CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 agosto 2014
286.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Finanze (VI)
COMUNICATO
Pag. 146

ATTI DEL GOVERNO

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il viceministro dell'economia e delle finanze Luigi Casero.

  La seduta comincia alle 14.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni in materia di semplificazioni fiscali.
Atto n. 99.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato nella seduta del 31 luglio scorso.

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, informa di aver riformulato la propria proposta di parere (vedi allegato 1), inserendo un'ulteriore condizione, nonché due ulteriori osservazioni.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, avverte che sono state presentate talune proposte di modifica alla proposta di parere del relatore (vedi allegato 2) e che il gruppo M5S ha formulato una proposta alternativa di parere (vedi allegato 3).

  Ernesto CARBONE (PD), relatore, ritiene opportuno rinviare il voto sulle proposte di modifica alla propria proposta di parere, nonché su quest'ultima, ad una successiva seduta da convocare nei prossimi giorni.

  Girolamo PISANO (M5S) ritiene opportuno sottolineare la questione relativa alle tasse automobilistiche, affrontata dalla lettera c) delle osservazioni. A tale proposito considera particolarmente importante affrontare tale tematica, sulla quale a suo giudizio dovrebbero essere formulate anche ulteriori rilievi, ma reputa necessario che il Governo chiarisca, innanzitutto, se sia possibile intervenire, con una normativa nazionale, su una materia che è oggetto di competenza regionale.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, anche alla luce della richiesta del relatore, suggerisce di rinviare alla seduta già convocata per la giornata di domani gli interventi di merito, nonché le votazioni, sullo schema di decreto legislativo in esame, ritenendo che in quella sede il relatore potrà esprimere appieno la propria posizione su tutti i temi in discussione.
  Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame alla seduta di domani.

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Schema di decreto legislativo recante composizione, attribuzione e funzionamento delle commissioni censuarie.
Atto n. 100.
(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione, parere favorevole con condizioni e osservazioni).

  La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto legislativo, rinviato, da ultimo, nella seduta del 31 luglio scorso.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che nella seduta del 31 luglio scorso il relatore ha presentato una proposta di parere sullo schema di decreto legislativo. Avverte inoltre che sono state presentate alcune proposte di modifica alla predetta proposta di parere del relatore (vedi allegato 4).

  Marco CAUSI (PD), relatore, ritiene che sussistano le condizioni per procedere, già nella seduta odierna, all'espressione del parere sullo schema di decreto, ricordando innanzitutto come la proposta di parere risulti totalmente convergente con il parere già espresso dal Senato sul provvedimento nella seduta di venerdì 1o agosto scorso.
  Passando quindi ad esprimere il parere sulle proposte di modifica presentate alla proposta di parere, esprime parere favorevole sulla proposta di modifica Gebhard n. 1, esprimendo altresì parere favorevole sulla proposta di modifica Capezzone n. 2 a condizione che sia riformulata come osservazione, nei seguenti termini:
   «c-bis) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non prevedono la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell'articolo 7 per i membri di diritto, valuti il Governo l'opportunità di prevedere un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;».

  Esprime invece parere contrario sulle proposte di modifica Capezzone n. 3, 4 e 5.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, si dichiara sconcertato per l'atteggiamento di chiusura della maggioranza rispetto ad uno dei primi schemi di decreto legislativo attuativo di un provvedimento, la delega fiscale, che era stato approvato all'unanimità da tutte le forze politiche. Considera incomprensibile tale orientamento, sottolineando come le proposte di modifica da lui presentate alla proposta di parere risultino circoscritte e di buon senso. Invita pertanto il relatore a riflettere ulteriormente sulla sua posizione.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) chiede al relatore i motivi del parere contrario espresso sulla proposta di modifica Capezzone n. 3.

  Marco CAUSI (PD), relatore, esplicitando le ragioni dei pareri espressi sulle proposte di modifica, rileva come la proposta di modifica n. 1 risulti allineata al contenuto del parere già approvato dal Senato. Per quanto riguarda la proposta di modifica n. 2, la quale chiede di prevedere, in tutte le commissioni censuarie, la presenza di membri supplenti, rileva come l'eliminazione di tale figura, stabilita dallo schema di decreto legislativo, costituisca un elemento di semplificazione e riduzione dei costi: peraltro, si dichiara disponibile a raccogliere la proposta, come osservazione, esclusivamente per quanto riguarda i componenti delle commissioni indicati dalle associazioni di categoria del settore immobiliare ed escludendo invece la previsione di membri supplenti per quanto riguarda i componenti d'ufficio delle commissioni.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, chiede al relatore le ragioni per le quali Pag. 148non ritenga di accogliere la sua proposta di modifica n. 2 come condizione.

  Marco CAUSI (PD), relatore, con riferimento al quesito posto dal Presidente, ritiene che la trasformazione della proposta di modifica n. 2 in osservazione consentirebbe all'Esecutivo di valutare tale questione anche sotto il profilo degli effetti burocratici, verificando in tal modo se il mantenimento, in taluni casi, dei membri supplenti, non costituisca un ostacolo alla modernizzazione del settore. Ritiene comunque di rimettersi, sotto tale profilo, alla valutazione del Governo.
  Con riferimento alla valutazione della proposta di modifica n. 3, la quale prevede la possibilità presentare ricorsi anche alle organizzazioni maggiormente rappresentative di difesa dei contribuenti, evidenzia come tale ipotesi, già discussa nel corso dell'esame al Senato del provvedimento, presenti numerosi elementi di criticità, in quanto occorrerebbe valutare l'effettiva rappresentatività di tali organizzazioni, evitando di introdurre nella normativa gravi fattori di incertezza.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come esistano organizzazioni di difesa dei contribuenti che presentano certamente elementi di consistenza indiscutibili: sottolinea, pertanto, come la sua proposta di modifica n. 3 affronti un aspetto molto significativo, che occorre valutare con attenzione.

  Marco CAUSI (PD), relatore, ritiene opportuno non dimenticare che nella proposta di parere sussistano già rilevanti aperture alle richieste avanzate dalle associazioni di categoria, in particolare per quanto riguarda la partecipazione di componenti indicati da tali associazioni a tutte le sezioni delle commissioni censuarie. In tale contesto, ritiene che ampliare la legittimazione a ricorrere possa genere un contenzioso che rischierebbe di bloccare il processo di riforma del catasto.

  Marco CAUSI (PD), relatore, per quanto riguarda la proposta di modifica Capezzone n. 4, la quale chiede di eliminare il limite di età di 70 anni previsto per i componenti delle commissioni censuarie, sottolinea come in merito il Governo abbia compiuto la scelta di estendere anche a tali organi i requisiti soggettivi previsti per le commissioni tributarie, tra cui figura anche il limite di età di 70 anni.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, con riferimento alle considerazioni da ultimo espresse dal relatore, considera improprio vincolare, attraverso la previsione di un limite massimo di età, la scelta di soggetti privati, quali le organizzazioni di categoria del settore immobiliare, rispetto all'indicazione, da parte loro, di componenti delle commissioni censuarie. Sottolinea quindi come la scelta del Governo e della maggioranza risulti profondamente sbagliata anche sotto un profilo di principio, esponendosi inoltre al rischio di una pronuncia di illegittimità costituzionale.

  Marco CAUSI (PD), relatore, nel ritenere opportuno rimettersi alla valutazione del Governo in merito a tale aspetto, evidenzia come la previsione di un limite di età per i componenti delle commissioni censuarie costituisca un segnale di rinnovamento.
  Per quanto riguarda quindi la proposta di modifica Capezzone n. 5, la quale chiede di trasformare in condizione l'osservazione di cui alla lettera l) circa il coinvolgimento delle commissioni censuarie nella deflazione del contenzioso in materia catastale, ricorda che, nel corso dell'audizione di ieri, il Direttore dell'Agenzia delle entrate ha rilevato come il contenzioso in materia catastale debba essere affrontato nel quadro, più generale, della riforma del contenzioso tributario, ritenendo pertanto opportuno non modificare l'osservazione di cui alla lettera l).

  Daniele CAPEZZONE, presidente, sottolinea l'opportunità di evitare che l'esame degli schemi di decreto predisposti ai sensi della delega di cui alla legge n. 23 del 2014 si trasformi in uno scontro politico tra i gruppi.

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  Il viceministro Luigi CASERO, in considerazione dell'esigenza di partecipare, a partire dalle ore 14,30, ai lavori del Senato, chiede di sospendere la seduta, ovvero di rinviare il seguito dell'esame del provvedimento alla giornata di domani.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, rileva come sussistano poche questioni da risolvere, per le quali potrebbero essere necessarie solo alcune ore di riflessione al fine di trovare una soluzione il più possibile condivisa.

  Marco CAUSI (PD), relatore, invita a non enfatizzare il dissenso sulle questioni in discussione, ritenendo che esse debbano essere approfondite alla presenza del Viceministro.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce dell'esigenza prospettata dal Viceministro, ritiene opportuno sospendere la seduta, anche al fine di consentire al relatore di compiere le ulteriori valutazioni in ordine alle proposte di modifiche presentate alla proposta di parere.

  La seduta, sospesa alle 14.25, è ripresa alle 16.30.

  Marco CAUSI (PD), relatore, riformula la proposta di parere, inserendovi l'ulteriore, seguente condizione:
   «provveda il Governo, nell'ambito dello schema di decreto concernente la revisione della giustizia tributaria, a prevedere adeguate forme di deflazione del contenzioso anche in materia catastale;».

  Rivedendo quindi i pareri precedentemente espressi su alcune proposte di modifica alla proposta di parere, chiede di riformulare ulteriormente la proposta di modifica Capezzone n. 2, nei seguenti termini:
   «inserire la seguente condizione:
    2-bis) con riferimento agli articoli 3 e 7 dello schema di decreto, i quali non contemplano la designazione di componenti supplenti nelle commissioni censuarie locali e nella commissione censuaria centrale, ad eccezione di quanto disposto per la commissione censuaria centrale dal comma 4 dell'articolo 7 per i membri di diritto, preveda il Governo un adeguato numero di membri supplenti in tutte le commissioni censuarie, per quanto riguarda i componenti indicati dalle associazioni di categoria operanti nel settore immobiliare;».

  Esprime quindi parere favorevole sulla proposta di modifica Capezzone n. 3, a condizione che sia riformulata nei seguenti termini:
   «sostituire la condizione di cui al numero 5) con la seguente:
    5) provveda il Governo a specificare che la possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali in merito alle metodologie di elaborazione dei prospetti delle categorie e classi delle unità immobiliari urbane, e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, nonché dei prospetti delle qualità e classi dei terreni e dei relativi prospetti delle tariffe d'estimo di singoli comuni, spetta anche ai comuni e alle organizzazioni maggiormente rappresentative operanti nel settore immobiliare, individuate con apposito decreto del MEF;».

  Daniele CAPEZZONE, presidente, accoglie le proposte di riformulazione delle proprie proposte di modifica n. 2 e n. 3

  Giovanni PAGLIA (SEL) esprime il proprio dissenso rispetto all'ipotesi di riformulazione della proposta di modifica Capezzone n. 3, non ritenendo opportuno ampliare le possibilità di ricorrere avverso le decisioni delle commissioni censuarie locali. Rileva quindi come la contrarietà rispetto a tale modifica del parere inciderà sulla posizione del suo gruppo in merito al parere medesimo.

  Marco CAUSI (PD), relatore, con riferimento alle considerazioni del deputato Pag. 150Paglia, rileva come la riformulazione della proposta di modifica Capezzone n. 3 non inciderà sulla possibilità di ricorrere in sede giurisdizionale, facendo invece riferimento alla possibilità di chiedere il riesame delle decisioni delle commissioni censuarie locali.

  La Commissione, con distinte votazioni, approva la proposta di modifica Gebhard n. 1, la proposta di modifica Capezzone n. 2, come riformulata, e la proposta di modifica Capezzone n. 3, come riformulata. Respinge quindi le proposte di modifica Capezzone n. 4 e n. 5.

  La Commissione approva quindi la proposta di parere favorevole con condizioni e osservazioni formulata dal relatore, come riformulata, quale risultante dalle proposte di modifica approvate (vedi allegato 5).

  La seduta termina alle 16.35.

AUDIZIONI INFORMALI

  Mercoledì 6 agosto 2014.

Audizione dei rappresentanti dell'ABI, nell'ambito dell'esame, in sede referente, della proposta di legge C. 1899 Pisano, recante modifica dell'articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, in materia di riconoscimento della detrazione delle spese per interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici mediante attribuzione di certificati di credito fiscale.

  L'audizione informale è stata svolta dalle 14.25 alle 15.15.

INTERROGAZIONI A RISPOSTA IMMEDIATA

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.15.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, ricorda che, ai sensi dell'articolo 135-ter, comma 5, del regolamento, la pubblicità delle sedute per lo svolgimento delle interrogazioni a risposta immediata è assicurata anche tramite la trasmissione attraverso l'impianto televisivo a circuito chiuso. Dispone, pertanto, l'attivazione del circuito.

5-03418 Busin: Dati circa l'ammontare dei crediti fiscali oggetto di sgravio nonché in merito ai crediti verso soggetti falliti.

  Filippo BUSIN (LNA), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 6).

  Filippo BUSIN (LNA) si dichiara soddisfatto della risposta, la quale fornisce dati molto dettagliati in merito all'ammontare dei crediti fiscali e al grado di esigibilità degli stessi, riservandosi di approfondirne i contenuti.
  Ribadisce peraltro la propria preoccupazione per l'andamento dell'attività accertativa, svolta dall'Agenzia delle entrate, la quale risulta problematica e dagli effetti decisamente limitati.

5-03419 Pagano: Regime IVA degli acquisti destinati ai mezzi utilizzati nel servizio di trasporto marittimo a pagamento di persone.

  Alessandro PAGANO (NCD), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 7).

  Alessandro PAGANO (NCD) si dichiara sostanzialmente soddisfatto della risposta, auspicando tuttavia che il Governo intervenga quanto prima, attraverso una specifica previsione normativa, sulla tematica affrontata dall'interrogazione. Considera Pag. 151infatti inaccettabile che lo Stato scarichi sui contribuenti, in questo caso sulle imprese di trasporto, i maggiori oneri derivanti dalla modifica del regime IVA sulle cessioni destinate ai mezzi utilizzati nelle attività di trasporto marittimo di passeggeri. Per altro verso, ritiene necessario evitare che l'intervento in materia sia realizzato applicando l'IVA sui biglietti di tali servizi di trasporto, in quanto ciò comporterebbe un inasprimento dei costi a carico dei consumatori finali.

5-03420 Causi: Esenzione dall'imposta di registro degli atti relativi ai procedimenti di separazione e di divorzio.

  Marco CAUSI (PD) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 8).

  Marco CAUSI (PD) si dichiara pienamente soddisfatto della risposta.

5-03421 Villarosa: Scostamento tra l'IRPEF versata dai contribuenti siciliani ed il gettito trattenuto dalla Regione Sicilia.

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S), rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 9).

  Alessio Mattia VILLAROSA (M5S) si dichiara insoddisfatto della risposta, con la quale il Governo si pone sostanzialmente in contrasto con l'interpretazione dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1965 espressa dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 207 del 2014, in base alla quale ciò che rileva è assicurare che alla Regione Sicilia giunga per intero il gettito corrispondente alla sua capacità fiscale.
  Sottolinea inoltre come la risposta riveli la volontà dell'Esecutivo di non cambiare il proprio atteggiamento in merito, il quale ha condotto alla costante e crescente erosione del gettito IRPEF che viene annualmente incassato dalla Regione Sicilia e che ha portato, nel 2008, al versamento dei soli due terzi dell'imposta netta versata sul territorio regionale, complessivamente pari a oltre 7 miliardi di euro, nelle casse regionali, mentre il restante gettito è stato versato in favore dell'erario nazionale.
  In tale contesto rammenta come la questione sottesa all'atto di sindacato ispettivo sia stata oggetto della sua interrogazione n. 5-00381, dal cui svolgimento è emerso che, con il decreto-legge n. 35 del 2013, in attuazione dello Statuto delle Regione siciliana, il Governo ha stabilito il trasferimento alla Regione Sicilia del gettito delle imposte sui redditi prodotti dalle imprese industriali e commerciali, aventi sede fuori dal territorio regionale, in misura corrispondente alla quota riferibile agli impianti ubicati all'interno dello stesso, quantificandolo, per l'anno 2013, in 49 milioni di euro.
  Ritiene quindi del tutto contraddittoria la posizione in merito del Governo.

5-03422 Sottanelli: Possibilità di rateizzare in modo cumulativo i debiti tributari in essere presso più società del gruppo Equitalia.

  Maria Valentina VEZZALI (SCpI) rinuncia ad illustrare l'interrogazione, di cui è cofirmataria.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 10).

  Maria Valentina VEZZALI (SCpI) si dichiara soddisfatta della risposta, auspicando che a breve sia modificata la normativa in materia, al fine di stabilire che l'impegno finanziario dei contribuenti debitori nei confronti dei diversi agenti della riscossione non superi il 10 per cento del loro reddito mensile.

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5-03423 Paglia: Ammontare del mancato gettito IMU relativo ai fabbricati esenti di proprietà della Chiesa Cattolica.

  Giovanni PAGLIA (SEL) rinuncia ad illustrare la propria interrogazione.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 11).

  Giovanni PAGLIA (SEL) si dichiara insoddisfatto della risposta, la quale conferma non solo il fatto che gli immobili di proprietà della Chiesa Cattolica continuano ad essere esenti dall'IMU e dalla TASI, ma che il Governo non conosce quale sia il gettito atteso da tali tributi. Sottolinea quindi come tale problematica debba essere affrontata con maggiore attenzione.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, dichiara quindi concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

  La seduta termina alle 15.30.

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.30.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2598 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele LODOLINI (PD), relatore, rileva come la Commissione Finanze sia chiamata ad esaminare, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, ai fini dell'espressione del parere alle Commissioni riunite III (Affari esteri) e IV (Difesa), il disegno di legge C. 2598, di conversione del decreto-legge n. 109 del 2014, recante proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
  Ricorda preliminarmente che già nelle precedenti legislature sulla materia delle missioni internazionali di pace sono stati emanati numerosi decreti-legge, che hanno, di volta in volta, autorizzato la partecipazione italiana a nuove missioni militari internazionali, ovvero prorogato i termini per ciascuna delle missioni internazionali in corso, generalmente per un periodo semestrale, come nel caso dell'ultimo decreto-legge in materia, il decreto-legge n. 2 del 2014.
  Sottolinea quindi come il decreto-legge n. 109 ricalchi in massima parte il contenuto del precedente decreto-legge in materia (il già citato decreto-legge n. 2 del 2014), con le differenze relative all'ammontare delle autorizzazioni di spesa per le singole missioni. La principale novità rispetto all'ultimo intervento legislativo in merito riguarda alcune modifiche, recate dall'articolo 10, comma 3, alla disciplina delle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.Pag. 153
  Passando quindi ad illustrare il contenuto del decreto-legge, che si compone di 12 articoli, segnala come l'articolo 1 rechi la proroga, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Europa. Il comma 1 autorizza la spesa di 36.002.777 per la proroga della partecipazione di personale militare alle seguenti missioni nei Balcani: Multinational Specialized Unit (MSU); European Union Rule of Law Mission in Kosovo (EULEX KOSOVO); Security Force Training Plan in Kosovo; Joint Enterprise Balcani. Il comma 2 autorizza la spesa di 138.933 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione ALTHEA dell'Unione Europea in Bosnia-Erzegovina – all'interno della quale opera anche la missione IPU (Integrated Police Unit).
  Per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, segnala il comma 3, il quale autorizza la spesa di 2.742.940 euro per la prosecuzione, dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Corpo della Guardia di Finanza) in Albania e nei Paesi dell'area balcanica. Il comma 4 autorizza la spesa di 652.610 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EULEX Kosovo (European Union Rule of Law Mission in Kosovo) e di 31.830 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione UNMIK (United Nations Mission in Kosovo). Il comma 5 autorizza la spesa di 133.921 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alla missione UNFICYP (United Nations Peacekeeping Force in Cyprus) delle Nazioni Unite a Cipro (4 unità). Il comma 6 autorizza la spesa di euro 7.732.311 per la proroga della partecipazione militare italiana alla missione Active Endeavour nel Mediterraneo.
  Segnala come l'articolo 2 rechi la proroga, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Asia.
  In tale ambito, il comma 1 autorizza la spesa di 185.082.639 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni in Afghanistan ISAF (International Security Assistance Force) ed EUPOL Afghanistan. Il comma 2 autorizza la spesa di 9.124.600 euro per l'impiego di personale militare negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar e a Tampa per esigenze connesse con le missioni in Afghanistan (95 unità). Il comma 3 autorizza la spesa di 333.009 euro per l'impiego di unità di personale appartenente a Corpo militare volontario e al Corpo delle infermiere volontarie della Croce Rossa italiana per le esigenze di supporto sanitario delle missioni internazionali in Afghanistan e negli Emirati Arabi Uniti. Il comma 4 dispone l'autorizzazione della spesa di 76.223.973 euro per la proroga della partecipazione del contingente militare italiano alla missione UNIFIL in Libano, (United Nations Interim Force in Lebanon) – ivi incluso l'impiego delle unità navali della UNIFIL Maritime Task Force. Il comma 5 autorizza la spesa di 1.236.817 euro per la proroga della partecipazione militare alla missione TIPH2 (Temporary International Precense in Hebron), con 15 unità. Il comma 6 autorizza la spesa di 61.100 euro per la proroga della partecipazione di personale militare (un'unità) alla missione dell'Unione Europea di assistenza alle frontiere per il valico di Rafah EUBAM Rafah (European Union Border Assistance Mission in Rafah). Il comma 7 autorizza la spesa di 64.230 euro per la proroga della partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione EUPOL COPPS (European Union Police Mission for the Palestinian Territories) in Palestina. Il comma 8 autorizza la spesa di euro 188.558 per la prosecuzione della partecipazione italiana di 4 unità personale militare alla missione EUMM Georgia.
  Passa quindi illustrare l'articolo 3, il quale reca la proroga, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, di missioni delle forze armate e di polizia in Africa. Il comma 1 autorizza la spesa di 5.182.970 euro per consentire la partecipazione di personale militare alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/Pag. 154233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013, nonché la proroga della partecipazione ad attività di assistenza, supporto e formazione delle forze armate libiche (100 unità). Il comma 2 autorizza un'ulteriore spesa di 45.370 euro per la partecipazione di personale della Polizia di Stato alla missione European Union Border Assistance Mission in Libya (EUBAM Libya) di cui alla decisione 2013/233/PESC del Consiglio del 22 maggio 2013.
  In tale contesto segnala, in quanto attinente ai profili di competenza della Commissione Finanze, il comma 3, il quale autorizza la spesa di 1.672.971 euro per la proroga della partecipazione di personale del Corpo della Guardia di finanza alla missione in Libia (European Union Border Assistance Mission in Libya – EUBAM Libya). Al riguardo, la relazione tecnica specifica che il personale della Guardia di Finanza autorizzato nell'ambito della presente missione è costituito da 6 unità, riducendo l'organico di 30 unità autorizzato dal precedente decreto-legge di finanziamento delle missioni. Il comma 4 autorizza la spesa 23.958.858 euro per la proroga della partecipazione di personale militare alle operazioni militari al largo delle coste della Somalia, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO per il contrasto alla pirateria. Il comma 5 autorizza la spesa di 17.836.535 euro per la prosecuzione della partecipazione italiana alla missione dell'Unione europea in Somalia denominata EUTM Somalia, EUCAP Nestor, nonché alle ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritime capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano occidentale, nonché per il funzionamento della base militare nella Repubblica di Gibuti e per l'impiego di personale militare in attività di addestramento delle forze di polizia somale. Il comma 6 autorizza la spesa di euro 1.408.035 per la partecipazione di personale militare alla missione delle Nazioni Unite in Mali MINUSMA (United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali) e per la proroga della partecipazione di personale militare alle missioni dell'Unione europea denominate EUCAP Sahel Niger e EUTM Mali. Il comma 7 autorizza la spesa di euro 2.987.065 per la partecipazione di personale militare alla missione dell'UE nella Repubblica Centrafricana denominata EUFOR RCA.
  In tale contesto, rileva come l'articolo 4 rechi le autorizzazioni di spesa relative ad esigenze generali connesse con le missioni internazionali. In particolare, il comma 1 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, la spesa di euro 8.140.000 per la stipulazione dei contratti di assicurazione e di trasporto e per la realizzazione di infrastrutture, relativi alle missioni internazionali di cui al decreto-legge. Il comma 2 autorizza, dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, la spesa di 4.862.000 euro per il mantenimento del dispositivo info-operativo dell'AISE (Agenzia informazioni e sicurezza esterna) a protezione del personale delle Forze armate impiegato nelle missioni internazionali, in attuazione delle missioni affidate all'AISE stessa. Si tratta delle attività di informazione per la sicurezza, che si svolgono al di fuori del territorio nazionale, a protezione degli interessi politici, militari, economici, scientifici e industriali dell'Italia. Il comma 3 autorizza per il periodo dal 1o luglio al 31 dicembre 2014, il Ministero della difesa ad effettuare cessioni a titolo gratuito. In particolare:
   alla lettera a) viene autorizzata la cessione gratuita alle Forze armate della Repubblica di Gibuti di documentazione tecnica relativa ai veicoli blindati VBL Puma e ai semoventi M109L, autorizzando altresì a tali fini la spesa di euro 333.000;
   alla lettera b) viene autorizzata la cessione gratuita alla Repubblica Islamica del Pakistan di n. 100 veicoli tipo M113;
   alla lettera c) viene autorizzata la cessione gratuita alle Forze armate della Repubblica federale di Somalia di n. 500 uniformi da combattimento;
   alla lettera d) viene autorizzata la cessione gratuita al Regno Hascemita di Giordania di n. 24 Blindo Centauro.

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  Segnala quindi che il comma 4 apporta talune modifiche all'articolo 4, comma 3, del precedente decreto-legge sulle missioni internazionali (il decreto-legge n. 21 del 2014), volte ad estendere fino al 31 dicembre 2014 l'autorizzazione di spesa per interventi urgenti o acquisti e lavori da eseguire in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, disposti nei casi di necessità e urgenza dai comandanti dei contingenti militari che partecipano ad alcune missioni internazionali, riducendo inoltre da 1.200.000 a 1.180.00 l'autorizzazione relativa alla missione in Afghanistan ed aumentando contestualmente da 20.000 a 40.000 euro l'autorizzazione relativa alla missione nei Balcani.
  Il comma 5 autorizza, per il 2014, la spesa di 1.942.394 euro per l'impiego di un'unità navale della Marina militare nell'ambito dell'operazione di scorta marittima volta a assicurare le condizioni di sicurezza al trasporto e alla neutralizzazione dell'arsenale chimico siriano.
  Passando a illustrare l'articolo 5, rileva come esso rechi talune disposizioni in materia di personale impiegato nelle missioni internazionali disciplinate dal decreto-legge, rinviando, al comma 1, alle disposizioni di cui all'articolo 3, commi da 1 a 5, 8 e 9, della legge n. 108 del 2009, nonché all'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 152 del 2009. In forza di tali rinvii:
   è attribuito al personale impegnato nelle missioni internazionali l'indennità di missione di cui al Regio Decreto n. 941 del 1926, in misure diversificate a seconda delle missioni stesse;
   alla predetta indennità continua a non applicarsi la riduzione del 20 per cento delle diarie corrisposte per le missioni all'estero prevista dall'articolo 28, comma 1, del decreto-legge n. 223 del 2006;
   al personale militare impiegato dall'ONU nelle missioni internazionali con contratto individuale è conservato il trattamento economico fisso e continuativo e l'indennità di missione con spese di vitto e alloggio a carico dell'Amministrazione ed eventuali retribuzioni (od altri compensi) corrisposti direttamente dall'ONU allo stesso titolo (con esclusione di indennità e rimborsi per servizi fuori sede) sono devoluti all'Amministrazione al netto delle ritenute, fino a concorrenza dell'importo corrispondente alla somma del trattamento economico fisso e continuativo e dell'indennità di missione percepiti (sempre al netto delle ritenute e delle spese di vitto e alloggio);
   per le esigenze operative connesse con le missioni internazionali, il periodo di ferma dei volontari in ferma prefissata di un anno può essere prolungato, previo consenso degli interessati, per un massimo di ulteriori sei mesi, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili e nel rispetto delle consistenze annuali previste dalle disposizioni vigenti.

  In tale contesto segnala come assuma specifico rilievo per gli ambiti di competenza della Commissione Finanze il rinvio al comma 4 dell'articolo 3 della legge n. 108 del 2009, il quale specifica, tra l'altro, che alle indennità riconosciute al personale partecipante alle missioni internazionali si applica il comma 6 dell'articolo 51 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, ai sensi del quale tali componenti concorrono a formare il reddito imponibile nella misura del 50 per cento del loro ammontare.
  Nell'ambito di tali disposizioni evidenzia inoltre, in quanto rilevante per i profili di competenza della Commissione Finanze, come il rinvio indiretto all'articolo 3 del decreto-legge n. 451 del 2001, a sua volta richiamato dal comma 9 dell'articolo 3 della citata legge n. 108 del 2009, comporti che al personale militare e della Polizia di Stato impegnato nelle missioni è attribuito il trattamento assicurativo previsto dalla legge n. 301 del 1982, il quale dispone la corresponsione al personale militare o di polizia impegnati in missioni – per il periodo di effettiva presenza nella Pag. 156zona di intervento – del rimborso della spesa di un'assicurazione sulla vita, nei limiti di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo e indennità di funzione, o assegno perequativo pensionabile o altro analogo assegno annuo pensionabile, moltiplicati per il coefficiente 10 per i casi di morte o di invalidità permanente, indipendentemente dall'uso di mezzi di trasporto e per tutti i rischi derivanti da attività direttamente o indirettamente riconducibili alla missione.
  Sempre per quanto riguarda gli aspetti di interesse della Commissione Finanze, segnala come il sopra richiamato comma 6 dell'articolo 3 del decreto-legge n. 152 del 2009 estenda al personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali delle forze armate e di polizia l'applicabilità delle disposizioni di cui all'articolo 13 del decreto-legge n. 451 del 2001, concernenti la partecipazione del personale delle forze armate impiegato nelle missioni internazionali ai concorsi interni banditi dal Ministero della difesa. Il comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge stabilisce che, per le missioni di cui al medesimo decreto-legge, l'indennità di missione di cui all'articolo 3, comma 1, della citata legge n. 108 del 2009, sia corrisposta nelle seguenti misure:
   98 per cento, al personale che usufruisce di vitto e alloggio gratuiti;
   nella misura intera incrementata del 30 per cento, se non usufruisce, a qualsiasi titolo, di vitto e alloggio gratuiti.

  In tale contesto il comma 3 individua, per il personale che partecipa a talune specifiche missioni, basi di riferimento per il calcolo della diaria diverse dalla diaria prevista dal richiamato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2003.
  Nello specifico viene fatto riferimento:
   alla diaria prevista con riferimento ad Arabia Saudita, Emirati Arabi Uniti e Oman, per il personale che partecipa alle missioni ISAF, EUPOL AFGHANISTAN, UNIFIL, compreso il personale facente parte della struttura attivata presso le Nazioni Unite, nonché per il personale impiegato negli Emirati Arabi Uniti, in Bahrain, in Qatar, a Tampa e in servizio di sicurezza presso le sedi diplomatiche di Kabul e di Herat;
   alla diaria prevista con riferimento alla Gran Bretagna-Londra, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Northwood nell'ambito delle missioni per il contrasto della pirateria;
   alla diaria prevista con riferimento alla Turchia, per il personale che partecipa alla missione EUMM Georgia;
   alla diaria prevista con riferimento alla Repubblica democratica del Congo, per il personale impiegato nelle missioni EUTM Somalia, EUCAP Nestor, EUCAP Sahel Niger, EUFOR RCA, MINUSMA, EUTM Mali e ulteriori iniziative dell'Unione europea per la Regional maritim e capacity building nel Corno d'Africa e nell'Oceano indiano;
   alla diaria prevista con riferimento alla Libia, per il personale impiegato a Malta nell'ambito della missione EUBAM Libya;
   alla diaria prevista con riferimento a Bruxelles, per il personale impiegato presso l’Head Quarter di Bruxelles nell'ambito della missione EUTM Somalia.

  Il comma 4 introduce deroghe ai limiti stabiliti per il compenso forfetario di impiego e alla retribuzione per lavoro straordinario da corrispondere al personale impiegato nelle missioni Active Endeavour nel Mediterraneo, Atalanta dell'Unione Europea e Ocean Shield della NATO al largo delle coste della Somalia e al personale impiegato nell'operazione di scorta della Marina per il trasporto dell'arsenale chimico siriano.
  Il comma 5 modifica l'articolo 5, comma 5, del decreto-legge n. 107 del 2011, intervenendo sulla disciplina che regola l'utilizzo di guardie giurate nell'ambito delle attività internazionali di contrasto alla pirateria, nei casi in cui non sono Pag. 157previsti i servizi di protezione militare. In tale ambito la disposizione proroga dal 30 giugno al 31 dicembre 2014 il termine fino al quale in tale attività possono essere impiegate anche le guardie giurate che non abbiano ancora frequentato i predetti corsi teorico-pratici previsti dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 15 settembre 2009, n. 154, a condizione che abbiano partecipato per un periodo di almeno sei mesi, quali appartenenti alle Forze armate, alle missioni internazionali in incarichi operativi e che tale condizione sia attestata dal Ministero della difesa.
  Con riferimento all'articolo 6, rileva come il comma 1, rinvii, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009 e come, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui al predetto articolo 5 del decreto-legge n. 209, si preveda:
   l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace; l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata; e) la possibilità di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere;
   che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati la competenza spetti al Tribunale di Roma;
   l'attribuzione al Tribunale ordinario di Roma della competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi, qualora questi siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta»;
   la possibilità, per l'autorità giudiziaria italiana, di disporre, a seguito del sequestro, l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria;
   la possibilità di autorizzare l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo, nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione;
   la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, fa uso della forza o ordina di far uso della forza, purché ciò avvenga in conformità: alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti, operando in tali casi una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità;
   l'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge, dalle direttive, dalle regole di ingaggio o dagli ordini legittimamente impartiti, ovvero imposti dalla necessità delle operazioni militari.

  Il comma 2 estende le previsioni del comma 1 anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite denominate United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP), Pag. 158United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations Mission for the Referendum in Western Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers in Egitto (MFO).
  L'articolo 7, comma 1, dispone l'applicazione alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della Guardia di finanza indicate dal decreto-legge, delle disposizioni in materia contabile previste dall'articolo 5, commi 1 e 2, del decreto-legge n. 152 del 2009. In sintesi, specifica come le disposizioni richiamate dalla norma autorizzino gli Stati maggiori delle Forze armate e i Comandi dei carabinieri e della Guardia di finanza, nonché il Segretariato generale della difesa e, per esso, le Direzioni generali competenti, in presenza di situazioni di necessità e urgenza connesse con le missioni internazionali, a derogare alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, per l'attivazione delle procedure d'urgenza per l'acquisizione di forniture e servizi, in caso di impossibilità di provvedere attraverso contratti accentrati già eseguibili, nonché ad acquisire in economia lavori, servizi e forniture, relativi ai mezzi da combattimento e da trasporto, all'esecuzione di opere infrastrutturali o all'acquisizione di specifici apparati, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. Inoltre rileva come le norme cui si fa rinvio dispongano la deroga alle previsioni in materia di contenimento della spesa per prestazioni di lavoro straordinario, per quanto riguarda i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attività propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali.
  Il comma 2 prevede che, per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuità, entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, disponga l'anticipazione di una somma pari al settanta per cento delle spese autorizzate dagli articoli 1, 2, 3, 4, 8 e 9 del decreto-legge a valere sullo stanziamento di cui all'articolo 11, comma 1, recante la copertura finanziaria del provvedimento.
  Passa quindi a illustrare l'articolo 8, comma 1, il quale autorizza dal 1o luglio al 31 dicembre 2014 la spesa di euro 34.800.000 euro ad integrazione degli stanziamenti per la cooperazione dell'Italia con i Paesi in via di sviluppo: lo stanziamento aggiuntivo è finalizzato ad iniziative di cooperazione per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione ed il sostegno alla ricostruzione civile in Afghanistan, Iraq, Libia, Mali, Myanmar, Pakistan, Repubblica Centrafricana, Siria, Somalia, Sudan, Sud Sudan, Yemen, nonché in Paesi ad essi limitrofi in relazione all'assistenza dei rifugiati. La disposizione specifica che, con lo stanziamento del comma 1, verrà posto particolare riguardo alla realizzazione di programmi finalizzati alla prevenzione e al contrasto della violenza sulle donne, alla tutela dei loro diritti e all'occupazione femminile, nonché alla tutela e promozione dei diritti dei minori. Detti interventi saranno intrapresi in coerenza con il quadro di diritto internazionale in materia di aiuto allo sviluppo (in particolare con le direttive OCSE-DAC e gli Obiettivi del Millennio dell'ONU). Il comma 2 autorizza, per il periodo 1o luglio – 31 dicembre 2014, la spesa di euro 1.000.000 nell'ambito delle attività di sminamento umanitario previste dalla legge n. 58 del 2001.
  Segnala che l'articolo 9, al comma 1, prevede una spesa complessiva di 618.044 euro, nel periodo 1o luglio – 31 dicembre 2014, destinata agli interventi a sostegno della stabilizzazione in paesi in situazione di fragilità, conflitto o post-conflitto.
  Secondo i dati contenuti nella relazione tecnica, si tratta principalmente di:
   a) iniziative riguardanti la Libia (100.023 euro), concernenti in un seminario sui meccanismi di riconciliazione e sui temi oggetto del dialogo nazionale;Pag. 159
   b) interventi per la Siria, tra cui un'iniziativa per la formazione di giovani diplomatici siriani in Turchia (250.914 euro) e un progetto di sostegno a reporter, fotografi, analisti e documentaristi siriani (74.354 euro);
   c) spese di personale (61.151 euro) relative agli interventi di cui alle lettere a) e b);
   d) iniziative di sostegno al neo nominato Inviato speciale per la Libia (131.300 euro).

  Il comma 2 autorizza la spesa di euro 1.300.000 per gli stanziamenti già assegnati per l'attuazione della legge n. 180 del 1992, per la realizzazione degli interventi e delle iniziative a sostegno dei processi di pace e di rafforzamento della sicurezza nei Paesi dell'Africa subsahariana e dell'America centrale, mentre il comma 3 destina 1.250.000 euro alla partecipazione italiana ai fondi fiduciari delle Nazioni Unite e della NATO, nonché alla partecipazione all'UN Staff college di Torino (centro di formazione per il personale delle Nazioni Unite). Il comma 4 autorizza la spesa di euro 2.896.200 per la partecipazione alle iniziative dell'Unione europea nel campo della gestione civile delle crisi internazionali in ambito PESC-PSDC, ai progetti di cooperazione dell'Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) e di altre organizzazioni internazionali, nonché al fondo fiduciario dell'Iniziativa centroeuropea (InCE) presso la BERS, oltre che allo European Institute of Peace. Il comma 5 autorizza una spesa di 8.845.090 euro per la prosecuzione degli interventi operativi di emergenza e di sicurezza per la tutela dei cittadini e degli interessi italiani all'estero.
  In tale contesto ricorda che, secondo la relazione tecnica, gli interventi operativi di emergenza sono concentrati in Iraq (2.563.192), Afghanistan (2.568.812), Libano (589.326), Libia (765.091), Yemen (384.145), Pakistan (190.472), Egitto (190.472); Repubblica democratica del Congo (196.072), Territori Palestinesi (Gerusalemme, 190.472), Arabia Saudita (382.545), Venezuela (304.012) e Nigeria (520.472).
  Il comma 6 autorizza la spesa di euro 6.000.000 euro per il finanziamento del fondo da ripartire per provvedere al rafforzamento delle misure di sicurezza attiva e passiva, anche informatica, delle rappresentanze diplomatiche, degli uffici consolari, degli istituti italiani di cultura e delle istituzioni scolastiche all'estero, nonché per assicurare al personale del Ministero degli affari esteri in servizio in aree di crisi la sistemazione, per ragioni di sicurezza, in alloggi provvisori.
  Il comma 7 prevede lo stanziamento di 906.036 euro per l'invio in missione o in viaggio di congedo del personale del Ministero degli affari esteri in (o da) aree di crisi, ovvero per la partecipazione del suddetto personale ad operazioni internazionali di gestione delle crisi. Il medesimo stanziamento fa fronte anche alle spese di funzionamento e per il reclutamento di personale locale, a supporto di personale del Ministero degli affari esteri inviato in località ove non operi una rappresentanza diplomatica o consolare. La disposizione specifica che il trattamento economico e le spese di vitto, alloggio e viaggio del personale di cui al medesimo comma 7 sono resi pubblici nei modi previsti, assicurando anche il rispetto delle norme sulla protezione dei dati personali.
  Il comma 8 autorizza la prosecuzione delle attività connesse alla risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite n. 2118 del 27 settembre 2013 e le conseguenti decisioni dell'Organizzazione per la Proibizione delle Armi Chimiche (OPAC)/OPCW relative alla distruzione dell'arsenale chimico siriano. A tali attività si provvede con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi oneri per la finanza pubblica. Il comma 9 autorizza la spesa di euro 50.000 per la funzionalità del Comitato atlantico italiano.
  Segnala come il comma 1 dell'articolo 10 preveda che nell'ambito degli stanziamenti, per le finalità e entro i limiti temporali di cui agli articoli 8 e 9 del Pag. 160decreto-legge, in materia di cooperazione allo sviluppo, si applica la disciplina di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge n. 2 del 2014 (che ha da ultimo prorogato le missioni internazionali per il periodo fino al 30 giugno 2014), il quale a sua volta richiamava l'articolo 6, commi 11, 12 e 13 del decreto-legge n. 227 del 2012, nonché l'articolo 5, commi 1, 2 e 6 e l'articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013. La disposizione esclude invece l'applicazione degli articoli 14 e 15 del decreto-legge n. 66 del 2014, i quali, rispettivamente, stabiliscono limiti alla spesa delle pubbliche amministrazioni per incarichi di consulenza, studio e ricerca e per i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nonché per quanto riguarda l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture.
  In particolare, rammenta che le richiamate disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge n. 227 del 2012 riguardano:
   le spese per il personale del Ministero degli Affari esteri che partecipa a missioni di gestioni crisi, agli Uffici dei rappresentanti speciali dell'UE ovvero in servizio presso gli uffici situati in Afghanistan, Iraq, Pakistan, Siria, Libia e per le altre aree di crisi che si dovessero manifestare nel corso del periodo;
   le spese per la sicurezza delle sedi diplomatiche e consolari;
   le spese per l'invio in missione di personale del Ministero degli Affari esteri in talune aree di crisi e parziale pagamento delle relative spese di viaggio per congedo in Italia, nonché le spese per l'invio in missione di un funzionario diplomatico con l'incarico di assistere la presenza italiana in Kurdistan.

  Le disposizioni richiamate dell'articolo 5 del decreto-legge n. 114 del 2013 riguardano:
   la spesa per iniziative di cooperazione allo sviluppo;
   la spesa per personale a Herat e in Somalia; spese di vitto e alloggio per il personale inviato in missione nei Paesi oggetto di iniziative di cooperazione.

  Ricorda che il richiamato articolo 7, comma 1, del decreto-legge n. 114 del 2013 disciplina invece il regime degli interventi, rinviando a sua volta alla disciplina prevista dall'articolo 7, commi 1, 2, 4, 5, 6 e 10 del decreto-legge n. 227 del 2012, prevedendo inoltre la non applicazione, alle iniziative di cooperazione, di alcune disposizioni di razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica.
  In dettaglio, specifica che il comma 1 dell'articolo 7 del citato decreto-legge n. 227 del 2012 autorizza il Ministero degli Affari esteri, nei casi di necessità ed urgenza, a ricorrere ad acquisti e lavori in economia, anche in deroga alle disposizioni di contabilità generale dello Stato, ricorrendo preferibilmente all'impiego di risorse locali sia umane che materiali. Il comma 2 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 disciplina l'indennità di missione da attribuire al personale inviato in breve missione per le attività di cooperazione. Il comma 4 del citato articolo 7 rinvia, per le iniziative di cooperazione allo sviluppo, all'applicazione di norme contenute nel Codice degli appalti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e nel decreto-legge n. 165 del 2003, in materia di procedure per l'affidamento degli incarichi, di stipula dei contratti, di anticipazioni del prezzo, nonché di autorizzazione al Ministero degli Affari esteri ad avvalersi di personale proveniente dalle amministrazioni pubbliche, posto in posizione di comando oppure reclutato a seguito delle procedure di mobilità. Il comma 5 dell'articolo 7 esclude tutte le spese connesse agli interventi di cooperazione allo sviluppo dai limiti in materia di assunzioni di impegni finanziari da parte delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 60, comma 15, del decreto-legge n. 112 del 2008 e dai limiti alle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture di cui all'articolo 6, comma 14, del decreto-legge n. 78 del 2010. Il comma 6 dell'articolo 7 prevede deroghe ad una serie di norme al fine di poter conferire, sulla base del principio di pari opportunità, incarichi temporanei di consulenza, Pag. 161anche ad enti e organismi specializzati e a personale estraneo alla pubblica amministrazione.
  Per quanto attiene ai profili di interesse della Commissione Finanze segnala il rinvio al comma 10 dell'articolo 7 del decreto-legge n. 227 del 2012, il quale sottrae i pagamenti di importo non superiore ai 10.000 euro, effettuati dalle rappresentanze diplomatiche a valere sui fondi per la cooperazione, alla normativa dettata dall'articolo 3 della legge n. 136 del 2010, in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. Evidenzia come tale deroga alla disciplina sulla tracciabilità dei flussi finanziari, la cui ratio risiede nel fatto che spesso nei Paesi dove si svolgono le attività di cooperazione internazionale non esiste un sistema bancario e finanziario in grado di consentire la tracciabilità dei pagamenti effettuati, possa peraltro avvenire solo in presenza di difficoltà oggettive di utilizzo del sistema bancario locale, attestate dal capo missione, e fermo restando comunque il divieto di artificioso frazionamento dei pagamenti. Il comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge contiene, come d'uso, una norma di salvaguardia degli atti adottati oltre la scadenza (30 giugno 2014) del precedente decreto-legge n. 2 del 2014, di proroga delle missioni internazionali: in particolare vengono convalidati gli atti adottati, le attività svolte e le prestazioni già effettuate dal 1o luglio 2014 e fino all'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge, che siano conformi alla disciplina contenuta nel decreto-legge stesso. Il comma 3 dell'articolo 10 integra l'articolo 1 del decreto-legge n. 67 del 2012, il quale reca norme sulle elezioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero (COMITES) e del Consiglio generale degli italiani all'estero (CGIE).
  In tale contesto è consentito che, previa domanda dell'elettore, le credenziali informatiche per l'espressione del voto possono essere consegnate anche tramite posta elettronica non certificata. Inoltre viene stabilito che i componenti dei seggi non ricevono alcun compenso o rimborso spese.
  La disposizione prevede altresì che fino all'entrata in vigore del regolamento con cui sarà definito il sistema di voto con tecnologia informatica, le elezioni per il rinnovo dei COMITES si svolgono attraverso il voto per corrispondenza, ammettendo al voto gli elettori che abbiano fatto pervenire all'ufficio consolare di riferimento domanda di iscrizione nell'elenco elettorale almeno cinquanta giorni prima della data delle votazioni.
  Il comma 4 autorizza la spesa di euro 6.946.878 per attuare le previsioni del comma 3.
  Passa quindi a illustrare il contenuto dell'articolo 11, il quale reca la copertura finanziaria delle disposizioni del decreto-legge, i cui oneri complessivi sono quantificati in 452.731.694 euro. A tali oneri si fa fronte:
   a) quanto a euro 200.000.000, mediante corrispondente utilizzo di quota dei proventi per interessi derivanti dalla sottoscrizione dei Nuovi strumenti finanziari, finalizzati alla ripatrimonializzazione della Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. (MPS), di cui agli articoli da 23-sexies a 23-duodecies del decreto-legge n. 95 del 2012, non necessari al pagamento degli interessi passivi da corrispondere sui titoli del debito pubblico emessi ai fini dell'acquisizione delle risorse necessarie alla predetta sottoscrizione;
   b) quanto ad euro 8.537.318 mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa in favore del Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;
   c) quanto a euro 13.510.615, mediante utilizzo delle somme relative ai rimborsi corrisposti dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, quale corrispettivo di prestazioni rese dalle Forze armate italiane nell'ambito delle operazioni internazionali di pace, che alla data di entrata in vigore del decreto-legge non sono ancora riassegnate al predetto Fondo per le missioni internazionali di pace di cui all'articolo 1, comma 1240, della legge n. 296 del 2006;Pag. 162
   d) quanto a euro 213.000.000, mediante una riprogrammazione straordinaria per l'anno 2014, delle spese correnti iscritte a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della difesa che il Ministero stesso dovrà operare entro il 30 ottobre 2014;
   e) quanto a euro 1.136.883, mediante soppressione dell'autorizzazione di spesa relativamente al contributo per la partecipazione italiana all'Unione Latina;
   f) quanto ad euro 15.645.275 mediante riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
   g) quanto a euro 901.603, a valere sullo stanziamento per le elezioni per il rinnovo dei COMITES, iscritto nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge n. 67 del 2012.

  L'articolo 12 dispone in merito all'entrata in vigore del decreto-legge.
  Propone quindi di esprimere parere favorevole sul provvedimento.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad una seduta da convocare della giornata di domani, nel corso della quale si procederà all'espressione del parere sul provvedimento.

  La seduta termina alle 15.40.

RISOLUZIONI

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Daniele CAPEZZONE. – Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Enrico Zanetti.

  La seduta comincia alle 15.40.

7-00411 Ribaudo: Rilascio del certificato di regolarità fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate.
(Discussione e rinvio).

  La Commissione inizia la discussione della risoluzione.

  Francesco RIBAUDO (PD) illustra la propria risoluzione, la quale affronta la questione del rilascio del certificato fiscale ai contribuenti che fruiscono di un piano di rateazione dei debiti tributari anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di otto rate.
  In merito l'atto di indirizzo ricorda che l'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 69 del 2013 (cosiddetto decreto «del fare») ha ampliato, a certe condizioni, fino a 120 rate mensili la durata dei piani di rateazione dei debiti iscritti a ruolo, nel caso in cui il contribuente si trovi, per ragioni estranee alla propria responsabilità, in una comprovata e grave situazione di difficoltà legata alla congiuntura economica, ed ha stabilito che il beneficio della rateazione dei debiti tributari possa essere mantenuto anche nel caso di mancato pagamento di un numero non superiore a 8 rate.
  Tuttavia, nonostante tale previsione, il mancato pagamento di una sola delle rate del piano di rateazione impedisce tuttora il rilascio delle attestazioni di regolarità fiscale e contributiva nei confronti delle imprese che si rendano responsabili di tale mancato pagamento, sebbene le imprese stesse continuino comunque ad usufruire dei predetti piani di rateazione, qualora il numero di rate impagate non superi le 8.
  Sottolinea pertanto come molte imprese, pur avvalendosi, ai sensi della citata normativa, di un piano di rateazione dei propri debiti iscritti a ruolo di importo rilevante (superiore a 10.000 euro), qualora non siano in grado di onorare puntualmente tutte le rate del piano stesso, vengono indicate, nella relativa attestazione di regolarità fiscale, come soggetti Pag. 163morosi e come ciò comporti l'esclusione di tali imprese da gare d'appalto per contratti pubblici e il mancato pagamento dei crediti da loro vantati verso le pubbliche amministrazioni, con conseguente collasso finanziario ed economico delle stesse imprese.
  Evidenzia come tale situazione derivi in primo luogo dal ritardo con cui le pubbliche amministrazioni erogano i pagamenti dovuti a tali soggetti, con grave nocumento per l'equilibrio economico e finanziario di questi ultimi, i quali, spesso anche a causa di tali ritardi, non sono nelle condizioni di poter onorare con puntualità i propri debiti fiscali, divenendo così preda di un perverso meccanismo che li qualifica come evasori o morosi per colpe non proprie.
  In tale contesto, la risoluzione segnala come tali circostanze creino un grave disagio economico, oltre che morale, per i contribuenti interessati e come appaia evidente l'esigenza di intervenire al più presto su questa problematica, allineando le previsioni in materia di rateazione dei debiti iscritti a ruolo con quella relativa al rilascio dei predetti documenti di regolarità fiscale e contributiva.
  La risoluzione impegna quindi il Governo ad adottare le necessarie iniziative, per modificare la normativa in materia di certificazione di regolarità fiscale, nel senso di prevedere che la predetta certificazione sia rilasciata ai contribuenti i quali si stiano avvalendo, ai sensi dell'articolo 52, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 69 del 2013, di un piano di rateazione dei propri debiti iscritti a ruolo, anche nel caso di mancato pagamento fino a un massimo di 8 rate, in modo da consentire ai contribuenti che si trovino in tale situazione di riscuotere i crediti da loro vantati nei confronti di pubbliche amministrazioni per fornitura di beni e servizi, nonché di accedere alle gare di appalto per contratti pubblici.

  Il sottosegretario Enrico ZANETTI chiede di poter approfondire il contenuto della risoluzione, rinviandone pertanto il seguito della discussione ad altra seduta.

  Daniele CAPEZZONE, presidente, alla luce della richiesta del Sottosegretario, e nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione ad una seduta da convocare nella giornata di domani, nel corso della quale auspica si possa approvare l'atto di indirizzo, il quale affronta una problematica molto rilevante.

  La seduta termina alle 15.45.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 15.45 alle 16.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione del Protocollo aggiuntivo (n. 2) all'Accordo sulla sede tra il Governo della Repubblica italiana e l'Istituto universitario europeo.
C. 2420 Governo, approvato dal Senato.

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