CAMERA DEI DEPUTATI
Mercoledì 6 agosto 2014
286.
XVII LEGISLATURA
BOLLETTINO
DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e Interni (I)
COMUNICATO
Pag. 39

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia.

  La seduta comincia alle 9.15.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.

(Esame e rinvio).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, ricorda, nella sua qualità di relatore e rappresentante del gruppo del Partito Democratico, che il provvedimento in oggetto costituisce un ulteriore tassello nel percorso di cambiamento e rinnovamento ispirati a criteri di equità, anche al di là delle modifiche conseguenti all'esame svolto dal Senato.
  Si dichiara, inoltre, certo che nel prosieguo dei lavori parlamentari, nel corso della legislatura, si riuscirà a realizzare gli obiettivi perseguiti dalle norme, contenute nel decreto, e soppresse dal Senato.
  Entrando nel merito del contenuto del provvedimento e ripercorrendone l’iter parlamentare, ricorda che esso giunge all'esame della Camera dei deputati in seconda lettura e che, nel corso della prima lettura alla Camera, la I Commissione (Affari costituzionali) ha apportato numerose modifiche al testo del decreto-legge n. 90 del 2014. Sul testo risultante dagli emendamenti approvati dalla Commissione in sede referente, il Governo ha posto la fiducia e il provvedimento è stato approvato dall'Assemblea il 31 luglio 2014.
  Fa, poi, presente che, nel corso dell'esame al Senato, sono stati approvati quattro emendamenti governativi, tre dei quali soppressivi, relativi agli articoli 1, 1-bis e 25. È stato inoltre ripristinato il comma 3 dell'articolo 8, che era stato soppresso nel corso dell'esame alla Camera.
  Il Senato ha in primo luogo modificato l'articolo 1, comma 5, che interviene sull'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che abbiano maturato i requisiti pensionistici. In particolare, per effetto della modifica apportata dal Senato, si prevede che la risoluzione unilaterale non trovi applicazione nei confronti di professori universitari e responsabili di struttura complessa del Servizio sanitario nazionale; si conferma, invece, l'applicazione dell'istituto nei confronti dei dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale dopo il compimento di 65 anni.
  Reputa opportuno ricordare che il comma 5 dell'articolo 1, nel testo approvato in prima lettura dalla Camera dei deputati, ha ampliato l'ambito applicativo dell'istituto della risoluzione unilaterale del contratto da parte della pubblica amministrazione nei confronti dei dipendenti che avessero maturato i requisiti pensionistici, prevedendo, in particolare: che, in via generale, l'istituto non trova comunque applicazione prima del raggiungimento di un'età anagrafica che possa dare luogo a una riduzione percentuale del trattamento pensionistico per effetto del pensionamento anticipato (62 anni); l'obbligo, per la pubblica amministrazione, di motivare con riferimento alle esigenze organizzative e ai criteri di scelta applicati, escludendo Pag. 40che possa derivarne un pregiudizio per la funzionale erogazione dei servizi; che l'istituto non si applichi al personale di magistratura; che per i dirigenti medici e del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale la risoluzione unilaterale non potesse avvenire prima del compimento dei 65 anni di età e per i responsabili di struttura complessa non prima del compimento dei 68 anni di età; che per i professori universitari la risoluzione unilaterale (che deve essere decisa dal Senato accademico) non potesse comunque avvenire prima della conclusione dell'anno accademico nel quale il professore avesse compiuto i 68 anni di età; inoltre, per ogni professore il cui rapporto di lavoro fosse stato risolto unilateralmente l'università di appartenenza, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, deve procedere prioritariamente all'assunzione di almeno un nuovo professore (con esclusione dei professori e ricercatori a tempo indeterminato in servizio presso la stessa università) o all'attivazione di almeno un nuovo contratto da ricercatore a tempo determinato.
  Il Senato ha poi disposto la soppressione dei commi da 6-bis a 6-quater dell'articolo 1, recanti disposizioni in materia di pensionamento anticipato, dell'articolo 1-bis, che ha previsto l'applicazione delle norme per l'accesso al pensionamento vigenti prima del decreto-legge n. 201 del 2011 (cosiddetta riforma Fornero) al personale della scuola che abbia maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012 (cosiddetta quota 96), nonché dei commi da 5-bis a 5-quinquies dell'articolo 25, concernenti la rideterminazione di specifiche provvidenze a favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice.
  In particolare, rileva che i commi da 6-bis a 6-quater dell'articolo 1 avevano disposto la non applicazione delle riduzioni percentuali del trattamento previdenziale ai fini dell'accesso al pensionamento anticipato (di cui all'articolo 24, comma 10, del decreto-legge n. 201 del 2011), limitatamente ai soggetti che maturassero il solo requisito di anzianità contributiva (attualmente 42 anni e 6 mesi per gli uomini e 41 anni e 6 mesi per le donne) entro il 31 dicembre 2017 (quindi anche prima del perfezionamento del requisito anagrafico minimo di 62 anni) (comma 6-bis). Agli oneri derivanti dalla richiamata disposizione (valutati in 1 milione di euro per il 2014, in 3 milioni di euro per il 2015, in 7 milioni di euro per il 2016, in 14 milioni di euro per il 2017 e in 16 milioni di euro annui a decorrere dal 2018), era previsto che si provvedesse: a) quanto a 1 milione di euro per il 2014, a 3 milioni di euro per il 2015 e a 2 milioni di euro annui a decorrere dal 2016, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dallo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2014; b) quanto a 5 milioni di euro per il 2016, a 12 milioni di euro per il 2017 e a 14 milioni di euro a decorrere dal 2018, mediante corrispondente riduzione del Fondo sociale per l'occupazione e la formazione (comma 6-ter). Infine, si prevedeva il monitoraggio degli oneri da parte del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con possibilità per il Ministro dell'economia e delle finanze nonché di effettuare le variazioni delle dotazioni finanziarie in caso di scostamenti (comma 6-quater).
  L'articolo 1-bis, a sua volta, aveva previsto, al comma 1 (modificando l'articolo 24, comma 14, del decreto-legge n. 201 del 2011, cosiddetta riforma Fornero) che le disposizioni previgenti alla riforma pensionistica del 2011 in materia di requisiti di accesso al sistema previdenziale continuassero ad applicarsi anche al personale della scuola che avesse maturato i requisiti entro l'anno scolastico 2011/2012, secondo quanto disposto dall'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997 (cosiddetta quota 96). Il beneficio era riconosciuto, a decorrere dal 1o settembre 2014, nel limite massimo di: 4.000 soggetti e nei limiti di 35 milioni di euro per il 2014; 105 milioni di euro per il 2015; 101 milioni di euro per Pag. 41il 2016; 94 milioni di euro per il 2017 e 81 milioni di euro per il 2018. Era inoltre previsto l'obbligo, per l'INPS, di prendere in esame le domande di pensionamento inoltrate entro 15 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge in esame, nonché di monitorare le domande stesse secondo specifici criteri di priorità (comma 2).
  La liquidazione del TFR doveva avvenire, nel rispetto delle modalità vigenti, assumendo, quale termine iniziale del periodo che precede l'erogazione del TFR, la data in cui avverrebbe la cessazione del rapporto di lavoro in caso di accesso alla pensione secondo la disciplina dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011 (nel testo vigente prima dell'entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame) (comma 3). Inoltre, era prevista la possibilità, per le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 avessero maturato (ai sensi dell'articolo 59, comma 9, della legge n. 449 del 1997) i requisiti per il pensionamento, ai sensi delle disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore dell'articolo 24 del decreto-legge n. 201 del 2011, e che successivamente avessero optato per la liquidazione del trattamento pensionistico secondo le regole di calcolo del sistema contributivo (ai sensi dell'articolo 1, comma 9, della legge n. 243 del 2004), di chiedere il ricalcolo del trattamento previdenziale con il sistema retributivo o misto (di cui all'articolo 1, commi 12 e 13 della legge n. 335 del 1995) per il periodo fino al 31 dicembre 2011 e con il sistema contributivo a decorrere dal 1o gennaio 2012 (di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto-legge n. 201 del 2011) (comma 3-bis).
  Fa presente, quindi, che con i commi da 5-bis a 5-quinquies dell'articolo 25, soppressi dal Senato, si modificava la disciplina in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice (di cui alla legge n. 206 del 2004), disponendo una diversa rideterminazione dell'incremento del 7,5 per cento (di cui all'articolo 2, comma 1, della legge n. 206 del 2004) della retribuzione pensionabile (ai fini della liquidazione o della pensione e dell'indennità di fine rapporto o altro trattamento equipollente) per i soli dipendenti privati invalidi, nonché per i loro eredi aventi diritto a pensione di reversibilità, che avessero presentato domanda entro il 30 novembre 2007. In tale caso, in luogo dell'incremento del 7,5 per cento (e prescindendo da qualsiasi sbarramento al conseguimento della qualifica superiore, se prevista dai rispettivi contratti di categoria) si sarebbe dovuto far riferimento alla percentuale di incremento tra la retribuzione contrattuale immediatamente superiore e quella contrattuale posseduta dall'invalido all'atto del pensionamento, ove più favorevole (comma 5-bis). Inoltre, il beneficio previdenziale, consistente nell'aumento figurativo di dieci anni contributivi (di cui articolo 3, comma 1, della legge n. 206 del 2004), a favore dei soggetti che avessero subito una invalidità permanente della capacità lavorativa derivante da atti e stragi di matrice terroristica, nonché ai familiari indicati, doveva spettare al coniuge e ai figli dell'invalido, anche se il matrimonio è stato contratto e/o i figli siano nati successivamente all'evento terroristico. Se l'invalido avesse contratto matrimonio dopo che il beneficio fosse stato attribuito ai genitori, il coniuge e i figli di costui ne erano esclusi (comma 5-ter). Il comma 5-quater chiariva che, ai fini del diritto immediato alla pensione diretta in misura pari all'ultima retribuzione percepita integralmente da coloro che avevano subito un'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, causata da atti e stragi di matrice terroristica, era da considerarsi indifferente che la posizione assicurativa obbligatoria inerente al rapporto di lavoro dell'invalido fosse aperta al momento dell'evento terroristico o successivamente. In nessun caso erano opponibili termini o altre limitazioni temporali alla titolarità della posizione e del diritto al beneficio che ne conseguiva. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 5-bis, 5-ter e 5-quater, era stata autorizzata la spesa di 1.000.000,00 di euro a decorrere dal 2014, a valere sulle risorse del fondo nazionale integrativo per i comuni Pag. 42montani (comma 5-quinquies), di cui all'articolo 1, comma 319 della legge 228 del 2012.
  Osserva che, nel corso dell'esame presso l'Assemblea del Senato, è stato inoltre ripristinato il comma 3 dell'articolo 8, già soppresso nel corso dell'esame alla Camera. Il comma 3 prevede che siano fatti salvi i provvedimenti di collocamento in aspettativa già concessi alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
  Ricorda che l'articolo 8, come approvato dalla Camera, rende maggiormente stringente la disciplina sul collocamento «fuori ruolo» dei magistrati (ordinari, amministrativi, contabili e militari) e degli avvocati e procuratori dello Stato, che intendano assumere incarichi extragiudiziari. In particolare, la disposizione prevede l'obbligatorio collocamento in «fuori ruolo» quando questi soggetti intendano assumere non solo incarichi di capo di gabinetto bensì qualsiasi ufficio di diretta collaborazione, comunque denominato. Alla Camera è stato ulteriormente specificato che si tratta degli incarichi, comunque denominati, negli uffici di diretta collaborazione, ivi inclusi quelli di consulente giuridico nonché quelli di componente degli organismi di valutazione.
  Tale articolo, inoltre: vieta il ricorso all'istituto dell'aspettativa, utilizzato per eludere il limite decennale al collocamento fuori ruolo nell'arco della carriera lavorativa (limite introdotto dalla cosiddetta legge anticorruzione, n. 190 del 2012); introduce una disciplina transitoria per gli incarichi in corso; prevede la pubblicazione sui siti istituzionali dei dati sulla produttività di magistrati e avvocati dello Stato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che il termine per la presentazione di emendamenti è fissato alle ore 11,30 di oggi.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) chiede al presidente Sisto di chiarire come proseguiranno i lavori della Commissione.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, replicando al collega Bragantini, evidenzia che la Commissione proseguirà l'esame del decreto nel corso della seduta che sarà convocata durante la sospensione dei lavori dell'Assemblea.

  Roberta LOMBARDI (M5S) chiede chiarimenti al Governo circa il ripristino, da parte del Senato, del comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento, cosiddetto «comma Volpe» che, secondo notizie di stampa, sarebbe ispirato alla logica si salvare un solo magistrato dall'applicazione della disciplina stringente in materia di incarichi negli uffici di diretta collaborazione, facendo salvi gli incarichi già concessi alla data di entrata in vigore del provvedimento ai magistrati collocati in aspettativa.

  Il ministro Maria Anna MADIA, replicando alla deputata Lombardi, nel fare presente di non sapere se la disposizione in discussione costituisce un'ipotesi di norma «salva persona», ricorda che la Commissione bilancio del Senato, nel parere reso sul provvedimento in esame, ha evidenziato che dalla soppressione del comma 3 dell'articolo 8 sarebbero potuti derivare effetti onerosi dovuti al fatto che la risoluzione di rapporti contrattuali senza colpa del contraente può indurre quest'ultimo a esperire azioni di tutela giurisdizionale, con conseguenti contenziosi. Sottolinea, pertanto, che la predetta soppressione avrebbe comportato problemi di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

  Riccardo FRACCARO (M5S) nel valutare negativamente l'ipotesi che il rispetto dell'articolo 81 della Costituzione debba comprendere la previsione di eventuali esiti negativi di contenziosi giurisdizionali, fa presente che, essendo in corso i lavori dell'Assemblea alle 11,30, sarebbe difficoltoso predisporre le proposte emendative al provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nel ricordare che anche il termine per la presentazione dei subemendamenti agli emendamenti della Commissione è, per prassi consolidata, fissato in costanza dei lavori Pag. 43dell'Assemblea, aderendo alla richiesta del collega Fraccaro fissa il termine per la presentazione degli emendamenti al provvedimento in esame alle ore 12.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) evidenzia che qualunque legge che intervenga, ad esempio, sulle pensioni ovvero sugli incentivi al fotovoltaico, potrebbe comportare problemi di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a causa dell'insorgere di contenziosi giurisdizionali. Fa presente, inoltre, che anche in questa occasione i magistrati hanno ottenuto una legge di favore.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta termina alle 9.35.

SEDE REFERENTE

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Intervengono il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Maria Anna Madia, il sottosegretario di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con il Parlamento, Sesa Amici, il sottosegretario di Stato al lavoro e alle politiche sociali, Franca Biondelli, e il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 14.30.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema di accoglienza e di identificazione, nonché sulle condizioni di trattenimento dei migranti nei centri di accoglienza (CDA), nei centri di accoglienza per richiedenti asilo (CARA) e nei centri di identificazione ed espulsione (CIE).
Testo unificato Doc. XXII, n. 18 Fratoianni, Doc. XXII, n. 19 Marazziti e Doc. XXII, n. 21 Fiano.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che il termine per la presentazione di emendamenti è scaduto alle ore 12 di mercoledì 9 luglio.
  Comunica che sono stati presentati proposte emendative da parte del gruppo Movimento 5 Stelle e del gruppo Sinistra Ecologia Libertà (vedi allegato 1).
  Avverte che, ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento della Camera e del punto 5 della circolare del Presidente della Camera del 10 gennaio 1997 sulla istruttoria legislativa nelle Commissioni, l'emendamento Fratoianni 4.1 – volto a prevedere l'applicazione di fattispecie penali, le quali non possono essere disposte con uno strumento non legislativo come il documento parlamentare – è da ritenersi inammissibile in quanto palesemente incongruo rispetto al contesto normativo.

  Gennaro MIGLIORE (Misto-LED), relatore, esprime parere contrario sugli emendamenti Fratoianni 3.1 e 5.1, e sugli emendamenti Cozzolino 5.2 e 5.3. Invita al ritiro, formulando altrimenti parere contrario, i presentatori dell'emendamento Cozzolino 5.4, relativamente al quale sottolinea che la condivisibile finalità di prevedere un'analitica rendicontazione delle spese di funzionamento della Commissione e di introdurre adeguate forme di pubblicità può essere realizzata, come peraltro da prassi costante in materia di Commissioni di inchiesta, attraverso una decisione in tal senso dell'ufficio di presidenza della istituenda Commissione, nonché mediante un'apposita norma del regolamento interno che tale organo dovrà approvare una volta costituito. Si assume personalmente la responsabilità di attivarsi affinché la Commissione, nell'ambito della sua autonomia, proceda in tal senso.

  Emanuele COZZOLINO (M5S), pur apprezzando la condivisione nel merito della sua proposta emendativa 5.4, non accoglie l'invito al ritiro del relatore, non ritenendo Pag. 44sufficiente il richiamo al regolamento interno della istituenda Commissione.

  Emanuele FIANO (PD), intervenendo sull'emendamento Cozzolino 5.4, pur condividendone la ratio, fa presente che sarebbe preferibile evitare l'introduzione di una disposizione che avrebbe come conseguenza la creazione di significative differenze tra le fonti istitutive di Commissioni di inchiesta attualmente in essere.

  Il sottosegretario Sesa AMICI, pur comprendendo la finalità della proposta emendativa in discussione, relativa alla necessità di garantire la massima trasparenza per quanto concerne le spese di funzionamento della Commissione, condivide la soluzione proposta dal relatore, di affidare all'istituenda Commissione il compito di adottare una norma del regolamento interno in materia di rendicontazione e di pubblicità delle spese.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, prende atto del ritiro degli emendamenti Fratoianni 3.1 e 5.1

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Cozzolino 5.2, 5.3 e 5.4.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che il testo sarà trasmesso alle Commissioni competenti per l'espressione del prescritto parere. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche al testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e altre disposizioni concernenti misure di protezione dei minori stranieri non accompagnati.
C. 1658 Zampa.
(Seguito dell'esame e rinvio).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014.

  Fabiana DADONE (M5S), nel condividere in generale la ratio del provvedimento in discussione, desidera condividere alcune osservazioni formulate sul testo dall'Associazione per gli studi giuridici sull'immigrazione (ASGI).
  Relativamente all'articolo 1, ritiene che debba essere riformulato, prevedendo al comma 1 l'affermazione del principio di parità di trattamento tra minori stranieri e italiani, secondo quanto previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciulli, ratificata dalla legge n. 176 del 1991. Il comma 2 dovrebbe specificare che le disposizioni previste dalla legge riguardano alcuni aspetti che afferiscono prevalentemente ai minori stranieri soli, senza alcun richiamo né ai comunitari che ai richiedenti la protezione internazionale. Per queste due categorie si dovrebbero far salve le disposizioni previste da specifici atti normativi, oltre che quelle previste dalle disposizioni di maggior favore già contemplate in materia di protezione dei minori.
  Quanto all'articolo 2, osserva che l'ultima parte della norma debba essere eliminata. È a suo avviso errata perché l'articolo 28, comma 1, lettera a-bis) del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 è la disposizione regolamentare che disciplina la tipologia del permesso rilasciabile ai minori stranieri non accompagnati, mentre la condizione giuridica effettiva del minore, la cui tutela è stata deferita ad un parente o ad un altro adulto è disciplinata dall'articolo 29, comma 2 del testo unico n. 286 del 1998, che equipara i figli legittimi ai minori affidati o sottoposti a tutela. Questa equiparazione consente di far rientrare il minore straniero in tutela ed anche affidato nell'ambito della disciplina del ricongiungimento familiare e, in forza di quanto affermato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 202/2013, nell'ambito della disciplina che garantisce l'unità familiare anche a prescindere dalla procedura di ricongiungimento familiare (cosiddetta coesione familiare), ai sensi dell'articolo 5, comma 5 del testo unico n. 286 del 1998. Ribadisce che, stante la definizione di minori stranieri non accompagnati contenuta nella prima parte dell'articolo 2, una volta Pag. 45che il minore straniero non accompagnato abbia la nomina di un tutore cessa la sua qualificazione giuridica di minore straniero non accompagnato e va trattato come un minore inserito in famiglia.
  All'articolo 3, ritiene, tra l'altro, non corretta la collocazione giuridica della novella da riferire invece all'articolo 10 del testo unico n. 26 del 1998 (che disciplina il respingimento), e non come previsto dallo stesso articolo 3, ai divieti di espulsione ex articolo 19 (che presuppongono già la presenza in Italia). Andrebbe inoltre eliminata la seconda parte («salvo non sia disposto nel loro superiore interesse il loro riaffidamento ai familiari») in quanto non può mai essere correttamente disposto un rimpatrio serio nella fase del respingimento, cioè ai valichi di frontiera o comunque in qualsiasi altro luogo di ingresso. L'eventuale rimpatrio dovrà seguire le procedure ordinarie che la legge stessa prevede.
  All'articolo 4, comma 4, lettera b), evidenzia che la ratio di questa previsione dovrebbe essere quello di uniformare il sistema della prima accoglienza a livello nazionale, sia in termini di standard sia individuando il termine massimo di collocamento. Tenendo conto degli attuali tempi medi di prima accoglienza (90-120 giorni) e della effettiva fattibilità degli interventi di presa in carico (identificazione, segnalazione, colloqui con il minore, verifica rispetto alla volontà di presentare domanda di protezione internazionale, predisposizione di un progetto di accoglienza di lungo periodo ecc.) le 72 ore paiono irrealistiche. Pertanto propone un periodo massimo di 30 giorni. Propone, inoltre, di introdurre una disposizione per cui gli standard di accoglienza delle comunità per minori stranieri non accompagnati (sia di prima accoglienza che ordinarie), ferma restando la potestà legislativa e regolamentare regionale, devono essere uniformi sul territorio nazionale (alla stregua di quanto avviene per il sistema SPRAR) ed indicare anche standard di capienza massima (in conformità allo spirito della legge n. 184 del 1983, che valorizza la caratteristica familiare anche delle comunità). Fermo restando che detta capienza, nei luoghi di sbarco, può essere superata ma solo in occasione di formalizzate situazioni emergenziali e che comunque non possono essere superiori a 50 unità, per evitare sovraffollamenti e conseguente scarsa qualità dell'accoglienza.
  Al comma 5 sarebbe necessario, dato il ruolo degli enti territoriali in tema di autorizzazione e accreditamento delle strutture di accoglienza, più che «sentiti» prevedere «d'intesa con regioni e comuni».
  Quanto all'articolo 6, segnala, tra l'altro, che manca la definizione e la qualificazione giuridica delle organizzazioni specializzate. In ogni caso, se introdotta la disposizione, è necessario prevedere che la tutela di un minore straniero non accompagnato venga deferita entro un termine tassativo (attualmente i tempi variano moltissimo da territorio a territorio), ad esempio entro 8 giorni. In occasione di sbarchi collettivi, potrebbe essere individuata la figura del tutore provvisorio (qualificato e formato), che assista il minore fin dal primo contatto con le autorità italiane, anche in occasione delle operazioni di identificazione, e fino alla nomina del tutore. Ritiene opportuno che il primo colloquio con il minore avvenga ad opera di operatori sociali pubblici, alla presenza di un mediatore culturale. Questo anche quando il minore entra in Italia in occasione di sbarchi, alla stregua di come dovrebbe avvenire ai valichi di frontiera. Un successivo colloquio, volto alla individuazione di un progetto di lungo periodo, dovrà avvenire alla presenza anche del tutore e condiviso dal minore (principio del diritto all'ascolto, contemplato dalla Convenzione di New York).
  Non ravvede, infine, la necessità che la procedura venga delineata con un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Ritiene inoltre che vada evidenziato il principio della presunzione della minore età, nei casi di dubbi relativi alla stessa e che comunque, nelle more dell'esito delle procedure di identificazione, si applichino le disposizioni in materia di diritti dei minorenni inclusa l'accoglienza nelle apposite strutture di prima accoglienza previste dalla legge. Sottolinea che nella procedura Pag. 46di identificazione e di accertamento della minore età debbano essere presenti il tutore provvisorio ed i Servizi sociali, se ciò avvenga prima della nomina del tutore e ritiene necessario chiarire che nel caso non sia possibile acquisire la documentazione di cui al comma precedente, per le ragioni ivi indicate, o decorsi inutilmente 3 mesi dalla richiesta di documentazione alle autorità diplomatiche o consolari del Paese di appartenenza del minori stranieri non accompagnati, salvo che il ritardo dipenda da difficoltà oggettive, il giudice tutelare può disporre un accertamento socio-sanitario per determinare l'età del minore straniero non accompagnato, dopo avere sentito il minore e il tutore. Sottolinea che, a suo avviso, l'accertamento socio-sanitario debba comprendere in via principale una visita pediatrica e un colloquio psicologico e solo in via residuale indagini di RX, in quest'ultimo caso comunque prendendo a riferimento le tabelle auxologiche del paese di provenienza. In ogni caso, un accertamento effettuato con un'unica metodologia non può essere sufficiente per identificare la persona come maggiorenne. Il principio giuridico determinante deve essere, a suo avviso, la presunzione della minore età in caso di dubbio: e da ciò discende sicuramente la necessità di un approccio multidisciplinare ma anche la conseguenza per cui se una delle metodologie usate (ad esempio RX) dice che il soggetto è minore, giuridicamente come minore deve essere considerato e dunque ulteriori accertamenti che dovessero riconoscerlo maggiorenne sarebbero ininfluenti ed inutili, proprio per il principio di presunzione della minore età. E parimenti nessuna certezza in relazione alla maggiore età può provenire da un'unica forma di accertamento (meno che meno l'RX): in questo modo si eviterebbero le possibili infauste conseguenze, che nella prassi avvengono, per cui se due metodi dicono che il soggetto è maggiorenne e uno minore, viene data la prevalenza alla maggiore età.
  Relativamente all'articolo 7, ritiene che sia necessario orientare le indagini familiari anche nel paese di origine per acquisire informazioni utili alla sua accoglienza e integrazione e anche al fine di valutare un eventuale ricongiungimento alla famiglia di provenienza nel supremo interesse del minore. Inoltre è importante aggiungere che l'affidamento del minore a persone o famiglie affidatarie deve sempre essere considerato preferibile rispetto al collocamento in comunità. Qualora siano individuati, sul territorio italiano, familiari idonei a prendersi cura del minore straniero non accompagnato, tale soluzione deve essere preferita al collocamento in comunità.
  Quanto all'articolo 8, non ne condivide la formulazione poiché è discriminatorio prevedere degli elenchi speciali per le famiglie o le persone affidatarie di minori stranieri non accompagnati, pena la violazione del principio di parità di trattamento tra minori. In coerenza con quello che è lo spirito delle norme relative alla protezione e tutela del minore le quali prediligono l'affidamento di tipo familiare piuttosto che l'inserimento in comunità, sarebbe auspicabile l'applicazione delle linee guida nazionali sull'affido elaborate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali su tutto il territorio nazionale, la promozione di corsi di sensibilizzazione, nonché l'obbligo di formazione e tutoraggio per le persone che intendono essere affidatarie dei minori (tutti), prevedendo nel percorso formativo l'inserimento di elementi di conoscenza del diritto degli stranieri e dei Paesi di maggior flusso migratorio.
  Sull'articolo 9, esprime contrarietà alla previsione di una banca dati ministeriale mentre sarebbe auspicabile una banca dati in capo ad un sistema nazionale di accoglienza. In tal modo la Cartella sociale, compilata in occasione della prima/pronta accoglienza, dovrebbe essere trasmessa ai servizi sociali del comune ove è stata individuata la struttura o «la soluzione di lungo periodo migliore nel superiore interesse del minore straniero non accompagnato».
  In merito all'articolo 11, propone il rilascio di un permesso di soggiorno umanitario al minore straniero non accompagnato collocato – in via eccezionale – in comunità, mentre in tutti gli altri casi Pag. 47(minore inserito in famiglia, in tutela, in affidamento) va rilasciato un permesso per motivi di famiglia. Per tutte le altre categorie di minori soli (in tutela o affidati) è giuridicamente corretto il permesso di soggiorno per famiglia.
  In relazione all'articolo 12, è contraria all'istituzione di registri speciali di tutori per minori stranieri non accompagnati. Il Registro dei Tutori volontari va istituito per tutti i minori e non solo per i minori stranieri non accompagnati in quanto risulterebbe discriminante, così come risulterebbe necessaria la formazione di tutori volontari a livello regionale per tutti i minori. Chiede, inoltre, che venga superata la prassi in uso di nomina del tutore in capo al comune, per delineare invece un sistema basato sull'effettività della tutela.
  In relazione all'articolo 13, auspica un sistema di accoglienza per minori stranieri non accompagnati in grado di garantire effettiva tutela e standard di accoglienza omogenei su tutto il territorio nazionale. Quello delineato nel provvedimento non le pare corrisponda realisticamente ai presupposti necessari affinché si realizzi un sistema che garantisca l'individuazione della soluzione di lungo periodo per il minore. Dato che gli interventi di carattere sociale che debbono essere intrapresi nel superiore interesse del minorenne si realizzano a livello locale, non comprende come ciò possa avvenire centralizzando gli aspetti decisionali ed esautorando i comuni dalle progettualità di inclusione ed integrazione del minore. Ritiene che il modello di accoglienza a livello nazionale al quale sia necessario ispirarsi sia quello dello SPRAR, in quanto sistema di protezione sostenuto da risorse statali e costituito dalla rete degli enti locali che realizzano progetti di accoglienza integrata con il supporto delle realtà del terzo settore. Sottolinea che sempre più debbano essere garantiti interventi di «accoglienza integrata» (di accoglienza, protezione, integrazione) volti alla costruzione di percorsi individuali di inserimento a tutto tondo che si avvalgono del coinvolgimento di tutti gli attori e gli interlocutori privilegiati a livello locale. Ed è ovvio che, secondo una logica di governance multilivello, le risorse per realizzare il sistema nazionale di accoglienza debbano necessariamente essere messe a disposizione dagli enti politicamente responsabili dell'accoglienza dei flussi migratori non programmabili e di categorie di soggetti particolarmente vulnerabili.
  Quanto all'articolo 14, ritiene che il comma 1 debba essere sostituito, prevedendo l'abrogazione dei commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del testo unico n. 286 del 1998.

  Il sottosegretario Franca BIONDELLI auspica che il provvedimento in discussione sia approvato quanto prima, ricordando che nel 2014 sono giunti in Italia mille minori stranieri non accompagnati in più rispetto allo scorso anno.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di cittadinanza.
C. 9 d'iniziativa popolare, C. 200 Di Lello, C. 250 Vendola, C. 273 Bressa, C. 274 Bressa, C. 349 Pes, C. 369 Zampa, C. 404 Caparini, C. 463 Bersani, C. 494 Vaccaro, C. 525 Marazziti, C. 604 Fedi, C. 606 La Marca, C. 647 Caruso, C. 707 Gozi, C. 794 Bueno, C. 836 Caruso, C. 945 Polverini, C. 1204 Sorial, C. 1269 Merlo, C. 2376 Bianconi e C. 2495 Dorina Bianchi.
(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge n. 2495).

  La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 26 giugno 2014.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, comunica che è stata assegnata alla I Commissione la proposta di legge n. 2495 a firma del deputato Dorina Bianchi recante «Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, in materia di acquisto, concessione e riacquisto della cittadinanza». Poiché la Pag. 48suddetta proposta di legge verte sulla stessa materia delle proposte di legge già all'ordine del giorno, avverte che ne è stato disposto l'abbinamento, ai sensi dell'articolo 77, comma 1, del regolamento.

  Marilena FABBRI (PD), relatore, fa presente che la proposta di legge Dorina Bianchi n. 2495 introduce innanzitutto una nuova forma di acquisizione della cittadinanza da parte dei minori stranieri che può definirsi iure culturae. Essa consente, infatti, l'acquisizione della cittadinanza al minore che ha frequentato in Italia l'intero ciclo scolastico fino al conseguimento del titolo di studio di scuola secondaria di primo grado presso gli istituti scolastici appartenenti al sistema di istruzione nazionale. In alternativa si riconosce analoga valenza alla frequenza di uno o più cicli scolastici per almeno otto anni fino all'assolvimento dell'obbligo scolastico.
  La proposta introduce poi una nuova causa di sospensione del procedimento di acquisizione della cittadinanza iure matrimonii, legata alla presenza di motivi di sicurezza della Repubblica.
  Essa interviene altresì sulla disciplina della concessione della cittadinanza per naturalizzazione, introducendo alcune ipotesi in cui il requisito temporale minimo di residenza occorrente per la presentazione dell'istanza di concessione della cittadinanza è abbreviato in considerazione della presenza di ulteriori circostanze che possono considerarsi sintomatiche di una reale e compiuta integrazione.
  Una prima ipotesi, complementare a quella già esaminata dell'acquisto iure culturae, riguarda lo straniero entrato in Italia da minorenne e che vi ha compiuto un percorso di studi; in tal caso la durata minima della residenza in Italia viene abbassata da dieci a sei anni.
  La seconda ipotesi è quella dello straniero che si è laureato in Italia ovvero vi ha conseguito il dottorato o un master universitario, purché abbia ottenuto il permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo. Anche in questo caso sono sufficienti sei anni di residenza.
  L'ultima ipotesi riguarda in generale tutti i titolari del permesso di soggiorno UE, per i quali è disposta una riduzione della durata minima della residenza ad otto anni.
  Al di fuori di queste ipotesi, collegate come si è detto ad indici di integrazione, la concessione della cittadinanza viene subordinata alla conoscenza della lingua italiana e dei princìpi fondamentali di educazione civica e della Costituzione, rinviando ad un successivo decreto interministeriale le modalità di accertamento di tale conoscenza.
  È infine riconosciuto alla donna che ha contratto matrimonio con cittadino straniero dopo il 1o gennaio 1948, e ai suoi discendenti in linea retta, il possesso ininterrotto della cittadinanza italiana, consentendo altresì il riacquisto della cittadinanza alla donna che ha contratto matrimonio prima del 1948 e ai suoi discendenti in linea retta. Viene in tal modo ribadito il principio sancito dalla Corte costituzionale, nella sentenza n. 87 del 1975, della illegittimità della perdita della cittadinanza da parte delle donne italiane in conseguenza del matrimonio con cittadino straniero, indipendentemente dalla volontà dell'interessata, per effetto della legge sulla cittadinanza del 1912.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

  La seduta, sospesa alle 15.15, riprende alle 15.40.

DL 90/2014: Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari.
C. 2486-B Governo approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
(Seguito dell'esame e conclusione).

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che sono stati presentati emendamenti e articoli aggiuntivi al testo del Pag. 49decreto-legge (vedi allegato 2). Avverte, altresì, che sono state presentate alcune proposte emendative irricevibili in quanto non riferite a parti del testo modificate durante l'esame al Senato, nonché alcuni emendamenti non riferibili al testo del provvedimento: tali emendamenti non sono inseriti nel fascicolo e non saranno posti in votazione. Avverte, inoltre, che sono pervenuti i pareri delle Commissioni V, XI e XII.
  Invita, quindi, il relatore e il Governo a esprimere i pareri di competenza sulle proposte emendative presentate.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, invita al ritiro, esprimendo altrimenti parere contrario, i presentatori degli emendamenti Matteo Bragantini 1.100, Ciprini 1.130, 1.101, 1.103 e 1.102, Silvia Giordano 1.104, Dall'Osso 1.105, Cecconi 1.106, Baroni 1.107, Grillo 1.108, Lorefice 1.109, Mantero 1.110, Quaranta 1.113, nonché degli identici emendamenti Di Salvo 1.111 e Invernizzi 1.112. Invita, altresì, al ritiro i presentatori degli articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 1.050, Costantino 1.051, Di Salvo 1.052, Marzana 1.053, Ciprini 1.054, nonché degli identici emendamenti Centemero 8.100 e Lombardi 8.101. Invita poi al ritiro i presentatori dell'emendamento Lombardi 25.50, nonché degli identici emendamenti Invernizzi 25.51 e Fava 25.52.

  Il ministro Maria Anna MADIA, esprime parere conforme a quello del relatore.

  Federica DIENI (M5S) chiede se sia possibile procedere ad una breve sospensione della seduta, al fine di valutare nel merito le proposte emendative presentate.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, in assenza di obiezioni, accoglie la richiesta formulata dal deputato Dieni, anche in considerazione del fatto che la Commissione deve comunque attendere che pervenga il parere del Comitato per la legislazione.

  La seduta, sospesa alle 15.45, riprende alle 16.15.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, avverte che è pervenuto il parere del Comitato per la legislazione e che si passerà, quindi, all'esame delle proposte emendative presentate.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Matteo Bragantini 1.100, Ciprini 1.130, 1.101, 1.103 e 1.102, Silvia Giordano 1.104, Dall'Osso 1.105, Cecconi 1.106, Baroni 1.107, Grillo 1.108, Lorefice 1.109, Mantero 1.110, Quaranta 1.113, nonché gli identici emendamenti Di Salvo 1.111 e Invernizzi 1.112.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) interviene sul suo articolo aggiuntivo 1.050, volto a reintrodurre la disposizione, soppressa nel corso dell’iter del decreto-legge al Senato, concernente i lavoratori del comparto della scuola (cosiddetta «quota 96»). Al riguardo, stigmatizza la scelta effettuata dal Governo, che ha motivato la propria decisione utilizzando l'argomento per cui, ai fini della copertura finanziaria, non potevano essere impiegate risorse derivanti dalla cosiddetta spending review, rilevando come queste ultime sono poi state impiegate, invece, per altri scopi.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, replica alle obiezioni formulate dal deputato Bragantini facendo presente che la valutazione favorevole degli emendamenti concernenti la cosiddetta «quota 96», effettuata in un primo momento, si è basata sulla ricognizione effettuata da parte del Ministero dell'istruzione. Successivamente, con la relazione tecnica del 1o agosto scorso, la Ragioneria dello Stato ha evidenziato che la disposizione in oggetto presenta aspetti di «difficile quantificazione» e di «possibile non sufficiente copertura».

  Francesco Paolo SISTO, presidente, rileva che la questione del pensionamento dei lavoratori della scuola esclusi dalla Pag. 50cosiddetta riforma Fornero si pone come priorità per tutte le forze politiche.

  Maria MARZANA (M5S), con riferimento all'articolo aggiuntivo Matteo Bragantini 1.050, esprime alcuni rilievi critici relativamente al comma 4, che prevede un ricalcolo, a suo avviso, non corretto per le lavoratrici della scuola che entro l'anno scolastico 2011/2012 abbiano maturato i requisiti per il pensionamento. Per il resto, condivide il contenuto della predetta proposta emendativa, raccomandando altresì l'approvazione del suo articolo aggiuntivo 1.053, volto a risolvere la questione cosiddetta «quota 96», la cui disciplina il Governo ha, del tutto ingiustificatamente, soppresso durante l'esame parlamentare del decreto-legge al Senato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, segnala che il suo riferimento alla sinergia e al consenso dei gruppi con riferimento alla questione cosiddetta «quota 96» era riferito alle forze parlamentari e non al Governo.

  Nazzareno PILOZZI (Misto-LED) fa presente che anche il suo gruppo ha presentato un emendamento sul tema della cosiddetta «quota 96», con l'intenzione di introdurre norme finalizzate a realizzare un maggiore equilibrio sociale e a porre fine ad alcune discriminazioni operate dalla legge Fornero. Sottolinea la necessità che la politica si riappropri di un ruolo di guida rispetto ai tecnici, nello specifico la Ragioneria generale dello Stato che ha neutralizzato un provvedimento auspicato da tutte le forze parlamentari. Evidenzia che lo stesso problema si è verificato in relazione ai professori universitari. Segnala che senza un rafforzamento della politica anche nell'attività di verifica dell'esistenza delle coperture finanziarie ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione aumenterà la sfiducia dei cittadini nei confronti della politica stessa.

  Celeste COSTANTINO (SEL) fa presente che il suo gruppo ha ripresentato un emendamento sulla cosiddetta «quota 96», pur sapendo che lo stesso sarà respinto. Ricorda che il gruppo Sinistra Ecologia e Libertà in più occasioni ha insistito nella richiesta di inserire in diversi provvedimenti norme finalizzate a risolvere il problema pensionistico di alcune categorie di lavoratori e che, a fronte di questa richiesta, il Governo ha più volte risposto che una sede per affrontare tali questioni sarebbe stata proprio il decreto in esame. Intende ripristinare un principio di verità, ricordando che oggi il Governo torna indietro su una decisione che era stata condivisa da tutti i gruppi parlamentari nel corso dell'esame del decreto svolto alla Camera. Rileva che ancora una volta la volontà politica viene calpestata dai tecnici della Ragioneria generale dello Stato.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli articoli aggiuntivi Matteo Bragantini 1.050, Costantino 1.051, Di Salvo 1.052, Marzana 1.053 e Ciprini 1.054.

  Fabiana DADONE (M5S), intervenendo sull'emendamento Lombardi 8.101, di cui è cofirmataria, ne raccomanda l'approvazione illustrandone la finalità, volta a rendere ancora più stringente il campo di applicazione delle norme in materia di «fuori ruolo» dei magistrati. Dichiara di comprendere l'imbarazzo del Governo in ordine alla motivazione, a suo avviso fantasiosa, della reintroduzione della disposizione di cui al comma 3 dell'articolo 8 intervenuta al Senato all'esito di un intervento della Commissione Bilancio che ha affermato la mancanza di copertura finanziaria di un'eventuale soppressione della stessa in ragione di possibili contenziosi di natura giurisdizionale.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) ricorda che, seguendo il parere della Commissione Bilancio del Senato in ordine alla soppressione del comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento introdotta nel corso dell'esame alla Camera, ogni legge potrebbe comportare problemi di copertura finanziaria ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione a causa dell'insorgere di possibili Pag. 51contenziosi giurisdizionali. Auspica, inoltre, che si riesca una volta per tutte attraverso un prossimo provvedimento legislativo a fare in modo che i magistrati svolgano esclusivamente il loro lavoro.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, nel sottoscrivere l'emendamento Centemero 8.100, si dichiara stupito dell'orientamento espresso dalla Commissione Bilancio del Senato in ordine alla possibilità che impugnative giurisdizionali, derivanti dalla soppressione del comma 3 dell'articolo 8 del provvedimento, possano creare problemi di copertura finanziaria.

  Emanuele COZZOLINO (M5S) chiede al relatore chiarimenti in ordine al parere espresso sugli identici emendamenti Centemero 8.100 e Lombardi 8.101.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, replicando al collega Cozzolino, evidenzia che il suo parere è in linea con la posizione politica espressa dal Governo e dalla maggioranza durante l'esame del provvedimento al Senato. Ricorda inoltre di aver espresso dubbi sulle valutazioni tecniche della Ragioneria generale dello Stato.

  La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Centemero 8.100 e Lombardi 8.101, nonché l'emendamento Lombardi 25.50.

  Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sull'emendamento Invernizzi 25.51, di cui è cofirmatario, fa presente che tale proposta emendativa è volta a ripristinare le disposizioni in favore delle vittime del terrorismo, espulse dal testo del provvedimento in maniera del tutto ingiustificata nel corso dell’iter del decreto-legge al Senato. Al riguardo, osserva che il Governo ha, in un primo momento, sostenuto tali disposizioni, in concomitanza con l'anniversario della strage di Bologna, per poi sopprimerle, deludendo così le aspettative di coloro che sono rimasti vittime di eventi terroristici e dei loro congiunti.

  Nazzareno PILOZZI (Misto-LED), intervenendo sull'emendamento Fava 25.52, di cui è cofirmatario, di contenuto identico all'emendamento Invernizzi 25.51, stigmatizza il comportamento del Governo che ha, in modo del tutto illogico, voluto la soppressione di una disposizione così importante, volta a riconoscere un legittimo diritto delle vittime del terrorismo.
  Ribadisce, dunque, la propria netta contrarietà alla scelta operata dal Governo che ha rinunciato ad una battaglia di civiltà e rispetto, che peraltro avrebbe comportato una spesa non eccessivamente onerosa.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, osserva che le considerazioni svolte circa la soppressione delle disposizioni che riconoscevano benefici alle vittime del terrorismo sono condivisibili. Al riguardo, rileva che la politica, in determinati casi, dovrebbe essere in grado di trovare le soluzioni adeguate, non limitandosi a recepire passivamente le valutazioni effettuate dalla Ragioneria dello Stato.

  Emanuele FIANO (PD), relatore, pur non potendo, per ovvie ragioni, prendere impegni per conto del Governo, assicura tuttavia il proprio impegno, personale e morale, affinché la questione concernente le vittime di eventi terroristici trovi un'adeguata soluzione nell'ambito di un altro provvedimento.

  La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli identici emendamenti Invernizzi 25.51 e Fava 25.52. Delibera, quindi, di conferire il mandato al relatore, onorevole Emanuele Fiano, di riferire in senso favorevole all'Assemblea sul provvedimento in esame. Delibera altresì di chiedere l'autorizzazione a riferire oralmente.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, si riserva di designare i componenti del Comitato dei nove sulla base delle indicazioni dei gruppi.

  La seduta termina alle 17.10.

Pag. 52

SEDE CONSULTIVA

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Francesco Paolo SISTO. – Interviene il sottosegretario di Stato per la semplificazione e la pubblica amministrazione, Angelo Rughetti.

  La seduta comincia alle 15.15.

Delega al Governo per la riforma del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.
Testo unificato C. 731 Velo ed abb.
(Parere alla IX Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole con condizione ed osservazione).

  La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che l'articolo 1 prevede una delega al governo per l'adozione entro dodici mesi dall'entrata in vigore della legge, di decreti legislativi di modifica e riordino del codice della strada (decreto legislativo n. 285 del 1992). Per l'attuazione della delega sono previsti i seguenti passaggi: adozione entro sette mesi dall'entrata in vigore della legge degli schemi dei decreti legislativi; esame da parte delle competenti commissioni parlamentari che si deve concludere con l'espressione del parere entro sessanta giorni; nel parere le Commissioni devono indicare specificamente eventuali disposizioni ritenute non conformi ai principi e criteri direttivi della delega; il Governo entro i successivi trenta giorni deve ritrasmettere alle Camere il testo per il parere definitivo; il parere definitivo deve essere espresso entro i successivi trenta giorni.
  L'articolo 2 reca, al comma 1, i seguenti principi e criteri direttivi della delega: riorganizzazione delle disposizioni del codice secondo criteri di coerenza e di armonizzazione delle stesse con le altre norme di settore, con quelle dell'Unione europea e quelle derivanti da accordi internazionali, nonché con le norme sulla competenza delle regioni e degli enti locali (lettera a); delegificazione della disciplina riguardante l'attuazione della normativa europea armonizzata, salva diversa previsione della legge di delegazione europea (lettera b); semplificazione del testo del codice della strada, circoscrivendone il contenuto a: disciplina comportamenti utenti della strada; conseguenti previsioni sanzionatorie; regolazione dello spazio stradale (lettera c); revisione e rafforzamento delle misure finalizzate allo sviluppo della mobilità sostenibile e al miglioramento della sicurezza stradale, con particolare riferimento all'utenza vulnerabile, attraverso: misure di tutela dell'utenza vulnerabile, soprattutto nelle aree urbane, con prescrizioni comportamentali e relative sanzioni, regole di progettazione stradale e riduzione dei limiti di velocità; obbligo di revisione da parte degli enti proprietari dei limiti di velocità delle strade extraurbane, finalizzati alle esigenze di sicurezza della circolazione; pianificazione della viabilità per incentivare la mobilità ciclistica e pedonale; incentivazione del trasporto pubblico e della sua interconnessione con altre modalità di trasporto; promozione della sicurezza della circolazione di biciclette, ciclomotori e motoveicoli, con particolare attenzione ai ciclisti di età inferiore a 14 anni; incentivazione della sicurezza dell'utenza vulnerabile attraverso la convivenza delle funzioni residenziali e commerciali con quelle di mobilità anche con riferimento ai concetti, introdotti in altri Paesi europei, di «spazio condiviso», «zona d'incontro» e «principio di prudenza»; introduzione nella classificazione dei veicoli delle biciclette e dei veicoli a pedali adibiti al trasporto, pubblico e privato, di merci e di persone; individuazione di criteri e modalità per l'identificazione delle biciclette, attraverso l'apposizione facoltativa di apposito numero di telaio e annotazione dello stesso nel sistema informativo del Dipartimento per i trasporti del Ministero; introduzione di disposizioni per la classificazione delle motoslitte anche attraverso Pag. 53la previsione di un apposito contrassegno informativo e disciplina della loro circolazione su strada; aggiornamento delle disposizioni sulla circolazione su autostrade e strade extraurbane principali consentendo l'accesso ai motocicli di cilindrata non inferiore a 120 cc, se guidati da maggiorenni (lettera d); aggiornamento delle disposizioni sulla progettazione dello spazio stradale e della segnaletica attraverso: riassetto della disciplina sulla classificazione delle strade; limitazione della presenza a bordo strada di ostacoli fissi artificiali (supporti della segnaletica commerciale e delle barriere di sicurezza); linee di indirizzo per la progettazione e la costruzione di infrastrutture stradali e arredi urbani; riduzione dell'uso della segnaletica stradale e aggiornamento della stessa secondo principi di semplificazione e organicità (lettera e); previsione di un unico strumento, per ciascun livello territoriale di pianificazione della mobilità e coordinamento tra gli strumenti di pianificazione dei diversi livelli (lettera f) riordino dei compiti della polizia stradale, anche attraverso la specializzazione delle funzioni dei diversi corpi, e potenziamento del ricorso ai servizi ausiliari di polizia stradale, tenendo conto degli assi viari, compresi quelli autostradali e delle condizioni di particolare necessità ed urgenza connesse all'attività dei servizi ausiliari medesimi; creazione di una banca dati unica relativa alle infrazioni stradali (lettera g); rafforzamento dei controlli sulle attività di revisione dei veicoli e di consulenza automobilistica nonché introduzione di disposizioni per rafforzare l'efficacia dei controlli nelle aree aperte ad uso pubblico (porti, aeroporti, università, ospedali, cimiteri, mercati) (lettere g-bis e g-ter) promozione della diffusione di sistemi telematici per la rilevazione dell'inosservanza delle norme di circolazione, anche attraverso il collegamento automatico con l'archivio nazionale dei veicoli (lettera h) e introduzione di disposizioni per favorire ampia accessibilità e fruibilità attraverso strumenti telematici, in formato di tipo aperto dei dati relativi ai veicoli, ai titoli abilitativi alla guida, alle infrazioni stradali, all'incidentalità, fermo restando il rispetto della disciplina sulla riservatezza dei dati personali; revisione dell'apparato sanzionatorio, anche modificando l'entità delle sanzioni secondo principi di ragionevolezza, proporzionalità, effettività e non discriminazione, con particolare riferimento: alla graduazione delle sanzioni in funzione della gravità, della reiterazione e dell'effettiva pericolosità del comportamento (anche con meccanismi premiali per i comportamenti virtuosi e misure riduttive delle sanzioni per i pagamenti in tempi brevi); la semplificazione e la riduzione del numero delle classi sanzionatorie; nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, definizione, anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di «omicidio stradale», delle tipologie di violazione e delle condizioni del conducente che comportino la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato; inasprimento delle sanzioni per comportamenti direttamente o indirettamente lesivi dell'incolumità e della sicurezza degli utenti della strada; la qualificazione giuridica della decurtazione dei punti dalla patente di guida come sanzione amministrativa accessoria, prevedendo inoltre che la decurtazione costituisca atto amministrativo definitivo e limitando i casi in cui la decurtazione dei punti può essere sostituita dal pagamento di una sanzione; misure per rafforzare l'efficacia delle sanzioni per violazioni dell'obbligo di RC auto; revisione sistema accertamento illeciti amministrativi, anche con riferimento ai nuovi strumenti di controllo a distanza; coordinamento della durata delle misure cautelari amministrative con la pendenza di procedimenti penali su medesime fattispecie; previsione, per le sanzioni accertate da funzionari, ufficiali e agenti dello Stato, della destinazione dei relativi proventi, fino al 15 per cento a un fondo istituito presso il Ministero dell'interno per l'intensificazione dei controlli su strada e, fino al 20 per cento, a un fondo istituito presso il Ministero Pag. 54delle infrastrutture e dei trasporti, per finanziare il piano nazionale sicurezza stradale; introduzione dell'obbligo di rendicontazione da parte degli enti titolari di funzioni di polizia stradale e/o proprietari delle strade e sanzioni per enti inadempienti (lettera i); revisione del sistema dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali, anche individuando eventualmente ambiti di competenza diversi (lettera l) e semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto (lettera m).
  Nell'ambito della semplificazione delle procedure per il ricorso al prefetto si dovranno prevedere: la presentazione del ricorso esclusivamente all'organo accertatore con successiva trasmissione del ricorso, previa istruttoria, al prefetto per la decisione; l'eliminazione dell'obbligo di procedere all'audizione dell'interessato che ne abbia fatto richiesta; l'allineamento del termine per il ricorso al prefetto a quello previsto per il ricorso al giudice di pace; l'obbligo per i dipendenti delle prefetture e per i loro parenti di ricorrere nella sede limitrofa a quella di appartenenza; espressa previsione dell'applicabilità degli istituti della decurtazione di punteggio, del ritiro, della sospensione e della revoca della patente di guida nei confronti dei conducenti minorenni (lettera n); revisione della disciplina per il conseguimento della patente di guida al fine di verificare puntualmente sia le cognizioni teoriche sia le capacità pratiche (lettera n-bis) predisposizione, da parte del Ministero della salute, di linee guida cogenti per garantire uniformità nell'operato delle commissioni mediche locali e dei medici monocratici per il conseguimento o il rinnovo della patente di guida e previsione che il rinnovo della patente per gli ultraottantenni abbia la durata di un anno; in alternativa gli ultraottantenni possono rinnovare la loro patente ogni due anni, con trasformazione però della stessa in patente AM per la guida dei ciclomotori a tre ruote e ai quadricicli leggeri (lettera o); revisione dei soggetti abilitati all'accertamento dei requisiti psicofisici per il conseguimento della patente, prevedendo l'esclusione dei medici in pensione (lettera p); modifica dell'ambito di applicazione delle disposizione che esclude dalla guida dei veicoli superiori a determinati limiti di potenza i soggetti neopatentati; in particolare, la disposizione non si dovrebbe applicare quando il neopatentato guidi con a fianco una persona di età non superiore a 65 anni con patente conseguita da almeno dieci anni e, in ogni caso, quando, trascorso un periodo di sei mesi, il neopatentato non abbia commesso infrazioni passibili di decurtazione di punteggio; la disposizione si dovrebbe invece sempre applicare ai conducenti di età superiore a ottanta anni, fatta salva la possibilità di un rinnovo specifico dei requisiti di idoneità psicofisica (lettera q); definizione delle norme di circolazione per i veicoli atipici, compresi i veicoli di interesse storico e collezionistico (lettera r); disciplina generale e specificazione delle modalità di sosta e di transito dei veicoli adibiti al servizio di invalidi (lettera s); regolazione delle condizioni di circolazione dei veicoli adibiti al soccorso stradale (lettera t); coordinamento delle prescrizioni adottate dagli enti proprietari delle strade per la circolazione dei veicoli sulla rete stradale e autostradale nel periodo invernale, in presenza di fenomeni atmosferici di particolare intensità (lettera u).
  Il comma 2 dell'articolo 2 prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione (ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988) nelle seguenti materie: caratteristiche dei veicoli eccezionali e dei trasporti in condizioni di eccezionalità (lettera a); disciplina della massa limite e della sagoma limite dei veicoli adibiti all'autotrasporto di carichi sporgenti (lettera b); caratteristiche specifiche della segnaletica stradale, con particolare attenzione a specifiche esigenze (riconoscibilità passaggi a livello; sicurezza gallerie; parità di genere nella segnaletica) (lettera c); disciplina della manutenzione delle segnalazioni stradali luminose, con particolare riguardo all'esigenza di ridurre i consumi energetici (lettera d); classificazione, destinazione, caratteristiche costruttive, di equipaggiamento e di identificazione dei veicoli, al fine di adeguarli alle Pag. 55nuove tipologie conseguenti ai processi di innovazione tecnica del settore (lettera e); semplificazione delle procedure di modifica delle caratteristiche costruttive dei veicoli in circolazione, fermo restando il rispetto dei requisiti di sicurezza stradale (lettera f); classificazione e utilizzazione dei veicoli in relazione all'uso cui sono adibiti, con particolare riferimento alle macchine agricole ed operatrici, anche in relazione alla disciplina dell'Unione europea in materia di limiti di massa (lettera g); procedimenti di ammissione, immatricolazione e cessazione della circolazione dei veicoli a motore (lettera h); disciplina dell'uso di targhe sostitutive per motoveicoli in occasione di competizioni sportive (lettera i); istruzioni tecniche per gli itinerari ciclabili (lettera l).
  Il comma 3 dell'articolo 2 prevede l'abrogazione delle norme di legge che disciplinano le materie di cui al comma 2 con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione.
  Il comma 4 dell'articolo 2 prevede che il Governo modifichi il regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada (decreto del Presidente della Repubblica n. 495 del 1992) al fine di adeguarlo alle modifiche introdotte dai decreti legislativi emanati in attuazione della delega conferita dall'articolo 1.
  Il comma 5 dell'articolo 2 prevede che con decreti dirigenziali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti siano stabilite istruzioni tecniche per i procedimenti amministrativi previsti dai regolamenti di delegificazione di cui al comma 2 e dal regolamento di esecuzione del codice. Le istruzioni dovranno essere finalizzate alla semplificazione e alla dematerializzazione delle procedure anche attraverso lo sviluppo delle procedure informatizzate svolte dal Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Sugli schemi di decreto è acquisito il parere della Conferenza unificata nel caso in cui abbiano per oggetto provvedimenti di competenza di regioni ed enti locali. Sugli schemi di decreto dirigenziale è sentita la Conferenza unificata nel caso in cui siano coinvolte le competenze di regioni ed enti locali.
  L'articolo 3 prevede la possibilità di adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi (comma 1) e reca la clausola di invarianza finanziaria (commi 2 e 3).
  Quanto al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, segnala che il progetto di legge in esame reca prevalentemente disposizioni in tema di sicurezza stradale, riconducibile, sulla base della giurisprudenza costituzionale (sentenze n. 428/2004 e n. 9/2009), alla competenza esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza (articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione).
  Per quanto concerne la disciplina delle sanzioni amministrative per le infrazioni al codice della strada, evidenzia che si applica il principio generale secondo cui la competenza a dettare la disciplina sanzionatoria rientra in quella a porre i precetti della cui violazione si tratta (sentenze n. 428/2004; nello stesso senso, ex multis, sentenze n. 106/2006, n. 384/2005, n. 50/2005; n. 12/2004). Per le successive fasi contenziose, amministrativa e giurisdizionale, viene in rilievo la competenza statale esclusiva nelle materie della giustizia amministrativa e della giurisdizione, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione (sentenza n. 428/2004).
  Quanto al rispetto degli altri princìpi costituzionali, segnala, in ordine al principio di delega relativo all'individuazione delle violazioni del codice della strada che, in presenza di omicidio colposo conseguente a tali violazioni, possono determinare una revoca perpetua della patente di guida (articolo 2, comma 1, lettera i), numero 2-bis), può assumere rilievo il rispetto dell'articolo 16 della Costituzione relativo alla libertà di circolazione. In proposito, peraltro, la Corte costituzionale, sia pure con un intervento risalente (sentenza n. 6/1962) ha affermato che «poiché nessuna norma costituzionale assicura indistintamente a tutti i cittadini il diritto di Pag. 56guidare veicoli a motore, non viola la Costituzione la legge ordinaria che consente l'esercizio del diritto solo a chi abbia certi requisiti: di modo che la patente, come è concessa caso per caso in applicazione d'una norma di legge ordinaria, così può essere tolta, in virtù di un'altra norma di legge ordinaria, senza che ne soffra la libertà di circolazione costituzionalmente garantita».
  Fa presente che, nella sua attuale formulazione, la disposizione attribuisce al Governo la valutazione riguardo l'individuazione, nei casi di omicidio colposo con violazione delle norme sulla circolazione stradale, «anche in coerenza con eventuali modifiche del codice penale che introducano il reato di omicidio stradale» delle tipologie di violazione ovvero delle condizioni del conducente che comportino le sanzioni amministrative accessorie della revoca della patente e dell'inibizione alla guida sul territorio nazionale a tempo indeterminato.
  Riguardo alla determinatezza dei principi e criteri direttivi alla base della delega legislativa ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione, ricorda che la Corte Costituzionale ha evidenziato, nell'ampia giurisprudenza sul punto (ex multis sentenze n. 128 del 1986, n. 224 del 1990, n. 53 del 1997, n. 49 del 1999, n. 98 del 2008,) che la varietà delle materie riguardo alle quali si può ricorrere alla delega legislativa comporta che non è possibile «enucleare una nozione rigida valevole per tutte le ipotesi di principi e criteri direttivi»; il «livello di specificazione dei principi e criteri direttivi può essere in concreto diverso caso a caso, anche in relazione alle caratteristiche della materia e della disciplina su cui la legge delegata incide». Per quanto attiene, in particolare, le norme sanzionatorie, in varie occasioni la Corte costituzionale ha peraltro auspicato che il legislatore, ove conferisca deleghe ampie, adotti, per quanto riguarda in particolare il ricorso alla sanzione penale, al cui proposito «è opportuno il massimo di chiarezza e certezza», «criteri configurati in modo più preciso». In relazione alla valutazione attribuita al Governo viene in rilievo il principio di ragionevolezza cui il legislatore è chiamato ad attenersi: in numerose occasioni, infatti, la Corte costituzionale ha richiamato l'esigenza, fondata sull'articolo 3 della Costituzione, che la pena sia proporzionata al disvalore del fatto illecito commesso, in modo che il sistema sanzionatorio adempia nel contempo alla funzione di difesa sociale ed a quella di tutela delle posizioni individuali; le valutazioni all'uopo necessarie rientrano nell'ambito del potere discrezionale del legislatore, il cui esercizio può essere censurato, sotto il profilo della legittimità costituzionale, soltanto nei casi in cui non sia stato rispettato il limite della ragionevolezza» (ex multis sentenze n. 409 del 1989 e nn. 343 e 422 del 1993).
  Relativamente all'attribuzione di poteri normativi, evidenzia che, con riferimento all'articolo 2, comma 2, il Comitato permanente per i pareri della I Commissione Affari costituzionali nel parere reso nella seduta del 18 luglio 2012, per quanto concerne le disposizioni di contenuto analogo presente nell'A.C. 4662, aveva ricordato che «l'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988 nel disciplinare in via generale l'istituto per la delegificazione, prevede che le leggi della Repubblica possano autorizzare l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinando nel contempo le norme generali regolatrici della materia e disponendo direttamente l'abrogazione delle norme vigenti con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari». Conseguentemente il Comitato, con una condizione contenuta nel parere, aveva richiesto di integrare la disposizione in materia di delegificazione con la previsione delle «norme regolatrici delle materie che vengono delegificate», nonché con l'indicazione delle «disposizioni di legge da abrogare con effetto dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di delegificazione». La IX Commissione Trasporti ha poi concluso l'esame del progetto di legge in data 27 settembre 2012 senza modificare la disposizione oggetto della condizione presente nel parere. Analogo rilievo, relativamente al Pag. 57rispetto dei requisiti richiesti dall'articolo 17, comma 2, della legge n. 400 del 1988, riguarda il comma 2 dell'articolo 2 del testo in esame, in cui si prevede l'adozione di regolamenti di delegificazione in una serie di materie senza fare riferimento alle norme generali regolatrici della materia.

  Stefano QUARANTA (SEL), nell'apprezzare il lavoro della Commissione di merito sull'omicidio stradale, chiede un chiarimento al relatore al fine di verificare se attraverso il provvedimento in esame il Parlamento stia delegando il Governo non soltanto a modificare il codice della strada, ma anche il codice penale.

  Francesco Paolo SISTO, presidente, ricorda che tra i principi e i criteri direttivi della delega è prevista anche la revisione dell'intero apparato sanzionatorio. Osserva inoltre, nel merito, che la Commissione o l'Assemblea, all'esito dell'esame del provvedimento in titolo, potranno decidere se prevedere una nuova forma di reato ovvero una circostanza aggravante in caso di condotta penalmente rilevante.

  Matteo BRAGANTINI (LNA) ritiene che sia opportuna la valutazione relativa all'introduzione di una nuova fattispecie di reato. Al riguardo, fa presente che si dovrebbe pensare all'introduzione di sanzioni alternative alla detenzione per gli autori dei reati quali, ad esempio, l'obbligo di prestare assistenza alle vittime di incidenti stradali. Ricorda come si tratti di un tema particolarmente drammatico e attuale, considerato il numero di morti causate da soggetti che guidano in stato di ubriachezza.
  A suo avviso, analogamente a quanto avviene in altri Paesi, si dovrebbe considerare la possibilità di introdurre l'obbligo per le autovetture di dotarsi di sensori che inibiscono la prosecuzione della guida qualora si oltrepassi una certa velocità. Ritiene, tuttavia, che una misura di questo tipo non sarà introdotta in Italia.

  Emanuele FIANO (PD) osserva che il Parlamento ha la potestà di stabilire se introdurre una nuova fattispecie penale ovvero un'aggravante a fronte dei casi in cui il conducente cagioni la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che tra i principi e i criteri direttivi della delega – precisamente all'articolo 2, comma 1, lettera i), n. 2-bis – è già previsto quanto ricordato dal deputato Fiano.

  Andrea GIORGIS (PD) rileva come non sia ragionevole la subordinazione di un titolo abilitante, quale è la patente di guida, ad un'attività che non viene svolta da un soggetto pubblico. In proposito, fa presente che oggi in Italia non è possibile prendere la patente senza aver frequentato una autoscuola. Fa presente, quindi, che si pone un problema di carattere generale in quanto un soggetto privato detiene il monopolio relativamente al rilascio di un titolo pubblico.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, replica ai rilievi svolti dal deputato Giorgis facendo presente che la Commissione è chiamata ad esprimersi sulle modalità di esercizio della delega relativa alla riforma del codice della strada, per cui è bene astenersi da ulteriori considerazioni attinenti al merito.
  Per quanto concerne i principi e i criteri direttivi della delega, esprime preoccupazione per quanto concerne la parte di rilievo penalistico facendo presente che la fattispecie di reato deve essere chiaramente identificata.
  Ciò premesso, formula una proposta di parere favorevole, con una condizione ed un'osservazione (vedi allegato 3).

  Matteo BRAGANTINI (LNA), intervenendo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rileva come sarebbe necessario rendere più difficoltoso il percorso volto al conseguimento della patente di Pag. 58guida, in quanto il diritto alla mobilità non equivale affatto all'ottenimento della patente medesima.

  Andrea GIORGIS (PD) evidenzia l'assenza, nella proposta di parere del relatore, di un riferimento al suddetto problema per cui l'ottenimento di un'autorizzazione pubblica è subordinato esclusivamente al rilascio da parte di un soggetto privato.

  Francesco Paolo SISTO, presidente e relatore, fa presente che l'attività delle scuole guida è posta, ai sensi della normativa vigente, sotto la vigilanza delle province. Replica, pertanto, alla preoccupazione sollevata dal deputato Giorgis puntualizzando che vi è una componente pubblicistica nell'attività svolta dalle scuole guida.
  Inoltre, pur non ravvisando l'opportunità di inserire un'ulteriore osservazione ad hoc nel parere che la Commissione si appresta ad approvare, evidenzia comunque l'esigenza si sottolineare che, nella parte in cui la delega fa riferimento alla possibilità di prevedere sanzioni a tempo indeterminato, quest'ultima va interpretata sulla base di criteri di ragionevolezza e di proporzionalità. Precisa, pertanto, che la sanzione consistente nella sospensione della patente di guida a tempo indeterminato deve essere commisurata alla commissione di un'infrazione di particolare gravità.

  Nessun altro chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta del relatore.

  La seduta termina alle 15.40.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

  Mercoledì 6 agosto 2014.

  L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 17.10 alle 17.25.

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

  Mercoledì 6 agosto 2014. — Presidenza del presidente Alessandro NACCARATO.

  La seduta comincia alle 17.25.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione in materia di navigazione satellitare tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e il Regno di Norvegia, fatto a Bruxelles il 22 settembre 2010.
C. 2277 Governo, approvato dal Senato.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Daniela Matilde Maria GASPARINI (PD), relatore, illustra il provvedimento in oggetto, rilevando che esso dispone l'autorizzazione alla ratifica di un Accordo relativo ad un sistema globale di navigazione satellitare civile (GNSS), stipulato a Bruxelles il 22 settembre 2010 tra l'Unione europea e la Norvegia. L'Accordo, che è stato negoziato sulla base delle direttive adottate dal Consiglio l'8 luglio 2005, appartiene alla categoria degli accordi «misti», cioè conclusi nei settori di competenze concorrenti dall'Unione europea, e sottoposti successivamente per la ratifica anche agli Stati membri. Si ricorda che la politica europea di navigazione satellitare è finalizzata a mettere a disposizione dell'Unione europea due sistemi di navigazione satellitare (GNSS). Tali sistemi sono realizzati rispettivamente dai programmi EGNOS e GALILEO. Ciascuna delle due infrastrutture comprende satelliti e stazioni terrestri. Il programma Galileo, avviato ufficialmente dall'Agenzia spaziale europea e dall'Unione europea nel 2003 – ma concepito molto prima – è un sistema di posizionamento e navigazione satellitare civile (GNSS – Global Navigation Satellite System), sviluppato come alternativa al GPS statunitense (controllato dal Pentagono). Il programma mira a realizzare la Pag. 59prima infrastruttura mondiale di navigazione e posizionamento via satellite concepita espressamente per scopi civili ed è completamente indipendente dagli altri sistemi già realizzati o che potrebbero essere sviluppati nel resto del mondo.
  Per quanto riguarda il contenuto dell'accordo con la Norvegia, esso si compone di 12 articoli. L'articolo 1 dichiara che scopo dell'Accordo è quello di completare le disposizioni dell'Accordo SEE e a rafforzare la cooperazione fra le due Parti con riferimento al sistema di navigazione satellitare. L'articolo 2 contiene la definizione di alcuni termini contenuti nell'Accordo, tra i quali: Galileo, EGNOS, potenziamento, informazione classificata. L'articolo 3 elenca i principi che le Parti applicheranno, tra i quali: la centralità dell'Accordo SEE per la collaborazione; la libertà di prestazione dei servizi di navigazione satellitare, la libertà di utilizzo dei sistemi, la stretta cooperazione nelle questioni attinenti la sicurezza del GNSS. L'articolo 4 impegna le Parti cooperare, nell'ambito dell'Unione internazionale delle telecomunicazioni (UIT) nel campo dello spettro-radio, tutelando adeguate assegnazioni di frequenze per i sistemi di navigazione satellitare e con particolare riguardo alla ricerca e all'eliminazione delle interferenze. Secondo il comma 4, la cooperazione bilaterale non dovrà in nessun caso derogare alle pertinenti disposizioni e ai regolamenti della UIT. L'articolo 5 specifica le misure per la gestione delle installazioni a terra del GNSS europeo, definendone la collocazione, la manutenzione, la protezione, la sicurezza ed il funzionamento. Con l'articolo 6, sulla sicurezza, le Parti si impegnano a proteggere i sistemi globali di navigazione satellitari contro ogni abuso, interferenza, interruzione ed atto ostile e prendono tutte le iniziative praticabili per garantire la qualità, continuità e sicurezza dei servizi di navigazione satellitare e delle relative infrastrutture sul loro territorio. La Commissione europea e la Norvegia si impegnano ad adottare misure finalizzate alla protezione e al controllo dei programmi del GNSS rispetto alle minacce alla loro sicurezza. L'articolo 7 rinvia, per quanto riguarda lo scambio e la protezione di informazioni classificate, all'Accordo UE-Norvegia del 22 novembre 2004 sulle procedure di sicurezza dello scambio di informazioni, auspicando l'istituzione di un quadro giuridico specifico su quelle relative al programma Galileo. L'articolo 8 disciplina la politica di controllo delle esportazioni e di non proliferazione di dati e tecnologie di GALILEO, rinviando alla consultazione tra le parti la soluzione di problemi derivanti da eventi non previsti dalle misure adottate in base all'Accordo. Con l'articolo 9 la Norvegia riconosce l'importanza del Servizio pubblico regolamentato (PRS) come fattore fondamentale per la sua partecipazione ai programmi del GNSS europeo. La definizione delle modalità sono rinviate a dopo la determinazione dell'accesso al PRS. In base all'articolo 10, in relazione ai servizi GNSS, le Parti favoriscono un approccio coordinato all'interno degli organismi internazionali di normalizzazione e certificazione, anche allo scopo di favorire l'interoperabilità con altri sistemi GNSS. L'articolo 11 prevede la consultazione tra le Parti, su richiesta di una di esse, in merito all'interpretazione ed applicazione dell'Accordo. L'articolo 12 disciplina le modalità di entrata in vigore, di denuncia e di modifica dell'Accordo. Viene precisato che i contratti stipulati in base all'Accordo rimangono validi anche in caso di estinzione o denuncia dello stesso.
  Relativamente al contenuto del disegno di legge di ratifica, approvato dal Senato il 2 aprile scorso, osserva che esso consta di tre articoli: i primi due recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica dell'Accordo tra l'Unione europea e Norvegia relativo al sistema di navigazione satellitare, e il relativo ordine di esecuzione, mentre il terzo dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale.
  Osserva, inoltre, che, rispetto alle competenze legislative costituzionalmente definite, il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi Pag. 60dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato. Non vengono evidenziate incompatibilità con l'ordinamento europeo, né risultano giudizi pendenti presso la Corte di giustizia o indicazioni giurisprudenziali della CEDU.
  Formula quindi una proposta di parere favorevole (vedi allegato 4).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

Ratifica ed esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
C. 2127 Governo.
(Parere alla III Commissione).
(Esame e conclusione – Parere favorevole).

  Il Comitato inizia l'esame del provvedimento.

  Federica DIENI (M5S), relatore, illustra il provvedimento, evidenziando che la Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, è stata sottoscritta da 46 Paesi, dei quali 42 hanno proceduto alla ratifica. L'Italia, insieme ad Austria, San Marino e Lussemburgo, non ha ancora ratificato, dopo 22 anni, la Convenzione. La relazione illustrativa sottolinea non solo come essa abbia portato a importanti progressi nella tutela del patrimonio archeologico in molti Paesi europei, ma come dalla sua entrata in vigore siano nate importanti opportunità di lavoro e di crescita professionale per gli archeologi.
  La Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico (riveduta), firmata nel 1992 dagli Stati membri del Consiglio d'Europa, si compone di un preambolo e di 18 articoli. Il Preambolo sottolinea l'essenzialità del patrimonio archeologico per la conoscenza del passato delle civiltà e ribadisce la necessità che esso sia preservato dal degrado, dai grandi lavori di pianificazione del territorio e dalle azioni distruttive quali gli scavi illegali o le azioni derivanti da insufficiente informazione. L'articolo 1 precisa che l'obiettivo della Convenzione è quello di proteggere il patrimonio archeologico quale fonte della memoria collettiva europea e strumento di studio storico e scientifico. Lo stesso articolo individua gli elementi costitutivi del patrimonio archeologico. L'articolo 2 impegna le parti ad adottare un regime giuridico per la protezione del patrimonio archeologico e detta le caratteristiche di tale cornice: gestione dell'inventario, costituzione di riserve archeologiche, obbligo dello scopritore di denunciare alle autorità la scoperta di elementi facenti parte di tale patrimonio. Con l'articolo 3 si stabilisce che ogni Stato istituisca procedure di autorizzazione e di controllo degli scavi e delle attività archeologiche, impedendo scavi illegali e garantendo che gli scavi e le ricerche vengano svolti in modo scientifico. L'articolo 4 impegna le Parti ad adottare misure di protezione fisica del patrimonio mediante: l'acquisto, la conservazione e la manutenzione o la creazione di depositi per i reperti allontanati dal luogo del ritrovamento. L'articolo 5 reca indirizzi sulla conservazione integrata del patrimonio archeologico. Ogni parte è impegnata a conciliare e articolare i bisogni dell'archeologia con quelli dello sviluppo del territorio, mediante una partecipazione degli archeologi alle politiche di pianificazione e allo svolgimento dei programmi di sviluppo del territorio nelle loro diverse fasi. Ciò al fine di garantire, tramite una consultazione sistematica con urbanisti e responsabili del riassetto del territorio, la modifica dei progetti che rischiano di alterare il patrimonio archeologico e la concessione di tempo e mezzi per realizzare uno studio scientifico adeguato delle aree interessate. Lo stesso articolo impegna le Parti: a far sì che gli studi d'impatto ambientale e le decisioni che ne risultano tengano conto dei siti archeologici e del loro contesto; a prevedere, per quanto possibile, la conservazione Pag. 61in situ degli elementi del patrimonio archeologico trovati in occasione di lavori di pianificazione; a fare in modo che l'apertura al pubblico dei siti archeologici non incida sul carattere archeologico e scientifico di tali siti. L'articolo 6 impegna le parti a finanziare la ricerca archeologica attraverso le varie autorità pubbliche nazionali e territoriali e ad accrescere i mezzi destinati all'archeologia preventiva. Quest'ultimo obiettivo è perseguito: attraverso l'adozione di disposizioni utili affinché, nell'ambito di lavori pubblici o privati di sistemazione, siano previsti fondi pubblici e privati per sostenere la totalità dei costi delle operazioni archeologiche legate a questi lavori; a tale scopo devono essere indicati, nella stima dei costi di tali lavori, tutti gli studi e i documenti scientifici relativi alle ricerche archeologiche preliminari. L'articolo 7 stabilisce che ciascuno Stato realizzi o aggiorni ogni documento utile alla conoscenza del patrimonio archeologico. L'articolo 8 prevede che gli Stati si impegnino, a livello nazionale e internazionale, a facilitare lo scambio di materiale archeologico a fini scientifici, nel rispetto delle rispettive normative nazionali, a promuovere lo scambio di informazioni sulla ricerca archeologica e a promuovere l'organizzazione di programmi di ricerca internazionali. L'articolo 9 impegna gli Stati a sensibilizzare l'opinione pubblica attraverso un'azione educativa per la conoscenza del patrimonio archeologico e del suo valore, nonché a promuovere l'accesso del pubblico al patrimonio archeologico. L'articolo 10 stabilisce che le parti: a) organizzino lo scambio di informazioni tra poteri pubblici e istituzioni scientifiche sugli scavi illegali; b) informino le autorità competenti dello Stato d'origine di ogni tentativo di offerta di materiali sospettati di provenire da scavi illegali o sottratta a scavi ufficiali; c) adottino le misure necessarie ad impedire che musei o istituzioni analoghe controllate dallo Stato possano acquistare materiali archeologici illegali o che i musei non controllati dallo Stato siano informati di quanto previsto dalla Convenzione; d) a limitare il movimento del patrimonio archeologico illegale. L'articolo 11 fa salve le disposizioni dei trattati bilaterali o multilaterali riguardanti la circolazione illecita del patrimonio archeologico o la loro restituzione ai proprietari. L'articolo 12 impegna le parti alla mutua assistenza tecnica e scientifica in materia di patrimonio archeologico e a favorire, in ambito legislativo e di accordi internazionali, lo scambio e la formazione di esperti e specialisti in tale campo. L'articolo 13 prevede l'istituzione, da parte del Comitato dei Ministri del Consiglio d'Europa, di un Comitato di esperti, incaricato di riferire periodicamente al Comitato dei Ministri sulla situazione delle politiche di protezione del patrimonio archeologico e di proporre o raccomandare misure atte alla messa in opera delle clausole della Convenzione. L'articolo 14 definisce le modalità di adesione alla Convenzione e i tempi dell'adesione stessa, precisando che gli Stati membri della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, firmata a Londra nel 1969, non possano depositare la ratifica o l'accettazione della presente Convenzione se prima non abbiano denunciato la precedente o se non la denuncino simultaneamente alla ratifica della presente Convenzione. La nuova Convenzione entra in vigore sei mesi dopo la ratifica di quattro Stati (di cui almeno tre membri del Consiglio d'Europa). L'articolo 15 autorizza il Comitato dei Ministeri del Consiglio d'Europa ad invitare, a maggioranza, altri Paesi ad aderire alla Convenzione. Lo stesso articolo precisa i termini dell'entrata in vigore della Convenzione per i nuovi aderenti. L'articolo 16 regola l'applicazione territoriale delle clausole della Convenzione all'interno degli Stati. L'articolo 17 disciplina la possibilità e le modalità di denuncia della Convenzione, che ha effetto sei mesi dopo il ricevimento della notifica da parte del Segretario generale. L'articolo 18 tratta della procedura di notifica delle firme, del deposito degli strumenti, dell'entrata in vigore e di ogni altro atto relativo alla Convenzione.
  Per quanto concerne poi il contenuto del disegno di legge di ratifica, fa presente Pag. 62esso si compone di 4 articoli. Gli articoli 1 e 2 recano, rispettivamente, l'autorizzazione alla ratifica e l'ordine di esecuzione della Convenzione europea per la protezione del patrimonio archeologico, fatta alla Valletta il 16 gennaio 1992.
  L'articolo 3, comma 1, quantifica gli oneri derivanti dall'applicazione della Convenzione, che sono valutati in 2.580 euro a decorrere dal 201. La copertura di tali oneri è reperita a valere sullo stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2014-2016, nell'ambito del Programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'Economia e delle Finanze, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli Affari Esteri. In base al comma 2, secondo quanto previsto dalla legge di contabilità generale dello Stato (articolo 17, comma 12, legge n. 196 del 2009), viene disposta una specifica clausola di salvaguardia a fronte di scostamenti rispetto all'onere previsto rilevati in sede di monitoraggio dal Ministro dei beni e delle attività culturali e del turismo, che ne riferisce al Ministro dell'economia e delle finanze. Quest'ultimo provvede, mediante riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dal monitoraggio, delle dotazioni finanziarie destinate alle spese di missione nell'ambito del programma «Coordinamento ed indirizzo per la salvaguardia del patrimonio culturale» e, comunque, della missione «Tutela e valorizzazione dei beni e attività culturali e paesaggistici» dello stato di previsione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo. Per l'anno in cui si verifica lo scostamento sarà ridotto per pari importo il limite del 50 per cento della spesa sostenuta nell'anno 2009 posto alle spese per missioni delle Pubbliche amministrazioni dal decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010. Sulle cause degli scostamenti e l'attuazione delle misure previste nel comma 2 il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce senza ritardo con apposita relazione alle Camere (comma 3). Il comma 4 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
  L'articolo 4, infine, dispone l'entrata in vigore della legge per il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  Rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite, osserva che il provvedimento si inquadra nell'ambito della materia politica estera e rapporti internazionali dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera a), della Costituzione, demandata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato.
  Formula, quindi, una proposta di parere favorevole (vedi allegato 5).

  Nessuno chiedendo di intervenire, il Comitato approva la proposta di parere del relatore.

  La seduta termina alle 17.40.

AVVERTENZA

  Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

COMITATO PERMANENTE PER I PARERI

Disposizioni per l'assestamento del bilancio dello Stato e dei bilanci delle Amministrazioni autonome per l'anno finanziario 2014.
Emendamenti C. 2542-A Governo.

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