda non possa essere presentata prima che siano trascorsi 3 anni dalla scadenza del DASpo; che la domanda possa essere accolta solo se il soggetto ha dato prova costante ed effettiva di buona condotta, non solo in occasione di manifestazioni sportive.
  L'articolo 3 del decreto-legge interviene sul decreto-legge n. 8 del 2007 per modificarne le disposizioni relative al divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza e al divieto di agevolazioni nei confronti di soggetti destinatari di DASpo nonché per dettare ulteriori prescrizioni per le società calcistiche.
  In particolare, la lettera a) del comma 1 modifica l'articolo 2-bis del decreto-legge che, sotto la rubrica «Divieto di striscioni e cartelli incitanti alla violenza o recanti ingiurie o minacce», punisce con l'arresto da 3 mesi ad un anno la violazione del divieto di introduzione o l'esposizione di striscioni e cartelli che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.
  Il decreto-legge allarga l'ambito di applicazione della fattispecie penale aggiungendo agli striscioni ed ai cartelli qualsiasi Pag. 12tipo di scritta o immagine che inciti alla violenza o che contenga ingiurie o minacce.
  La lettera b) estende l'ambito di applicazione del divieto per le società sportive di corrispondere una serie di benefici a determinate categorie di soggetti. La lettera c) reca alcune specifiche concernenti i casi in cui è fatto divieto alle società organizzatrici di competizioni calcistiche di vendere o distribuire titoli di accesso.
  In primo luogo, la lettera b) introduce il divieto per le società sportive di stipulare contratti aventi ad oggetto la concessione dei diritti del titolare del marchio d'impresa registrato con soggetti destinatari di provvedimenti che vietano l'accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive, ai sensi dell'articolo 6, della legge n. 401 del 1989 (cosiddetto DASPO).
  Inoltre, estende il divieto di corrispondere, in qualsiasi forma, diretta o indiretta, sovvenzioni, contributi e facilitazioni di qualsiasi natura, ivi inclusa l'erogazione a prezzo agevolato o gratuito di biglietti e abbonamenti o titoli di viaggio, a coloro che siano stati condannati, anche con sentenza non definitiva, «per reati in materia di contraffazione di prodotti o di vendita abusiva degli stessi». Dunque, stante la formulazione del testo, tale limitazione si applica a chiunque abbia commesso reati di contraffazione o vendita abusiva aventi ad oggetto qualsiasi tipo di prodotto commerciale (non essendo circoscritta ai soli reati connessi con il marchio registrato dalle predette società sportive).
  La lettera c) precisa che il divieto di emettere, vendere o distribuire titoli di accesso all'impianto sportivo da parte delle società organizzatrici di competizioni calcistiche comprende tutte le possibili modalità di rilascio dei medesimi titoli.
  Circoscrive, inoltre, l'ambito temporale applicativo del divieto, disponendo ora che esso vige nei confronti dei soggetti attualmente destinatari di DASPO e di coloro che siano stati condannati negli ultimi cinque anni, anche con sentenza definitiva, per reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive.
  Larticolo 4, comma 1, lettera a) aggiunge alla legge n. 401 del 1989 un articolo 7-bis.1 che introduce un ulteriore strumento generale di prevenzione della violenza negli stadi.
  L'articolo 7-bis.1 prevede, infatti, che il Ministro dell'interno – in quanto autorità nazionale di pubblica sicurezza – possa, con decreto, in caso di gravi episodi di violenza commessi in occasione di partite di calcio: disporre la chiusura del settore ospiti degli impianti sportivi in cui si svolgano partite considerate a rischio-violenza («in relazione al pericolo di turbativa dell'ordine pubblico»); vietare la vendita dei biglietti di accesso allo stadio ai tifosi che risultino residenti nella provincia della squadra ospite.
  Le prescrizioni imposte dal decreto possono avere durata massima di 2 anni.
  La lettera b), intervenendo sull'articolo 8 della legge n. 401 del 1989, che individua i casi in cui è consentito l'arresto in flagranza di reato durante o in occasione di manifestazioni sportive, disciplina il cosiddetto arresto in flagranza differita e dispone che all'interessato dalla misura possa essere altresì imposto il DASpo.
  In particolare, modificando il comma 1-bis, il decreto-legge consente l'arresto in flagranza di reato anche di colui che in occasione della manifestazione sportiva compia manifestazioni esteriori od ostenti emblemi o simboli propri o usuali delle organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi (reato previsto dall'articolo 2 del decreto-legge n. 122 del 1993).
  Il comma 2 modifica l'articolo 4 del decreto legislativo n. 159 del 2011 (Codice antimafia) che individua in generale i soggetti che possono essere destinatari di misure di prevenzione personali e patrimoniali applicate dall'autorità giudiziaria, tra i quali già prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 119 erano ricomprese le persone indiziate di avere agevolato Pag. 13gruppi o persone che hanno preso parte attiva, in più occasioni, a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive.
  Il decreto-legge estende ulteriormente il campo di applicazione delle misure di prevenzione personali ai soggetti indiziati di partecipare a episodi di violenza in occasione di manifestazioni sportive. Viene infatti specificato che le misure di prevenzione personali possono essere applicate dall'autorità giudiziaria anche alle persone che – per il loro comportamento – si possono ritenere dedite alla commissione di reati che mettono in pericolo l'ordine e la sicurezza pubblica, ovvero l'incolumità delle persone in occasione o a causa dello svolgimento di manifestazioni sportive.
  Gli indici di tale pericolosità possono essere tratti: dalla partecipazione, in più occasioni, alle manifestazioni di violenza in occasione di eventi sportivi, ovvero dalla reiterata applicazione del DASpo.
  Il numero 2) della lettera a) del comma 3 introduce un nuovo comma 5-ter all'articolo 1-quater del decreto legge n. 28 del 2003, al fine di estendere ai predetti interventi le disposizioni di cui al comma 5-bis del medesimo articolo, ai sensi del quale l'amministrazione competente, entro quarantotto ore dalla richiesta, rilascia i titoli abilitativi necessari per l'adeguamento dell'impianto ovvero convoca entro lo stesso termine, ove necessario, un'apposita conferenza di servizi.
  In particolare, il numero 2) della lettera a) del comma 3 dell'articolo 4 estende la disciplina di cui al comma 5-bis dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 28 del 2003 anche agli interventi di adeguamento degli impianti per finalità di riqualificazione, segmentazione dei settori e abbattimento delle barriere, anche in via sperimentale, in attuazione degli obblighi imposti dai competenti organismi calcistici, anche internazionali, ovvero definiti in sede di Osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive, ferme restando le competenze della Commissione tecnica di cui all'articolo 80 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.
  Il numero 1) della lettera a) del comma 3 interviene sul comma 5 dell'articolo 1-quater del decreto-legge n. 28 del 2003, aggiungendo il riferimento a quanto disposto dal comma 5-bis e dal nuovo comma 5-ter (introdotto dal numero 2) agli interventi di sicurezza indicati ai commi 1, 2, 3, 4 del medesimo articolo, che le società utilizzatrici degli impianti sportivi di capienza superiore alle 7.500 unità, in accordo con i proprietari degli stessi, devono attuare.
  La lettera b) modifica l'articolo 1-septies del decreto-legge n. 28 del 2003 che prevede l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria quando l'accesso e la permanenza in uno stadio avvenga in violazione del regolamento d'uso dell'impianto.
  La norma novellata dispone che coloro che accedono allo stadio o vi si trattengono in violazione del suddetto regolamento d'uso siano soggetti alla sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. In caso di recidiva, ovvero quando il contravventore risulti già sanzionato per la medesima violazione nella medesima stagione sportiva, il legislatore ha previsto oltre ad un aumento della sanzione pecuniaria, anche la possibile applicazione del DASpo.
  Su questo divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono manifestazioni sportive è intervenuto il decreto-legge in esame aumentandone la durata: il Daspo motivato dalla reiterata violazione del regolamento d'uso degli impianti ha ora una durata minima di un anno e massima di 3 (prima il provvedimento aveva una durata da 3 mesi a 2 anni).

  Renato BALDUZZI (SCpI), relatore per la I Commissione, fa presente, per quanto concerne le disposizioni afferenti alla competenza della I Commissione, che l'articolo 5 – inserito nel Capo II, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale – che modifica in più parti il decreto legislativo n. 25 del 2008, che ha dato attuazione alla direttiva 2005/85/CE, recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini Pag. 14del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato in particolare, è stabilito che le commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale – che passano da dieci a venti (comma 1, lettera a), n. 2)) – siano insediate presso le prefetture, la quali forniscono il necessario supporto organizzativo e logistico. Al contempo è attribuita, in tale ambito, una funzione di coordinamento al Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno (comma 1, lettera a) n. 1)).
  Ricorda che, in base a un'ulteriore modifica, il rappresentante dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR), che fa parte delle commissioni territoriali, può essere anche designato da tale organismo senza doverne necessariamente fare parte (comma 1, lettera a), n. 4)). Inoltre, è elevato a trenta il numero delle sezioni, composte da membri supplenti (comma 1, lettera a), n. 3)).
  Il testo interviene anche in merito alla competenza delle commissioni territoriali nel caso di trasferimento del richiedente a un centro diverso da quello in cui è accolto o trattenuto e riguardo alle modalità di svolgimento del colloquio che, di norma, dovrà essere svolto alla presenza di uno solo dei componenti della Commissione, con specifica formazione e, ove possibile, dello stesso sesso del richiedente (comma 1, lettera a), nn. 5 e 6)). Tale modifica risponde – viene evidenziato nella relazione illustrativa – all'esigenza di accelerare l'esame delle domande di protezione internazionale. Viene previsto che il componente che effettua il colloquio sottopone la proposta di deliberazione alla Commissione che decide ai sensi dell'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 25 del 2008. In ogni caso, viene stabilito che, su determinazione del Presidente, o su richiesta dell'interessato, «preventivamente informato», il colloquio si svolgerà innanzi alla Commissione. Viene infine disposta (comma 2) l'autorizzazione di spesa, la cui copertura finanziaria è prevista al successivo articolo 10.
  Un'altra disposizione rilevante è quella di cui all'articolo 6, che individua ulteriori risorse per far fronte all'accoglienza dei richiedenti asilo e all'eccezionale afflusso di immigrati sul territorio nazionale.
  Segnala, in particolare, che il comma 1 affronta il tema dell'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale incrementando per il 2014 di 50,8 milioni di euro il Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo (di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge n. 416 del 1989).
  Il comma 2 crea invece un nuovo fondo nello stato di previsione del Ministero dell'interno per fronteggiare l'eccezionale afflusso di stranieri sul territorio nazionale e vi destina per il 2014 62,7 milioni di euro. Alla ripartizione del fondo dovrà provvedere il Ministro dell'interno, previa intesa con il Ministro dell'economia, tenendo conto anche delle esigenze connesse al rimpatrio degli stranieri verso i Paesi di origine ovvero di provenienza. In tal senso dispone il comma 2, rinviando alle finalità previste dall'articolo 14-bis del TU immigrazione.
  Il comma 3 interviene sulla legge di stabilità 2014 per correggere i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 1, comma 203, in relazione al Fondo per i minori stranieri non accompagnati.
  La disposizione approvata a dicembre 2013, infatti, faceva erroneamente riferimento al decreto-legge n. 15 del 2012, che in realtà tratta di elezioni amministrative, e non – come corretto – al decreto-legge n. 95 del 2012, il cui articolo 23, comma 11, fa effettivamente riferimento all'esigenza di assicurare gli interventi a favore dei minori stranieri non accompagnati istituendo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali il Fondo nazionale per l'accoglienza.
  Segnala, poi, l'articolo 7, che interviene in favore dei comuni siciliani maggiormente interessati dalla pressione migratoria che sono stati chiamati a sostenere le spese necessarie al fine di fronteggiare l'eccezionale flusso migratorio in atto nel corso del corrente anno. Pag. 15
  Per i comuni in questione, analiticamente indicati all'inizio della disposizione, si dispone l'esclusione delle spese effettuate per le suddette finalità dall'ambito di quelle rilevanti ai fini del rispetto del patto di stabilità interno. Conseguentemente, l'articolo prevede anche la rideterminazione, per i comuni, della riduzione degli obiettivi per il 2014 stabilita ai sensi dall'articolo 1, comma 122, della legge n. 220 del 2010. Tale norma autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze, con apposito decreto, alla riduzione degli obiettivi annuali degli enti assoggettabili alla sanzione cui gli stessi sono soggetti in caso di mancato raggiungimento dell'obiettivo del patto di stabilità interno.
  Poiché tale rideterminazione è stata operata con il decreto ministeriale n.11390 del 10 febbraio 2014, la stessa andrà modificata in relazione a quanto disposto dall'articolo in esame.
  Inoltre, la ripartizione dell'esclusione delle spese tra i comuni considerati nell'articolo in esame sarà definita da un apposito decreto del Ministero dell'interno, da adottare entro il 15 ottobre 2014 tenendo conto delle spese sostenute da ciascun comune e delle dimensioni demografiche degli stessi, rapportate alla popolazione straniera accolta.
  Rileva, quindi, che il successivo articolo 8, al comma 1, stanzia risorse per l'ammodernamento dei mezzi a disposizione di Polizia di Stato e Vigili del fuoco. Il comma 2 dello stesso articolo 8, intervenendo sull'articolo 17, comma 4-quater, del decreto-legge n. 5 del 2012, differisce al 30 giugno 2015 il termine di entrata in vigore delle disposizioni che consentono anche ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea, purché regolarmente soggiornanti in Italia, di utilizzare dichiarazioni sostitutive limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani (articolo 3, comma 2, TU in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000; articolo 2, comma 1, regolamento di attuazione del TU immigrazione).
  Segnala che il termine per l'entrata in vigore delle disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri era stato fissato al 30 giugno 2014 dal decreto-legge n. 150 del 2013. In questo caso non si tratta, dunque, di prorogare un termine bensì di differirlo posto che dal 1o luglio 2014 al 23 agosto 2014 – data di entrata in vigore del decreto-legge in commento – le disposizioni sull'autocertificazione da parte degli stranieri sono state in vigore.
  Ritiene pertanto opportuno valutare se non si rendano necessarie norme per disciplinare gli effetti che l'entrata in vigore della nuova disciplina potrebbe aver già prodotto, anche in riferimento a eventuali procedimenti amministrativi pendenti.
  Fa presente, poi, che l'articolo 9 prevede l'istituzione presso il Ministero dell'interno di una Commissione centrale con funzioni consultive in materia di sostanze esplodenti nonché, specularmente, di Commissioni tecniche a livello territoriale. Mentre la prima fornisce pareri sui provvedimenti riguardanti le sostanze esplosive e infiammabili, le Commissioni territoriali (che la relazione al decreto individua a livello provinciale) esercitano le funzioni anche prescrittive propedeutiche al rilascio della licenza per la fabbricazione e il deposito di tali materiali pericolosi. Si tratta, in sostanza, della ricostituzione di organi collegiali già esistenti sia a livello centrale che provinciale, prima del decreto-legge 95 del 2012 sulla revisione della spesa pubblica. La previsione di tali Commissioni, secondo la relazione al provvedimento in esame, si rende necessaria «per la rilevanza, anche in chiave di prevenzione degli infortuni, delle funzioni consultive previste dalla vigente legislazione relativamente all'adozione dei provvedimenti ministeriali e delle autorità di pubblica sicurezza con riguardo alle sostanze in discorso».
  La composizione delle Commissioni è affidata a un decreto del Ministro dell'interno Pag. 16da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (quindi entro il 23 settembre 2014). La neutralità finanziaria della norma è assicurata dalla gratuità dell'incarico dei componenti dei collegi, che operano con le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente.
  Segnala, infine, che l'articolo 10 reca la quantificazione degli oneri recati dal provvedimento in esame e la relativa copertura finanziaria, mentre l'articolo 11 fissa, come di consueto, l'entrata in vigore del decreto-legge il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, avvenuta il 22 agosto scorso.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 11.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Martedì 9 settembre 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 11.45 alle 11.50.