CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 agosto 2014
286.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Giustizia (II)
COMUNICATO
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SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 16.

Disposizioni in materia di emersione e rientro di capitali detenuti all'estero, nonché per il potenziamento della lotta all'evasione fiscale.
C. 2247 Causi ed abb.
(Parere alla VI Commissione).
(Seguito esame e conclusione – Parere favorevole con condizioni e un'osservazione).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 30 luglio 2014.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, presenta e illustra una proposta di parere con condizioni e un'osservazione (vedi allegato 1).
  Precisa come tale proposta costituisca la sintesi di quanto emerso nel corso delle audizioni del Procuratore nazionale antimafia, Franco Roberti, del Professore Carlo Piergallini, nonché delle osservazioni scritte trasmesse dal Procuratore aggiunto presso il Tribunale di Milano, Francesco Greco, rappresentando una sorta di minimo comune denominatore dei rilievi espressi da costoro.
  Precisa altresì come la proposta di parere contenga due condizioni alternative, che propongono cioè due possibili riformulazioni del reato di autoriciclaggio tra loro alternative: la condizione n. 2) integra la vigente formulazione dell'articolo 648-bis del codice penale, mentre la condizione n. 3) inserisce un nuovo articolo 648-ter.1. Entrambe le proposte, peraltro, si fondano sulla medesima ratio, che è quella di considerare punibili solo i comportamenti che consistono in condotte artificiose, non «naturali» ma concretamente frappositive: idonee a recare ostacolo all'identificazione del provento illecito.

  Francesca BUSINAROLO (M5S), ritiene che nella proposta di parere sarebbe stato necessario dare conto dell’iter che si sta svolgendo presso il Senato su un provvedimento in materia di autoriciclaggio, rispetto al quale il Governo ha presentato un emendamento, peraltro ampiamente citato e illustrato dal Procuratore nazionale antimafia nel corso della sua audizione.

  Donatella FERRANTI, presidente, ricorda che la Commissione giustizia è riunita in sede consultiva e che oggetto dell'esame è esclusivamente il testo trasmesso dalla Commissione di merito per l'espressione del parere. Ulteriori questioni che riguardano il procedimento in sede referente, anche relative al coordinamento dei lavori dei due rami del Parlamento, potranno eventualmente essere sollevate presso la Commissione di merito.

  Danilo LEVA (PD) pur esprimendo grande apprezzamento per il lavoro svolto dalla relatrice e per l contenuto della proposta di parere, che condivide, manifesta talune perplessità sulla previsione di due condizioni alternative, ritenendo che la Commissione debba prendere posizione su un'unica condizione che indichi come formulare la fattispecie di autoriciclaggio.

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, sottolinea come la sua proposta di parere sia rimessa alla valutazione della Commissione e come non avrebbe alcuna difficoltà a riformulare la proposta di parere optando per un'unica proposta di riformulazione della fattispecie di autoriciclaggio, ritenendo preferibile quella attualmente prevista dalla condizione n. 3), che introduce l'articolo 648-ter.1 nel codice penale. Su questa impostazione sembrano infatti convergere tanto gli auditi quanto il procuratore Greco.

  Claudio FAVA (MISTO-LED) ritiene che sia preferibile optare per la condizione n. 3).

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  Walter VERINI (PD) ritiene anch'egli preferibile la condizione n. 3)

  Donatella FERRANTI, presidente e relatore, riformula la proposta di parere sopprimendo la condizione volta ad integrare la vigente formulazione dell'articolo 648-bis, mantenendo la sola condizione che inserisce un nuovo articolo 648-ter.1 (vedi allegato 2).

  Carlo SARRO (FI-PdL) ritiene che, data la delicatezza della materia, la Commissione dovrebbe compiere ulteriori approfondimenti senza che ci si affretti a porre in votazione la proposta di parere.

  Walter VERINI (PD) tenuto conto che si tratta di un esame in sede consultiva e che la Commissione, ciononostante, ha svolto anche un ciclo di audizioni, ritiene che non siano necessari ulteriori approfondimento istruttori.

  Alessia MORANI (PD) ritiene che i tempi siano maturi per porre in votazione la proposta di parere.

  Antonio MAROTTA (FI-PdL) esprime forti perplessità sul fatto che la Commissione Finanze stia compiendo un esame in sede referente su una materia tipicamente rientrante negli ambiti di competenza della Commissione giustizia, quale l'introduzione del reato di autoriciclaggio. Ritiene necessari ulteriori approfondimenti.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere del relatore, come riformulata (vedi allegato 2).

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 731 Velo e C. 1588 Governo.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  David ERMINI (PD), relatore, osserva come il provvedimento in esame si componga di 3 articoli e rechi una delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
  L'articolo 1 precisa che la delega deve essere esercitata entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, tramite l'emanazione di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada.
  L'articolo 2 reca, al comma 1, i principi e criteri direttivi della delega, i quali devono essere orientati «al fine di conseguire gli obiettivi della tutela della sicurezza stradale, dell'efficienza nell'organizzazione e della semplificazione delle procedure, nonché della razionalizzazione, proporzionalità ed efficacia degli istituti sanzionatori» e tradursi in decreti legislativi che «informano le disposizioni del codice della strada e della disciplina applicativa in materia di regolazione dell'uso degli spazi fruibili per la mobilità stradale, di circolazione negli ambiti urbani, di norme di comportamento e relative sanzioni», ispirandosi al «principio di garanzia della sicurezza di tutti gli utenti della strada, in particolare di quelli maggiormente vulnerabili» (comma 1, alinea).
  Osserva come sostanzialmente tutti i criteri di delega finiscano per rientrare negli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, laddove, direttamente o indirettamente, autorizzino il legislatore delegato a delineare condotte vietate e a predisporre le correlative sanzioni (così, ad esempio, in materia di segnaletica stradale, progettazione stradale, pianificazione della mobilità, etc.). Nel corso dell'esame dei decreti legislativi attuativi della delega, la Commissione sarà quindi chiamata ad operare un attento e puntuale esame del nuovo quadro sanzionatorio, in particolare sotto i profili della ragionevolezza e della proporzionalità, nonché della coerenza sistematica. Oggi, invece, il nostro compito è quello di verificare, per quanto di competenza, che i principi e criteri direttivi Pag. 82che dovranno guidare il legislatore delegato siano sufficientemente precisi e dettagliati.
  Rileva come tutti i criteri di delega rientrano potenzialmente negli ambiti di competenza della Commissione giustizia. Si limita, quindi ad illustrare quelli ai quali la Commissione, a suo giudizio, dovrà prestare maggiore attenzione.
  Articolo 2, comma 1, lettera c): semplificazione del testo del codice della strada, orientandolo alla disciplina dei comportamenti degli utenti della strada, alle conseguenti previsioni sanzionatorie e alla regolazione dello spazio stradale e del suo utilizzo.
  Articolo 2, comma 1, lettera d): revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale in ambito urbano, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, quali bambini, disabili, anziani, pedoni, ciclisti, utenti di ciclomotore e motociclo e tutti coloro che meritino una tutela particolare dai pericoli derivanti dalla circolazione sulla strada, prevedendo:
   1) misure per la tutela dell'utenza vulnerabile, idonee a limitare, attraverso prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, nonché attraverso regole di progettazione stradale, comportamenti pericolosi verso terzi, in particolare nelle aree urbane e ovunque vi siano condizioni di promiscuità delle diverse tipologie di utenza, anche attraverso la riduzione dei limiti di velocità [...].

  Articolo 2, comma 1, lettera i): revisione della disciplina sanzionatoria, anche modificando l'entità delle sanzioni, secondo princìpi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, in particolare prevedendo:
   1) la graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento, anche con l'introduzione di meccanismi premiali in relazione a comportamenti virtuosi e di misure riduttive dell'entità delle sanzioni in caso di assolvimento dell'obbligo del pagamento in tempi brevi, ad esclusione delle violazioni per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida;
   2) la semplificazione e riduzione del numero delle classi sanzionatorie;
   2-bis) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, la definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», delle condizioni del conducente stesso ovvero delle tipologie di violazioni in presenza delle quali saranno previste le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.

  Questo criterio di delega non appare sufficientemente preciso e determinato.
  In primo luogo, appare opportuno inserire il riferimento anche alla disciplina della circolazione dei natanti.
  In secondo luogo, appare opportuno sopprimere l'inciso «anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale», dal momento che esso costituisce un elemento di incertezza nel criterio di delega e posto che, comunque, la fattispecie è già disciplinata dall'articolo 589 come aggravante dell'omicidio colposo.
  Inoltre, nel definire i presupposti di applicazione delle sanzioni accessorie ivi previste, appare opportuno fare riferimento al concetto di «grado si colpevolezza» e alla tipologia di violazioni amministrative.
  Il criterio di delega potrebbe, quindi, essere riformulato come segue:
   «2-bis) nel caso in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione di veicoli o natanti, la definizione del grado di colpevolezza dell'autore del fatto o la tipologia delle violazioni Pag. 83amministrative in relazione alle quali sono previste le sanzioni accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.»;
   3) l'inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente pericolosi e lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada, in ragione anche del loro grado di vulnerabilità, stimato sia distinguendo la categoria di utenza motorizzata da quella non motorizzata, sia con riferimento al livello di esposizione al rischio dei soggetti afferenti a ciascuna delle due categorie;
   4) la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo altresì che la comunicazione della decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo, e la limitazione a casi tassativi e specifici della possibilità di sostituire la decurtazione dei punti con il pagamento di una sanzione pecuniaria;
   5) misure volte ad assicurare l'efficacia delle sanzioni relative alla violazione dell'obbligo di assicurazione del veicolo per responsabilità civile;
   6) la semplificazione e trasparenza dei procedimenti per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie e accessorie, nonché delle misure cautelari relative ai documenti di circolazione e di guida.
  Non è chiaro a quali misure cautelari si riferisca il principio di delega appena illustrato.
   7) la revisione del sistema dell'accertamento degli illeciti amministrativi, anche in relazione ai nuovi strumenti di controllo a distanza che consentono l'accertamento della violazione con contestazione differita, e la connessa revisione del regime delle spese;
   8) il coordinamento della durata delle misure cautelari disposte dall'autorità amministrativa con la pendenza dei procedimenti penali instaurati in relazione alle medesime fattispecie;
   9) la revisione delle procedure concernenti l'utilizzo dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie, in particolare prevedendo che, quando la violazione è accertata da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, una percentuale non inferiore al 15 per cento delle relative entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno, le cui risorse saranno finalizzate all'intensificazione dei controlli su strada, e una percentuale non inferiore al 20 per cento delle medesime entrate sia destinata ad alimentare uno specifico Fondo, da istituire nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, finalizzato a finanziare il Piano nazionale della sicurezza stradale e i relativi programmi attuativi;
   10) l'introduzione dell'obbligo di rendicontazione, da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari di strade, dei proventi delle sanzioni amministrative, e la disciplina dei criteri della rendicontazione ed eventuali meccanismi sanzionatori per gli enti inadempienti.

  Articolo 2, comma 1, lettera l): revisione e coordinamento del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, ai fini della semplificazione della procedura, dell'alleggerimento degli oneri amministrativi a carico dei cittadini e dell'eliminazione di duplicazioni, individuando, eventualmente, ambiti di competenza a conoscere diversi in relazione ai motivi di legittimità e di merito.
  Articolo 2, comma 1, lettera m): semplificazione delle procedure previste per il ricorso al prefetto, prevedendo:
   1) la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore, che, previa istruttoria, lo trasmette al prefetto per la decisione;
   2) l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta; Pag. 84
   3) l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace;
   4) l'obbligo per i dipendenti delle prefetture e per i loro parenti di ricorrere nella sede limitrofa a quella di appartenenza.

  Articolo 2, comma 1, lettera n): espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio dalla patente di guida, del ritiro, della sospensione e della revoca della stessa, nei confronti di conducenti minorenni, anche in deroga alle disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689.
  Articolo 2, comma 1, lettera s): disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi, prevedendo un inasprimento delle sanzioni conseguenti all'utilizzo improprio del contrassegno o all'occupazione impropria delle strutture volte ad agevolare la mobilità delle persone disabili.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole con osservazioni (vedi allegato 3), che rimette alla valutazione della Commissione.

  Daniele FARINA (SEL) ritiene singolare che il provvedimento in oggetto non sia esaminato in sede referente dalla Commissione giustizia. Esprime forti perplessità sul provvedimento e sottolinea come vi siano molti aspetti da approfondire attentamente, con particolare riferimento al tema dell'omicidio stradale e all'articolo 187 del codice della strada, relativo alla guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti. La formulazione di tale ultima disposizione è particolarmente carente ed allo stato attuale è stata chiarita dalla giurisprudenza di legittimità.

  Donatella FERRANTI, presidente, fa presente come la proposta di parere, nell'osservazione sub lettera a), sia diretta alla soppressione del riferimento all'omicidio stradale previsto nell'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis). Si ritiene infatti opportuno eliminare l'inciso «anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale», che rende l'intero principio di delega generico e indeterminato.

  Vittorio FERRARESI (M5S) condivide i rilievi del collega Daniele Farina, sottolineando come i criteri di delega siano molto generici. Ritiene che l'osservazione di cui alla lettera a) debba essere trasformata in condizione e integrata con un riferimento ai controlli effettuati ai soggetti alla guida sotto l'effetto di stupefacenti, che attualmente sono molto imprecisi e non consentono di stabilire con certezza se vi sia uno stato di alterazione psico-fisica.

  Danilo LEVA (PD) ritiene necessario che gli schemi di decreto legislativo attuativi della delega siano esaminati per l'espressione del parere dalla Commissione giustizia e chiede che la proposta di parere sia integrata in tal senso.

  Marco DI LELLO (Misto-PSI-PLI) ritiene che l'osservazione prevista dalla lettera a) debba essere trasformata in condizione.

  Sofia AMODDIO (PD) rileva come il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis), sia eccessivamente generico e che le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato siano talmente severe da poter essere giustificate solo in caso di guida in stato di ebbrezza e di uso di stupefacenti e, quindi, solo per violazioni molto gravi e ben determinate.

  David ERMINI (PD), relatore, ritiene opportuno chiarire che il criterio di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis) non prevede l'omicidio stradale, bensì si limita a richiamare eventuali modifiche del codice penale che introducano Pag. 85il reato di omicidio stradale. Tale formulazione, peraltro, appare fortemente indeterminato e tecnicamente non corretto. Per tale motivo se ne propone la soppressione.

  Gianfranco Giovanni CHIARELLI (FI-PdL) evidenzia talune perplessità su alcuni criteri di delega domandandosi, in particolare, se il soggetto colpito dall'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato possa invece guidare all'estero. Rileva la mancanza di criteri di delega che definiscano il grado di colpevolezza in caso di concorso di colpa.

  Adriano ZACCAGNINI (Misto) ritiene che il provvedimento presenti delle criticità rilevanti e oggettive, e che necessito di un serio approfondimento.

  David ERMINI (PD) osserva come il provvedimento richieda ulteriori riflessioni, dichiarando la propria disponibilità a proseguirne eventualmente l'esame dopo la pausa estiva.

  Walter VERINI (PD) condivide la valutazione del relatore.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

DL 109/2014: Proroga delle missioni internazionali delle Forze armate e di polizia, iniziative di cooperazione allo sviluppo e sostegno ai processi di ricostruzione e partecipazione alle iniziative delle organizzazioni internazionali per il consolidamento dei processi di pace e di stabilizzazione, nonché disposizioni per il rinnovo dei Comitati degli italiani all'estero.
C. 2598 Governo.
(Parere alle Commissioni riunite III e IV).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Walter VERINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge n. 2598, di conversione del decreto-legge 1o agosto 2014, n. 109, recante una serie di disposizioni volte assicurare, per il periodo 1o luglio - 31 dicembre 2014, la proroga della partecipazione del personale delle Forze armate e di polizia alle missioni internazionali, nonché la prosecuzione degli interventi di cooperazione allo sviluppo e a sostegno dei processi di pace e di stabilizzazione.
  Per quanto concerne gli ambiti di competenza della Commissione Giustizia, l'articolo 6 del decreto-legge conferma sostanzialmente la disciplina processual-penalistica introdotta dai precedenti decreti-missioni, sui quali, per le parti di competenza, si è espresso parere favorevole.
  L'articolo 6 rinvia, per l'applicazione delle disposizioni in materia penale relative alle missioni previste dal decreto-legge in esame, all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, recante proroga della partecipazione italiana a missioni internazionali ed all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 152 del 2009.
 Analiticamente, attraverso il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto-legge n. 209 del 2008, si prevede: l'applicabilità al personale militare impegnato nelle missioni internazionali della disciplina del codice penale militare di pace e della disciplina prevista dall'articolo 9, commi 3, 4 (lettere a, b, c, d), 5 e 6, del decreto-legge n. 451 del 2001.
  Tale rinvio al decreto-legge sulla missione «Enduring Freedom» comporta, in particolare: l'attribuzione della competenza territoriale al tribunale militare di Roma; la possibilità per gli ufficiali di polizia giudiziaria militare di procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di uno dei seguenti reati militari: a) disobbedienza aggravata; b) rivolta; c) ammutinamento; d) insubordinazione con violenza e violenza contro un inferiore aggravata. Se gli eventi non consentono di porre tempestivamente l'arrestato a disposizione dell'autorità giudiziaria, l'arresto mantiene efficacia purché il verbale sia Pag. 86inviato, anche con mezzi telematici, entro 48 ore al PM e l'udienza di convalida si svolga, con la partecipazione necessaria del difensore, nelle successive 48 ore. Gli interrogatori potranno svolgersi mediante un collegamento videotelematico od audiovisivo; la possibilità, con le stesse modalità, di procedere all'interrogatorio della persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere.
  Si prevede che i reati commessi dallo straniero nei territori in cui si svolgono le missioni e gli interventi militari, in danno dello Stato o di cittadini italiani partecipanti alle stesse missioni, siano puniti a richiesta del Ministro della giustizia, sentito il Ministro della difesa per i reati commessi a danno di appartenenti alle Forze armate; che per tali reati – come per quelli comuni commessi dai cittadini italiani durante le missioni – la competenza spetti al Tribunale di Roma, al fine di evitare conflitti di competenza e consentire unitarietà di indirizzo nella qualificazione delle fattispecie, nonché un più diretto e efficace collegamento tra l'autorità giudiziaria ordinaria e quella militare.
  L'applicazione di tali disposizioni viene estesa anche al personale che, seppure non organicamente inserito nelle missioni internazionali previste dal presente provvedimento, sia eventualmente inviato in supporto alle medesime missioni per fronteggiare imprevedibili e urgenti esigenze, anche connesse con il repentino deteriorarsi delle condizioni di sicurezza nelle diverse aree in cui sono impiegati i contingenti militari italiani. Diversamente, per tale personale opererebbe la disciplina ordinaria, che prevede, tra l'altro, in simili contesti l'applicazione del codice penale militare di guerra.
  Inoltre, l'articolo 5 del decreto-legge 209/2008 detta anche una serie di disposizioni in tema di contrasto alla pirateria.
  In particolare, prevede che:
   al Tribunale ordinario di Roma spetti la competenza sui reati di pirateria previsti dagli articoli 1135 e 1136 del Codice della navigazione e per quelli ad essi connessi (ai sensi dell'articolo 12 c.p.p.) ove siano commessi in alto mare o in acque territoriali straniere, accertati nelle aree in cui si svolge l'operazione militare in Somalia denominata «Atalanta» (articolo 5, comma 4);
   nei casi di arresto in flagranza o fermo, ovvero di interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere per i reati i citati reati di pirateria, qualora esigenze operative non consentano di porre tempestivamente l'arrestato o il fermato a disposizione dell'autorità giudiziaria, si applichi l'articolo 9, comma 5, del decreto-legge 421/2001 (articolo 5, comma 5);
   l'autorità giudiziaria italiana possa, a seguito del sequestro, disporre l'affidamento in custodia all'armatore, all'esercente o al proprietario della nave o dell'aeromobile catturati con atti di pirateria (articolo 5, comma 6);
   possano essere autorizzati l'arresto, il fermo, il trasferimento dei «pirati» (o dei sospettati di pirateria), il sequestro delle loro navi o delle navi catturate, il sequestro dei beni rinvenuti a bordo (misure previste dall'articolo 2, lett. e) dell'azione comune 2008/851/PESC) nonché la detenzione a bordo della nave militare di tali persone «per il tempo strettamente necessario al trasferimento» nel Paese titolare della giurisdizione. La disposizione precisa che le stesse misure sono adottabili in quanto previste da accordi internazionali sulla pirateria di cui è parte il nostro Paese (articolo 5, comma 6-bis).

   il comma 6-ter, con disposizione transitoria, prevede l'immediata applicazione delle disposizioni di cui al comma 6-bis anche ai procedimenti in corso, con la possibilità di utilizzare strumenti telematici per la trasmissione dei relativi provvedimenti e comunicazioni.

  Attraverso il rinvio all'articolo 4, commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge n. 197 del 2009 si prevede: la non punibilità del militare che nel corso delle missioni all'estero, per necessità delle operazioni militari, faccia uso della forza o ordini di far uso della forza, purché ciò Pag. 87avvenga in conformità (comma 1-sexies): alle direttive; alle regole di ingaggio; agli ordini legittimamente impartiti.
  In tali casi opera una scriminante, ovvero una circostanza che esclude l'esistenza del reato e quindi la punibilità.
  L'applicazione delle disposizioni concernenti i delitti colposi – sempre che il fatto sia previsto dalla legge come delitto colposo – laddove il militare faccia uso della forza o ordini di far uso della forza eccedendo colposamente i limiti: stabiliti dalla legge; stabiliti dalle direttive; stabiliti dalle regole di ingaggio; stabiliti dagli ordini legittimamente impartiti; imposti dalla necessità delle operazioni militari.
  Il comma 2 dell'articolo 6 precisa che le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche al personale impiegato nelle missioni delle Nazioni Unite United Nations Military Observer Groupin India and Pakistan (UNMOGIP), United Nations Truce Supervision Organization in Middle East (UNTSO), United Nations for the Referendum in Westwern Sahara (MINURSO) e nella missione multinazionale denominata Multinational Force and Observers (MFO) in Egitto.
  Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione del Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo, dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
C. 2279 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2279, relativo al Protocollo di modifica alla Convenzione tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo degli Stati uniti messicani per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e per prevenire le evasioni fiscali, con Protocollo dell'8 luglio 1991, fatto a Città del Messico il 23 giugno 2011.
  Il Protocollo si compone di tre paragrafi.
  Il Paragrafo A modifica la definizione dell'Autorità competente nel caso dell'Italia che viene indicata con «il Ministero dell'Economia e delle Finanze».
  Il Paragrafo B concerne lo scambio di informazioni pertinenti per l'applicazione delle leggi interne relative alle imposte di qualsiasi genere e denominazione prelevate per conto degli Stati contraenti, delle loro suddivisioni politiche o amministrative o dei loro enti locali, nella misura in cui la tassazione che tali leggi prevedono non è contraria alla Convenzione, nonché per prevenire l'elusione e l'evasione fiscale.
  Le informazioni ricevute da uno Stato contraente saranno tenute segrete, analogamente alle informazioni ottenute in base alla legislazione interna di detto Stato e saranno comunicate soltanto alle persone od autorità incaricate dell'accertamento o della riscossione delle imposte, delle procedure o dei procedimenti concernenti tali imposte, delle decisioni di ricorsi presentati per tali imposte, o del controllo delle attività precedenti.
  Le persone od autorità incaricate utilizzeranno tali informazioni soltanto per questi fini se ne potranno servire nel corso di udienze pubbliche o nei giudizi.
  Il Paragrafo C concerne le modalità di notifica dell'avvenuto completamento delle procedure costituzionali necessari all'entrata in vigore del Protocollo.
  Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione fra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
C. 2421 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Giuditta PINI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2421, relativo all'Accordo fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Estonia sulla lotta contro la criminalità organizzata, il terrorismo ed il traffico illecito di droga, fatto a Tallinn l'8 settembre 2009.
  L'accordo si compone di 16 articoli ed è finalizzato allo sviluppo di attività ed azioni comuni per contrastare il terrorismo, la criminalità organizzata ed il narcotraffico. A tale scopo le Parti contraenti effettueranno consultazioni regolari tra i rappresentanti dei Ministeri dell'Interno dei due Stati per rafforzare la cooperazione e valutare l'attività comune ed individuare gli obiettivi da perseguire (articolo 1). Autorità responsabili dell'attuazione dell'Accordo sono: per la Repubblica di Estonia: la Direzione di Polizia Criminale Centrale per indagini e questioni operative; la Direzione della Polizia di Sicurezza per quanto riguarda il terrorismo; la Direzione per la Cittadinanza e l'Immigrazione, la Direzione della Guardia di Frontiera e la Direzione delle Dogane e le Questioni Fiscali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione. Per la Repubblica Italiana: la Direzione Centrale della Polizia Criminale – Servizio Cooperazione Internazionale di Polizia, per quanto attiene alle questioni di carattere investigativo ed operativo e l'Ufficio per il Coordinamento e la Pianificazione delle Forze di Polizia, Servizio Relazioni Internazionali per quanto riguarda gli aspetti che ricadono nella loro giurisdizione.
  La collaborazione tra le Parti si realizzerà mediante scambio di informazioni sulla lotta alla criminalità organizzata, al terrorismo ed al narcotraffico in tutti i suoi aspetti (articolo 2) e su richiesta delle Autorità competenti di una Parte Contraente, l'altra Parte promuoverà le procedure di indagine in caso di attività relative alla criminalità organizzata e la prevenzione degli attentati terroristici (articolo 3) oltreché l'adozione di posizioni comuni ed azioni concertate nei fori internazionali competenti nell'elaborazione di strategie di contrasto alla criminalità organizzata (articolo 4).
  La cooperazione nella lotta al terrorismo verrà effettuata mediante lo scambio sistematico, dettagliato e rapido di informazioni e dati relativi a gruppi terroristici, a eventi, persone coinvolte, tecniche e mezzi usati; mediante l'aggiornamento costante e reciproco sulle minacce terroristiche attuali; mediante scambio delle esperienze e conoscenze sulla sicurezza dei trasporti e di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attività terroristiche (articolo 5).
  La cooperazione nella lotta contro la criminalità (articolo 7) verrà estesa anche alla ricerca delle persone che sono perseguite per un reato o ricercate per l'esecuzione di una pena o di una misura di sicurezza (articolo 6) e coprirà anche i seguenti settori:
   Scambio di informazioni operative sull'organizzazione della lotta contro la criminalità organizzata come quelle concernenti: la falsificazione di documenti, denaro, valori; marchi e brevetti industriali; traffico illecito di opere d'arte e oggetti di antiquariato; traffico illecito di tabacchi lavorati e metalli preziosi e traffico illecito di veicoli rubati; reati ambientali, compreso il traffico di sostanze radioattive e tossiche; reati commessi per mezzo di strumenti informatici, Internet ed altri mezzi per le telecomunicazioni; traffico illecito di armi e munizioni, esplosivi, materiale strategico e militare; traffico di esseri umani; induzione e costrizione delle donne e dei minori alla prostituzione Pag. 89e ad altre attività sessuali; immigrazione illegale ed organizzazioni criminali che la agevolano; riciclaggio di denaro, beni ed altre merci acquisite illegalmente e le relative operazioni finanziarie ed economiche.
   Scambio di informazioni utili su coloro che usano i servizi di telecomunicazione per attività di criminalità organizzata.

  La cooperazione nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti, sostanze psicotrope e precursori (articolo 8) dovrà comprendere:
   Scambio di informazioni e dati relativi a persone coinvolte nella produzione e traffico illecito di sostanze stupefacenti, psicotrope e di precursori, ai luoghi di origine e destinazione ed ai metodi di produzione, nonché alle rotte e mezzi di trasporto usati dai trafficanti ed alle tecniche di occultamento e metodi di contrasto;
   Scambio di informazioni e dati relativi ai nuovi tipi di sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori, i metodi e le procedure di controllo delle frontiere per quanto attiene alle sostanze stupefacenti, psicotrope e precursori.

  La riservatezza appare salvaguardata dall'articolo 10 che prevede che i dati personali e sensibili, trasmessi nell'ambito di operatività dell'Accordo, dovranno essere trattati e protetti in conformità con le legislazioni nazionali sulla protezione dei dati.
  Le informazioni possono essere negate qualora ciascuna Parte Contraente ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese od altri interessi nazionali di primaria importanza, o siano in contrasto con la legislazione nazionale (articolo 11).
  Per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone, quindi, di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2270 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2270 recante l'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica di Turchia sulla previdenza sociale, fatto a Roma l'8 maggio 2012, ed approvato dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. n. 1078).
  L'Accordo, che si compone di 40 articoli, è destinato a sostituire nei rapporti tra i due Paesi la Convenzione Europea di sicurezza sociale cui entrambi hanno aderito. L'Accordo in discussione intenderebbe rafforzarne gli aspetti amministrativi, al fine di migliorare la tutela dei lavoratori dei due Paesi.
  Le rubriche previste riguardano: le disposizioni generali (articoli 1-5); le disposizioni sulla legislazione applicabile (articoli 6-11); le disposizioni speciali sulle prestazioni sanitarie, di malattia e maternità (articoli 12-18) e quelle sulle prestazioni di vecchiaia, invalidità e reversibilità (articoli 19-23); il sussidio in caso di decesso (articolo 23); le disposizioni concernenti gli infortuni sul lavoro e malattie professionali (articoli 24-26); le prestazioni di disoccupazione (articolo 27); disposizioni varie (articoli 28-36); disposizioni transitorie e finali (articoli 37-40).
  Non ravvisandosi specifici profili di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere il nulla osta.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

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Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012.
C. 2276 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento in oggetto.

  Fabrizia GIULIANI (PD), relatore, illustra il disegno di legge di ratifica n. 2276 recante l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Turchia sulla lotta ai reati gravi, in particolare contro il terrorismo e la criminalità organizzata, fatto a Roma l'8 maggio 2012, ed approvato dal Senato il 2 aprile 2014 (A.S. n. 1241).
  L'Accordo, che non avrà effetto sulle vigenti procedure di assistenza giudiziaria internazionale, si compone di 12 articoli ed è finalizzato ad istituire un obbligo di cooperazione in conformità con le rispettive legislazioni nazionali e i trattati internazionali vigenti, relativamente alla lotta contro i reati gravi (articolo 1).
  In particolare, secondo le previsioni dell'articolo 2, le Parti collaboreranno al fine di prevenire, contrastare e condurre indagini sul crimine ricomprendendo in esso: Crimine organizzato transnazionale, compreso il riciclaggio di denaro, la criminalità cibernetica, il traffico di opere e oggetti d'arte e i manufatti storici; Produzione illecita e traffico di sostanze stupefacenti, psicotrope e dei loro precursori; Tratta di persone e traffico di migranti; Traffico illecito di armi, munizioni, esplosivi, materiale nucleare, radioattivo e tossico.
  Le modalità di attuazione della cooperazione (articolo 3), prevedono: lo scambio di informazioni operative: sulle organizzazioni criminali e gli atti criminali pianificati o perpetrati e sulla struttura, composizione, contatti esterni e modus operandi di tali organizzazioni, al fine di prevenire e contrastare i reati gravi e i gruppi terroristici; sull'identificazione e localizzazione delle persone, oggetti e denaro riferibili a reati previsti dall'accordo; sulle sostanze stupefacenti, psicotrope e loro precursori (luoghi metodi di fabbricazione e produzione, canali usati dai trafficanti e modalità di occultamento e tecniche di analisi); sulle tecniche e metodi attuati e sviluppati per il contrasto dei reati e della criminalità nell'ambito dei servizi di polizia minorile, delinquenza minorile e reati contro i minori; sulle politiche migratorie correnti e sui principali flussi immigratori illegali; la concertazione in ordine allo svolgimento di operazioni congiunte di polizia, all'adozione di misure per prevenire e combattere la produzione illecita ed il traffico di sostanze stupefacenti, al coordinamento di speciali tecniche investigative comprese le operazioni sotto copertura e all'organizzazione di reciproci corsi di formazione.
  La richiesta di assistenza o un'attività di cooperazione possono essere negate qualora ciascuna Parte Contraente ritenga che le medesime possano compromettere la sovranità o la sicurezza del Paese, o siano in contrasto con la legislazione nazionale (articolo 4).
  La riservatezza appare salvaguardata dall'articolo 5 concernente i limiti relativi all'utilizzo delle informazioni e dei documenti.
  In particolare l'articolo 5 prevede che le informazioni ed i dati personali trasmessi nell'ambito di operatività dell'Accordo, dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi da esso previsti; – che le informazioni di carattere sensibile scambiate tra le Parti, siano soggette agli stessi standard di protezione applicati ai dati nazionali, conformemente al diritto interno delle Parti applicabile in materia (per i dati sensibili è prevista la protezione dalla perdita e distruzione accidentale o illecita, alterazione, diffusione non autorizzata o trattamento non consentito); – che i dati forniti ai sensi dell'Accordo non siano comunicati ad alcuno Stato terzo, organismo internazionale o soggetto privato, senza il consenso della Parte che ha fornito i dati e senza le appropriate garanzie.Pag. 91
  Le Autorità preposte all'applicazione del presente Accordo sono (articolo 6): per il Governo della Repubblica Italiana, il Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno; per il Governo della Repubblica di Turchia, la Direzione Generale della Sicurezza del Ministero dell'Interno.
  Gli altri articoli che statuiscono sulle spese, la lingua di cooperazione e l'entrata in vigore dell'Accordo non presentano profili di competenza della Commissione Giustizia.
  Pertanto, per quanto di competenza della Commissione Giustizia, propone di esprimere parere favorevole.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di parere favorevole del relatore.

  La seduta termina alle 17.25.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Cosimo Maria Ferri.

  La seduta comincia alle 17.25.

Misure per favorire l'emersione alla legalità e la tutela dei lavoratori delle aziende sequestrate e confiscate alla criminalità organizzata.
C. 1138 d'iniziativa popolare, C. 1039 Gadda e C. 1189 Garavini.
(Seguito esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 1o luglio 2014.

  Davide MATTIELLO (PD), relatore, interviene per precisare lo stato dell’iter del provvedimento. Avverte, quindi, che è in corso di predisposizione una proposta di testo base che sarà presentata a settembre. Le ulteriori audizioni avranno dunque ad oggetto il testo base adottato dalla Commissione.

  Donatella FERRANTI, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 17.30.

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