CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 agosto 2014
286.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Ambiente, territorio e lavori pubblici (VIII)
COMUNICATO
Pag. 216

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 agosto 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.30 alle 14.50.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Ermete REALACCI.

  La seduta comincia alle 15.05.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatto alla Valletta il 16 gennaio 1992.
C. 2127 Governo.

(Parere alla III Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Oreste PASTORELLI (Misto-PSI-PLI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata ad esprimere il prescritto parere sul disegno di legge, approvato dalla III Commissione, C. 2127 di ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata alla Valletta il 16 gennaio 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa; essa è stata sottoscritta da 46 paesi, dei quali 42 hanno già proceduto alla ratifica.
  Il disegno di legge di ratifica si compone di 4 articoli: gli articoli 1 e 2 recano rispettivamente l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione, l'articolo 3 quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della stessa e l'articolo 4 dispone l'entrata in vigore della legge.
  Nel premettere che l'Italia, insieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo, non Pag. 217ha ancora provveduto alla ratifica a oltre vent'anni di distanza, fa notare che la Convenzione, che risponde all'esigenza di riesaminare e attualizzare le disposizioni della precedente Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (STE 66), fatta a Londra nel 1969, ratificata ai sensi della legge n. 202 del 1972, si compone di un preambolo e di 18 articoli.
  Il preambolo anzitutto sottolinea l'essenzialità del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato delle civiltà e ribadisce la necessità che esso sia preservato dal degrado, dai grandi lavori di pianificazione del territorio e dalle azioni distruttive, quali gli scavi illegali o le azioni derivanti da insufficiente informazione, evidenziando successivamente l'esigenza di promuovere procedure di controllo amministrativo e scientifico, nonché la necessità di adattare i progetti di espansione urbanistica alla conservazione del patrimonio archeologico.
  Per quanto attiene agli ambiti di competenza della Commissione, sottolinea in particolare l'articolo 5 della Convenzione, che reca indirizzi sulla conservazione integrata del patrimonio archeologico, stabilendo il principio di conciliazione delle esigenze dell'archeologia con quelle dello sviluppo del territorio, mediante una partecipazione degli archeologi alle politiche di pianificazione e allo svolgimento dei programmi di sviluppo del territorio nelle loro diverse fasi, al fine di garantire, tramite una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, la modifica dei progetti che rischiano di alterare il patrimonio archeologico e la concessione di tempo e mezzi per realizzare uno studio scientifico adeguato delle aree interessate. Lo stesso articolo, inoltre, impegna gli Stati aderenti a fare in modo che gli studi di impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano debitamente conto dei siti archeologici e del loro contesto, nonché a prevedere, quando sia possibile, la conservazione in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di pianificazione, e, infine, a far sì che l'apertura al pubblico di tali siti non incida sul carattere archeologico e scientifico degli stessi e dell'ambiente circostante.
  Sottolinea quindi che la ratifica della Convenzione impone di dare maggiore evidenza alle esigenze della tutela archeologica nell'ambito delle scelte politiche e amministrative concernenti l'assetto del territorio.
  Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, come convenuto in ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2598 Governo.

(Parere alle Commissioni III e IV).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Angelo Antonio D'AGOSTINO (SCpI), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il parere alle Commissioni riunite III e IV sul disegno di conversione in legge del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.Pag. 218
  Il provvedimento disciplina altresì i profili normativi connessi alle missioni e prevede per specifici aspetti – quali il trattamento giuridico, economico e previdenziale, la disciplina contabile e penale – una normativa strumentale al loro svolgimento individuata essenzialmente mediante un rinvio all'ordinamento vigente.
  Osserva che il decreto-legge è composto da 12 articoli e suddiviso in tre capi. Il capo I, composto dai primi 7 articoli, reca le autorizzazioni di spesa dal 1o luglio al 31 dicembre 2014 necessarie alla proroga del termine per la partecipazione italiana a diverse missioni internazionali delle Forze armate e delle forze di polizia e a talune esigenze connesse alle richiamate missioni, opportunamente raggruppate sulla base di criteri geografici (articoli 1, 2 e 3); le autorizzazioni per il medesimo periodo relative a spese strumentali (contratti di assicurazione e di trasporto e realizzazione di infrastrutture), alla cessione di materiale bellico, alla cooperazione civile-militare ed alla scorta marittima finalizzata ad assicurare condizioni di sicurezza all'attività internazionale di trasporto e neutralizzazione delle armi chimiche siriane (articolo 4); le relative norme sul personale (articolo 5), nonché quelle in materia penale (articolo 6) e contabile (articolo 7). Il capo II disciplina le iniziative di cooperazione allo sviluppo (articolo 8) e al sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione (articolo 9), il regime degli interventi e le elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (articolo 10). Da ultimo, gli articoli 11 e 12, ricompresi nel capo III (Disposizioni finali), recano disposizioni concernenti la copertura finanziaria del provvedimento e la sua entrata in vigore.
  Per quanto attiene più propriamente agli ambiti di competenza della VIII Commissione, segnala anzitutto l'articolo 7, comma 1, che rinvia alle disposizioni di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n.  197. Tale articolo prevede, al comma 1, che, per le esigenze connesse con le missioni internazionali e in circostanze di necessità e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, accertata l'impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, possano attivare le procedure d'urgenza previste dalla normativa vigente per l'acquisizione di forniture e servizi, nonché acquisire in economia lavori, servizi e forniture per esigenze di revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, di esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, di trasporto del personale e spedizione di materiali e mezzi, di acquisizione di apparati di comunicazione e per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali.
  Richiama altresì l'articolo 10, comma 1, che, per le attività e le iniziative di cui agli articoli 8 e 9 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), rinvia alla disciplina già prevista dall'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 16 gennaio 2014, n. 2, convertito, con modificazioni dalla legge 14 marzo 2014, n. 28. Detta disciplina prevede – come chiarito nella relazione illustrativa del provvedimento – alcune disposizioni derogatorie, già presenti nei precedenti provvedimenti di proroga, considerate indispensabili in ambiti, tra i quali, i contratti per acquisti e lavori. Il citato articolo 10 del decreto-legge n. 2 del 2014, al comma 1, richiama, per le attività e le iniziative di cui agli articoli 8 e 9 (Iniziative di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione), Pag. 219le specifiche norme sul regime degli interventi per l'esecuzione di lavori o per l'acquisizione di servizi e forniture recate dal comma 1 dell'articolo 7 del precedente decreto-legge in materia di missioni internazionali (DL n. 114 del 2013). In particolare, il comma 1 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 114 del 2013 richiama la disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto legge n. 227 del 2012 oltre a disporre la non applicazione di talune disposizioni di razionalizzazione e di riduzione della spesa pubblica. Ai fini delle competenze della VIII Commissione, segnala il comma 4 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, a norma del quale, per quanto non diversamente previsto, alle richiamate attività e alle iniziative di cooperazione allo sviluppo e di sostegno dei processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, si applicano l'articolo 57, commi 6 e 7, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, nonché l'articolo 3, commi 1 e 5, del decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o agosto 2003, n. 219. In proposito, ricorda che l'articolo 57 del codice dei contratti disciplina la procedura negoziata di affidamento di lavori, servizi o forniture, senza previa pubblicazione di un bando di gara: in particolare, il comma 6 prevede la possibilità di procedere sulla base della valutazione delle offerte presentate da almeno tre operatori economici nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza, rotazione, mentre il comma 7 dell'articolo 57 vieta in tutti i casi il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture, servizi, lavori e dispone la nullità di quelli eventualmente in tal modo sottoscritti. Il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 165 del 2003, invece, oltre a richiamare il regime degli interventi previsti per la missione umanitaria e di ricostruzione in Iraq, dispone l'applicazione delle disposizioni contenute nella legge n. 180 del 1992 che autorizza interventi da realizzarsi sia attraverso la fornitura diretta di beni e servizi, sia attraverso l'erogazione di contributi ad organizzazioni internazionali, a Stati esteri e ad enti pubblici e privati italiani e stranieri aventi finalità di mantenimento della pace e della sicurezza internazionale e di attuazione di iniziative umanitarie e di tutela dei diritti umani. Quanto al richiamo al comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 165 del 2003, fa notare che tale comma estende la deroga – prevista dall'articolo 5, comma 1-bis, del decreto legge n. 79 del 1997 – al divieto generale posto alle amministrazioni pubbliche e agli enti pubblici economici di concedere anticipazioni del prezzo in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi, agli enti esecutori degli interventi previsti dal decreto legge, precisando che, qualora questi ultimi siano soggetti privati, sarebbe necessaria una garanzia fidejussoria bancaria.
  In conclusione, nell'evidenziare la rilevanza del provvedimento in esame, per quanto attiene agli ambiti di competenza della VIII Commissione, propone di esprimere parere favorevole.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, come convenuto in ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo.

(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in titolo.

  Maria Chiara GADDA (PD), relatore, ricorda che la Commissione è chiamata a esprimere il prescritto parere sul nuovo testo unificato C. 731 Velo ed altri e C. 1588 Governo, recante delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, Pag. 220n. 285, come risultante dall'approvazione degli emendamenti da parte della IX Commissione.
  L'articolo 1 prevede una delega al Governo per l'adozione, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada, seguendo i principi e criteri direttivi indicati nell'articolo 2, comma 1, al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori, conformandosi ai princìpi di delegificazione e semplificazione.
  In particolare, in considerazione dell'ambito di competenza della Commissione, segnala, tra i principi e criteri direttivi della delega, la revisione e il rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile (articolo 2, comma 1, lettera d)), l'aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso, tra l'altro, la previsione di linee di indirizzo da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani, nonché criteri atti a ridurre l'uso della segnaletica stradale secondo principi di semplificazione e organicità, assicurando il perseguimento degli obiettivi di visibilità e risparmio energetico, tenendo conto delle diverse tipologie di utenza, in particolare di quella ciclistica, e predisponendo una segnaletica dedicata all'utenza vulnerabile, al fine di garantirne la sicurezza (articolo 2, comma 1, lettera e)).
  Ricorda, inoltre, che l'articolo 2, comma 2, del testo unificato in esame prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, per la disciplina di vari profili, tra i quali la manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici (articolo 2, comma 2, lettera d)) e le istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili e per l'utilizzo di strumenti di moderazione della velocità (articolo 2, comma 2, lettera l)).
  Ciò premesso, ritiene che la Commissione, per quanto attiene ai propri ambiti di competenza, possa esprimere un parere favorevole sul provvedimento in esame, fermo restando che si riserva di valutare eventuali rilievi e osservazioni che dovessero emergere dal dibattito.

  Ermete REALACCI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, come convenuto in ufficio di presidenza, rinvia il seguito dell'esame alla ripresa dei lavori dopo la pausa estiva.

  La seduta termina alle 15.15.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO RISTRETTO

Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali (collegato alla legge di stabilità 2014).
C. 2093 Governo.